ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/01244

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 557 del 28/01/2016
Firmatari
Primo firmatario: ROMANO PAOLO NICOLO'
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/01/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE 28/01/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 28/01/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-01244
presentato da
ROMANO Paolo Nicolò
testo di
Giovedì 28 gennaio 2016, seduta n. 557

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   a partire dal 1999, tutte le compagnie aeree hanno dovuto fronteggiare un progressivo incremento del prezzo del carburante avio, legato all'andamento del prezzo del greggio, che ha comportato un considerevole aggravio dei costi di esercizio dei servizi di trasporto aereo. In quegli anni l'effetto del rincaro del prezzo del petrolio si è sommato, per le compagnie europee, con il ribasso del tasso di cambio dell'euro rispetto al dollaro americano, valuta nella quale sono espressi i prezzi del greggio, facendo ulteriormente aumentare i costi. Questa situazione ha comportato la decisione di prevedere, in via del tutto eccezionale, l'applicazione del cosiddetto fuel surcharge, supplemento carburante, per consentire alle compagnie aeree, attraverso uno strumento temporaneo, flessibile ed agevolmente giustificabile agli occhi della clientela, un recupero dei maggiori oneri sostenuti in seguito all'incremento del prezzo del carburante;
   a partire dal 2010, l'Arabia Saudita, il più grande produttore di petrolio al mondo, ha avviato una decisa politica di aumento della produzione ed esportazione del greggio per contrastare e rendere meno competitivo la commercializzazione del petrolio di scisto delle aziende petrolifere americane. La guerra dei prezzi si è ulteriormente acuita con la crisi economica dei Brics, in particolare della Cina, e l'accordo sul nucleare con l'Iran, altro grande produttore di petrolio, facendo crollare i valori del greggio a tal punto che dai 110 dollari al barile di maggio 2014 si è passati a circa 50 dollari al barile di maggio 2015. Si è praticamente più che dimezzato il prezzo e tale discesa sembra non essersi ancora arrestata;
   pur con i valori del greggio dimezzati, la stragrande maggioranza delle compagnie aeree nel mondo continuano a mantenere integro il supplemento carburante con profitti enormi per i vettori. Infatti, l’International Air Transport Association (Iata), l'organizzazione internazionale delle compagnie aeree, ha stimato un incremento degli utili di oltre 33 miliardi di euro per le compagnie aeree a livello globale e questo solo per effetto dei minori costi del carburante. In Europa il 2015 si è caratterizzato per un guadagno extra di 4 miliardi di dollari rispetto al 2014;
   nel nostro Paese questi maggiori introiti per le compagnie aeree non si traducono in maggiore incassi erariali per lo Stato essendo il sovraprezzo applicato alla tariffa un costo aziendale totalmente esentasse. Paradossalmente quella che viene presentata, anche mediaticamente, come «sovrattassa» è un supplemento tariffario che è, viceversa, totalmente esentasse, poiché scorporato dalla tariffa base ai cui ricavi si applica la tassazione. Pertanto, con la riduzione del costo del carburante avio il sovraprezzo comunque applicato, basandosi sui precedenti valori, produce enormi profitti ai vettori che non solo sfugge alle imposte ma li avvantaggia anche nei confronti dei loro rivenditori – agenzie viaggi, tour operator e altri – poiché modifica sensibilmente le percentuali, che si applicano alle tariffe base e non agli «oneri accessori, da corrispondere agli intermediari»;
   con il West Texas Intermediate (Wti) a 36 dollari e il Brent a 38 dollari, con previsioni degli analisti di ulteriori ribassi, le compagnie aeree al momento applicano supplementi carburante di oltre 100 euro sui voli intercontinentali e di 25/30 euro su quelli domestici;
   non è da escludersi che in Italia sia in corso un'operazione «cartello» tra le compagnie aeree, visti gli enormi guadagni esentasse a vantaggio di tutti, come già, tra l'altro, accaduto nel 2002 quando l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) multò le società Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A., Meridiana S.p.A., Alpi Eagles S.p.A., Air Europe S.p.A., Volare Airlines S.p.A. ed Air One S.p.A., per pratiche commerciali scorrette e anticoncorrenziali in quanto, tra il giugno del 2000 e l'aprile del 2001, hanno concertato tra loro per tutte le tratte nazionali l'applicazione del supplemento tariffario correlato all'aumento del prezzo del carburante;
   non convincono le motivazioni edotte dalle compagnie aeree per il quale il fuel surcharge attualmente applicato è relativo al costo di precedenti rifornimenti, essendo il combustibile acquistato con largo anticipo per evitare di trovarsi sprovvisti, e vanno considerate le oscillazioni dell'euro in relazione al dollaro, in quanto oltre al fatto che si assiste ad un trend al ribasso del greggio che va avanti da anni, almeno dal 2010, le compagnie aeree da tempo adottano iniziative, quali polizze assicurative e altro, tali da ridurre il rischio connesso alle oscillazioni del prezzo del carburante e dell'andamento dell'euro;
   non si comprende perché, per una materia così delicata per le casse dello Stato e le tasche dei cittadini, ai vettori aerei è sufficiente una semplice comunicazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac) delle caratteristiche del supplemento e delle sue modalità di applicazione senza che l'Ente, o qualsiasi Authority competente, possa intervenire per modificare tali caratteristiche e modalità prescrivendo, ad esempio, l'inserimento di tale «onere accessorio» nella tariffa base qualora sia accertato che non sia più corrispondente agli attuali valori del greggio;
   per denunciare quanto sopra esposto si sono attivate anche le associazioni dei consumatori, in particolare il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons) che ha presentato in data 22 agosto 2015 un esposto in ben 104 procure della Repubblica, all’Antitrust e ad Enac per «aprire una indagine in relazione al mancato adeguamento della tassa alle quotazioni in forte ribasso del petrolio (-63 per cento), alla luce dei reati di truffa aggravata e aggiotaggio, e per le ipotesi di intese restrittive della concorrenza» –:
   se il Governo sia a conoscenza di quanto in premessa e se non ritenga urgente intervenire per verificare se le compagnie aeree, operanti sul territorio italiano, stiano effettivamente applicando il «supplemento carburante» sulle tariffe dei voli, pur essendo venute meno le ragioni sottostanti;
   se non ritenga opportuno assumere iniziative normative per conferire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), all'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) ed all'Ente nazionale per l'aviazione civile i poteri necessari per regolamentare tale spinosa questione imponendo la riduzione o soppressione di tale sovraprezzo qualora sia accertato che il valore del greggio non sia più corrispondente al valore del supplemento applicato oppure, in subordine, che venga inserito nella tariffa base soggetta all'ordinaria tassazione.
(2-01244) «Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

trasporto aereo

impresa di trasporto

supplemento tariffario