ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00339

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 137 del 12/12/2013
Firmatari
Primo firmatario: SEGONI SAMUELE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 12/12/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ARTINI MASSIMO MOVIMENTO 5 STELLE 12/12/2013
GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 12/12/2013
BALDASSARRE MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 12/12/2013
BONAFEDE ALFONSO MOVIMENTO 5 STELLE 12/12/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO PER LE RIFORME COSTITUZIONALI
  • MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12/12/2013
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12/12/2013
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LE RIFORME COSTITUZIONALI delegato in data 16/12/2013
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-00339
presentato da
SEGONI Samuele
testo di
Giovedì 12 dicembre 2013, seduta n. 137

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'interno, il Ministro per le riforme costituzionali, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, per sapere – premesso che:
   la legge 21 dicembre 2005, n. 270 «Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» presentata dall'allora Ministro delle Riforme, Roberto Calderoli, promulgata dal Presidente della Repubblica Ciampi, controfirmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi e vistata dal Guardasigilli Castelli è la legge elettorale attualmente in vigore. Dal 2005 ad oggi si sono susseguiti ben tre Parlamenti, quello del 2006 (maggioranza Unione), quello del 2008 (maggioranza Pdl-Lega) e quello attuale, tutti eletti tramite il sistema elettorale a base proporzionale «porcellum» e non quello a base maggioritaria «mattarellum», precedentemente in vigore;
   in data 4 dicembre 2013 «La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme della legge n. 270 del 2005 che prevedono l'assegnazione di un premio di maggioranza – sia per la Camera dei Deputati che per il Senato della Repubblica – alla lista o alla coalizione di liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e che non abbiano conseguito, almeno, alla Camera, 340 seggi e, al Senato, il 55 per cento dei seggi assegnati a ciascuna Regione». La Corte ha altresì dichiarato «l'illegittimità costituzionale delle norme che stabiliscono la presentazione di liste elettorali “bloccate”, nella parte in cui non consentono all'elettore di esprimere una preferenza (...)». Le motivazioni del pronunciamento «saranno rese note con la pubblicazione della sentenza, che avrà luogo nelle prossime settimane e dalla quale dipende la decorrenza dei relativi effetti giuridici»;
   pertanto, come dichiarato dall'avv. Aldo Bozzi, in questi anni si è perpetuato «...l'esproprio del diritto di voto» e si sono susseguiti «...otto anni di democrazia abusiva»;
   la sentenza della Corte costituzionale pone le radici a considerazioni che porterebbero a supporre «incostituzionali» tutta una serie di leggi elettorali regionali e la legge elettorale per le province e quella per i comuni che sono ispirate al «porcellum», introducendo oltre al sistema proporzionale con premio di maggioranza senza soglia anche, per alcune di queste, la presenza di «liste elettorali bloccate»;
   si evidenzia come il sistema elettorale della Toscana, che ha emanato un'organica disciplina in materia elettorale con le leggi regionali n. 25 del 2004 e 74 del 2004, applicate nelle elezioni del 2005 e con la modifica apportata con legge statutaria regionale 8 gennaio 2010, n. 1, prevede che i seggi del consiglio della regione Toscana siano attributi con metodo proporzionale e premio di maggioranza sulla base di liste provinciali concorrenti, costituite da candidati circoscrizionali e candidati regionali, collegate con un candidato alla presidenza della giunta regionale. Il candidato alla carica di Presidente della Giunta non dispone di un gruppo di consiglieri che provengono da una «sua» lista. Sono le liste provinciali ad indicare – in ciascuna circoscrizione – i candidati regionali. Questi sono eletti in forza dei voti ottenuti dalla propria lista circoscrizionale, e non da voti di preferenza stabiliti dai cittadini, infatti la legge elettorale Toscana esclude l'espressione del voto di preferenza e la ripartizione dei seggi del consiglio regionale avviene in sede regionale;
   anche secondo alcuni studiosi di sistemi elettorali molte Regioni dovranno ora riconsiderare la propria legislazione in materia –:
   se il Governo, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale del 4 dicembre 2013 di cui in premessa e ferma restando l'autonomia di ciascuna regione nella materia elettorale, non intenda promuovere un ampio confronto, anche in sede di Conferenza Stato-Regioni, in ordine alle conseguenze per i sistemi elettorali regionali che possono ritenersi riconducibili agli orientamenti della Corte costituzionale, in considerazione dell'evidente questione di interesse generale sottesa alle illegittimità rilevate in merito all'esercizio del diritto di voto, con particolare riferimento all'attribuzione del premio di maggioranza e alla mancata facoltà dell'elettore di esprimere un voto di preferenza.
(2-00339) «Segoni, Artini, Gagnarli, Baldassarre, Bonafede».

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2005 0270

EUROVOC :

sistema elettorale

partecipazione elettorale

ripartizione dei seggi

lista elettorale

diritto di voto

elettorato

partito politico