Legislatura: 17Seduta di annuncio: 384 del 03/03/2015
Primo firmatario: ARGENTIN ILEANA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma SBROLLINI DANIELA PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2015 NICCHI MARISA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 03/03/2015 TERROSI ALESSANDRA PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2015 COSCIA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2015 D'INCECCO VITTORIA PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2015 AMATO MARIA PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2015 TIDEI MARIETTA PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2015 GREGORI MONICA PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2015 DE MARIA ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2015 D'ATTORRE ALFREDO PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2015 BENI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2015 D'ARIENZO VINCENZO PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2015 MONGIELLO COLOMBA PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2015 ALBINI TEA PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2015 FARINA GIANNI PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2015 CARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2015 RONDINI MARCO LEGA NORD E AUTONOMIE 03/03/2015 CASSANO FRANCO PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2015 BINETTI PAOLA AREA POPOLARE (NCD-UDC) 03/03/2015 MELILLA GIANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 03/03/2015 CUPERLO GIOVANNI PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2015 MARAZZITI MARIO PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO 03/03/2015 RAMPELLI FABIO FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE 03/03/2015 CARELLA RENZO PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2015 MAZZOLI ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2015 BECATTINI LORENZO PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2015 POLVERINI RENATA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 03/03/2015 BLAŽINA TAMARA PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2015 FONTANA CINZIA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2015 DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 03/03/2015 LAFORGIA FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2015 PIAZZONI ILEANA CATHIA PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2015
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
- MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 03/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 20/03/2015 Resoconto ARGENTIN ILEANA PARTITO DEMOCRATICO RISPOSTA GOVERNO 20/03/2015 Resoconto BOBBA LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) REPLICA 20/03/2015 Resoconto ARGENTIN ILEANA PARTITO DEMOCRATICO
DISCUSSIONE IL 20/03/2015
SVOLTO IL 20/03/2015
CONCLUSO IL 20/03/2015
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione – per sapere – premesso che:
la pubblica amministrazione è tenuta ad assumere persone con disabilità nella quota d'obbligo prevista dalla normativa e ad osservare precisi vincoli per effettuare le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in tema di procedure per le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni;
l'articolo 3 della legge n. 68 del 1999 prevede che i datori di lavoro pubblici, come quelli privati, sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori invalidi nella seguente misura:
a) 7 per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti, in questo caso l'obbligo si applica solo per le nuove assunzioni;
le persone con disabilità in età lavorativa (cioè che abbiano compiuto i 18 anni e che non abbiano raggiunto l'età pensionabile) e disoccupate possono essere assunte presso i datori di lavoro pubblici (non economici) purché appartenenti ad una delle seguenti categorie:
a) invalidi civili (con un riconoscimento di invalidità superiore al 45 per cento);
b) invalidi del lavoro (con un riconoscimento di invalidità Inail superiore al 33 per cento;
c) non vedenti (persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi);
d) sordi (persone colpite da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata);
e) invalidi di guerra, invalide civili di guerra, invalide per servizio (con minorazioni ascritte dalla I all'VIII categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico in materia di pensioni di guerra);
tra le modalità per effettuare le assunzioni vi sono i concorsi pubblici (l'articolo 3 della legge n. 127 del 1997 ha abolito il limite di età per la partecipazione ai concorsi, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni. Rimane il limite minimo fissato nel 18esimo anno di età dal decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957);
i concorsi sono espletati direttamente dall'ente o dall'amministrazione che deve assumere, per i profili professionali per i quali è previsto il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e/o laurea;
l'articolo 16, comma 1, della legge n. 68 del 1999, prevede che le persone con disabilità possano partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi e che, a tal fine, «i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri»;
l'articolo 20 della legge n. 104 del 1992 (legge quadro sull’handicap) prevede che la persona con disabilità sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap; nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi;
alcune amministrazioni, in sostituzione degli ausili richiesti, prevedono l'affiancamento del candidato da parte di un tutor;
l'articolo 25, comma 9, del decreto-legge n. 90 del 2014, (cosiddetto decreto semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, ha modificato l'articolo 20 della legge n. 104 del 1992, aggiungendo il comma 2-bis in cui si prevede che una persona con invalidità uguale o superiore all'80 per cento non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista nel concorso pubblico;
per l'accesso all'impiego pubblico della persona disabile è richiesta l'idoneità specifica per singole funzioni;
l'articolo 16, comma 3, della legge n. 68 del 1999 prevede che «salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego (articolo 16 della legge n. 68 del 1999)». In alcuni concorsi pubblici riservati a persone con disabilità viene richiesto il certificato di idoneità fisica all'impiego. Ciò non può più accadere in quanto l'articolo 42, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetto «decreto del fare»), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dispone che, fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal testo unico sulla sicurezza (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sono soppresse alcune certificazioni sanitarie e tra queste proprio il certificato di «idoneità fisica all'impiego» previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957;
l'articolo 7, comma 2, della legge n. 68 del 1999, relativamente all'assunzione di persone disabili attraverso il concorso pubblico, specifica che i disabili «iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso». Da ciò si desume chiaramente ed inequivocabilmente che l'iscrizione nelle liste speciali è un presupposto indispensabile per la partecipazione al concorso. Si rileva, però, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'interpello n. 50 del 2011, mentre conferma che l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge n. 68 del 1999 costituisce presupposto per accedere alla riserva dei posti nelle procedure selettive e condizione per la chiamata numerica e nominativa, specifica che, in caso di concorso, l'iscrizione alle liste del collocamento non è indispensabile per la partecipazione alla procedura selettiva, ma solo al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro –:
quante siano, ad oggi, le persone disabili assunte presso le amministrazioni centrali dello Stato e quante presso le amministrazioni locali;
se, alla luce della situazione attuale, non ritenga opportuno predisporre misure urgenti volte a rendere effettivo il diritto al lavoro delle persone disabili così come prevede la normativa vigente, in particolar modo, presso le pubbliche amministrazioni.
(2-00873) «Argentin, Sbrollini, Nicchi, Terrosi, Coscia, D'Incecco, Amato, Tidei, Gregori, De Maria, D'Attorre, Beni, D'Arienzo, Mongiello, Albini, Gianni Farina, Carra, Rondini, Cassano, Binetti, Melilla, Cuperlo, Marazziti, Rampelli, Carella, Mazzoli, Becattini, Polverini, Blazina, Cinzia Maria Fontana, Dall'Osso, Laforgia, Piazzoni».
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):impiego riservato
lavoratore disabile
assunzione