XVII Legislatura

II Commissione

Resoconto stenografico



Seduta n. 7 di Mercoledì 7 settembre 2016

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Ferranti Donatella , Presidente ... 3 

INDAGINE CONOSCITIVA IN MERITO ALL'ESAME DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 1063 BONAFEDE, RECANTE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DETERMINAZIONE E IL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE

Audizione di Giacomo Travaglino, consigliere della Corte suprema di Cassazione.
Ferranti Donatella , Presidente ... 3 
Travaglino Giacomo , consigliere della Corte suprema di Cassazione ... 3 
Ferranti Donatella , Presidente ... 6 
Travaglino Giacomo , consigliere della Corte suprema di Cassazione ... 6 
Bonafede Alfonso (M5S)  ... 6 
Travaglino Giacomo , consigliere della Corte suprema di Cassazione ... 7 
Bazoli Alfredo (PD)  ... 7 
Travaglino Giacomo , consigliere della Corte suprema di Cassazione ... 8 
Ferranti Donatella , Presidente ... 9 
Travaglino Giacomo , consigliere della Corte suprema di Cassazione ... 9 
Ferranti Donatella , Presidente ... 9 
Travaglino Giacomo , consigliere della Corte suprema di Cassazione ... 9 
Ferranti Donatella , Presidente ... 10

Sigle dei gruppi parlamentari:
Partito Democratico: PD;
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Forza Italia - Il Popolo della Libertà- Berlusconi Presidente: (FI-PdL);
Area Popolare (NCD-UDC): (AP);
Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL;
Scelta Civica per l'Italia: (SCpI);
Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA);
Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD);
Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN);
Misto: Misto;
Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI;
Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P;
Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR;
Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA;
Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri;
Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod.

Testo del resoconto stenografico

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE
DONATELLA FERRANTI

  La seduta comincia alle 15.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione di Giacomo Travaglino, consigliere della Corte suprema di Cassazione.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 1063 Bonafede, recante disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale, l'audizione di Giacomo Travaglino, consigliere della Corte suprema di Cassazione, al quale cedo la parola.

  GIACOMO TRAVAGLINO, consigliere della Corte suprema di Cassazione. Grazie, presidente, buonasera a tutti. Pensavo di articolare il mio intervento in due fasi, la prima per cercare di capire perché sia necessario un articolo 2059 del codice civile riformato.
  Probabilmente voi tutti ricorderete che l'articolo 2059 è finito in Corte costituzionale non meno di sei volte ed è sempre sopravvissuto alla Corte costituzionale, soprattutto, grazie a un certo tipo di interpretazione costituzionalmente orientata data dalla giurisprudenza.
  Il problema di fondo (questo a mio avviso è il merito fondamentale di questo progetto di riforma) che viene risolto è, finalmente, una definizione fenomenologica del danno alla persona. Mi spiego: ci sono state definizioni, arresti giurisprudenziali anche di Sezioni Unite, ma, soprattutto, grandissime oscillazioni, a mio sommesso avviso dovute al fatto che le categorie giuridiche a un certo punto hanno dimenticato la fenomenologia della sofferenza.
  Quando le Sezioni Unite del 2008, con le famose sentenze di San Martino, hanno scritto che la categoria del danno morale andava definitivamente abbandonata perché priva di solide basi giuridiche, hanno trasformato una realtà fenomenica in una categoria giuridica a dir poco discutibile.
  Per arrivare rapidamente a una risposta definitiva alla definizione di danno alla persona, come sempre è bene partire da un modello. Il modello è quali danni si risarciscono e che cos'è la sofferenza conseguente a un certo tipo di danni. Non dimenticate mai che, purtroppo, ci troviamo a gestire realtà non compatibili, in altri termini la sofferenza viene trasformata in denaro da voi legislatori e da noi giudici.
  Premessa la impossibilità ontologica di un'operazione di questo genere, cerchiamo di fare il meglio. Questo vuol dire comprendere cosa sia la conseguenza fenomenica di un danno alla persona. Per fare questo, bisogna scegliere un modello e si può fare probabilmente un tentativo di esemplificazione, che non è sicuramente la strada migliore per la concettualizzazione, però può essere utile.
  Immaginate il peggior danno non patrimoniale possibile: la perdita di una persona cara, la perdita del rapporto parentale, la perdita di un figlio. Proviamo a immaginare quali siano le conseguenze di questa vicenda, se da questa vicenda si possa immaginare un modello applicativo Pag. 4nella dimensione del diritto e se questo modello applicativo sia applicabile a tutti gli altri danni derivanti da lesioni di interessi costituzionali.
  Cosa accade nel momento in cui si perde un figlio? Due cose fondamentali: c'è una reazione di sofferenza interiore (non bisogna essere Massimo Recalcati per saperlo) e c'è quella che riguarda il dialogo interiore con se stessi e la modificazione delle abitudini di vita, cioè una vita che cambia. Sono due aspetti della persona umana, ma sicuramente distinti, non necessariamente automatici come reazione, perché sono conseguenza dell'essere ciascuno persona che reagisce al dolore in modo personale e soggettivo.
  Se questo modello funziona, cioè se ci convinciamo che fenomenologicamente la persona è questo, qualcosa che incide sulla sua vita in senso peggiorativo perché genera sofferenza ha come conseguenza il dolore e la vita che cambia. L'esempio della perdita di una persona cara è probabilmente il più efficace, perché immagino che a tutti sia capitato – mi auguro indirettamente – di vivere vicende di questo genere, e la reazione è sempre sistematicamente questo ripiegamento sul dolore che si prova dentro di noi e questa modificazione delle abitudini di vita.
  Non sono conseguenze automatiche (questa è una cosa fondamentale da specificare), all'interno di una disposizione normativa in cui non si può raccontare la storia della sofferenza basta scrivere che è necessaria la relazione e la prova di tutto questo, perché non tutti reagiscono nello stesso modo.
  Per fare un esempio oltre i limiti del paradosso, se a Pietro Maso avessero ucciso i genitori mezz'ora prima, probabilmente non avrebbe dovuto chiedere alcun tipo di risarcimento. Questo è importante perché si capisca che, se da un lato i due aspetti della sofferenza sono fenomenologicamente sempre gli stessi, dall'altro non esistono automatismi risarcitori, quindi il processo civile, la responsabilità civile, chi si occupa di responsabilità civile nel processo civile deve lavorare.
  Se questo modello funziona ed è esportabile, vi invito, se avete la pazienza di farlo (non me ne vogliate) a prendere la prima parte della Costituzione, individuando tutti gli articoli della Costituzione che tutelano diritti fondamentali e a immaginare la conseguenza della lesione di quei diritti, quindi il diritto di libertà, di associazione religiosa, di associazione politica, di riservatezza, immaginando le conseguenze di volta in volta della lesione di questa situazione soggettiva tutelata dalla Costituzione e arrivando alla conclusione – a mio sommesso avviso – che la conseguenza è sempre come modello fenomenologico la stessa, cioè dalla lesione di diritti costituzionalmente tutelati consegue il doppio aspetto della sofferenza, interiore e della vita che cambia.
  Questo fa giustizia – mi auguro – di tutte le polemiche su cui sono state costruite biblioteche intere dagli scienziati del diritto italiano sulla tripartizione del danno alla persona (il danno morale, il danno biologico e il danno esistenziale). Il danno alla persona non si tripartisce o quadripartisce: ha sempre sistematicamente questi due aspetti, il danno della sofferenza interiore che possiamo convenzionalmente definire danno morale e il danno alla vita di relazione, che quando è danno alla salute prende il nome di danno biologico.
  Anche qui però bisogna intendersi: il danno biologico nella costruzione giurisprudenziale degli ultimi quindici anni è diventato questa sorta di primo motore immobile del sistema. Sembrava che tutto ruotasse intorno al danno biologico, come in parte è stato scritto anche nelle sentenze di San Martino dell'11 novembre 2008, dimenticando che la salute è uno dei diritti costituzionalmente tutelati. Dunque, non è al danno biologico inteso come lesione all'integrità psicofisica che bisogna fare riferimento per arrivare al cuore della fenomenologia del danno alla persona.
  Il danno biologico è stato definito anche dal Codice delle assicurazioni, ma non è altro che uno dei possibili eventi e, dunque, diritti lesi risarcibili. Anche il danno biologico consta di questi due aspetti: dopo una lesione c'è sofferenza morale e c'è una Pag. 5modificazione delle abitudini di vita, sì, ma è la lesione in sé.
  Questo è un punto delicato: la definizione di danno biologico, fin dal 2001 per finire al Codice delle assicurazioni, è una definizione che parla da sé, cioè la lesione dell'integrità psicofisica da accertamento medico-legale che abbia inciso in senso peggiorativo sugli aspetti dinamico-relazionali. Vedete come tutte le polemiche sul rapporto danno biologico/danno esistenziale si sarebbero spente se si fosse letta attentamente una definizione normativa.
  Il danno biologico è qualcosa che, al di là della sofferenza, incide negativamente sul prosieguo delle attività, cioè della relazione con tutto ciò che è altro da noi. Per paradosso, se nell'andare dal dentista un passante ci urta e con una gomitata ci fa cadere il dente che stiamo andando a far estrarre dal dentista, la domanda è: c'è un danno biologico risarcibile?
  Probabilmente, gli avvocati chiederebbero i famosi due o tre punti delle tabelle milanesi, ma, se usiamo il modello, ci chiediamo: c'è stata la sofferenza morale? No, perché non siamo andati dal dentista. C'è stato un danno biologico inteso come lesione dinamico-relazionale? No, perché abbiamo anche risparmiato i soldi del dentista! Questo è un paradosso, ma anche il danno alla salute non è un danno soltanto statico: ha rilevanza giuridica dal punto di vista della risarcibilità in quanto incide sulle famose attività in ambito relazionale, la vita che è altro da noi.
  Se questo modello funziona, se scorrendo la Costituzione italiana nella sua prima partem voi trovate che tutti i diritti costituzionalmente tutelati nel momento in cui vengono vulnerati hanno questo tipo di doppia conseguenza, l'articolo 2059 così come formulato nella proposta dell'onorevole Bonafede ha finalmente risolto tutti i problemi che fino adesso hanno agitato, angustiato, travagliato la giurisprudenza e la dottrina italiane.
  Detto questo, dando una scorsa a questa proposta di legge mi permetterei di fare delle piccolissime osservazioni. All'articolo 1, che modifica l'articolo 2059 del codice civile, mi permetterei di suggerire di sostituire la parola «alterazione» con le parole «modificazione peggiorativa». So che è un'espressione orrenda, però, conoscendo gli interpreti del diritto, qualcuno potrebbe sostenere che l'alterazione può essere anche migliorativa perché non è specificato. So che qualcuno di voi sorride e ha ragione – chi fa l'astronauta non penserebbe mai una cosa del genere – ma i giuristi sono capaci anche di questo, quindi inserirei come aggettivo il peggioramento.
  All'articolo 2059-bis, dove si parla di danno alla salute, nel secondo comma alla sofferenza morale aggiungerei «conseguente alla lesione». Come organizzazione del nuovo testo normativo, suggerirei come modello l'articolo 2043 e, dunque, la fattispecie atipica di illecito che risarcisce il danno patrimoniale, che è fattispecie atipica nella sua norma di definizione dell'articolo 2043 e poi ha una serie di fattispecie di disciplina, cioè di ipotesi particolari come l'articolo 2051, il danno alla cosa in custodia, il danno da custodia di animali.
  Se si volesse seguire lo stesso modello per il danno non patrimoniale, all'articolo 2059-bis farei seguire, come articolo 2059-ter, quello che è l'articolo 3 della proposta di legge, cioè la determinazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
  Anche da un punto di vista sistematico sarebbe più coerente come elencazione di alcune fattispecie particolarmente rilevanti di danno non patrimoniale. Io metterei quindi al primo posto, cioè all'articolo 2059-bis, il danno da perdita del rapporto parentale, seguito dal danno cosiddetto «biologico», dal danno alla salute, e poi dall'articolo 2059-quater, il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione di altri diritti.
  Sopprimerei l'articolo 84-bis previsto dall'articolo 2 della proposta di legge, e vi dico anche perché. È recentissima la sentenza delle Sezioni Unite che si occupa del danno da morte. Credo che non ci sia ancora il presupposto perché si dica risarcibile il danno da morte immediata. Non voglio tediarvi con tutte le discussioni non soltanto giuridiche, ma anche filosofiche che abbiamo ascoltato in questi anni sulla risarcibilità Pag. 6 del danno da morte immediata. La considerazione più banale e spiccia è che «conviene uccidere piuttosto che ferire» perché, se si uccide e la nostra vittima muore subito, non si risarcisce il danno, mentre il ferimento comporta una risarcibilità indiscussa.
  Il problema tecnico da risolvere (credo che allo stato, fino a quando non verrà introdotta una componente punitiva della responsabilità civile e del risarcimento non sia risolubile) è che la immediatezza della morte fa venire meno il soggetto a cui riconoscere questa forma di risarcimento. Se mi permettete, anche per motivi di politica del diritto – perché posso anticiparvi che già questo tipo di intervento legislativo non farà «stappare bottiglie di champagne» alle compagnie assicurative – probabilmente sul piano politico (sono l'ultimo a poter parlare da questo punto di vista, perché, se facessi il Ministro degli esteri, sarebbe scoppiata la quarta guerra mondiale e la terza non si sarebbe neanche avuto il tempo di farla, quindi prendetela cum grano salis) escluderei oggi di codificare legislativamente un danno da morte immediata.
  Politicamente può essere, al limite, (parlo in modo grossolano) un argomento di scambio: nel momento in cui ci dovessero essere resistenze sullo stesso articolo 2059 nuovo, si potrebbe provare a portare in discussione l'ipotesi di risarcimento del danno da morte immediata e, fingendo grandissimo sforzo e fatica, dichiarare di rinunciare al danno da morte purché venga lasciato tutto il resto.
  L'articolo 2059 quindi va benissimo con la precisione «modificazione peggiorativa», l'articolo 2059-bis dovrebbe diventare quello che è l'articolo 3 della proposta di legge, cioè determinazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, l'articolo 2059-ter il risarcimento del danno alla salute, l'articolo 2059-quater tutti gli altri.

  PRESIDENTE. Quindi, a quanto ho capito, non introdurrebbe l'articolo 84-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, previsto dall'articolo 2 della proposta di legge.

  GIACOMO TRAVAGLINO, consigliere della Corte suprema di Cassazione. No, rimanderei l'articolo 2 a tempi migliori. Una sola considerazione: le tabelle. Il problema delle tabelle, premesso che, come vi ho detto, la tabellazione della sofferenza è un ossimoro ma bisogna farla, è che le tabelle di Milano – nel momento in cui si dovesse pensare di approvare questa riforma irrimediabilmente inevitabile – dopo il 2009, dopo le sentenze delle Sezioni Unite hanno introdotto il cosiddetto «punto pesante».
  Mentre prima al danno biologico veniva aggiunto come sorta di codicillo ex post un terzo da danno morale, che ovviamente è già una quantificazione discutibile, con le tabelle di Milano dopo il 2009 si è sostanzialmente inglobato il danno morale nel danno biologico. In realtà è stato un modo per aggirare la pressione della Cassazione.
  Considerate, quindi, che Milano ha sostanzialmente aggiunto un danno morale al danno biologico nelle tabellazioni dal 2009 in poi. Dico questo perché se ne tenga conto nel momento in cui si fa una tabella, considerando che le tabelle del danno biologico come danno dinamico-relazionale presuppongono un aumento percentuale, per cui è previsto al 50 per cento, che mi sembra una percentuale dignitosissima, salvo personalizzazione.
  Per il resto, oggi voi lasciate tutte le altre ipotesi di danno non patrimoniale all'equità, e io capisco che non è possibile creare tabelle per ogni diritto costituzionale tutelato o vulnerato. Il mio suggerimento in prospettiva futura è che più si rende certo il risarcimento del danno per tutti i diritti costituzionalmente tutelati e più si lascia meno margine a interpretazioni giurisprudenziali che a volte sono evoluzioni, ma altre si traducono in veri e propri arbitri.

  ALFONSO BONAFEDE. Innanzitutto, ringrazio il giudice Travaglino sia per essere venuto a darci per la seconda volta il suo contributo, sia per le parole spese nei confronti della proposta di legge. Volevo sollevare un punto emerso nell'audizione del professor Alpa, che consigliava di sopprimere dall'articolo 2059, primo comma, laddove dice che «il danno non patrimoniale Pag. 7 è risarcibile qualora il fatto illecito abbia leso interessi o valori della persona costituzionalmente tutelati» la parola «valori» in quanto poco tecnica, sostituendola al limite con «diritti» o lasciando semplicemente «interessi». Vorrei conoscere la sua opinione al riguardo.
  Condivido perfettamente il discorso sulla possibilità di disciplinare delle tabelle o dei criteri di quantificazione per i vari diritti non patrimoniali ma, come lei diceva, per una questione di politica giuridica ho preferito lasciare l'articolo 2059-ter che dice che ci sarà l'equità finché il legislatore non vorrà intervenire con interventi di settore, introducendo pian piano delle norme. Grazie.

  GIACOMO TRAVAGLINO, consigliere della Corte suprema di Cassazione. Prego, la terminologia «interessi e valori», che lei – secondo me del tutto opportunamente – ha utilizzato nella riforma dell'articolo 2059, è il sintagma che è stato usato dalla Corte costituzionale nel 2003 con la sentenza n. 233 al punto 3.1, dove (da lì probabilmente è nato un equivoco che si è dipanato negli anni) la Corte costituzionale definisce il danno non patrimoniale come il danno da lesione, il danno cosiddetto «morale», inteso come sofferenza soggettiva interiore, temporanea e transeunte, o come danno biologico inteso come lesione della salute medicalmente accertabile o lesione di interessi o valori costituzionalmente tutelati, che la giurisprudenza chiama «danno esistenziale».
  Questo è il punto 3.1 della Corte costituzionale. L'equivoco è nato quando si è immaginato che la Corte costituzionale avesse indicato una tripartizione, ma non è così, non c'è tripartizione. La Corte Costituzionale voleva semplicemente dire che quando c'è un valore, un interesse o, a più forte ragione, un diritto, c'è una risarcibilità che riguarda queste due momenti fenomenologici della sofferenza.
  Il danno biologico si inserisce come una sorta di testa di ponte e di grande equivoco, perché si è immaginato di contrapporlo al cosiddetto «danno esistenziale» su cui due piccole riflessioni: il danno biologico è danno esistenziale in quanto è definito come lesione dinamico-relazionale alla vita che cambia.
  Il danno esistenziale, secondo la scuola di Trieste e i suoi epigoni, non ha più cittadinanza giuridica per un motivo semplicissimo: perché quel danno esistenziale non aveva copertura costituzionale.
  Si è risarcito negli anni, fino ad arrivare alla sentenza di San Martino, il tacco che la signora si rompeva sulla scala del resort in vacanza, la pettinatura che andando a sposarsi si vedeva afflosciare, si è risarcito di tutto e di più attraverso questa sorta di etichetta onnicomprensiva del danno esistenziale, di cui poi si è fatta giustizia nel momento in cui si è chiesto il referente costituzionale perché il danno si potesse dire risarcibile.
  Interessi e valori: la riservatezza non è scritta nella Costituzione, è valore emerso attraverso una serie di costruzioni giurisprudenziali, salvo poi essere vanificate, ma si parla di diritto alla riservatezza dagli anni ’60. Quindi mi permetterei sommessamente di proporre di lasciare intatto questo sintagma «interessi e valori».

  ALFREDO BAZOLI. Ho una richiesta di chiarimento: se non ricordo male, sia il professor Alpa, sia il professor Cendon, hanno sollevato qualche perplessità sul tema dell'articolo 3, cioè del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, sostenendo di non riuscire a capire per quale motivo debba essere configurata un'autonoma voce di questo danno che a loro dire dovrebbe essere già ricompreso nelle voci generali e generiche del nuovo articolo 2059.
  Mi pare di capire che lei, invece, ritiene che questa sia una sottocategoria, che deve essere in qualche modo individuata, del danno non patrimoniale, in quanto sarebbe anche questa un'alterazione dei precedenti definiti aspetti dinamico-relazionali della persona, e che lei ritenga opportuno che tale previsione rimanga, perché garantisce su questo tipo di danno un minimo di certezza, perché sarebbe ancorata a una tabella che dovrebbe essere allegata.
  Vorrei avere un chiarimento su questo, visto che è un punto sul quale c'è una divergenza di opinioni.

Pag. 8

  GIACOMO TRAVAGLINO, consigliere della Corte suprema di Cassazione. Non mi sorprende che ci sia divergenza di opinioni con il professor Ponzanelli, perché sono circa dieci anni che le nostre opinioni divergono metodologicamente.
  Se si ritiene ricompreso il danno da perdita di rapporto parentale nella definizione di fattispecie, cioè del nuovo articolo 2059, allora non serve neanche definire il danno biologico, cioè delle due l'una: o ci si contenta della norma di fattispecie e, una volta che la norma di fattispecie ha finalmente definito la fenomenologia, cioè il danno morale, il danno relazionale, si applica questo modello a tutti i diritti lesi, oppure, così come il legislatore ha scelto per l'articolo 2043, si individuano fattispecie particolarmente rilevanti che coprono la quasi totalità dell'area risarcibile, cioè la salute e la vita.
  Trovo non utile ma necessario, perché consente la tabellazione, chiarire l'equivoco in cui spesso si cade e che nasce dalla scarsa conoscenza della fenomenologia del danno, in cui cade spesso soprattutto la scuola di Pisa, di cui il professor Ponzanelli è autorevolissimo esponente, cioè credere che la relazione con l'altro da sé sia tutto o, viceversa, che tutto sia la sofferenza interiore, a cui consegue inevitabilmente questa alterazione della vita quotidiana.
  Non è così, basti vedere la reazione di due genitori alla perdita di un figlio, laddove spesso accade che la mamma abbia una reazione di sofferenza e di vita totalmente stravolta e il papà, che soffre atrocemente dentro di sé, continui a vivere alla stessa maniera. Una volta chiesi a una persona che aveva perso un figlio, come facesse e mi sentii rispondere che dentro aveva tanti nodi attorcigliati in ogni istante della sua vita.
  Questo per dire che non ci sono automatismi, che ogni processo civile ha una storia, che nei processi civili si lavora e che quelle che sono presunzioni da cui si parte devono poi essere dimostrate e lentamente lasciate scorrere all'interno del processo civile. Se però non ci convinciamo che il modello è questo, cioè che la perdita del rapporto parentale causa dolore e cambiamento della vita, difficilmente troveremo una soluzione senza definizione legislativa attraverso modelli giurisprudenziali, perché si continuerà a liquidare l'intero.
  Paradossalmente il legislatore penale in questo ci ha dato una piccola lezione. Tenga conto che il diritto civile è diritto, il diritto penale è un dato di fatto, il diritto amministrativo è il nulla più completo. L'articolo 612-bis del codice penale che disciplina il cosiddetto «stalking», cioè gli atti persecutori nei confronti delle donne e definisce lo stalking come quel comportamento che cagiona un grave stato di ansia o di paura (stiamo parlando della reazione con noi stessi) o una significativa modificazione delle abitudini di vita, cioè quello che è altro da noi.
  Il legislatore penale nel 2009 ci ha spiegato, quindi, cos'è il danno alle persone attraverso la definizione di atti persecutori, noi a distanza di sette anni ancora non ci vogliamo convincere del fatto che la fenomenologia è sempre questa, perché le persone sono sempre queste.
  Definire, quindi, il rapporto parentale e la sua perdita significa semplicemente riprodurre così come si fa con il danno biologico. Mi chiedo perché il professor Ponzanelli, che è tanto contento della definizione del danno biologico degli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni specialmente dopo la sentenza del 2014 della Corte Costituzionale, che secondo lui ha cancellato il danno morale, e non è vero, poi si sorprenda che, oltre al danno alla salute, si definisca anche il danno da rapporto parentale, perché – ripeto – il danno alla salute è stato vissuto dopo il 2008 come questa sorta di primo motore immobile, quando c'è la salute c'è tutto.
  In un vecchio film di Massimo Troisi, Ricomincio da tre, quando la fidanzata del protagonista gli dice che quando c'è l'amore c'è tutto lui si gira e le dice: «No, chell'è ’a salute!». Quindi, o pensiamo, come Massimo Troisi che con il danno biologico abbiamo definito il danno non patrimoniale o, più umilmente, ci chiediamo se in futuro sia il caso, oltre al danno biologico e al danno da perdita del rapporto parentale, di disciplinare e definire Pag. 9 altri diritti e valori costituzionalmente tutelati, immaginando un range risarcitorio come fanno i francesi.

  PRESIDENTE. Io, invece, ho una domanda molto banale: sull'articolo 4 della proposta di legge non ha fatto alcuna osservazione, dove si fa riferimento agli articoli 138 a 139 del Codice delle assicurazioni, che sono quelli sui quali ha inciso la legge sulla concorrenza ora al Senato.

  GIACOMO TRAVAGLINO, consigliere della Corte suprema di Cassazione. La legge sulla concorrenza alla penultima versione che ho avuto modo di leggere definitiva, finalmente, il danno biologico aggiungendo un comma a questo articolo 7 (non ricordo se il terzo o il quarto), comma in cui si specificava che quando la lesione incideva in modo significativo sulla sofferenza, e dunque su quello che ancora definiamo danno morale, c'era un aumento della posta risarcitoria.
  Questo è quello che ricordo dell'articolo 7 ultima versione, a cui so peraltro essere stato aggiunto un emendamento (non ricordo di chi) che drammaticamente riportava l'orologio al 2008. Mi auguro che quell'emendamento nottetempo venga soppresso da un meritorio autore.

  PRESIDENTE. Quindi, noi su questo punto, che ci siamo posti più volte, dobbiamo verificare l'incrocio con il testo in corso di esame al Senato.
  Inoltre, poiché la proposta di legge si lega alle tabelle di Milano che dovranno essere aggiornate, lei diceva che andrebbero depurate...

  GIACOMO TRAVAGLINO, consigliere della Corte suprema di Cassazione. Le tabelle di Milano dopo la sentenza della Cassazione hanno sostanzialmente detto che questa sentenza non ci convince. Quando leggete che il danno morale è una categoria che deve essere abbandonata perché priva di solide basi giuridiche, andatelo a raccontare a chi ha perso un figlio! Questa è, a volte, la surrealità del diritto: attraverso la costruzione di categorie si cancellano realtà. Non soffro più perché non ci sono solide basi giuridiche per soffrire! Quando scriviamo ci rendiamo conto di quello che scriviamo?
  Milano ha preso atto di questa parte, perché le sentenze del 2008 sono sentenze complesse e ad andamento sinusoidale, tanto che qualcuno ha ipotizzato che non siano state scritte dalla stessa mano. Questa parte che è assolutamente discutibile Milano l'ha bypassata immaginando il punto pesante.
  Il difetto delle tabelle milanesi è che non si può inglobare una categoria «danno morale» dentro un'altra categoria «danno alla vita di relazione», perché non sono automatiche, non è detto che ci siano tutte e due, perché evidentemente questa percentualizzazione automatica non tiene conto – questa volta sì – di tutte le singole, possibili, diverse vicende dei processi civili.
  Bisogna quindi tener conto che quando si fanno queste tabelle sia da danno alla salute che da perdita del rapporto parentale bisogna tornare all'aspetto dinamico-relazionale, considerando che il danno morale e cioè la sofferenza definita temporanea e transeunte, viene percentualizzata, viene immaginata come percentuale di quel danno dinamico-relazionale.
  Sinceramente non so se sia giusto, ma va bene così, perché purtroppo con i numeri bisogna fare i conti, e nel momento in cui si depura la tabella del danno biologico si torna alla tabella del solo danno dinamico-relazionale, come da definizione legislativa. Prendete gli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni e leggerete che la lesione alla salute è rilevante dal punto di vista risarcitorio nella misura in cui incide sugli aspetti dinamico-relazionali, la lesione «che», non la lesione «in sé» e «poi».
  L'aspetto dinamico-relazionale viene, quindi, definito e risarcito attraverso una tabellazione, il danno morale viene risarcito oggi in percentuale. Concludo segnalandovi che siamo il Paese che risarcisce il danno alla persona con i risarcimenti più alti d'Europa, ma questo a volte viene raccontato nei convegni come se fosse qualcosa di cui vergognarsi, cioè non ci vergogniamo di essere al primo posto tra i Paesi Pag. 10corrotti e tra Paesi con i disservizi più inverosimili del pianeta, però ci vergogniamo di dare i risarcimenti più alti per il danno alla persona, cioè di aver messo la persona al centro del sistema, come ci insegna la Costituzione italiana.
  Io andrei orgoglioso di tutto questo, girerei l'Europa per dire ai tedeschi, che risarciscono la perdita di tre figli con 30.000 euro, che forse per una volta sarebbe il caso di copiarci, così come agli austriaci che non lo risarciscono affatto, perché l'articolo 1227 del Codice austriaco impedisce il risarcimento del danno non patrimoniale, che farebbero bene, anziché alzare muri, a venirsi a leggere qualche sentenza della Cassazione italiana.

  PRESIDENTE. Nel ringraziare Giacomo Travaglino, consigliere della Corte suprema di Cassazione, dichiaro conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 16.15.