XVII Legislatura

II Commissione

Resoconto stenografico



Seduta n. 5 di Mercoledì 12 ottobre 2016

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Ferranti Donatella , Presidente ... 3 

Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione) :
Ferranti Donatella , Presidente ... 3 
Amoddio Sofia (PD)  ... 4 
Ferranti Donatella , Presidente ... 4 
Ferraresi Vittorio (M5S)  ... 4 
Ferranti Donatella , Presidente ... 5 
Farina Daniele (SI-SEL)  ... 5 
Marotta Antonio (AP)  ... 5 
Ferranti Donatella , Presidente ... 5 
Ferri Cosimo Maria , Sottosegretario di Stato alla Giustizia ... 5 
Ferranti Donatella , Presidente ... 6 
Amoddio Sofia (PD)  ... 6 
Ferranti Donatella , Presidente ... 6 
Ferri Cosimo Maria , Sottosegretario di Stato alla Giustizia ... 6 
Ferranti Donatella , Presidente ... 6 
Ferraresi Vittorio (M5S)  ... 6 
Ferranti Donatella , Presidente ... 6 

Votazione nominale:
Ferranti Donatella , Presidente ... 6 

ALLEGATO: Articoli aggiuntivi ... 8

Sigle dei gruppi parlamentari:
Partito Democratico: PD;
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Forza Italia - Il Popolo della Libertà- Berlusconi Presidente: (FI-PdL);
Area Popolare (NCD-UDC): (AP);
Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL;
Scelta Civica per l'Italia: (SCpI);
Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA);
Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD);
Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN);
Misto: Misto;
Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI;
Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P;
Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR;
Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA;
Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri;
Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod.

Testo del resoconto stenografico
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PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE
DONATELLA FERRANTI

  La seduta comincia alle 13.40.

  (La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispongo, pertanto, l'attivazione.

Seguito delle discussione e approvazione delle proposte di legge: Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne (C. 3862 Ferranti, C. 3873 Bechis e C. 3939 Brignone).

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge C. 3862 Ferranti, C. 3873 Bechis e C. 3939 Brignone, recanti «Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne».
  Ricordo che è stato adottato il testo base della proposta di legge C. 3862. A questo testo sono stati presentati articoli aggiuntivi (vedi allegato) che saranno posti oggi in votazione.
  Prima di esprimere i pareri di competenza in qualità di relatrice e dare la parola al rappresentante del Governo, ricordo che gli articoli aggiuntivi saranno approvati in linea di principio, al fine di poter chiedere il parere alle Commissioni competenti. Ciò significa che, a seguito dell'espressione di tali pareri, i medesimi articoli aggiuntivi saranno votati nuovamente.
  Per quanto riguarda gli articoli aggiuntivi respinti, le votazioni saranno definitive, non dovendosi procedere a un'ulteriore distinta votazione.
  Passiamo ai pareri. Vorrei fare una breve premessa. Ci sono due proposte emendative identiche, Amoddio 1.01 e Ferraresi 1.02 che introducono in questo testo la questione della prescrizione dei reati commessi nei confronti di minori, che oggi decorre dal momento del fatto, anche se il minore non ha la cognizione di presentare querela o altro.
  Come sapete, nel provvedimento riguardante la prescrizione, che adesso è al Senato, in attuazione della Convenzione di Istanbul, questa prescrizione decorre dal raggiungimento della maggiore età. I due emendamenti che ho citato chiedono di introdurre una modifica dell'articolo 158 del codice penale per i reati di violenza sessuale commessi nei confronti dei minori, facendo decorrere i termini di prescrizione al compimento del diciottesimo anno di età.
  Devo dire una cosa abbastanza sofferta. Sento il tema della prescrizione in modo particolare e insieme a tutti i colleghi ci siamo battuti lo scorso anno per approvare la proposta in Commissione. Al Senato c'erano alcune perplessità, ma il provvedimento è stato approvato in Commissione e adesso è in Aula, unitamente al disegno di legge che riguarda il processo penale. Mi piacerebbe inserire questa modifica nel nostro testo e sperare che possa avere una corsia preferenziale anche al Senato, sempre ammesso che ci si riesca viste le problematiche che ci sono, ma ho due timori.
  Da un lato, essendoci due provvedimenti in contemporanea, temo che si possa creare una questione e che i provvedimenti si accavallino, rischiando che la lettura definitiva del provvedimento venga bloccata a causa di questa norma. Non è l'intenzione di nessuno, nemmeno dei proponenti.
  Dall'altro, è una materia nuova rispetto al provvedimento che stiamo esaminando in sede legislativa. Il consenso dei gruppi alla legislativa è stato dato sulla proposta base, che riguarda solo la querela per i procedimenti in cui la parte offesa siano minori tra i 10 e i 14 anni. Poiché non siamo in Aula ma in Commissione convocata in sede legislativa, faccio presente che si tratterebbe di introdurre un tema nuovo, Pag. 4non valutato dai gruppi e dal Governo al momento di dare il consenso alla legislativa.
  C'è anche un altro argomento. Il disegno di legge sul procedimento penale, che adesso è in Aula al Senato, per quello che può valere ha ricevuto un'autorizzazione, da parte del Consiglio dei ministri, a porre la fiducia sul testo uscito dalle Commissioni. Non vorrei che, a seguito dell'approvazione di questi emendamenti al nostro testo, si mettesse a repentaglio un provvedimento ancora più complesso e forse anche importante.
  Fatta questa premessa, inviterei i proponenti a ritirare gli emendamenti. Diversamente, il parere è contrario per le motivazioni che risulteranno dal resoconto stenografico.

  SOFIA AMODDIO. Se permette, presidente, intervengo affinché rimanga a verbale. Il mio intento era quello di accelerare una norma che, come lei ha ben detto, è già contenuta nel progetto di legge sulla prescrizione che è fermo al Senato e sulla quale varie commissioni di studio e la Convenzione di Istanbul avevano sollecitato questo Parlamento.
  Se abbiamo notizia che l'altro provvedimento è già stato approvato in Commissione, io sono disponibile a ritirare l'emendamento.

  PRESIDENTE. Il progetto di legge sulla prescrizione è stato abbinato a quello sul processo penale. Oramai è un unico testo, uscito dalla Commissione e posto all'ordine del giorno dell'Aula del Senato in seconda lettura. Noi, invece, siamo in prima lettura. Il Senato ha già svolto la discussione generale. Si tratta soltanto di votare gli emendamenti o di apporre la fiducia, cosa che ancora non è stata decisa.
  Mi sono informata ieri e ho saputo che è uscito dall'ordine del giorno di questa settimana. Il Presidente Grasso ha calendarizzato altro fino alla prossima settimana perché il giorno 24 è stato richiesto e ottenuto dall'Associazione nazionale magistrati (ANM) un incontro con il Presidente del Consiglio Renzi e il Ministro Orlando su alcuni punti critici. Il Presidente Grasso ha detto che il provvedimento tornerà nell'ordine del giorno del mese di novembre.
  È un provvedimento in stato così avanzato che non vorrei creare questioni. Se ricordate, per aver inserito una norma in un provvedimento in materia di lotta al terrorismo nucleare il testo è dovuto tornare al Senato e abbiamo dovuto fare quattro letture. Non vorrei introdurre un elemento che rallenti l'entrata in vigore sia di questo provvedimento sia eventualmente dell'altro. Al massimo, se fosse possibile, potremmo preparare un ordine del giorno, ma sarebbe su noi stessi.
  Prendo atto della disponibilità dell'onorevole Amoddio a ritirare l'articolo aggiuntivo a sua firma 1.01.

  VITTORIO FERRARESI. Io sono totalmente d'accordo sull'opportunità di ritirare il mio emendamento se parliamo di una questione regolamentare o di prassi legata al fatto che, pur trattando di violenze sui minori, il distacco tra le due materie sarebbe notevole per una sede legislativa. Secondo me siamo sul limite, ma se la presidente vuole interpretare così il Regolamento e la prassi, lo ritiro senza alcun problema.
  Se la questione, invece, è politica e riguarda la riforma del processo penale che è al Senato, qualche dubbio l'avrei. La riforma del processo penale tratta tantissimi aspetti. Qui parliamo forse di un ventesimo del provvedimento e per altro il punto è condiviso tra Camera e Senato. Non conosco l’iter, ma non credo che, rispetto alla mole di argomenti di cui si discute, ci sarebbe contrasto su questa piccolissima norma, che concerne, per altro, la prescrizione per reati contro minorenni.
  Se è per un fatto regolamentare o di prassi, ritiriamo l'emendamento e ci affidiamo a lei, presidente. Se è un fatto politico relativo alla riforma del processo penale, che, come ho già detto, tratta tantissimi altri argomenti, per i quali questa norma avrebbe una minima implicazione, inviterei il presidente e i gruppi a riflettere.

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  PRESIDENTE. Do la parola ai colleghi che intendano svolgere ulteriori interventi.

  DANIELE FARINA. Mi sembra palese che si tenti di introdurre, un po’ surrettiziamente, una micro-riforma della prescrizione. Noi eravamo contrari in generale al provvedimento che adesso è al Senato. Figuriamoci se possiamo accettare una prescrizione ad hoc reato per reato. Siamo, quindi, assolutamente contrari a questo tipo di operazione, pur tenendo conto dell'odiosità del reato.
  Vedo, inoltre, che c'è un ulteriore articolo aggiuntivo, che addirittura introduce forme di retroattività della norma penale. Mi riferisco all'articolo aggiuntivo Amoddio 1.03.
  Anche su questo non possiamo che testimoniare la nostra contrarietà perché ci inerpicheremmo lungo un cammino piuttosto scosceso.

  ANTONIO MAROTTA. Vorrei lasciare traccia anche della presenza della mia forza politica. Il problema è il secondo aspetto, non il primo. Sul primo abbiamo un orientamento conforme a quello espresso dal collega Farina poc'anzi. Siamo contro l'allungamento dei termini di prescrizione in genere. Secondo me, però non è di interesse perché c'è un altro provvedimento che contiene situazioni ulteriori rispetto alla prescrizione.
  Il problema che mi pare sia assorbente è un altro e cioè il rispetto della volontà dell'Aula della Camera dei deputati. Noi siamo in sede legislativa e questa autorizzazione ci viene data sulla base di un testo che la Camera ha letto. Se noi travolgiamo quel testo, non so se il «disco verde» datoci dalla Camera potrebbe permanere. Poiché introdurremmo un elemento importante, che determina una variazione del contenuto della norma, ritengo che ci dobbiamo fermare e rispettare la volontà della Camera, che ci ha dato un indirizzo di base.
  Mi pare che questo assorba tutto il resto.

  PRESIDENTE. Onorevole Ferraresi, la risposta viene rafforzata, per la priorità dell'argomento, dagli interventi dei rappresentanti dei gruppi.
  La valutazione sulla riforma del processo penale in corso era una mia valutazione di opportunità, ma è assorbita dalla considerazione che ci troviamo in sede legislativa e abbiamo ottenuto l'assenso dei gruppi sul tema della procedibilità a querela. Con queste modifiche si introdurrebbe un altro tema, riguardante un altro istituto, sia pure attinente.
  Non ho dichiarato inammissibili gli articoli aggiuntivi proprio per la loro attinenza, ma ribadisco che la questione prioritaria è quella regolamentare, che lei condivide. Le chiederei, quindi, nuovamente di ritirare il suo emendamento.
  Per quanto riguarda l'emendamento 1.03, a firma dell'onorevole Sofia Amoddio, è stato sollecitato dalle Camere penali minorili e riguarda la norma transitoria applicabile, ovvero la procedibilità d'ufficio – è una norma processuale e non sostanziale – nei procedimenti pendenti. Parliamo, pertanto, di procedimenti relativi ai fatti e non dei fatti stessi.
  Il Governo ci fa notare, però, che la questione è controversa e che forse sarebbe il caso di ritirare anche questa proposta di modifica.
  Do la parola al rappresentante del Governo per l'espressione dei pareri.

  COSIMO MARIA FERRI, Sottosegretario di Stato alla Giustizia. Grazie, presidente. Intervengo sulla irretroattività della procedibilità a querela e sulla natura sostanziale o processuale della condizione di procedibilità quando interviene con effetto punitivo. Nel momento in cui la si rende retroattiva, è chiaro che l'effetto diventa punitivo. Pertanto, non è pacifico che si possa, con una norma, derogare al divieto generale delle retroattività.
  Sia la Corte costituzionale sia la Corte di cassazione sembrano propendere per la irretroattività e per riaffermare l'articolo 2 del codice penale. È un punto controverso, che voglio segnalare perché, se si intervenisse con una norma transitoria che sancisce la retroattività, secondo me si violerebbe un principio generale. Pag. 6
  Lo segnalo come errore giuridico. Dal punto di vista sostanziale, sarei d'accordo se si potesse, ma sia la Cassazione sia la Corte costituzionale guardano all'effetto più che alla natura processuale o sostanziale della norma e, siccome l'effetto diviene punitivo, ritengono che sia da confermare l'articolo 2 del codice penale e che non si possa derogare alla irretroattività della sanzione.
  È questione controversa perché c'è chi può sostenere che la procedibilità ha natura processuale e che quindi quel principio non vige ma, se andiamo a vedere cosa hanno detto la Corte costituzionale e la Corte di cassazione, rischiamo, secondo me, di creare una norma che contrasta con l'articolo 2 del codice penale.
  Lo segnalo anche se non c'è una certezza assoluta. Leggendo le due sentenze, che lascio agli atti, credo che il rischio sia concreto. Valutiamo bene prima di introdurre una norma transitoria non corretta.

  PRESIDENTE. Mi permetto di dissentire sulle conclusioni tecnico-giuridiche del sottosegretario. È un tema molto delicato. Ovviamente, senza la norma transitoria non ci sono effetti retroattivi, ma l'articolo 2 del codice penale non è un principio costituzionale. Il problema riguarda il fatto che non c'è stata una norma transitoria.
  Dal punto di vista tecnico-giuridico, secondo me, l'emendamento dell'onorevole Amoddio non è sbagliato perché riguarda i procedimenti in corso. Mi rendo conto, però, che potrebbe creare problematiche interpretative perché un reato procedibile a querela diventa procedibile d'ufficio mentre è in corso. Può essere comunque un trattamento meno favorevole nei confronti del reo. Anche alla luce del parere del Governo, invito, quindi, la proponente a ritirare l'emendamento.
  Vorrei che questo provvedimento legislativo fosse il più semplice, il più chiaro e il meno problematico possibile perché è essenziale che entri in vigore. Se il Governo, che dovrà sostenerlo anche al Senato – e ci contiamo molto – intravede difficoltà di approvazione, valuterei attentamente l'opportunità di procedere.
  Onorevole Amoddio, le rivolgo un invito al ritiro, anche perché non è una nostra iniziativa, ma ci è stata sollecitata dall'avvocatura, non da magistrati.

  SOFIA AMODDIO. Per ragioni di prudenza, lo ritiro, presidente, ma aspetteremo una sentenza della Cassazione a Sezioni unite su questo punto.
  A mio avviso, è una norma di natura processuale, che non attiene alla punibilità ma alla procedibilità. Quando il reato è commesso nei confronti di un minore di anni 14, anziché a querela di parte si procederebbe d'ufficio. Non c'è attinenza con l'entità della pena e con l'irretroattività della norma in peius. Si applicherebbe la legge processuale in vigore nel momento in cui si svolge il processo.
  Mi rendo, tuttavia, conto della complessità della questione e quindi ritiro l'emendamento, in attesa di una pronuncia a Sezione unite.

  PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo di esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite al provvedimento in titolo.

  COSIMO MARIA FERRI, Sottosegretario di Stato alla Giustizia. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

  PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Amoddio è disponibile a ritirare gli emendamenti 1.01 e 1.03.
  Chiedo all'onorevole Ferraresi se intenda ritirare o meno l'emendamento 1.02.

  VITTORIO FERRARESI. Lo ritiro, presidente.

  PRESIDENTE. Prendiamo atto che gli emendamenti sono ritirati.
  Passiamo alla votazione finale.

Votazione nominale.

  PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto finale, indico la votazione nominale finale sul testo della proposta di legge C. 3862.

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  (Segue la votazione)

  Dichiaro chiusa la votazione.
  Comunico il risultato della votazione:

   Proposta di legge: «Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne» (C. 3862 Ferranti)

  Presenti... 25
  Votanti... 25
  Maggioranza... 14
  Hanno votato sì... 25

  (La Commissione approva).

  Hanno votato sì: Agostinelli, Amoddio, Bazoli, Beretta, Campana, D'Alessandro, Ermini, Daniele Farina, Ferranti, Ferraresi, Giuliani, Giuseppe Guerini, Iori, Magorno, Marotta, Mattiello, Molteni, Gianluca Pini, Rostan, Sarro, Tartaglione, Turco, Vazio, Verini e Zan.

  Dichiaro conclusa la seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

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ALLEGATO

Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne. C. 3862 Ferranti, C. 3873 Bechis e C. 3939 Brignone.

ARTICOLI AGGIUNTIVI

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.
(Modifica all'articolo 158 del codice penale).

  1. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato».

  *1. 01. Amoddio.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

  1. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato».

  *1. 02. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
  2. La disposizione di cui all'articolo 1, lettera a) si applica anche ai procedimenti relativi ai fatti commessi prima della data dell'entrata in vigore della presente legge.

  1. 03. Amoddio.