XVII Legislatura

VII Commissione

Resoconto stenografico



Seduta n. 3 di Martedì 24 giugno 2014

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Ghizzoni Manuela , Presidente ... 2 

Proposta di legge (Discussione e rinvio):
Madia ed altri: Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti (Approvata dalla Camera e modificata dalla 7a Commissione permanente del Senato) (C. 362-B ):
Ghizzoni Manuela , Presidente ... 2 4

Sigle dei gruppi parlamentari:
Partito Democratico: PD;
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: FI-PdL;
Scelta Civica per l'Italia: SCpI;
Sinistra Ecologia Libertà: SEL;
Nuovo Centro-destra: NCD;
Lega Nord e Autonomie: LNA;
Per l'Italia (PI);
Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN);
Misto: Misto;
Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI;
Misto-Centro Democratico: Misto-CD;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

Testo del resoconto stenografico
Pag. 2

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MANUELA GHIZZONI

  La seduta comincia alle 14.30.

  (La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Discussione della proposta di legge: Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti (C. 352-B).

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge recante «Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti», approvata dalla Camera nella seduta del 15 gennaio 2014 e modificata dalla 7a Commissione permanente del Senato nella seduta dell'11 giugno 2014 (C. 362-B Madia).
  Ricordo che è stato assegnato in sede legislativa, in data odierna, il progetto di legge in titolo. Ricordo altresì che la Commissione procederà nella seduta odierna alla discussione generale e alla fissazione del termine per la presentazione di eventuali emendamenti e che il testo verrà trasmesso alle Commissioni parlamentari di merito per l'espressione del parere di competenza.
  Dichiaro quindi aperta la discussione sulle linee generali.
  Ricordo, in qualità di relatrice sul provvedimento, che il 15 gennaio 2014 l'Assemblea della Camera ha approvato, con modifiche, la proposta di legge C. 362. L'11 giugno 2014 la 7a Commissione permanente del Senato ha approvato la suddetta proposta di legge, modificando l'articolo 2 in recepimento del parere espresso dalla sottocommissione per i pareri della I Commissione Affari costituzionali di quel ramo del Parlamento.
  Preliminarmente, ricordo che è solo sulle modifiche apportate dal Senato – e sugli emendamenti eventualmente ad esse conseguenti – che la Camera è chiamata a deliberare, ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento.
  Nel merito, ricordo che l'articolo 1 del provvedimento in esame – non modificato dal Senato – inserisce nella parte prima (Disposizioni generali) del Codice dei beni culturali e del paesaggio – di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 – l'articolo 9-bis. Questo articolo, operato un richiamo alla competenza dello Stato relativa alla tutela dei beni culturali e a quella concorrente Stato-regioni relativa alla loro valorizzazione – di cui agli articoli 4 e 7 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004 – e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, dispone che gli interventi operativi di tutela, protezione, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali sono affidati, secondo le rispettive Pag. 3competenze, alla responsabilità e all'attuazione di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale. Aggiungo che, con particolare riferimento alle figure di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali – le sole già disciplinate dal vigente Codice dei beni culturali e del paesaggio –, il comma 4 dell'articolo 2 – non modificato dal Senato – fa salvo quanto già disposto dall'articolo 182 del predetto decreto legislativo n. 42 del 2004 (modificato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 7).
  Ricordo quindi che l'articolo 2, comma 1 – non modificato dal Senato – dispone l'istituzione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali, storici dell'arte – gli elenchi non riguarderanno quindi i restauratori e i collaboratori restauratori di beni culturali, per le ragioni che prima ho ricordato –, in possesso dei requisiti previsti. Evidenzio poi che, in base al comma 2 del medesimo articolo 2 – modificato dal Senato – le modalità e i requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi saranno stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare – previo parere delle Commissioni parlamentari – entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le rispettive associazioni professionali, individuate ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 206 del 2007 e della legge n. 4 del 2013, e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative. Preciso quindi che le modifiche apportate dalla 7a Commissione permanente del Senato sono due: la prima riguarda l'eliminazione della previsione che il parere delle Commissioni parlamentari sul relativo schema sia vincolante nelle parti in cui le Commissioni medesime abbiano formulato identiche condizioni; la seconda modifica attiene all'eliminazione dell'intesa con le associazioni professionali, ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale che dispone le modalità e i requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi. Con riferimento alla prima modifica, quella sul parere delle Commissioni parlamentari, ricordo che nella seduta della sottocommissione per i pareri della 1a Commissione permanente del Senato, dell'11 febbraio 2014, il relatore ha rilevato laconicamente che esso deve essere previsto come meramente obbligatorio. In merito alla seconda modifica, evidenzio che il relatore ha invece fatto presente che il coinvolgimento delle associazioni professionali, in sede di emanazione del decreto ministeriale, deve avere esclusivamente natura consultiva, poiché il ricorso allo strumento dell'intesa appare incongruo rispetto al normale procedimento per l'adozione di atti normativi di rango secondario. Ricordo che anche la I Commissione della Camera, nel parere reso il 18 dicembre 2013, aveva invitato la VII Commissione a valutare attentamente la previsione, definita «irrituale per l'ordinamento», dell’«intesa» con le associazioni professionali ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale, poiché si sarebbe attribuito ad un soggetto privato, seppure rappresentativo, un ruolo di «co-decisore» con riferimento ad un atto normativo secondario. A tale proposito, mi limito a ricordare che, a fronte del parere non ostativo della I Commissione della Camera dei deputati, insistemmo sulla previsione dell'intesa, in considerazione della funzione pubblica che le associazioni professionali hanno assunto con la legge n. 4 del 2013.
  Ricordo poi che, sempre il comma 2 del medesimo articolo 2, dispone che il decreto deve essere emanato in conformità alla normativa dell'Unione europea e definire anche le modalità per la tenuta degli elenchi, in collaborazione con le predette Pag. 4associazioni professionali; dispone, altresì, che gli elenchi dei professionisti devono essere pubblicati sul sito internet del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Ricordo altresì che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 – non modificato dal Senato –, gli elenchi non costituiscono un albo professionale e che l'assenza dei professionisti indicati dai medesimi elenchi non preclude loro in alcun modo la possibilità di esercitare la professione.
  Rilevo poi che il comma 5 dello stesso articolo 2 – non modificato dal Senato – reca la clausola di neutralità finanziaria.
  Auspico, infine, che la Commissione possa procedere all'approvazione definitiva di questo testo in tempi strettissimi. L'inserimento delle professioni nella parte dei principi generali del Codice dei beni culturali sancisce finalmente il riconoscimento dei professionisti competenti a operare interventi sui beni culturali, vale a dire di quei professionisti che materialmente consentono la tutela e la salvaguardia del nostro patrimonio storico-artistico. La rapida approvazione del testo fornirebbe anche un elemento di chiarezza all'esame del decreto-legge n. 83 del 2014, cosiddetto ART-BONUS, attualmente in discussione in sede referente presso le Commissioni riunite VII e X, con particolare riferimento all'articolo 8, che dovrebbe tenere conto delle valutazioni sulle professioni dei beni culturali svolte in Parlamento in oltre un anno di confronto.
  Chiedo ai colleghi e al rappresentante del Governo se intendono intervenire.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
  Propongo quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al progetto di legge in discussione alle ore 20 della giornata odierna.
  (Così rimane stabilito).

  PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvio il seguito della discussione alla seduta di domani 25 giugno 2014.

  La seduta termina alle 14.40.