XVII Legislatura

XII Commissione

Resoconto stenografico



Seduta n. 7 di Martedì 14 luglio 2015

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Vargiu Pierpaolo , Presidente ... 3 

Proposte di legge (Discussione e rinvio): Fucci: Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide (263); Piazzoni: Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide (843); Miotto: Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide (858):
Vargiu Pierpaolo , Presidente ... 3 
Fucci Benedetto Francesco (FI-PdL) , relatore ... 3 
Miotto Anna Margherita (PD)  ... 5 
Vargiu Pierpaolo , Presidente ... 5 
Nicchi Marisa (SEL)  ... 5 
Vargiu Pierpaolo , Presidente ... 5 
Nicchi Marisa (SEL)  ... 5 
Vargiu Pierpaolo , Presidente ... 5 
Nicchi Marisa (SEL)  ... 5 
Vargiu Pierpaolo , Presidente ... 5 

ALLEGATO: Testo unificato adottato come testo base ... 6

Sigle dei gruppi parlamentari:
Partito Democratico: PD;
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL);
Area Popolare (NCD-UDC): (AP);
Scelta Civica per l'Italia: (SCpI);
Sinistra Ecologia Libertà: SEL;
Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: LNA;
Per l'Italia-Centro Democratico: (PI-CD);
Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN);
Misto: Misto;
Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI;
Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

Testo del resoconto stenografico
Pag. 3

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIERPAOLO VARGIU

  La seduta comincia alle 13.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Discussione delle proposte di legge Fucci: Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide (263); Piazzoni: Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide (843); Miotto: Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide (858).

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge Fucci: Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide (263); Piazzoni: Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide (843); Miotto: Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide (858).
  Ricordo che la XII Commissione ha già esaminato in sede referente le proposte di legge Fucci, Piazzoni e Miotto, approvate in testo unificato. Al termine dell'esame in sede referente e sulla base dei presupposti previsti dall'articolo 92, comma 6, del Regolamento, è stato richiesto il trasferimento di tale provvedimento alla sede legislativa, deliberato dall'Assemblea nella seduta dell'8 luglio scorso.
  Dichiaro quindi aperta la discussione sulle linee generali dando la parola al relatore Benedetto Fucci.

  BENEDETTO FRANCESCO FUCCI, relatore. Signor presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, penso che sia utile ricapitolare brevemente l'iter del provvedimento avviato due anni fa, precisamente l'11 luglio del 2013.
  Nel mese di ottobre del 2013 la Commissione Affari sociali ha adottato in sede referente un testo unificato delle proposte di legge presentate e, dopo l'approvazione di alcuni emendamenti, ha inviato il testo alle Commissioni competenti al fine dell'espressione dei rispettivi pareri.
  Come ricorderete, vi è stata una lunga attesa a causa della relazione tecnica richiesta dalla Commissione Bilancio, che è Pag. 4stata trasmessa solo nel mese di settembre 2014, con la verifica negativa da parte della Ragioneria generale dello Stato.
  Dopo ulteriori approfondimenti, nel mese di marzo di quest'anno la nostra Commissione ha trasmesso per il prescritto parere un nuovo testo unificato risultante dall'approvazione di ulteriori emendamenti.
  Permanendo problemi in relazione alla copertura finanziaria, nella seduta del 28 aprile 2015, la Commissione Affari sociali ha approvato altri tre emendamenti ed inviato nuovamente il testo unificato alle Commissioni competenti in sede consultiva.
  Lo scorso 17 giugno la Commissione ha approvato un ulteriore emendamento volto a recepire la condizione contenuta nel parere espresso dalla Commissione Bilancio ed ha avviato le procedure per il trasferimento del provvedimento in esame alla sede legislativa.
  Il nuovo testo unificato, risultando così dagli emendamenti approvati in sede referente, che auspico possa essere adottato come testo base per l'esame in sede legislativa, prevede di estendere, a decorrere dal primo gennaio 2016, anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966 l'indennizzo spettante ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, attualmente riconosciuto ai nati negli anni compresi tra il 1959 e il 1965.
  Alla copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, valutati in 3 milioni 285 mila euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
  Per garantire il rispetto dei vincoli di bilancio, il Ministro della salute effettua il monitoraggio degli oneri di cui alla presente proposta di legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso dovessero verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, si provvede alla riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili nell'ambito della missione «tutela della salute» dello stato di previsione del Ministero della salute.
  In tal senso, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate.
  Avviandomi a conclusione, desidero aggiungere qualche breve considerazione in merito ad un processo legislativo, come detto, così lungo e complesso, ma anche sul piano personale molto coinvolgente.
  Quello che ci apprestiamo a compiere, onorevoli colleghi, è un passo in avanti forse piccolo, ma al tempo stesso molto importante. Senza retorica, che sarebbe fuori luogo di fronte alle sofferenze causate dalla talidomide che in ogni caso nessun indennizzo potrebbe mai sanare, penso di poter affermare che questa è una risposta concreta delle istituzioni ad un'ingiustizia, cioè l'esclusione dall'indennizzo a danni di quanti, come da noi appurato, ne hanno pienamente diritto.
  Alla Commissione Bilancio, il cui presidente onorevole Boccia si è sempre speso per la conclusione dell'iter, al Ministero dell'economia e al Ministero della salute, va quindi il riconoscimento di un lavoro difficile ma costruttivo, che si avvia ora a positiva conclusione.
  Mentre nella Commissione Affari sociali, come dimostrato dall'accordo unanime sulla richiesta di concludere in sede legislativa, vi è stata un'ampia convergenza tra i diversi gruppi parlamentari, è pur vero che le differenze politiche tra noi permangono, ma di fronte a temi come quelli tanto a lungo dibattuti nella nostra Commissione ci sono importanti e indispensabili momenti di convergenza e di unità.
  A proposito della nostra Commissione, consentitemi di esprimere apprezzamento per la professionalità e l'attenzione con cui gli uffici della Commissione ci hanno supportati.
  Colgo infine l'occasione, pensando di poter rappresentare anche il pensiero di altri membri della Commissione, a partire dalle onorevoli Piazzoni e Miotto promotrici Pag. 5delle altre due proposte di legge originarie, per rimarcare anche il dialogo – a volte difficile nei momenti in cui l'iter del provvedimento sembrava non poter procedere, ma sempre aperto e costruttivo – con le molte e sempre attive realtà associative dei talidomidici.

  ANNA MARGHERITA MIOTTO. Intervengo semplicemente per associarmi a quanto il relatore ha già detto, non solo per esprimere la soddisfazione di chiudere dopo tanto tempo un testo che ci auguravamo di poter approvare qualche mese fa.
  Mi auguro anche che ci sia un iter più spedito al Senato, visto che noi abbiamo utilizzato tutto questo tempo per diradare le nebbie che potevano intralciare il percorso per l'approvazione di questa legge.
  Anch'io mi associo ai ringraziamenti espressi dal relatore, che vanno ovviamente estesi alla struttura e a tutti i colleghi che hanno collaborato efficacemente. Naturalmente esprimo l'apprezzamento per il Governo che ha saputo trovare le modalità corrette per la copertura finanziaria.

  PRESIDENTE. Non essendovi altri colleghi che chiedono di intervenire, dichiaro chiusa la discussione generale. Il relatore ha proposto di adottare come testo base per il seguito della discussione il testo unificato approvato in sede referente (vedi allegato).
  Pongo in votazione la proposta di adottare come testo base, per il seguito dell'esame, il testo unificato elaborato nel corso dell'esame in sede referente, così come risultante dagli emendamenti approvati in quella sede.
  (È approvata).

  Proporrei di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti – questa formalità va rispettata – alle ore 12 di domani mercoledì 15 luglio.
  Se i colleghi sono d'accordo, diamo per adottato tale termine.

  MARISA NICCHI. Chiedo un giorno in più per gli emendamenti.

  PRESIDENTE. Ritenevo che, in considerazione del percorso lungo e faticoso, fosse difficile pensare alla presentazione di emendamenti, quindi già prevedere un termine di ventiquattro ore mi sembrava quasi una...

  MARISA NICCHI. Una concessione formale.

  PRESIDENTE. Sì, nel senso che non è sostanziale. Immaginavo diversamente, ma se lei ritiene che dobbiamo orientarci in un'altra direzione ne prendiamo atto e ci fermiamo per ragionarci.

  MARISA NICCHI. Mi ha convinto, presidente.

  PRESIDENTE. Grazie. Confermiamo il termine per la presentazione degli emendamenti per domani a mezzogiorno.
  (Così rimane stabilito).

  Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 13.20.

Pag. 6

ALLEGATO

Modifica all'articolo 31 del DL n. 207/2008, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide. C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide.

Art. 1.

  1. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965 in base al comma 1-bis dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è riconosciuto anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento, il Ministro della salute apporta le necessarie modifiche, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso, al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163.
  3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 3.285.000 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
  4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della salute provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito della missione «Tutela della salute» dello stato di previsione del Ministero della salute.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Ca mere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 4.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

  1. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2016.