ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00422

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 180 del 26/02/2014
Firmatari
Primo firmatario: BRUNETTA RENATO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 26/02/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26/02/2014
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10/03/2014
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 18/07/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-00422
presentato da
BRUNETTA Renato
testo di
Mercoledì 26 febbraio 2014, seduta n. 180

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della giustizia, il Ministro dello sviluppo economico, per sapere – premesso che:
   venerdì 22 febbraio 2014, il sindaco di Verona, Flavio Tosi, ha indetto una conferenza stampa, nel corso della quale ha annunciato di aver presentato una denuncia per diffamazione a mezzo stampa nei confronti del giornalista Sigfrido Ranucci, inviato di Report, trasmissione condotta dalla giornalista Milena Gabanelli in onda su RaiTre;
   la denuncia del sindaco di Verona è accompagnata da una registrazione audio-video e dalle relative trascrizioni, dalle quali si evincerebbe il tentativo perseguito dal giornalista di Report di costruire una puntata della trasmissione ad hoc, con la finalità di dimostrare ipotetiche connessioni tra il sindaco di Verona e ambienti della criminalità organizzata, tutto ciò con chiari intenti diffamatori;
   il filmato audio-video è stato realizzato da Sergio Borsato, ex militante leghista, contattato dal giornalista Ranucci, presumendo che fosse in possesso di documenti compromettenti riguardanti Flavio Tosi; il giornalista, citando fantomatiche indagini della magistratura in corso, ha fatto altresì riferimento alla possibilità che venisse corrisposto un compenso all'ex militante leghista, anche attraverso risorse provenienti, in qualche misura, dalla Rai;
   l'inviato di Report, che si ricorda essere trasmissione del servizio, pubblico radiotelevisivo ha, in tal modo, posto in essere una condotta gravissima, ad avviso dell'interpellante in totale spregio di qualsiasi norma deontologica propria della professione del giornalista, finalizzata piuttosto a costruire artatamente una tesi completamente falsa e denigratoria, tesa a danneggiare il sindaco di Verona Flavio Tosi a livello personale, oltre che politico, anche attraverso l'offerta di denaro pubblico;
   si ricorda che la Rai, in quanto concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, deve realizzare una programmazione che sia in linea con i principi del pluralismo dei mezzi di comunicazione, a tutela della libertà di espressione di ogni individuo, dei principi di obiettività, completezza, lealtà, imparzialità dell'informazione, anche riguardo alle diverse opinioni e tendenze politiche e sociali, come stabilito all'articolo 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il Testo Unico della radiotelevisione;
   la legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante l'ordinamento della professione di giornalista, all'articolo 2, stabilisce che «è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori»;
   la Carta dei doveri del giornalista firmata a Roma l'8 luglio 1993 dalla FNSI e dall'Ordine dei giornalisti, prevede alcuni principi ispiratori alla base della professione: «il giornalista deve rispettare, coltivare e difendere il diritto all'informazione di tutti i cittadini; per questo ricerca e diffonde ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse, nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile. Il giornalista ricerca e diffonde le notizie di pubblico interesse nonostante gli ostacoli che possono essere frapposti al suo lavoro e compie ogni sforzo per garantire al cittadino la conoscenza ed il controllo degli atti pubblici. La responsabilità del giornalista verso i cittadini prevale sempre nei confronti di qualsiasi altra. Il giornalista non può mai subordinarla ad interessi di altri e particolarmente a quelli dell'editore, del governo o di altri organismi dello Stato»;
   la Corte di Cassazione con sentenza n. 16236/2010, ha precisato che, quando si tratta del cosiddetto «giornalismo di inchiesta» – il quale provvede ad attingere direttamente l'informazione – gli obblighi del giornalista, connessi al generale limite della verità oggettiva della notizia pubblicata, si sostanziano nel rispetto dei princìpi etici e deontologici dell'attività professionale, quali risultano dalla relativa legge (articolo 2 della citata legge n. 69 del 1963) e dalla Carta dei doveri del giornalista, ai quali si aggiunge il rispetto della riservatezza, secondo quanto stabilito dalle regole deontologiche in tema di trattamento dei dati personali; restano, comunque, validi i limiti generali costituiti dall'interesse pubblico alla conoscenza del fatto e la correttezza formale dell'esposizione –:
   se il Governo intenda assumere specifiche iniziative normative per disciplinare in maniera più puntuale e rigorosa l'attività giornalistica, in particolare quella relativa al giornalismo d'inchiesta, anche attraverso la previsione di opportune sanzioni disciplinari, per evitare il ripetersi di episodi gravi come quello esposto in premessa;
   se il Ministro della giustizia sia a conoscenza dell'avvio di indagini ufficiali relative ai fatti esposti in premessa da parte della magistratura, e se abbia avuto notizia dell'apertura di un procedimento disciplinare a carico del giornalista inviato di Report Sigfrido Ranucci, da parte dell'Ordine dei giornalisti.
(2-00422) «Brunetta».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

professioni del settore delle comunicazioni

sanzione amministrativa

deontologia professionale

servizio pubblico

ordine professionale

organizzazione della professione

casa editrice

diritto all'informazione