Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 2679-bis) Emendamento del Governo 31.44 (Legge di Stabilità)
Riferimenti:
AC N. 2679-BIS/XVII     
Serie: Verifica delle quantificazioni    Numero: 157
Data: 19/11/2014
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione


 

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2679-bis

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2015)

 

 

EMENDAMENTO DEL GOVERNO

31.44

 

 

N. 157 – 19 novembre 2014

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Emendamento 31.44 del Governo – Articolo 31, comma 20-bis - Società Difesa Servizi SpA

Normativa vigente: l’art. 535, comma 1, del D. Lgs. 66/2010, individua in termini generali le attività negoziali alle quali è preposta la Società Difesa Servizi SpA[1]. In particolare, la società svolge attività negoziali dirette:

-          all’acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate ai compiti istituzionali dell’Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all’attività operativa delle Forze armate;

-          allo svolgimento a titolo oneroso di attività dimostrative in Italia e all’estero di mezzi e materiali;

-          alla valorizzazione e alla gestione degli immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione.

La norma integra il contenuto dell’articolo 535, comma 1, del D. Lgs. 66/2010  prevedendo che le attività negoziali affidate alla Società Difesa Servizi SpA siano svolte attraverso l'utilizzo integrale delle risorse acquisite dalla società, attraverso la gestione economica dei beni dell'Amministrazione della difesa e dei servizi da questa resi a terzi, da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle iscritte nello stato di previsione del dicastero.

 

La relazione tecnica relativa all’emendamento in esame afferma che la disposizione è diretta a rendere maggiormente flessibili e quindi efficaci le procedure attraverso le quali la Società Difesa Servizi SpA procede all'acquisto dei beni e servizi occorrenti al Ministero della difesa, ai sensi di quanto già previsto dall'articolo 535 del D. Lgs. 66/2010, attraverso l'integrale utilizzo delle somme introitate dalla stessa società a seguito della valorizzazione e gestione economica da essa svolta sugli immobili del dicastero e i servizi resi a terzi. La proposta non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

 

 



[1] La Società Difesa Servizi SpA è stata istituita dalla legge 191/2009 ed ha trovato successiva definizione nell'art. 535 del D. Lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare – COM). La società non rileva ai fini del conto economico consolidato.