XVII Legislatura

XII Commissione

Resoconto stenografico



Seduta n. 4 di Giovedì 12 giugno 2014

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Vargiu Pierpaolo , Presidente ... 2 

Sostituzioni:
Vargiu Pierpaolo , Presidente ... 2 

Testo unificato delle proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione): Binetti: Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione (C. 100 ); Grassi: Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica (C. 702 ); Dorina Bianchi: Disposizioni in materia di utilizzo del cadavere per scopi di studio, di ricerca e di formazione (C. 1250 ):
Vargiu Pierpaolo , Presidente ... 2 
Cecconi Andrea (M5S)  ... 3 
De Filippo Vito , Sottosegretario di Stato per la salute ... 4 
Cecconi Andrea (M5S)  ... 4 
Vargiu Pierpaolo , Presidente ... 4 
Grassi Gero (PD) , Relatore ... 4 
Binetti Paola (PI)  ... 4 
Vargiu Pierpaolo , Presidente ... 4 

Votazione nominale:
Vargiu Pierpaolo , Presidente ... 4 

ALLEGATI:
Allegato 1: Emendamenti approvati ... 6 
Allegato 2: Ordine del giorno ... 8

Sigle dei gruppi parlamentari:
Partito Democratico: PD;
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: FI-PdL;
Scelta Civica per l'Italia: SCpI;
Sinistra Ecologia Libertà: SEL;
Nuovo Centro-destra: NCD;
Lega Nord e Autonomie: LNA;
Per l'Italia (PI);
Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN);
Misto: Misto;
Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI;
Misto-Centro Democratico: Misto-CD;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

Testo del resoconto stenografico
Pag. 2

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIERPAOLO VARGIU

  La seduta comincia alle 12.10.

  (La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Sostituzioni.

  PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del Regolamento l'onorevole Paolo Beni è sostituito dall'onorevole Paolo Cova.

Seguito della discussione e approvazione del testo unificato delle proposte di legge Binetti: Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione (C. 100); Grassi: Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica (C. 702); Dorina Bianchi: Disposizioni in materia di utilizzo del cadavere per scopi di studio, di ricerca e di formazione (C. 1250).

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Binetti: «Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione»; Grassi: «Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica»; Dorina Bianchi: «Disposizioni in materia di utilizzo del cadavere per scopi di studio, di ricerca e di formazione».
  Ricordo che nella seduta del 29 maggio scorso la Commissione ha approvato in linea di principio gli emendamenti 1.1, 1.4, 3.1, 3.2, 5.1 e 7.1 del relatore e che nella seduta del 10 giugno scorso la Commissione ha approvato in linea di principio, gli emendamenti 1.6 del relatore e 7.3 e 7.2 del Governo. Su tali emendamenti, trasmessi alla I Commissione (Affari costituzionali) per l'espressione del parere di competenza, è stato espresso parere favorevole. Ora dobbiamo votare il testo degli emendamenti affinché questi diventino parte integrante del testo di legge che stiamo esaminando.

  Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato adottato come testo base nella seduta del 28 maggio 2012 e pubblicato in allegato al relativo resoconto stenografico e degli emendamenti ad essi riferiti (vedi allegato 1).

  Passiamo all'articolo 1.
  Pongo in votazione l'emendamento 1.1 del relatore.
  (È approvato).

  Pongo in votazione l'emendamento 1.4 del relatore.
  (È approvato).

Pag. 3

  Pongo in votazione l'emendamento 1.6 del relatore.
  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 1.
  (È approvato).

  Passiamo all'articolo 2.
  Pongo in votazione l'articolo 2 a cui non sono stati presentati emendamenti.
  (È approvato).

  Passiamo all'articolo 3.
  Pongo in votazione l'emendamento 3.1 del relatore.
  (È approvato).

  Pongo in votazione l'emendamento 3.2 del relatore.
  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 3.
  (È approvato).

  Passiamo all'articolo 4.
  Pongo in votazione l'articolo 4 a cui non sono stati presentati emendamenti.
  (È approvato).

  Passiamo all'articolo 5.
  Pongo in votazione l'emendamento 5.1 del relatore.
  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 5.
  (È approvato).

  Passiamo all'articolo 6.
  Pongo in votazione l'articolo 6 a cui non sono stati presentati emendamenti.
  (È approvato).

  Passiamo all'articolo 7.

  Pongo in votazione l'emendamento 7.3 del Governo.
  (È approvato).

  Pongo in votazione l'emendamento 7.1 del relatore.
  (È approvato).

  Pongo in votazione l'emendamento 7.2 del Governo.
  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 7.
  (È approvato).

  Passiamo all'articolo 8.
  Pongo in votazione l'articolo 8 a cui non sono stati presentati emendamenti .
  (È approvato).

  Passiamo all'articolo 9.
  Pongo in votazione l'articolo 9 a cui non sono stati presentati emendamenti.
  (È approvato).

  Ricordo che prima delle dichiarazioni di voto finale c’è la possibilità di presentare ordini del giorno. È stato presentato l'ordine del giorno Cecconi 0/100/XII/1 (vedi allegato 2).
  Invito il collega Cecconi a illustrarlo.

  ANDREA CECCONI. Signor presidente, laddove all'articolo 1, terzo comma, erano stati inseriti più riferimenti normativi alla legge n. 578 del 1993, al Regolamento di polizia mortuaria e all'ordinamento dello stato civile, con l'aggiunta, in fase di votazione degli emendamenti, del comma 4 che prevede che il corpo debba rimanere in osservazione ventiquattro ore in obitorio, il nostro dubbio era che le norme del comma 3 e quelle del comma 4 fossero in Pag. 4conflitto e che, a seguito di successivi ricorsi o comunque di interpretazioni legislative, potessero sorgere dubbi interpretativi sulle norme.
  La nostra intenzione era quella di chiedere formalmente l'intervento del Comitato per la legislazione, ma eravamo fuori tempo, quindi non è stato possibile. Abbiamo comunque interessato il Comitato stesso per avere informazioni aggiuntive.
  L'ordine del giorno presentato tende a chiarire questa situazione, impegnando il Governo affinché il dettame del comma 4 abbia la sua massima estensione possibile, quindi non confligga in alcun modo con eventuali regolamenti di stato civile o di polizia mortuaria, affinché non ci siano errori interpretativi.
  Impegniamo, dunque, il Governo affinché, se necessario, emani dei decreti di raccordo tra questa norma e le altre, affinché quello che la Commissione intera ha voluto esprimere con il comma 4 venga pienamente rispettato.

  VITO DE FILIPPO, Sottosegretario di Stato per la salute, accolgo l'ordine del giorno Cecconi 0/100/XII/1.

  ANDREA CECCONI. Non insisto per la votazione.

  PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto finali.

  GERO GRASSI, Relatore. Credo che dovremmo limitarci a questo, senza aggiungere altro, perché il lavoro che è stato svolto da tutti quanti è stato portato a termine, credo anche con successo. Il testo iniziale è stato perfezionato.
  Non essendovi alcun dubbio che possa esserci una commistione tra morti e vivi, non ci resta che approvare definitivamente questo testo e sperare che il Senato lo trasformi in legge della Repubblica italiana quanto prima.
  Ringrazio tutti i componenti della Commissione che si sono adoperati per arrivare a una soluzione unitaria.

  PAOLA BINETTI. Ovviamente dichiaro il voto favorevole sul provvedimento.
  Mi sembrerebbe interessante che a questo grosso lavoro, che in qualche modo consegna, soprattutto alle università, uno strumento fondamentale di formazione e di didattica, segua un adeguato lavoro per portare a conoscenza la legge nei contesti opportuni.
  Mi auguro che ci possa essere l'opportunità di creare anche qui un seminario, un punto d'incontro, in cui questo tema, che appartiene all'essenza stessa delle Facoltà di Medicina, torni ad essere al centro del progetto di formazione vuoi degli studenti vuoi soprattutto di quell'area degli specializzandi prevalentemente delle specialità chirurgiche.

  PRESIDENTE. Avverto che la proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.
  Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento.
  Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.
  (Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

  PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
  Indìco la votazione nominale del testo di cui si è testé concluso l'esame.
  (Segue la votazione).

  Dichiaro chiusa la votazione.
  Comunico il risultato della votazione:
  Proposte di legge Binetti; Grassi; Dorina Bianchi in un testo unificato e con il seguente titolo: «Disposizioni in materia di utilizzo del corpo post mortem a fini di Pag. 5studio e di ricerca scientifica» (C. 100, 702, 1250):

   Presenti e votanti  34   
   Maggioranza  18   
    Hanno votato  34    

  (La Commissione approva).

  Hanno votato sì: Albini, Amato, Argentin, Baroni, Cova, Binetti, Bragantini Paola, Burtone, Calabrò, Capelli, Capone, Carnevali, Casati, Cecconi, Dall'Osso, D'Incecco, Fucci, Gelli, Gigli, Giordano Silvia, Grassi, Grillo, Iori, Lenzi, Lorefice, Mantero, Murer, Nicchi, Piccione, Roccella, Rondini, Sbrollini, Scuvera, Vargiu.

  La seduta termina alle 12.30.

Pag. 6

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di utilizzo del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica. Testo unificato C. 100 Binetti, C. 702 Grassi e C. 1250 Dorina Bianchi.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  La presente legge detta norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica da parte di soggetti che hanno espresso in vita il loro consenso secondo le modalità stabilite dall'articolo 3 della presente legge.

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.
1. 1. Il Relatore.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole:, e comunque solo successivamente alla dichiarazione di morte come disciplinata dall'ordinamento dello stato civile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
1. 4. Il Relatore.

  Aggiungere in fine il seguente comma:

  4. Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il defunto deve restare all'obitorio per ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio e alla ricerca scientifica.
1. 6. Il Relatore.

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire le parole: L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem avviene mediante una dichiarazione di utilizzo del corpo post mortem con le seguenti: L'atto di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem avviene mediante una dichiarazione di consenso all'utilizzo dei medesimi.
3. 1. Il Relatore.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La dichiarazione può essere revocata ed in tal caso la revoca va comunicata al centro di riferimento.
3. 2. Il Relatore.

ART. 5.

  Al comma 1, sostituire le parole: entro un anno con le seguenti: entro due anni.
5. 1. Il Relatore.

Pag. 7

ART. 7.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: di concerto, inserire le seguenti: con il Ministero dell'Interno e.
7. 3. Il Governo.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere le seguenti parole:, nonché le modalità per le comunicazioni tra l'ufficio di stato civile e i centri di riferimento.
7.1. Il Relatore.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
  d) prevedere disposizioni di raccordo con l'ordinamento dello stato civile di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
7.2. Il Relatore.

Pag. 8

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di utilizzo del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica. Testo unificato C. 100 Binetti, C. 702 Grassi e C. 1250 Dorina Bianchi.

ORDINE DEL GIORNO

  Premesso che:
   il testo unificato degli Atti Camera 100, 702, 1250, in discussione in sede legislativa presso la XII Commissione affari sociali, reca « disposizioni in materia di utilizzo del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica»;
   il citato testo unificato disciplina l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti ai fini di studio e di ricerca scientifica di soggetti che in vita hanno espresso il consenso secondo le norme previste dal testo unificato;
   il comma 3 dell'articolo 1 dispone che sono da intendersi utilizzabili il corpo e i tessuti dei soggetti la cui morte sia stata accertata da certificato rilasciato dagli organi a ciò preposti, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, ”Approvazione del regolamento di polizia mortuaria;
   il comma 4 dell'articolo 1 ha stabilito che dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il defunto deve restare all'obitorio per ventiquattro ore prima di essere destinato, secondo la volontà espressa in vita dal soggetto, allo studio e alla ricerca scientifica,

impegna il Governo

a garantire e a mettere in atto tutte le iniziative affinché quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 1 sia rispettato integralmente, senza procedere a eventuali deroghe, in fase di applicazione della legge.
0/100/XII/1 Cecconi, Grillo, Dall'Osso, Di Vita.