ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00559

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 234 del 27/05/2014
Firmatari
Primo firmatario: GIGLI GIAN LUIGI
Gruppo: PER L'ITALIA
Data firma: 27/05/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DELLAI LORENZO PER L'ITALIA 27/05/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 27/05/2014
Stato iter:
05/06/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 05/06/2014
Resoconto GIGLI GIAN LUIGI PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 05/06/2014
Resoconto TOCCAFONDI GABRIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 05/06/2014
Resoconto GIGLI GIAN LUIGI PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 05/06/2014

SVOLTO IL 05/06/2014

CONCLUSO IL 05/06/2014

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00559
presentato da
GIGLI Gian Luigi
testo presentato
Martedì 27 maggio 2014
modificato
Giovedì 5 giugno 2014, seduta n. 240

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:
   la formazione specialistica dei nuovi medici è compito delle scuole di specializzazione delle università;
   la formazione specialistica, garantita da ciascuna scuola, si attua all'interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale che costituiscono la rete formativa di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni;
   con l'articolo 21, comma 2-ter, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013, è stato disposto che: «I periodi di formazione dei medici specializzandi si svolgono ove ha sede la scuola di specializzazione e all'interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale previste dalla rete formativa, in conformità agli ordinamenti e ai regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia e agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L'inserimento non può dare luogo a indennità, compensi o emolumenti comunque denominati, diversi anche sotto il profilo previdenziale da quelli spettanti a legislazione vigente ai medici specializzandi. I medici in formazione specialistica assumono una graduale responsabilità assistenziale, secondo gli obiettivi definiti dall'ordinamento didattico del relativo corso di specializzazione e le modalità individuate dal tutore, d'intesa con la direzione delle scuole di specializzazione e con i dirigenti responsabili delle unità operative presso cui si svolge la formazione, fermo restando che tale formazione non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale e non dà diritto all'accesso ai ruoli dei medesimo Servizio sanitario nazionale»;
   proprio per la caratteristica formativa del percorso di specializzazione, la graduale assunzione di responsabilità non si configura mai come sostitutiva del personale di ruolo operante nelle singole strutture della rete formativa, bensì in affiancamento ad essi;
   la sostituzione di personale di ruolo con specializzandi porterebbe a una dequalificazione dell'offerta del Servizio sanitario nazionale e a un aumento del rischio clinico;
   per quanto riguarda gli specializzandi, la possibilità di colmare anticipatamente e temporaneamente le lacune di personale medico prodottesi all'interno del Servizio sanitario nazionale avverrebbe a scapito di un progetto formativo d'insieme e della qualità dell'apprendimento che non può essere solo fondato su una pratica non guidata;
   l'attuale modalità di inserimento prevede generalmente la rotazione degli specializzandi secondo un piano formativo individualizzato, disposto dal consiglio della scuola, tenendo conto delle opportunità di apprendimento offerte dalle singole strutture, universitarie e ospedaliere, che compongono la rete formativa;
   il decreto-legge n. 104 del 2013 ha disposto, all'articolo 21, comma 2-bis, l'abbreviazione dei corsi di specializzazione, per gran parte dei quali sarà prevista una durata di 4 anni, in luogo dei 5 anni attuali previsti dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
   l'automatica assegnazione degli specializzandi dell'ultimo biennio a ricoprire i posti vacanti all'interno del Servizio sanitario nazionale comporterebbe il rimanere in capo alle università del solo primo biennio di formazione, di cui una parte significativa da svolgersi nel tronco comune di medicina;
   sarebbe impossibile per i consigli delle scuole di specializzazione assumersi la responsabilità di garantire la qualità della formazione, anche a fini concorsuali, dopo aver perso di vista completamente lo specializzando per circa i tre quarti del suo percorso formativo –:
   se non ritenga che il tema della formazione specialistica debba essere oggetto di uno specifico intervento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche relativamente alle risorse da destinare alla riduzione del gap esistente tra numero dei laureati in medicina e numero dei posti a disposizione per la formazione specialistica;
   se non ritenga che la rotazione degli specializzandi all'interno delle strutture cliniche ospedaliere debba piuttosto concretizzarsi favorendo l'attuazione di quanto previsto all'articolo 21, comma 2-ter, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013;
   a quale punto sia l’iter per la riduzione della durata dei corsi prevista dallo stesso decreto-legge n. 104 del 2013.
(2-00559) «Gigli, Dellai».