Legislatura: 17Seduta di annuncio: 491 del 28/09/2015
Primo firmatario: GALLINELLA FILIPPO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/09/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma NUTI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 28/09/2015 FERRARESI VITTORIO MOVIMENTO 5 STELLE 28/09/2015 DI STEFANO MANLIO MOVIMENTO 5 STELLE 28/09/2015 FRUSONE LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 28/09/2015 CASO VINCENZO MOVIMENTO 5 STELLE 28/09/2015 PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 28/09/2015 VALENTE SIMONE MOVIMENTO 5 STELLE 28/09/2015 MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 28/09/2015 DELL'ORCO MICHELE MOVIMENTO 5 STELLE 28/09/2015 DA VILLA MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 28/09/2015 COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE 28/09/2015 GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 28/09/2015 L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 28/09/2015 BATTELLI SERGIO MOVIMENTO 5 STELLE 28/09/2015 D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 29/09/2015 TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 08/10/2015 COLLETTI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 08/10/2015 GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 08/10/2015 PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 08/10/2015 BASILIO TATIANA MOVIMENTO 5 STELLE 08/10/2015 DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 08/10/2015 SCAGLIUSI EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 08/10/2015 CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE 08/10/2015 TONINELLI DANILO MOVIMENTO 5 STELLE 08/10/2015 CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 08/10/2015 SPADONI MARIA EDERA MOVIMENTO 5 STELLE 08/10/2015
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 29/09/2015
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 08/10/2015
La Camera,
premesso che:
l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) è stata istituita attraverso gli accordi di Marrakech il 15 aprile 1994, durante l’Uruguay Round, trasformando il precedente accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio denominato GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) in un'organizzazione internazionale dotata di personalità giuridica;
la governance dell'OMC si divide in organi amministrativi e organi decisionali, che rappresentano gli Stati membri. Gli organi decisionali sono: la conferenza ministeriale, che si riunisce ogni due anni e ha il potere di decidere su qualsiasi questione; il consiglio generale, incaricato di svolgere le funzioni dell'Organizzazione quando la conferenza non è riunita, di risolvere le controversie e di controllare le politiche commerciali;
ai sensi dell'articolo IX dell'accordo istitutivo, l'OMC si attiene alla prassi decisionale del consensus secondo la quale una decisione s'intende adottata, senza ricorrere al voto, se nessuno dei membri presenti in seduta si oppone formalmente alla delibera e si decide votando a maggioranza solo se risulta impossibile raggiungere il consenso. Tuttavia, anche se il ricorso al voto è quasi sempre ammesso sul piano formale, nella prassi esso è precluso dalla stretta osservanza, da parte dei membri, della regola non scritta secondo cui le decisioni di un certo rilievo si prendono esclusivamente per consensus;
l'Unione europea (le Comunità europee nella terminologia ufficialmente in uso presso l'OMC) è membro originario dell'OMC e ne rappresenta tutti gli Stati membri in virtù della competenza esclusiva in materia di politica commerciale assegnata all'Unione;
il 12 dicembre 2001 la Cina, a seguito di lunghe trattative, è entrata a far parte dell'OMC attraverso la sottoscrizione di un accordo di accesso. Nonostante la Cina sia stata ammessa nell'Organizzazione, non ha ricevuto il riconoscimento di economia di mercato, pertanto il predetto accordo prevede, in particolare al suo articolo 15, delle restrizioni specifiche (misure antidumping) che gli altri membri dell'OMC possono applicare nei confronti di questo Stato, derogando parte degli accordi presi. Il predetto articolo 15 dell'accordo di accesso sembrerebbe prevedere, seppure con interpretazioni discordanti, che la maggior parte delle suddette deroghe dovrebbero decadere dopo 15 anni dall'ingresso della Cina nell'organizzazione, ovvero nel dicembre 2016;
il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di Paesi non membri dell'Unione europea, definisce, all'interno dell'Unione medesima, il calcolo del dumping, la procedura relativa all'apertura e allo svolgimento successivo delle inchieste, l'istituzione di misure provvisorie e definitive, nonché la durata e il riesame delle misure antidumping. Il regolamento ha trasposto le norme antidumping contenute nell'accordo sull'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994. Il regolamento prevede che sia la Commissione europea a valutare l'esistenza di misure di dumping,
impegna il Governo
ad attivarsi urgentemente nelle opportune sedi istituzionali, siano esse interne all'Unione europea o nell'ambito della partecipazione diretta o indiretta all'Organizzazione mondiale del commercio affinché alla Cina non venga riconosciuto lo status di economia di mercato e quindi non decadano le misure protettive interne all'Unione europea, in particolare per i settori chiave dell'economia italiana, che il riconoscimento delle Cina quale economia di mercato comporterebbe.
(1-01002) «Gallinella, Nuti, Ferraresi, Manlio Di Stefano, Frusone, Caso, Pesco, Simone Valente, Mannino, Dell'Orco, Da Villa, Cominardi, Grillo, L'Abbate, Battelli, D'Uva, Terzoni, Colletti, Gagnarli, Parentela, Basilio, Dall'Osso, Scagliusi, Ciprini, Toninelli, Cancelleri, Spadoni».
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):accordo commerciale
politica commerciale comune
legislazione antidumping