Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza, contrasto della violenza in genere, protezione civile e commissariamento delle province - D.L. 93/2013 ' A.C. 1540 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 1540/XVII   DL N. 93 DEL 16-AGO-13
Serie: Progetti di legge    Numero: 60
Data: 05/09/2013
Descrittori:
COMMISSARIO STRAORDINARIO   DONNE
LESIONI PERSONALI   PROTEZIONE CIVILE
PROVINCE   PUBBLICA SICUREZZA
REATI SESSUALI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
II-Giustizia


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Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in materia di protezione civile e di commissariamento delle province

5 settembre 2013
Elementi per l'istruttoria legislativa



Indice

Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Precedenti decreti-legge sulla stessa materia|Motivazioni della necessità ed urgenza|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Conformità con altri princìpi costituzionali|Specificità ed omogeneità delle disposizioni|Compatibilità con la Convenzione EDU|Formulazione del testo|



Contenuto

Il decreto-legge è composto da 13 articoli divisi in quattro capi, dedicati, rispettivamente, alla prevenzione e contrasto della violenza di genere (articoli 1-5), alla sicurezza dello sviluppo, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di allarme sociale (articoli 6-9), alla protezione civile (articoli 10 e 11), nonché alla gestione commissariale delle province (art. 12), capo in cui è compreso l'articolo sull'entrata in vigore (art. 13).

In particolare, l'articolo 1 interviene sul codice penale modificando la disciplina dei maltrattamenti in famiglia, della violenza sessuale e degli atti persecutori. A tal fine:

  • introduce nuove aggravanti. Specificamente, il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi è aggravato se commesso in danno di minorenne ovvero in presenza di minorenne (prima del decreto-legge l'aggravante era limitata al fatto commesso in danno di minore degli anni 14). La violenza sessuale è aggravata se commessa nei confronti di donna in stato di gravidanza ovvero dal coniuge (anche separato o divorziato) o da persona che sia o sia stata legata alla vittima da una relazione affettiva, anche priva del requisito della convivenza. Il delitto di atti persecutori (stalking) è aggravato se gli atti sono commessi dal coniuge o da altra persona legata alla vittima da una relazione affettiva (l'aggravante non è più limitata al fatto commesso dal coniuge separato o divorziato) ovvero se gli atti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici;
  • prevede l'irrevocabilità della querela presentata per stalking;
  • prevede l'obbligo del divieto di detenzione di armi in caso di ammonimento del questore per il medesimo reato.

 

L'articolo 2 prevede una serie di interventi di adeguamento del codice di procedura penale alle esigenze di maggiore protezione delle vittime di stalking e maltrattamenti in famiglia.

Una prima serie di modifiche è volta ad ampliare le ipotesi di adozione delle misure a tutela delle vittime di tali reati e, più in generale, di violenza domestica. E' pertanto incrementata la lista dei reati per i quali si applica l'allontanamento dalla casa familiare, l'arresto obbligatorio in flagranza. E' introdotto l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, disposto dalla polizia giudiziaria su autorizzazione del pubblico ministero.

Un ulteriore gruppo di disposizioni del codice di procedura penale sono modificate per introdurre obblighi di costante comunicazione alla persona offesa dai reati di stalking e maltrattamenti in ambito familiare (avviso di richiesta di archiviazione, adozione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e domanda di revoca delle stesse, avviso di conclusione delle indagini).

Ulteriori misure processuali di favore sono dettate in relazione ai procedimenti per maltrattamenti in famiglia (modalità protette di assunzione della prova e, in particolare, della testimonianza di minori e di adulti particolarmente vulnerabili). I reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e stalking sono inoltre inseriti tra quelli che hanno priorità assoluta nella formazione dei ruoli d'udienza.

In attuazione della Convenzione di Istanbul è estesa alle vittime dei reati di stalking, maltrattamenti in famiglia e mutilazioni genitali femminili l'ammissione al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito.

 

L' articolo 3 dà attuazione alla Convenzione di Istanbul introducendo una misura di prevenzione - l'ammonimento del questore - per condotte di violenza domestica, sulla falsariga di quanto già previsto dal legislatore per il reato di stalking.

La relazione annuale al Parlamento sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale dovrà contenere, in un'autonoma sezione, un'analisi criminologica della violenza di genere.

Le misure già previste a sostegno delle vittime di atti persecutori dovranno essere applicate anche nei casi di maltrattamenti in famiglia o di violenza sessuale.

 

L'articolo 4 tutela gli stranieri vittime di violenza domestica, cui potrà essere rilasciato un permesso di soggiorno, proprio per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza.

 

L'articolo 5 attribuisce al Ministro per le pari opportunità l'elaborazione del Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere, in sinergia con la programmazione comunitaria 2014-2020. Le finalità del piano sono: la prevenzione, la promozione a livello educativo, di formazione scolastica e di formazione delle professionalità a contatto con i fenomeni di violenza di genere e di atti persecutori, il potenziamento dell'assistenza alle vittime, la collaborazione tra istituzioni, la raccolta dati, la realizzazione di azioni positive, la configurazione di un sistema di governance del fenomeno tra livelli di governo sul territorio nazionale.

 

L'articolo 6 contiene differenti disposizioni di carattere finanziario relative al comparto sicurezza e ordine pubblico.

Il comma 1 autorizza l'anticipazione, su richiesta del Ministero dell'interno, delle quote di contributi comunitari e statali previste per il periodo 2007-2013, al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma operativo nazionale «Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013».

I commi 2-3 sospendono l'efficacia della disposizione che prevede la riduzione delle risorsedestinate annualmente al trattamento accessorio del personale in favore delle Forze armate e delle Forze di polizia relativamente all'anno 2013.

Il comma 4 interviene in materia di indennità per il personale della polizia stradale impiegato nei servizi autostradali, sostituendo l'attuale limite massimo giornaliero fissato per legge con la piena libertà di contrattazione in sede di convenzioni tra Ministero e società autostradali concessionarie.

Il comma 5 prevede l'assegnazione al Ministero dell'interno e al Fondo nazionale di protezione civile delle risorse già stanziate per gli interventi connessi al superamento dell'emergenza umanitaria legata all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa ed ormai dichiarata conclusa.

 

L'articolo 7 reca una serie di disposizioni in materia di sicurezza dei cittadini:

  • proroga al 30 giugno 2016 l'efficacia della disciplina sull'arresto in flagranza differita e sull'applicazione delle misure coercitive nei confronti degli imputati di reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. Tale disciplina aveva cessato di avere efficacia il 30 giugno 2013;
  • introduce nuove aggravanti speciali del delitto di rapina (quando il reato è commesso in luoghi tali da ostacolare la pubblica e privata difesa; quando il reato è commesso in danno di persona maggiore di 65 anni);
  • permette di destinare le forze armate impegnate nel controllo del territorio (1.250 unità) anche a compiti diversi da quello di perlustrazione e pattuglia;
  • introduce il reato contravvenzionale di accesso vietato per ragioni di sicurezza pubblica in immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, equiparandolo sul piano sanzionatorio all'ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato.

 

L'articolo 8 interviene sul codice penale e sul codice di procedura penale per inasprire la repressione del reato di furto di materiali da impianti e infrastrutture destinate all'erogazione di servizi pubblici. A tal fine, novella le fattispecie penali di furto e di ricettazione, prevedendo specifiche aggravanti, e 2 interviene sul codice di procedura penale per prevedere, nelle medesime ipotesi, l'arresto obbligatorio in flagranza di reato.

 

L'articolo 9 detta una serie di disposizioni volte a contrastare il c.d. furto di identità, modificando:

  • la fattispecie di frode informatica, prevista dall'art. 640-ter c.p., introducendovi una aggravante per il fatto commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. In questa ipotesi aggravata il delitto sarà perseguibile d'ufficio;
  • l'art. 24-bis del decreto legislativo n. 231 del 2001, in tema di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, per aggiungere al catalogo dei delitti ivi previsti tre ulteriori tipologie di reati, che determinano l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote. Si tratta della frode informatica aggravata dalla sostituzione dell'identità digitale; dell'indebita utilizzazione di carte di credito e dei  delitti previsti dal Codice della privacy;
  • il decreto legislativo n. 141 del 2010, per gli aspetti concernenti il sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo.

 

L' articolo 10 novella l'art. 5 della legge n. 225/1992, che contiene le norme concernenti lo stato di emergenza e il potere di ordinanza ad esso connesso, recentemente riformato con il decreto-legge n. 59 del 2012. Le modifiche introdotte riguardano la previa individuazione delle risorse finanziarie in caso di dichiarazione dello stato di emergenza, l'allungamento della durata dello stato di emergenza, la tipizzazione delle misure che possono essere previste dalle ordinanze di protezione civile, nonchè   l'istituzione del Fondo per le emergenze nazionali.

Inoltre, con una novella al D.Lgs. 33/2013 sono attribuite ai commissari delegati per la protezione civile le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Il medesimo articolo abroga la disposizione che aveva istituito un nucleo interforze a disposizione del Dipartimento della protezione civile (art. 1, comma 8, D.L. 245/2005).

 

L'articolo 11 reca disposizioni che riguardano il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per diversi profili: da un lato, in materia di risorse finanziarie per garantire la funzionalità del Corpo al verificarsi di emergenze di protezione civile (co. 1-4) e, dall'altro, interventi in materia di sicurezza sul lavoro (co. 5).

 

L' articolo 12, con i commi 1 e 2, dispone la salvezza, rispettivamente, degli atti di nomina dei commissari delle province e degli atti da questi posti in essere, adottati sulla base del comma 20 dell'art. 23 del decreto-legge 201/2011, dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale 220/2013 e che prevedeva l'applicazione sino al 31 marzo 2013, agli organi provinciali venuti a scadenza successivamente alla sua entrata in vigore e a tutti quelli da rinnovare entro il 31 dicembre 2012, della disposizione del Testo unico per gli enti locali (TUEL) in tema di commissariamento.

Inoltre, è prorogata l'efficacia delle gestioni commissariali in essere fino al 30 giugno 2014 (comma 3) ed autorizzato il commissariamento fino alla medesima data delle amministrazioni provinciali che vengano a cessare, per scadenza naturale o altri fattori, dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 (comma 4).

Il comma 5 sospende l'applicazione delle misure di riduzione delle dotazioni organiche del Ministero dell'interno e il comma 6 dispone l'invarianza finanziaria delle disposizioni introdotte.

 

L' articolo 13 dispone l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel D.L. il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 


 

Modifiche al codice penale
Modifiche al codice di procedura penale
L'ammonimento
Permesso di soggiorno
Piano straordinario contro la violenza di genere
Misure finanziarie
Altre misure in materia di sicurezza pubblica
Il furto di rame
Il furto d'identità
Interventi correttivi protezione civile
Vigili del fuoco
Gestioni commissariali delle province
Gestioni commissariali delle province


Relazioni allegate o richieste

Il disegno di legge di conversione è corredato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica e dall'analisi tecnico-normativa.

 

 



Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

In materia di protezione civile, su cui interviene l'art. 10, è stato adottato il D.L. 59/2012 che ha riformato la L. 225/1992 e, in tema di funzionalità del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, su cui interviene l'art. 11, è stato adottato il D.L. 79/2012.

In materia di province, su cui dispone l'art. 12, sono intervenuti gli articoli  23 del D.L. 201/2011 e 17 del decreto-legge n. 95/2012, nonchè il decreto-legge n. 188/2012, decaduto per mancanza di conversione nel termine. Gli articoli richiamati sono stati dichiarati illegittimi dalla sent. 220/2013 della Corte costituzionale poichè la riforma da essi disposta è stata adottata con lo strumento del decreto-legge.



Motivazioni della necessità ed urgenza

Le motivazioni poste in premessa al decreto-legge argomentano la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni nelle seguenti materie:

  •  repressione e prevenzione di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne;
  • sostegno del  circuito virtuoso tra sicurezza, legalità e  sviluppo a sostegno del tessuto economico-produttivo;
  • sostegno dei livelli di efficienza del comparto sicurezza e difesa;
  •  intervento in materia di ordine e sicurezza pubblica a tutela di attività di particolare rilievo strategico, garanzia di soggetti deboli, quali anziani e minori,  per quanto attiene all'accesso agli strumenti informatici e telematici;
  • protezione civile;
  • sicurezza sui luoghi di lavoro per il Corpo nazionale de vigili del fuoco;
  • gestioni commissariali delle amministrazioni provinciali.

 

Ai fini della considerazione dei presupposti di necessità e urgenza del provvedimento in titolo, appare opportuno inquadrare l'esame delle relative disposizioni nella cornice delineata dalla giurisprudenza costituzionale in tema di requisiti costituzionali dei decreti-legge.

La sent. 22/2012 rileva che "il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali, di cui all'art. 77, secondo comma, Cost." è collegato "ad una intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico"; ciò fa sì che il corpo di un decreto-legge sia "oggettivamente o teleologicamente unitario", costitutendo quindi un "insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo". La stessa sentenza evidenzia che l'urgente necessità del provvedere può riguardare una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ovvero anche dall'intento di fronteggiare situazioni straordinarie complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie diverse", ma tali interventi devono essere "indirizzati all'unico scopo di approntare rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare" (sent. 22/2012).

La sentenza ricordata fonda le argomentazioni richiamate su precedenti pronunce che avevano sottolineato il carattere derogatorio, rispetto all'essenziale attribuzione del Parlamento, dell'attribuzione della funzione legislativa al Governo ha nell'ambito delle competenze dello Stato centrale (sent. 171/2007 e sent. 128/2008).

In ogni caso, lo strumento del decreto-legge è ritenuto dalla Corte costituzionale palesemente inadeguato "a realizzare una riforma organica e di sistema", tanto più quando tale riforma è motivata da "esigenze manifestatesi da non breve periodo" e "richiede processi attuativi necessariamente protratti nel tempo, tali da poter rendere indispensabili sospensioni di efficacia, rinvii e sistematizzazioni progressive, che mal si conciliano con l'immediatezza di effetti connaturata al decreto-legge, secondo il disegno costituzionale" (sent. 220/2013).



Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il decreto-legge interessa materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera b), con riguardo all'immigrazione, lettera d), con riguardo alle Forze armate, lettera l), con riguardo alle norme processuali e all'ordinamento penale, lettera p), con riguardo agli organi di governo delle province, nonchè materie di competenza concorrente, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, con riguardo alla protezione civile.



Conformità con altri princìpi costituzionali

L'articolo 7, comma 1, proroga l'efficacia della disciplina sull'arresto in flagranza differita e sull'applicazione delle misure coercitive nei confronti degli imputati di reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. Tale disciplina aveva cessato di avere efficacia il 30 giugno 2013. La disposizione proroga quindi al 30 giugno 2016 un termine già scaduto. Appare utile valutare se gli eventuali profili di retroattività delle più severe disposizioni processuali limitative della libertà personale siano conformi all'art. 25 Cost. (divieto di retroattività delle norme penali).

Sul punto si ricorda un orientamento della giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sent. n. 15 del 1982) favorevole alla retroattività delle norme processuali anche ove sfavorevoli all'imputato (nel caso in oggetto è stata ritenuto possibile prolungare la custodia cautelare di un imputato che sarebbe stato scarcerato per decorrenza del termine massimo di custodia preventiva vigente al momento della cattura se non fosse sopravvenuto in corso di detenzione il decreto legge n. 625 del 1979 che ha prolungato detto termine massimo).

In relazione alla giurisprudenza di legittimità si segnala Cassazione, sez. VI, sent. n. 595 del 1998) secondo cui le norme che disciplinano l'applicazione di misure cautelari, pur avendo carattere processuale, hanno - per la loro influenza immediata sullo "status libertatis" - rilevanza sostanziale, con la conseguenza che, in tale materia, si applicano la disciplina sulla successione di leggi nel tempo proprie delle disposizioni sostanziali (nel caso di specie, le norme successive erano più favorevoli).

Da ultimo, le Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. 27919 del 2011) hanno ritenuto Inammissibile l'applicazione retroattiva di un misura cautelare oggetto di una normativa sopravvenuta sfavorevole. Hanno peraltro sottolineato che, se la legge penale del momento di consumazione del reato e quella posteriore adottata prima della pronuncia di sentenza definitiva sono diverse, il principio del favor rei non costituisce un principio dell'ordinamento processuale, nemmeno nell'ambito delle misure cautelari, poiché non esistono principi di diritto intertemporale propri della legalità penale che possano essere pedissequamente trasferiti nell'ordinamento processuale.



Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto del provvedimento si nota che il testo prevede interventi che riguardano diverse materie. In relazione a tale profilo si evidenzia che la relazione illustrativa richiama "precedenti esperienze legislative che nel corso della XVI legislatura hanno dato vita a interventi di variegata natura e finalità, e tuttavia connotati dall'unitaria esigenza di porre mano alle più evidenti necessità di prevenzione e di contrasto di fenomeni delinquenziali divenuti particolarmente acuti".

Tali esperienze sono invocate per le disposizioni che riguardano gli aspetti di prevenzione e contrasto di fenomeni delinquenziali per evidenziare la finalità unitaria cui esse sono dirette. Tuttavia occorre rilevare che il testo interviene anche, in altre materie, quali la protezione civile, la sicurezza sui luoghi di lavoro del Corpo dei Vigili del fuoco, il commissariamento delle province.

In merito ai requisiti di contenuto dei decreti-legge, si ricorda che l'art. 15, comma 3, della legge n. 400/1988 dispone che "i decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo". E' vero che tale articolo non ha, "in sé e per sé, rango costituzionale" e non può "quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio" di legittimità costituzionale, ma esso "costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell'art. 77 Cost., il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza" ed è coerente con i presupposti per l'emanazione di decreti legge previsti dall'art. 77 Cost. un'urgente necessità del provvedere che riguardi "una pluralità di norme accomunate (..) anche dall'intento di fronteggiare situazioni straordinarie complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie diverse, ma indirizzati all'unico scopo di approntare rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare" (Corte cost. sent. 22/2012).

Con specifico riferimento all'articolo 12, che dispone in tema di commissariamento delle province ed è definito dall'ATN allegata al provvedimento "intervento di sostegno" al funzionamento delle province, va rilevato che da esso derivano sia effetti di salvezza di atti adottati in base a disciplina dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza 220 del 2013, sia effetti di sostanziale proroga dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 del sistema di gestione commissariale delle province, consentendo che in esso ricadano le amministrazioni provinciali che cesseranno dopo il 31 dicembre 2013 fino al 30 giugno 2014.

Tali effetti, disposti con lo strumento del decreto-legge e con l'obiettivo, sottolineato sia nella relazione illustrativa che nell'ATN, di fornire un titolo legittimante ad un sistema inciso dalla pronuncia di incostituzionalità, andrebbero valutati alla luce della stessa sentenza 220/2013 per la quale proprio tale strumento, configurato dall'art. 77 della Costituzione come "atto destinato a fronteggiare casi straordinari di necessità e urgenza", non è "utilizzabile per realizzare una riforma organica e di sistema quale quella prevista dalle norme censurate".

 Infatti, la salvezza di effetti prevista dai commi 1 e 2 e l'ulteriore efficacia conferita dai commi 3 e , dello stesso art. 12, con riferimento a disposizioni contenute, rispettivamente, in decreti-legge e in legge ordinaria(questa destinata a sospendere o prorogare effetti di disposizioni di decreti-legge), rientranti comunque in unico disegno di riforma dell'ordinamento provinciale, concorrono a conferire una sostanziale continuità di effetti, con lo strumento del decreto-legge, ad una riforma le cui disposizioni cardine sono state caducate dalla Corte costituzionale proprio in quanto adottate con decreto-legge.



Compatibilità con la Convenzione EDU

Relativamente alla compatibilità della disciplina del decreto-legge, che risulterebbe dall'approvazione della proposta di legge in titolo, con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, non appaiono sussistere motivi di contrasto con la Convenzione stessa.

Nella giurisprudenza della Corte EDU i casi di violenza domestica o familiare sono stati considerati alla luce dell'art. 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata e familiare) - individuato quale fonte di un obbligo positivo discendente in capo agli Stati di adottare le misure necessarie a impedire il verificarsi di atti di violenza fisica o psicologica sorti nel contesto familiare (cfr. sentt. 30 novembre 2011, Hajduova c. Slovacchia, e 14 ottobre 2010, A. c. Croazia) - e dell'art. 14 della Convenzione (divieto di discriminazione), la cui violazione è stata ravvisata ogniqualvolta uno Stato membro non abbia adottato una legislazione efficace al fine di prevenire fatti violenti in danno alle donne.

In un caso (cfr. sentenza 9 giugno 2009, Opuz c. Turchia), la Corte aveva ritenuto sussistente anche una violazione degli articoli 2 e 3 della Convenzione, in quanto le autorità nazionali non avevano predisposto misure necessarie al fine di proteggere la vita delle persone sottoposte alla propria giurisdizione, nonchè di evitare che le stesse subissero trattamenti inumani e degradanti (la donna era stata picchiata, investita con una automobile e uccisa da un colpo di pistola). Inoltre, per la prima volta in un caso di violenza domestica, la Corte ha ravvisato la violazione dell'articolo 14, in combinato disposto con gli articoli 2 e 3 della Convenzione. In particolare, i giudici di Strasburgo hanno evidenziato come la violenza domestica colpisce principalmente le donne e appare non disincentivata dal comportamento inerte e sostanzialmente discriminatorio nei confronti delle donne tenuto delle autorità turche.

Tale pronuncia riveste un particolare interesse anche per l'affermazione del principio che la perseguibilità dell'autore del reato dovrebbe permanere anche in caso di ritiro della denuncia da parte della vittima. La proposta di legge all'esame fa proprio questo principio, statuendo, all'articolo 1, comma 3, lettera b), l'irrevocabilità della querela.

Quanto alla previsione contenuta nella proposta di legge all'articolo 2, comma 1, lettera d) in tema di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, si segnala la pronuncia resa dalla Corte sul ricorso E.S. e altri c. Slovacchia (cfr. sent. 15 settembre 2009): al centro del caso le ripetute violenze domestiche (e anche gli abusi sessuali perpetrati ai danni di una delle figlie) da parte del marito della ricorrente, la quale si era vista respingere la richiesta di allontanare il marito dalla casa coniugale, in quanto le autorità si erano dichiarate prive del potere di limitare l'accesso dell'uomo alla sua proprietà. La Corte ha dichiarato sussistente la violazione degli articoli 3 e 8 della CEDU, ritenendo lo Stato convenuto responsabile di non aver fornito alle vittime delle violenze fisiche e sessuali immediata protezione dal marito e padre violento.

Più di recente (cfr. sent. 26 marzo 2013, Valiuliene c. Lituania), la Corte ha anche ritenuto sussistente una violazione dell'art. 3 della Convenzione (divieto di trattamento disumani e degradanti), prendendo in considerazione la violenza psicologica, e non solo fisica, di cui la donna era stata vittima, nonché la generale situazione di sopraffazione in cui si era trovata.



Formulazione del testo

L'articolo 2, comma 1, lettera d), introducendo il nuovo art. 384-bis sull'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare e al contestuale divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa a carico di chi è stato colto in flagranza di alcuni reati di violenza domestica, rinvia, in quanto applicabile, alla disciplina sull'arresto e il fermo di cui agli artt. 385 e seguenti c.p.p. Per assicurare maggiore certezza all'interprete, appare utile una più puntuale individuazione da parte del legislatore delle disposizioni sull'arresto e il fermo applicabili al nuovo istituto dell'allontanamento di urgenza dalla casa familiare.

L'articolo 3, comma 4, prevede che in ogni atto del procedimento di ammonimento devono essere omesse le generalità dell'eventuale segnalante. La disposizione, prevedendo come mera eventualità la segnalazione alle forze dell'ordine, dovrebbe essere coordinata con il comma 1 in cui la segnalazione risulta elemento necessario per l'avvio del procedimento di ammonimento.

L'articolo 4, nell'introdurre l'articolo 18-bis del testo unico "immigrazione", sul rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari alle vittime straniere di atti di violenza in ambito domestico, non specifica in modo espresso, analogamente a quanto previsto dall'articolo 18 per le vittime di tratta, la durata del permesso di soggiorno né prevede la possibilità e le modalità di rinnovo.

L'articolo 9, comma 3, lettera b), introduce una disposizione (un nuovo comma all'art. 30-sexies del d.lgs. 141/2010), che va ad aggiungersi alla corrispondente disposizione approvata dal Parlamento in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge del "fare (n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 98/2013) e appena entrata in vigore.

L'articolo 10, comma 1, lettera d), introduce un nuovo fondo per le emergenze nazionali, per gli interventi necessari nelle situazioni di emergenza da fronteggiare con immediatezza e mezzi straordinari (cioè art. 2, co. 1, lett. c), L. 225/1992). Tuttavia, si nota che i seguenti riferimenti normativi, con riferimento a tale tipo di emergenze, non contengono alcun richiamo al nuovo fondo e menzionano, invece, il Fondo per la (o "di") protezione civile, rendendo necessario un chiarimento in merito alle fattispecie di riferimento di ciascun fondo e ai criteri di utilizzazione delle loro risorse:

  • lettera a) del comma 1 dello stesso articolo (che prevede il ricorso all' "apposito stanziamento sul Fondo di protezione civile destinato allo scopo", prescrivendo che siano individuate, nell'ambito dello stanziamento complessivo, quelle finalizzate agli interventi attuabili in via ordinaria);
  •  comma 4-quinquies dello stesso articolo, introdotto dal D.L. 59/2012 e non modificato dal provvedimento in esame (contiene un riferimento all'utilizzo del Fondo per la protezione civile, senza citare il nuovo fondo per le emergenze nazionali)
  • art. 6, comma 5 del provvedimento in esame (che assegna al Fondo nazionale per la protezione civile somme che erano state stanziate per emergenza umanitaria da fronteggiare in via straordinaria).