ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00002

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 1 del 15/03/2013
Firmatari
Primo firmatario: RUBINATO SIMONETTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 15/03/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GINATO FEDERICO PARTITO DEMOCRATICO 15/03/2013
GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 15/03/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 16/03/2013
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-00002
presentato da
RUBINATO Simonetta
testo di
Venerdì 15 marzo 2013, seduta n. 1

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   l'articolo 13-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, «Misure urgenti per la crescita del Paese» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha individuato i soggetti responsabili per il versamento di somme all'Erario nel caso di appalto di opere e di servizi;
   in particolare ha stabilito che i soggetti responsabili in solido dei versamenti siano l'appaltatore e il subappaltatore oltre che per le ritenute sul lavoro dipendente, anche per l'IVA dovuta dal subappaltatore per le prestazioni effettuate nel rapporto di subappalto;
   la responsabilità solidale dell'appaltatore viene meno solo se questi verifica il corretto adempimento degli obblighi del subappaltatore;
   è inoltre espressamente disposto che il pagamento del corrispettivo dovuto dal committente all'appaltatore sia subordinato all'esibizione della documentazione che attesti il corretto adempimento di tali obblighi;
   le disposizioni dell'articolo 13-ter si applicano ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che operano nell'ambito di attività rilevanti a fini IVA, dai soggetti IRES, dallo Stato e dagli enti pubblici; sono invece escluse dalle disposizioni in materia di responsabilità solidale le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del decreto legislativo n. 163 del 2006, cosiddetto Codice dei contratti pubblici, ovvero amministrazioni aggiudicatrici, concessionari di servizi e di lavori pubblici, società con capitale pubblico anche non maggioritario che non sono organismi di diritto pubblico, le quali hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere;
   in particolare l'articolo 13-ter, che ha sostituito il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006 nonché introdotto i commi aggiuntivi 28-bis e 28-ter in tema di soggetti responsabili per il versamento di somme all'Erario nel caso di appalto di opere e di servizi, in luogo della previsione di una responsabilità solidale di committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori per il versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e per l'IVA dovuta in rapporto alle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto – stabilisce che i soggetti responsabili in solido dei versamenti siano l'appaltatore e il subappaltatore (e non più, pertanto, il committente imprenditore);
   ha inoltre stabilito che tale responsabilità riguardi, oltre alle ritenute sul lavoro dipendente, la sola IVA dovuta dal subappaltatore per le prestazioni effettuate nel rapporto di subappalto e che non operi la limitazione temporale della responsabilità che nell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006 era stabilita in due anni dalla cessazione dell'appalto;
   viene altresì stabilito che gli atti da notificare al subappaltatore entro un termine di decadenza debbano essere notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido;
   l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 40/E dell'8 ottobre 2012 e da ultimo con la circolare n. 2/E del 1o marzo 2013 ha precisato che la documentazione prevista per non incorrere nella responsabilità solidale e nelle sanzioni deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti delle ritenute e dell'IVA effettuati a partire dall'11 ottobre 2012, per contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012; viene consentito alle imprese di utilizzare un'autocertificazione, in luogo della prescritta asseverazione rilasciata da un professionista abilitato o da un responsabile di un CAP per le imprese;
   con la circolare n. 2/E del 1o marzo 2013 è stato ristretto l'ambito oggettivo di applicazione della disciplina; l'Agenzia delle entrate ha precisato che la norma si applica solo alle fattispecie riconducibili al contratto di appalto, come definito dall'articolo 1655 del codice civile; ha, inoltre, espressamente escluso dalla disciplina le seguenti tipologie di contratto: gli appalti di fornitura dei beni, il contratto d'opera (articolo 2222 del codice civile), il contratto di trasporto (articoli 1678 e seguenti del codice civile), il contratto di subfornitura (legge 18 giugno 1998, n. 192), le prestazioni rese nell'ambito del rapporto consortile; è stato reso più agevole il rilascio della certificazione, consentendo in alcuni casi la certificazione unica e il rilascio con cadenza periodica (di particolare interesse per le imprese di medie-grandi dimensioni); in caso di più contratti tra le medesime parti, la certificazione attestante la regolarità dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA relativi al contratto d'appalto può essere rilasciata in modo unitario; tale certificazione può essere fornita anche con cadenza periodica, fermo restando che, al momento del pagamento, deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e all'IVA scaduti a tale data;
   restano tuttavia aperti una serie di problemi applicativi, in particolare legati alla concreta qualificazione del contratto di appalto (difficoltà di qualificare determinate tipologie di contratti nel novero dei contratti d'opera piuttosto che in quelli di appalto, corretta interpretazione del concetto di appalto di fornitura di beni eccetera);
   la responsabilità solidale dell'appaltatore, viene meno solo a seguito di apposita verifica del corretto adempimento degli obblighi da parte del subappaltatore; a tal fine, viene data all'appaltatore la possibilità di sospendere i pagamenti nei confronti del subappaltatore fino all'esibizione della documentazione che attesti i corretti adempimenti fiscali;
   l'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti fiscali e contributivi non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore; in tal caso, ai fini della sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore;
   la non chiara individuazione dei limiti di responsabilità dei soggetti coinvolti ha determinato la sospensione dei pagamenti da parte dei committenti/appaltatori a favore di appaltatori e subappaltatori;
   si aggrava così la situazione in cui si trovano le imprese, già molto difficile anche a causa della stretta creditizia e dei ritardi dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione;
   Confindustria il 12 marzo 2013 ha presentato una formale denuncia (complaint) alla Commissione dell'Unione europea per segnalare l'incompatibilità con il diritto comunitario delle disposizioni, limitatamente ai profili IVA; la medesima Associazione ha evidenziato che la nuova disciplina non rispetta i principi più volte richiamati dalla Corte di giustizia europea, tra cui:
    a) le amministrazioni fiscali non possono trasferire sui contribuenti i propri compiti di controllo;
    b) i casi di responsabilità solidale sono ammessi solo qualora sia comprovato un concorso dell'obbligato solidale nella frode dell'obbligato principale;
    c) le sanzioni devono essere proporzionate alla gravità delle violazioni commesse;
    d) è necessario salvaguardare il rispetto della parità di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra Stati membri (in base al principio di non discriminazione);
   sebbene tale denuncia si limiti alla censura dei profili IVA, la medesima Associazione ha evidenziato che l'intera disciplina prevista dall'articolo citato genera grandi criticità alle imprese, sia per quanto riguarda l'IVA, sia per i profili concernenti le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente per l'estrema difficoltà applicativa, per l'onerosità degli adempimenti trasferiti sulle imprese, per l'irragionevolezza di addossare responsabilità e sanzioni ad imprese in regola per fenomeni dei quali non hanno il controllo, nonché per l'inefficacia di tali disposizioni sul piano della lotta all'evasione fiscale, che si configurano così come norme inutilmente vessatorie, e dannose per l'intero sistema –:
   quali iniziative urgenti intenda il Governo assumere al fine di provvedere all'abrogazione di tali norme ancor prima che il ricorso formale presentato da Confindustria alla Commissione europea determini l'avvio di una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano.
(2-00002) «Rubinato, Ginato, Gribaudo».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

IVA

aggiudicazione d'appalto

procedura CE d'infrazione

societa' di servizi

abrogazione

contratto

ente pubblico

Commissione CE

amministrazione fiscale