ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01189

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 533 del 01/12/2015
Firmatari
Primo firmatario: MAZZIOTTI DI CELSO ANDREA
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 01/12/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MONCHIERO GIOVANNI SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 01/12/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 01/12/2015
Stato iter:
04/12/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 04/12/2015
Resoconto MAZZIOTTI DI CELSO ANDREA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 04/12/2015
Resoconto FERRI COSIMO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 04/12/2015
Resoconto MAZZIOTTI DI CELSO ANDREA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 04/12/2015

SVOLTO IL 04/12/2015

CONCLUSO IL 04/12/2015

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01189
presentato da
MAZZIOTTI DI CELSO Andrea
testo presentato
Martedì 1 dicembre 2015
modificato
Venerdì 4 dicembre 2015, seduta n. 536

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:
   il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, regola il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi degli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi e degli ingegneri;
   all'articolo 2, comma 4, il decreto del Presidente della Repubblica stabilisce che i componenti dei consigli territoriali restino in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e non possono essere eletti per più di due volte consecutive;
   all'articolo 5, comma 1, il decreto del Presidente della Repubblica stabilisce inoltre che il consiglio nazionale degli ordini è costituito da quindici componenti, che restano in carica cinque anni;
   il comma 4-septies dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (cosiddetto decreto Milleproroghe del 2010) ha stabilito che l'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, si applicasse ai componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, con il limite massimo di durata corrispondente a tre mandati consecutivi;
   l'aumento da due a tre mandati del limite di legge, previsto dal «decreto Milleproroghe» del 2010, ha consentito la ricandidatura a componenti degli organi che altrimenti non avrebbero potuto farlo dopo aver raggiunto tale limite;
   il limite dei due mandati, poi ampliato a tre, rappresentava una garanzia di ricambio della governance degli ordini professionali a fronte di un sistema elettorale assolutamente maggioritario;
   gli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 2005 descrivono infatti una combinazione tra le modalità di espressioni di voto e la traduzione dei voti in seggi che sostanzialmente incoraggia la concentrazione del consenso su candidati coalizzati ad excludendum e incentiva processi di aggregazione dei consenso dall'alto verso il basso, penalizzando la partecipazione democratica alle elezioni e l'autonomia dei consigli territoriali e annullando la presenza di una anche minima minoranza;
   sono in scadenza gli organi di governo degli assistenti sociali, nel 2016 scadranno gli organi di governo di ingegneri, architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori e dei chimici, mentre nel 2017 andrà in scadenza il consiglio nazionale dei biologi;
   risulta sia allo studio del Ministero della giustizia un intervento normativo, rubricato come «Riforma del sistema elettorale Professioni tecniche ed Ordine degli assistenti sociali. Modifica al decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 2005», recante al suo interno una norma che, emendando il suddetto decreto del Presidente della Repubblica, permetterebbe a chi, «alla data in vigore del decreto», ha assunto uno o più mandati nel consiglio territoriale o nazionale di assumerne un altro;
   il riferimento all'entrata in vigore del decreto rende la norma poco comprensibile. Non si coglie facilmente, infatti, la ratio giuridica di un intervento normativo che avrebbe l'effetto di emendare una disposizione del 2005 permettendo l'assunzione di un nuovo mandato, dal 2005 in poi, a chi alla data del 26 agosto 2005 (data di entrata in vigore del decreto) aveva assunto uno o più mandati;
   con lo stesso intervento normativo allo studio del Ministero, che parrebbe sostanziarsi in un decreto del Presidente della Repubblica verrebbero abbassati i quorum richiesti per la validità dell'elezione dei consigli territoriali e nazionali e si modificherebbero meccanismi e procedure di voto, mantenendo ancora una volta la possibilità di indicare un numero di preferenze (di norma 15 ogni votante) pari a quello dei consiglieri da eleggere e così pervenendo a vere e proprie «liste» di soggetti votati, attribuendo direttamente al consiglio uscente la scelta degli scrutatori e permettendo la sommatoria delle schede che riportano i voti espressi in prima votazione alle schede della seconda convocazione;
   l'abbassamento del quorum, dal 33 al 25 per cento in prima convocazione e dal 20 per cento a qualunque sia il numero dei votanti in seconda votazione, ridurrebbe ancora di più la partecipazione, lasciando il processo elettorale in mano a pochi a tutto detrimento della legittimazione dei candidati eletti e di riflesso della effettiva rappresentatività dell'ordine rappresentato;
   la possibile apertura alla sommatoria delle schede che riportano i voti espressi in prima votazione alle schede della seconda convocazione pone rilevanti questioni relativi alla regolarità delle procedure di voto, esposte a una possibile manipolazione alla luce del dubbio processo di conservazione della scheda;
   il mantenimento della possibilità che ogni elettore indichi un numero di preferenze pari al numero dei consiglieri da eleggere perviene alla definizione di «liste di fatto» le quali, con solo il 50 per cento dei voti, possono facilmente ottenere il 100 per cento dei seggi con la totale eliminazione delle minoranze, una patologia già oggi presente e che, con l'emanando decreto del Presidente della Repubblica, risulterebbe rafforzare ancora di più la concentrazione del consenso in capo a pochi;
   sotto il profilo giuridico-formale andrebbe chiarito il tipo di atto che autorizza la modifica del regolamento;
   risulta agli interpellanti che il Ministero della giustizia abbia trasmesso il testo ad alcuni, ma non a tutti gli ordini oggetto del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169. Vi sarebbe quindi stata una consultazione informale e parziale, non adeguata per un idoneo approfondimento delle conseguenze e delle implicazioni dell'eventuale provvedimento –:
   se le informazioni esposte in premessa rispondano al vero;
   se ritenga di chiarire quale tipo di atto verrà adottato per modificare il decreto del Presidente della Repubblica 169 del 2005 e se tale atto normativo sarà eventualmente autorizzato da un'iniziativa legislativa;
   se non ritenga di chiarire la ratio della norma all'oggetto dello studio del Ministero che, modificando il decreto del Presidente della Repubblica 169 del 2005, permetterebbe a chi, alla data di entrata in vigore del decreto, ha assunto uno o più mandati nel consiglio territoriale o nazionale di assumerne un altro;
   quali siano gli intendimenti generali del Governo nell'adozione di tale provvedimento;
   se non ritenga necessario assumere iniziative per riformare il sistema elettorale degli ordini in modo da incoraggiare la partecipazione degli iscritti e la legittimazione e la rappresentatività degli eletti, garantire la rappresentanza e la tutela delle minoranze (ad esempio, limitando il numero di preferenze esprimibili per ciascun votante alla metà oppure ai due terzi dei consiglieri da eleggere) e preferire, in caso di parità, il candidato più giovane anziché quello più anziano.
(2-01189) «Mazziotti Di Celso, Monchiero».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sistema elettorale

professioni tecniche

protezione delle minoranze