ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00840

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 375 del 11/02/2015
Trasformazioni
Trasformato il 20/06/2016 in 4/13529
Firmatari
Primo firmatario: SAMMARCO GIANFRANCO
Gruppo: AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Data firma: 11/02/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 12/02/2015
Stato iter:
20/06/2016
Fasi iter:

TRASFORMA IL 20/06/2016

TRASFORMATO IL 20/06/2016

CONCLUSO IL 20/06/2016

Atto Camera

Interpellanza 2-00840
presentato da
SAMMARCO Gianfranco
testo di
Mercoledì 11 febbraio 2015, seduta n. 375

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:
   il prefetto di Roma, con proprio atto (prot. 9808 2015/URPG del 14 gennaio 2015), ha disposto il commissariamento, ai sensi dell'articolo 25 del codice civile, della Fondazione accademia nazionale di danza (FAND), istituto privato fondato da Eugenia Borissenko (in arte Jia Ruskaja) ed eretto ad ente morale con il 14 gennaio 1963 n. 925, nominando al tempo stesso commissario straordinario la dottoressa Giovanna Cassese, la quale è già commissario straordinario dell'Accademia nazionale di danza (AND);
   il commissariamento è stato disposto sulla base dei seguenti presupposti, esplicitati nel documento prefettizio:
    a) la Fondazione è tenuta a realizzare, in coordinamento con l'Accademia nazionale della danza (AND), concorsi, manifestazioni, rassegne ed altre iniziative di produzione artistica; istituisce borse di studio, di specializzazione e di avviamento all'attività professionale di giovani danzatori, riservandone una parte agli studenti più meritevoli dell'Accademia nazionale della danza. Viceversa nel corso degli ultimi anni la Fondazione accademia nazionale di danza ha adottato iniziative autonome e non più d'intesa con l'Accademia nazionale della danza, tanto che il prefetto provvedeva, in data 3 aprile 2014, ad inoltrare un richiamo formale all'osservanza degli scopi statutari;
    b) il mancato rispetto degli scopi statutari è stato segnalato più volte anche dal commissario straordinario dell'Accademia nazionale della danza, dottor Bruno Cariofi, con diverse note, da ultimo quella del 6 ottobre 2014. Il commissario Carioti ha evidenziato la recente adozione, da parte della fondazione, di (asserite) azioni contrarie allo statuto operate a danno dell'Accademia, concretizzatesi nella esecuzione di una sentenza di sfratto relativa al villino Munoz, di proprietà della Fondazione, ma utilizzato da sempre per svolgere attività didattiche per gli alunni dell'Accademia stessa;
    c) la sussistenza di un rapporto di servizio della Fondazione accademia nazionale di danza nei confronti dell'Accademia nazionale della danza si vuole provata da una sentenza della Corte dei conti, nella quale si dà atto dell'esistenza di «un imprescindibile rapporto di servizio e della sussistenza tra i fini della fondazione di un nesso di strumentalità con il fine pubblico, perseguito dall'Accademia»;
    d) in data 12 settembre 2014 la presidente della Fondazione, ha chiesto alla prefettura di Siracusa l'iscrizione nel relativo registro, dichiarando di aver provveduto ad effettuare uno spostamento della sede a Solarino (SR). Le dichiarazioni rese in ordine al suddetto spostamento di sede sono risultate totalmente false, come accertato dalla questura di Siracusa;
    e) il suddetto trasferimento, che configura di per sé una modifica statutaria, e intervenuto senza l'inoltro della richiesta di previa approvazione della modifica statutaria, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 360 del 2000, ma con l'adozione di un semplice verbale del consiglio di amministrazione in data 11 settembre 2014;
    f) lo spostamento della sede legale a Solarino, veniva giustificato con la sottoscrizione di un accordo con la sovraintendenza ai beni culturali di Siracusa, e di una presunta convenzione di concessione demaniale (peraltro mai sottoscritta) con l'autorità portuale di Augusta, per l'utilizzazione del Forte Vittoria, sito nella rada del porto di Augusta, come sede di un «Polo» di formazione della danza, in «presunta» collaborazione con varie scuole di danza, ma non con l'unica prevista dallo statuto e cioè l'Accademia nazionale della danza;
    g) la più volte lamentata gravissima situazione economica, in cui versa la Fondazione, è aggravata dai costi altissimi di gestione del suddetto forte contribuendo ad impedire la persecuzione delle finalità fissate nello statuto;
    h) non sono mai stati prodotti, altresì, a decorrere dall'anno 2011, i bilanci e le relazioni economico-patrimoniali, sottoscritte dagli organi contabili, dalle quali si potesse evincere la puntuale attuazione delle finalità statutarie oltre che la corretta gestione del patrimonio, la destinazione dello stesso, da parte degli amministratori in carica;
    i) il comportamento del consiglio di amministrazione è stato improntato al mancato rispetto degli obblighi e dei fini statutari oltre che a principi gestionali non cauti, in totale dispregio, anche delle prescrizioni imposte alla Fondazione accademia nazionale di danza con la citata nota prefettizia 18 aprile 2011;
    l) in data 19 dicembre 2014 con nota PROT.PR/141219/ng305, la suddetta Fondazione accademia nazionale di danza ha comunicato le dimissioni dell'intero consiglio d'amministrazione e avviato la procedura per la ricomposizione dello stesso; tale atto e illegittimo in quanto è di straordinaria amministrazione e pertanto non adottabile, avendo il consiglio d'amministrazione perso la rappresentanza legale dell'ente, in considerazione delle dimissioni presentate;
   su quanto riportato nell'atto di commissariamento in linea generale si osserva:
    a) che l'attribuzione dell'incarico di commissario della Fondazione accademia nazionale di danza alla stessa persona che riveste il ruolo di commissario dell'Accademia nazionale della danza, genera ad avviso dell'interpellante un conflitto d'interesse, essendo anche la stessa persona parte agente e parte chiamata in causa nel vasto contenzioso esistente tra le due istituzioni; a meno che non si voglia prefigurare una chiusura dei procedimenti in corso mediante incorporazione della Fondazione accademia nazionale di danza nell'Accademia nazionale di danza (come traspare dal documento prefettizio); un atto nel quale una istituzione pubblica, incorporerebbe una Fondazione privata, che può essere certamente sciolta (ove ne ricorrano i presupposti di legge), ma non certo «assorbita» ad avviso dell'interpellante in contrasto con le volontà testamentarie espresse dalla fondatrice;
    b) il prefetto di Roma, prossimo al pensionamento, commissaria una Fondazione la cui amministrazione è già sciolta da un mese, per essersi dimesso l'intero consiglio di amministrazione. Qualora ci si intendesse opporre all'atto emanato, tra pochi mesi il prefetto sarà sostituito, mentre il consiglio d'amministrazione dimissionario non è nella pienezza dei poteri, tale da poter rispondere adeguatamente all'atto di commissariamento;
   quanto ai singoli «capi d'accusa» riportati dall'atto di commissariamento si osserva quanto segue:
    a) in base al vigente statuto (approvato dallo stesso prefetto di Roma Pecoraro, il 17 dicembre 2013), la Fondazione «promuove lo sviluppo delle discipline coreutiche, contribuisce alla diffusione della cultura della danza in ambito nazionale e internazionale, sostiene l'attività formativa, didattica e di produzione artistica, musicale e coreutica». Tale statuto abilita la Fondazione accademia nazionale di danza (ed i suoi organi) ad operare in piena autonomia dall'Accademia nazionale della danza. Dallo statuto vigente, non risulta che la Fondazione debba agire in accordo e secondo i dettami dell'Accademia; prova ne sono anche le convenzioni tra Accademia nazionale della danza e Fondazione accademia nazionale di danza (da ultimo quella del 29 gennaio 2009), approvate dall'AFAM, nelle quali si prevedono contributi dell'Accademia nazionale della danza alla Fondazione accademia nazionale di danza per il sostegno delle attività dell'Accademia nazionale della danza medesima;
    b) lo statuto vigente non contempla alcun rapporto di servizio della Fondazione accademia nazionale di danza con l'Accademia nazionale della danza la sentenza n. 657 del 2 settembre 2014 della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, richiamata dal prefetto Pecoraro afferma secondo l'interpellante esatto contrario; in tale sentenza (pag. 15) si legge testualmente che «Il progressivo distacco del patrimonio dell'ex Opera (oggi Fondazione accademia nazionale di danza) dalle attività delle Accademia di Danza è un fatto che la stessa difesa dei convenuti [id est, degli ex presidente ed ex direttore dell'Accademia nazionale della danza] assume come certo, e che anzi prospetta quale elemento che determinerebbe, ad oggi, l'insussistenza di alcun rapporto di servizio della Fondazione accademia nazionale di danza con la Accademia nazionale della danza, essendo la prima svincolata (nelle proprie finalità, e dunque nella destinazione dei propri proventi ed elargizioni) alle finalità (...) perseguite dall'Accademia»; la medesima sentenza, inoltre, prosegue rilevando che il «nuovo statuto del 2013 [approvato sempre dal prefetto di Roma] addirittura rafforza tale scissione»;
    c) la decisione adottata dal consiglio d'amministrazione della Fondazione accademia nazionale di danza nell'adunanza dell'11 settembre 2014, fa capo all'impossibilità di utilizzare quale sede uno degli immobili di proprietà della Fondazione in quanto detenuti da terzi per effetto di atti di disposizione posti in essere dalla precedente gestione della Fondazione accademia nazionale di danza composta dagli ex vertici dell'Accademia nazionale della danza; l'appartamento della Ruskaja, che doveva divenire il museo e la biblioteca della Fondazione, risulta all'interpellante essere tutt'ora l'appartamento privato dell'ex-direttore dell'Accademia nazionale della danza, Margherita Parrilla, ora pensionata; il villino di via delle Terme Deciane n. 15/a è interamente occupato dall'Accademia, senza che a quanto consta all'interpellante sia corrisposto un canone di locazione. A ciò deve aggiungersi che la sede romana della Fondazione non risulta individuata (né è altrimenti individuabile) persino nel registro delle persone giuridiche della prefettura di Roma, atteso che in tale registro è indicato soltanto l'indirizzo di via delle Terme Deciane n. 15/a, civico al quale corrispondono più immobili e locali e che costituisce anche accesso all'Accademia nazionale della danza. Peraltro l'asserita irregolarità del trasferimento di sede contestata dal prefetto Pecoraro, secondo il quale sarebbe stato disposto con un semplice verbale, è contraddetta dall'articolo 7 dello statuto Fondazione accademia nazionale di danza (approvato sempre dal prefetto di Roma Pecoraro, il 17 dicembre 2013) che abilita il consiglio d'amministrazione con propria deliberazione, a disporre i trasferimenti di sede (si veda la lettera m) del comma 1), nonché dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, che sottopone il trasferimento di sede delle persone giuridiche private ad una mera comunicazione. Non appartiene secondo l'interpellante al prefetto, inoltre, il potere di sindacare nel merito il trasferimento di sede deliberato dal consiglio d'amministrazione della fondazione nell'esercizio di un potere ad esso attribuito dallo statuto; se poi, come argomenta il prefetto, il trasferimento di sede dovesse dare luogo ad una modifica statuaria soggetta a preventiva autorizzazione prefettizia, quello disposto dal consiglio d'amministrazione della fondazione sarebbe improduttivo di effetti giuridici e, pertanto, esso non può giustificare il commissariamento disposto dallo stesso prefetto;
   il consiglio d'amministrazione della Fondazione ha disposto il trasferimento di sede per la realizzazione di un ampio progetto di valenza internazionale presso il Forte Vittoria, sito nella rada del Porto di Augusta (SR), che ha comportato un articolato percorso preliminare all'avvio del procedimento amministrativo di concessione; il progetto, che è tuttora in tale fase preliminare, è coerente con gli scopi statutari e la Fondazione non ha assunto alcun onere economico per l'utilizzo del predetto bene demaniale; i «costi altissimi di gestione» propalati nell'atto di commissariamento, pertanto, rappresentano una mera congettura; non sembra corretta l'affermazione prefettizia che vorrebbe mai sottoscritti accordi o convenzioni inerenti al Forte Vittoria, laddove la Fondazione in nessun atto ha mai dichiarato di averne sottoscritti; contrariamente a quanto asserito dal prefetto Pecoraro, inoltre, la documentazione agli atti attesta l'esistenza dell’iter amministrativo finalizzato all'avvio della procedura per la realizzazione da parte della Fondazione di un Centro internazionale di danza presso il Forte Vittoria;
    e) per anni, tra il 1996 e il 2009, come evidenziato da innumerevoli atti di sindacato ispettivo distribuiti su più legislature, uno stesso gruppo di persone si è scambiato le cariche tra Accademia nazionale della danza e Fondazione accademia nazionale di danza, disponendo dei beni di quest'ultimo e utilizzando la Fondazione come una sorta di bad company. La gravissima situazione economica della Fondazione è stata determinata dall'Accademia e dai suoi vertici amministrativi, come emerge dalla relazione del collegio ispettivo della prefettura di Roma del 17 febbraio 2011 e dall'atto di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla procura della Repubblica di Roma in data 28 ottobre 2014 a carico degli ex presidente ed ex direttore dell'Accademia. Il citato atto della procura della Repubblica dà conto della stipula di un finanziamento di euro 400.000 da parte dell'ex presidente dell'Accademia, i cui oneri economici, sono stati posti a carico della Fondazione; tale situazione è stata ripetutamente rappresentata (e documentata) al prefetto di Roma sin dal 2010 dagli amministratori uscenti della Fondazione e, ciò nonostante, il prefetto Pecoraro nessun atto ha adottato per porvi rimedio;
    g) l'esecuzione di una sentenza dell'autorità giudiziaria non può essere considerato un atto contrario allo statuto. Lo sfratto dell'Accademia nazionale della danza dal villino Munoz, non è un «atto ostile», ma l'applicazione della sentenza 25 settembre-21 ottobre 2014 della Corte d'appello di Roma, con la quale l'Accademia nazionale della danza è stata condannata al rilascio del villino per morosità; semmai è un atto ostile dell'Accademia nazionale della danza, ente pubblico che riceve annualmente una dotazione finanziaria dal bilancio dello Stato non pagare l'affitto ad una Fondazione privata;
    g) né lo statuto, né la legge prevedono il deposito dei bilanci della Fondazione (che non ha scopo di lucro) presso la prefettura, né questi sono mai stati richiesti da essa; i bilanci sono stati depositati presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo al fine di ottenere i finanziamenti destinati alle istituzioni culturali; il richiamo nell'atto di commissariamento della nota prefettizia del 18 aprile 2011 si profila secondo l'interpellante errato e, in quanto in tale nota si dà atto della inefficacia della «revoca» della nomina del presidente della fondazione da parte del consiglio d'amministrazione dell'Accademia nazionale della danza, disposta per iniziativa dei suoi ex vertici amministrativi ora inquisiti; nessuna prescrizione la nota prefettizia del 18 aprile 2011 contiene riguardo al deposito dei bilanci della fondazione;
    h) non appare all'interpellante condivisibile l'affermazione contenuta nell'atto di commissariamento, secondo cui il comportamento del consiglio di amministrazione sarebbe stato improntato «a principi gestionali non cauti», anche considerato che il prefetto Pecoraro dichiara di non conoscere i bilanci della Fondazione e risultando che la Fondazione accademia nazionale di danza non ha assunto alcun onere economico per l'uso del Forte Vittoria di Augusta (SR);
    i) la sentenza n. 657 del 2014 della Corte dei conti citata dal documento di commissariamento, riconosce la validità del debito di cui il giudice contabile era stato chiamato a giudicare, ma si dichiara incompetente all'azione contro gli ex presidente e direttore dell'Accademia nazionale della danza, in quanto la Fondazione Accademia nazionale di danza è un organismo privato; la sentenza stessa costituisce un pesante atto di accusa nei confronti dell'Accademia nazionale di danza ed elenca le innumerevoli irregolarità compiute a danno della Fondazione accademia nazionale di danza ma non di meno viene utilizzata nell'atto di commissariamento per sostenere l'esistenza di un «imprescindibile rapporto di servizio»;
    l) quanto alla ricognizione sul patrimonio e i beni della Fondazione accademia nazionale di danza, basterà l'elenco dei beni mobili e immobili concessi e a quanto consta all'interpellante, ancora nella disponibilità dall'Accademia nazionale della danza nel corso degli anni grazie alla coincidenza dei rispettivi gruppi dirigenti, beni di cui a più riprese la Fondazione Accademia nazionale della danza ha chiesto la restituzione, nonché dei crediti sempre verso l'Accademia nazionale della danza per i quali sono in corso le procedure di recupero. Quanto ai bilanci dal 2011 in poi essi mostrano un progressivo e significativo miglioramento. Gli atti della gestione rivelano una complessiva opera di risanamento intrapresa dalla governance della Fondazione Accademia nazionale della danza che ha operato sino al dicembre 2014, nonché un rinnovato slancio delle attività istituzionali e uno sviluppo di iniziative di livello elevatissimo di caratura internazionale, anche attraverso stabili rapporti con le maggiori istituzioni mondiali del campo della danza. Quanto allo sviluppo delle attività statutarie, nell'interrogazione 3-01236 del 19 dicembre 2014, cui integralmente ci si richiama, si fa presente l'anomalia di un possibile commissariamento di un'istituzione che in quei giorni aveva ricevuto non solo i complimenti del Ministro dei beni e delle attività culturali, unitamente agli auguri per la prosecuzione della sua meritoria attività (che peraltro ha riguardato, come da statuto, gli studenti più meritevoli dell'Accademia nazionale della danza), ma anche insignita di una medaglia al valore per i rapporti con la società civile dal Presidente della Repubblica; istituzione che ha dato significativo lustro al nostro Paese e altro ne può dare;
    m) secondo l'atto di commissariamento l'adozione della procedura di ricostituzione del consiglio di amministrazione della Fondazione da parte del presidente sarebbe illegittima perché attivata dopo le sue dimissioni; a contra si osserva che l'articolo 4 dello statuto vigente (approvato dallo stesso prefetto di Roma Pecoraro, il 17 dicembre 2013), prevede espressamente che, fino all'insediamento del nuovo consiglio d'amministrazione, restano in carica gli organi scaduti per il compimento degli atti dovuti. L'avvio della procedura di ricostituzione degli organi della Fondazione da parte del Presidente del consiglio d'amministrazione uscente non integra «un atto di straordinaria amministrazione», ma costituisce puntuale applicazione dell'articolo 4 dello statuto vigente. In base all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 25 del codice civile, non può essere disposto lo scioglimento dell'amministrazione della fondazione (e la nomina di un commissario) dopo che l'amministrazione è già sciolta (nella specie, per dimissioni dei componenti dei suoi organi) ed è in corso la procedura statutaria di ricostituzione, procedura che esclude qualsiasi possibilità di influenza da parte del precedente gruppo dirigente, essendo i consiglieri nominati da enti esterni quali l'Accademia nazionale della danza stessa, il Ministero dell'istruzione e dei beni culturali e gli enti territoriali competenti;
    n) il commissariamento sembra ad avviso dell'interpellante evidenziare anomalie ed irregolarità –:
   quali provvedimenti intendano adottare, anche di concerto, i Ministri interpellati in merito al commissariamento della fondazione accademia nazionale di danza;
   se non ritengano di valutare la sussistenza dei presupposti per annullare il provvedimento del prefetto di Roma, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la sua evidente illogicità ed illegittimità, o se non intendano sollecitarne la rimozione in via di autotutela da parte dello stesso prefetto di Roma, consentendo la ricostituzione a norma di statuto degli organi di governo della Fondazione, già in corso all'atto del commissariamento.
(2-00840) «Sammarco».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

trasferimento d'impresa

arti dello spettacolo

fondazione