ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01424

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 651 del 11/07/2016
Firmatari
Primo firmatario: VEZZALI MARIA VALENTINA
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 05/07/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ALTIERI TRIFONE MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 05/07/2016
QUINTARELLI GIUSEPPE STEFANO MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 05/07/2016
LODOLINI EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 05/07/2016
MANFREDI MASSIMILIANO PARTITO DEMOCRATICO 05/07/2016
MINNUCCI EMILIANO PARTITO DEMOCRATICO 05/07/2016
BRANDOLIN GIORGIO PARTITO DEMOCRATICO 05/07/2016
LATRONICO COSIMO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 05/07/2016
PATRIARCA EDOARDO PARTITO DEMOCRATICO 05/07/2016
SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 05/07/2016
ROSSI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 05/07/2016
ROSTELLATO GESSICA PARTITO DEMOCRATICO 05/07/2016
RABINO MARIANO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 05/07/2016
CAPUA ILARIA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 05/07/2016
MOLEA BRUNO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 05/07/2016
VECCHIO ANDREA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 05/07/2016
LIBRANDI GIANFRANCO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 05/07/2016
PALLADINO GIOVANNI SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 05/07/2016
MAZZIOTTI DI CELSO ANDREA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 05/07/2016
FITZGERALD NISSOLI FUCSIA DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO 05/07/2016
SBERNA MARIO DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO 05/07/2016
OLIARO ROBERTA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 05/07/2016
MATARRESE SALVATORE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 05/07/2016
PASTORINO LUCA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 05/07/2016
CIVATI GIUSEPPE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 05/07/2016
MATARRELLI TONI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 05/07/2016
ROSTAN MICHELA PARTITO DEMOCRATICO 05/07/2016
VERINI WALTER PARTITO DEMOCRATICO 05/07/2016
RAMPI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO 05/07/2016
PINI GIUDITTA PARTITO DEMOCRATICO 05/07/2016
TURCO TANCREDI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 05/07/2016
D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 05/07/2016
CIRACI' NICOLA MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 05/07/2016
FALCONE GIOVANNI PARTITO DEMOCRATICO 05/07/2016
DISTASO ANTONIO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 05/07/2016
PRATAVIERA EMANUELE MISTO-FARE!-PRI 05/07/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 05/07/2016
Stato iter:
25/01/2017
Fasi iter:

RITIRATO IL 25/01/2017

CONCLUSO IL 25/01/2017

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01424
presentato da
VEZZALI Maria Valentina
testo di
Lunedì 11 luglio 2016, seduta n. 651

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dell'economia e delle finanze – per sapere – premesso che:
   la figura del massofisioterapista fu istituita con legge n. 570 del 5 luglio 1961, successivamente regolamentata con la legge n. 403 del 19 maggio 1971, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 30 giugno 1971 ad oggi in vigore;
   il decreto ministeriale 7 settembre 1976, (ad oggi in vigore), sancisce quanto segue: «Il massofisioterapista è in grado di svolgere tutte le terapie di massaggio e di fisioterapia in ausilio all'opera dei medici sia nel libero esercizio della professione sia nell'impiego negli enti pubblici e privati, nell'ambito delle disposizioni di legge. Pertanto esegue ed applica tutte le tecniche del massaggio e della fisioterapia sull'ammalato secondo le istruzioni del sanitario, a livello di personale sanitari o ausiliario e di terapista della riabilitazione»;
   con la legge 19 novembre 1990, n. 341, viene riformato l'ordinamento didattico universitario, ma non il corso di massofisioterapia in quanto formazione professionale. Questa legge differenzia i percorsi di formazione universitaria da quelli di formazione professionale;
   il decreto ministeriale n. 105 del 1997, dimostra che i corsi di massofisioterapia non rientrano tra quelli soppressi per legge;
   il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 conferma che le regioni, a norma della legge-quadro sulla formazione professionale (articolo 8, lettera b), della legge 21 dicembre 1978, n. 845), sono chiamate a curare la formazione professionale di coloro che siano in possesso di un titolo di studio non universitario, ai fini del rilascio di un attestato di qualifica (o patente di mestiere), diploma di qualifica superiore o credito formativo;
   il decreto ministeriale 10 luglio 1998, riconosce la specificità del massofisioterapista;
   il decreto ministeriale 27  luglio 2000, dice che il massofisioterapista in possesso di un corso triennale di formazione specifica (legge 19 maggio 1971, n. 403) ha un titolo che è equipollente al percorso di laurea in fisioterapia;
   allo stato, e sino a che non venga disposto altrimenti, la figura del massaggiatore-massofisioterapista rientra fra quelle conservate nel vecchio ordinamento;
   la stessa normativa comunitaria consentirebbe un pieno riconoscimento della figura del massofisioterapista;
   il parere, pubblicato in data 30 giugno 2010, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato-direzione generale per la tutela del consumatore ha verificato che i titoli conseguiti al termine di corsi di massaggiatori-massofisioterapisti di durata almeno biennale e tenuti presso istituti riconosciuti a livello regionale, abilitano all'esercizio della relativa professione;
   la direzione generale delle professioni sanitarie del Ministero della salute in data 27 aprile 2016, risponde a una diffida del Comitato europeo dei massofisioterapisti, introducendo il concetto di «riordino» della professione anche se nella diffida nessuno lo cita o lo chiede perché è tutto già stabilito nel decreto legislativo n. 112 in vigore dal 1998;
   questa figura, che per quanto stabilito nella legislazione vigente può operare in regime di lavoro dipendente o autonomo, dovrebbe essere iscritta nei profili professionali inseriti nel decreto ministeriale 17 maggio 2002, recante «l'individuazione delle prestazioni sanitarie esenti dall'applicazione dell'Iva», perché possa rilasciare la propria certificazione fiscale al paziente con l'esenzione Iva riservata alle prestazioni sanitarie erogate dagli esercenti le professioni sanitarie e le arti ausiliarie –:
   se non si intendano assumere iniziative per definire una disciplina specifica per i massofioterapisti in linea con quanto disposto dalla disciplina comunitaria;
   se non si intendano assumere iniziative per prevedere per le prestazioni del massofisioterapista l'esenzione Iva al pari di altre professioni assimilabili;
   se non si intendano assumere iniziative per superare la disparità tra massofisioterapisti in possesso di un diploma di formazione triennale conseguito prima del 19 marzo 1999 per i quali si applica l'esenzione di cui all'articolo 10, comma 1, n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e massofisioterapisti che hanno conseguito un diploma di formazione triennale successivamente a quella data (disparità ritenuta priva fondamento anche dalla sentenza n. 1105/2015 del Consiglio di Stato).
(2-01424) «Vezzali, Altieri, Quintarelli, Lodolini, Manfredi, Minnucci, Brandolin, Latronico, Patriarca, Sottanelli, Paolo Rossi, Rostellato, Rabino, Capua, Molea, Vecchio, Librandi, Palladino, Mazziotti Di Celso, Fitzgerald Nissoli, Sberna, Oliaro, Matarrese, Pastorino, Civati, Matarrelli, Rostan, Verini, Rampi, Giuditta Pini, Turco, D'Agostino, Ciracì, Falcone, Distaso, Prataviera».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

professione sanitaria

libera prestazione di servizi

professioni paramediche