ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00038

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 15 del 14/05/2013
Firmatari
Primo firmatario: VACCA GIANLUCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 09/05/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COLLETTI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 09/05/2013
DEL GROSSO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 09/05/2013
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 09/05/2013
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 09/05/2013
ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 09/05/2013
CECCONI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 09/05/2013
ZACCAGNINI ADRIANO MOVIMENTO 5 STELLE 09/05/2013
DI STEFANO MANLIO MOVIMENTO 5 STELLE 09/05/2013
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 09/05/2013
NESCI DALILA MOVIMENTO 5 STELLE 09/05/2013
BASILIO TATIANA MOVIMENTO 5 STELLE 09/05/2013
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 09/05/2013
FRUSONE LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 09/05/2013
GALLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE 09/05/2013


Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Mozione 1-00038
presentato da
VACCA Gianluca
testo di
Martedì 14 maggio 2013, seduta n. 15

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (cosiddetto «decreto sviluppo») pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2012, ha modificato l'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia ambientale», ed in particolare ha rideterminato l'oggetto della disciplina del medesimo decreto legislativo, con riferimento alle attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
    le modifiche apportate all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, consentono le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, per procedimenti concessori in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128;
    le modifiche apportate all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, consentono le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 per i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati prima del 26 agosto 2010, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi;
    le modifiche introdotte dall'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (cosiddetto «decreto sviluppo») pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2012, salvano in modo retroattivo tutti i procedimenti antecedenti alla data del 26 agosto 2010, tra i quali il progetto di coltivazione del giacimento di idrocarburi «Ombrina Mare» nell'ambito della concessione di coltivazione d30 B.C-MD;
    le modifiche di cui sopra non sono state discusse adeguatamente in Parlamento, poiché a causa della questione di fiducia posta dal precedente Governo sull'intero decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, il decreto è stato convertito senza possibilità di emendarlo;
    l'area marina in cui si sviluppa il progetto di coltivazione del giacimento di idrocarburi «Ombrina Mare» nell'ambito della concessione di coltivazione d30 B.C-MD è collocato a circa 6 chilometri di distanza dal parco nazionale «Costa Teatina» come disposto dall'articolo 8, comma 3, della legge 8 marzo 2001, n. 93, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata;
    il territorio della costa teatina, e quello dell'intera regione Abruzzo, è caratterizzato dalla presenza di tre parchi nazionali ed uno regionale, oltre che di una zona costiera molto suggestiva e tali caratteristiche territoriali hanno permesso un forte sviluppo del turismo, dell'artigianato, della pesca, dell'agroalimentare e di tutte le attività, indotte e connesse; la concessione di coltivazione di idrocarburi potrebbe causare gravi motivi di pregiudizio rispetto situazioni di particolare valore ambientale o archeologico-monumentale;
    la regione Abruzzo, gli enti locali, le comunità territoriali, le realtà produttive e le associazioni sono orientale ad un sistema regionale integrato mare-montagna di sviluppo economico e sociale ecosostenibile che la presenza del progetto Ombrina Mare potrebbe fortemente compromettere, motivo per cui in sede di valutazione di impatto ambientale sono state presentate numerosissime osservazioni sia dalle pubbliche amministrazioni che dai gruppi sociali e dalle associazioni;
    in base alla normativa allora vigente ovvero il decreto legislativo n. 128 del 2010, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale aveva espresso il parere n. 541 del 2010 che risultava negativo;
    dalla data di preavviso di rigetto della valutazione di impatto ambientale comunicata alla Medoilgas Italia spa, sul progetto di coltivazione del giacimento di idrocarburi «Ombrina Mare» nell'ambito della concessione di coltivazione d30 B.C-MD, in data 8 novembre 2010, il Ministero non ha mai formalmente adottato il provvedimento negativo nonostante non sussistesse alcun impedimento formale o esigenze interpretative di quanto disposto dal decreto legislativo n. 128 del 2010, anche alla luce del parere del consiglio di Stato n. 00123/2011;
    la non adozione definitiva del provvedimento negativo della valutazione di impatto ambientale alla luce del parere n. 541 del 2010 rilascia dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale ha permesso il riavvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale, come da nota DVA 2012 – 0016621 dell'11 luglio 2012, alla luce della nuova normativa introdotta dal decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2012;
    in applicazione della nuova disciplina, che ha modificato in maniera sostanziale quanto stabiliva la precedente normativa ovvero il decreto legislativo n. 128 del 2010, in data 21 gennaio 2013, la commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale ha espresso un giudizio positivo di compatibilità ambientale sul «Progetto di coltivazione del giacimento di idrocarburi ”Ombrina Mare” nell'ambito della concessione di coltivazione d30 B.C-MD», come documentato sul portale web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
    sono state presentate dai parlamentari di diversi schieramenti, numerose iniziative legislative riguardo alle modifiche apportate dall'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, che tendono ad annullare o modificarne gli effetti,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative per modificare l'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo alle attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare ripristinando il divieto di attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare entro le 12 miglia anche per i procedimenti concessori in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128;
   a seguito di tali modifiche, a sospendere e poi annullare il provvedimento di accoglimento della valutazione di impatto ambientale presentata dalla Medoilgas Italia Spa circa l'istanza di coltivazione in mare «d30 B.C-.MD», in quanto ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo risulta fortemente viziato a causa di ingiustificati ritardi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa l'adozione del parere negativo di valutazione di impatto ambientale del 7 ottobre 2010, n. 541; a ritirare tutti i titoli abilitativi già rilasciati prima del 26 agosto 2010 «salvati» dall'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (cosiddetto «decreto sviluppo»), pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9; a non dare corso ai procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi salvati e riattivati per effetto dell'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (cosiddetto «decreto sviluppo»).
(1-00038) «Vacca, Colletti, Del Grosso, Daga, Zolezzi, Alberti, Cecconi, Zaccagnini, Manlio Di Stefano, Parentela, Nesci, Basilio, Gallinella, Frusone, Luigi Gallo».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

idrocarburo

impatto ambientale

Abruzzo

protezione dell'ambiente

politica del turismo