ATTO CAMERA

MOZIONE 1/01677

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 843 del 27/07/2017
Firmatari
Primo firmatario: CENTEMERO ELENA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 27/07/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRUNETTA RENATO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 27/07/2017


Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Mozione 1-01677
presentato da
CENTEMERO Elena
testo di
Giovedì 27 luglio 2017, seduta n. 843

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 30 della Costituzione prevede il dovere nonché il diritto dei genitori di occuparsi dei figli, anche se nati fuori dal matrimonio, con specifico riferimento non solo all'adempimento dell'obbligo del mantenimento, ma anche dell'istruzione e dell'educazione;
    il diritto dei figli di mantenere rapporti con i loro genitori è un principio consolidato da tempo in molti ordinamenti europei ed è sancito in diversi strumenti giuridici internazionali tra cui la «Convenzione sui diritti dei fanciulli» sottoscritta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176;
    il principio della bigenitorialità è un diritto legittimo del minore a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche nel caso questi siano separati o divorziati, poiché, anche se viene meno il legame matrimoniale non può considerarsi estinto il diritto/dovere di essere genitore;
    il nostro ordinamento, con la legge 8 febbraio 2006, n. 54, approvata durante il mandato del Governo Berlusconi III, ha riconosciuto il principio della bigenitorialità attraverso l'affido condiviso, per i figli di coppie separate, anche non sposate, stabilendo con il nuovo articolo 155 del codice civile che «anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale»;
    con la formula «affidamento condiviso» non si intende che i genitori provvedano con divisione matematica – 50 per cento ciascuno – al benessere del proprio figlio, bensì che, in quanto genitori, conservino totalmente le proprie responsabilità;
    attraverso la legge 8 febbraio 2006, n. 54, il giudice non si trova più di fronte ad un bivio, poiché non deve individuare chi tra i due genitori sia più idoneo ad occuparsi del figlio – come accadeva prima della riforma citata – bensì «valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori»;
    la legge 8 febbraio 2006, n. 54, ha dunque innovato in modo sostanziale il contenuto dell'articolo 155 del codice civile rendendo efficaci anche in Italia le disposizioni contenute nella citata legge 27 maggio 1991, n. 176;
    successivamente, il legislatore con il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, all'articolo 54, ha provveduto a sostituire, all'articolo 337, del codice civile la parola «potestà» con «responsabilità genitoriale», rimarcando, dunque, che è il minore il solo soggetto dei diritti, mentre entrambi i genitori sono gravati dei conseguenti doveri;
    la Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato, in molte occasioni, che per un genitore e un figlio la capacità di vivere insieme è parte essenziale della vita familiare che deve essere salvaguardata ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
    il Consiglio d'Europa, con la risoluzione n. 2079 (2015), prevede che il ruolo di vicinanza dei padri ai loro figli deve essere maggiormente riconosciuto e valorizzato e che la corresponsabilità parentale implica che i genitori abbiano nei confronti dei loro figli diritti, doveri e responsabilità, ricordando altresì che lo sviluppo della corresponsabilità parentela contribuisce a liberarsi degli stereotipi di genere che riguardano i ruoli assegnati alla donna e all'uomo in seno alla famiglia;
    i principali problemi che si riscontrano nell'affido condiviso e che si concretizzano in un ostacolo alla condivisione effettiva si individuano principalmente nella questione della residenza del minore comprese l'assegnazione della casa coniugale e l'attribuzione dell'assegno di mantenimento; infatti, nella maggior parte dei casi di affidamento condiviso i figli hanno come casa principale quella di uno dei due genitori che viene definito «genitore collocatario»;
    il rapporto dell'Istat del 2016 evidenzia che nel 2015 le separazioni con figli in affido condiviso sono circa l'89 per cento contro l'8,9 per cento di quelle con figli affidati esclusivamente alla madre, ma, si specifica che al di là dell'assegnazione formale dell'affido condiviso, per altri aspetti, come l'assegnazione della casa coniugale e l'assegno di mantenimento, non si rinviene un'effettiva applicazione;
    come riportato dall'Istat «ci si attendeva, infatti, una diminuzione della quota di separazioni in cui la casa coniugale è assegnata alle mogli e invece si registra un lieve aumento, dal 57,4 per cento del 2005 al 60 per cento del 2015; questa proporzione, nel 2015, raggiunge il 69 per cento per le madri con almeno un figlio minorenne. Per quanto riguarda le disposizioni economiche, infine, non vi è nessuna evidenza che i magistrati abbiano disposto il mantenimento diretto per capitoli di spesa, a scapito dell'assegno: la quota di separazioni con assegno di mantenimento corrisposto dal padre si mantiene nel decennio stabile (94 per cento del totale delle separazioni con assegno)»;
    nonostante il quadro normativo sia ineccepibile, quello sostanziale legato alla corretta applicazione della norma risente di una sostanziale «fatica» del sistema tanto che la prassi giurisprudenziale evidenzia l'intenzione di mantenere la quasi totalità delle separazioni in una condizione ante riforma;
    in questo modo la maggioranza delle sentenze continua, a prevedere che sia la madre a trascorrere con i figli la maggior parte del tempo e continua a disporre, a carico della madre, un assegno di mantenimento per i figli che nella ratio della legge avrebbe dovuto restare residuale ed esclusivamente perequativo;
    alla luce di quanto riportato, l'affidamento condiviso è ancora su carta e l'importante rivoluzione culturale, prevista dalla legge, non può dirsi ancora compiuta;
    al fine di porre rimedio a quanto illustrato precedentemente, molti comuni italiani si sono dotati del registro della bigenitorialità che, senza alcuna rilevanza ai fini anagrafici, consente di far comparire il minore come domiciliato presso le residenze di entrambi i genitori, agevolando, in tal modo, le istituzioni, che occupandosi del minore, possono conoscere i riferimenti di entrambi i genitori;
    oltre al fondamentale ruolo dei genitori, è altresì rilevante evidenziare quello svolto dai nonni nella vita dei propri nipoti che è stato riconosciuto dall'articolo 42 del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, in esecuzione della delega prevista dall'articolo 2 della legge n. 219 del 2012 che ha sostituito l'articolo 317-bis del codice civile espressamente dedicato ai «rapporti con gli ascendenti»;
    il decreto legislativo n. 154 del 2013, novellando l'articolo 317-bis del codice civile, ha attribuito agli ascendenti la legittimazione a promuovere un giudizio in cui far valere il loro diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni; nella stessa novella, è stato modificato l'articolo 38, primo comma, delle disposizioni attuative del codice civile, inserendo, nell'ambito della competenza del tribunale per i minorenni, anche il giudizio promosso ai sensi dell'articolo 317-bis del codice civile;
    l'articolo 317-bis del codice civile prevede che «l'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore» e tale assetto normativo ha di fatto riconosciuto un vero e proprio diritto in capo ai nonni, diritto che rappresenta il simmetrico contraltare di quello già riconosciuto ai nipoti di poter continuare a frequentare i primi;
    il rapporto tra nonni e nipoti rientra tra i legami familiari tutelati a norma dell'articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo che garantisce all'individuo la non ingerenza dello Stato nella vita privata e familiare di ognuno, ma non solo, poiché la norma impone anche che le autorità si adoperino per rendere effettivi tali diritti;
    la Corte europea dei diritti dell'uomo, con sentenza del 20 gennaio 2015, Manuello e Nevi c. Italia, ha condannato l'Italia per non aver compiuto sforzi adeguati e sufficienti al fine di preservare il rapporto di parentela tra i nonni e la loro nipote, a seguito della separazione dei genitori e del sospetto di abuso sessuale nei confronti della minore da parte del padre;
    nello specifico, nella sentenza sopra citata, la Corte considera che le autorità nazionali non si siano impegnate in maniera adeguata e sufficiente per mantenere il legame familiare tra i ricorrenti e la nipote e che abbiano violato il diritto degli interessati al rispetto della loro vita familiare sancito dall'articolo 8 della Convenzione dei diritti dell'uomo;
    alla luce del difficile adattamento della normativa in vigore nel nostro ordinamento, guardando oltre i propri confini nazionali, si rinviene nel sistema giurisdizionale civile spagnolo una diversa organizzazione specializzata che prevede in capo a determinati tribunali specializzati la facoltà di giudicare su determinate categorie di persone o materie; tra questi, vi sono i tribunali di famiglia composti da magistrati specializzati per risolvere le vicende riguardanti i minori e le coppie;
    si assiste quindi a numerose resistenze culturali da parte degli operatori del diritto nei confronti dell'affidamento condiviso nonché della tutela del rapporto tra ascendenti e discendenti, con un conseguente svuotamento dei contenuti più qualificanti che inducono sostanzialmente a considerare ancora oggi l'affidamento mono-genitoriale come la forma da privilegiare, nonché a sottovalutare completamente il rapporto di continuità tra nonni e nipoti, oltre che ad una mancanza di omogeneità nei provvedimenti adottati, recanti decisioni apertamente contraddittorie non solo fra tribunali di diverse città, ma anche tra diversi giudici dello stesso tribunale,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, alla luce di quanto descritto in premessa e in particolare al fine di garantire la piena applicazione della legge n. 54 del 2006, in modo da tutelare il diritto dei genitori a svolgere un ruolo genitoriale in condizione paritetica nella cura, nell'educazione e nell'istruzione e il diritto del minore ad avere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori;
2) a sostenere e promuovere la formazione degli operatori del diritto per una corretta interpretazione della legge n. 54 del 2006, al fine di incentivare una cultura della separazione rispettosa dei diritti dei minori e dei soggetti più deboli, mirante alla effettiva salvaguardia dei figli nel difficile contesto della separazione;
3) ad assumere iniziative, per quanto di competenza, per prevedere l'istituzione in tutti i comuni di un apposito registro della bigenitorialità, poiché tale strumento consentirebbe ad entrambi i genitori di legare la propria domiciliazione a quella del figlio residente nel comune interessato, agevolando, in tal modo, le istituzioni, che, occupandosi del minore, possono conoscere i riferimenti di entrambi i genitori;
4) ad assumere iniziative, per quanto di competenza, per assicurare l'osservanza dell'articolo 317-bis del codice civile al fine di tutelare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantendo concretamente il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti assidui e significativi con i discendenti in armonia con lo spirito della legge n. 219 del 2012;
5) a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte ad una revisione del sistema giudiziario italiano, prefigurando l'istituzione di tribunali specializzati per la famiglia, sul modello spagnolo, con il compito di giudicare in merito alle controversie relative ai minori e alle coppie.
(1-01677) «Centemero, Brunetta».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritti del bambino

Convenzione europea dei diritti dell'uomo

giurisdizione minorile