XVII Legislatura

II Commissione

Resoconto stenografico



Seduta n. 1 di Mercoledì 26 novembre 2014

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Ferranti Donatella , Presidente ... 2 

INDAGINE CONOSCITIVA IN MERITO ALL'ESAME DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 925-B , APPROVATA DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO, IN MATERIA DI DIFFAMAZIONE, DI DIFFAMAZIONE CON IL MEZZO DELLA STAMPA O CON ALTRO MEZZO DI DIFFUSIONE, DI INGIURIA E DI CONDANNA DEL QUERELANTE NONCHÉ DI SEGRETO PROFESSIONALE. ULTERIORI DISPOSIZIONI A TUTELA DEL SOGGETTO DIFFAMATO

Audizione di Nello Rossi, procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma, coordinatore del Gruppo di lavoro criminalità informatica e interferenze illecite nella vita privata, di rappresentanti della Federazione nazionale della stampa italiana e di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
Ferranti Donatella , Presidente ... 2 
Rossi Nello , Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma, coordinatore del Gruppo di lavoro criminalità informatica e interferenze illecite nella vita privata ... 2 
Ferranti Donatella , Presidente ... 4 
Rossi Nello , Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma, coordinatore del Gruppo di lavoro criminalità informatica e interferenze illecite nella vita privata ... 4 
Albamonte Eugenio , sostituto procuratore presso il Tribunale di Roma ... 5 
Siddi Francesco Angelo , Segretario generale della Federazione nazionale della stampa italiana ... 6 
Ferranti Donatella , Presidente ... 7 
Siddi Francesco Angelo , Segretario generale della Federazione nazionale della stampa italiana ... 7 
Ferranti Donatella , Presidente ... 7 
Siddi Francesco Angelo , Segretario generale della Federazione nazionale della stampa italiana ... 7 
Ferranti Donatella , Presidente ... 7 
Siddi Francesco Angelo , Segretario generale della Federazione nazionale della stampa italiana ... 7 
Ferranti Donatella , Presidente ... 8 
Siddi Francesco Angelo , Segretario generale della Federazione nazionale della stampa italiana ... 8 
Iacopino Enzo , Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ... 8 
Rossi Nello , Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma, coordinatore del Gruppo di lavoro criminalità informatica e interferenze illecite nella vita privata ... 9 
Ferranti Donatella , Presidente ... 10 
Siddi Francesco Angelo , Segretario generale della Federazione nazionale della stampa italiana ... 10 
Ferranti Donatella , Presidente ... 10 
Verini Walter (PD) , relatore ... 10 
Ferranti Donatella , Presidente ... 11 
Siddi Francesco Angelo , Segretario generale della Federazione nazionale della stampa italiana ... 11 
Ferranti Donatella , Presidente ... 11 
Rossi Nello , Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma, coordinatore del gruppo di lavoro criminalità informatica e interferenze illecite nella vita privata ... 11 
Siddi Francesco Angelo , Segretario generale della Federazione nazionale della stampa italiana ... 12 
Ferranti Donatella , Presidente ... 12

Sigle dei gruppi parlamentari:
Partito Democratico: PD;
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL);
Nuovo Centro-destra: (NCD);
Scelta Civica per l'Italia: (SCpI);
Sinistra Ecologia Libertà: SEL;
Lega Nord e Autonomie: LNA;
Per l'Italia: (PI);
Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN);
Misto: Misto;
Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

Testo del resoconto stenografico
Pag. 2

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE DONATELLA FERRANTI

  La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  (Così rimane stabilito).

Audizione di Nello Rossi, procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma, coordinatore del Gruppo di lavoro criminalità informatica e interferenze illecite nella vita privata, di rappresentanti della Federazione nazionale della stampa italiana e di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato, di Nello Rossi, Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma e coordinatore del Gruppo di lavoro criminalità informatica e interferenze illecite nella vita privata, di rappresentanti della Federazione nazionale della stampa italiana e di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
  Per la Federazione nazionale della stampa italiana sono presenti il segretario generale Francesco Angelo Siddi, Giovanni Rossi, presidente, e Giancarlo Tartaglia, direttore generale; mentre per il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti sono presenti il presidente Enzo Iacopino, Paolo Pirovano, consigliere segretario, ed Ennio Bartolotta, direttore.
  Il dottor Nello Rossi è invece accompagnato da Eugenio Albamonte, sostituto procuratore presso il Tribunale di Roma.
  Do quindi la parola ai nostri ospiti per lo svolgimento delle loro relazioni.

  NELLO ROSSI, Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma, coordinatore del Gruppo di lavoro criminalità informatica e interferenze illecite nella vita privata. Grazie, presidente. Premetto che quanto dirò è frutto di una riflessione comune con il collega Albamonte, che interverrà a integrare il mio intervento, che si concentrerà su due temi.
  Innanzitutto abbiamo il limite di parlare della diffamazione online, che è il tema specifico su cui interveniamo. La presidente ci ha segnalato e noi abbiamo ben presente che c’è una doppia deliberazione conforme e questo è un altro limite. Il terzo limite è quello della necessaria brevità per i lavori della Commissione.
  Faccio una brevissima premessa di carattere generale, che serve a introdurre ed è direttamente collegata ai tre rilievi puntuali che poi farò sull'elaborato e sul testo. È evidente che accanto a un lato luminoso e progressivo della Rete c’è anche un lato oscuro, nel quale assistiamo al moltiplicarsi, con progressione geometrica, di denunce Pag. 3e querele per diffamazione, per ingiurie e per minacce – minacce anche gravi, con reati procedibili d'ufficio. Non si tratta di veri e propri reati informatici, ma di reati commessi sulla Rete e attraverso la Rete.
  Noi ce ne occupiamo nell'ambito del Gruppo di lavoro criminalità informatica perché esiste un problema di omogeneità di trattamento di questa serie di denunce. È evidente che abbiamo operato e operiamo in una situazione di relativa anomia, di assenza di regolamentazione dei diversi canali espressivi su internet, cioè siti, blog, newsletter e così via. Questo è già un dato di fondo che immediatamente rifluirà nella considerazione di alcune delle norme da voi elaborate.
  Dall'altro lato dobbiamo tenere presente che fino adesso di questo tema si è occupata essenzialmente la giurisprudenza e in particolare la giurisprudenza di legittimità. Mi limito a indicare alcuni punti di questa giurisprudenza che sono concretamente incidenti sui soggetti che operano nella Rete e sulle modalità di intervento su di loro.
  La Corte di cassazione, con una sentenza che già risale al 2008, dice che «l'inclusione nella nozione di «stampa» dei nuovi mezzi di espressione del libero pensiero (quali «newsletter», «blog», «newsgroup», «mailing list», «chat», messaggi istantanei ecc.) non può avvenire prescindendo dalle caratteristiche specifiche di ciascuno di essi». Ha poi aggiunto che «le garanzie costituzionali in tema di sequestro della stampa non si applicano agli interventi effettuati su un forum di discussione nell'ambito di un sito internet» perché questi interventi non rientrano né nella nozione di «stampato» né nella nozione di «prodotto editoriale» previste dalla legge sulla stampa.
  Molto importante ai fini della responsabilità del direttore è anche il fatto che la giurisprudenza di legittimità, per questa galassia di mezzi di espressione, ha stabilito che non è applicabile l'articolo 57 del codice penale sulla responsabilità del direttore perché la normativa sulla stampa si riferisce esclusivamente all'informazione attraverso la carta stampata.
  Infine, il giudice di legittimità, sempre per questa area non regolata, ha detto che non è configurabile una responsabilità penale dei gestori di punti internet per non aver impedito l'evento, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del codice penale, nell'ipotesi in cui un utente invii e-mail aventi contenuto diffamatorio perché il gestore non può controllare i singoli contenuti.
  Queste considerazioni di carattere generale sono immediatamente rilevanti e influiscono sul disegno di legge di cui state discutendo perché, a nostro avviso, il disegno di legge in questione stabilisce che le norme della legge sulla stampa si applicano alle testate giornalistiche online registrate ai sensi dell'articolo 5 della legge sulla stampa.
  Accanto alle testate online che si registreranno o saranno indotte a registrarsi, sopravvivrà nella Rete una grande quantità di blog, siti e luoghi più o meno liberi, come newsletter eccetera. Poiché dalla lettura dell'articolato normativo non trovo una risposta, mi chiedo e vi chiedo quale sarà la disciplina applicabile alla diffamazione su tutti questi altri mezzi o canali espressivi che non rientrano nelle testate online. Questo ci pare un primo problema, che non trova un'immediata risposta.
  Continueranno cioè a operare i principi giurisprudenziali che ricordavo prima. Per esempio, non esistendo tale figura, non c’è alcuna responsabilità per il direttore e, non vigendo la tutela degli stampati, sarà possibile il sequestro. Vorrei chiarire che ai lettori del disegno di legge quali siamo noi e ai futuri interpreti a fini giudiziari di questa legge tale notazione lascia intendere che all'interno della rete avremo due aree: quella delle testate online registrate, che saranno assimilabili alla stampa e saranno soggette alle stesse disposizioni, e un'altra area che rimarrà relativamente indisciplinata. Per un verso, essa sarà esposta a interventi molto pesanti come il sequestro senza le garanzie per lo stampato Pag. 4e, per altro verso, sarà più libera di inviare messaggi minacciosi e diffamatori.
  Ci pare un problema e ve lo rappresentiamo. Sul secondo punto c’è consenso sia da parte nostra sia da parte del Gruppo di lavoro di cui siamo espressione. È stata modificata la competenza territoriale per i reati di diffamazione. A nostro avviso, questa è una scelta giustificata.
  Avevamo tentato di darvi applicazione già in via giurisprudenziale, ritenendo che ci fosse una possibile applicazione analogica della norma sulla RAI TV. Già oggi, infatti, se qualcuno ci diffama attraverso la televisione, il luogo in cui maggiormente avvertiamo la potenza lesiva della diffamazione è quello in cui viviamo e dove vivono le persone che ci circondano.
  Come dicevo, avevamo tentato di fare applicare per via analogica a internet questa norma, che è norma speciale, ma la giurisprudenza di legittimità e di merito ha detto di no perché le norme sulla competenza sono di stretta interpretazione. A oggi, quindi, la giurisprudenza stabilisce che, nel caso di diffamazione a mezzo internet, siccome non si riesce a individuare il luogo in cui materialmente la notizia è stata percepita per la prima volta da terzi, è competente il giudice del luogo di residenza, dimora o domicilio dell'indagato. Questo significa che, se a diffamarmi è un blog siciliano, il processo si terrà in Sicilia e così via.
  Probabilmente possono esserci valutazioni differenti tra noi che siamo operatori del settore e vediamo la situazione da un punto di vista generale e coloro i quali sono portatori di altri legittimi punti di vista. Anche questo, però, pone un problema. Il più delle volte uno stesso articolo viene prima pubblicato online e poi trasfuso sulla stampa. Che cosa accade in questo caso ?
  Si potrebbe ragionare dicendo che siamo di fronte a fonti espressive diverse, che raggiungono lettori e pubblici diversi. Non sarebbe quindi improprio svolgere due processi perché, se un primo articolo giornalistico di contenuto potenzialmente diffamatorio viene pubblicato in una versione online e poi ripreso dalla stampa, magari con alcuni rimaneggiamenti, siamo di fronte a due fonti espressive diverse, che hanno, nel nuovo regime, due direttori responsabili diversi, e raggiungono due pubblici diversi. In teoria sarebbe possibile avere due procedimenti diversi, con regole di competenza diverse a seconda che la diffamazione sia stata attuata con i canoni tradizionali della stampa oppure online.
  L'unico problema di difficile soluzione è quello della assoluta identità dei contenuti e dell'autore dell'articolo che viene prima pubblicato online e poi a stampa. In questo caso, tenendo due processi in due luoghi differenti, potremmo avere in ultima istanza un contrasto di giudicati, a meno che la giurisprudenza non dica che, nell'ipotesi di assoluta identità dell'autore dell'articolo e di sostanziale identità dei contenuti, soprattutto di quelli diffamatori, siamo di fronte a un reato continuato, di modo che per la pluralità di fattispecie sia competente solo il giudice competente per il reato continuato dell'ultimo luogo in cui si è completato il disegno criminoso.
  Come ho detto, la nostra non è una valutazione estemporanea perché ci sono atti giudiziari in cui avevamo già chiesto ai giudici di orientarsi in questo senso in via interpretativa, ma quello che voglio segnalare è che il criterio di competenza particolare per le diffamazioni a mezzo internet va bene. Bisogna però porsi il problema della doppia pubblicazione, che oramai è diventata quasi la regola perché normalmente la versione online anticipa contenuti che verranno sviluppati successivamente.
  Faccio un'ultima riflessione prima di cedere la parola al collega Albamonte, che aggiungerà o integrerà ciò che ho detto. All'articolo 2 modificate l'articolo 57 del codice penale e scrivete che il direttore della testata online è responsabile per tutti i delitti commessi con il mezzo della stampa o della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione.

  PRESIDENTE. È stato aggiunto al Senato.

  NELLO ROSSI, Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma, coordinatore Pag. 5del Gruppo di lavoro criminalità informatica e interferenze illecite nella vita privata. Dobbiamo tenere presente che una delle costanti delle testate online è l'apertura a una serie di commenti che vengono dal pubblico, commenti a volte ammessi indiscriminatamente, con o senza filtro.
  Questo può porre un problema perché in realtà la responsabilità del direttore di testata online è per tutti i contenuti che sono elaborati dalle redazioni o sono trasmessi o messi in Rete dalle redazioni. Ci dobbiamo porre questo problema. Se esiste un qualsiasi filtro o un moderatore di questi messaggi, evidentemente scatterà la responsabilità del direttore nell'ipotesi di commissione di delitti. Non dobbiamo pensare solo alla diffamazione. Qui si parla di delitti commessi col mezzo della stampa. Potremmo avere, ad esempio, istigazione a delinquere o incitazione a commettere atti terroristici. Parliamo quindi di delitti particolarmente gravi.
  Se c’è un filtro, si potrebbe dire che la responsabilità è riconducibile alla redazione. Ma che cosa accade nell'ipotesi dell’open space ? Radio Radicale, per esempio, a volte apriva il microfono a tutti quelli che volevano parlare. Se viene aperto un forum a tutti, questa norma vi si applica o no ? Direi che qualche problema c’è.
  Nell'ipotesi di un open space, ci potrebbero essere grosse remore a considerare il direttore responsabile dei gravi delitti che potrebbero essere commessi. Un chiarimento è però necessario. O si dice che occorre un filtro e che l'apertura totale non è possibile, quanto meno per le testate online, oppure si tempera la responsabilità del direttore, che potrebbe invece diventare molto ampia.
  Avendo svolto queste prime considerazioni, passerei la parola al collega Albamonte per integrazioni su questi e su altri punti.

  EUGENIO ALBAMONTE, sostituto procuratore presso il Tribunale di Roma. Vi ringrazio per l'occasione di poter parlare di questi argomenti.
  Parto dall'ultimo punto trattato dal mio collega. La perplessità sorta leggendo l'ultimo capoverso dell'articolo 57 del codice penale così come modificato dal Senato deriva dal fatto che esso sembra concepito per individuare una più chiara responsabilità del direttore in relazione a contenuti scritti o diffusi senza firma.
  Questa norma, collegata all'articolo 13, che fa comunque riferimento alla responsabilità per i contenuti redazionali, sembrerebbe fare riferimento a vicende recenti della cronaca giudiziaria italiana in cui è comparso un articolo di commento o di cronaca non firmato, di cui d'ora in avanti dovrebbe rispondere il direttore.
  Quello che vogliamo sottolineare è che, al momento dell'applicazione pratica, il problema si porrà non per quegli articoli non firmati, ma per tutti quei contenuti che vengono immessi sulla pagina web del giornale, per esempio, attraverso blog e forum, a cui accedono cittadini liberi tramite un nickname.
  La dizione «contenuti scritti» fa riferimento più chiaramente ai contenuti redazionali. Il problema è rappresentato dal termine «diffusi» perché un contenuto diffuso è un contenuto ospitato e mantenuto sulla pagina web di un quotidiano. Questo contenuto, che è stato postato dall'utente privato e che il giornale supporta tramite la propria piattaforma web, è o non è un contenuto diffuso nel senso indicato dal legislatore ?
  L'applicazione di questa norma porrà una serie di problemi, finanche indagare nel singolo processo quale ingegneria informatica sostiene una certa piattaforma web per stabilire se l'accesso è libero come nel caso della bacheca Facebook altrui, su cui si posta qualcosa che va direttamente online senza filtro da parte di nessuno. Se così è, forse non si potrà dire che si tratta di contenuti diffusi.
  Se così non è, allora c’è un filtro interno, filtro che determina la responsabilità penale del direttore dal momento che gli scritti dei privati sono quasi sempre anonimi perché spesso si usano nickname o nomi apparentemente veri che nascondono identità fittizie.Pag. 6
  Per quanto riguarda la competenza, il mio collega ha spiegato bene quali potrebbero essere le sovrapposizioni tra lo stesso articolo pubblicato sul web e sulla carta stampata. Dobbiamo anche considerare che tutti i giornali hanno ormai un archivio web del loro cartaceo. La possibile sovrapposizione dei procedimenti può quindi diventare un problema.
  In base all'esperienza che abbiamo con le querele, normalmente la vittima che propone una querela afferma che le è stato segnalato che il tal giorno è uscito un articolo su un certo quotidiano. Cercando sul web, si trova riportata la data di pubblicazione e il numero del quotidiano cartaceo. Così assommiamo i due procedimenti. Potremmo avere due direttori responsabili, uno per l'edizione web e l'altro per l'edizione cartacea, ma l'autore dell'articolo potrebbe essere lo stesso.
  Questo fa sì che il procedimento per il cartaceo si tenga nel luogo di stampa, per cui il criterio non è modificato, e l'altro processo, per lo stesso autore ma con diverso direttore, sia effettuato nel luogo di residenza della vittima del reato. Questo potrebbe essere più comune e frequente di quanto ipotizziamo.
  Sempre in tema di competenza, riallacciandomi all'introduzione del collega Rossi, risulta evidente anche dalla relazione al testo il fatto che si siano voluti creare due poli normativi. Il primo riguarda la stampa tradizionale e le testate giornalistiche online e ricade sotto la legge della stampa. Il secondo polo normativo ricade invece nella disciplina dell'articolo 595 del Codice penale e riguarda tutto il resto.
  Come diceva il mio collega, tutto il resto è in verità la maggior parte, ed è questa soprattutto che dà luogo a problemi e contenziosi perché spesso non è governata dalla professionalità e dall'attenzione che caratterizza il giornalismo professionistico.
  Visto che l'ambito dell'articolo 595 sarà l'80 per cento del nostro lavoro, possiamo segnalare che una serie di tentativi di fare chiarezza, ad esempio per quanto riguarda la competenza territoriale per la stampa online, rischiano di non essere facilmente applicabili nel caso della diffamazione ordinaria. O meglio, rimetteremo alla valutazione della giurisprudenza caso per caso l'eventualità che la competenza del giudice del luogo di dimora o di residenza della vittima riguardi anche la diffamazione non a mezzo di una testata online ma, ad esempio, di un blog.
  Questo avrà una serie di conseguenze. È ipotizzabile che i parametri di valutazione di tale aspetto favoriscano una differente soluzione perché la regola generale sulla competenza non è quella della vittima ma è quella dell'autore.
  È la regola inserita all'interno del processo penale, che ha come cornice la tutela dell'autore perché il processo penale è un sistema di garanzie dell'autore del reato e quindi dell'imputato. È un criterio derogatorio. Non è previsto espressamente per l'articolo 595, ma il rischio è che per la grande maggioranza delle diffamazioni continueremo ad avere il problema di competenza territoriale che abbiamo sempre avuto, nonostante il vostro apprezzabile tentativo di risolverlo.
  Forse un'integrazione di questa previsione anche per l'articolo 595 potrebbe essere utile.

  FRANCESCO ANGELO SIDDI, Segretario generale della Federazione nazionale della stampa italiana. Ringrazio per questa audizione così sollecita.
  Noi non possiamo ripetere l'audizione come hanno fatto i signori magistrati poco fa, ma abbiamo alcune osservazioni da proporre, purtroppo con il limite che il presidente Ferranti ci ha ricordato nella sua lettera. Possiamo cioè intervenire solo sugli elementi che sono stati oggetto di modifica al Senato.
  Questo ci limita parecchio, ma su un punto, avendolo ripreso anche i signori magistrati, possiamo tornare anche noi. In tema di competenza territoriale siamo pienamente d'accordo con le obiezioni che sono state sollevate, in particolare per il web, ma abbiamo un'opinione diversa.
  Noi pensiamo che la competenza territoriale vada lasciata così com’è nella Pag. 7legge perché per molti giornali e piccole testate sarebbe difficile altrimenti potersi difendere da accuse e accusatori anche lontanissimi. Ciò vale soprattutto per le testate online perché hanno la possibilità di essere universalmente lette e potrebbe capitare di doversi recare a migliaia di chilometri di distanza dalla residenza, senza avere gli strumenti e le risorse. Questo limiterebbe oggettivamente le possibilità di difesa.
  Per i giornali che pubblicano in rete vedo un altro problema materiale ancora prima che giuridico. Mi riferisco al fatto di processare il direttore in due tribunali diversi. Nel caso di una querela che arrivi da Caltanissetta, per un pezzo pubblicato, ad esempio, su Repubblica.it ci si dovrà recare a Caltanissetta e per lo stesso articolo pubblicato su la Repubblica cartacea ci si dovrà difendere davanti al giudice di Roma. È un problema reale ed è un punto che purtroppo non è stato modificato dal Senato.

  PRESIDENTE. Mi pare di capire che il problema sia la doppia competenza.

  FRANCESCO ANGELO SIDDI, Segretario generale della Federazione nazionale della stampa italiana. Ci sono due problemi che ci riguardano.
  Il primo, che non so se sia possibile affrontare, è relativo al giornali online, per i quali si stabilisce che il giudice competente è quello del luogo di residenza del querelante. Mi pare che a oggi questo sia insormontabile per via della doppia lettura conforme. Per noi è un dramma.

  PRESIDENTE. Però il problema è stato rappresentato.

  FRANCESCO ANGELO SIDDI, Segretario generale della Federazione nazionale della stampa italiana. La seconda questione è la doppia competenza. Forse, sussistendo tale problema, si potrebbe intervenire e modificare le norme.
  Altro punto riguarda le multe. La modifica introdotta dal Senato stabilisce un massimo e non un minimo. Questo può diventare problematico. Mi riferisco alla modifica apportata all'articolo 13.

  PRESIDENTE. Invece che una multa da 5.000 a 10.000 euro, il Senato ha stabilito fino a 10.000 euro.

  FRANCESCO ANGELO SIDDI, Segretario generale della Federazione nazionale della stampa italiana. Esatto. Volevamo chiedere la riduzione del minimo e invece troviamo solo il limite massimo di 10.000 euro. Ci dovremo sempre affidare al buon cuore del giudice.
  Per quanto riguarda le querele temerarie – noi le chiamiamo ancora così –, apprezziamo che sia stato introdotto il principio all'articolo 6, che modifica l'articolo 96 del Codice penale, e che all'articolo 4 siano state precisate alcune questioni relative all'articolo 427. Tuttavia, pur essendo importante che la riforma si faccia e non si fermi, ci sembra che la misura sia ancora molto tenue per il giornalista che è stato ingiustamente intimidito con querele infondate, presentate al solo scopo di impedire il corso della pubblicazione delle notizie.
  Questo capita soprattutto ai colleghi più esposti, ai colleghi deboli e precari che operano nella cronaca di territorio e a volte nelle periferie della malavita. Si trovano sommersi da un certo tipo di querele e talvolta devono fermarsi perché non hanno né una struttura editoriale in grado di supportarli né le risorse per affrontare un'eventuale causa.
  La norma, a nostro giudizio, deve essere più forte. Qui si agisce solo a richiesta. Noi crediamo invece che il procedimento debba essere d'ufficio per stabilire un risarcimento. Ci sarebbe addirittura piaciuto che fosse disposto in certi casi un deposito cautelativo. Questi sono i punti essenziali.
  Sulla rettifica c’è poco da dire perché non siamo in grado di intervenire. Dover però pubblicare le rettifiche senza alcuna possibilità di controbattere – mi pare di capire che si potrebbe fare dal giorno dopo perché, fatta la legge, in Italia si Pag. 8trova l'inganno, ma noi vorremmo che tutto fosse chiaro fin dall'origine – ci potrebbe costringere a pubblicare molte cose che non corrispondono ai fatti. È vero che una disposizione dice che ci si può rifiutare di pubblicare ciò che è documentatamente falso, ma se si potesse dare una stretta alla norma sarebbe meglio.
  Siccome però non vogliamo che la legge si fermi, visto che il suo obiettivo principale è quello di eliminare il carcere dalle pene per il reato di diffamazione a mezzo stampa, che è la misura per la quale siamo più contestati e sanzionati anche dalla Corte europea di Strasburgo, vorremmo che si trovasse il modo per intervenire su tutto ciò su cui è ancora possibile farlo, migliorandolo.
  Un punto che ci lascia perplessi oltre a quelli che ho già citato è la questione del diritto all'oblio. Non vedo la necessità che venga incluso in questa legge perché la materia, come ricordavano i signori magistrati, è complessa e va ben oltre l'ambito della stampa. Credo che il problema debba essere affrontato nel contesto di una regola etica per internet, che noi auspichiamo.
  Non si può usare la legge sulla stampa per affrontare un tema che è ben più complesso e ad ampio raggio.

  PRESIDENTE. Vorrei precisare che quando il minimo di una multa non è specificato, il riferimento è al limite minimo di 50 euro indicato all'articolo 24 del codice penale.
  Il Senato ha seguito questa linea.

  FRANCESCO ANGELO SIDDI, Segretario generale della Federazione nazionale della stampa italiana. Se è così ritiro l'osservazione.
  Per la verità, anche l'avvocato Malavenda, che è molto esperta in materia e che so audirete, ci segnalava questo problema.

  ENZO IACOPINO, Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Buonasera a tutti e grazie per questo secondo invito, anche se ho la consapevolezza che non sortirà alcun risultato perché, come ci diceva la presidente, siamo in terza lettura. Sono vecchio di Parlamento e so che le quarte letture sono quasi episodiche.
  Mi sono scusato in anticipo con il Viceministro Costa, che ringrazio di essere qui, ma questa legge non ci soddisfa nell'impostazione. Questa legge nasce da una diversa consapevolezza della realtà del fenomeno e sconta due difetti o due vizi. In primo luogo nasce sotto la spinta delle ripetute sanzioni che ci sono venute dall'Europa per eliminare il carcere. In secondo luogo nasce ed è collegata a casi specifici.
  I giornalisti non sono quei casi specifici. La massa dei giornalisti, come ebbi modo di dire nella prima audizione, è fatta da migliaia e migliaia di giornalisti che non si possono permettere, con il compenso di un articolo, di comprare alla buvette della Camera un supplì, un tramezzino e un bicchiere di acqua minerale.
  Non farò alcun riferimento a tutte le perplessità su web e dintorni che sono state formulate sia dai due magistrati sia dai due colleghi della Federazione della stampa. Senza voler mancare di riguardo ad alcuno perché la gratitudine per l'ascolto resta, mi permetterò di sottolinearvi alcuni passaggi di questa legge, facendo riferimento a molte sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, che non sanzionava l'Italia soltanto per la previsione del carcere, la sola nota positiva che può venire da questa legge se approvata.
  Numerose sentenze, infatti, – abbiamo portato qualche documento che abbiamo lasciato in copia – censurano il nostro Paese per l'ammontare della sanzione economica, che diventa intimidatoria se non è rapportata al potenziale economico dell'imputato. Noi non abbiamo alcun interesse a difendere quanti, in maniera consapevole, diffamano gli altri. Pertanto non ci sentirete dire alcuna parola sulla sanzione di 50.000 euro. Non la diremmo neanche se fosse di 500.000 euro.Pag. 9
  La sanzione di 10.000 euro, però, corrisponde mediamente – perché voi lo sappiate – a circa 5.000 articoli scritti oggi da migliaia di giornalisti. Non si può non considerare intimidatoria una sanzione di questa portata. La presidente diceva che il minimo può essere di 50 euro, ma tutto può essere interpretato perché la legge deve essere applicata. Il dottor Rossi, che si è occupato anche di questi reati, mi ricordava che non ha mai chiesto il carcere per una diffamazione a mezzo stampa. È un problema diverso.
  Giusto per la memoria di questa audizione, l'altro aspetto che francamente ci crea delle perplessità è legato alle querele o liti temerarie. Mi insegnate che non sono la stessa cosa. Essersi limitati a prevedere che in via equitativa, davanti a una querela pretestuosa, il magistrato possa stabilire una sanzione credo che non risponda all'esigenza di evitare che i mille Toto Riina di Italia, che hanno staff di avvocati e se li possono permettere, si tolgano lo sfizio di intimidire per anni un giornalista – perché tanto dura l’iter processuale, come sapete meglio di me –, per poi proporre di rimettere la querela alla prima udienza.
  Ci sono alcuni altri punti, l'ultimo dei quali non è stato variato dal Senato. Se riterrete, come mi è parso di capire per non far morire la legge, di affidare a un qualche documento una raccomandazione al Governo affinché in un provvedimento terzo rispetto a questo affronti alcuni aspetti, vi prego nuovamente di tenere presente l'impatto devastante che può comportare, per il diritto all'informazione dei cittadini, l'obbligo della rettifica senza commento.
  Non parlo della rettifica palesemente falsa, che le norme prevedono possa essere non pubblicata. Parlo di una rettifica che può nascere da un errore di battuta in un testo o da un lapsus in una trasmissione radiotelevisiva. Quel testo parlato o scritto può essere legittimamente contestato senza omettere che si tratta di un errore materiale. È un rischio troppo grosso.
  Poiché vedevo qualche perplessità, mi ero permesso la volta scorsa di fare un esempio. Se Iacopino ha rubato cento iPad e viene pubblicato che ne ha rubati dieci, è legittimato a dire che non è vero. Il messaggio che passa è che non è un ladro benché ne abbia rubati cento anziché dieci, ma non ci sarebbe la possibilità di scriverlo.
  Se riterrete di volere fare, nell'ambito di più ampi provvedimenti, una raccomandazione al Governo affinché provi a individuare la strada più corretta per tutelare i diritti dei cittadini, vi manifesto fin da ora la gratitudine dell'Ordine dei giornalisti.

  NELLO ROSSI, Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma, coordinatore del Gruppo di lavoro criminalità informatica e interferenze illecite nella vita privata. Vorrei aggiungere due considerazioni molto puntuali. Da un lato, è vero che sulla competenza giurisdizionale in materia di diffamazione online c’è già la versione approvata da entrambi i rami del Parlamento, ma la norma è molto ampia e parla di comunicazione telematica. È quindi suscettibile di applicarsi ai reati commessi non solo sulle testate online, ma anche su qualunque sito o blog. Da questo punto di vista la formula è positiva.
  Siccome però sullo sfondo l'idea di un contrasto di giudicati è abbastanza inquietante, si potrebbe forse immaginare una norma che, per lo stesso contenuto pubblicato sia sulla versione online sia sulla versione cartacea, integri una fattispecie di reato continuato, limitando la competenza, per esempio, al luogo in cui è avvenuta l'ultima pubblicazione a stampa. Nella prassi altrimenti questi contrasti di giudicati potrebbero essere fonte di discredito per la giustizia stessa.
  Vorrei anche sottolineare che la norma secondo la quale, senza ulteriori specificazioni, il direttore di una testata giornalistica online risponde di delitti commessi con altri mezzi di diffusione nei casi di scritti o contenuti non firmati, come abbiamo ricordato, non vale solo per gli scritti anonimi su un giornale. Può caricare sul direttore, ad esempio, un reato gravissimo di istigazione a delinquere o Pag. 10altri reati di parola riguardanti il terrorismo o l'odio razziale perché non ha controllato. Così com’è, la norma è abbastanza inquietante perché configura una forma di concorso atipico, anomalo.
  Da ultimo, se dovete guardare alla realtà della giurisprudenza, non pensate che oggi ci sia un atteggiamento di particolare repressione nei confronti della diffamazione online. Ciò dipende sia dall'atteggiamento complessivamente liberale che anche la magistratura italiana ha in questo campo sia dal fatto che il numero di denunce e di querele è talmente alto che una procura, se dovesse procedere per tutte, probabilmente esaurirebbe metà del suo organico in questo. Come ho detto, la crescita è geometrica.
  La Procura di Roma ha posto a fondamento di molte richieste di archiviazione un ragionamento sulla cosiddetta «desensibilizzazione oggettiva» su internet. Essendo parlamentari, conoscete bene il tema della desensibilizzazione soggettiva che la giurisprudenza ha adottato quando si tratta di soggetti impegnati nella lotta politica. Si dice che, essendo soggetti particolarmente coriacei perché in battaglia, il livello della diffamazione va interpretato in questo modo. Giusto o sbagliato che sia, questo è l'orientamento anche dalla Corte di cassazione.
  Noi abbiamo parlato di «desensibilizzazione oggettiva» perché tutti sanno che internet è al momento un luogo abbastanza sregolato. Non ci sono direttori responsabili e tutti possono dire tutto. È chiaro che il livello di credibilità o di gravità delle offese dipende anche da questo. È come se io venissi offeso al mercato: il contesto, l'ambiente e la confusione riducono la credibilità dell'affermazione diffamatoria.
  Abbiamo fatto un'eccezione per l'attribuzione di fatti determinati, ma tutto il gioco di diffamazioni e insulti gratuiti che ci sono su internet tendenzialmente viene fatto oggetto di una richiesta di archiviazione. Questo avviene in una grande città come Roma. Ovviamente non rispondo degli orientamenti in altre sedi.
  Mi pareva un dato utile da rappresentare.

  PRESIDENTE. Grazie. Abbiamo compreso l'opportunità di evitare la duplicazione dei giudicati o i conflitti di competenza nel caso di doppie testate. Verificheremo che possibilità ci sono per intervenire.
  Del tutto nuovo è invece l'articolo 3 sul cosiddetto diritto all'oblio, ma nessuno di voi ha obiezioni. Forse faremo altre audizioni su questo punto.

  FRANCESCO ANGELO SIDDI, Segretario generale della Federazione nazionale della stampa italiana. Mi ero già espresso sul tema e direi che non è pertinente.

  PRESIDENTE. Do ora la parola ai colleghi che intendano porre quesiti o formulare osservazioni.

  WALTER VERINI, relatore. Voglio ringraziare gli illustri auditi per il contributo dato non solo in questa circostanza ma anche in passato.
  Anche se mi rendo conto che si tratta di una riflessione interna alla Commissione, vorrei esternare una situazione che si è venuta a creare con la lettura e la modifica che il Senato ha ritenuto di dovere apportare al testo che la Camera aveva approvato.
  Da un lato, alcune criticità che voi stessi avete evidenziato in questa circostanza e in altre occasioni pubbliche di confronto che ci sono state nelle scorse settimane sono anche all'attenzione della Commissione. Forse le valutazioni e le ipotesi di soluzione sono diverse e diversificate, ma questo attiene alla normale dialettica parlamentare. Tuttavia, è mio parere personale che alcuni dei risultati già raggiunti nell'attuale stesura possano essere considerati comunque punti significativi, pur non ignorando limiti e criticità che, come dicevo, sono stati evidenziati.
  Il dubbio che abbiamo e che io ho esternato alla Commissione in sede di relazione è il seguente. Lavoriamo per intervenire sulle criticità, anche nel senso Pag. 11evidenziato da alcune delle vostre relazioni, e rimandiamo il testo al Senato, dove è stato già un anno e dove presumibilmente sarebbe destinato a rimanere per altrettanto tempo, dando per scontato che la legislatura prosegua, oppure cerchiamo di «incassare» i risultati positivi, cominciando a sperimentarli e valutando la possibilità di intervenire sulle criticità con altri provvedimenti, come accennato prima ?
  È un punto interrogativo che mi sento di esternare per la vostra autorevolezza e per il fatto che voi lavorate sul campo, sia pure con diverse funzioni e qualifiche. Mi sembrava corretto farlo.
  Infine, vorrei porre una domanda. Alcune delle criticità che avete evidenziato, e penso in particolare alla regolamentazione – forse uso un termine improprio – di alcuni aspetti che possono non avere regolamentazione oggi, come quelli che riguardano la Rete, pensate possano essere risolte solo con la legislazione nazionale oppure ci sarebbe bisogno di qualche intervento normativo di cornice europea, quanto meno ?

  PRESIDENTE. Do la parola ai nostri ospiti per la replica.

  FRANCESCO ANGELO SIDDI, Segretario generale della Federazione nazionale della stampa italiana. Io credo che occorra portare a casa il risultato migliore possibile. Se non ci sono le condizioni, mi arrendo, auspicando ordini del giorno o atti che siano davvero impegnativi per intervenire su provvedimenti che riguardino la giustizia o altre materie.
  Siccome però mi pare che ci siano sensibilità diverse su alcuni punti, dal tema della Rete a quello del giudice competente, alla misura sulle multe, mi domando e domando alla Commissione se nel prosieguo dei lavori parlamentari sia possibile verificare prima con il Senato eventuali modifiche sui punti sui quali è ancora possibile intervenire, in modo che, come avviene per la legge Finanziaria o altri decreti, la terza lettura sia quella conclusiva e il quarto passaggio sia solo di ratifica.
  Noi non siamo parlamentari, ma la procedura legislativa offre di questi esempi. So che ci sono tensioni e che questa è sempre stata una materia molto sensibile. Tuttavia, mi pare che tutto l'arco parlamentare converga sull'eliminazione del carcere e forse si potrebbe trovare un bilanciamento sull'introduzione di altre modifiche. Non so però se sia una strada praticabile.
  Mi piacerebbe che fosse così. Diversamente mi arrendo alla legge possibile.

  PRESIDENTE. È una responsabilità che peserà sui parlamentari.

  NELLO ROSSI, Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma, coordinatore del gruppo di lavoro criminalità informatica e interferenze illecite nella vita privata. Vorrei dire una cosa sulla legislazione nazionale.
  In questo campo ad ogni momento varchiamo i confini nazionali. Sicuramente è un grosso problema perché i provider per la maggior parte sono all'estero e sono multinazionali. In molti altri Paesi anche le eventuali rogatorie, che sono molto problematiche, si scontrano con il fatto che non esistono norme penali. A volte non otteniamo risposte e a volte le otteniamo deliberatamente incongrue.
  Per farvi un esempio, è stata duplicata su internet una finta pagina della Corte dei conti. Siamo un po’ lontani dalla diffamazione, ma in Italia è un fatto inquietante che esista una finta pagina della Corte dei conti. Abbiamo fatto una rogatoria negli Stati Uniti e ci è stata data una risposta completamente fuori tema. Ci è stato detto che in quel Paese si tutela ampiamente la libertà di espressione e quindi non ci avrebbero risposto. È chiaro che un falso di quel tipo non ha alcun riferimento con la libertà di espressione.
  In realtà su questo terreno il Parlamento si può muovere per convenzione. Così come esiste una convenzione sui reati informatici, dovrebbero esistere convenzioni internazionali, sempre più aperte alle firme, anche su una grande quantità di reati commessi su e attraverso la Rete, Pag. 12reati che non sono informatici e restano fuori dalla Convenzione di Budapest, ma sui quali non si può intervenire rimanendo nell'ambito nazionale.

  FRANCESCO ANGELO SIDDI, Segretario generale della Federazione nazionale della stampa italiana. Siamo stati raggiunti recentemente dalla comunicazione che la Camera dei deputati ha costituito una commissione per i diritti e i doveri di internet composta da tredici esperti.

  PRESIDENTE. Si tratta di un gruppo di lavoro e studio, composto di esperti coordinati dal professor Rodotà e istituito dalla Presidenza della Camera, che ha elaborato un documento di base, presentato recentemente a un convegno internazionale. Non è una Commissione parlamentare.
  A questo lavoro di base hanno partecipato i presidenti delle Commissioni affari costituzionali e giustizia di Camera e Senato ed è stato presentato nell'ambito della Commissione europea proprio perché esiste la necessità di superare i confini nazionali. È rivolto più alle priorità del semestre europeo presieduto dall'Italia che alla protezione dei dati.
  Ringrazio tutti gli intervenuti e dichiaro conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.