ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00421

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 180 del 26/02/2014
Firmatari
Primo firmatario: MONGIELLO COLOMBA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 26/02/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO PARTITO DEMOCRATICO 26/02/2014
REALACCI ERMETE PARTITO DEMOCRATICO 26/02/2014
VENITTELLI LAURA PARTITO DEMOCRATICO 26/02/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 26/02/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-00421
presentato da
MONGIELLO Colomba
testo di
Mercoledì 26 febbraio 2014, seduta n. 180

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, per sapere – premesso che:
   gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono strutture di supporto di cui i relativi ministri si avvalgono per l'esercizio delle proprie funzioni ed hanno esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione dei relativi ministeri;
   ne deriverebbe che il personale che costituisce tali Uffici non avrebbe alcuna potestà amministrativa autonoma e neppure potrebbe avocare a se stesso il potere amministrativo che rimane esclusivo dell'amministrazione ministeriale in cui gli stessi uffici sono collocati;
   è noto che l'Italia, ed in particolare il proprio Parlamento, al fine di difendere e rafforzare il pregio ed il valore indiscutibile del suo patrimonio produttivo agroalimentare, in particolare dei prodotti agroalimentari ed enogastronomici di origine, nel corso degli ultimi decenni ha attivato un persistente percorso normativo volto a tutelare il vero Made in Italy agroalimentare ed a far sì che sulle etichette dei prodotti agricoli ed alimentari fosse sempre riportato in maniera chiara ed evidente l'origine di tali prodotti e, quando si fosse trattato di prodotti trasformati, l'origine delle materie prime;
   di fronte a tale approccio diretto a contrastare le frodi, a proteggere i consumatori ed a difendere i legittimi interessi dei relativi produttori agricoli, e con ciò il loro reddito e l'economia nazionale, spesso si sono alzate le barriere della Commissione europea che senza interruzione alcuna ha continuato a censurare le norme che hanno disposto tali tutele, anche aprendo procedure specifiche di infrazione contro il nostro Paese;
   al di fuori di tali contenziosi giuridici, peraltro quasi mai sfociati in effettive pronunce di illegittimità delle norme in oggetto, nella vigenza delle disposizioni ritenute dalla UE non in linea con le norme comunitarie, le nostre autorità di controllo, segnatamente quelle di polizia come i Carabinieri, il Corpo forestale dello Stato e la Guardia di finanza, hanno conseguito importanti risultati di contrasto alle frodi ed agli illeciti nel settore del commercio dei prodotti agroalimentari stroncando ingenti traffici di prodotti agroalimentari falsamente italiani o ad ogni modo slealmente indicati come Made in Italy;
   tra le attività parlamentari tese ad approvare atti aventi il fine di tutelare il Made in Italy agroalimentare, va citata la recente mozione approvata il 14 gennaio 2014 dalla Camera dei Deputati in materia di Etichettatura dei prodotti agroalimentari. Trattasi, nel merito della mozione 1-00311, che ha impegnato il Governo, tra l'altro, a:
    a) adottare, compatibilmente con la normativa europea, i decreti ministeriali di attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, al fine di rendere immediatamente applicabile la normativa sull'etichettatura di origine dei prodotti agroalimentari a tutela dei consumatori e degli operatori della filiera e a prevedere, per talune tipologie di prodotti, modalità di inserimento volontario in etichetta di specifici sistemi di sicurezza realizzati mediante elementi di identificazione elettronica e telematica;
    b) sollecitare la Commissione europea affinché, nel quadro di quanto stabilito nel regolamento (UE) n. 1169/2011, l'Unione europea si doti di norme efficaci, rigorose, chiare e trasparenti in materia di origine dei prodotti, prevedendo l'obbligatorietà dell'indicazione dell'origine dei prodotti anche per quei settori attualmente non contemplati dalla regolamentazione vigente;
    c) i farsi promotore presso le sedi europee competenti di una decisa iniziativa in merito alla necessità che, nell'ambito dell'etichettatura dei prodotti agroalimentari, venga garantita la massima trasparenza, chiarezza e comprensibilità delle informazioni, ivi compresa, in primo luogo, quella di origine;
    d) intraprendere, anche nelle competenti sedi europee, tutte le occorrenti iniziative volte a rafforzare la tutela della denominazione made in Italy nel campo delle produzioni agroalimentari, dando particolare priorità all'attivazione di misure dirette a contrastare l'utilizzo della stessa denominazione in maniera falsa o ingannevole relativamente alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti agroalimentari di origine italiana;
    e) fornire alle competenti autorità di controllo indicazioni operative finalizzate a fare applicare la definizione precisa dell'effettiva origine degli alimenti, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, commi 49 e 49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sulla tutela del made in Italy;
   risulta agli interroganti che negli scorsi giorni della seconda decade del mese di febbraio 2014, l'ufficio legislativo del Ministero dello sviluppo economico, ossia un organismo come sopra richiamato facente parte degli uffici di diretta collaborazione del relativo Ministro pro tempore, avesse predisposto alcune note dirette ai corrispondenti uffici legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, della salute e degli affari esteri, in riscontro a determinate richieste di chiarimenti avanzate dalla Commissione europea in merito a questioni riguardanti la presunta non coerenza di alcune norme nazionali rispetto al diritto comunitario;
   tra gli atti su cui si puntano le attenzioni della Commissione europea, oltre alla legge n. 4/2011, articolo 4, comma 2 ed alla legge n. 350 del 2003, articolo 4 comma 49-bis, vi sarebbe anche la sopra richiamata mozione n. 1-00311;
   nello specifico, la Commissione Unione europea con nota del 7 febbraio 2014, avrebbe richiesto informazioni supplementari in conseguenza dell'avere avuto notizia dell'approvazione da parte della Camera dei deputati della suddetta mozione, dichiarando la propria preoccupazione per il parere favorevole espresso in Aula dal rappresentante del Governo, che costituirebbe la manifestazione dell'intenzione del Governo italiano di voler applicare le norme sull'origine dei prodotti alimentari ritenute non conformi al diritto dell'Unione, rendendo cogente il concetto di origine quale stabilito dall'articolo 4, commi 49 e 49-bis, della predetta legge n. 350 del 2003;
   nella nota predisposta dall'ufficio legislativo del ministero dello sviluppo economico sopra citata, si sarebbero rilevati giudizi e considerazioni che gli interroganti ritengono assolutamente inopportuni e soprattutto estranei alle competenze di un ufficio di diretta collaborazione. Infatti, in tale nota si sarebbe attestato che «per quanto di competenza, si osserva innanzitutto che, con riferimento all'accoglimento degli impegni di cui alla mozione n. 1-00311, non possono che condividersi le perplessità e le preoccupazioni espresse dalla Commissione»;
   inoltre, sempre nella nota, si sarebbero richiamati ulteriori precedenti e altre note che andavano nella stessa direzione di quella in oggetto, ossia di biasimare l'operato del Legislatore nazionale per aver approvato atti presuntivamente non conformi al diritto dell'UE, e ad ogni modo aventi lo scopo di far riferire alla Commissione UE che l'amministrazione competente del Governo italiano non condividesse il contenuto delle disposizioni normative e degli atti di indirizzo approvati dal Parlamento italiano in materia di indicazione dell'origine dei prodotti alimentari;
   ma non solo, sempre l'Ufficio legislativo in oggetto, prendendo come punto di riferimento la Decisione del 28 agosto 2013 (2013/444/UE) della Commissione UE, in materia al progetto di decreto dell'Italia recante modalità di indicazione dell'origine del latte a lunga conservazione, del latte UHT, del latte pastorizzato microfiltrato e del latte pastorizzato ad elevata temperatura, si sarebbe spinto, con altra nota, a dichiarare che «... si aderisce alla prospettiva rappresentata dalla Commissione», «ritenendosi necessaria una modifica normativa della disciplina nazionale mirante a conformarsi al diritto comunitario, mediante l'abrogazione della legge 3 febbraio 2011, n. 4, unitamente a qualsiasi altra norma in conflitto con la normativa dell'UE che disciplina l'indicazione dell'origine sulle etichette alimentari», mentre nella nota di cui all'oggetto, dichiara che «appare evidente, pertanto, che qualora il Governo intendesse effettivamente dare seguito agli impegni assunti con la mozione n. 1-00311, nessun buon esito potrà fondatamente prevedersi dalla procedura di notifica alla quale detti atti saranno sottoposti»;
   gli interpellanti non hanno potuto che rimanere interdetti di fronte alle quelle citazioni, in quanto sembrava di essere al cospetto non già di uffici di diretta collaborazione dei Ministri pro tempore, e quindi con il Governo stesso, ma con organi terzi esterni alle istituzioni italiane ed anzi oppositive sia al Governo stesso e sia al Parlamento italiano;
   ad ogni modo, va sottolineato che proprio la decisione 2013/444/UE, ossia l'unico atto esplicito con cui la Commissione confuta una nostra normativa sull'obbligo di indicare l'origine sulle etichette delle derrate alimentari, e che l'Ufficio legislativo del Ministero dello sviluppo economico prendeva a riferimento per sostenere il cattivo esito dell'attuazione della mozione n. 1-00311, non dichiara illegittimo l'atto normativo che avrebbe dovuto disciplinare le modalità di indicazione dell'origine del latte sulle etichette di vendita, ma si limita a non permetterne l'adozione in quanto «le autorità italiane non hanno dimostrato che l'indicazione dell'origine prevista dal decreto notificato sia necessaria per il conseguimento di uno degli obiettivi di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE»;
   la Commissione, quindi, si lamentava e forse continua a lamentarsi con l'amministrazione italiana per non aver adeguatamente, o forse per nulla, dimostrato che i prodotti alimentari in oggetto sono sempre presentati in modo da trarre in inganno i consumatori italiani riguardo al luogo di origine o di provenienza effettivo ed in tal senso di non avere fornito giustificazioni sufficienti per concludere che l'indicazione obbligatoria dell'origine rappresenti un'informazione necessaria in aggiunta a quanto disposto dalla direttiva 2000/13/CE;
   stando a quanto rilevabile dalle predette note prodotte dal Ministero dello sviluppo economico, apparirebbe paradossale quindi l'amministrazione ministeriale di merito, piuttosto che accertare e giustificare ciò che in tutta l'opinione pubblica italiana è notorio, ossia che l'attuale mancanza di chiarezza sull'effettiva origine dei prodotti alimentari induce in errore i consumatori e danneggia il vero Made in Italy agroalimentare, abbia preso la via più semplice (forse anche quella effettivamente e malcelatamente voluta), di sostenere l'abrogazione indiscriminata di intere leggi italiane che trattano dell'origine dei prodotti agroalimentari, nonché di ritenere prive di buon esito gli atti di indirizzo che vanno nella stessa direzione e che il Parlamento italiano impone al proprio Governo –:
   quale sia l'effettiva volontà del nuovo Governo in merito all'attuazione degli indirizzi disposti ai sensi della mozione n. 1-00311 approvata dal Camera dei deputati il 14 gennaio 2014 in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari;
   se risultino agli atti le note richiamate in premessa e che avevano lo scopo di fornire informazioni alla Commissione Unione europea volte a rallentare o ad ostacolare la piena applicazione (se non a sostenerne l'abrogazione), della legge n. 4 del 2011, della legge n. 3350/2003 articolo 4, commi 9 e 9-bis, nonché il positivo esplicarsi della mozione n. 1-00311, e quale sia la posizione del Governo rispetto a quanto in esse riportato.
(2-00421) «Mongiello, Oliverio, Realacci, Venittelli».

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2011 0004

EUROVOC :

denominazione di origine

prodotto originario

protezione del consumatore

informazione del consumatore

prodotto agricolo

politica delle importazioni

abrogazione

procedura CE d'infrazione