XVII Legislatura

II Commissione

Resoconto stenografico



Seduta n. 6 di Martedì 31 marzo 2015

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Ferranti Donatella , Presidente ... 3 

INDAGINE CONOSCITIVA IN MERITO ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE DEL GOVERNO C. 2798 , RECANTE MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE PER IL RAFFORZAMENTO DELLE GARANZIE DIFENSIVE E LA DURATA RAGIONEVOLE DEI PROCESSI E PER UN MAGGIORE CONTRASTO DEL FENOMENO CORRUTTIVO, OLTRE CHE ALL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO PER L'EFFETTIVITÀ RIEDUCATIVA DELLA PENA, E DELLE ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE C. 370  FERRANTI, C. 372  FERRANTI, C. 373  FERRANTI, C. 408  CAPARINI, C. 1194  COLLETTI, C. 1285  FRATOIANNI, C. 1604  DI LELLO, C.1957 ERMINI, C. 1966  GULLO, C. 1967  GULLO, C. 2165  FERRANTI, C. 2771  DORINA BIANCHI E C. 2777  FORMISANO

Audizione di Antonio Fiorella, presidente della Commissione di studio di revisione del sistema penale attraverso l'introduzione di norme di depenalizzazione presso il Ministero della giustizia, e di Marco Pelissero, professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Genova.
Ferranti Donatella , Presidente ... 3 
Fiorella Antonio , Presidente della Commissione di studio di revisione del sistema penale attraverso l'introduzione di norme di depenalizzazione presso il Ministero della giustizia ... 3 
Ferranti Donatella , Presidente ... 3 
Fiorella Antonio , Presidente della Commissione di studio di revisione del sistema penale attraverso l'introduzione di norme di depenalizzazione presso il Ministero della giustizia ... 3 
Ferranti Donatella , Presidente ... 4 
Fiorella Antonio , Presidente della Commissione di studio di revisione del sistema penale attraverso l'introduzione di norme di depenalizzazione presso il Ministero della giustizia ... 4 
Ferranti Donatella , Presidente ... 6 
Fiorella Antonio , Presidente della Commissione di studio di revisione del sistema penale attraverso l'introduzione di norme di depenalizzazione presso il Ministero della giustizia ... 6 
Ferranti Donatella , Presidente ... 6 
Pelissero Marco , Professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Genova ... 6 
Ferranti Donatella , Presidente ... 9 
Fiorella Antonio , Presidente della Commissione di studio di revisione del sistema penale attraverso l'introduzione di norme di depenalizzazione presso il Ministero della giustizia ... 9 
Ferranti Donatella , Presidente ... 9 
Fiorella Antonio , Presidente della Commissione di studio di revisione del sistema penale attraverso l'introduzione di norme di depenalizzazione presso il Ministero della giustizia ... 9 
Ferranti Donatella , Presidente ... 9 
Fiorella Antonio , Presidente della Commissione di studio di revisione del sistema penale attraverso l'introduzione di norme di depenalizzazione presso il Ministero della giustizia ... 9 
Ferranti Donatella , Presidente ... 9 
Fiorella Antonio , Presidente della Commissione di studio di revisione del sistema penale attraverso l'introduzione di norme di depenalizzazione presso il Ministero della giustizia ... 9 
Ferranti Donatella , Presidente ... 10 
Fiorella Antonio , Presidente della Commissione di studio di revisione del sistema penale attraverso l'introduzione di norme di depenalizzazione presso il Ministero della giustizia ... 10 
Ferranti Donatella , Presidente ... 10 
Rossomando Anna (PD)  ... 10 
Ferranti Donatella , Presidente ... 10 
Fiorella Antonio , Presidente della Commissione di studio di revisione del sistema penale attraverso l'introduzione di norme di depenalizzazione presso il Ministero della giustizia ... 10 
Ferranti Donatella , Presidente ... 10 
Fiorella Antonio , Presidente della Commissione di studio di revisione del sistema penale attraverso l'introduzione di norme di depenalizzazione presso il Ministero della giustizia ... 10 
Ferranti Donatella , Presidente ... 10

Sigle dei gruppi parlamentari:
Partito Democratico: PD;
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL);
Area Popolare (NCD-UDC): (AP);
Scelta Civica per l'Italia: (SCpI);
Sinistra Ecologia Libertà: SEL;
Lega Nord e Autonomie: LNA;
Per l'Italia-Centro Democratico: (PI-CD);
Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN);
Misto: Misto;
Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI;
Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

Testo del resoconto stenografico
Pag. 3

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DONATELLA FERRANTI

  La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  (Così rimane stabilito).

Audizione di Antonio Fiorella, presidente della Commissione di studio di revisione del sistema penale attraverso l'introduzione di norme di depenalizzazione presso il Ministero della giustizia, e di Marco Pelissero, professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Genova.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 2798, recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, e delle abbinate proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1194 Colletti, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C.1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi e C. 2777 Formisano, di Antonio Fiorella, presidente della Commissione di studio di revisione del sistema penale attraverso l'introduzione di norme di depenalizzazione presso il Ministero della giustizia, e di Marco Pelissero, professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Genova.
  Do quindi la parola al presidente della Commissione di studio di revisione del sistema penale attraverso l'introduzione di norme di depenalizzazione presso il Ministero della giustizia, Antonio Fiorella.

  ANTONIO FIORELLA, Presidente della Commissione di studio di revisione del sistema penale attraverso l'introduzione di norme di depenalizzazione presso il Ministero della giustizia. Come d'intesa, limito le mie considerazioni alle disposizioni del disegno di legge C. 2798, nei limiti delle modifiche progettate dalla Commissione ministeriale da me presieduta.
  Si tratta degli articoli 1 e 2 del disegno di legge C. 2798, che prevedono condotte riparatorie, nonché dell'articolo 6 del medesimo disegno di legge, che prevede una delega relativa alla modifica del regime di procedibilità, alla disciplina delle misure di sicurezza e al riordino del sistema.
  Quanto alla prescrizione ormai è esaurita la materia e quindi non la esaminerò. Ci sono anche altri profili sostanziali del disegno di legge che io non considererei, come l'aumento della pena per la corruzione propria, l'estensione della confisca allargata e ulteriori aspetti processuali che non rientrano.

  PRESIDENTE. C’è un disegno di legge al Senato che sta per arrivarci.

  ANTONIO FIORELLA, Presidente della Commissione di studio di revisione del sistema penale attraverso l'introduzione di Pag. 4norme di depenalizzazione presso il Ministero della giustizia. Quindi io non li tratterò anche perché sono estranei all'oggetto dei lavori della Commissione da me presieduta, dunque limiterò anche in questo senso il mio intervento.
  Verrei dunque all'articolo 1 del disegno di legge C. 2798. Si tratta di una nuova causa di estinzione consistente nelle condotte riparatorie, che è prevista, come ben noto, in ordine a reati procedibili a querela, con querela rimettibile, oltre ad alcuni specifici reati che sono invece procedibili d'ufficio. Si prevedono termini, uno di base e l'altro differito, per il compimento delle condotte riparatorie.
  In definitiva, l'articolo introduce un ulteriore meccanismo di deflazione penale, tema di oggi, verso il quale tutti siamo particolarmente sensibili, e la causa di estinzione integra il sistema concepito dalla recente legge n. 67 del 2014, che ha previsto l'istituto della messa alla prova.
  Rispetto alla disposizione si può discutere circa l'ampiezza, cioè la portata della sua efficacia riguardo alla estensione degli effetti deflattivi che porta con sé. A me sembra tuttavia che, al di là di questo profilo, l'istituto rimanga apprezzabile e l'effetto di integrazione del sistema, introdotto dalla citata legge n. 67, appare senz'altro indicato e ragionevole. Da questo punto di vista il mio giudizio è positivo.
  Quanto ai lavori della Commissione ministeriale da me presieduta, osservo che la nuova causa di estinzione corrisponde a una figura già concepita dalla Commissione stessa e tracciata con l'articolo 16 del testo, fatte salve differenze marginali quanto al comma 1 delle relative disposizioni.
  Emergono tuttavia alcune differenze e quelle di maggior rilievo sembrano risultare dal capoverso della disposizione, perché il disegno di legge C. 2798 sembra prevedere il differimento, cioè l'ulteriore termine per adempiere non superiore a un anno, soltanto in relazione al risarcimento. La norma qui parla solo di risarcimento, diversamente dall'articolo 16, comma 1, capoverso, del progetto varato dalla Commissione ministeriale, che prevede invece l'eventuale, ulteriore termine per provvedere più generalmente agli adempimenti sino ad allora impossibili richiesti dal comma 1.
  Oltre al risarcimento, quindi, vengono in luce le restituzioni e l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. La limitazione mi sembra non opportuna, perché l'impossibilità di adempiere, rispettando il primo termine, potrebbe riguardare anche le restituzioni e l'eliminazione del danno o del pericolo, né sembrano emergere ragioni sufficienti per escludere sotto questi diversi profili il potere del giudice di concedere un termine ulteriore.
  Immaginerei quindi preferibile una clausola più ampia, che comprenda, oltre al risarcimento, anche le restituzioni e l'eliminazione di conseguenze dannose o pericolose.
  Mi limito poi a far presente che ulteriori figure di condotte riparatorie con effetto estintivo dei reati sono proposte dal progetto della Commissione da me presieduta, in particolare per il caso di adempimento di prescrizioni in materia di ambiente e di adempimento di debiti tributari. Mi riferisco all'articolo 17 del nostro documento, di cui posso lasciarvi delle fotocopie. A me sembra che anche queste figure meritino una considerazione.

  PRESIDENTE. Quindi ci sono ulteriori ipotesi di condotte riparatorie.

  ANTONIO FIORELLA, Presidente della Commissione di studio di revisione del sistema penale attraverso l'introduzione di norme di depenalizzazione presso il Ministero della giustizia. Sì, ci sono ulteriori ipotesi di condotte riparatorie che prevedono nel quadro di queste condotte prescrizioni sia in materia di ambiente sia in materia di tributi.
  Quanto all'articolo 2 del disegno di legge C. 2798, le disposizioni transitorie appaiono opportune, anzi a rigore occorrerebbero delle disposizioni più compiute in rapporto alle nuove cause di estinzioni previste dall'ordinamento. Pensiamo al problema che si pone dal punto di vista della successione di leggi penali nel tempo Pag. 5con riferimento alla messa in prova, qualche problema si potrebbe porre anche rispetto alla figura della tenuità dell'offesa.
  A mio avviso potrebbe apparire non chiaro o non completo il comma 1 dell'articolo 2, laddove nel concludere non precisa che il superamento del termine è dovuto alla successiva entrata in vigore della nuova legge. Si badi bene: nella logica della disposizione è chiaro che il problema è quello della successiva entrata in vigore della nuova legge, ma nel complesso potrebbero nascere problemi interpretativi, visto che dal rapporto intercorrente tra il comma 1 e il resto della disposizione non tutto risulta chiarissimo.
  In particolare, la precisazione potrebbe essere utile per rendere manifesto che vi è corrispondenza con la disciplina dell'articolo 1 nella definizione del presupposto dell'ottenimento del termine ulteriore sotto lo specifico profilo che l'imputato non ha potuto adempiere per fatto a lui non addebitabile. Nella specie, il fatto non addebitabile consiste proprio nell'entrata in vigore della nuova legge oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
  Nella disciplina transitoria potrebbe apparire non ragionevole (questa è un'osservazione che mi permetterei di fare) la limitazione del termine per l'adempimento, termine che allo stato è indicato come non superiore a 60 giorni.
  Qualcuno potrebbe stabilire un parallelo con l'ipotesi base, nella quale si prevede il potere del giudice di concedere un ulteriore anno in caso di precedenti impossibilità, mentre qui il termine che viene concesso può essere insufficiente, perché 60 giorni potrebbero risultare inadeguati.
  Verrei quindi all'altro argomento oggetto della mia audizione, cioè all'articolo 6 e alle relative deleghe. In proposito vi è a mio avviso da considerare che per quanto riguarda la delega – che punta alla modifica del regime della procedibilità a querela – tutto sommato potrebbe anche apparire sufficientemente determinata, data la materia e i presupposti fondamentali noti alla dottrina e agli operatori. Non è particolarmente determinata, ma forse potrebbe bastare.
  Come punto di riferimento della disposizione mi permetterei anche di osservare che il progetto della Commissione ministeriale da me presieduta sul punto dà un'indicazione del possibile sviluppo negli articoli 5 e seguenti.
  L'articolo 6 a me sembra generico e quindi da meglio precisare quanto alla delega che ha per oggetto la revisione della disciplina delle misure di sicurezza. Si tratta di una delega amplissima in una materia molto delicata, che penserei debba essere meglio specificata.
  Significativa appare la delega al riordino del codice penale, tema al quale siamo tutti particolarmente sensibili, con indicazione dei settori di tutela penale meritevoli di inserimenti nel codice penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni.
  Questo del completamento della codificazione è tema all'attenzione ormai almeno dal 1988, quando il Ministro Vassalli incaricò una Commissione, di cui ho fatto parte, per la riforma complessiva del sistema penale. Quella Commissione varò il documento nel 1991, immettendo nella parte speciale una serie di disposizioni ancora oggi contenute nella legislazione complementare, proprio perché già allora si sentiva moltissimo l'esigenza di questo riordino con immissione nel codice di materie invece oggi collocate in norme extra penali. Non posso quindi che approvare questo punto della delega.
  Il punto che io vedrei è che la dizione attuale del testo parla di un riordino che qualcuno potrebbe immaginare solo formale, cioè solo come collocazione o addirittura solo come indicazione di una successiva collocazione. Mi permetterei anche di stabilire una connessione di questa parte del progetto di delega con la lettera n) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 67 del 2014, perché in questa lettera si fa riferimento a un coordinamento delle nuove norme in materia di pene detentive non carcerarie, che però appare molto importante. Infatti, nella seconda parte Pag. 6della disposizione si indica la necessità di tener conto di razionalizzare e di graduare il sistema delle pene, delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative applicabili in concreto dal giudice di primo grado.
  Ciò indica che il coordinamento è molto più vasto di quello che può apparire a prima vista, anche perché il riordino del sistema delle pene necessariamente porta con sé il riordino della materia anche dal punto di vista delle figure di reato.
  È quindi particolarmente interessante stabilire il riordino, così come immaginato dalla delega indicata nell'articolo 6 del disegno di legge C. 2798 nella sua connessione con la lettera n) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 67 del 2014. A me sembra di particolare importanza per il profilo della conoscibilità della legge, tema di assoluta attualità. Dobbiamo preoccuparci del comune cittadino, ma anche del tecnico a volte, che ha grande difficoltà nel ricostruire il senso generale dell'ordinamento e le precise fattispecie, quindi è un'indicazione pregevole.
  Segnalo in proposito che il progetto presentato dalla Commissione ministeriale da me presieduta per la revisione del sistema penale ha previsto l'istituzione di un Ufficio dell'Anagrafe dei reati (articolo 21), che dovrebbe essere collocato presso il Ministero della giustizia, al quale il Parlamento e il Governo potrebbero segnalare ogni nuova fattispecie penale.
  L'Ufficio dovrebbe essere incaricato di svolgere anche le apposite indagini statistiche e di promuoverne la diffusione. L'istituzione dell'Anagrafe dei reati potrebbe garantire al meglio la conoscenza dei precetti e delle sanzioni, fornendo un servizio fondamentale alla collettività. Al riguardo, la sentenza n. 364 del 1988 della Corte costituzionale ci dà un segnale nettissimo.
  Mi permetto poi di indicare che il progetto della Commissione da me presieduta prevedeva anche un'utile estensione dell'area di applicazione della causa estintiva della oblazione.
  Un'ultima parola sul punto della depenalizzazione. Certo oggi riprendere il tema della depenalizzazione dopo la legge n. 67 del 2014 è molto difficile.

  PRESIDENTE. C’è una delega che stanno cercando di attuare.

  ANTONIO FIORELLA, Presidente della Commissione di studio di revisione del sistema penale attraverso l'introduzione di norme di depenalizzazione presso il Ministero della giustizia. Noi avevamo immaginato una depenalizzazione più ampia, ma sarebbe utile riprendere questo tema della depenalizzazione in modo molto più forte ed esteso, perché è il problema dei problemi, non risolvendo il quale molti dei profili legati alla deflazione e alla decarcerizzazione divengono estremamente difficili da risolvere, quindi consentitemi di segnalare questo aspetto. Grazie della vostra attenzione.

  PRESIDENTE. Grazie. Do la parola al professor Marco Pelissero.

  MARCO PELISSERO, Professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Genova. Io concentrerò la mia attenzione sulla delega dell'articolo 6 relativa alla disciplina delle misure di sicurezza.
  Che la disciplina delle misure di sicurezza necessiti di una revisione complessiva del sistema è da tempo oggetto di attenzione. Il problema, però, è che l'articolo 6 della legge delega, come ha già indicato il professor Fiorella, risulta essere eccessivamente generico, e qui ci sono due profili di complessità che ho evidenziato anche nella relazione presentata. Non è chiaro innanzitutto se il disegno di legge dia indicazioni a favore di una riforma più globale del sistema o semplicemente di intervento per una razionalizzazione del sistema esistente, e, inoltre, abbiamo un'insufficiente indicazione di princìpi e criteri direttivi.
  Gli elementi che a mio avviso depongono per una tendenza alla conservazione dell'assetto di disciplina esistente sono il fatto che l'articolo 6 indica una revisione della disciplina delle misure di sicurezza, particolarmente in relazione ai presupposti di applicazione, anche con riferimento alla categoria della abitualità e tendenza a delinquere.Pag. 7
  Il riferimento a queste due categorie come eventuale presupposto per l'applicazione di misure di sicurezza segnala una persistenza rispetto all'impianto attuale. Lo stesso richiamo alla disciplina sul superamento della normativa relativa agli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) si colloca in questa direzione.
  Oggi, 31 marzo, è il giorno in cui dovrebbero chiudere definitivamente gli OPG, e l'indicazione che ricaviamo dal riferimento a quella legge è anche qui di un mantenimento delle misure di sicurezza, perché la riforma in atto sugli OPG modifica le modalità di esecuzione dell'OPG e della casa di cura e di custodia, ma non determina un superamento della disciplina presente.
  Non sono chiari però i princìpi e i criteri direttivi, e qui la genericità dell'articolo 6 mi ha stupito soprattutto perché abbiamo una serie di progetti di riforma della parte generale del codice penale che sul punto erano molto più specifici, quindi credo che sia importante attingere da queste indicazioni.
  Anche alla luce dell'esperienza che ho avuto nella Commissione Palazzo per l'attuazione della legge n. 67 del 2014, delle difficoltà che abbiamo incontrato nel dare attuazione ad una legge che pur fissava princìpi e criteri direttivi in alcune parti più generici, immagino la difficoltà a cui si troverebbe di fronte il legislatore delegato in relazione a una delega di questo tipo.
  L'assenza di criteri e princìpi direttivi è particolarmente criticabile in un momento di transizione del sistema del superamento degli OPG, che è in atto anche con difficoltà nella individuazione delle strutture, le residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza sanitaria, che dovranno sostituire gli OPG stessi.
  C’è dunque una esigenza di riordino, che però credo che dovrebbe essere concepita all'interno di una più ampia riflessione non solo del sistema sanzionatorio, ma anche di alcuni istituti di parte generale, perché la disciplina delle misure di sicurezza impatta con il presupposto dell'individuazione dell'infermità di mente e la necessità di capire come la riforma delle misure di sicurezza possa interagire con la riforma della recidiva. Sono quindi profili strettamente connessi. Non a caso nella prima Commissione Palazzo che aveva la delega sulla riforma del sistema sanzionatorio mi ero occupato proprio del problema della riforma delle misure di sicurezza.
  L'articolo 6 fa riferimento a una riforma delle misure di sicurezza, non indica quali, quindi bisognerebbe dare una specificazione, «misure di sicurezza personali», anche se poi si ricava dalla seconda parte dell'articolo 6, perché c’è sempre il problema della collocazione della confisca, che attualmente troviamo nell'ambito delle misure di sicurezza.
  Secondo punto: il disegno di legge è a favore del mantenimento del sistema del doppio binario. Questo mi trova concorde, nel senso che considero pericolosi i progetti di legge che facevano riferimento al passaggio del problema dell'infermità di mente all'interno del sistema penitenziario, data la situazione di particolare vulnerabilità dei soggetti che dovrebbero interagire con il sistema penitenziario.
  Punto delicato dell'articolo 6 è che non indica quali siano i destinatari delle misure di sicurezza, e questo è un punto essenziale perché, a parte i soggetti non imputabili, abbiamo nel nostro sistema il problema dei soggetti semi-imputabili e imputabili che sono comunque destinatari di misure di sicurezza.
  Rispetto ai soggetti semi-imputabili non abbiamo indicazioni specifiche. L'articolo 6 fa riferimento alla revisione dell'istituto dell'infermità di mente, quindi questo potrebbe anche portare a un superamento della seminfermità. Allo stesso tempo, però, l'articolo 6, poiché fa riferimento alla disciplina sul superamento degli OPG, che fa a sua volta riferimento ai semi-imputabili, potrebbe rappresentare un elemento a sostegno del mantenimento della categoria.
  Rispetto ai soggetti imputabili, nel 2012 avevo richiesto al Ministero della Giustizia alcuni dati di tipo statistico per comprendere a chi fossero applicate le misure di tipo custodiale per i soggetti imputabili – quindi la colonia agricola o casa di lavoro Pag. 8– e il Ministero mi aveva dato l'indicazione di 298 persone ancora internate con questa misura di sicurezza. Bisognerebbe capire chi sono esattamente i destinatari, quanto tempo stanno in applicazione di questa misura, per valutare effettivamente l'esigenza di utilizzare queste misure di sicurezza.
  Per i soggetti semi-imputabili e i soggetti imputabili pericolosi la delega deve sciogliere il problema del mantenimento del doppio binario. I progetti di riforma del codice penale, a partire dal progetto Grosso, Nordio e Pisapia, avevano proposto un utilizzo delle misure di sicurezza solo per i soggetti non imputabili, trasferendo quindi sul piano dell'ordinamento penitenziario il trattamento dei soggetti imputabili e soprattutto semi-imputabili pericolosi.
  Credo che in questo momento una delega di questo tipo risulti eccessivamente generica e questo sia un punto assolutamente da affrontare. D'altra parte, se invece vogliamo mantenere il sistema della possibilità di applicare pene e misure di sicurezza a uno stesso soggetto, bisognerebbe introdurre un sistema vicariale come previsto in altri sistemi, cioè la possibilità di eseguire prima la misura di sicurezza e scomputare parte o tutta la pena dal periodo di applicazione della misura.
  La legge delega, inoltre, pone particolare attenzione al problema dei presupposti di applicazione della misura di sicurezza. Questo è un punto che non può essere lasciato al legislatore delegato, perché qui la discussione, sia nella dottrina penalistica che in psichiatria, è se mantenere il presupposto della pericolosità sociale o passare al presupposto del bisogno di cura. Qui si tratta di due modelli completamente diversi. Il modello che mantiene il presupposto della pericolosità sociale e un modello che, pur rivedendo la nozione di pericolosità sociale, richiede l'intervento del diritto penale solo in funzione di prevenzione della commissione di reati.
  Un modello che fa riferimento a un bisogno di cura può rischiare di vedere un ampliamento eccessivo dell'ambito di applicazione del controllo penale, ma questo è un punto che non può essere lasciato al legislatore delegato.
  L'articolo 6 richiama la disciplina sulla normativa relativa al superamento degli OPG. Si tratta di un richiamo fondamentale perché queste leggi, in particolare la legge n. 81 del 2014, fissano princìpi importanti, tra cui il principio della durata massima delle misure custodiali. La legge delega però dovrebbe anche indicare se un limite di durata massima debba valere anche per le misure di tipo non custodiale, limite massimo presente in altri ordinamenti.
  È importante l'indicazione che ricaviamo da questa legislazione in tema di flessibilità e sussidiarietà nell'applicazione della disciplina delle misure di sicurezza, princìpi che dovrebbero trovare una concretizzazione nella legge delega e non essere lasciati all'individuazione del legislatore delegato.
  C’è poi un ultimo punto delicato: la legge n. 81 del 2014 in tema di accertamento della pericolosità sociale introduce una limitazione della base del giudizio di accertamento della pericolosità, perché si afferma che la pericolosità deve essere accertata sulla base delle qualità soggettive della persona, senza tener conto delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale. Aggiunge inoltre che «non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali».
  Una critica che è emersa in dottrina e anche in psichiatria sta nell'individuazione di un concetto di pericolosità sociale decontestualizzato, che la psichiatria non accetta. Il fatto stesso che la legge delega faccia riferimento alla disciplina sul superamento degli OPG, che contiene questa limitazione rappresenta un punto critico. Tra l'altro, è stata sollevata dal tribunale di sorveglianza di Messina una questione di legittimità costituzionale proprio con riferimento a questa nozione di pericolosità sociale.
  Una riforma delle misure di sicurezza generale dovrebbe porsi anche il problema della disciplina relativa alla successione di Pag. 9leggi penali nel tempo, e la Corte europea dei diritti dell'uomo, utilizzando la nozione sostanziale di materia penale, in altri ordinamenti ha riconosciuto il carattere sostanzialmente penale di alcune misure di sicurezza, il che potrebbe portare problemi di compatibilità con la disciplina dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) con l'attuale disciplina dell'articolo 200, che prevede il principio di retroattività della disciplina anche più sfavorevole.

  PRESIDENTE. Il Professor Pelissero ha lasciato un documento ed è in distribuzione anche l'articolato della Commissione Fiorella.
  Vorrei porre una domanda al professor Fiorella. A quanto ho compreso (poi leggeremo bene i lavori della Commissione da lei presieduta) il disegno di legge riporta un articolato riferito alle condotte riparatorie, perché, come abbiamo cercato di fare sia sulla tenuità del fatto sia sulla messa alla prova, qui c’è un'interlocuzione con la persona offesa quindi nei casi di remissione della querela, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato entro il termine o c’è una eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato il giudice dichiara estinto il reato.
  Noi dobbiamo ancora attuare la direttiva sulla vittima, quindi c’è una particolare attenzione alle ragioni della persona offesa che io condivido, però la persona offesa non può porre un veto alla valutazione del giudice. Nel caso in cui il giudice intenda dichiarare estinto il reato in dissenso della valutazione della persona offesa, lei ritiene opportuno comunque prevedere un qualche meccanismo di impugnazione da parte della persona offesa specifico per questi procedimenti ?

  ANTONIO FIORELLA, Presidente della Commissione di studio di revisione del sistema penale attraverso l'introduzione di norme di depenalizzazione presso il Ministero della giustizia. Tendenzialmente riterrei corretto il testo attuale. Il giudice sente le parti e la persona offesa, ma la sua resta, nei limiti fissati dalla legge, una valutazione discrezionale. Il modo in cui valuta quanto viene detto dalle parti e dalla persona offesa è oggetto di valutazione...

  PRESIDENTE. Sì, il giudice valuta e decide, però la persona offesa non ha interlocuzione, quindi bisognerebbe prevedere un mezzo di impugnazione specifico eventualmente, perché è un procedimento nuovo.

  ANTONIO FIORELLA, Presidente della Commissione di studio di revisione del sistema penale attraverso l'introduzione di norme di depenalizzazione presso il Ministero della giustizia. Personalmente non lo vedrei. Penso che il giudizio del giudice abbia una sua libertà che non è censurabile mediante una specifica impugnazione.

  PRESIDENTE. La persona offesa può ritenere che quella riparazione del danno o quel risarcimento del danno non risponda alle sue aspettative.

  ANTONIO FIORELLA, Presidente della Commissione di studio di revisione del sistema penale attraverso l'introduzione di norme di depenalizzazione presso il Ministero della giustizia. In questo senso siamo d'accordo, ma in questo caso la persona offesa introduce soltanto un dato di valutazione rispetto alla realtà, cioè alla effettività.

  PRESIDENTE. Quando c’è un dissenso della persona offesa, il giudice dovrebbe motivare in maniera più profonda, quindi forse consentire alla persona offesa di avere un'impugnazione.

  ANTONIO FIORELLA, Presidente della Commissione di studio di revisione del sistema penale attraverso l'introduzione di norme di depenalizzazione presso il Ministero della giustizia. Su questo siamo d'accordo sul punto specifico, però distinguerei quanto lei mette giustamente in rilievo, perché la persona offesa in questo caso segnala un profilo di mancato compiuto Pag. 10adempimento, quindi è in realtà un elemento di giudizio che il giudice dovrebbe valutare. Qui siamo d'accordo. Non può essere però un dato di mera soggettività.

  PRESIDENTE. Dobbiamo cercare di oggettivizzare.

  ANTONIO FIORELLA, Presidente della Commissione di studio di revisione del sistema penale attraverso l'introduzione di norme di depenalizzazione presso il Ministero della giustizia. Altrimenti si cade di nuovo nel veto.

  PRESIDENTE. No, il veto della persona offesa è superato.

  ANNA ROSSOMANDO. La presidente ha introdotto un tema delicatissimo. Però seguendo il ragionamento del professore e della presidente c’è poi il confine sul fatto che, più entri in una determinazione del danno prima del processo su una causa estintiva del reato, più entri nell'accertamento del fatto. Dovrebbe essere sulla base di criteri oggettivi, perché il danno a volte è facilmente determinabile, ma quando entrano anche parametri di tipo morale (per fortuna il danno esistenziale è passato di moda) diventa difficile.
  Davanti al giudice di pace questo istituto esiste già; parliamo, tuttavia, di fattispecie molto circoscritte. Il giudice di pace fa questa delibazione nella fase introduttiva antecedente, per cui, se viene risarcito il danno, sente la persona offesa. Decide, quindi, il giudice; non c’è un diritto di veto.

  PRESIDENTE. Nemmeno qui c’è il diritto di veto, poiché la norma è inquadrata con il danno cagionato dal reato (ovviamente siamo nei casi a querela). Il mio problema però era diverso ed era quello dove la persona offesa dovrà dedurre degli elementi che non sono meramente soggettivi, nel caso in cui individuasse degli elementi oggettivi, dato che deve essere una norma di deflazione. Occorre valutare se introdurre ulteriori farraginosità oppure pretendere un percorso argomentativo accertativo incidentale del giudice.

  ANTONIO FIORELLA, Presidente della Commissione di studio di revisione del sistema penale attraverso l'introduzione di norme di depenalizzazione presso il Ministero della giustizia. Credo che questo sia immanente al sistema.

  PRESIDENTE. Completo la domanda, però forse sta già nello scritto che lei ha lasciato.
  Abbiamo altri casi che non sono solo quelli a querela di estinzione del reato per condotte riparatorie, poi una parte della delega prevede ulteriori casi di procedibilità a querela. Voi avete già un articolato su questo punto ?

  ANTONIO FIORELLA, Presidente della Commissione di studio di revisione del sistema penale attraverso l'introduzione di norme di depenalizzazione presso il Ministero della giustizia. Sì, articolo 5 e seguenti.

  PRESIDENTE. Anche perché c’è l'idea di sostituire, ove possibile, la delega con l'articolato in Parlamento, che poi forse dà più certezza al Parlamento di ciò che deve approvare.
  Il disegno di legge è molto ampio, quindi cerchiamo di approfondire gradualmente i temi, ma eventualmente anche in fase emendativa mi auguro di poter confidare sulla vostra disponibilità.
  Nel ringraziare i nostri ospiti, dichiaro conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.35.