XVII Legislatura

II Commissione

Resoconto stenografico



Seduta n. 3 di Mercoledì 5 luglio 2017

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Ferranti Donatella , Presidente ... 3 

INDAGINE CONOSCITIVA IN MERITO ALL'ESAME DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 2669 MORANI, RECANTE MODIFICHE AL CODICE CIVILE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCORDI PREMATRIMONIALI.

Audizione di Enrico Quadri, Ordinario di Istituzioni di diritto privato presso l'Università degli studi di Napoli Federico II.
Ferranti Donatella , Presidente ... 3 
Quadri Enrico , Ordinario di Istituzioni di diritto privato presso l'Università degli studi di Napoli Federico II ... 3 
Ferranti Donatella , Presidente ... 7 
Quadri Enrico , Ordinario di Istituzioni di diritto privato presso l'Università degli studi di Napoli Federico II ... 7 
Ferranti Donatella , Presidente ... 7

Sigle dei gruppi parlamentari:
Partito Democratico: PD;
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Forza Italia - Il Popolo della Libertà- Berlusconi Presidente: (FI-PdL);
Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP;
Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD;
Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA);
Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS;
Civici e Innovatori: (CI);
Scelta Civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE;
Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD);
Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN);
Misto: Misto;
Misto-Direzione Italia: Misto-DI;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA;
Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI;
Misto-FARE!-PRI: Misto-FARE!-PRI;
Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

Testo del resoconto stenografico

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DONATELLA FERRANTI

  La seduta comincia alle 14.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione di Enrico Quadri, Ordinario di Istituzioni di diritto privato presso l'Università degli studi di Napoli Federico II.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 2669 Morani, recante modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali, di Enrico Quadri, ordinario di istituzioni di diritto privato presso l'Università degli studi di Napoli Federico II.
  Il professor Quadri è stato così cortese da farci pervenire la sua relazione, che metto in distribuzione. La ringrazio. Tenendo presente i nostri tempi, avremo lo scritto per riflettere meglio, però oggi intanto le darò la parola per la sua illustrazione orale.
  Do la parola al professor Quadri per lo svolgimento della sua relazione.

  ENRICO QUADRI, Ordinario di Istituzioni di diritto privato presso l'Università degli studi di Napoli Federico II. La ringrazio nuovamente per la considerazione che mi è stata data e per avermi offerto la possibilità di esprimere qualche osservazione su una problematica così importante, come quella degli accordi prematrimoniali.
  Poiché nel documento scritto che è stato predisposto, la materia viene trattata un po’ più ampiamente, qui mi limiterò essenzialmente a qualche riflessione di carattere generale sul tema e poi a un indice di possibili questioni specifiche relative al testo del provvedimento.
  Sotto il profilo generale, mi pare opportuno ricordare che, come già la Corte costituzionale ebbe a sottolineare in occasione della riforma ormai lontana del diritto di famiglia del 1975, il valore fondamentale da tenere presente da parte del legislatore, in qualsiasi intervento in materia di regime patrimoniale della famiglia, è quello della parità coniugale.
  L'altro punto essenziale è tener presente l'interdipendenza dei vari piani su cui si articola la vicenda patrimoniale della famiglia: il piano della fase fisiologica della vita della famiglia – rappresentato dal regime patrimoniale – il regime successorio, il regime relativo all'assetto post-matrimoniale. Sono piani strettamente interdipendenti e, in effetti, la problematica degli accordi prematrimoniali interferisce con tutti questi piani.
  Da questo punto di vista, non posso fare a meno di dire che si tratta pur sempre di un intervento parziale, mentre probabilmente sarebbe maturo il tempo per un intervento di carattere sistematico.
  Il regime patrimoniale della famiglia ha 40 anni e ha dimostrato forti carenze, tanto che si parla di fuga dalla comunione. Probabilmente sarebbe opportuno pensare a un regime, tipo quello tedesco, della comunione del residuo.
  Anche il regime successorio uscito dalla riforma del diritto di famiglia dimostra tutta la sua età, con denunce frequenti di Pag. 4eccessiva rigidità e la propensione a introdurre una possibile modificabilità delle regole indisponibili relative ai patti successori e alla successione dei legittimari.
  Quanto poi al regime post-matrimoniale, la recente giurisprudenza è intervenuta in maniera massiccia. Non si sa se questi interventi si consolideranno, ma, comunque, dimostrano che anche a questo riguardo – qui gli anni non sono 40, ma 30 – dalla legge sul divorzio è passato molto tempo e soprattutto si è profondamente modificato il quadro legislativo della crisi matrimoniale. È, quindi, auspicabile una riflessione a tutto tondo sulla materia patrimoniale e sui rapporti patrimoniali della famiglia.
  Quanto alla problematica specifica degli accordi prematrimoniali, se si vuole far precedere la disciplina di questi da una riflessione più generale, mi sembra opportuno sottolineare un punto. Nel quadro europeo è assente una disciplina specifica e più o meno organica di questa materia come quella che si avrebbe intenzione di introdurre.
  Un altro punto che mi sembra da evidenziare in via preliminare è che, contrariamente a quello che molti tendono a rappresentare, in tutti gli ordinamenti, sia europei essenzialmente a livello giurisprudenziale sia nordamericani, sono sempre ben visti dei meccanismi di controllo di questi patti o accordi prematrimoniali.
  Questi sono volti soprattutto a tenere presente l'effettiva vita della famiglia e lo svolgimento dei rapporti familiari nel periodo che passa dal momento dell'accordo a quello in cui eventualmente l'accordo dovrebbe essere attualizzato, ovvero il momento della crisi effettiva della famiglia, periodo che può essere ovviamente molto lungo.
  Una valutazione che tocchi l'eventuale iniquità dell'accordo da noi troverebbe un aggancio indubbiamente nell'articolo 5, comma 8, della legge sul divorzio, che impone una verifica dell'equità degli accordi assunti in sede di divorzio, ove si voglia assicurarne l'efficacia, come si suol dire, «tombale», cioè definitiva. È possibile – molti sono d'accordo – argomentare un principio di carattere generale da questa disposizione.
  Un altro punto che emerge con chiarezza dove è stata disciplinata la materia è la necessità di assicurare l'informazione piena delle parti in relazione alla reciproca situazione reddituale e patrimoniale.
  Cerchiamo di riflettere su questi accenni di carattere generale nell'esame della proposta di legge C. 2669, che – lo ricordo – si richiama a una proposta notarile del 2011, anche dal punto di vista della relazione illustrativa.
  Innanzitutto, una sensazione di carattere generale di fronte a questa proposta di legge è quella che ci sia una certa sovrapposizione concettuale tra i veri e propri accordi prematrimoniali e quelli indirizzati durante il matrimonio a risolvere una crisi, non ipotizzata come eventuale, ma già in atto.
  Questa potrebbe essere la prova che si prevede che questi accordi possano essere contratti fino al momento in cui comincia la procedura di separazione personale, come avviene per gli accordi in vista della separazione personale. C'è questa sovrapposizione di piani.
  L'impressione, anzi – e forse questa fu la genesi dei primi progetti in questa materia – è quella che si tenda, non tanto a dar vita ad accordi prematrimoniali nel senso tradizionale, per esempio, dell'esperienza americana, quanto a superare le remore che la nostra giurisprudenza ancora ha in maniera consolidata nei confronti degli accordi assunti durante il matrimonio e, quindi, anche in vista o addirittura in sede di separazione personale, per disciplinare definitivamente gli assetti post-matrimoniali.
  Sul piano terminologico, se si vuole essere coerenti con l'ammessa possibilità di accordi stipulati durante il matrimonio, ovviamente può sembrare strano che si parli di accordi prematrimoniali. Sicuramente più coerente sarebbe parlare senz'altro e semplicemente di accordi, lasciando nell'intitolazione della legge, eventualmente nella rubrica introducendo l'articolo del codice civile, la formula, che al riguardo è Pag. 5corrente in altri ambienti, «accordi in vista della crisi matrimoniale».
  Circa la sfera di operatività degli accordi – ovviamente faccio tesoro anche degli interventi precedenti – mi sembra si sia sottolineata giustamente l'opportunità di estenderne la portata anche alle conseguenze dell'invalidità, anche perché si tratta dell'unica area in cui la giurisprudenza si è pronunciata a favore, anche se in maniera un po’ ambigua, di questi accordi.
  Occorre sicuramente un coordinamento sistematico con la disciplina dell'unione civile, se il legislatore non arriverà prima, come successo in Germania nei giorni scorsi, a saltare il fosso e a introdurre il matrimonio per tutti.
  La collocazione sistematica del provvedimento è pensata all'articolo 162-bis, come una sorta di appendice all'articolo 162 in materia di convenzioni matrimoniali. Questo sarebbe sicuramente coerente con l'idea degli accordi prematrimoniali dell'area nordamericana, i quali hanno proprio la funzione di determinare il regime patrimoniale della famiglia e la sua sorte nel momento della crisi, con i relativi riflessi sugli assetti post-matrimoniali.
  Nei sistemi continentali, questa funzione è assunta dalle convenzioni matrimoniali, non a caso disciplinate dall'articolo 162. È allora almeno da prospettare la possibilità, come oggetto di riflessione, di collocarla, non in questa disciplina, ma nella sede della disciplina della crisi matrimoniale.
  Troviamo un esempio significativo nel codice civile tedesco, che disciplina il contratto matrimoniale e poi gli accordi di questo tipo, che possono essere assunti fino al momento della definizione della crisi matrimoniale, in sede di regime patrimoniale della crisi del matrimonio.
  Sul piano della forma, il progetto notarile originario ovviamente lasciava ferma, anche per il coordinamento con l'articolo 162, la relativa forma di atto pubblico con l'assistenza di testimoni. La proposta ha aggiunto il rinvio alla convenzione di negoziazione assistita.
  Ovviamente c'è stato un certo entusiasmo da parte degli avvocati per questo allargamento. Penso che, anche per coerenza sistematica, se si volesse perseguire questa via della competenza alternativa notai-avvocati, forse si potrebbe più semplicemente riutilizzare la formula impiegata al comma 51 dell'articolo 1 della legge n. 76 del 2016 in relazione ai contratti di convivenza, (atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata), peraltro con i molti inconvenienti già denunciati in relazione a quella legge.
  Non convince questo riferimento all'articolo 2 della disciplina sulla negoziazione assistita, perché evidentemente ci si richiama a una procedura di composizione di una lite, mentre qui la lite non dovrebbe esserci, anche se probabilmente l'occhio è a una situazione in cui la lite c'è già. Questa, anzi, potrebbe essere considerata la conferma della «malignità» nell'intenzione che ci può essere alla base di questa legge.
  La sensazione che si ha riguardo al disciplinare una crisi già in atto e non solo potenziale ed eventuale viene anche dalla terminologia impiegata: attribuzioni, trasferimenti e rinunce. Se si avesse riguardo a un accordo «programmatico», relativo a un'eventuale futura crisi, ci si dovrebbe piuttosto esprimere in termini di impegno ad attribuire, a trasferire e a rinunciare e non, quindi, in termini di attribuzioni e trasferimenti immediati.
  Lo stesso discorso vale per i figli minori economicamente non autosufficienti, su cui ho visto che c'è un largo consenso nel senso dell'esclusione di questa parte. Anche a considerare quella parte della disposizione attuabile solo all'ipotesi in cui ci siano già figli esistenti, se veramente si ha riguardo alla proiezione futura di questi accordi, quando ci sarà il momento dell'attuazione questi figli potrebbero anche non avere più bisogno di tutela. Di conseguenza, non si vede perché sia necessaria ora per il futuro un'autorizzazione, che comunque poi dovrebbe essere rimeditata, evidentemente, sulla base della situazione del momento della crisi, data la nota natura degli interessi del minore.
  Ancora circa gli aspetti formali, l'articolo 162-bis, l'introducendo l'articolo 162, instaura una certa simmetria con le convenzioni Pag. 6 matrimoniali in relazione al meccanismo di opponibilità ai terzi.
  Ce n'è veramente bisogno? Il meccanismo di opponibilità ai terzi della convenzione matrimoniale svolge un'utile funzione in quanto è destinato a modificare il regime patrimoniale della famiglia cui sono interessati i terzi per i crediti, gli acquisti e così via. Qui, invece, programmaticamente non si ha riguardo a una modifica del regime patrimoniale della famiglia, ma solo a una disciplina di un'eventuale, già in atto o paventata, crisi della famiglia, che comunque poi dovrà trovare esecuzione in un accordo attuativo. Quello ovviamente sarà da pubblicizzare, perché potranno esservi trasferimenti e così via, ma ovviamente secondo gli strumenti comuni.
  Circa i contenuti degli accordi, faccio appena un accenno al limite della metà del patrimonio, che ovviamente rientra nella discrezionalità del legislatore, anche se può essere opinabile.
  Mi pare il caso di evidenziare come potrebbe essere questa l'occasione, se proprio si vuole intervenire con un provvedimento ad hoc, di anticipare qualche aspetto della riforma del diritto patrimoniale della famiglia, come in particolare la possibilità di una divisione non paritaria della comunione legale, ovvero una modifica dell'articolo 194, che del resto è ampiamente invocata.
  Questo potrebbe essere un modo per rivitalizzare, sia pure in vista della futura sistemazione definitiva della materia, quel regime di comunione legale che sappiamo ormai ha fatto una brutta fine.
  Circa i figli disabili, ricordo che ovviamente il testo andrebbe coordinato con la legge n. 112 del 2016, che ormai alla problematica dei figli disabili dedica ampia parte.
  L'ultima riflessione riguarda i rapporti della portata della proposta con l'indisponibilità dei diritti e doveri derivanti dal matrimonio. Questo è l'aspetto più delicato ovviamente.
  Si potrebbe richiamare espressamente l'articolo 160. Il richiamo diventa implicito se si disciplina la materia nell'articolo 162-bis, dato che si tratta di una parte del codice che inizia con l'articolo 160.
  Comunque, anche a non volerlo richiamare, indubbiamente tale principio, che ricordo la giurisprudenza ritiene operante anche nella fase patologica della vita familiare – non tutti sono d'accordo su questo – dovrebbe comportare almeno, come portata minima, la possibilità di valutare gli accordi alla luce della situazione esistente nel momento della crisi, soprattutto se il periodo passato è molto lontano.
  Ho già ricordato come questo si ricollega anche al principio dell'articolo 5, comma 8, quindi si tratterebbe di coerenza sistematica.
  Il problema della sopravvenienza è affrontato in questa proposta di legge. La relazione prevede la possibilità di disciplinare anche l'ipotesi di incremento o decremento delle condizioni patrimoniali di una o di entrambe le parti.
  Tale previsione ovviamente si ricollega all'idea che tutte le disposizioni che toccano diritti indisponibili hanno un'efficacia rebus sic stantibus. A dire il vero, però, poi nel testo non si ritrova questa disposizione, perché c'è solo un accenno alla possibilità di un meccanismo di adeguamento automatico, che è una cosa evidentemente diversa. Certo è da credere che comunque le parti potrebbero decidere un meccanismo di questo tipo.
  L'unico pallido riflesso del carattere di rebus sic stantibus che dovrebbe caratterizzare tutto ciò che coinvolge i diritti indisponibili è nella previsione degli alimenti all'ex coniuge, che dovrebbero proiettarsi anche nella fase successiva al divorzio.
  Comunque, bisognerebbe modificare l'articolo 433, che parla di coniuge, che diventerebbe l'ex coniuge, oltretutto decidendo dove collocare l'ex coniuge nella gerarchia dei soggetti tenuti agli alimenti.
  Io penso, francamente, che sia ineludibile l'esigenza di considerare le dinamiche esistenziali concrete ed effettive e il vissuto matrimoniale nel momento della dissoluzione del vincolo, soprattutto quando è passato molto tempo tra l'accordo e la sua attualizzazione. Pag. 7
  Qualche precedente proposta lo prevedeva espressamente. Tra le altre cose, nella proposta notarile si scriveva «tenuto conto», ossia che il giudice avrebbe dovuto tenere conto dell'accordo, mentre qui si usa una formula molto più vincolante, che non lascerebbe spazio a nessuna discrezionalità.
  Ricordo che la formula «tenuto conto» viene associata sempre all'idea di una certa discrezionalità, come in materia di assegno di divorzio e di ripartizione del trattamento di reversibilità tra divorziato e coniuge.
  Indubbiamente ci sono delle remore nei confronti dell'apertura di spazi di discrezionalità. Questa è una vecchia questione e una vecchia discussione che si è fatta. Potrebbe sembrare strano, in un momento in cui in relazione al contratto in generale le più recenti riforme, quella francese e quella tedesca, prevedono la rilevanza della sopravvenienza come principio generale, non prevederla a proposito di convenzioni che riguardano la vita più intima del soggetto.
  Tra le altre cose, la Corte di cassazione a sezioni unite, due anni fa, si pronunciò in relazione alla necessità di tenere presente in relazione alla convivenza matrimoniale questa sfera di reciproco affidamento dei coniugi. Mi sembra che questo non andrebbe proprio nel senso della tutela del reciproco affidamento. Del resto, anche nei precedenti interventi, ho notato che vi è stato un certo consenso ad aprire qualche spazio di discrezionalità.
  Concludo con due osservazioni. La prima, ricordando quello che ho già accennato, riguarda la necessità di prevedere un obbligo di chiarimento della posizione reddituale e patrimoniale, eventualmente ricollegando al mancato, inesatto o mendace chiarimento, soprattutto se la carenza informativa è grave, gli effetti sulla vincolatività dell'accordo.
  Probabilmente occorre anche sottolineare il dovere dei professionisti di chiarire molto adeguatamente, soprattutto quando vengono introdotte deroghe a princìpi importanti come quelli in materia successoria, la portata dell'accordo, come è stato fatto un po’ all'ultimo momento per i figli in materia di negoziazione assistita.
  Un altro problema – sono tanti i problemi delicati – è quello dell'incisione delle regole che allo stato governano in maniera inderogabile la materia della successione mortis causa. Su un intervento si può essere d'accordo ovviamente, anzi, probabilmente, la possibilità di una deroga a queste regole è l'unica via per rendere veramente appetibili questi accordi.
  L'unico punto è quello dell'opportunità di un intervento così settoriale e così parziale su una materia che, viceversa, abbisogna di un intervento molto più organico e sistematico: la materia dei patti successori e del regime della successione necessaria.
  Giustamente, in un intervento precedente, mi pare del notariato, è stato evidenziato che comunque, se si volesse mantenere ferma questa proposta, occorrerebbe precisare i termini di questa possibilità d'intervento. Detto così, si potrebbe fare tutto e francamente è un po’ eccessivo.
  Queste sono osservazioni di carattere generale che porterebbero a fermare la proposta di legge in attesa dell'intervento sistematico o comunque a modificarla in alcuni punti per adeguarla un po’ al sistema.

  PRESIDENTE. Grazie, professore. Mi faccio interprete di queste proposte su temi molto importanti che stiamo avviando in questa fase quasi terminale della legislatura, dove in ogni caso...

  ENRICO QUADRI, Ordinario di Istituzioni di diritto privato presso l'Università degli studi di Napoli Federico II. Fase terminale...

  PRESIDENTE. Potrei dire «l'ultimo scorcio della legislatura», in maniera più poetica.
  Io credo che sia molto importante in ogni caso, sia che si arrivi a un testo approvato sia che non ci si arrivi, perché comunque ci consente di fare, con l'aiuto Pag. 8degli esperti, questa importante scrematura delle problematiche e, quindi, di cercare di portare avanti un testo che abbia le proprie gambe per proseguire.
  La ringraziamo sia per l'audizione di oggi sia per lo scritto che ha voluto lasciarci.
  Dichiaro conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.50.