XVII Legislatura

II Commissione

Resoconto stenografico



Seduta n. 9 di Giovedì 20 aprile 2017

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Ferranti Donatella , Presidente ... 2 

Proposta di legge (Discussione e rinvio):
Ferranti Donatella , Presidente ... 2 
Vazio Franco (PD) , relatore ... 2 
Ferranti Donatella , Presidente ... 3  ... 3 

ALLEGATO: Testo base ... 4

Sigle dei gruppi parlamentari:
Partito Democratico: PD;
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Forza Italia - Il Popolo della Libertà- Berlusconi Presidente: (FI-PdL);
Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP;
Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD;
Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA);
Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS;
Scelta Civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE;
Civici e Innovatori: (CI);
Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD);
Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN);
Misto: Misto;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI;
Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR;
Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA;
Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri;
Misto-UDC: Misto-UDC;
Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI.

Testo del resoconto stenografico
Pag. 2

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DONATELLA FERRANTI

  La seduta comincia alle 14.05.

  (La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Discussione della proposta di legge: Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni (C. 2962 Verini).

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge C. 2962 Verini, recante Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni.
  Ricordo che la Commissione ha avviato l'esame in sede referente il 21 luglio 2016 e che, nel corso dell'esame, non sono state presentate proposte emendative.
  Acquisiti i pareri delle Commissioni I, V e XI, nonché l'assenso dei Gruppi e del Governo, si sono realizzati i presupposti di cui all'articolo 92, comma 6, del Regolamento. È stato quindi richiesto il trasferimento in sede legislativa, deliberato dall'Assemblea nella seduta odierna.
  Avverto che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha definito l'organizzazione della discussione, stabilendo il tempo disponibile, ripartito ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del Regolamento. Il contingentamento dei tempi è depositato presso la segreteria della Commissione.

  FRANCO VAZIO, relatore, per quanto attiene al contenuto della proposta di legge in discussione, rinvio alla relazione già svolta in sede referente, considerato che la Commissione non vi ha apportato alcuna modifica.
  Faccio presente che la Commissione Bilancio, nell'esprimere parere favorevole sul testo della proposta di legge, vi ha apposto una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In particolare, ha rilevato la necessità di precisare, nel testo del provvedimento, che resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 156 del 2012, ai sensi del quale, qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al fabbisogno di personale amministrativo ed alle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nella relativa sede per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del giudice di pace verrà conseguentemente soppresso.
  Pertanto, al fine di rispettare tale parere, propongo di adottare come testo base un nuovo testo della proposta di legge che recepisca la condizione formulata dalla Commissione Bilancio, aggiungendo all'articolo Pag. 3 1, comma 6, il seguente periodo: «Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156» (vedi allegato).

  PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione la proposta del relatore.

  La Commissione approva.

  PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di intervenire, dichiaro conclusa la discussione sulle linee generali e fisso il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di mercoledì 26 aprile prossimo.
  Rinvio il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

Pag. 4

ALLEGATO

Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni. C. 2962 Verini.

TESTO BASE

ART. 1.

  1. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo sostituita dall'allegato II annesso al decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) nel circondario del tribunale di Perugia sono inseriti i comuni di Città della Pieve, Paciano e Piegaro;

   b) nel circondario del tribunale di Terni sono soppressi i comuni di Città della Pieve, Paciano e Piegaro.

  2. Alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, come da ultimo sostituita dall'allegato 4 annesso al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario n. 91 alla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 1° dicembre 2014, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) nel circondario di Perugia, dopo la voce: «Giudice di pace di Castiglione del Lago» è inserita la seguente: «Giudice di pace di Città della Pieve, Paciano e Piegaro»;

   b) nel circondario di Terni:

    1) la voce: «Giudice di pace di Città della Pieve» è soppressa;

    2) nella voce: «Giudice di pace di Orvieto» sono inseriti i comuni di Montegabbione e Monteleone d'Orvieto.

  3. Le disposizioni di cui al presente articolo legge non determinano spostamenti di competenza per territorio rispetto ai procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i procedimenti penali per i quali non è stata ancora esercitata l'azione penale.
  4. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le opportune modifiche alle piante organiche degli uffici giudiziari dei tribunali di Perugia e di Terni.
  5. Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono disposte le modificazioni eventualmente necessarie alla pianta organica dei magistrati onorari per gli uffici del giudice di pace di Città della Pieve e di Orvieto, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  6. Con decreto del Ministro della giustizia sono disposte le modificazioni eventualmente necessarie alla pianta organica del personale amministrativo in servizio presso gli uffici del giudice di pace di Città della Pieve e di Orvieto, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156.