ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00001

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 1 del 15/03/2013
Firmatari
Primo firmatario: RUBINATO SIMONETTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 15/03/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RUGHETTI ANGELO PARTITO DEMOCRATICO 15/03/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 15/03/2013
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-00001
presentato da
RUBINATO Simonetta
testo di
Venerdì 15 marzo 2013, seduta n. 1

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:
   l'articolo 227, comma 2 del Tuel, così come modificato dall'articolo 2-quater, comma 6, lettera a) e c), del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, stabilisce che il rendiconto debba essere deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto conto della relazione dell'organo di revisione e fermo restando che la proposta di rendiconto sia messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui tale documento verrà esaminato entro un termine non inferiore a venti giorni stabilito dal regolamento di contabilità;
   il medesimo articolo dispone inoltre, al comma 2-bis, inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera l), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che, in caso di mancata approvazione del rendiconto entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applichi la procedura di cui all'articolo 141, comma 2, del Tuel di scioglimento e sospensione dei consigli comunali (e provinciali), procedura con evidenti e rilevanti conseguenze di natura sanzionatoria sull'ente;
   in particolare, in virtù della previsione di cui all'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, introdotto dall'articolo 4, comma 5, lettera i), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, modificato dall'articolo 9, comma 3, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, i comuni devono iscrivere nel bilancio di previsione l'entrata da I.M.U. in base agli importi stimati dal dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze operando un corrispondente accertamento «convenzionale» dell'entrata, in deroga agli ordinari principi contabili in materia;
   il metodo dell'accertamento convenzionale applicato ad un tributo di nuova istituzione ed oggetto di numerosi interventi legislativi realizzati in tempi ravvicinati nonché i riflessi delle revisioni operate dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle stime di gettito dello stesso e sulle assegnazioni statali (fondo sperimentale di riequilibrio o trasferimenti) a favore dei comuni, hanno, di fatto ed al di là delle intenzioni, determinato, per i comuni, uno stato generalizzato di incertezza sulla dimensione reale delle entrate a titolo di I.M.U. e di fondo sperimentale di riequilibrio;
   come peraltro statuito con decreto ministeriale 4 maggio 2012 pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2012 e in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1o marzo 2012, nonché precisato successivamente con il comma 6-bis dell'articolo 9 del decreto-legge n. 174 del 2012, il processo di revisione delle stime I.M.U. avrebbe dovuto essere chiuso entro il mese di febbraio 2013 in ragione del pagamento a saldo del tributo entro il mese di dicembre 2012, con conseguente eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni, nell'ambito delle dotazioni del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali previste a legislazione vigente;
   non risulta, invece, a tutt'oggi, essere stato pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze il dato definitivo tanto atteso relativo al gettito I.M.U. ed ai conseguenti adeguamenti del fondo sperimentale di riequilibrio;
   ai sensi dell'articolo 13, comma 12-bis, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, l'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento, da parte dello Stato, dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale; un'eventuale sovrastima delle previsioni ministeriali rispetto all'introito effettivo determina, per i comuni, residui attivi privi, almeno al momento, di un'effettiva possibilità di incasso nonché un effetto negativo sul fondo sperimentale di riequilibrio ad essi assegnato;
   ad oggi i comuni non hanno ancora certezza in merito alle entrate da iscrivere nel consuntivo 2012 e di conseguenza nel bilancio di previsione 2013;
   questa circostanza di fatto non consente ai comuni medesimi di programmare ed erogare i servizi minimi essenziali ai propri cittadini;
   appare opportuno ed urgente scongiurare l'applicazione dell'articolo 141, comma 2, del Tuel, con lo scioglimento e la sospensione dei consigli comunali (e provinciali), che rischia di diventare generalizzata;
   è, altresì, necessario ed urgente garantire l'erogazione dei servizi ai cittadini in un momento storico ed economico difficile e caratterizzato da forte instabilità –:
   quali iniziative intenda il Governo assumere al fine di:
    a) comunicare ai comuni, in tempi brevissimi, i dati definitivi relativi al gettito I.M.U. ed ai conseguenti adeguamenti del fondo sperimentale di riequilibrio;
    b) garantire, in via d'urgenza, un differimento del termine per l'approvazione del rendiconto di gestione 2012.
(2-00001) «Rubinato, Rughetti».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

fiscalita'

comune

autonomia