XVII Legislatura

II Commissione

Resoconto stenografico



Seduta n. 4 di Martedì 9 febbraio 2016

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Ferranti Donatella , Presidente ... 2 

INDAGINE CONOSCITIVA IN MERITO ALL'ESAME DELLE PROPOSTE DI LEGGE C. 2892  MOLTENI, C. 3384  MAROTTA, C. 3380  LA RUSSA E C. 3434  GREGORIO FONTANA, RECANTI MODIFICA ALL'ARTICOLO 52 DEL CODICE PENALE, IN MATERIA DI DIFESA LEGITTIMA.

Audizione di Tullio Padovani, Professore di diritto penale presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa e di Mauro Ronco, Professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Padova.
Ferranti Donatella , Presidente ... 2 
Ronco Mauro , Professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Padova ... 2 
Padovani Tullio , Professore di diritto penale presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa ... 5 
Ronco Mauro , Professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Padova ... 5 
Ferranti Donatella , Presidente ... 5 
Ronco Mauro , Professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Padova ... 5 
Ferranti Donatella , Presidente ... 6 
Padovani Tullio , Professore di diritto penale presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa ... 6 
Ferranti Donatella , Presidente ... 9 
Ferraresi Vittorio (M5S)  ... 9 
Padovani Tullio , Professore di diritto penale presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa ... 9 
Bonafede Alfonso (M5S)  ... 9 
Padovani Tullio , Professore di diritto penale presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa ... 9 
Ronco Mauro , Professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Padova ... 10 
Padovani Tullio , Professore di diritto penale presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa ... 10 
Ronco Mauro , Professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Padova ... 10 
Padovani Tullio , Professore di diritto penale presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa ... 10 
Ronco Mauro , Professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Padova ... 10 
Padovani Tullio , Professore di diritto penale presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa ... 10 
Ronco Mauro , Professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Padova ... 11 
Ferranti Donatella , Presidente ... 11 
Padovani Tullio , Professore di diritto penale presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa ... 11 
Ferranti Donatella , Presidente ... 11 
Padovani Tullio , Professore di diritto penale presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa ... 11 
Ferranti Donatella , Presidente ... 11 
Molteni Nicola (LNA)  ... 11 
Padovani Tullio , Professore di diritto penale presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa ... 12 
Ronco Mauro , Professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Padova ... 12 
Ermini David (PD)  ... 12 
Ferranti Donatella , Presidente ... 12

Sigle dei gruppi parlamentari:
Partito Democratico: PD;
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL);
Area Popolare (NCD-UDC): (AP);
Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL;
Scelta Civica per l'Italia: (SCpI);
Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA);
Democrazia Solidale - Centro Democratico: (DeS-CD);
Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN);
Misto: Misto;
Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI;
Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P;
Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR;
Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI.

Testo del resoconto stenografico
Pag. 2

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE DONATELLA FERRANTI

  La seduta comincia alle 13.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione di Tullio Padovani, Professore di diritto penale presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa e di Mauro Ronco, Professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Padova.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 2892 Molteni, C. 3384 Marotta, C. 3380 La Russa e C. 3434 Gregorio Fontana, recanti modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima, l'audizione di Tullio Padovani, Professore di diritto penale presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa e di Mauro Ronco, Professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Padova.

  MAURO RONCO, Professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Padova. Grazie, presidente. La riforma della legittima difesa che si dovrebbe e vorrebbe avviare, per la verità, mi ha un po’ sorpreso, perché la riforma del 2006 non è stata ancora monitorata completamente.
  La riforma del 2006 è stata importante, ha avuto una reazione immediata da parte della dottrina, oltre che dei media, di tipo diverso: da un lato molti hanno sostenuto che si sarebbe trattato dell'introduzione di una sorta di «Far West», di licenza di uccidere (alcuni autori anche pregevoli ed importanti della nostra dottrina), altri, invece, hanno sostenuto che la riforma non avrebbe apportato alcuna novità e la situazione sarebbe rimasta praticamente identica a prima.
  Io, che subito dopo l'approvazione ho scritto un saggio sul Digesto delle discipline penalistiche, ero di opinione un po’ diversa: ritenevo che questa riforma non fosse né creatrice di un «Far West», né una sovrabbondante e inutile chiarificazione. Credo che quella che è stata definita la presunzione di proporzionalità in relazione a determinate situazioni, in particolare alle aggressioni che si consumano all'interno delle abitazioni e dei luoghi in cui si esercita un'attività di carattere professionale, non sia stata inutile. Debbo dire che anzi è stata una cosa utile.
  La giurisprudenza, che è partita con uno sguardo perplesso rispetto a questa riforma, tuttavia, ha applicato con una certa precisione questa figura, non rifiutandosi in definitiva di riconoscere la novità.
  Ho tratto qualche sentenza, perché sono una dozzina o una quindicina le sentenze pronunciate su questo argomento dell'applicazione della legittima difesa riformata, ne ho prese sei per dimostrare che la giurisprudenza ha dato rilievo a questa situazione, proclamando la seguente posizione: sono rimasti fermi tutti i requisiti della legittima difesa tradizionale (la necessità, l'attualità della situazione di pericolo), però ha riconosciuto che è stato introdotto un momento di presunzione di proporzionalità.
  Come loro sanno, il problema della proporzionalità è molto grave, ed è diventato Pag. 3molto grave per due ragioni storiche. La prima è che il legislatore del ’30 ha dato una valenza generale, almeno nella forma, alla legittima difesa: si può agire in legittima difesa anche per la tutela dei beni patrimoniali, formulazione generica che fa riferimento a qualsiasi diritto e quindi ha ampliato apparentemente di molto la figura della legittima difesa.
  Per altro verso, però, inserendo il requisito della proporzionalità, proprio in relazione al tentativo di delimitare l'apertura della figura della tutela dei beni in legittima difesa, ha individuato (soprattutto la dottrina a partire dalla metà degli anni ’70 e poi la giurisprudenza pedissequamente alla dottrina) il rapporto di proporzione tra i beni dell'aggressore e i beni dell'aggredito.
  Questa interpretazione, pian piano divenuta sempre più puntuale e rigorosa, ha certamente ristretto l'ambito della legittima difesa, quindi, una norma che era nata in una prospettiva di ampliamento, per tutelare anche diritti diversi da quelli personali, è divenuta alla fine particolarmente restrittiva.
  Tullio Padovani, che è qui presente, aveva detto: attenzione, il riferimento al rapporto di proporzione non deve essere soltanto tra i beni, bisogna tener conto anche dei mezzi utilizzati dall'aggressore e dei mezzi a disposizione dell'aggredito, e anche dell'intensità del pericolo e, quindi, della situazione complessiva.
  Questa interpretazione di Padovani, forse la migliore che è stata proposta, tendeva però a essere superata, tanto in chiave dottrinale quanto in chiave giurisprudenziale, per una valorizzazione quasi atomistica del rapporto di proporzione tra beni degli uni e degli altri. Ciò ha portato a una delimitazione eccessiva della legittima difesa.
  Di qui la riforma del 2006, una riforma che può essere stata anche complessa, troppo laboriosamente costruita, però non è una riforma inutile, perché parla di presunzione (in realtà non è una presunzione di proporzionatezza) quando la difesa sia esercitata con un mezzo legittimo di difesa, un'arma o altro mezzo di difesa, dentro un'abitazione da chi sia legittimamente presente nell'abitazione e con mezzi legittimamente detenuti.
  Si presume in questo caso la proporzionatezza tra la difesa e l'offesa recata all'aggressore «quando tutto si sia realizzato al fine di difendere la propria o l'altrui incolumità (lettera a)», «i beni propri o altrui quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione». Questi sono i due punti messi in evidenza dalla disposizione.
  Si presume, ma è una presunzione per modo di dire perché il giudice deve sempre verificare che l'autore di legittima difesa abbia agito al fine di difendere la propria o l'altrui incolumità, quindi ci sia una situazione di pericolo attuale (e questo la giurisprudenza l'ha riconosciuto in modo assolutamente certo). In secondo luogo può aver agito per difendere i beni, ma quando vi sia una attività dell'aggressore che dopo aver tentato un'attività di carattere predatorio nei confronti dei beni non abbia desistito nella sua azione predatoria nonostante l'entrata in campo in chiave difensiva del soggetto proprietario dei beni, che legittimamente si trova nell'abitazione, quindi aggiunge «quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione».
  Anche questa seconda situazione riporta la tutela al bene dell'incolumità personale o della vita della persona, perché il punto delicato della legittima difesa è relativo non tanto all'aggressione nei confronti dei beni, quanto all'aggressione multidimensionale nei confronti della persona al fine di prendere i beni. Questo è il profilo fondamentale.
  In queste situazioni siamo di fronte a un'aggressione nei confronti dei beni o della persona ? Qual è la reazione legittimata in queste situazioni, qual è la proporzione ? C’è proporzione se il soggetto agisce contro l'incolumità personale e contro la vita stessa dell'aggressore oppure non vi è proporzione ?
  Tendenzialmente, pur mantenendo fermi gli altri requisiti (quelli dell'attualità del pericolo e della necessità di reagire), il legislatore ha detto che quando c’è questo tipo di aggressione diretta o indiretta contro la persona, un'aggressione originariamente Pag. 4contro i beni che si trasforma in aggressione contro la persona, non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione, in questi casi si riconosce la sussistenza della proporzione, anche se il rapporto di proporzione tra beni non è perfettamente identificato, perché ci può essere una reazione contro la vita o una semplice aggressione contro la persona, che non necessariamente sfocia in un danno nei confronti della vita dell'aggredito.
  Questa disposizione a mio parere non è stata inutile e la Suprema Corte nelle varie sentenze (un magistrato della Suprema corte di cassazione ha apportato anche una serie di informazioni da questo punto di vista) in 15-20 casi ha annullato pro reo le varie sentenze precedenti.
  Vorrei, brevemente, ricordare alcune di queste sentenze. Sentenza Desogus Ferruggio: qui la Corte nega la legittima difesa, però per una ragione perfettamente fondata, perché l'aggressore che fu ucciso era entrato nell'abitazione non per compiere un'attività predatoria contro i beni, mettendo in pericolo l'incolumità della persona, ma per farsi riconoscere un credito.
  In questo caso, non vi è stato l'ingresso nella casa al fine di minacciare la vita o l'integrità personale, bensì c’è una situazione completamente diversa, quindi la sentenza della Cassazione nega correlativamente alle pronunce di merito la legittima difesa, anche nella chiave equitativa. Peraltro, è una sentenza moderata, che poi condanna per omicidio colposo, non per omicidio doloso, quindi in definitiva riconosce la situazione di eccesso nella putatività.
  Un'altra sentenza importantissima è la Gallo Cantone, la sentenza n. 691 del 2014, che nega la legittima difesa, perché la risposta dell'imputato è una risposta contro persone che non si erano introdotte nell'abitazione, ma stavano in una piattaforma esterna all'abitazione e non era neanche chiaro quale fosse il loro obiettivo di carattere delinquenziale, se entrare nell'abitazione oppure altro, quindi un atteggiamento anticipato e spropositato rispetto alla realtà.
  Anche in questo caso ci fu l'uccisione della vittima e la condanna era però, comunque, per omicidio colposo in relazione alla condizione di estrema concitazione, colposo con colpa cosciente, cioè essendosi rappresentata la possibilità di uccidere e avendo sparato un colpo all'impazzata, che, poi, ha determinato la morte. Anche questa è una sentenza perfetta.
  La terza sentenza che voglio ricordare è la n. 11610 del 2011. Qui viene riconosciuta dalla Sezione I, relatore il bravissimo magistrato di Milano, Caiazzo, la legittima difesa putativa ex articolo 52, secondo comma, del codice penale. Questa è una sentenza che vorrei richiamare per la sua importanza, è proprio l'applicazione del principio di diritto che mi pare corretta.
  L'arma era legittimamente detenuta, vi è stato un ingresso nell'abitazione con intenti di carattere offensivo, il soggetto ha estratto e usato un coltello per difendersi. «In presenza delle suddette condizioni non è più rimesso al giudice il giudizio sulla proporzionalità della difesa all'offesa, essendo il rapporto di proporzionalità sussistente per legge, e questo vale sia in ipotesi di legittima difesa obiettivamente sussistente, sia in ipotesi di legittima difesa putativa incolpevole».
  In questo caso la legittima difesa era stata riconosciuta putativa in primo grado, però si era detto che l'articolo 52, secondo comma, del codice penale vale solo quando la situazione sia obiettivamente esistente e non quando sia putativa, mentre la sentenza dice che deve valere anche nel caso della putatività.
  Si tratta, quindi, di una sentenza che applica in chiave estensiva rispetto alla precedente disciplina l'articolo 52, secondo comma, del codice penale quindi dà attuazione, secondo quella che è stata anche la mia interpretazione (scusatemi se lo voglio richiamare).
  Un'altra sentenza è molto interessante. Dopo una condanna per omicidio volontario in giudizio abbreviato per aver ucciso due rapinatori (lui era una guardia giurata), in secondo grado la Corte d'Assise d'Appello ricostruisce il fatto in modo completo e sostiene che ci sia stato soltanto un eccesso di difesa, perché la reazione era giusta, ma sono stati esplosi Pag. 5colpi d'arma da fuoco in parti vitali anche dopo che l'aggressione era ormai priva di validità.
  La particolarità di questa situazione era che la guardia giurata era in auto, i due rapinatori erano fuori dall'auto. Qui la difesa cerca di far valere la legittima difesa ex articolo 52, secondo comma, del codice penale e la sentenza della Sezione IV la nega, affermando che l'auto non è equiparabile, è vero che ci sono alcuni precedenti in relazione all'equiparazione tra l'auto e una privata dimora, ma in questo caso ha ritenuto che non lo sia, quindi anche questa è una sentenza molto ben fatta.
  La sentenza Pellegrino del 2013 n. 15366 riconosce l'applicabilità in chiave di ingiusta detenzione, perché si trattava di una persona arrestata per un caso di legittima difesa riconosciuto in chiave di putatività dal giudice di appello e poi era stata riconosciuta dalla Cassazione la correttezza della sentenza, quindi, si afferma che l'applicazione del secondo comma dell'articolo 52 del codice penale è retroattiva.
  L'ultimo caso che voglio ricordare è il caso clamoroso per cui il Presidente della Repubblica ha concesso recentemente la grazia e si tratta di una condanna per omicidio doloso in giudizio abbreviato. In quella sentenza la Cassazione ha negato la legittima difesa correttamente in relazione anche al secondo comma dell'articolo 52 del codice penale, perché è vero che c'era stata una prima fase nella quale i rapinatori erano entrati nell'abitazione e tentato di aggredire il proprietario e i familiari, però lui era riuscito a sbarrare la porta e questi erano fuggiti, ma, mentre tentavano di fuggire rubando l'auto nel garage, questo signore ha sparato e ha ucciso.
  Si dice giustamente che in questo caso non può ricorrere la legittima difesa perché manca la condizione fondamentale dell'attualità del pericolo.

  TULLIO PADOVANI, Professore di diritto penale presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa. E non so. Gli rubavano la macchina.

  MAURO RONCO, Professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Padova. Gli rubavano la macchina, però non era attuale il pericolo di aggressione alla persona.
  La Cassazione, a mio parere, ha fatto un buon governo di questa norma, non rinunciando a dare un'applicazione effettiva a casi che forse non sarebbero rientrati nel regime precedente.
  Ho fatto tutta questa anticipazione perché vorrei esaminare le varie proposte di legge alla luce della giurisprudenza attuale.

  PRESIDENTE. Se posso, visti i tempi ristretti, mi concentrerei sulle proposte di legge degli onorevoli Molteni e Marotta, perché le altre sono abbinate.

  MAURO RONCO, Professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Padova. Va bene. La proposta di legge dell'onorevole Molteni prevede un caso particolare che non è ricompreso nella disposizione del secondo comma, il caso «dell'aggressione con violenza o minacce e uso di armi da parte di persona travisata». Questa è una precisazione un po’ casistica, forse questo caso potrebbe essere fatto già rientrare nel secondo comma dell'articolo 52 del codice penale.
  È vero che non siamo ancora di fronte a persone nell'abitazione e, quindi, questo aspetto casistico potrebbe essere oggetto di un'integrazione rispetto all'attuale articolo 52, secondo comma: «chi agisce per respingere l'ingresso attuato dall'aggressore con violenza o minaccia di uso di armi da parte di persona travisata o da più persone riunite», quindi, una situazione di grossa pericolosità che potrebbe essere oggetto di un'opportuna integrazione. Ha carattere casistico, ma rispetto all'attuale articolo 52, secondo comma, mancherebbe il dato della presenza nell'abitazione, quindi questa potrebbe essere un'opportuna integrazione.
  Sulla proposta di legge A.C. 3380, la lettera b) del comma 1 è abbastanza preziosa, quando dice «il pericolo di aggressione e l'assenza di desistenza di cui al comma 3 sono presunti», perché quella è la precisazione di quando ricorrono le Pag. 6lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 52 del codice penale, perché oggi sono presunti, ma in realtà non sono presunti, perché il giudice deve accertare le condizioni in cui non c’è desistenza e c’è pericolo di aggressione.
  Questa norma è molto utile, perché cerca di precisare quando siano presunti, cioè quando ricorra la non desistenza. Questa lettera b) dice in modo puntuale – lascerei cadere la lettera a) – quando l'offesa avviene all'interno dei luoghi indicati in ore notturne o con modalità atte a creare uno stato di particolare paura e agitazione. Questo mi parrebbe molto prezioso perché è una specificazione di quella presunzione, e non è il giudice soltanto che presume, ma c’è un elemento precisativo di quella presunzione, riportando il concetto alla presunzione non più iuris et de iure, ma basata su elementi di carattere particolare.
  La proposta di legge dell'onorevole Marotta e l'altra proposta di legge vogliono riscrivere il secondo comma, ma non ritengo che la riscrittura del secondo comma, così come viene proposta, sia migliorativa dell'attuale secondo comma. Sono proposte ben fatte e articolate, ma si muovono in una chiave più casistica dell'attuale secondo comma, quindi, pur essendo interessanti e valide, non mi pare che apportino rispetto all'attuale secondo comma un effettivo arricchimento. Ritengo che creino delle ulteriori difficoltà, soprattutto a fronte di una giurisprudenza che ha studiato e applicato il secondo comma e attualmente lo sta applicando in maniera pregevole, seppur con tutte le possibilità di miglioramento.
  Forse le aggiunte più interessanti rispetto all'articolo 52, secondo comma, sono le due che ho proposto, che potrebbero da un lato coprire una situazione lacunosa (l'aggressione ancora dall'esterno) e dall'altro precisare meglio quando non vi sia desistenza.
  Spiego agli allievi che non c’è desistenza quando devi aver gridato, devi aver chiamato, ma è difficile dimostrare e provare questo requisito. Credo che con questa precisazione si potrebbe fare un passo avanti.

  PRESIDENTE. Grazie, professore. Adesso lascio la parola al professor Padovani.

  TULLIO PADOVANI, Professore di diritto penale presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa Grazie, presidente. Sarò rapido e cercherò di entrare immediatamente in medias res. Il professor Ronco vi ha fatto un quadro che in parte io condivido, ma non del tutto.
  Non condivido la diagnosi sulle proposte di legge, perché le proposte di legge di cui vi dovete occupare sono proposte strabiche: si occupano di un'altra cosa, non della difesa legittima, non dell'articolo 52 del codice penale, stanno altrove (vedremo dove).
  La disposizione del 2006, che il professor Ronco vi ha illustrato con rara perizia, è una disposizione estensiva. La giurisprudenza dice che è un'ipotesi speciale di difesa legittima, ma non è vero, perché, se fosse speciale, sarebbe inutile. Una norma speciale rispetto a una scriminante generale è inutile, perché se è speciale vuol dire che è compresa già nell'ipotesi generale, altrimenti non potrebbe essere speciale, ma, siccome l'affetto è sempre lo stesso, la non punibilità, prevederla è inutile.
  La riforma del 2006, quindi, è una riforma innovativa sul punto della proporzione. Come vi ha illustrato il professor Ronco, dice che per questa particolare fattispecie di autotutela privata con i citati requisiti si prescinde dalla proporzione, nel senso che si bada alla situazione scriminante, così come delineata normativamente dalla nuova disposizione, cioè si fa una nuova ipotesi.
  Siamo sempre in un ambito strettamente oggettivo, si descrivono situazioni obiettive, così come obiettiva è la situazione capostipite, quella dell'articolo 52, che si basa su dati reali. L'articolo 52 del codice penale è una disposizione che presenta un quadro normativo che a mio modesto avviso è un autentico gioiello, è la norma più perfetta della codificazione del Pag. 7’30 ed è la migliore espressione legislativa che la difesa legittima abbia mai avuto da che mondo è mondo, è la perfezione, non c’è di meglio.
  Le applicazioni possono essere diverse, ma l'articolo 52 è davvero una gemma, che realizza un contemperamento tra i due fondamenti storici della difesa legittima, che sono il piano dell'autotutela privata sussidiaria (quando non può intervenire lo Stato provvede il privato), che è un punto di vista a partire dalla posizione dell'aggredito che ha la facoltà di autotutelarsi, ma con il limite rappresentato dal fatto che un'autotutela deve rispettare la proporzione, non può andare oltre, proporzione non tra beni, ma tra offesa e difesa, dice l'articolo 52 che è fatto da esperti, e quindi dall'insieme degli elementi che compongono l'offesa (pericolo e valore del bene minacciato) e la difesa (la necessità, la costrizione).
  C’è, però, anche l'altro fondamento nell'articolo 52, quello secondo cui la difesa legittima è un atto di giustizia sociale, perché rappresenta una difesa indiretta dell'ordinamento: l'illecito non deve prevalere. Hegel aveva una formula drastica: mai, a nessun patto, per nessuna ragione l'illecito deve prevalere, quindi chi si batte contro l'illecito tutela l'ordinamento.
  Qui non c’è proporzione perché non ci può essere, ma l'articolo 52 la inserisce nel quadro di questo contemperamento. In questo modo, abbiamo un mixtum compositum molto armonico: Per esempio la proporzione è mutuata dall'autotutela, ma il soccorso difensivo, il fatto che io possa intervenire in difesa di Cosimo Ferri se qualcuno lo aggredisce rappresenta una forma di difesa indiretta dell'ordinamento: io realizzo l'ordinamento quando potrei invece scantonare e andarmene, ma ovviamente non lo faccio perché intendo salvarlo, e lo farei anche se non fossimo amici come siamo !
  Su questa linea si colloca anche il secondo comma dell'articolo 52 del codice penale, inserito nel 2006, che prescinde dalla proporzione e delinea un'altra scriminante sulla base di dati obiettivi. Le proposte di legge sono fuori, perché si rivolgono ad altri versanti della difesa legittima. L'errore consiste nel guardare alla difesa legittima come se l'ambito della tutela possibile si esaurisse nell'articolo 52, ma non è così, perché esiste l'eccesso dai limiti della difesa, esiste l'errore sulla difesa, esistono situazioni soggettive (rispettivamente articolo 55 e articolo 59, quarto comma del codice penale) in funzione delle quali si può delineare un ambito di non punibilità ulteriore, ma su un piano di colpevolezza, non più della tutela oggettiva, dell'antigiuridicità.
  In altri termini, quando l'articolo 59, quarto comma, dice che l'errore sulle scriminanti esclude la punibilità, ma se l'errore è dovuto a colpa si punisce se il fatto è previsto come reato colposo, dice, in linea di principio, che l'errore sulle scriminanti esclude la punibilità, e così l'articolo 55 dice che l'eccesso nelle scriminanti esclude la punibilità, salvo che sia dovuto a colpa.
  L'eccesso può essere nel fine, può essere nei mezzi: io eccedo nel fine quando ritengo necessario uccidere mentre basterebbe ferire, eccedo nei mezzi quando so che sarebbe sufficiente tramortire ma colpisco troppo duramente e uccido. L'errore è una falsa rappresentazione di presupposti che, se esistessero, autorizzerebbero la difesa legittima, come nel caso celeberrimo (io ero ragazzo) di Re Cecconi, che simulò così bene una rapina da rimanerne ucciso in atto difensivo del gioielliere.
  Le proposte di legge che voi esaminate si rivolgono a situazioni di questo tipo, disciplinano eccessi ed errori, non disciplinano situazioni di difesa legittima, quindi, sono fuori squadra, sono strabici, guardano all'articolo 52, ma dovrebbero guardare al 55 e al 59. Il discorso mi sembra facile da constatare.
  Pensate ad esempio alla proposta di legge dell'onorevole Marotta: «dal rapporto di proporzione di cui al primo comma non si tiene conto nei casi in cui l'offesa sia in concreto imprevedibile o sia arrecata approfittando di condizioni di minorata difesa», ma la minorata difesa è una situazione che autorizza un eccesso, perché, se non si tiene conto del rapporto di proporzione Pag. 8è perché chi si trova in stato di minorata difesa colpisce oltre il limite, allora gli si dice «hai colpito oltre il limite ma eri in condizioni di minorata difesa, quindi non ti punisco». Ma cosa c'entra con la difesa legittima ? C'entra con l'eccesso che non viene considerato colposo, «e così sia in concreto imprevedibile», ma cosa c'entra con la difesa legittima ?
  Se è prevedibile che uno mi voglia ammazzare, devo rispettare limiti rigorosi di proporzione, se, invece, è imprevedibile no ? Se mi rendo perfettamente conto che uno mi sta ferendo (perché la morte può essere sempre respinta con la morte), devo rispettare la proporzione o viceversa non la devo rispettare ? Non la devo rispettare proprio perché sono in errore, eccedo perché mi rappresenta una cosa diversa.
  Questo vale anche per la proposta di legge dell'onorevole La Russa, dove si dice «ore notturne, modalità atte a creare uno stato di particolare paura e agitazione nella persona offesa». Qui c’è l'eco del paragrafo 33 del codice penale tedesco, che regola l'eccesso facendo riferimento alla paura e all'agitazione.
  Ancora, nella proposta di legge dell'onorevole Molteni: si afferma che «si presume che abbia agito per difesa legittima». Questa affermazione significa che si presume tutto, perché qui si presume il pericolo, la costrizione, la necessità, si disciplina un atto che ha una valenza intenzionale: «respingere l'ingresso mediante effrazione», disposizione che tra l'altro così non può andare perché disciplina un caso di errore sull'esistenza del pericolo attuale, errore che può essere macroscopico.
  Pensate all'ipotesi in cui dalla mia villa veda dei figuri travisati che stanno forzando il cancello, potrei alzare la cornetta e chiamare la polizia, invece prendo il mio fucile di precisione e li faccio fuori: sono nei limiti di questa scriminante. Ma siamo fuori di testa ? Evidentemente non è possibile ipotizzare una cosa del genere, perché si tratta della disciplina sbagliata di un errore.
  Arriviamo alla conclusione: dove bisogna lavorare ? Sull'eccesso e sull'errore, perché sono disposizioni critiche nel nostro ordinamento, mal combinate. La giurisprudenza cerca di aggiustarle, ma non sempre le aggiusta bene, perché lasciano uno spazio di arbitrarietà giudiziale, sono valvole non controllabili. Innanzitutto perché quando si parla di colpa si dice qualcosa che non esiste nella realtà: non esistono regole di diligenza nella difesa, perché quando un tizio mi si fa avanti con una clava non esiste la regola di diligenza, perché non si tratta di un'attività ordinaria della vita, perché nessuno può imparare a difendersi, perché nessuno pensa di essere aggredito, quindi la colpa non c'entra niente, applicate l'articolo 43 all'articolo 55 o 59 del codice penale e vedete che è una cosa assurda !
  Eccedo dai limiti della difesa legittima «per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline», ma chi può pensare una cosa del genere ? Difatti noi che siamo penalisti ci siamo inventati la colpa impropria, che non è colpa in senso proprio ma io non ho mai capito cosa sia, i tedeschi, invece, l'hanno capito perfettamente e non ne parlano, perché quando disciplinano l'eccesso dicono che l'eccesso dai limiti della difesa legittima non è punibile quando deriva da paura, panico o forte turbamento, cioè da emozioni asteniche, quelle che inducono una reazione per allontanare lo stimolo, mentre le azioni steniche sono l'odio, l'ira, la gelosia, cioè quelle che propongono una forma di reazione attiva.
  Paura, turbamento e panico: queste sono le espressioni, e non parlano di colpa perché, se c’è da far perno su qualcosa, è sulla situazione in cui si trova il disgraziato che ha aggredito, e, come vedete, la percezione – sia pure male espressa e mal combinata – è questa nella proposta di legge dell'onorevole La Russa e in quella dell'onorevole Marotta con il riferimento all'imprevedibilità, alle condizioni di minorata difesa.
  Se volete un consiglio da un vecchio penalista, lavorate sull'articolo 55 e sul 59, secondo comma, scorporando la parte sulla colpa perché non si può trattare allo stesso modo l'errore sul diritto, l'errore Pag. 9sull'adempimento del dovere, l'errore sull'uso legittimo delle armi alla stessa stregua della difesa legittima. I tedeschi regolano a sé questa situazione, perché la difesa legittima è un caso molto particolare, quindi, fatene una disposizione a parte, mettetevi nella prospettiva di regolare l'eccesso e l'errore.
  Ci devono essere eccessi incolpevoli, ci devono essere errori incolpevoli, la giurisprudenza ogni tanto ne tira fuori qualcuno, ma sono rari, in genere il giudice preferisce riconoscere l'eccesso e appiccicarti l'omicidio colposo, con il risarcimento del danno perché, se è un omicidio colposo, devi risarcire la famiglia del rapinatore, e questa è dura per il disgraziato che deve risarcire 350.000 euro dopo aver subìto la rapina ! Ha ecceduto, ma anche il risarcimento...
  Nelle situazioni nelle quali il privato è posto nella necessità di risolvere così drammaticamente un conflitto si deve muovere dal presupposto che il privato non si è ficcato in quella situazione, ma vi è stato posto, e la sua reazione va valutata in rapporto alla concreta evoluzione della situazione. Naturalmente non si può dare la stura al riconoscimento di un pretesto da giustiziere, colto occasionalmente per manifestare la propria valentia nel tiro della pistola o la propria straordinaria capacità di reagire. Lì si tratterà di distinguere, però bisogna che la norma imponga di distinguere.
  Ora non impone, perché fa riferimento a una categoria giuridica, la colpa, che non ha spazio in situazioni di questo tipo e che quindi viene riempita dal giudice come gli pare, senza alcuna possibilità di controllo effettivo. Lasciate stare in pace l'articolo 52, che è così bello, quel secondo comma l'abbiamo digerito con qualche sforzo, ma ora l'abbiamo digerito, quindi ora andate a lavorare dove bisogna lavorare, perché l'eccesso e l'errore sulla difesa legittima sono terra di nessuno, è il «Far West» normativo. Ponete una regola nel «Far West» e vedrete che le cose andranno meglio !

  PRESIDENTE. Grazie, è una giornata sicuramente per noi molto proficua. Lascio la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

  VITTORIO FERRARESI. Desidero ringraziare gli auditi.
  Visto che, come sottolineava anche il Professor Padovani, l'esigenza c’è, perché ci sono alcune situazioni paradossali nell'ordinamento, che poi vanno a influire sulle fattispecie concrete, potremmo anche lavorare insieme con dei contributi per tutta la Commissione, in modo che si possa capire se ci sia questa volontà, perché partendo da un articolo del codice penale non so se poi si potrà andare in un'altra direzione.
  Chiedo quindi se sia possibile collaborare anche con degli spunti su questi altri due articoli del codice penale, per verificare se possiamo cambiare gli altri aspetti e non incidere solo sull'articolo 52.

  TULLIO PADOVANI, Professore di diritto penale presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa. Le proposte di legge al vostro esame si riferiscono all'articolo 52, vanno semplicemente rimodulate, trasformate, valutando in modo acconcio. È una cosa delicata perché il lavoro del legislatore non si può fare con la scure, bisogna farlo con il cesello, ma è un lavoro fattibilissimo, è la cosa più semplice del mondo per l'artigiano operoso e paziente.

  ALFONSO BONAFEDE. Mi unisco al ringraziamento agli auditi e chiedo al Professor Padovani, dal momento che quando il Professor Ronco ha accennato alla grazia del Presidente della Repubblica si è dichiarato non del tutto d'accordo, quale sia la sua opinione in merito.

  TULLIO PADOVANI, Professore di diritto penale presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa. Non conosco esattamente il caso, però lì si è chiusa la vicenda aggressiva dal punto di vista dell'aggressore, non dal punto di vista dell'aggredito. L'aggressore era in fuga perché aveva visto che l'obiettivo principale (rapinare questo disgraziato, Pag. 10sottrargli il danaro) non poteva essere raggiunto e allora gli ha rubato la macchina.
  Questa attività costituisce il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, della lesione di un bene patrimoniale, e l'articolo 52 del codice penale autorizza anche la difesa dei beni patrimoniali. Naturalmente se l'ha ammazzato, non ha rispettato la proporzione, quindi siamo in eccesso. È stato ritenuto un eccesso doloso, ma non so se fosse proprio doloso, e comunque anche se lo fosse, non so se dovesse essere trattato in questo modo, quindi qui c'era sicuramente la difesa legittima, perché c'era il pericolo attuale di un'offesa ingiusta e lui non aveva la possibilità di fermare la macchina se non ricorrendo a qualche strumento di reazione.
  Naturalmente se avesse colpito le gomme, fosse sceso, avesse bloccato il ladro con il fucile in mano, tutto sarebbe stato regolare, mentre ha sparato e lo ha colpito. Dire che ha agito fuori della difesa legittima è sbagliato.

  MAURO RONCO, Professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Padova. Il caso di cui ha discusso il professor Padovani effettivamente è più complesso. Devo dire che la soluzione della Cassazione è però conforme (per questo non l'avevo discussa) alla giurisprudenza costante su questo tipo di situazione.

  TULLIO PADOVANI, Professore di diritto penale presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa. Ma perché non conoscono l'eccesso incolpevole !

  MAURO RONCO, Professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Padova. Comunque io non l'ho discusso proprio perché è conforme alla giurisprudenza costante, altrimenti la tematica dell'eccesso, come dice bene il professor Padovani, potrebbe essere anche giocata in questa situazione. Il problema è come aveva sparato, però non conosciamo bene il caso attraverso la sentenza della Cassazione, perché lì risulta che ci sia stata una volontà di uccidere, viene fatto l'esempio che avrebbe potuto sparare in basso, alle gomme, però non conoscendo il punto di partenza di più non potevo dire.
  Il discorso dell'eccesso, però, si può aprire, non alla stregua della giurisprudenza attualmente dominante.

  TULLIO PADOVANI, Professore di diritto penale presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa. Bisogna intervenire dove è utile intervenire.

  MAURO RONCO, Professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Padova. Vorrei dire ancora una cosa: io non sono d'accordo con Padovani su un punto, che la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge dell'onorevole La Russa non incida sull'articolo 52, secondo comma 2 riformato, perché a mio avviso precisa meglio il carattere della presunzione di cui al secondo comma dell'articolo 52.
  Su questo punto non sono d'accordo, mentre condivido gli altri punti, è una tematica dell'eccesso e dell'errore.

  TULLIO PADOVANI, Professore di diritto penale presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa. No, non vorrei che tu incentivassi un'opera legislativa esiziale. Questa lettera b) introduce una disposizione ulteriore, cioè dice che dopo il terzo comma – l'autotutela – adesso abbiamo un'autotutela speciale per le ore notturne e con modalità atte a creare paura, che non stanno nel terzo comma. In questi particolari casi, che non c'entrano con la difesa legittima, si presume il pericolo di aggressione e l'assenza di desistenza.
  Abbiamo, quindi, una catena di presunzioni: al primo comma, ci vuole la proporzione; al secondo comma non ci vuole la proporzione, ma i requisiti sono di un certo tipo; al comma 3 non ci vuole la proporzione ma non ci vuole nemmeno il pericolo di aggressione e l'assenza di desistenza, che sono presunti in presenza di ulteriori requisiti. Ma dove andiamo a finire ?
  A un certo punto rischiamo davvero di dilatare in una forma incontrollabile. Tra l'altro, sono situazioni nelle quali si creano Pag. 11dei mostri, perché dovrei dire che è obiettivamente lecito fare un'attività di questo tipo in un luogo notturno anche quando quello stia desistendo e se ne stia andando, cioè una licenza di uccidere, quindi, a me sembra una cosa pazzesca !

  MAURO RONCO, Professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Padova. Scusate, solo per precisare la mia posizione: la lettera b) potrebbe essere utilizzata in una sua parte, non integralmente, per precisare il concetto di presunzione di proporzione, togliendo «in ore notturne» perché non c'entra nulla, invece «con modalità atte a creare uno stato di paura» un comportamento che deriva dall'aggressore.
  Questo è il profilo che potrebbe essere utilizzato. Quando l'aggressione si muove con quelle caratteristiche potrebbe essere utilizzato per dimostrare la sussistenza dalla proporzione, non creando un terzo comma.

  PRESIDENTE. Faccio una domanda finale: questa specifica «con modalità atte a creare uno stato di particolare paura o agitazione» lo inserirebbe nel secondo comma, a precisazione, mentre da quello che ho capito il professor Padovani utilizzerebbe queste specifiche per...

  TULLIO PADOVANI, Professore di diritto penale presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa. Non lo toccate, vi prego...

  PRESIDENTE. Ho capito, però mi è sembrato di capire che lei vorrebbe che questi elementi di paura fossero precisati con riferimento all'eccesso, cioè all'articolo 55.

  TULLIO PADOVANI, Professore di diritto penale presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa. Lo vedete quanti problemi sorgono, perché ci si chiede se era sulle scale, era sotto, era sopra, ma ci sono situazioni di eccesso se si ragiona in termini oggettivi. L'articolo 52 è costruito su dati reali e obiettivi, perché deve sfociare nella liceità assoluta. Non è impedibile la difesa legittima, io non posso reagire a mia volta contro chi si difende legittimamente con tutti i requisiti dell'articolo 52: non si dà difesa legittima contro chi esercita una difesa legittima, che è un diritto.
  Quando, invece, passiamo nell'errore, nell'eccesso, si ragiona in termini di scusabilità, di non rimproverabilità, in una situazione in cui il soggetto non è punibile, ma è impedibile quel suo comportamento, perché contro un comportamento di questa natura c’è la possibilità di reagire.
  Bisogna quindi stare attenti a dove ci si muove. Lavoriamo sull'eccesso e sull'errore, che sono le zone ombra, e proprio perché sono ombra ci si è concentrati su questo benedetto articolo 52, che deve essere lasciato in pace perché fa la sua funzione così com’è, delinea i termini dell'eccesso, è perfetto, quindi perché sciupare le cose perfette ?

  PRESIDENTE. Bene. Do la parola all'onorevole Molteni, che è il relatore dei provvedimenti al nostro esame.

  NICOLA MOLTENI. Faccio semplicemente una considerazione alla luce del mio «strabismo giuridico»: credo che gli interventi di oggi siano stati assolutamente utili, in particolare l'intervento del professor Padovani dovrà essere attentamente valutato dal nostro punto di vista, perché sino ad oggi tutti gli intervenuti avevano sostenuto posizioni diametralmente opposte rispetto a quella testé citata.
  Come relatore sento di dover fare alcune considerazioni, perché fino ad oggi abbiamo ricevuto input che vanno esattamente nella direzione opposta alla sua, professor Padovani, cioè nessuno è venuto a dirci che l'articolo 52 così come scritto oggi, o meglio la modifica del 2006 così com’è va bene. Noi siamo partiti da quel presupposto, tanto che tutte le proposte di legge in modo differente, con punti di vista in parte simili, in parte divergenti, vanno a toccare quell'aspetto, partendo dal Procuratore generale della Corte di cassazione che ci ha dato alcune indicazioni estremamente chiare.
  Oggi emerge un punto di vista nuovo, diverso, alternativo: l'eccesso e l'errore. Pag. 12Ovviamente questa è un'analisi che dovremo valutare con grandissima attenzione, non posso non rilevare che abbiamo punti di vista molto differenti tra dottrina e giurisprudenza, direi all'opposto sotto alcuni aspetti.
  Questo conferma la complessità del tema, conferma la qualità del tema e oggi nascono spunti nuovi e diversi anche tra autorevolissimi giuristi, probabilmente non strabici come noi, che andranno attentamente valutati.

  TULLIO PADOVANI, Professore di diritto penale presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa. Era una metafora, dicendo strabico dicevo che guarda da una parte ma in realtà guarda da un'altra, cioè dalla parte giusta, perché lo strabico vede la cosa giusta, soltanto che se con una piccola operazione permettete allo strabico di guardare dritto, vedrà meglio.
  La riserva indiana dell'articolo 55 e dell'articolo 59 sono valvole di sfogo, sono camere di compensazione che vengono gestite ai margini del sistema, invece bisogna investirle di luce ! Lì bisogna lavorare, e certo che non ve lo vengono a dire !

  MAURO RONCO, Professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Padova. Quello che lei ha colto bene è che, rispetto alle audizioni precedenti, da parte mia e anche da parte del Professor Padovani non c’è un giudizio negativo sulla riforma del 2006, e questo è un punto di partenza radicalmente diverso che lei ha colto bene.

  DAVID ERMINI. Soltanto per associarmi a quello che diceva l'onorevole Molteni. Credo che gli elementi emersi oggi, che sono per me una novità assoluta perché finora nessuno degli auditi ci aveva posto le problematiche così come sono state poste oggi, siano assolutamente interessanti, non solo suggestivi, ma reali.
  Poiché noi partiamo da un punto di vista anche fattuale, cioè leggiamo le sentenze della Cassazione e questa del risarcimento del danno a qualsiasi cittadino comune fa rizzare i capelli, perché è una cosa priva di senso, poiché vogliamo lavorare bene e fare una norma vera, che sia apprezzata da chi la deve applicare e anche da chi la deve studiare, anche perché il legislatore ogni tanto vorrebbe fare delle cose giuste, non credo che si scandalizzi qualcuno se utilizziamo tutto quello che è stato detto nelle audizioni, ma se è possibile, presidente, vorrei utilizzare anche molte sentenze della Cassazione per vedere le difficoltà che oggi sono emerse.
  Se, infatti, confronteremo l'audizione di oggi con le sentenze della Cassazione, probabilmente con gli occhi di oggi, dopo aver appreso tutto questo, vedremo su quali punti dobbiamo intervenire. Credo che un approfondimento su questo sia assolutamente indispensabile, grazie.

  PRESIDENTE. Nel ringraziare i nostri ospiti per il loro contributo, dichiaro conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.