XVII Legislatura

IX Commissione

Resoconto stenografico



Seduta n. 1 di Giovedì 21 aprile 2016

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Meta Michele Pompeo , Presidente ... 3 

Proposta di legge (Discussione e rinvio):
Meta Michele Pompeo , Presidente ... 3 ,
Coppola Paolo (PD) , relatore ... 3 ,
Giacomelli Antonello (PD) , Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico ... 3 ,
Meta Michele Pompeo , Presidente ... 4 

ALLEGATO: Testo base adottato dalla Commissione ... 5

Sigle dei gruppi parlamentari:
Partito Democratico: PD;
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Forza Italia - Il Popolo della Libertà- Berlusconi Presidente: (FI-PdL);
Area Popolare (NCD-UDC): (AP);
Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL;
Scelta Civica per l'Italia: (SCpI);
Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA);
Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD);
Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN);
Misto: Misto;
Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI;
Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P;
Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR;
Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI;
Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri.

Testo del resoconto stenografico

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
MICHELE POMPEO META

  La seduta comincia alle 14.10

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico e la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Discussione della proposta di legge Quintarelli ed altri: Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti (C. 2520).

  PRESIDENTE. Ricordo che la Commissione ha esaminato in sede referente la proposta di legge e ha elaborato un nuovo testo, sul quale le Commissioni competenti hanno espresso i prescritti pareri. Successivamente, nella seduta del 3 febbraio scorso la Commissione ha approvato ulteriori proposte emendative volte a recepire la condizione contenuta nel parere della Commissione Politiche dell'Unione europea. Le altre Commissioni competenti in sede consultiva hanno espresso parere favorevole. E’ stato quindi richiesto, in presenza dei necessari presupposti, il trasferimento in sede legislativa del nuovo testo della proposta di legge in esame, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente. Faccio presente che l'assegnazione alla Commissione in sede legislativa è stata deliberata dall'Assemblea nella seduta odierna.
  Dichiaro quindi aperta la discussione sulle linee generali e invito il relatore, onorevole Coppola, a svolgere la relazione introduttiva o, se ritiene, a rinviare alle considerazioni già svolte nel corso dell'esame in sede referente.

  PAOLO COPPOLA, relatore, Rinvio, per quanto riguarda l'illustrazione dei contenuti della proposta, alle ampie considerazioni che già sono state svolte nel corso dell'esame in sede referente. Ritengo in ogni caso opportuno sottolineare che le finalità perseguite dal testo in esame sono ampiamente condivise, come dimostra l'assenso di pressoché tutti i Gruppi al trasferimento in sede legislativa, essendoci state quaranta firme di commissari a supporto della richiesta di trasferimento. Ricordo che nel corso dell'esame in sede referente sono state introdotte alcune modifiche al testo, volte a precisarne la formulazione, anche in modo da tener conto, come ricordato dal Presidente, della condizione formulata dalla XIV Commissione. Rilevo che, se si verifica l'opportunità di farlo, ulteriori precisazioni del testo potranno essere effettuate in sede legislativa. In ogni caso auspica che si possa pervenire quanto prima possibile alla definitiva approvazione da parte della Camera della proposta di legge e ad un esame altrettanto rapido da parte dell'altro ramo del Parlamento.
  Sotto il profilo procedurale, propongo che la Commissione adotti come testo base per il seguito dell'esame in sede legislativa, il nuovo testo della proposta di legge, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente (vedi allegato).

  ANTONELLO GIACOMELLI, Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Intendo esprimere la mia soddisfazione per il trasferimento alla sede legislativa della proposta di legge in esame, grazie anche all'assenso e alla piena condivisione da parte del Governo dei contenuti della stessa.

  PRESIDENTE. nessun altro chiedendo di intervenire, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
  Pongo quindi in votazione la proposta del relatore, onorevole Coppola, di adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede legislativa il nuovo testo della proposta di legge C. 2520 Quintarelli ed altri, «Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti», come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente (vedi allegato).

  (È approvata).

  Propongo di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 27 aprile alle ore 16.

  (Cosi rimane stabilito).

  Rinvio, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti (C. 2520 Quintarelli ed altri)
TESTO BASE ADOTTATO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Definizioni).

  1. Ai fini della presente legge si intende per:

   a) rete internet, nell'ambito delle reti di comunicazione elettronica, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2002/21/CE, il sistema di reti di comunicazione elettronica pubbliche e interconnesse, incluso il segmento di accesso alla sede di un utente, operante con la suite di protocolli Transmission control protocol (TCP) e Internet protocol (IP) definiti dall’Internet engineering task force (IETF), che utilizza indirizzi IP e numeri di un sistema autonomo la cui allocazione è coordinata a livello globale dall’Internet assigned numbers authority (IANA), nonché numeri associati ai servizi della rete internet «port numbers», i registri dei nomi a dominio, nonché la Domain name system (DNS) root zone, coordinati a livello globale dalla IANA;

   b) piattaforma tecnologica, l'insieme di software, specifiche tecniche, standard e hardware organizzato da un fornitore di servizi della società dell'informazione affinché l'utente possa utilizzare particolari software o servizi on line ovvero fruire di determinati contenuti digitali attraverso la rete internet, ad esclusione dei software limitati a usi specializzati e che non sono pertanto di utilizzo generale;

   c) fornitore di servizi della società dell'informazione, il soggetto fornitore di servizi della società dell'informazione, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che fornisce software o contenuti digitali o servizi on line di terzi fornitori di contenuti e servizi attraverso una piattaforma tecnologica che consente l'acquisto da parte dell'utente;

   d) esperienza utente, il complesso di meccanismi e di metodi atti a mettere un utente in condizione di utilizzare un software o un servizio on line e di creare una percezione del relativo utilizzo, che è positiva se l'utente rileva maggiori velocità ed efficienza rispetto alle sue aspettative iniziali d'uso, negativa se l'utente rileva maggiori lentezza e ritardi rispetto alle sue aspettative iniziali;

   e) fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° aprile 2003, n. 259, e successive modificazioni, all'esercizio di reti e di servizi di comunicazione elettronica nel territorio italiano che consentono all'utenza domestica l'accesso a servizi della rete internet e a fornitori di accesso alla medesima rete;

   f) accesso best effort, la modalità di utilizzo della rete internet in cui non vi è garanzia che i pacchetti dati siano effettivamente consegnati a destinazione, non essendo presenti specifiche tecniche e livelli di servizio, in quanto la qualità del servizio è determinata dal carico di rete.

Art. 2.
(Qualificazione dei servizi forniti all'utenza).

  1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4 del Regolamento (UE) 25 novembre 2015, n. 2015/2120, non può essere qualificato nell'offerta commerciale al pubblico e nella documentazione contrattuale ed informativa dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), come «accesso ad internet», un servizio che limiti l'accesso dell'utente a una porzione e/o sottoinsieme di servizi usufruiti attraverso la rete internet. Un servizio che consenta il solo accesso ad una tale porzione e/o sottoinsieme di servizi è definito «servizio non internet». La documentazione contrattuale deve indicare, con il maggior grado di precisione tecnicamente possibile, le limitazioni poste al servizio rispetto ad un altro che consenta l'accesso illimitato alla rete internet.

Art. 3.
(Limiti alla gestione del traffico).

  1. In coerenza con gli orientamenti attuativi relativi all'articolo 3, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 25 novembre 2015, n. 2015/2120, ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non è consentito ostacolare, ovvero rallentare rispetto alla velocità alla quale sarebbe fornito a un utente nella stessa area avente la medesima capacità di banda e con accesso illimitato alla rete internet, l'accesso ad applicazioni e servizi internet, fatti salvi i casi in cui le misure che ostacolano o rallentano l'accesso siano necessarie, comunque per brevi periodi, per una delle seguenti ragioni:

   a) ridurre gli effetti della congestione del traffico nella rete internet, a condizione che tipologie differenti di traffico siano trattate con le medesime modalità;

   b) preservare l'integrità e la sicurezza della rete internet nonché il servizio del fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica in oggetto o del terminale dell'utente finale;

   c) limitare la trasmissione a un utente finale di comunicazioni non richieste, previo consenso dello stesso utente;

   d) dare attuazione a specifici, cogenti e inderogabili provvedimenti legislativi o giurisdizionali.

  2. In coerenza con gli orientamenti attuativi relativi all'articolo 3, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 25 novembre 2015, n. 2015/2120, i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica possono commercializzare servizi a valore aggiunto di prioritarizzazione di classi di traffico nel proprio segmento di rete di accesso per soddisfare specifiche esigenze della clientela affari e residenziale. L'adesione dell'utente deve essere liberamente espressa, anche on line, ed oggetto di uno specifico e separato accordo tariffario e contrattuale. L'accesso best effort alla rete internet deve in ogni caso far parte dell'offerta degli operatori ed è pubblicizzato, con la stessa evidenza, nelle medesime offerte commerciali di cui al primo periodo, delle quali deve costituire la tariffa base.
  3. Ai fornitori di servizi di accesso alla rete internet non è consentito fissare il prezzo per tali servizi in funzione dei servizi o delle applicazioni che sono offerti o utilizzati tramite l'accesso fornito alla internet.
  4. Se un danno all'integrità o alla sicurezza della rete internet ovvero al servizio del fornitore o al terminale di un utente finale, di cui al comma 1, lettera b), è causato dal traffico proveniente dal terminale di un altro utente finale dei servizi dell'operatore, questi, prima di adottare misure che ostacolano o rallentano il traffico, invia una notifica preventiva a tale utente concernente le misure che intende adottare al fine di consentirgli di porre termine in modo spontaneo al comportamento dannoso. Qualora ciò sia richiesto dall'urgenza della situazione, l'operatore adotta immediatamente le misure necessarie a far cessare o a prevenire il danno e le notifica celermente all'utente. Qualora il comportamento dannoso sia commesso dall'utente finale dei servizi di un altro operatore, la notifica preventiva di cui al primo periodo non è inviata.
  5. In conformità con quanto stabilito dall'articolo 5 del Regolamento (UE) 25 novembre 2015, n. 2015/2120, per prevenire il degrado del servizio di accesso alla rete internet e la diffusione di pratiche non ragionevoli di gestione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi standard minimi di qualità del servizio, aggiornati con cadenza almeno annuale, che devono essere rispettati e adeguatamente pubblicizzati dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica.

Art. 4.
(Libero accesso a software, contenuti e servizi).

  1. Gli utenti hanno il diritto di reperire on line in formato idoneo alla piattaforma tecnologica desiderata e di utilizzare a condizioni eque e non discriminatorie software, proprietario od open source, contenuti e servizi legali di loro scelta. Gli utenti hanno il diritto di disinstallare software e di rimuovere contenuti non di loro interesse dai propri dispositivi, salvo che tali software siano previsti come obbligatori da norme imperative o siano essenziali per l'operatività o la sicurezza del dispositivo, delle reti pubbliche di comunicazioni alle quali si connette e dei dati gestiti dal dispositivo. È comunque vietata ogni disinstallazione effettuata al solo fine di consentire al dispositivo di funzionare in violazione di norme imperative.
  2. I diritti di cui al comma 1 non possono essere in alcun modo limitati o vincolati all'acquisto o all'utilizzo di alcuni software, contenuti o servizi da parte dei gestori delle piattaforme mediante strumenti contrattuali, tecnologici, economici o di esperienza utente.

Art. 5.
  (Trasparenza).

  1. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica pubblicano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella sezione relativa alla trasparenza dei prezzi del proprio sito internet, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e alle delibere attuative dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le offerte rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 2 e 3, specificando quali garantiscano accesso alla rete internet secondo le specifiche di cui all'articolo 2 e quali integrino le misure di cui all'articolo 3. Le medesime informazioni sono inviate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo modalità che l'Autorità stessa provvede a disciplinare.

Art. 6.
  (Sanzioni).

  1. L'omessa, incompleta o ingannevole informativa sull'offerta commerciale, come prevista all'articolo 2, rende il gestore di piattaforma responsabile della condotta di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e sanzionabile dall'autorità competente, individuata ai sensi dell'articolo 144-bis del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, che agisce d'ufficio o su segnalazione degli utenti.
  2. Le prestazioni di servizi di accesso a internet sul territorio italiano in violazione dell'articolo 3 nonché degli articoli 3, 4 e 5, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 25 novembre 2015, n. 2015/2120, sono valutate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vigila sull'osservanza delle citate disposizioni e, in caso di violazioni accertate da parte di fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, irroga le sanzioni di cui all'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.
  3. L'Autorità di cui al comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è competente a valutare e sanzionare, ai sensi degli articoli da 21 a 27 del citato decreto legislativo, le violazioni dell'articolo 4 della presente legge.