Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||
Titolo: | (AC 2679-bis) Emendamento del Governo 10.38 - Legge di stabilità 2015 | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Verifica delle quantificazioni Numero: 155 | ||
Data: | 19/11/2014 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione |
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Camera dei deputati
XVII LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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A.C. 2679-bis
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Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato
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EMENDAMENTO DEL GOVERNO 10.38
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N. 155 – 19 novembre 2014 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it
Legislazione vigente: l’articolo 46, comma 1, della legge 374/1991 (Istituzione del giudice di pace) prevede che le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non ecceda la somma di euro 1.033 (nonché gli atti e i provvedimenti ad esse relativi) sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato.
La norma inserisce il comma 1-bis all’articolo 46 della legge n. 374/1991, prevedendo che siano posti a carico del notificante - nel caso delle notificazioni richieste agli ufficiali giudiziari - i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione.
La relazione tecnica, riferita all’emendamento governativo in esame, evidenzia che l’emendamento è diretto ad introdurre l’obbligo di pagamento dei diritti e delle indennità di trasferta o delle altre spese di notificazione richieste agli ufficiali giudiziari, relativi alle cause e alle attività conciliative il cui valore non eccede la somma di euro 1.033, attualmente esenti. La proposta emendativa non determina oneri a carico del bilancio dello Stato. Da essa derivano anzi effetti di maggior gettito per l’Erario, allo stato non quantificabili, in quanto pone a carico della parte istante o notificante oneri che attualmente sono a carico del bilancio dello Stato.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, considerato che a legislazione vigente – come affermato dalla relazione tecnica – le spese di notificazione (diritti, indennità di trasferta, spedizioni) sono a carico del bilancio dello Stato. Dall’emendamento derivano quindi effetti di riduzione della spesa, sia pure non scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.