ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00043

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 15 del 14/05/2013
Firmatari
Primo firmatario: D'UVA FRANCESCO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 14/05/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARZANA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 14/05/2013
GALLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE 14/05/2013
BRESCIA GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 14/05/2013
VACCA GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 14/05/2013
DI BENEDETTO CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 14/05/2013
BATTELLI SERGIO MOVIMENTO 5 STELLE 14/05/2013
VALENTE SIMONE MOVIMENTO 5 STELLE 14/05/2013
CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 14/05/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 14/05/2013
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 14/05/2013
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 08/08/2013
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-00043
presentato da
D'UVA Francesco
testo di
Martedì 14 maggio 2013, seduta n. 15

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:
   a causa delle scelte politiche, con particolare riferimento alle materie di istruzione e lavoro, assunte senza carattere di discontinuità dai Governi che si sono succeduti nel corso degli ultimi anni, il numero di docenti e personale ATA precario assunto attraverso contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche, ha ormai toccato le trecentomila unità secondo le più recenti rilevazioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   il personale di cui si tratta, nonostante un'intera carriera prestata al servizio della scuola italiana, con dedizione e professionalità non inferiori a quelle apportate dal personale di ruolo, è soggetto a continue disparità di trattamento sia economico che normativo, ad attacchi reiterati alla propria dignità e posizione lavorativa, e, probabilmente, non sarà soggetto, al termine degli anni di servizio, ad alcun trattamento pensionistico;
   in particolare, il sistema scolastico attuale, invece di prevedere un sistema efficace per lo svuotamento delle graduatorie del personale docente da stabilizzare attraverso l'assegnazione del titolo di docente a tempo indeterminato, vede al suo interno un complesso sistema di sbarramenti e normative che impediscono di fatto la possibilità che questo svuotamento possa avvenire, laddove viene prevista, nel sistema di accesso al ruolo, la copresenza di graduatorie ad esaurimento, graduatorie da concorso, graduatorie di terza fascia, doppio canale, doppio punteggio, master e perfezionamenti, SISS, TFA;
   annualmente, attraverso la lettura dei dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, vengono effettuate circa centomila nomine a tempo determinato di personale docente, e circa 50.000 di personale ATA, a fronte delle quali lo Stato italiano decide di non stabilizzare queste unità in modo definitivo, in luogo di reiterate assunzione pro tempore;
   nel corso degli ultimi anni il numero dei docenti precari è rimasto invariato, come invariato è rimasto il rapporta tra docenti di ruolo e precari (circa il 14 per cento);
   la recente indizione di un bando di concorso, ad opera del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Profumo, per l'assunzione di personale docente di ruolo, ha presentato caratteri, ad avviso degli interpellanti, meramente propagandistici a fronte dell'esiguo numero dei posti da assegnare;
   attualmente l'amministrazione scolastica opera in deroga alla direttiva comunitaria 1999/70 che prevede l'assunzione del personale utilizzato per trentasei mesi consecutivi sul posto di lavoro e obbliga i datori di lavoro, tra i quali lo Stato, ad assumere a titolo definitivo il personale che ha svolto, in un intervallo di tempo di 5 anni, almeno 36 mesi di servizio, anche se frazionato;
   la modifica introdotta dal legislatore con decreto-legge n. 70 del 2011 al decreto legislativo n. 368 del 2001, che ha recepito la direttiva comunitaria 1999/70, ha stravolto tale principio in relazione ai lavoratori della scuola. In particolare, all'articolo 9, comma 18, il legislatore prevede l'esclusione in blocco, dalla disciplina comune della legge n. 368 del 2001, dei contratti a tempo determinato di cui alla legge n. 124 del 1999, circa il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA nelle scuole statali;
   tale disposizione avrebbe, secondo la tesi del Ministero, carattere retroattivo e di conseguenza applicabile anche a rapporti precedenti all'entrata in vigore della norma, legittimando così di fatto l'abuso dei contratti a tempo determinato con cui l'amministrazione provvede a garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, giustificando attraverso una arbitraria interpretazione della norma del 1999, in quanto censurata in maniera pressoché unanime dalla magistratura di merito, l'apposizione del termine ai contratti stipulati per esigenze diverse da quelle contingenti e necessarie per evitare l'interruzione di un pubblico servizio;
   è evidente come un'interpretazione siffatta estrometta l'intero settore del precariato scolastico dalle tutele previste a livello europeo in materia di contratto a termine;
   lo sfruttamento dei precari della scuola italiana ha prodotto importanti conseguenze anche all'interno dell'Unione europea e dei relativi organi, giurisdizionali in particolare, al punto che la Commissione europea, ha deciso di chiedere spiegazioni formali sulla mancata applicazione della direttiva comunitaria 1999/70, aprendo così due procedure di infrazione nei confronti dell'Italia, la procedura n. 2010/2045 e la procedura n. 2010/2124, per la violazione della normativa sulla reiterazione dei contratti a tempo determinato;
   la prima è stata avviata per la non corretta trasposizione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato proprio in relazione al comparto scuola, mentre la seconda per aver violato il principio dell'equo processo, inserendo disposizioni retroattive allo scopo di influenzare la risoluzione di una controversia;
   in meno di due settimane il giudice del lavoro del tribunale del lavoro di Trapani ha emesso tre condanne di risarcimento in favore di altrettanti docenti precari, per un totale di cinquecentomila euro, sostenendo che «la necessità dell'assunzione per pubblico concorso non può giustificare deroghe che limitano il potere di abuso del datore di lavoro nello stipulare contratti a termine, né autorizzare comportamenti contra legem della pubblica amministrazione»;
   il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca potrebbe essere così costretto al potenziale risarcimento di oltre ventimila domande analoghe, dato il numero di ricorsi già notificati e promossi dalle varie sigle sindacali di categoria, quali la Flc-Cgil, l'Ugl-Scuola e l'Anief, con un costo potenziale di circa 3 miliardi di euro;
   il giudice del lavoro del tribunale di Napoli ha chiesto alla Corte europea di pronunciarsi in merito alla compatibilità europea della disciplina interna in materia di contratto a tempo determinato nel comparto scuola dal momento che la norma, oggetto della richiesta di compatibilità in questione, esclude proprio il settore scuola dall'applicazione del decreto legislativo n. 368 del 2001, decreto che recependo la direttiva della Comunità europea 70/1999, riconosce il diritto alla stabilizzazione per tutti i lavoratori che hanno svolto almeno 36 mesi di servizio;
   se la Corte di Lussemburgo dovesse dar ragione ai circa 80.000 precari presenti nel nostro sistema scolastico, lo Stato italiano dovrebbe assumerli con contratto di lavoro a tempo indeterminato in via collettiva ed immediata;
   viene, a seguito delle recenti scelte politiche, del tutto compromessa la continuità didattica e, soprattutto, la qualità dell'insegnamento, per la quale è stata recentemente prevista dal Documento di economia e finanza, l'introduzione di nuovi sistemi che possano accertarne il livello, ma nulla è stato introdotto con riguardo al suo reale sviluppo;
   il tutto va necessariamente relazionato al diritto costituzionalmente garantito della dignità della persona umana e del suo lavoro, diritti da troppo tempo sviliti e compressi a causa di una continua ricerca di un sistema di precarietà all'interno del mondo del lavoro, che vede la scuola pubblica raggiungere uno dei suoi picchi più elevati –:
   se intendano urgentemente attivarsi per procedere alla immediata stabilizzazione dei docenti e del personale ATA che, nel periodo di 5 anni, abbia lavorato 36 mesi all'interno dell'istituzione scolastica, nel pieno rispetto della normativa comunitaria relativa all'abuso della reiterazione dei contratti a tempo determinato nel mondo della scuola, e scongiurando gli esiti di una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano da parte delle autorità dell'Unione europea, ovvero di una possibile condanna da parte della Corte di giustizia europea;
   in che modo intendano risolvere la piaga del precariato nelle istituzioni scolastiche, piaga che ormai da troppi anni colpisce il personale docente del sistema scolastico italiano, condannandolo a livelli ormai insostenibili di incertezza esistenziale ed economica, con gravissime ripercussioni sulla stessa dignità umana e professionale della classe docente, e, di conseguenza, sulla qualità dell'offerta formativa in Italia e sul corretto funzionamento dell'intero sistema scolastico;
   se non intenda riconoscere, nei fatti e nelle sue politiche, l'importanza del ruolo svolto dal personale precario della scuola, docente ed ATA.
(2-00043) «D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Di Benedetto, Battelli, Simone Valente, Chimienti».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

contratto di lavoro

professioni amministrative

direttiva comunitaria

impiegato dei servizi pubblici

procedura CE d'infrazione

insegnante

giurisdizione del lavoro