ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00412

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 176 del 19/02/2014
Firmatari
Primo firmatario: RIZZETTO WALTER
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 18/02/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 18/02/2014
TACCONI ALESSIO MOVIMENTO 5 STELLE 18/02/2014
CORDA EMANUELA MOVIMENTO 5 STELLE 18/02/2014
BENEDETTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 18/02/2014
IANNUZZI CRISTIAN MOVIMENTO 5 STELLE 18/02/2014
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 18/02/2014
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 18/02/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 18/02/2014
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 04/04/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-00412
presentato da
RIZZETTO Walter
testo di
Mercoledì 19 febbraio 2014, seduta n. 176

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per sapere – premesso che:
   è noto il trattamento barbaro e crudele riservato agli animali utilizzati nell'ambito dell'industria della pelliccia e, ciò non solo per quanto concerne gli allevamenti stranieri, in particolare, i tanto condannati allevamenti cinesi, ma altresì quelli italiani;
   sul punto, difatti, si apprende, tra gli altri, da un articolo del Fatto Ambiente & Veleni, del 6 febbraio 2014, che è stata condotta un'investigazione da «Essere Animali» (Associazione animalista no profit) negli allevamenti situati nelle campagne emiliane e lombarde, le cui pratiche nei confronti degli animali allevati e poi uccisi destano sconcerto per la crudeltà, riproponendo la necessità di adottare misure affinché siano aboliti la cattura e gli allevamenti da pelliccia, a prescindere dalla specie utilizzata e dalle modalità di uccisione;
   per quanto concerne i bianchi conigli d'angora, che hanno un pelo utilizzato soprattutto per produrre capi di alta moda, le immagini crude e spaventose girate dall'associazione animalista «Peta» (People for the Ethical Treatment of Animals) mostrano animali coscienti, appesi su assi di legno, ai quali viene strappata la pelliccia senza alcuna esitazione di fronte agli altri animali, tra grida di dolore;
   ogni tre mesi i conigli subiscono detto trattamento, che si protrae per circa 2-5 anni, mentre, i superstiti, terminato il ciclo di sfruttamento, vengono sgozzati per essere venduti;
   anche durante la permanenza negli allevamenti i conigli d'angora subiscono maltrattamenti psicologici poiché sono tenuti isolati, senza alcun arricchimento ambientale, non possono interagire con gli altri conigli, sono collocati in minuscole gabbie e non possono dedicarsi alla loro attività principale, ossia il foraggiamento;
   è stata poi condotta un'ulteriore investigazione, dalla predetta associazione «Essere Animali», presso gli allevamenti italiani di visoni, dalla quale emerge, anche in tale caso, la vita sofferente che devono condurre tali esseri viventi sino alla barbara morte a cui sono destinati, per l'utilizzo della propria pelliccia;
   a riguardo, risulta che gli allevatori posizionino le gabbie poste in batteria in capannoni posti in aperta campagna, poiché il tasso di umidità alto conferisce una morbidezza maggiore alla pelliccia e trattandosi di animali che in natura sono solitari, negli allevamenti sono, invece, costretti a lottare con altri esemplari per lo spazio (limitato anche per un solo individuo);
   tale convivenza forzata causa stress agli animali, che, tra l'altro, non possono annusare l'erba né nuotare, e ciò comporta un grave malessere trattandosi di animali che per natura sono semiacquatici, pertanto, gli stessi ben presto assumono comportamenti stereotipati, che generano casi di aggressione e automutilazione, quali segnali del forte disagio provato;
   i visoni vengono poi uccisi con dispositivi meccanici che perforano il cervello oppure con l'iniezione letale o con camere a gas prodotte artigianalmente, dove vengono gettati vivi;
   la morte non è immediata, ma lenta e dolorosa, difatti, gli animali lottano fino alla fine, si dibattono, graffiano le pareti per cercare inutilmente una via di fuga e, una volta morti, i corpi vengono lanciati in rulli pieni di segatura, in quanto tale procedimento facilita lo scuoiamento, che consiste nel praticare con un coltello dei tagli tra le zampe posteriori in modo da sfilare agevolmente la pelliccia all'animale;
   la pelliccia viene, in seguito, trattata con agenti chimici per conservarla fino a quando non sarà acquistata dalle case di moda;
   orbene, un Paese civile, dove, secondo il rapporto Eurispes del 2011, l'83 per cento degli italiani dichiara di essere contrario alle pellicce, non può ritenere leciti la cattura, l'allevamento e l'uccisione di animali, attraverso metodi che ingenerano atroci sofferenze e per il soddisfacimento di futili e non necessarie esigenze umane;
   dunque, è d'obbligo revisionare la legislazione nazionale in materia, poiché si ritiene che quella vigente non sia conforme ai principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, nonché agli attuali costumi sociali e valori etici;
   si ricorda che il riconoscimento degli animali quali esseri senzienti, e quindi portatori di diritti, è uno dei capisaldi della politica dell'Unione Europea e ha visto due traguardi essenziali, quali la dichiarazione universale UNESCO dei diritti dell'animale, proclamata il 15 ottobre 1978, e il Trattato di Lisbona entrato in vigore dal 1o dicembre 2009, il quale all'articolo 13 prevede che: «Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello Spazio, l'Unione e gli Stati Membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti»;
   gli animali, dunque, in quanto esseri senzienti devono essere tutelati e protetti, e ogni atto che si pone in contrapposizione a tali principi e che avvenga in assenza di un bisogno essenziale per l'uomo, in una società civile, dovrebbe rientrare nella casistica degli atti di violenza e maltrattamento;
   al riguardo, per comprendere l'importanza del rispetto nei confronti del mondo animale, basti riflettere sul fatto che, alla luce della letteratura scientifica in materia, sono state addirittura esaminate le relazioni che possono sussistere tra taluni disturbi psicologici e psichiatrici dell'uomo e gli atti di violenza ai danni degli animali, individuando significative connessioni tra tali condotte e lo sviluppo contestuale o futuro di disturbi della personalità nell'uomo (Guida alla prevenzione e alla repressione dei maltrattamenti agli animali di Felici Giancarlo – Ferrara Vincenzo – Gentile Daniela – Suaria Maria Morena);
   nel nostro Paese si è assistito negli anni ad un'incisiva evoluzione della normativa concernente la tutela dei diritti degli animali, che ha condotto all'emanazione della legge 20 luglio 2004, n. 189 (disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate) la quale ha introdotto nel libro II del codice penale («Delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume») il titolo IX-bis dedicato ai «Delitti contro il sentimento per gli animali»;
   la predetta legge ha disposto un inasprimento delle sanzioni nel caso dell'uccisione di un animale per crudeltà o senza necessità, nei casi di maltrattamento e di abbandono, ma anche qualora gli animali siano utilizzati per i combattimenti clandestini e competizioni non autorizzate, nonché qualora gli animali siano mantenuti in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze;
   ebbene, negli allevamenti di animali da pelliccia non solo tali esseri viventi sono mantenuti in condizioni che recano loro gravi disagi e sofferenze ma, altresì, vengono allevati al solo scopo di sopprimerli attraverso tecniche crudeli, in mancanza di un requisito di «necessità» (come richiesto dalla legge n. 189 del 2004) che possa, in qualche modo, giustificare tali pratiche;
   la pelliccia non è un bene necessario né utile, ed invero, di frequente viene commercializzata, meramente, per la decorazione di capi ed accessori di abbigliamento; inoltre, si mette in evidenza che, nella società odierna è possibile realizzare capi di abbigliamento con tessuti e materiali simili a quelli di origine animale;
   l'allevamento di animali per la produzione di pellicce già è stato limitato, sino a divenire vietato, in molti Paesi: dal 2000, la Gran Bretagna ha abolito gli allevamenti poiché ritenuti crudeli; l'Olanda ha vietato dal 1995 l'allevamento delle volpi e dei cincillà e il 18 dicembre 2012, ha disposto il divieto di allevamento di tutti gli animali qualora il principale fine sia quello di utilizzare le loro pellicce (divieto effettivo dal 2024); l'Austria ha approvato tale divieto dal 2004; la Danimarca dal 2009 e limitatamente alle volpi (bando vigente a partire dal 2024); l'Irlanda del nord e Scozia dal 2003; la Croazia dal 2007 (bando vigente a partire dal 2017); la Bosnia dal 2009 ha vietate l'allevamento di qualsiasi specie di animali per la produzione di pellicce (bando vigente a partire dal 2018); ed ancora, Svizzera, Svezia, Bulgaria e Germania hanno approvato incisive limitazioni a tali attività;
   in Italia l'approvazione del divieto di cattura ed allevamento di animali per la produzione di pellicce appare un passo obbligato, anche considerando che le è riconosciuto il primato, nell'ambito dell'Unione europea, rispetto ai brevi tempi di approvazione della legge n. 189 del 2004, che prevede all'articolo 2 il divieto di commercio di pellicce di cani e di gatti, altresì tale primato le è riconosciuto nell'avere bandito prodotti derivanti dalla caccia commerciale delle foche;
   ed ancora, deve essere considerato il grave impatto ambientale determinato dall'industria della pelliccia come si evince dallo studio del ciclo produttivo di questo settore, pubblicato nel 2011 dalla Lav (Lega anti vivisezione), dal quale si apprende che l'industria della pelliccia contribuisce all'avvelenamento di aria e acqua, al consumo energetico, nonché al cambiamento climatico, a causa sia dell'alimentazione che delle deiezioni degli animali;
   inoltre, per la lavorazione di pellicce vengono utilizzati cromo, formaldeide e diverse sostanze chimiche tossiche e cancerogene, sicché, nel prodotto finito possono rimanere i residui di queste sostanze;
   pertanto, la pelliccia oltre ad essere tossica per l'uomo ed a impoverire lo strato di ozono, è causa di una serie di fattori ambientali la cui commistione provoca impatti da 2 a 28 volte superiori rispetto a prodotti tessili alternativi, anche sintetici;
   deve, infine, essere considerato che in Italia l'allevamento di animali per la produzione di pellicce non è mai stata un'attività di rilevante peso economico e negli ultimi 40 anni ha registrato una costante tendenza alla contrazione;
   ad oggi, le attività economiche non possono prescindere dal rispetto di criteri ambientali, sociali ed etici e la cattura e l'allevamento di animali, al fine di sopprimerli ed utilizzarne la pelliccia, rappresenta un'attività commerciale che si pone in contrapposizione ai predetti criteri, pertanto, deve essere urgentemente vietata –:
   quali siano gli orientamenti del Ministro interrogato in merito a quanto premesso;
   se e quali iniziative intenda intraprendere il Ministro affinché sia disposto il definitivo divieto di cattura e allevamento di animali, qualunque ne sia la specie, per la produzione di pellicce, posto che la pelliccia oltre a non essere un bene «necessario», è il risultato di un processo produttivo che provoca gravi danni all'ambiente e si pone in contrapposizione con principi di responsabilità sociale, etica e benessere animale;
   quali siano le specifiche motivazioni, qualora il Ministro interrogato non ritenga di dovere adottare provvedimenti al fine di pervenire al definitivo divieto di cattura e allevamento di animali per la produzione di pellicce.
(2-00412) «Rizzetto, Gagnarli, Tacconi, Corda, Benedetti, Cristian Iannuzzi, Zolezzi, Busto».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

pellicceria

allevamento

benessere degli animali

protezione degli animali

esperimento su animali

politica agricola comune