XVII Legislatura

Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria

Resoconto stenografico



Seduta n. 46 di Mercoledì 2 marzo 2016

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Portas Giacomo Antonio , Presidente ... 3 

INDAGINE CONOSCITIVA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA NELLA PROSPETTIVA DI UNA RAZIONALIZZAZIONE DELLE BANCHE DATI PUBBLICHE IN MATERIA ECONOMICA E FINANZIARIA. POTENZIALITÀ E CRITICITÀ DEL SISTEMA NEL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE

Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi.
Portas Giacomo Antonio , Presidente ... 3 
Savini Paolo , direttore centrale gestione tributi dell'Agenzia delle entrate ... 3 
Portas Giacomo Antonio , Presidente ... 3 
Savini Paolo , direttore centrale gestione tributi dell'Agenzia delle entrate ... 3 
Buono Giuseppe , direttore centrale tecnologie e innovazione ... 6 
Pelillo Michele (PD)  ... 8 
Sciascia Salvatore  ... 8 
Portas Giacomo Antonio , Presidente ... 9 
Savini Paolo , direttore centrale gestione tributi dell'Agenzia delle entrate ... 9 
Portas Giacomo Antonio , Presidente ... 9 
Savini Paolo , direttore centrale gestione tributi dell'Agenzia delle entrate ... 10 
Buono Giuseppe , direttore centrale tecnologie e innovazione ... 11 
Portas Giacomo Antonio , Presidente ... 11

Testo del resoconto stenografico
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIACOMO ANTONIO PORTAS

  La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.
  (Così rimane stabilito).

Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi, che purtroppo non può essere presente.

  PAOLO SAVINI, direttore centrale gestione tributi dell'Agenzia delle entrate. La dottoressa Orlandi si scusa molto, ma ha avuto un imprevisto e cercherà di raggiungerci il prima possibile. Nel frattempo cercheremo di sostituirla degnamente sui temi all'ordine del giorno.

  PRESIDENTE. Sono presenti il direttore centrale gestione tributi, Paolo Savini, il direttore centrale tecnologie e innovazione, Giuseppe Buono, e il capo ufficio stampa, Sergio Mazzei.
  L'audizione si inquadra nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.
  Do la parola al dottor Savini.

  PAOLO SAVINI, direttore centrale gestione tributi dell'Agenzia delle entrate. Saluto e ringrazio la Commissione e il suo presidente – anche a nome della dottoressa Orlandi – per l'odierna occasione di incontro che ci consente di intervenire nuovamente in tema di razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria, con particolare riguardo all'utilizzo delle banche dati dell'anagrafe tributaria nel contrasto all'evasione dell'IVA.
  Il mio intervento si concentra su due aspetti, che ritengo di estremo interesse, ovvero l'utilizzo delle banche dati per l'individuazione dei soggetti tenuti alla corresponsione del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo e l'esame degli aspetti problematici connessi all'omogeneizzazione e all'integrazione di questi dati con l'elenco abbonati in possesso dalla Rai e con quelli del cosiddetto «catasto elettrico».
  Il collega Giuseppe Buono parlerà dei vantaggi immediati, in prospettiva per il sistema dell'anagrafe tributaria, derivanti dal PIN unico per la pubblica amministrazione e della carta d'identità elettronica.
  In premessa, sintetizzerei le novità introdotte dalla legge di stabilità relativamente al canone Rai. La disciplina del canone di abbonamento alle radioaudizioni è contenuta nel regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880. La legge di stabilità 2016, nel modificare il citato regio decreto-legge, ha introdotto, con riferimento agli abbonamenti in ambito privato, Pag. 4una nuova presunzione di detenzione dell'apparecchio televisivo nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica e ha previsto nuove modalità di versamento del canone tv mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche in dieci rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno. Per superare tale presunzione, a decorre dall'anno 2016, è ammessa esclusivamente una dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del testo unico, di cui al decreto del Presidente Repubblica 28 dicembre 2000, n. 455. Tale dichiarazione, che ha validità annuale, deve essere presentata all'Agenzia delle entrate con modalità da definire con provvedimento del direttore dell'Agenzia. Per il solo anno 2016, dati i ristretti tempi a disposizione delle imprese per i necessari adeguamenti procedurali, il primo addebito del canone sarà effettuato con la prima fattura successiva al 1o luglio 2016. La definizione delle disposizioni attuative delle previsioni contenute nella legge di stabilità è demandata a un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, attualmente in corso di emanazione. Infine, il canone per l'anno 2016 è stato ridotto a 100 euro. Questo è il contesto di riferimento delle novità introdotte dalla legge di stabilità.
  Le nuove modalità di pagamento del canone televisivo comportano una completa rivisitazione dell'attuale processo di gestione del tributo, nonché la definizione e la realizzazione di un sistema di interscambio delle informazioni tra i diversi enti coinvolti nel processo di riscossione del canone. La riforma vede infatti coinvolti, oltre all'Agenzia delle entrate e alla Rai, nuovi attori nel processo di pagamento del canone, quali l'impresa elettrica, Acquirente unico S.p.A. – società pubblica interamente partecipata dal gestore dei servizi energetici – e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Per l'attuazione di quanto previsto dalla norma, i diversi soggetti che ne hanno la disponibilità sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo di tutte le informazioni utili a consentire il corretto addebito del canone nelle fatture elettriche.
  Le novità introdotte con la legge di stabilità non hanno modificato il presupposto impositivo, che resta il possesso dell'apparecchio tv. Il canone è dovuto una sola volta in relazione a tutte le residenze e dimore della famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989. Agli effetti di questa definizione per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora occasionale nello stesso comune.
  In tale contesto, ai fini del corretto addebito del canone tv nelle fatture di energia elettrica è fondamentale disporre di corrette informazioni circa: i soggetti titolari di contratti per la fornitura di energia elettrica a uso domestico; i soggetti esentati dal pagamento (attualmente i soggetti con più di 75 anni e reddito non superiore a circa 6.700 euro, secondo l'articolo 1, comma 132 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero per effetto di convenzioni internazionali); le dichiarazioni di non possesso dell'apparecchio tv (ovvero le dichiarazioni sostitutive a cui facevamo riferimento); i pagamenti eseguiti con altre modalità da soggetti che, pur essendo tenuti al pagamento del canone, non dispongono di contratti elettrici per uso domestico sul quale effettuare l'addebito (per esempio, il custode di una scuola che vive nei locali resi disponibili dalla scuola stessa: in questi casi l'utenza elettrica è intestata alla scuola e non è a uso domestico, pur essendo il custode tenuto al pagamento del canone per il possesso del televisore nella sua dimora); le famiglie anagrafiche con le relative residenze.
  Particolare rilevanza assumono le informazioni desumibili direttamente dalle imprese elettriche dai contratti stipulati. Infatti, le attuali tipologie contrattuali individuano le forniture domestiche nello stesso luogo di residenza sotto i 3 kW, ma per le stesse forniture sopra i 3 kW non è Pag. 5rilevato il luogo di residenza. A riguardo si evidenzia che anche per i contratti sopra i 3 kW stipulati a partire dal 1o gennaio 2016 la legge di stabilità ha previsto che le imprese elettriche acquisiscano direttamente le informazioni sulla residenza anagrafica del contribuente già al momento dell'attivazione dell'utenza, potendo così individuare autonomamente l'utente elettrico a cui addebitare il canone.
  Per i contratti già in essere alla data del 1o gennaio è necessario, invece, prevedere una prima fase di allineamento anagrafico tra sistemi informativi delle imprese elettriche e anagrafe tributaria, per stabilire se il luogo di fornitura di energia coincide con il luogo di residenza del contribuente cliente, prevedendo anche una gestione delle relative variazioni. A tal fine si prevede che Acquirente unico S.p.A. trasmetta all'Agenzia delle entrate le informazioni relative a tali contratti, rese già disponibili dalle imprese elettriche secondo quanto previsto da una delibera dell'Autorità del 17 dicembre 2015. Successivamente, l'Agenzia delle entrate, sulla base delle informazioni disponibili nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, individuerà i contribuenti per i quali il luogo di fornitura coincide con la residenza dell'intestatario, comunicandone gli estremi allo stesso Acquirente unico S.p.A., che procederà a trasmettere l'elenco alle imprese elettriche con tempi, modalità e contenuti che saranno stabiliti d'intesa dopo l'emanazione del previsto decreto ministeriale. Tale attività, tuttavia, sconta un certo margine di approssimazione dovuta alla necessaria attività di normalizzazione degli indirizzi, volta a correggere eventuali errori e incoerenze riscontrati in un indirizzo o per completare le informazioni mancanti, ad esempio, sull'interno o a volte sul numero civico.
  Una volta individuati i soggetti potenzialmente destinatari dell'addebito del canone in fattura sarà necessario verificare la presenza di eventuali dichiarazioni di non possesso dell'apparecchio tv o di pagamenti eseguiti con altre modalità o dei soggetti esentati dal pagamento. Ciò al fine di evitare errori e duplicazioni nell'addebito del canone. Assume cruciale importanza la corretta individuazione della famiglia anagrafica che, in modo del tutto peculiare rispetto alle diverse imposte del nostro sistema tributario, costituisce di fatto il soggetto passivo del tributo. Allo stato attuale, in attesa della costituzione della nuova Anagrafe nazionale della popolazione residente, l'individuazione della famiglia anagrafica risulta particolarmente complessa. Al fine di superare tale criticità, fino al completo avvio dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, l'emanando decreto dovrà prevedere che i comuni siano tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate, su richiesta della stessa agenzia, i dati relativi alle famiglie anagrafiche. Sarà, quindi, necessario che l'Agenzia delle entrate trasmetta alle imprese elettriche, per il tramite di Acquirente unico S.p.A., le informazioni relative ai soggetti che risultano aver presentato la dichiarazione di non detenzione di apparecchi televisivi con le relative decorrenze, nonché i dati relativi ai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica nei cui confronti non si deve procedere all'addebito in quanto il pagamento è stato già effettuato con altre modalità, come la trattenuta sulla pensione (c’è, infatti, una facoltà prevista per i pensionati di chiedere l'addebito sulla propria pensione in 11 mesi) oppure perché almeno uno dei componenti della famiglia risulta esente del pagamento per effetto di convenzioni internazionali, come nel caso degli appartenenti alle forze armate NATO o degli agenti diplomatici, o perché in possesso di altri requisiti previsti dalla legge.
  Si fa presente, a riguardo, che tutti gli scambi di informazioni tra l'Agenzia delle entrate e Acquirente unico S.p.A. dovranno essere regolati secondo modalità e contenuti definiti di comune intesa. Sarà, infine, necessario prevedere forme di rendicontazione delle operazioni effettuate da parte dell'impresa elettrica all'Agenzia delle entrate e tali informazioni saranno utilizzate per verificare il corretto versamento del canone da parte dei contribuenti e procedere alle eventuali azioni di recupero, nonché per verificare il corretto Pag. 6addebito del canone e riversamento delle somme riscosse da parte delle imprese elettriche. Il decreto del MISE, di concerto con il MEF, è in corso di emanazione, ma i tavoli tecnici per la definizione di questi aspetti procedurali circa l'intero sistema di interscambio sono già attivi da gennaio.
  Se il Presidente è d'accordo, lascerei la parola al dottor Bruno per la parte relativa al sistema di PIN unico e carta d'identità elettronica.

  GIUSEPPE BUONO, direttore centrale tecnologie e innovazione. L'identità SPID, il cosiddetto PIN unico del sistema pubblico di identità digitale, e la carta d'identità elettronica sono due elementi della strategia della pubblica amministrazione italiana relativamente all'identificazione del cittadino e al suo accesso ai servizi della PA.
  Questi due strumenti hanno una fondamentale caratteristica in comune: entrambi custodiscono i dati anagrafici del cittadino, certificandone l'identità. A parte ciò, sono sostanzialmente diversi. La carta d'identità elettronica è distribuita su supporto plastico ed è il cittadino che la custodisce fisicamente. L'identità digitale SPID è invece un oggetto digitale creato e conservato dal gestore delle identità digitali SPID, che lo mette a disposizione del cittadino stesso su sua richiesta. Anche i dati in essi contenuti presentano alcune differenze: se in entrambi sono presenti il codice fiscale, i dati anagrafici, altre tipologie di informazioni li differenziano, diversificandone la funzionalità.
  La carta d'identità elettronica include la fotografia del titolare e conserva nel microchip in essa contenuto altri dati importanti, quali le impronte digitali, permettendo anche il riconoscimento fisico del suo titolare e sostituendo la carta d'identità cartacea. L'identità SPID, invece, è adatta al solo riconoscimento digitale del titolare ed è funzionale a garantire l'identificazione del cittadino che accede ai servizi on line forniti in rete dalla pubblica amministrazione o anche dalle aziende private che aderiranno al sistema SPID.
  Per comprendere a fondo le prospettive di utilizzo di questi strumenti di identificazione è necessario segnalare alcune ulteriori caratteristiche. La carta d'identità elettronica contiene fisicamente al suo interno un certificato digitale che permette l'accesso ai servizi on line del suo titolare ai fornitori di servizi che si sono adeguati al suo utilizzo. L'identità digitale SPID, invece, è uno strumento per sua natura dinamico, configurabile, facilmente aggiornabile e aperto a un'elevata interoperabilità nel contesto nazionale, ma anche in quello europeo.
  Per quanto riguarda l'accesso ai servizi on line forniti dalle pubbliche amministrazioni, il recente aggiornamento dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale rappresenta una svolta epocale nell'identificazione digitale degli utenti in rete, decretando il definitivo superamento dei sistemi di accesso basati su user ID, password o PIN che ogni pubblica amministrazione ha realizzato in autonomia nel tempo, rendendo possibile l'accesso ai propri servizi on line in una fase storica di graduale informatizzazione della società italiana, ma di fatto assegnando al cittadino l'onere di custodire un'utenza e una password diverse per ogni portale acceduto e alle singole amministrazioni l'onere di riconoscere l'utente, garantendone l'identificazione, e di gestire correttamente l'associazione tra identità fisica e identità digitale. La citata normativa sancisce, infatti, in maniera inequivocabile che l'accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni deve avvenire solo tramite l'identità SPID, la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi (CNS). Di conseguenza, per il cittadino basterà avere attivato uno di questi strumenti per poter accedere a qualsiasi servizio fornito in rete dalla pubblica amministrazione. Come è noto, sono tuttora in discussione ulteriori proposte normative di aggiornamento del CAD che posizionano il sistema SPID come sistema di riferimento futuro dell'identità digitale in collegamento con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente.Pag. 7
  Dal punto di vista dell'amministrazione finanziaria, l'affermazione e la chiara regolazione normativa e attuativa di un sistema di identificazione e autenticazione digitale dell'utente, convergente su strumenti gestiti dalla pubblica amministrazione italiana a livello sistemico, consente di facilitare l'accesso dei cittadini contribuenti ai propri servizi digitali e liberare la singola amministrazione dagli oneri di gestione degli strumenti di autenticazione attualmente in essere, quali le credenziali rilasciate e gestite direttamente dall'Agenzia per l'accesso ai canali telematici. Il cittadino percepirà il vantaggio più evidente di questo nuovo approccio: tramite una sola identità potrà infatti accedere al proprio cassetto fiscale, ma anche alla sua posizione pensionistica, ai servizi resi dal proprio comune, alla sua cartella sanitaria o anche a richiedere il passaporto o la patente. Infine, è da sottolineare anche l'apertura del sistema SPID al mondo dei servizi erogati dal mercato che potrebbero avere un forte interesse a fare accedere i propri clienti tramite le identità digitali fornite dalla pubblica amministrazione, con evidenti vantaggi sia per i cittadini sia per le imprese.
  Quali sono i vantaggi per il sistema dell'anagrafe tributaria ? In tale contesto normativo e tecnologico, l'Agenzia delle entrate è stata e intende essere particolarmente attiva in linea con gli obiettivi. Innanzitutto, si vuole perseguire un modello di centralità del cittadino nell'erogazione dei propri servizi che sono sempre più digitali in ottica di semplificazione degli adempimenti e di innovazione delle interazioni tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese. Il secondo è contribuire fattivamente, in linea con il proprio ruolo istituzionale, alle iniziative di natura sistemica della digitalizzazione del Paese. I servizi on line dell'Agenzia delle entrate sono già da tempo accessibili, oltre che da credenziali rilasciate direttamente dall'Agenzia, anche mediante una smart card che risponde ai requisiti della carta nazionale dei servizi. L'Agenzia delle entrate ha inoltre collaborato con l'Agenzia per l'Italia digitale durante la progettazione di SPID e intende adottare tale strumento di autenticazione già nelle prime fasi della sua adozione. Proprio in questi giorni sono in corso di perfezionamento le necessarie attività tecniche e formali con l'Agenzia per l'Italia digitale per aderire al sistema SPID già a partire dal suo avvio, come uno dei primi fornitori di servizi della pubblica amministrazione, aggiungendo alle modalità di autenticazione già in essere, le identità SPID, che nel frattempo saranno distribuite dai gestori delle identità digitali già accreditati dall'AgID.
  Il piano di adozione dello SPID da parte dell'Agenzia delle entrate sarà graduale, avviando l'integrazione su un servizio specifico e procedendo poi, nel 2016 e 2017 all'estensione a tutti i servizi on line. Aggiungendo il PIN unico agli attuali sistemi di autenticazione dei servizi on line il vantaggio immediato per il sistema dell'anagrafe tributaria è quindi duplice: ampliare la platea dei contribuenti che potranno interagire con l'Agenzia delle entrate attraverso i servizi telematici, ma anche sperimentare l'integrazione con il sistema SPID, che diventerà gradualmente il sistema di autenticazione on line di riferimento, abbandonando tutti i sistemi di autenticazione attualmente gestiti direttamente dall'Agenzia delle entrate.
  Guardando al futuro, il programma di adeguamento dell'Agenzia delle entrate al nuovo contesto di identificazione e autenticazione digitale del cittadino dovrà prevedere, innanzitutto, l'estensione nel corso del 2016 e del 2017 dell'accesso tramite SPID a tutti i servizi telematici dell'anagrafe tributaria e in secondo luogo la trasformazione delle credenziali dei contribuenti, degli intermediari e degli altri attori che sono attualmente attive per i canali telematici dell'Agenzia verso lo SPID e l'identità digitale aderente al nuovo contesto tecnico e normativo. Inoltre, si dovrà prevedere la valutazione dell'accesso ai servizi digitali da parte di cittadini comunitari e internazionali in linea con le evoluzioni normative e con gli standard che progressivamente si potranno affermare nel tempo.Pag. 8
  L'Agenzia delle entrate intende inoltre realizzare, nell'ambito delle attività progettuali evolutive dei propri servizi informatici in collaborazione con Sogei, una rivisitazione delle modalità di fruizione dei propri servizi on line, semplificando ulteriormente il rapporto con gli utenti mediante la realizzazione di un punto di accesso più omogeneo, un'impostazione delle interfacce basata su una maggiore usabilità e l'implementazione di una vista profilata del portale del contribuente, che proporrà i servizi necessari e maggiormente utili alla tipologia dell'utente che ha acceduto. In tal senso, tra le altre cose, andrà adeguato da parte dell'Agenzia, in linea con il nuovo sistema d'identità digitale, il sistema delle deleghe che regola opportunamente i profili dell'utente nell'accesso ai servizi dell'Agenzia quale contribuente, intermediario di altri contribuenti, rappresentante legale di società o rappresentante di altri enti. L'Agenzia inoltre evolverà l'accesso ai servizi dispositivi, in linea con il nuovo contesto normativo e con le raccomandazioni del Garante per la protezione dei dati personali.
  Con queste azioni ulteriori, in prospettiva, si potranno realizzare numerosi vantaggi per il cittadino e anche per il sistema di anagrafe tributaria: innanzitutto, l'offerta agli utenti di un'esperienza digitale innovativa, più uniforme e integrata rispetto a tutti i servizi della pubblica amministrazione e sempre più centrata sulle esigenze dei cittadini e delle imprese; l'ampliamento ulteriore della platea degli utenti che potranno interagire con l'Agenzia delle entrate attraverso i servizi telematici a mano a mano che le nuove identità digitali saranno adottate da un numero sempre crescente di cittadini; la garanzia di maggiore sicurezza nell'accesso; la dismissione dei sistemi di autenticazione realizzati direttamente dall'Agenzia delle entrate con minori oneri di gestione; l'interoperabilità nativa con altre iniziative digitali sistemiche della pubblica amministrazione italiana, quali l'Anagrafe nazionale della popolazione residente; la predisposizione dell'accesso e dell'interoperabilità a livello comunitario e internazionale in linea con le normative e gli standard di riferimento.
  In conclusione, l'adesione al nuovo sistema di identità digitale consentirà di rendere maggiormente efficace il contributo sostanziale dell'Agenzia delle entrate all'innovazione tecnologica in atto nella pubblica amministrazione italiana.

  MICHELE PELILLO. Sul primo argomento, ovvero sul canone, quando è prevista l'emanazione del decreto ? Tenuto presente che i tavoli tecnici sono già avviati, che cosa conterrà questo decreto ? Mi sembra di capire che per il canone – e questa sarà una vicenda che ci impegnerà molto nel 2016 perché avrà un impatto in modo notevole politicamente – la questione più rilevante sia quella delle seconde case perché, se ho capito bene, non pagano. Occorre individuare quando si tratti di seconda casa o meno: questa mi sembra sia la questione principale e le chiedo di soffermarsi su questo argomento.
  Per quanto riguarda il PIN e la carta di identità, è quella che abbiamo già o è un'altra, cioè un'evoluzione ? In questo momento la mia carta d'identità non è cartacea, ma non è quella di cui parla lei, che immagino ne sia un'evoluzione. Mi ricorda inoltre la tempistica dell'avvio della SPID e della carta, che qui non è riportata ? Da ultimo, qual è l'utilità della carta nazionale dei servizi ? Perché abbiamo bisogno, oltre a identità digitale e carta d'identità elettronica, anche della carta nazionale dei servizi ?

  SALVATORE SCIASCIA. Vi ringrazio per le comunicazioni importanti e sintetiche. Vorrei porre due questioni. La prima è relativa al canone, ovvero alle utenze televisive. È frequente, specialmente dove abito io, sede di un'importante università, che le cosiddette seconde case vengano affittate per periodi inferiori all'anno a studenti che si guardano bene dal passare l'utenza elettrica a carico di sé stessi. Lo stesso discorso riguarda le utenze dei servizi delle case di villeggiatura. Pag. 9Per esempio, Caio, residente a Busto Arstizio, possiede una casa a Santa Margherita Ligure che dà in affitto per sei mesi a Tizio, e vi è un televisore. Ecco, in queste ipotesi c’è l'esenzione ? Per chiarire, nell'ipotesi dello studente universitario, anche per ottenere le agevolazioni, il canone viene registrato. Si registra anche quello dell'altra casa, sebbene tanti altri non lo facciano, ma è un altro problema).
  Vengo alla seconda questione. Vorrei fare un applauso all'amministrazione telematica per l'entrata in vigore dello SPID perché toglierà ai professionisti le incombenze di Entratel – vedo che il mio presidente non è d'accordo – che, come sapete, è di una complessità eccessiva, avendo codici con dieci cifre, per cui ci si imbroglia e non si riesce mai a entrare. Insomma, è bene che ci sia un sistema che dia ai commercialisti un accesso immediato.

  PRESIDENTE. Innanzitutto, vi faccio i complimenti perché sarebbe un fatto storico se riuscissimo a portare a buon fine tutte le operazioni. Ho qualche dubbio sulle relazioni con Assoelettrica. Abbiamo iniziato un discorso anche con loro, ma in Italia le società di riscossione dell'energia elettrica sono molte, per cui metterle tutte insieme non sarà semplice.
  Il secondo punto riguarda una questione personale. In alcune regioni, tra cui il Piemonte, i ripetitori della Rai non riescono a trasmettere con costanza le trasmissioni televisive. Cosa succede in questo caso se mi rifiuto di pagare il canone perché non riesco a vedere la televisione ? In questo caso come si può gestire la bolletta elettrica ? È vero che si dovrebbe vedere dappertutto, ma se non riesco a vedere la televisione e il canone è inserito nella bolletta elettrica, come mi devo comportare ?

  PAOLO SAVINI, direttore centrale gestione tributi dell'Agenzia delle entrate. Le norme introdotte nella legge di stabilità hanno sostanzialmente modificato le modalità di riscossione del canone, ma non tutto l'impianto normativo sottostante del regio decreto. Quindi, tutte le tipologie e i presupposti impositivi rimangono invariati. Ovviamente, tali presupposti impositivi devono essere poi calati in questa nuova presunzione di utenza, ovvero di possesso del televisore nel caso di utenza elettrica coincidente con il luogo di residenza.
  Se è d'accordo, presidente, provo a rispondere nell'ordine. Il decreto in corso di emanazione richiedeva una valutazione tecnica per poter essere scritto. Da un punto di vista tecnico, andavano definiti i flussi procedurali che dovevano essere attuati per poter essere poi recepiti in questo decreto attuativo previsto espressamente dalla norma. Esso deve prevedere tutte le modalità tecniche necessarie all'attuazione della riscossione attraverso le imprese elettriche, quindi andrà a disciplinare tutta la fase di scambio e di allineamento dei dati di cui è stato accennato nella relazione, oltre ad altre fattispecie non previste espressamente nel decreto, quali i rimborsi in caso di errati addebiti o i dettagli sulle modalità di rendicontazione delle imprese elettriche delle operazioni effettuate ai fini del controllo sia sul corretto riversamento da parte delle imprese elettriche, sia sul corretto addebito del canone al contribuente.
  I tempi di emanazione esulano, ovviamente, dal nostro operato. Si tratta di un decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'Economia. Da un punto di vista tecnico sono state poste tutte le basi per la sua emanazione, quindi è in fase di discussione.
  Ieri c’è stato un incontro – per rispondere anche al presidente – con Assoelettrica presso il MISE. C’è qualche punto di attenzione, ma credo che l'impianto generale, a parte qualche aspetto critico...

  PRESIDENTE. Le ho fatto questa domanda proprio perché so che ieri si sono incontrati. L'incontro con Assoelettrica ha messo in evidenza problematiche di alcune società medio-piccole, specialmente nel Pag. 10Meridione, che devono rientrare in questo sistema con molte difficoltà. Lo dico per essere chiari.

  PAOLO SAVINI, direttore centrale gestione tributi dell'Agenzia delle entrate. Riguardo alle seconde case, il sistema diventa critico da gestire nel momento in cui è rimasto come presupposto il possesso del televisore da parte della famiglia anagrafica nel proprio luogo di residenza o in qualunque altra dimora. Già oggi sulle seconde case non è dovuto il pagamento del canone. Occorre però una banca dati per poter verificare che a quell'utenza elettrica corrisponda una seconda casa di un soggetto che ha già un addebito su un'altra utenza. Il meccanismo che si ipotizza essere utilizzato è proprio quello della tipologia contrattuale. Infatti, oggi può essere stipulato un contratto con una tipologia sotto i 3 kW, che è per la gran parte residente, con uno sconto tariffario, quindi l'informazione è tracciata e gestita dall'impresa elettrica. Questa tipologia contrattuale sotto i 3 kW potrà essere utile per individuare, in prima battuta, quali utenze sono da addebitare.
  Rimane il problema delle utenze sopra i 3 kW perché in questi casi non c’è uno sconto tariffario, per cui le imprese elettriche non hanno registrato nei propri sistemi il luogo di fornitura e per questo è prevista una fase di scambio e di primo allineamento delle informazioni con l'Agenzia delle entrate. Il problema principale è avere la disponibilità delle informazioni della famiglia anagrafica, utile per gestire correttamente sia le seconde case, evitando doppi addebiti, sia i casi di esenzione. Ad esempio, può essere esentato un soggetto che ha più di 75 anni con un certo livello di reddito, ma l'intestatario dell'utenza elettrica potrebbe essere la moglie, che, in questo caso, non deve essere addebitata. Per avere la disponibilità dei dati della famiglia anagrafica, in attesa del pieno regime dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, i comuni stanno già trasmettendo i dati all'Agenzia delle entrate in modo da costituire una banca dati il più possibile puntuale che ci consenta di fare questo tipo di riscontri.
  Lo stesso principio vale, sostanzialmente, per le case affittate per un periodo inferiore all'anno agli studenti. Lo studente, nei periodi inferiori all'anno, non è tenuto al pagamento del canone perché fa comunque parte di una famiglia anagrafica in cui probabilmente il padre paga il canone nella sua residenza, quindi copre tutto il suo nucleo anagrafico, compreso il figlio che vive in un'altra città, ma non vi ha la residenza. In questi casi, l'utenza elettrica del proprietario dovrebbe essere di tipo non residenziale, a uso domestico, ma non per il luogo di fornitura coincidente con la residenza del proprietario, che avrà una sua casa, in cui risulterà residente, nella quale avrà un contratto sotto i 3 kW. In questi casi, il doppio addebito è scongiurato dal fatto che quell'utenza elettrica sarà di uso residenziale, ma non per il soggetto residente. La stessa fattispecie può essere assimilata alle seconde case affittate per periodi limitati, come una casa per le vacanze. Anche in questo caso, l'utenza elettrica sarà a uso domestico, ma non residenziale, dunque il cannone non è dovuto da chi affitta la casa perché lo pagherà sulla propria residenza o sulle altre dimore sulle quali ha un'utenza elettrica.
  Riguardo alle relazioni con Assoelettrica, è chiaro che si tratta di un sistema di interscambio complesso per cui gli operatori elettrici sono chiamati a nuovi adempimenti. Devono fare investimenti sui propri sistemi informativi e di adeguare i cicli di fatturazione. Credo che i tempi possano essere compatibili, ma sono sicuramente stretti. Penso sia necessario, da parte nostra, emanare al più presto il decreto e definire tecnicamente i tracciati di interscambio con gli operatori elettrici. Da questo punto di vista, i lavori sono in fase avanzata, ma dobbiamo definire nel dettaglio alcuni aspetti, dopodiché deve essere approvato l'impianto generale descritto dal decreto attuativo.Pag. 11
  Per non pagare il canone, nei casi in cui ricorrano le condizioni per il non pagamento, è prevista una dichiarazione di non possesso, che potrà essere trasmessa all'Agenzia delle entrate e il relativo provvedimento è in corso di veloce definizione. Si prevede che possa trasmettere per via telematica direttamente dal soggetto, ovvero presentata tramite gli intermediari abilitati o anche trasmessa in modo cartaceo ai nostri uffici. La dichiarazione di non possesso servirà a gestire i casi in cui l'utente non possiede un televisore e i casi in cui due utenze elettriche servano un'unica abitazione, per esempio quando si ha un'utenza elettrica di una pertinenza rispetto a una dimora oppure l'unificazione di due case, con due contatori. La dichiarazione di non possesso servirà a gestire i casi in cui non è dovuto il canone su una certa utenza elettrica perché già addebitata su un'altra, oltre che per gestire casi di non possesso.

  GIUSEPPE BUONO, direttore centrale tecnologie e innovazione. La nuova carta di identità elettronica non sarà la stessa di prima. È stato recentemente emanato un decreto che ne istituisce una nuova con caratteristiche ulteriori rispetto a quella già adottata in passato da alcuni comuni. Innanzitutto, occorre un certificato e un PIN per l'utilizzo, ovvero per l'accesso al servizio on line; contiene poi informazioni ulteriori, quale l'assenso alla donazione degli organi. Nel 2016 sarà possibile richiederla in maniera graduale in alcuni comuni che hanno già avviato la fase esecutiva. Si tratta però una competenza del Ministero dell'interno. Per quello che so nel 2016 sarà già attiva in alcuni comuni.
  Per quanto riguarda le tempistiche dello SPID, si tratta di un'iniziativa guidata dall'Agenzia per l'Italia digitale e dal ministero competente, ma da quello che sappiamo nel 2016 si dovrebbe avviare.
  Sull'utilità della carta nazionale dei servizi, va detto che al momento essa può essere già utilizzata per l'accesso ai servizi dell'anagrafe tributaria. È un'opzione in più – questa è la mia opinione – che il cittadino ha nell'attivare una carta di cui è già in possesso, come la tessera sanitaria. Sono tutte iniziative sistemiche per le quali l'Agenzia delle entrate è un osservatore che ha l'obiettivo di integrarsi quanto più possibile con quello che, in generale, la pubblica amministrazione sta facendo. È un'opzione in più per il cittadino: il codice dell'amministrazione digitale (CAD) indica queste tre possibilità, lo SPID, la carta d'identità elettronica o la CNS. Dal punto vista informatico, la CNS e la nuova carta d'identità elettronica sono sostanzialmente equivalenti, quindi non ci aspettiamo un onere di adeguamento dell'attuale sistema di identificazione della CNS alla carta d'identità elettronica.
  L'ultima domanda riguarda l'accesso da parte dei professionisti attraverso lo SPID. Non è una cosa immediata nel senso che, come dicevo prima, l'adozione dello SPID da parte dell'Agenzia delle entrate sarà graduale. Nella prima fase non ci sarà l'accesso da parte dei professionisti, che continueranno a utilizzare le credenziali Entratel e «Fisco on line», attualmente utilizzate. Tuttavia, l'adozione dello SPID ci sarà. Lo SPID identificherà una persona e noi avremo l'onere di dover gestire il sistema delle deleghe, che dovrà essere adeguato per essere integrato con il nuovo sistema. L'idea è quella di identificare la singola persona come tale e di tracciare – come già facciamo adesso – il fatto che un utente che accede ai servizi lo fa per conto di un'altra persona. Già adesso il commercialista per poter accedere al cassetto fiscale di un proprio cliente deve avere un PIN che gli viene dato dallo stesso cliente, a garanzia e a conferma che questo accesso è controllato e autorizzato dall'utente finale. Con lo SPID dovremo adeguare il portale per gestire questo sistema, cosa che sarà fatta in futuro.

  PRESIDENTE. Vorrei fare qualche ulteriore osservazione perché è una materia che mi interessa particolarmente. Innanzitutto, Pag. 12se il decreto non viene immediatamente attuato, a luglio non potremo realizzare questa importante innovazione. In secondo luogo, sono dubbioso sulla gestione di tutte le società di riscossione di Assoelettrica. Se non capiamo bene come si comportano alcune società, credo che sarà davvero un problema (lo dico da ottimista quale sono). Infine, vanno benissimo tutti i sistemi e le innovazioni, ma se non c’è la banda larga sono solo scritti sulla carta: è come avere le macchine senza l'autostrada, parliamoci chiaro. Si tratta di un aspetto da considerare attentamente, e non concerne solo l'Agenzia ma tutti i soggetti coinvolti.
  Ringrazio i rappresentanti dell'Agenzia delle entrate e dichiaro conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 9.20.