XVII Legislatura

II Commissione

Resoconto stenografico



Seduta n. 3 di Martedì 15 marzo 2016

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Ferranti Donatella , Presidente ... 3 

INDAGINE CONOSCITIVA IN MERITO ALL'ESAME DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 3634 , APPROVATA DAL SENATO, RECANTE LA REGOLAMENTAZIONE DELLE UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO E DISCIPLINA DELLE CONVIVENZE

Audizione di Francesco Saverio Marini, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata, di Enrico Quadri, professore di istituzioni di diritto privato e diritto di famiglia presso l'Università degli studi di Napoli Federico II, di Monica Velletti, magistrato presso il Tribunale di Roma I sezione civile, di Filippo Vari, professore di diritto costituzionale presso l'Università europea di Roma, di rappresentanti del Centro studi Livatino, di rappresentanti del Comitato Difendiamo i nostri figli, di Domenico Airoma, procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord e di Luigi Balestra, professore di diritto civile presso l'Università degli studi di Bologna.
Ferranti Donatella , Presidente ... 3 
Marini Francesco Saverio , professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata ... 3 
Ferranti Donatella , Presidente ... 6 
Quadri Enrico , professore di istituzioni di diritto privato e diritto di famiglia presso l'Università degli studi di Napoli Federico II ... 6 
Ferranti Donatella , Presidente ... 6 
Quadri Enrico , professore di istituzioni di diritto privato e diritto di famiglia presso l'Università degli studi di Napoli Federico II ... 6 
Ferranti Donatella , Presidente ... 10 
Velletti Monica , magistrato presso il Tribunale di Roma I sezione civile ... 10 
Ferranti Donatella , Presidente ... 14 
Vari Filippo , professore di diritto costituzionale presso l'Università europea di Roma ... 14 
Ferranti Donatella , Presidente ... 16 
Panfili Anna Maria , dirigente del Centro studi Livatino ... 16 
Ferranti Donatella , Presidente ... 19 
Pillon Simone , vicepresidente del Comitato Difendiamo i nostri figli ... 19 
Ferranti Donatella , Presidente ... 21 
Pillon Simone , vicepresidente del Comitato Difendiamo i nostri figli ... 21 
Ferranti Donatella , Presidente ... 23 
Airoma Domenico , procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Napoli Nord ... 23 
Ferranti Donatella , Presidente ... 24 
Marzano Michela (PD)  ... 24 
Pagano Alessandro (AP)  ... 25 
Ferranti Donatella , Presidente ... 25 
Pagano Alessandro (AP)  ... 25 
Ferranti Donatella , Presidente ... 26 
Balestra Luigi , professore di diritto civile presso l'Università degli studi di Bologna ... 26 
Ferranti Donatella , Presidente ... 29 
Pillon Simone , vicepresidente del Comitato Difendiamo i nostri figli ... 29 
Marzano Michela (PD)  ... 30 
Pillon Simone , vicepresidente del Comitato Difendiamo i nostri figli ... 30 
Bonafede Alfonso (M5S)  ... 30 
Panfili Anna Maria , dirigente del Centro studi Livatino ... 30 
Airoma Domenico , procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Napoli Nord ... 31 
Ferranti Donatella , Presidente ... 31 
Airoma Domenico , procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Napoli Nord ... 31 
Quadri Enrico , professore di istituzioni di diritto privato e diritto di famiglia presso l'Università degli studi di Napoli Federico II ... 31 
Vari Filippo , professore di diritto costituzionale presso l'Università europea di Roma ... 32 
Ferranti Donatella , Presidente ... 33

Sigle dei gruppi parlamentari:
Partito Democratico: PD;
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL);
Area Popolare (NCD-UDC): (AP);
Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL;
Scelta Civica per l'Italia: (SCpI);
Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA);
Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD);
Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN);
Misto: Misto;
Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI;
Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P;
Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR;
Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI.

Testo del resoconto stenografico
Pag. 3

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE DONATELLA FERRANTI

  La seduta comincia alle 11.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione di Francesco Saverio Marini, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata, di Enrico Quadri, professore di istituzioni di diritto privato e diritto di famiglia presso l'Università degli studi di Napoli Federico II, di Monica Velletti, magistrato presso il Tribunale di Roma I sezione civile, di Filippo Vari, professore di diritto costituzionale presso l'Università europea di Roma, di rappresentanti del Centro studi Livatino, di rappresentanti del Comitato Difendiamo i nostri figli, di Domenico Airoma, procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord e di Luigi Balestra, professore di diritto civile presso l'Università degli studi di Bologna.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 3634, approvata dal Senato, recante la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, di Francesco Saverio Marini, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata; di Enrico Quadri, professore di istituzioni di diritto privato e diritto di famiglia presso l'Università degli studi di Napoli Federico II; di Monica Velletti, magistrato presso il Tribunale di Roma I sezione civile; di Filippo Vari, professore di diritto costituzionale presso l'Università europea di Roma; di Anna Maria Panfili, dirigente del Centro studi Livatino; di Simone Pillon, vicepresidente del Comitato Difendiamo i nostri figli; di Domenico Airoma, procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord e di Luigi Balestra, professore di diritto civile presso l'Università degli studi di Bologna.
  Do la parola al professor Francesco Saverio Marini.

  FRANCESCO SAVERIO MARINI, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata. Grazie, presidente. Innanzitutto vorrei ringraziare la presidente della Commissione per il gradito invito all'odierna audizione. Mi limiterò, sulla base delle mie competenze di professore di diritto pubblico, ad alcune rapide osservazioni sui profili di costituzionalità della proposta di legge, in particolare, nella parte riferita alle unioni civili tra le coppie omosessuali. A mio avviso, la parte relativa alle coppie conviventi, almeno sotto il profilo di costituzionalità, pone minori problemi. C’è qualche aspetto critico, ma per ulteriori approfondimenti sull'uno e sull'altro tema rinvio al testo scritto che consegnerò oggi stesso.
  Per valutare la costituzionalità della proposta di legge, occorre muovere, a mio avviso, da tre premesse di carattere generale. La prima riguarda la nozione di matrimonio. In proposito, la Corte costituzionale, Pag. 4con la nota e più volte richiamata nelle audizioni sentenza n. 138 del 2010, ha riconosciuto che la relativa nozione non può ritenersi del tutto cristallizzata all'epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, dovendo considerarsi la trasformazione dell'ordinamento della società e dei costumi. Tuttavia, questi margini di adattabilità dell'istituto non incidono sul paradigma di fondo dell'istituto stesso inteso quale unione tra uomo e donna. Quindi, ha affermato il paradigma eterosessuale.
  È vero che questo paradigma non è esplicitamente accolto nella Carta, ma esso deve, tuttavia, ritenersi una nozione giuridica presupposta. Il costituente, nell'affrontare la materia, assumeva a riferimento il matrimonio come unione fra uomo e donna, cioè nella sua accezione delineata in modo univoco, oggi come allora, dal diritto di famiglia, dal codice civile e dall'ordinamento generale.
  La conferma, sempre ad avviso del giudice costituzionale e sempre nella sentenza n. 138 del 2010, deriva anche dal secondo comma dell'articolo 29 della Costituzione, che nel riferirsi all'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi allude chiaramente alla posizione della donna, cui il costituente intendeva attribuire pari dignità e diritti nel rapporto coniugale.
  Il secondo aspetto da analizzare riguarda l'esistenza o meno di un diritto al matrimonio, cioè di un diritto all'accesso al relativo istituto giuridico. Sul punto, la Corte costituzionale ha chiarito che la legittima aspirazione delle coppie omosessuali a vedere regolati i propri diritti e doveri non transita di necessità attraverso l'estensione ad essa dell'istituto matrimoniale, potendo individuarsi un ampio spettro di soluzioni alternative per fornire loro forme di riconoscimento e tutela comunque adeguate e soddisfacenti. Per la Corte, dunque, non vi è un vincolo per il legislatore di estendere l'istituto alle coppie omosessuali, anche se vi è un vincolo, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, di regolare in qualche modo le unioni civili.
  Vengo così al terzo aspetto, che mi consentirà peraltro di svolgere alcuni rilievi critici sul testo oggi in esame, ossia i limiti di assimilazione tra matrimonio e unioni civili. La dottrina maggioritaria, come è noto, è indirizzata nel senso che sia precluso al legislatore introdurre una disciplina delle unioni civili la quale ricalchi, con perfetta sovrapposizione, quella matrimoniale. Il divieto di completa assimilazione fra le due figure, in effetti, trova riscontro nella giurisprudenza costituzionale. Nella più volte menzionata sentenza n. 138 del 2010, si afferma, infatti, che la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, – dice la Corte – sia riscontrabile solo in relazione ad ipotesi particolari e salvo il controllo di ragionevolezza della Corte. Ma per l'accezione di tali «ipotesi particolari» la Corte stessa precisa che le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio, se non altro per la «potenziale finalità procreativa» (sono sempre parole della Corte) del matrimonio.
  Ancor più esplicitamente, nella sentenza n. 170 del 2014 la Corte, nel giudicare sulla norma che prevede il divorzio a seguito di rettificazione del sesso, ha rilevato che sarà compito del legislatore introdurre, per tali coppie, una forma alternativa e diversa dal matrimonio.
  In via di sintesi, quindi, il vero vincolo desumibile dalla giurisprudenza costituzionale è l'impossibilità di assimilare in modo generalizzato e completo matrimonio e unioni civili. Ciò non esclude, però, come del resto ha poi confermato la stessa Cassazione, che limitatamente ad ipotesi particolari, da verificarsi caso per caso, si possano prevedere discipline omogenee.
  Accanto a questo macro vincolo, altri limiti possono poi enuclearsi dalla scelta di costituzionalizzare la sola famiglia fondata sul matrimonio. Essa, come rilevato dalla più autorevole dottrina e dalla giurisprudenza, non ha quale portato la corrispondenza biunivoca e necessaria fra matrimonio e famiglia. In altre parole, la Costituzione non ha inteso affermare che la famiglia è solo quella fondata sul matrimonio, ma piuttosto ha voluto accordare Pag. 5una garanzia di esistenza all'istituto matrimoniale e un regime di maggior favore al modello di famiglia che su esso si fonda.
  I risvolti pratici di questo regime di maggior favore si colgono in prevalenza sul terreno dei diritti a prestazione. Qualora si tratti di operare interventi sulla base di risorse limitate, ad esempio sussidi economici o assegnazione di beni, deve ritenersi legittimo se non addirittura necessario un certo favor del legislatore verso le coppie coniugate, vincolo che invece non si pone ove non si debbano effettuare scelte alternative o escludenti, fermi questi paletti e riservata alla discrezionalità del legislatore la conformazione dell'istituto delle unioni civili e il quantum di assimilazione fra queste ultime e il matrimonio, con gli unici limiti della ragionevolezza e del principio di uguaglianza.
  Le considerazioni fin qui svolte offrono lo spunto per una valutazione del progetto di legge in esame. Anzitutto, non può che salutarsi con favore la scelta di normare le unioni civili, colmando una lacuna più volte sottolineata dalla Corte di Strasburgo e dalla stessa Corte costituzionale.
  Passando al contenuto, il dato che più immediatamente traspare è il tentativo, quanto meno dichiarato, di realizzare un compromesso e anche di evitare un certo horror iudicis, anzi iudicis constitutionalis. La disciplina appare infatti il frutto di una duplice preoccupazione: da un lato, mediare fra le posizioni antitetiche di quanti auspicano in buona sostanza l'estensione tout court del matrimonio alle coppie omosessuali e coloro che, invece, vogliono la differenza, la più marcata possibile, fra unioni civili e matrimonio; dall'altro, scongiurare un possibile intervento demolitorio della Corte costituzionale, cercando fra le righe delle sue pronunce il sentiero entro cui muoversi.
  Il risultato non appare, almeno allo stato, dei più appaganti. L'impressione, infatti, è che si sia partiti dalla fine, cioè dall'equiparazione completa fra matrimonio e unioni civili, per poi sottrarre tessere al mosaico ed evitare la paventata assimilazione piena fra le due figure. Senonché, da un lato spacchettare i singoli profili in più disegni di legge non risolve né attenua il problema, perché come è ovvio la valutazione della Corte non potrà che tener conto dell'intero ordinamento e non del singolo atto normativo; dall'altro, tale opera di ritaglio non sembra sorretta da un disegno razionalmente unitario né, a monte, da un chiaro accordo circa l’ubi consistam dell'unione civile. Il sintomo di tale modus procedendi si coglie anzitutto nell'articolo 1, comma 20, ove si estendono immediatamente alle unioni civili le discipline speciali che si riferiscono ai coniugi.
  Diversamente, il rinvio al codice civile e alla legge sulle adozioni è circoscritto alle sole disposizioni espressamente richiamate, selezionate però senza un univoco criterio. Differenza di metodo e assenza di criterio che danno luogo a diverse contraddizioni. Ad esempio, come si coniuga la previsione secondo cui l'unione civile determina l'insorgere dell'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale con l'espunzione dell'obbligo di fedeltà ? Delle due l'una: eliminando quest'ultimo, al di là del significato politico, o si svuota di significato l'obbligo di assistenza morale o si ritiene previsione priva di sostanziale portata prescrittiva l'obbligo di fedeltà.
  Ancora, la pressoché completa equiparazione tra matrimonio e unione civile sotto il profilo economico-patrimoniale sembrerebbe individuare in quest'ultima sfera l'ambito di collocazione del nuovo istituto. Senonché i numerosi e spesso rapsodici richiami alla disciplina dei vincoli morali pongono in dubbio questa conclusione.
  Dunque, quale identità per le unioni civili ? Forse, ricomponendo un più lineare iter logico e partendo dalla soluzione di tale questione pregiudiziale, si potrebbe assicurare, nel seguito dell'esame parlamentare, maggiore coerenza alla proposta di legge, altrimenti – e concludo – si rischia di incorrere in quello stesso errore metodologico circa il quale la Corte costituzionale, nella sentenza n.138 del 2010 più volte richiamata, aveva ammonito Pag. 6l'interprete, e se stessa anzitutto, a non incappare, cioè limitarsi ad assimilare meccanicamente taluni profili disciplinatori senza rimeditare il disegno sistematico ad essi sotteso.
  Ecco, a me sembra che proprio questo sia il limite più evidente della proposta di legge oggi in discussione.

  PRESIDENTE. Grazie, professore, anche per la capacità di sintesi.
  Il documento ci verrà inviato per e-mail.
  Do la parola al professor Enrico Quadri. Professore, abbiamo già un suo documento.

  ENRICO QUADRI, professore di istituzioni di diritto privato e diritto di famiglia presso l'Università degli studi di Napoli Federico II. Bene, vi è arrivato. Ci tenevo.

  PRESIDENTE. Lo abbiamo già fotocopiato ed è in distribuzione.
  Le do la parola.

  ENRICO QUADRI, professore di istituzioni di diritto privato e diritto di famiglia presso l'Università degli studi di Napoli Federico II. Ringrazio per avere avuto l'onore di comparire in quest'audizione. Dato che affido una più ampia elaborazione a questo primo appunto che ho predisposto, lo riassumo, addirittura. Riassumo il riassunto, diciamo così. Mi intratterrò, quindi, pochissimo sui profili di carattere generale, su cui più si sono intrattenuti gli esperti e gli studiosi nelle audizioni precedenti, nonché il professor Marini, mentre ho intenzione di guardare con un po’ più di attenzione alcune specifiche questioni problematiche che emergono dalla lettura della proposta di legge.
  Una prima breve considerazione di carattere generale può essere che la disciplina si articola in due nuclei e che i due nuclei, unioni civili e convivenze, sono caratterizzati da una diversa urgenza di regolamentazione. Quello concernente le convivenze non presenta l'urgenza in precedenza avvertita, e questo proprio in considerazione dell'ormai prefigurato soddisfacimento, attraverso la disciplina delle unioni civili, delle istanze delle persone dello stesso sesso.
  La possibilità aperta a tutti di vedere assicurata rilevanza giuridica alla propria unione dovrebbe far superare qualunque dubbio circa il carattere troppo leggero che è stato addebitato alla disciplina prefigurata delle convivenze. Il costituire, ormai, la convivenza il frutto di una scelta libera delle parti penso renda come non mai attuale un passaggio di un'abilissima decisione della Corte costituzionale del 1998, che aveva indirizzato un monito ai legislatori e agli interpreti. L'estensione autoritativa delle regole dettate per il matrimonio e la famiglia di fatto potrebbe costituire una violazione dei princìpi di libera determinazione delle parti.
  Circa le unioni civili, anche per ricollegarmi a ciò che ha esposto il professor Marini questa mattina, indubbiamente spazi di discrezionalità risultano dischiusi al legislatore, anche stando alla giurisprudenza della Corte costituzionale. A dire il vero, però, questi non mi sembrano tanto ampi come ha prefigurato qualcuno. Questo non tanto in conseguenza della sentenza «Oliari», che – lo ricordo en passant – è quella che ha imposto al nostro legislatore di provvedere, perché nella sentenza «Oliari» l'indifferibilità si presenta limitata al riconoscimento giuridico e alla tutela dei diritti fondamentali delle coppie omosessuali.
  Piuttosto questa limitata discrezionalità del legislatore deriva dall'intreccio della problematica qui in esame, ossia quella delle unioni civili, con quella concernente la rettificazione anagrafica di sesso di uno dei coniugi, accompagnata dalla comune volontà di mantenere il vincolo. Questa situazione è oggetto di attenzione nel comma 27 dell'articolo 1 della proposta d legge al vostro esame. In relazione a ciò la Corte europea dei diritti dell'uomo, in una decisione nel 2014 nei confronti della Finlandia, ha evidenziato come una conversione automatica in unione civile del tipo di quella ipotizzata nel citato comma 27 si possa ritenere ammissibile solo nel caso in cui Pag. 7in concreto matrimonio e unione registrata presentino divergenze di disciplina marginali.
  Il testo in discussione indubbiamente sembra adeguarsi a questa limitata discrezionalità di differenziazione, ricalcando nella sostanza il modello matrimoniale quanto a profili patrimoniali e successori, nonché quanto a garanzia delle aspettative sociali, assistenziali e previdenziali. L'ansia di differenziazione, però, ha intorbidato la disciplina, rendendola, come è sotto gli occhi di tutti, piuttosto disordinata e articolata, a un tempo, su numerosi richiami e su una trascrizione non sempre fedele e adeguata delle disposizioni del codice civile.
  Questa trascrizione, o il richiamo, è imposta, peraltro, dall'esclusione nel comma 20 dell'articolo 1 della proposta di legge dell'estensione alle unioni civili delle norme del codice civile non richiamate espressamente. Esclusione che, a mio avviso, sembra alquanto strana, perché non concerne le norme degli altri codici – di quello penale e dei codici processuali – ma solo quelle del codice civile.
  Un esempio può essere quello del comma 13 dell'articolo 1 della proposta di legge, nel quale il riferimento alla comunione dei beni omette di specificare, come è invece esplicitato nel trascritto malamente articolo 159, che trattasi del regime patrimoniale legale quale regolato nella relativa sezione del codice civile intitolata alla comunione legale.
  L'ansia di differenziazione ha finito con il manifestarsi nell'innocua soppressione nel comma 11 dell'articolo 1, finalizzato alla riscrittura dell'articolo 143 del codice civile, dell'obbligo di collaborazione, così come nell'espulsione, a proposito del dovere di contribuzione, del riferimento alla famiglia, che riemerge poi, non senza un'evidente contraddizione, nel comma successivo, ove si allude all'indirizzo della vita familiare.
  Anche il silenzio sull'obbligo di fedeltà finisce con il presentarsi come privo di qualsiasi concreta portata, non solo per la sua intima incongruenza con l'idea di unità di vita di coppia evocata fin dal comma 2 dell'articolo 1 della proposta legge, ma, soprattutto, perché all'unione civile non risulta applicabile l'istituto della separazione personale, con quella possibilità di addebito in cui notoriamente si risolve la sanzione della violazione di un simile dovere.
  Comunque, anche in relazione alle unioni civili, pare senz'altro destinata a entrare in gioco la problematica del cosiddetto illecito endofamiliare, con le relative pretese risarcitorie eventualmente nascenti da quell'offesa alla dignità e all'onore dell'altro cui tende a essere rapportato, assai più che alla violazione dell'esclusività sessuale, il carattere offensivo della violazione del dovere di fedeltà.
  Sul tema dell'adozione quasi sorvolo, se non per sottolineare che la formula impiegata nel comma 20 dell'articolo 1, secondo cui nell'escludersi l'estensibilità alle parti della disposizione della legge n. 184 del 1983 si dichiara che resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti, non solo si presenta come un ambiguo trionfo di riserve mentali, ma rappresenta anche l'abdicazione alla giurisprudenza da parte del legislatore di quella funzione, che pure dovrebbe competergli, di interprete e protagonista dell'adeguamento dell'ordinamento alla coscienza sociale.
  Ciò a parte delicati problemi che restano aperti, perché la giurisprudenza utilizza la lettera d) del comma 1 dell'articolo 44 della legge n. 184 del 1983, sorvolando sulla portata dell'articolo 48 della medesima legge – questo lo dico a chi ha più approfondito la materia – che consente l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale solo al coniuge, o ai coniugi. È questione – lo dico en passant – che in Francia è stata molto discussa e che ha chiuso a questo tipo di adozione.
  Vengo ora rapidamente alla seconda parte del testo, quella fin qui troppo trascurata nella discussione. La rilevanza delle convivenze resta affidata alla ricorrenza di vari presupposti, tra cui l'essenziale sembra quello anagrafico, di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica Pag. 8n. 223 del 1989, concernente l'individuazione della famiglia anagrafica. Con questo mi sembra inevitabilmente destinata a porsi in futuro la questione del trattamento delle convivenze estranee a questa definizione, pur trattandosi di formazioni sociali sicuramente permeate da intima interdipendenza esistenziale e conseguente intensa solidarietà. Del resto, avendo formalizzato in una fattispecie piuttosto rigida le convivenze, queste non sono più di fatto, ovviamente, ma di diritto.
  Pare difficile non ritenere che, comunque, debba continuare a operare, come del resto anche per le convivenze formalizzate quanto ai profili non specificamente affrontati, quella regolamentazione di fonte giurisprudenziale e legislativa che fino a questo momento si è venuta a stratificare. Qui c’è un punto che forse è bene chiarire. Ciò anche in dipendenza della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale, nell'importante decisione Vallianatos del 2013 richiamata sul punto dalla sentenza «Oliari» del 2015, ha concluso che, ai fini delle esigenze di tutela della vita familiare, l'esistenza di un'unione stabile è indipendente dalla convivenza, essendo, a oggi, normale per qualsiasi coppia vivere la relazione anche a distanza, per motivi professionali o di altro tipo.
  C’è, poi, una considerazione di carattere più generale, secondo cui si dovrebbe riflettere attentamente sulla stessa pretesa di giungere a una nozione unitaria di convivenza, valevole per gestire tutte le problematiche giuridiche che possano coinvolgerla. Probabilmente, un'accezione differenziata attenta ai singoli valori e interessi in gioco si imporrebbe, quindi la via della definizione legislativa di portata generale si presenta come la meno idonea per un fenomeno polimorfo, come è appunto la convivenza.
  Pochi profili, quindi, sulla convivenza, sulla seconda parte della proposta di legge, il cui esame è stato sostanzialmente pretermesso anche nei lavori preparatori, riservandomi eventualmente, se ci sarà possibilità di intervenire sulla proposta di legge, anche un testo successivo.
  Vorrei fare due notazioni, innanzitutto sulla base anche di precedenti discussioni in materia.
  Il comma 49 dell'articolo 1, quello sulla tutela risarcitoria del convivente, dove si allude al solo decesso del partner, si presenta regressivo rispetto alle prese di posizione della giurisprudenza, la quale considera, in via generale, le aspettative risarcitorie del congiunto indipendenti da una simile estrema evenienza, cioè la morte del congiunto. Questa prospettiva è stata già estesa anche ai conviventi.
  Nell'articolo 230-ter del codice civile, introdotto dal comma 46 dell'articolo 1 della proposta di legge – questi sono degli esempi, ovviamente – sotto una rubrica «dei diritti dei conviventi» che ovviamente non si riferisce alla materia trattata, questa disciplina risulta carente, se non altro perché non si riferisce al lavoro prestato nell'ambito della convivenza, oltre che nell'ambito della impresa, ed è comunque lacunosa rispetto al dettato molto dettagliato dell'articolo 230-bis del codice civile.
  Del resto, non è neanche il caso di ricordare come parte della giurisprudenza, con la recente sentenza della Cassazione, già ha ammesso il convivente all'esercizio dei diritti di cui all'articolo 230-bis, nel quale sono regolati molto più organicamente. Vi ripeto che questi sono piccoli esempi.
  I problemi più delicati probabilmente sono quelli connessi al contratto di convivenza di cui non si è praticamente parlato e che, secondo il comma 50 dell'articolo 1, è destinato alla disciplina, da parte dei conviventi, dei rapporti patrimoniali relativi la loro vita comune. Questo vale sia per i rapporti con altre previsioni sia per i suoi contenuti.
  Dal punto di vista dei rapporti, siccome credo sia già stata sollevata questa questione in precedenza, mi sembra del tutto indipendente, dalla conclusione del contratto in questione, l'operatività di quanto previsto dai commi 42 e 44 dell'articolo 1 in materia di diritti abitativi, in caso di cessazione della convivenza, e dal comma 65 del medesimo articolo in materia di diritti alimentari.Pag. 9
  Si può dire che, anzi, questa materia sembra sottratta anche alla disponibilità delle parti, anche per come è configurata la norma, quindi, l'accordo non potrebbe conculcare questi diritti, almeno nelle loro linee fondamentali, così come l'obbligo reciproco alla contribuzione e alle necessità della vita in comune, dato che solo, in ordine alle relative modalità, sembra poter incidere l'accordo. C’è un nucleo di diritti indisponibili, in contraddizione con quella prospettiva iniziale di libertà cui avevo accennato e che dovrebbe essere valorizzata dall'ormai avvenuta disciplina delle unioni civili.
  Sotto il secondo profilo, quello dei contenuti, due considerazioni sono necessarie assolutamente. La prima concerne la portata dei contenuti che il comma 53 dell'articolo 1 indica in maniera estremamente restrittiva, in relazione all'ampia discussione che si è avuta sin qui sui contratti di convivenza. Ovviamente l'occasione sarebbe stata quella, in particolare per la cessazione per morte del convivente, di aggiustare la portata del divieto dei patti successori che, del resto, ha già visto interventi del legislatore con la disciplina del patto di famiglia.
  Ricordo solo che in Germania la non urgenza, quindi l'inutilità della disciplina della convivenza, è rapportata all'efficienza dei contratti di convivenza appunto perché è ammessa la deroga dei patti successori.
  La seconda considerazione riguarda i pur ristretti contenuti – e finisco rapidamente – laddove c’è la possibilità di rendere operativo, anche tra i conviventi, l'attuale regime patrimoniale legale della famiglia, rappresentato dalla comunione legale. Questa è una scelta che ovviamente rientra nella discrezionalità del legislatore e che non si può mettere in discussione.
  Tuttavia, mi pare il caso di evidenziare come una tale previsione si presenti formulata in maniera del tutto inadeguata, con possibili gravi effetti sulla circolazione dei beni. Non si può dimenticare che l'operatività del regime di comunione legale risulta imprescindibilmente legata ai meccanismi che ne assicurano la pubblicità. Si tratta, infatti, di una complessa disciplina dei rapporti delle parti immediatamente produttiva di effetti, pure nei confronti dei terzi. Si pensi anche solo alla relativa incidenza, addirittura, sulla validità degli atti di disposizione nonché alle peculiari regole governanti la responsabilità debitoria.
  Ad assicurare il bilanciamento, nella comunione legale, è un coordinato ed efficiente sistema di annotazione negli atti dello stato civile: nascita e matrimonio. Qui, ai fini dell'opponibilità ai terzi, ci si limita a prevedere la trasmissione della copia del contratto – sono parole del comma relativo – per l'iscrizione all'anagrafe, ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.223 del 1989, avente come oggetto l'anagrafe della popolazione residente.
  In effetti, anche a volere tacere l'erroneità del riferimento all'articolo 5 del citato regolamento, il quale concerne la famiglia anagrafica che, attenzione, non è la convivenza anagrafica, ma è quella costituita per motivi religiosi, di cura, penitenziari e altro, l'unico riferimento presente è quello dei meccanismi di raccolta delle informazioni, in ordine alla popolazione residente, cui risulta completamente estranea qualsiasi effettiva funzionalità al fine indicato, quindi di pubblicità.
  Il tutto è aggravato dalla possibilità ai sensi del comma 54 dell'articolo 1 di modificare il regime patrimoniale, in qualunque momento nel corso della convivenza.
  L'incongrua formulazione accennata pare probabilmente da ricollegarsi all'utilizzazione, come punto di partenza, di un progetto elaborato in sede notarile nel 2011. L'operatività di tale modello, ai fini dell'opponibilità ai terzi del regime contrattualmente previsto – qui, attenzione, si prevedeva un regime di comunione ordinaria – era affidato alla programmata istituzione di un registro nazionale dei patti di convivenza.
  A questo punto, sembra veramente arduo ipotizzare che si possano superare le Pag. 10difficoltà, paventate sulla base dell'unico e inidoneo riferimento del comma 52 dell'articolo 1, sia pure nella forma di una vaga delega del tipo di quella disposta dal comma 28, lettera a), per le unioni civili. Solo, forse, un pronto intervento, contestuale o immediatamente successivo, sull'ordinamento degli atti dello stato civile potrebbe porre rimedio a una situazione così problematica, conseguente l'entrata in vigore della disciplina in esame, in caso di sua definitiva approvazione.

  PRESIDENTE. Grazie, professore. Vi ricordo che il testo è a disposizione.
  Do la parola alla dottoressa Monica Velletti, magistrato presso il Tribunale di Roma I sezione civile.

  MONICA VELLETTI, magistrato presso il Tribunale di Roma I sezione civile. Saluto tutti e ringrazio in primo luogo la presidente e tutti i componenti della Commissione per questo invito.
  Ovviamente, nella mia analisi mi soffermerò su aspetti prettamente tecnici, dando per presupposto tutto quanto è stato detto e affermato in ordine alle ragioni giustificatrici di questo intervento.
  Mi preme soltanto ricordare, nell'alveo di quanto hanno fatto i professori che mi hanno preceduta, la profonda differenza fra le due parti del testo della proposta di legge, ovvero fra l'intervento in materia di unioni civili e quello in materia di convivenze di fatto.
  Infatti, nel caso dell'unione civile ci troviamo a muoverci in un ambito un po’ più definito, in quanto abbiamo le famose sentenze della Corte costituzionale, la n. 138 del 2010 e la n. 170 del 2014, che hanno un po’ dettato la linea alla quale il legislatore deve attenersi.
  Inoltre, abbiamo la necessità di riferirci ai contesti internazionali nei quali l'Italia viene a collocarsi e, soprattutto, a pronunce che provengono dalle corti sovranazionali.
  Non mi riferisco soltanto alle pronunce che provengono dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, quale, per esempio, la famosa sentenza Oliari e altri contro Italia, ma anche a sentenze della Corte di giustizia, che è stata spesso chiamata a verificare la compatibilità con l'impianto normativo dell'Unione europea (quindi, non soltanto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come fa la Corte di Strasburgo) di alcune norme degli Stati membri che avevano la disciplina delle unioni civili.
  Mi riferisco in particolar modo alla Germania, che, come sapete, tra i Paesi membri dell'Unione europea è quella che per prima ha scelto la strada di disciplinare con le unioni civili il rapporto tra le persone dello stesso sesso.
  In questo caso, ci sono stati un paio di interventi particolarmente importanti della Corte di giustizia. Mi riferisco al caso cosiddetto «Tadao Maruko contro Germania», ovvero alla causa C-267 del 2006, nella quale la Corte di giustizia dell'Unione europea, con un pronunciamento che è particolarmente vincolante per tutti gli Stati membri, perché interpreta le norme che per noi sono immediatamente operative, ha affermato che fosse discriminatoria quella norma tedesca che non consentiva il riconoscimento della pensione di reversibilità al partner dell'unione civile.
  Anche la successiva sentenza della Corte di giustizia, la Jürgen Römer del 2011, nella causa C-147 del 2008, ha statuito che la legge tedesca sulle unioni civili non fosse conforme al diritto dell'Unione europea nella parte in cui prevedeva che la pensione di reversibilità del partner dell'unione civile fosse inferiore rispetto alla pensione di reversibilità del coniuge.
  Con ciò voglio dire che tutti i diritti che hanno un fondamento solidaristico non potranno essere molto diversificati fra l'una e l'altra fattispecie. Infatti, quando il fondamento è l'articolo 2 della Costituzione, ovvero la solidarietà fra i partner, ogni differenziazione non sarà soltanto contraria al nostro articolo 3 della Costituzione, ma potrà correre il rischio di essere contraria all'intero impianto di non discriminazione, che si fonda in primo luogo sull'articolo 21 della Carta di Nizza, Pag. 11che è stato travasato nell'articolo 6 del trattato e, quindi, ne è diventato parte integrante.
  Fatta questa premessa, mi preme sottolineare alcune lacune del testo. La più evidente, che mi è balzata agli occhi, è il mancato richiamo nella disciplina delle unioni civili dell'articolo in materia di impresa familiare. L'articolo 230-bis del codice civile, che disciplina l'impresa familiare, come sappiamo, si applica soltanto ai familiari. In relazione ai familiari ovviamente il codice civile non poteva immaginare che vi fosse il partner dell'unione civile.
  Adesso, la clausola di estensione della disciplina delle unioni civili a tutte le norme che prevedono le parole «coniuge» o «matrimonio», ad eccezione di quelle codicistiche, che devono essere puntualmente richiamate, fa sì che, poiché non puntualmente richiamata, la norma sull'impresa familiare potrebbe non applicarsi, a rigor di logica, all'unione civile. Questo, secondo me, potrebbe dare atto a un profilo di incostituzionalità. Non vorrei aver errato, ma credo che possa essere così.
  Il tutto è aggravato dalla norma dell'articolo 230-ter del codice civile, che viene inserita con riferimento ai partner dell'unione di fatto. Ci troviamo nell'assurdo che l'impresa familiare potrà essere applicata ai partner di una convivenza di fatto, ma non potrà essere applicata, perché manca l'esplicito riferimento, ai partner dell'unione civile.
  Questo mi sembra un profilo di grande rilevanza. Io posso ravvisarvi un'espressa incostituzionalità, perché l'interprete avrebbe dei limiti nell'applicare questa norma, dato l'espresso diniego che è contenuto nella parte relativa all'unione civile.
  Un altro aspetto dell'unione civile che può essere problematico è la mancanza di una norma che sia in qualche modo omogenea all'articolo 112 del codice civile. Tale articolo prevede che l'ufficiale dello stato civile chiamato a celebrare il matrimonio possa rifiutare il matrimonio stesso, qualora manchino i presupposti di legge. Pensiamo allo stato libero, alla maggiore età e a questi aspetti. Manca una norma analoga. È anche una disciplina omogenea, non è necessario un richiamo.
  Abbiamo soltanto una norma che sanziona con la nullità l'eventuale celebrazione delle unioni civili che non abbia i requisiti richiesti. Penso appunto allo stato libero e alla maggiore età.
  In questo caso, qual è il problema ? Si potrebbe arrivare a un’impasse, per la quale l'ufficiale dello stato civile non ha la legittimità per bloccare questo tipo di celebrazione e, quindi, si potrebbe giungere a un'assunzione di responsabilità dell'ufficiale che fa questo atto o comunque a un problema che, a mio avviso, il legislatore avrebbe dovuto porsi.
  Un'altra difficoltà, che ha spiegato bene il professor Quadri – su questo non mi intratterrò più di tanto, rimandando alla mia relazione scritta – è quella relativa ai diritti e ai doveri: manca la sanzione. La sanzione che noi troviamo nella disciplina del matrimonio qui non c’è.
  Questa può essere una scelta normativa, ma non è neanche ben chiaro se questi diritti siano o meno disponibili, perché non è esplicitato. Infatti, a fronte del comma 11 dell'articolo 1, che stabilisce quali sono i diritti e i doveri dei partner dell'unione civile, non c’è scritto che questi siano inderogabili. L'inderogabilità di questi diritti è specificata soltanto nel successivo comma, che però si riferisce al regime patrimoniale. C’è un'incongruenza di formulazione, che forse, se dovesse essere rivisto il testo, andrebbe corretta.
  C’è un altro problema che mi pongo, anche in maniera difensiva, dal punto di vista del lavoro che svolgo: viene richiamato l'articolo 116 del codice civile, che prevede che i coniugi stranieri debbano avere un nullaosta del Paese di cittadinanza.
  Vi assicuro che il nullaosta è già difficile per il matrimonio, perché, per esempio, molti Stati islamici non concedono il nullaosta al matrimonio di una donna musulmana che voglia sposare un cristiano. Tuttavia, siamo in una fascia limitata. Immaginiamo cosa possa accadere per la celebrazione delle unioni civili, che Pag. 12non sono riconosciute nei due terzi del pianeta, ovvero in tutta la fascia africana, in tutta la fascia del sud-est asiatico e in tutta la fascia dei Paesi musulmani.
  Richiedere questo nullaosta che cosa vuol dire ? In mancanza del nullaosta, quel partner che vuole celebrare l'unione dovrà rivolgersi al giudice, con un aggravio delle risorse quanto all'accesso alla giustizia.
  Sarebbe stato sufficiente non prevedere il rilascio del nullaosta, ma richiedere dei certificati debitamente postillati o muniti di legalizzazione, al fine di accertare lo stato libero e, quindi, superare questo problema.
  Altri dettagli che voglio sottolineare sono relativi alla disciplina dello scioglimento. Tale disciplina da una parte richiama tutte le norme in materia di divorzio e quelle in materia di negoziazione assistita e di quello che si chiama «divorzio facile», cioè il divorzio che si può fare dinanzi all'ufficiale dello stato civile.
  Dall'altra parte, c’è una strana norma, il comma 24 dell'articolo 1, che afferma che le parti possono manifestare (o qualcosa del genere) la loro volontà di sciogliere l'unione davanti all'ufficiale dello stato civile. Dopodiché, si propone la domanda.
  Tuttavia, non viene espressamente previsto che questa sia una condizione di procedibilità per poi proporre la domanda di divorzio. Pertanto, quid iuris, qualora le parti non facciano questo accesso o questo sia in qualche modo viziato, tale norma non dettaglia come deve essere documentata questo tipo di volontà davanti all'ufficiale dello stato civile. Questa dichiarazione di volontà deve essere conservata dall'ufficiale dello stato civile, oppure deve essere nelle mani del partner, che poi la porta come documento necessario per proporre la domanda di divorzio ? Qui sorge un piccolo problema.
  Un altro problema si può porre con riferimento alla norma uguale e contraria rispetto al cosiddetto «divorzio imposto». Mentre abbiamo il comma 26 dell'articolo 1, che prevede che in caso di sentenza di rettificazione del sesso, qualora tra i coniugi si realizzi questo evento e questi ultimi intendano mantenere il rapporto coniugale, l'unione si trasforma immediatamente in unione civile, per l'ipotesi contraria non è previsto questa automatismo.
  Siccome anche in questo caso il vincolo potrebbe essere un vincolo solidaristico, perché non si tratta di fare valutazioni, potrebbe essere censurata non solo dalla nostra Corte costituzionale, ma a mio avviso anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, una disposizione che, non cogliendo l'identità di fattispecie, disciplini in modo diverso le due ipotesi.
  Ancora più problematici sono gli aspetti connessi alla convivenza di fatto, perché, come diceva il professor Quadri, a mio avviso, questa disciplina corre il rischio da una parte di imbrigliare le convivenze che, essendo di fatto, forse non tollererebbero questo imbrigliamento, dall'altra anche di andare indietro rispetto alle tutele che ormai la giurisprudenza de plano riconosceva ai partner di fatto.
  Un primo problema viene presentato proprio dal comma 36 dell'articolo 1, nella parte in cui definisce i requisiti per la convivenza di fatto, quali essere maggiorenni, avere questo rapporto affettivo di reciproca assistenza morale e materiale, e dei requisiti negativi, cioè le parti non devono essere parenti o affini e uniti da matrimonio o da un'unione civile.
  Questo cosa vuol dire, che se due partner sono in convivenza e uno dei due è sposato non funzionano questi meccanismi ? Questo contrasta con il principio di ragionevolezza perché, se l'unione è di fatto, non si può fermare di fronte a un ostacolo, che è rappresentato dall'eventuale vincolo matrimoniale di uno dei due.
  Non è esplicitato in che rapporto sia il comma 36 con il comma 37 dell'articolo 1. Anche a me sembra di capire che questo accertamento anagrafico sia una condizione per poter applicare tutto lo strumentario di cui parliamo, ma, se così è, anche a mio avviso delle due l'una: o la giurisprudenza arriverà ad applicare le norme a prescindere da questo requisito anagrafico oppure si potranno porre dei problemi di costituzionalità.Pag. 13
  Mi preoccupa inoltre il comma 40 dell'articolo 1, che stabilisce che il convivente possa designare l'altro quale soggetto che, in caso di malattia o di comprovata incapacità, possa esprimere delle decisioni sulla salute del partner. Questo potere così ampio non è riconosciuto neanche al coniuge, sa di una sorta di testamento biologico ante litteram, che prima di tutto avrebbe meritato una riflessione tutta speciale e poi, così dettagliato, credo che non vi sia neanche a norme vigenti per i coniugi.
  Appare molto problematico anche il comma 42 dell'articolo 1 in materia di diritto del partner a permanere nella casa familiare in caso di decesso dell'altro. Qual è il problema ? Questa norma nell’incipit fa salvo l'articolo 337-sexies del codice civile, la norma che prevede l'assegnazione della casa familiare, anche tra conviventi di fatto quando vi siano dei figli, nel caso di dissoluzione del rapporto, ma perché questa norma possa applicarsi, quindi questo fatto salvo possa avere un contenuto normativo, è necessario che prima della morte del convivente vi sia stato un accesso in giudizio per disciplinare questa convivenza, vi sia stata una dissoluzione della convivenza, perché altrimenti non avremo un provvedimento ex articolo 337, che attribuisce la casa coniugale al partner rimasto in casa con i figli.
  Qui ravviso un problema di tutela dei minori eventualmente nati da questa convivenza perché, a fronte del diritto del coniuge a permanere nell'abitazione, non c’è un analogo diritto del convivente e quindi questa tutela della prole non è stata pienamente assicurata. Anche questa norma, di cui ho spiegato nel dettaglio gli eventuali profili problematici, andrebbe a mio avviso limata.
  Anche per me il comma 49 dell'articolo 1 rappresenta un passo indietro rispetto al riconoscimento amplissimo che ha dato la giurisprudenza di lesione del coniuge e quindi al diritto di risarcimento per fatti illeciti che colpiscano l'altro convivente, perché, prima di tutto, si richiama qualcosa che normativamente non c’è, perché il comma 49 dice «si applicano tutti i medesimi criteri individuati per il danno risarcibile al coniuge superstite», ma ricordo che questi sono criteri pretori, non esiste una norma che riconosca il quantum, il diritto del coniuge come quantificato, perché ci riferiamo solo alle tabelle elaborate dai tribunali.
  Richiamare nella norma questi aspetti mi sembra, quindi, incongruo dal punto di vista del drafting e anche dal punto di vista sostanziale è un passo indietro perché, come diceva il professore, si richiama solo alla morte e non ad altri eventi che parimenti possono danneggiare il convivente.
  Ancora più problematica è la disciplina del contratto di convivenza. Oltre a quanto è stato detto, non è chiaro se questo contratto di convivenza possa contenere qualcosa in più rispetto a quanto normativamente previsto, perché, pur condividendo che anche nella convivenza ci sarà un nucleo di diritti indisponibili (penso agli alimenti e alla successione nella permanenza nella casa familiare), è possibile prevedere delle disposizioni che riguardino lo scioglimento del rapporto e, se sì, con quali effetti ? Anche qui forse, visto che si sta facendo la norma, maggiore chiarezza sarebbe auspicabile.
  Un altro aspetto che mi interessa sottolineare e a cui tengo molto riguarda il comma 64 dell'articolo 1, con riferimento a questioni di diritto internazionale privato. Questo prevede che la legge applicabile sia la legge di cittadinanza delle parti, ovvero la legge di cittadinanza comune oppure del luogo in cui la convivenza sia prevalentemente localizzata.
  Questa norma sarà di difficilissima applicazione, perché noi stiamo dettando una disciplina della convivenza di fatto, quindi, è difficile applicare una norma straniera laddove le convivenze sono disciplinate con contratti come i PACS francesi, per cui due soggetti francesi che vengono in Italia potranno stipulare un PACS ai sensi della legge francese, ma come gestiremo quell'accordo visto che non abbiamo un sistema omologo ?
  A mio avviso, la soluzione poteva essere semplicissima, come fanno tutti i Paesi di Pag. 14common law: è quasi naturale, essendo un rapporto di fatto, applicare la lex loci, quindi in Italia anche chi è di una cittadinanza diversa applicherà la legge italiana. Penso di aver concluso.

  PRESIDENTE. Grazie, dottoressa, lei ha un atto scritto che presumo ci manderà.
  Lascio quindi la parola al professor Filippo Vari, professore di diritto costituzionale presso l'Università europea di Roma.

  FILIPPO VARI, professore di diritto costituzionale presso l'Università europea di Roma. Grazie, presidente, anche per questo invito. Cercherò di soffermarmi su tre aspetti in particolare, affidando delle considerazioni più organiche a un testo scritto che mi riservo di inviare nei prossimi giorni.
  Tralascio, per ovvie ragioni, i profili di natura procedimentale relativi alle gravi violazioni dell'articolo 72 della Costituzione avvenute nell'altro ramo del Parlamento, però mi limito a sottolineare, visto che riguarda anche questa fase di approvazione, che nella fretta, che poi è emersa anche nelle considerazioni del professor Quadri e del magistrato che mi ha preceduto, una disposizione, il comma 65 dell'articolo 1 della proposta di legge, contiene una proposizione in cui evidentemente manca in italiano il complemento oggetto e dovrebbe essere corretta, una volta segnalato l'errore, salvo ritenere che il legislatore, invece, abbia il potere di approvare disposizioni prive di significato compiuto.
  Restringo, quindi, la mia analisi a tre punti e parto dalla equiparazione operata dalla proposta di legge tra il regime dei contraenti l'unione civile e quello dei coniugi. Vorrei fare una precisazione sulla sentenza Tadao Maruko evocata, sulla quale ho scritto e che conosco abbastanza bene: il regime delle convivenze omosessuali non può essere differente da quello dei coniugi, però la Corte di giustizia dice: «quando gli Stati nell'esercizio della loro sovranità decidono di porre sullo stesso piano l'unione civile e i coniugi», quindi, la premessa del discorso diventa fondamentale per tutto il seguito del ragionamento.
  Su questa premessa vorrei intrattenermi, perché l'equiparazione tra unione civile e matrimonio emerge da tanti commi della proposta di legge e in particolare dalla clausola generale contenuta nel comma 20 dell'articolo 1.
  Questa equiparazione a mio avviso si pone in contrasto con il disegno costituzionale in materia di famiglia, in particolare con gli articoli 29 e 31. Non vi tedio con una lunga analisi del testo costituzionale, però è noto che la Costituzione assegna alla famiglia fondata sul matrimonio una posizione di preminenza. Emerge da tutto il tessuto costituzionale degli articoli 29, 30, 34, 36 e 37 come in Costituzione sia ravvisabile un favor nei confronti del matrimonio e della famiglia. Questo favor, a mio avviso, è intaccato nel momento in cui l'unione civile viene posta, con riferimento ai diritti sociali, sullo stesso piano della famiglia.
  Faccio due esempi molto semplici. Il primo è quello dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, le case popolari. Se le unioni civili e addirittura le convivenze, in forza del comma 45 dell'articolo 1, sono poste sullo stesso piano della famiglia, la preferenza per la famiglia si annulla.
  Altro esempio è quello delle pensioni di reversibilità. La pensione di reversibilità è un'eccezione, un privilegio di cui nell'ordinamento gode la famiglia per quella che Costantino Mortati chiamava «l'infungibile» funzione sociale anche se non statale della famiglia. Nel momento in cui si estende il novero dei beneficiari della pensione di reversibilità, inevitabilmente questa estensione avviene o tramite un inasprimento della leva fiscale o tramite lo storno di risorse pubbliche, che però non vengono impiegate, invece, per adempiere a uno specifico obbligo che la Costituzione impone all'articolo 31 ai poteri pubblici, ossia di promuovere la formazione della famiglia e agevolarne lo svolgimento delle relative funzioni.Pag. 15
  Qui siamo di fronte – e questa appunto è la premessa da cui muove il comma 20 dell'articolo 1 – alla creazione di un modello concorrenziale rispetto all'istituto familiare. Il dibattito che è scoppiato in questi giorni sulle pensioni di reversibilità conferma che questa tesi è corretta, tant’è vero che esiste una sentenza della Corte costituzionale di ormai più di vent'anni fa che denuncia l'iniquità del sistema fiscale perché eccessivamente gravoso a carico delle famiglie, specie quelle numerose, e la politica non ha dato risposta, non ha dato nessun seguito a questa decisione della Corte costituzionale, nonostante siano passati più di vent'anni dalla stessa, per mancanza di risorse pubbliche.
  Tra l'altro, anche la Corte costituzionale nella propria giurisprudenza ha sempre mantenuto distinto, sotto il profilo dell'articolo 3, primo comma, ossia la regola aurea del principio di uguaglianza, il regime che caratterizza la famiglia da quello delle convivenze, e anzi, con riferimento alle unioni omosessuali, nella citatissima sentenza n. 138 del 2010, la Corte ha sottolineato – sempre con riferimento all'articolo 3, primo comma – che «le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio». Dunque, poi la Corte le ha ricondotte nell'ambito dell'articolo 2 e ha escluso, invece, la possibilità di applicarvi l'articolo 29, evidenziando anche come «la giusta e doverosa tutela garantita ai figli naturali dall'articolo 30 nulla toglie al rilievo costituzionale attribuito alla famiglia e alla potenziale finalità procreativa del matrimonio, che vale a differenziarlo dall'unione omosessuale».
  Dunque – e così concludo su questo punto – nell'equiparare l'unione civile al matrimonio, quanto al godimento dei diritti sociali, a mio avviso, questa proposta di legge si colloca in contrasto con il disegno costituzionale in materia di famiglia e appunto al favor che la Costituzione impone al legislatore di riconoscere nei confronti di matrimonio e famiglia.
  Il secondo aspetto sul quale vorrei richiamare l'attenzione riguarda la disciplina delle convivenze. Le convivenze, quanto meno quelle more uxorio, analizzate dal punto di vista prospettico della Costituzione, direi anche quelle omosessuali, costituiscono godimento di una libertà protetta dall'articolo 29, che si manifesta nel rifiuto delle regole previste dal legislatore in connessione con il matrimonio. Di nuovo la Corte costituzionale, pur riconducendo nell'alveo dell'articolo 2 le convivenze more uxorio, ha costantemente sostenuto «l'impossibilità di estendere, attraverso un mero giudizio di equivalenza tra le due situazioni, la disciplina prevista per la famiglia legittima alla convivenza di fatto».
  Mi sembra, invece, che qui, almeno sotto certi profili, ci sia un'estensione. Alcune norme sono state ricordate negli interventi che mi hanno preceduto, ma io penso proprio al comma 65 dell'articolo 1 sugli alimenti. A mio avviso, questa imposizione ai conviventi, per il semplice fatto della convivenza, di dover concedere gli alimenti in determinate condizioni, si pone in contrasto appunto con la libertà di non sposarsi garantita dall'articolo 29 della Costituzione.
  Faccio un cenno rapidissimo alla questione della pensione di reversibilità. Dicevo poc'anzi che a mio avviso si tratta di un privilegio che spetta alla famiglia in funzione della sua infungibile funzione sociale. Tuttavia, nel momento in cui, invece, questa proposta di legge la ricostruisce come l'oggetto di un diritto fondamentale dei conviventi, non vedo come si possa escludere dal godimento della pensione di reversibilità le convivenze more uxorio. Come si fa a ritenere ragionevole che la pensione di reversibilità viene concessa a unioni non fondate sul dimorfismo sessuale e poi ne viene privata una donna che magari ha convissuto trent'anni con il partner sacrificando la propria carriera per curare i figli della coppia ? O la pensione di reversibilità è, come dicevo poc'anzi, un privilegio esclusivo della famiglia oppure, una volta che la si estende ai conviventi, perché si dice è l'oggetto di un diritto fondamentale, come si fa a discriminare i conviventi more uxorio ?Pag. 16
  Il terzo aspetto sul quale vorrei richiamare l'attenzione riguarda la stepchild adoption. Ora, è noto che è saltata l'espressa previsione di tale possibilità contenuta nell'articolo 5 del cosiddetto «disegno di legge Cirinnà», in forza di una chiara volontà politica a essa contraria per ragioni legate alla tutela del miglior interesse dei minori.
  Restano, tuttavia, due elementi di ambiguità che possono causare a riguardo notevoli problemi. Il primo è dato dalla frase contenuta alla fine del comma 20 dell'articolo 1 nel quale, dopo aver escluso l'equiparazione tra coniugi e contraenti le unioni civili ai fini dell'applicazione della normativa in materia di adozione, si fa salvo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle vigenti norme.
  Tralascio i profili che evocava il professor Quadri legati all'articolo 101 della Costituzione e mi limito più semplicemente a evidenziare come in questo modo si cerca di salvaguardare – salvo poi dover analizzare quanto efficacemente – una giurisprudenza creativa minoritaria e tendenzialmente contra legem che ammette la stepchild adoption anche per i partner dello stesso sesso.
  Il secondo elemento deriva dall'equiparazione del regime dei contraenti l'unione civile a quello dei coniugi ed è connessa alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha fatto intendere che una volta che gli Stati decidono, nell'esercizio della loro sovranità e senza alcun obbligo derivante dalla CEDU, di porre le convivenze omosessuali sul piano del matrimonio, una differenza di regime per l'adozione del figlio del convivente potrebbe violare il combinato disposto del diritto alla vita privata e familiare e del diritto alla non discriminazione (sentenza X et autres c. Autriche).
  Dicevo, ma forse mi sono spiegato erroneamente e chiedo scusa, che la stepchild adoption è stata stralciata sulla base di un accordo politico, chiaramente contrario alla stepchild adoption e anzi per ragioni legate alla tutela del minore. Tuttavia, evidenziavo due elementi di ambiguità che invece possono rischiare di creare notevoli problemi e che permangono nel testo. Il secondo, come dicevo, è legato a questa giurisprudenza della Corte europea che nel momento in cui gli Stati sovranamente decidono di porre le convivenze omosessuali sullo stesso piano della famiglia ha già fatto capire di poter considerare lesivo del diritto alla vita privata e familiare il mancato riconoscimento per il convivente della possibilità di adottare il figlio del coniuge.
  In realtà – e concludo sulla stepchild adoption – è noto come rischi di ledere il migliore interesse del figlio, che finora viene considerato nella legislazione vigente un diritto ad avere un padre e una madre. Oltretutto, la stepchild adoption mira in realtà a introdurre nell'ordinamento italiano la omogenitorialità, come emerge chiaramente ove si consideri che essa consentirebbe l'attribuzione al minore di due genitori dello stesso sesso senza nessuna situazione di necessità del minore stesso.

  PRESIDENTE. Grazie, professore, anche per l'ulteriore testo che ha detto ci manderà.
  Do la parola Anna Maria Panfili, Dirigente del Centro studi Livatino.

  ANNA MARIA PANFILI, dirigente del Centro studi Livatino. Buongiorno e grazie, signora presidente e signori onorevoli, per quest'invito. Sono molto onorata anch'io di fare parte di questa audizione. Faccio l'avvocato, mi occupo quotidianamente di diritto di famiglia e sono membro del Centro Studi Rosario Livatino, un gruppo di giuristi – magistrati, avvocati, docenti universitari – che si ispirano alla testimonianza etica e professionale del magistrato ucciso dai mafiosi il 21 settembre del 1990 mentre si recava al lavoro al tribunale di Agrigento.
  La mia riflessione, che spera di poter contribuire anche solo minimamente a quelle che svolgerete prima del vostro voto, riguarda anzitutto e prevalentemente gli effetti dell'eventuale approvazione della proposta di legge sulle unioni civili. Andiamo Pag. 17già oltre il testo che è stato così bene analizzato nei suoi dettagli e anche nelle sue criticità.
  Mi sembra che i principali effetti di questa proposta di legge possano riguardare, da un lato, la fluidificazione del concetto di famiglia e, dall'altro, l'ampliamento dei diritti individuali degli adulti a scapito dei diritti dei bambini. È, infatti, evidente la prospettiva adultocentrica di questa proposta di legge, che pure incide su una materia, quella del diritto di famiglia, guidata dal principio del preminente interesse del minore.
  L'approvazione della proposta di legge lascia pensare che ci saranno delle precise e gravi conseguenze sull'identità e sulla cultura del nostro Paese e sul suo grado di civiltà. La misura del progresso di un popolo dipende sicuramente dalla cura che sa riservare alle sue componenti più deboli, come i bambini, e allo sguardo che sa rivolgere al proprio futuro, di cui i bambini sono l'immagine e il progetto.
  Sul concetto di famiglia mi spiego perché me ne sto occupando. So che è stata stralciata la stepchild adoption dal maxiemendamento governativo che ha poi portato all'approvazione del provvedimento in Senato. Tuttavia, il concetto di famiglia rileva comunque ai fini della tutela dei bambini nella prospettiva che sto per illustrarvi.
  Il disegno complessivo, parificando, come è già stato detto, le unioni civili al matrimonio sostanzialmente sotto tutta la materia che disciplina il matrimonio – tranne per quelle piccole cose che sono state escluse e che sono limitate alla fedeltà e alle adozioni, a questo punto – va certamente a incidere sulla definizione di quella cellula naturale della società che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo aveva definito fondamentale e quindi fondativa, insostituibile e non manipolabile e che ogni Stato avrebbe dovuto proteggere. Siamo tutti consapevoli che sul piano privato possono coesistere tanti concetti soggettivi di famiglia, ma il concetto pubblico va condiviso e non è possibile che il concetto pubblico soddisfi le diverse concezioni della famiglia rispettivamente riferibili a ciascun cittadino.
  Il concetto di famiglia incide fortemente sulla tutela dei diritti dei bambini. Il quadro normativo nazionale che riguarda i minori si caratterizza per aver maturato la convinzione che essi non siano solo oggetto di protezione da parte degli adulti, ma anche titolari di diritti ai quali i genitori, lo Stato e la società devono assicurare tutela. Così si è passati attraverso la Dichiarazione di Ginevra del 1924 e la Dichiarazione dell'ONU del 1959, ma anche attraverso un'importante Convenzione internazionale che – scusate – in questo dibattito non ho mai sentito nominare: la Convenzione internazionale di New York del 1989, che l'Italia ha recepito con la legge n. 186 del 1991.
  Spero che abbiate la possibilità di rileggerla, perché è bellissima e dice delle cose molto importanti, anche nella prospettiva di quanto potrà accadere, parificando le unioni civili al matrimonio, alla tutela dei diritti dei bambini. È un documento che prevede il diritto di conoscere e di essere educato dai propri genitori, e che lo assicura ai minori, il diritto all'identità, che comprende le relazioni familiari, il diritto di godere di appositi istituti alternativi alla famiglia naturale, come l'adozione, in mancanza di un ambiente familiare idoneo, la necessità che si ricorra all'adozione solo in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre e alla madre.
  Il complesso delle norme della Convenzione indica, quindi, un traguardo importante raggiunto dalla cultura giuridica di tutto il mondo. Si tratta di una Convenzione, cui hanno aderito tutti i Paesi del mondo, tranne Stati Uniti e Somalia, che dice che il primo diritto di ogni bambino risiede nelle sue figure genitoriali naturali, il padre e la madre, che rappresentano un riferimento per tutta la vita.
  La nostra normativa, ossia il quadro delle norme nelle quali va a collocarsi anche questa proposta di legge, è stata modificata nel 2001 per riconoscere il diritto del minore a una famiglia. Questo Pag. 18è il titolo della nuova legge sull'adozione, che ha ripreso lo stesso spirito della Convenzione, in cui è espresso esplicito favore per la famiglia naturale del bambino, considerandola superiore evidentemente per garantirgli cura ed educazione, a qualunque altra formazione sociale che possa comunque garantire accudimento.
  Sia la Dichiarazione del 1959, sia la Dichiarazione del 1989 sui diritti del fanciullo precisano che la tutela del minore e dei suoi diritti va realizzata sia prima, sia dopo la nascita. Queste riflessioni si applicano, quindi, sia ai bambini già nati, sia ai bambini che ancora dovranno nascere, la cui trattazione è affidata ai nostri legislatori – a voi, onorevoli deputati – già oggi impegnati a non restare indifferenti alle modalità di concepimento dei minori, soprattutto quando avvengono in violazione delle nostre leggi fondate proprio sui loro diritti, come nel caso della fecondazione eterologa praticata al di fuori dei casi eccezionali previsti e della orribile pratica della maternità surrogata. Sono soluzioni che inseguono, per gli adulti che vi ricorrono, il diritto al figlio, ma che trascurano i diritti del figlio.
  La proposta di legge introduce una normativa che parifica sotto ogni aspetto le unioni di persone dello stesso sesso e le coppie di sesso diverso fondate sulla differenza sessuale come ciò di cui massimamente ha bisogno e diritto ogni minore. Malgrado da più parti si sia suggerita l'opportunità dell'applicazione del principio di precauzione, questo evidentemente non è stato considerato.
  La scelta normativa di parificazione porterà – è già stato detto negli interventi che mi hanno preceduto – le Corti di controllo a valutare come irragionevole l'esclusione delle unioni civili dall'adozione dei minori, malgrado una così evidente loro omologazione all'istituto matrimoniale. D'altra parte, è in atto da anni una forzatura culturale che ha come scopo quello di convincere l'opinione pubblica che, riguardo l'accoglienza dei minori, le coppie dello stesso sesso rappresentano un concetto di famiglia universalmente condiviso come quello dell'unione di un uomo e di una donna.
  In questa direzione si sta muovendo anche la giurisprudenza, che è stata già citata. Come sappiamo, con un orientamento, peraltro minoritario, del tribunale per i minorenni di Roma, la giurisprudenza è arrivata a fare delle affermazioni ignorando completamente la Convenzione di New York. In questo pronunciamento e nei successivi che lo confermano non è minimamente citata la Convenzione di New York, che è legge del nostro ordinamento.
  L'affermazione che mi sembra più significativa è che non è né il numero, né il genere dei genitori a garantire di per sé le condizioni di sviluppo migliori per i bambini, bensì la loro capacità di assumere questi ruoli e le responsabilità educative che ne derivano. Il tribunale dei minorenni di Roma, con un provvedimento che è stato confermato dalla Corte d'Appello di Roma e seguito da una successiva identica pronuncia, tuttavia, come è già stato osservato, ha adottato un'interpretazione dell'articolo 44 della legge n. 184 del 1983 sull'adozione che confligge con un'altra più rigorosa interpretazione fornita dalla Suprema Corte alle ipotesi eccezionali di adozione da parte del singolo.
  A questo punto, lascio anche un documento nel quale ho sviluppato l'argomento più approfonditamente, anche con richiami a recenti pronunciamenti della dottrina che criticamente affrontano la parificazione delle unioni civili al matrimonio, proprio nella prospettiva di una necessaria applicazione del principio di precauzione con riguardo a quanto può accadere all'istituto dell'adozione e al rispetto dei diritti dei minori. Questo, oltretutto, sotto il profilo anche della imitatio naturae, un principio che nell'adozione non è mai stato messo in discussione quando lo si valuta per verificare che la differenza di età tra i minori e gli adottanti sia adeguata. Esso risponde evidentemente al bene massimo dei minori anche quando riguarda la diversità delle figure genitoriali.Pag. 19
  Ritengo, quindi, che una riflessione, che certamente verrà fatta anche da voi, debba riguardare gli effetti dell'approvazione di questa proposta di legge visti con gli occhi delle future generazioni, dei bambini e dei giovani già nati e che nasceranno e vi chiedo di considerare che le leggi hanno anche un valore pedagogico e culturale, sicché incidono anche sui costumi, sul comportamento e sulla mentalità delle persone.
  Vi chiedo di avere riguardo per la sensibilità del popolo italiano che rappresentate e che con varie modalità ha espresso evidenti perplessità sulla parificazione delle unioni civili al matrimonio e sulle conseguenze che tale scelta potrebbe avere riguardo i diritti dei bambini. I diritti dei conviventi avrebbero potuto essere tutelati a partire da un'impostazione normativa che li analizzasse uno per uno e consentisse che la formazione sociale specifica non fosse approvata con le caratteristiche di un matrimonio, al punto da diventare poi luogo idoneo e parificabile al luogo massimamente idoneo per l'accoglienza dei minori, sia sotto il profilo del loro concepimento in violazione della legge italiana, sia sotto il profilo della loro accoglienza quando sono evidentemente in stato di abbandono.
  Mi permetto di richiedervi di ritrovare e custodire il senso del diritto che, come affermava un giurista tedesco dell'Ottocento, è quel naturale istinto di rivolta che tutti noi proviamo nel vedere il forte maltrattare il debole. Il riconoscimento dei diritti civili agli adulti, in questo caso, temo possa diventare molto efficacemente una retrocessione dei diritti dei bambini a semplici interessi.
  Vi lascio il testo.

  PRESIDENTE. Grazie. Do la parola all'avvocato Simone Pillon, vicepresidente del comitato Difendiamo i nostri figli.

  SIMONE PILLON, vicepresidente del Comitato Difendiamo i nostri figli. Grazie, presidente. Rappresento il comitato Difendiamo i nostri figli che ha organizzato, come ben sapete, due manifestazioni nel Paese, con l'esplicito scopo di fermare questo progetto di legge. Reiteriamo, in questo luogo, la richiesta.
  Questa legge va fermata, non perché siamo contro qualcuno o contro qualcosa, ma per ragioni che cercherò ora di elencare. Tali ragioni hanno a che fare con la sociologia, hanno a che fare con il diritto, hanno che fare anche con il buonsenso e hanno a che fare con la demografia.
  Questa proposta di legge, che voi lo vogliate o meno, introduce di fatto una cesura storica perché c’è stato fino ad oggi un modello antropologico che è stato quello della famiglia naturale, fondata sulla unione stabile tra un uomo e una donna. La rottura di questo modello, che storicamente si è radicato, non sarà senza conseguenze. Qui, si propone di affiancare al modello familiare naturale – o meglio attraverso questo affiancamento di decostruire la famiglia naturale – altri modelli che non sono uno, ma più di uno.
  È innegabile che ci saranno delle conseguenze. Quello che, però, a me colpisce particolarmente, signori deputati, è che nessuno si è premurato di studiare quali possano essere le conseguenze sul tessuto sociale di questa legge. Noi abbiamo già esperienze di altri Paesi che hanno scelto questa strada e che ci vengono costantemente sbandierati come esempio da seguire. Sarebbe, dunque, agevole approfondire la questione. Invece nessuno parla delle conseguenze pratiche della decostruzione della famiglia. Il punto è chiedersi perché in questa sede non sia stato audito qualcuno che abbia portato dati sulle conseguenze nel tessuto sociale del Paese dell'approvazione di quelle leggi. Lo dico perché forse il confronto con qualche dato sociodemografico forse dovrebbe suonare come campanello di allarme.
  Il fatto che nella Svezia civilissima, che ha approvato le unioni omosessuali da ormai otto anni si riscontri che il 65 per cento delle persone vivono da sole è un dato demografico che meriterebbe un adeguato approfondimento. Il fatto che, nel momento in cui si va a liquefare il modello familiare che è il vero collante del Paese, Pag. 20la conseguenza non è l'aumento dei diritti per tutti, ma è la solitudine, dovrebbe metterci in allarme.
  Inoltre, come già è stato accennato, mi chiedo se ci siamo posti la preoccupazione che questa legge diventerà di fatto un modello educativo che sarà presentato alle giovani generazioni come opzione possibile.
  Oggi, un giovane che si affaccia alla vita ha davanti a sé essenzialmente il modello dell'impegno e sociale – il matrimonio – e del disimpegno pubblico nella convivenza di fatto. Invece in questo modo noi andiamo a presentare un modello molteplice, con moltissime sfumature: il modello del disimpegno; il modello del disimpegno parziale; il modello dell'impegno fino a un certo punto. Tutto questo va considerato in un ambito, come quello del diritto di famiglia – seguo il diritto di famiglia da ormai quindici anni – in cui anche un semplice spostamento del codice legislativo porta conseguenze sociali che non sono misurabili.
  Vi prendete, dunque, la responsabilità di andare contro la realtà della famiglia, per cui vi chiedo di farlo del tutto. Mi chiedo, se ci si assume come Parlamento la responsabilità di rompere modelli secolari, anzi millenari, perché non farlo completamente ? Mi chiedo il perché della limitazione, per esempio, al numero di due dei contraenti l'unione civile oppure della convivenza di fatto, cioè perché non prevederne tre o quattro e perché limitiamo la libertà delle persone.
  In tal senso, se il codice deve essere quello della libertà e dell'amore, vi comunico che nella civilissima Olanda già sono in vigore i cosiddetti «poliamori». Quello è il modello da seguire ? Ci interessa quello ?
  A contrariis, vi chiedo: perché non si può ? Voi dite di no, sostenendo che questo non sia corretto, e va bene, però dovete giustificare perché non se ne possono prevedere tre. Voi dite che non siamo abituati, ma vorrei precisare che non siamo abituati neanche ad altro. Cosa dobbiamo fare ? Dobbiamo creare le abitudini, così poi possiamo creare le norme, oppure semplicemente prendere atto della realtà e giustificarla e custodirla al meglio ? Questa insanabile contraddizione che sta alla base di questa norma è qualche cosa che non è ancora stato svelato.
  Inoltre, è un atteggiamento puramente ipocrita – consentitemi il termine un po’ forte – quello di cambiare il nome alle cose, lasciandone intatto il contenuto. Questo è un matrimonio omosessuale, per cui chiamiamolo con il suo nome ed evitiamo questi effetti che abbiamo definito al Circo Massimo «maquillage» perché non cambiano la sostanza delle cose.
  In effetti, se si tratta di un matrimonio, è innegabile che sia un matrimonio. Inoltre, se è un matrimonio, siccome la giurisprudenza delle Corti europee e anche le Corti italiane è di natura sostanziale e non certo tecnica, è chiaro che al matrimonio andranno ricollegate tutte le conseguenze giuridiche del matrimonio.
  Vorrò vedere, quando ci sarà una causa di divorzio tra due persone omosessuali che vorranno sciogliere l'unione civile, se la famosa fedeltà rileverà oppure no quale causa di scioglimento. Lo dico perché, se quello è un matrimonio, anche se l'obbligo di fedeltà è stato escluso, vorrò vedere se per i due contraenti sia o meno determinante.
  Come vorrò vedere, quando le Corti europee si troveranno chiamate a scegliere se riconoscere o meno il diritto all'adozione, i diritti alla genitorialità, il diritto alla stepchild adoption eccetera, quale sarà l'atteggiamento che sceglieranno, cioè se sceglieranno di dire «non è un matrimonio, quindi non possiamo» oppure se, invece, come è già accaduto in Austria, facendo un discorso di tipo sostanziale, diranno «è matrimonio, anche se non l'avete chiamato così, quindi anche il diritto alla genitorialità deve essere riconosciuto».
  La foglia di fico dello stralcio della stepchild adoption non convince nessuno e sono sicuro che non convince neanche voi, tant’è vero che in questa stessa Commissione saremo auditi tra poco per la riforma della legge sulle adozioni, cioè si Pag. 21vuole fare entrare dalla porta quello che è stato fatto uscire dalla finestra. Ho invertito volutamente l'esempio.
  Siamo davanti all'istituzione, di fatto, del gran bazar della famiglia perché, se tutto è famiglia, niente lo è.
  La proposta di legge presenta cinque modelli di famiglia perché, oltre alla famiglia naturale fondata sul matrimonio di cui all'articolo 29 della Costituzione, avremo, quindi, l'unione civile che francamente – perdonatemi – non ho capito perché debba essere riservata alle persone dello stesso sesso. Per quale motivo dobbiamo impedire a due persone di sesso diverso di accedere all'unione civile ? Questa mi sembra una grande violazione del diritto di parità.
  Inoltre, abbiamo le convivenze registrate e i patti di civile convivenza che sono un'ulteriore specificazione e poi avremo e continueremo ad avere le libere convivenze, sulle quali tra l'altro mi soffermerò nella disamina a breve degli articoli.
  Questo è il modello educativo che proponiamo i nostri giovani, cioè cinque modelli familiari differenti. Questo porterà semplicemente a una classifica, per cui ci sarà la famiglia di serie A, la famiglia di serie B, la famiglia di serie C, la famiglia di serie D e la famiglia di serie E. In base al modello che sarà scelto, sarà evidente a tutti la qualità dell'impegno che quelle persone vorranno mettere nella loro relazione. Siete convinti che questo sia un modello sociale virtuoso ? Avete verificato che questo promuova i giovani nella coesione sociale oppure non sia un incentivo al disimpegno ?
  Inoltre, come già è stato accennato, questa legge discrimina profondamente le coppie eterosessuali con figli, che non possono sposarsi, e le discrimina sia sulla reversibilità, sia sull'assegno di mantenimento, con riferimento alle unioni civili, sia sulla questione dei diritti successori, per tutto quanto riguarda la legittima e i legittimari.
  Inoltre, questa norma non prevede in alcun modo la possibilità per i funzionari di esercitare il diritto all'obiezione di coscienza. So che altri parleranno di questo, quindi non mi soffermo sul punto. Ricordo semplicemente che il nostro Paese ha una forte appartenenza di carattere religioso e il fatto che la nostra cultura cristiana sia molto diffusa porterà certamente all'insorgere di questioni di questo tipo, come è successo negli Stati Uniti d'America, che peraltro hanno cultura completamente diversa.
  Le stesse questioni che concernono la fede cattolica potrebbero sorgere anche con riguardo ad altre religioni, per esempio all'islam per citarne una, che su questo tipo di normativa avrebbe certamente grandi riserve.
  Essendo anche un avvocato che si occupa di diritto di famiglia, mi permetto di segnalare brevemente tre punti che, a mio avviso, sono assolutamente privi di significato.
  Il primo concerne lo scioglimento dell'unione civile. Il disegno di legge Cirinnà, nella formulazione originaria, prevedeva anche per le coppie dello stesso sesso in unione civile, l'istituto della separazione e poi del divorzio. Frettolosamente, in quella notte dei lunghi coltelli, è stato tagliato e incollato tutto, come è stato detto molto bene dal professor Quadri. Qualcuno ha messo i vari testi nel frullatore ed è uscito il testo che oggi discutiamo, ma questa roba deve essere...

  PRESIDENTE. Non siamo a un comizio.

  SIMONE PILLON, vicepresidente del Comitato Difendiamo i nostri figli. Certamente. Deve avere un contenuto che sia giuridicamente sostenibile.
  Al comma 24 dell'articolo 1 si legge che l'unione civile si scioglie quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento dinnanzi all'ufficiale dello stato civile; in tal caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà.
  Resta un punto di domanda: lo scioglimento deve essere chiesto da entrambi, oppure è sufficiente che lo faccia uno Pag. 22solo ? L'espressione «disgiuntamente» di per sé non specifica. Infatti, il comma afferma che «l'unione civile si scioglie quando le parti», quindi il fatto che lo chiedano congiuntamente, ovvero che lo possano fare disgiuntamente non specifica se è sufficiente che anche solo una di queste chieda lo scioglimento.
  Se mi permettete, non è una cosa da poco. Infatti, se dovesse passare l'interpretazione, che è perfettamente compatibile con il testo, per cui serve che entrambe chiedano lo scioglimento, ciò significherebbe che una persona che ha stipulato un'unione civile, oltretutto senza obbligo di fedeltà, si potrebbe trovare a dover permanere in quell'unione civile nella quale l'altro partner nel frattempo coltiva relazioni con altre persone, senza poterne uscire, perché per poterlo fare è necessaria la richiesta di entrambi. Non è una questione di poco conto.
  C’è un altro punto che è già stato parzialmente evidenziato, ma che mi lascia molte perplessità. Mi riferisco al comma 43 dell'articolo 1 relativo alle convivenze di fatto, in relazione anche ai commi 36 e 37. Qual è la modalità con la quale si verifica se si sia giuridicamente in presenza di una convivenza di fatto o meno ?
  Il comma 36 dell'articolo 1 parla di convivenza di fatto e prevede alcuni requisiti, che però sono di tipo squisitamente soggettivo e ben difficili da dimostrare in fase processuale. Ci si riferisce a legami affettivi di coppia e reciproca assistenza morale e materiale, che hanno a che fare più che altro con dei doveri o con degli obblighi che i contraenti hanno nei reciproci confronti, ma non possono essere qualitativamente comprovati in tribunale.
  Siccome l'ulteriore requisito è quello dell'automatico riconoscimento della semplice co-residenza, capirete che, ragionando per assurdo (ma non tanto, perché nei tribunali del nostro Paese arriva più l'assurdo che il non assurdo), potrebbe essere che taluno si trovi suo malgrado coinvolto in una situazione giuridica passiva, quale, per esempio, quella di essere caricato dell'obbligo degli alimenti, senza aver mai avuto la volontà di stipulare una convivenza di fatto.
  Faccio l'esempio di due studenti universitari che, per ragioni di convenienza, pongano la residenza in comune. Uno dei due a un certo punto decide di chiedere all'altro l'assegno di alimenti. Come facciamo a comprovare che quel tipo di relazione fosse o meno fondata su legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale ? Uno dei due avrà tutto l'interesse ad affermare la natura affettiva della coabitazione, e l'altro, invece a negare ogni coinvolgimento di reciproca assistenza. Chi sarà in grado di discernere se da quella situazione, che è una mera situazione di fatto, nascano o meno considerazioni di carattere giuridico ?
  L'ultimo punto, che però è dirimente, è se in questo esempio aggiungiamo i diritti dei minori. Se dalla circostanza di cui ai commi 36 e 37 dell'articolo 1 derivano le conseguenze di cui agli alimenti. Infatti, da quello che ho capito anche leggendo le audizioni precedenti, mi sembra chiaro che la volontà del legislatore per quanto concerne il comma 65 dell'articolo 1 non sia di vincolare la sussistenza del diritto all'assegno di alimenti alla stipula del patto di civile convivenza. L'assegno di alimenti discende dalla mera convivenza di fatto, come stabilita del comma 36 dell'articolo 1.
  Dunque, il convivente che voglia sottrarsi a tutte le conseguenze giuridiche della convivenza di fatto ha solo un'alternativa, che è quella di non porre la residenza insieme all'altro, ma questo – ricordiamocelo bene – ha delle conseguenze giuridiche su altri piani. Per esempio, non potrà beneficiare degli assegni familiari per l'eventuale prole, ove risulti non convivente con essa. Questa è solo una delle possibili conseguenze.
  Noi stiamo costringendo i conviventi a dividersi, ovvero a portare la residenza uno da una parte e una dall'altra, perché è l'unico modo per vedere rispettata la loro sacrosanta volontà di non riconoscersi reciprocamente diritti e doveri.Pag. 23
  Tutto questo, a mio avviso, costituisce una grave violazione dei diritti individuali delle persone.

  PRESIDENTE. Grazie. Do la parola al procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Napoli Nord, Domenico Airoma.

  DOMENICO AIROMA, procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Napoli Nord. Vi ringrazio. Io vi intratterrò solo per qualche minuto, rimandando al testo scritto che consegnerò alla Commissione.
  Tratterò un tema che in apparenza può sembrare esotico, ma sul quale credo che si misuri il livello di democrazia di un ordinamento giuridico: il tema dell'obiezione di coscienza.
  Io mi definisco spesso un badilante del diritto, perché tengo a considerare anche le conseguenze sul piano pratico dell'introduzione di alcune norme.
  È stato già detto dai docenti che mi hanno preceduto che questa proposta di legge introduce un vero e proprio diritto a contrarre il matrimonio in capo a persone dello stesso sesso. Questa è la considerazione sistematica che intendo fare, che prelude alle riflessioni in tema di obiezione di coscienza.
  D'altronde, io sono di scuola napoletana. Vedo qui il professor Quadri. Qualche giorno fa ho letto con piacere un brillante articolo del mio maestro processual-civilista, Giovanni Verde, su Il Mattino di Napoli, in cui affermava in modo molto chiaro che si sta introducendo un regime parificato nella sostanza al matrimonio.
  Dunque, se questo è il presupposto (si introduce un diritto al matrimonio), ogni diritto, come diceva un mio maestro a Napoli, non ha come suo contrario un rovescio, ma ha un dovere.
  Il dovere, in questo caso, è innanzitutto quello dell'ufficiale dello stato civile di celebrare il matrimonio. Le norme, infatti, richiamano la celebrazione del matrimonio.
  Dunque, se c’è una situazione di potenziale collisione fra un diritto a contrarre il matrimonio e un dovere di celebrarlo, questo dovere può anche chiamare in causa un imperativo della coscienza, cioè un obbligo giudico di non facere. Da un lato, abbiamo l'obbligo giuridico di facere, rispetto al quale c’è il presidio di una sanzione, anche sullo sfondo di tipo penale; dall'altro, invece, c’è un imperativo della coscienza che impone il non facere, pena la perdita della propria dignità personale. Questa è proprio la cornice che giustifica un interrogativo di questo tipo, che vi esorto a porre, cioè quello di un'obiezione di coscienza.
  Non intendo far riferimento alla coscienza come a qualcosa di soggettivo od opinabile. In tanto nel nostro ordinamento l'obiezione di coscienza rileva in quanto si fonda non su opinioni soggettive, ma su princìpi fondamentali. Che qui siamo in presenza di princìpi fondamentali lo dobbiamo trarre almeno da due considerazioni. Se non fosse così, non capiremmo per quale motivo la stessa Carta costituzionale ponga il tema del matrimonio e della famiglia nella prima parte della Costituzione e come prima norma dei rapporti etico-sociali. Se non fosse così, se non fosse cioè una questione che attiene agli aspetti fondamentali etico-morali, non capiremmo per quale motivo la Corte costituzionale, nella più volte citata sentenza n. 138 del 2010, abbia ritenuto che il matrimonio fosse in sé quel modello intangibile per ragioni di tipo etico.
  Se c’è questo conflitto, evidentemente, quando c’è una questione di libertà di coscienza, è richiamato in causa l'articolo 2 della Costituzione. Siamo dinanzi, cioè, a un principio inviolabile. D'altronde, la stessa Corte di Strasburgo, nella sentenza del 22 novembre 2011, ha detto che la libertà di coscienza è uno dei fondamenti della società democratica. Il problema da porre qui è un altro, cioè come bilanciare questo conflitto di diritti.
  Innanzitutto bilanciare non significa evidentemente obliterare. Qui faccio riferimento a un'importante sentenza della Corte costituzionale, la n. 467 del 1991, in cui si richiama il legislatore a compiere una delicata opera di bilanciamento, il che Pag. 24però non significa fatto obliterare la libertà di coscienza. Sempre in un'altra sentenza, la n. 470 del 1989, dice la Corte costituzionale che occorre che non si incorra in un trattamento discriminatorio nei confronti di chi invoca l'obiezione di coscienza. Per carità, non vorrei che questo comportasse un sacrificio delle ragioni di un diverso orientamento culturale.
  Voglio richiamare la vostra attenzione a un'importante sentenza della Corte di Strasburgo, la sentenza nel caso Eweida ed altri contro il Regno Unito, perché credo che sia particolarmente rilevante nel caso che ci riguarda. Questa sentenza, che pure ha, in quel caso, disconosciuto l'obiezione di coscienza all'ufficiale dello stato civile inglese, parte tuttavia da un presupposto importantissimo, cioè la piena invocabilità dell'obiezione di coscienza in quella materia.
  Non solo, richiamando i parametri in tema di obiezione di coscienza, rileva due aspetti fondamentali, ossia che, nel momento in cui in Gran Bretagna è stata introdotta la Civil Partnership Act, comunque alcuni municipi inglesi prevedevano l'obiezione di coscienza. Inoltre, fu data la possibilità a tutti gli ufficiali di stato civile di essere anche addetti ad altre funzioni. Dunque, non ci sono quei presupposti che legittimano il ricorso all'obiezione di coscienza, ossia l'inesistenza di alternative, un parametro di obbligatorietà giuridica sanzionata in via amministrativa o penale.
  La questione che pone la Corte di giustizia, ma anche la Corte costituzionale, in opera di bilanciamento di interesse è, ovviamente, in che modo vada fatto questo bilanciamento stesso. Questo bilanciamento non può essere mai a detrimento di chi invoca l'obiezione di coscienza. Il parametro indicato anche dalla Corte costituzionale e da alcuna dottrina costituzionalista è l'articolo 9 della legge n. 194 del 1978, in cui si dice una cosa importantissima – lo sottolinea anche la dottrina costituzionalista – ossia che, quando parliamo di obiezione di coscienza, il rapporto che deve essere considerato è quello fra chi è tenuto a prestare quella funzione e il datore di lavoro, in questo caso lo Stato o l'ente locale. È, quindi, il datore di lavoro, ossia lo Stato, che deve organizzare quella funzione in modo, da un lato, da rispettare la libertà di coscienza e, dall'altro lato, da non pregiudicare il funzionamento e la regolarità del servizio. Si tratta di quella delicata opera di bilanciamento che la Corte costituzionale nella famosa sentenza n. 469 del 1989 ha richiamato il legislatore a dover fare.
  In conclusione, vi vorrei lasciare – è stata richiamata prima la figura di Rosario Livatino – con una breve frase che il magistrato ucciso pronunciò proprio in tema di obiezione di coscienza: «È evidente che ciò che dà l'obiezione di coscienza e il diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento è il giusto riconoscimento di una concezione della vita basata su profondi convincimenti, religiosi, morali o filosofici. Può dirsi senza tema di errore che l'obiezione di coscienza rappresenta il riconoscimento del foro interno da parte dello Stato laico».
  Vi ringrazio.

  PRESIDENTE. Manca solo il professor Balestra, che sta arrivando, perché aveva un impegno fuori Roma. Nel frattempo, se ci sono domande, possiamo farle. Poi, quando arriva il professore, ovviamente, andiamo avanti. La dottoressa Velletti – mi ha fatto cenno prima – si è dovuta assentare per rientrare in ufficio.
  Do la parola ai deputati che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni. Facciamo domande, non interventi.

  MICHELA MARZANO. Vorrei fare una brevissima considerazione prima di arrivare alla domanda. Parto da una frase, che trovo molto bella, che è stata citata dalla dottoressa Panfili quando evocava il naturale istinto di rivolta nel vedere il forte maltrattare il debole. Questo mi permette di chiedermi una cosa, e di chiederla a lei e al vicepresidente di Difendiamo i nostri figli.
  Stiamo parlando di deboli. Chi sono i deboli ? Certo, tra i deboli ci sono i figli, cioè i bambini, tutti i bambini e tutte le Pag. 25bambine, ma ci sono nel nostro ordinamento anche delle persone deboli, finora maltrattate dai forti in base al proprio orientamento sessuale. Dobbiamo anche partire dalla constatazione del fatto che fino ad ora, in ragione dell'orientamento sessuale, che, come credo voi sappiate, non è qualcosa che si sceglie ma parte di ciò che si è, determinate persone non hanno avuto la possibilità di poter condividere gli stessi diritti e gli stessi doveri. Mi chiedo, dunque, chi sia il forte, chi sia il debole e chi finora abbia schiacciato chi. Questa è una considerazione generale.
  Dopodiché, vorrei chiedere un'altra cosa – sono rimasta interpellata e vorrei avere una risposta – visto che si è molto parlato di famiglia. Certo, c’è il diritto per i bambini, che sono i più deboli, a poter essere cresciuti ed educati all'interno di una famiglia, ma vorrei cercare di capire che cosa sia questa benedetta famiglia.
  Che cos’è la famiglia naturale ? Dove è definita all'interno del nostro ordinamento la naturalità della famiglia ? Se mi riferisco all'articolo 29 della nostra Costituzione, c’è scritto che «la famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio». Non sarò certo io a insegnare a voi che si tratta di un ossimoro: società naturale fondata sul matrimonio. L'ho già detto, presidente, e mi permetto di ripeterlo, anche perché non riesco mai ad avere una risposta quando faccio questo tipo di riferimento.
  Se la famiglia è naturale, allora non ha bisogno di essere fondata sull'artificialità del diritto. Se si fonda sull'artificialità del diritto, non è naturale. Non c’è bisogno che mi rispondiate ricordandomi la storia della volontà dei Padri costituenti di introdurre il termine «naturale», perché lo so benissimo. Era per evitare l'interferenza nella sfera privata. Dopodiché, ci si ritrova con una definizione importante per salvaguardare effettivamente il nucleo familiare, ma la costituzione del nucleo familiare non è spiegata da nessuna parte. Che cos’è questa naturalità del matrimonio ? Stiamo ancora parlando della naturale fecondità dell'incontro di un uomo e di una donna ? È di questo che parla il diritto ? Vorrei cercare di capire che cos’è questa benedetta famiglia naturale.
  Soprattutto, quando si parla della differenza delle figure genitoriali di cui i bambini hanno bisogno, sono d'accordissimo, ma da quando in qua una persona è identica a un'altra ? La differenza delle figure genitoriali è già presente indipendentemente dalla differenza di sesso. Abbiamo tantissime e molteplici differenze.
  Vorrei anche che mi si spiegasse quale legame esiste tra il concetto di paternità e il concetto di virilità, tra il concetto di maternità e il concetto di femminilità. Vorrei che mi si spiegasse quale legame di necessità esiste tra l'aspetto biologico-genetico e l'esercizio di un ruolo genitoriale che è quello della maternità o quello della paternità.
  Dopodiché, se mi si spiega tutto questo, io posso anche accettarlo, ammesso e non concesso che qualcuno riesca a spiegarmi dove sta scritta nel nostro ordinamento la definizione di naturale, visto che si parla di società naturale fondata sul matrimonio, e soprattutto qual è il legame tra maternità e biologia e tra paternità e biologia.

  ALESSANDRO PAGANO. Porrò più di una domanda.

  PRESIDENTE. Purché siano brevi.

  ALESSANDRO PAGANO. Certamente. Non abbiamo la volontà di «allungare il brodo». Presidente, stia tranquilla.
  Colgo in tutti gli interventi molteplici profili di discriminazione. Mi pare di aver colto in tutti gli interventi, nessuno escluso, una serie di elementi che mi fanno esprimere in questa maniera. Porrò una serie di domande, che seguiranno tutte questo fil rouge.
  In primo luogo, sia il professor Quadri sia la dottoressa Velletti hanno parlato dei requisiti delle convivenze di fatto: le parti non devono essere parenti o affini.
  In base a quello che ho capito dagli autorevoli interventi, mi pare di poter cogliere degli aspetti che stridono rispetto Pag. 26al principio della discriminazione. Qual è l'elemento che fa dire che due primi cugini o parenti possono avere un'affettività e una stabile convivenza legata all'elemento affettivo ? Vorrei avere qualche elemento di chiarimento.
  L'avvocato Pillon parlava sostanzialmente di un matrimonio a vita. Sintetizzo così il comma 24 dell'articolo 1, per evitare perdite di tempo. Vorrei un approfondimento, perché mi pare che anche in questo caso ci sia una discriminazione. Se ho ben capito, se entrambe le parti non esprimono il giudizio di separazione, ciò significa che sono vincolate per tutta la vita. È un elemento che turba non poco la sensibilità, la libertà di coscienza e soprattutto la libertà delle persone, a normativa vigente, di interrompere il rapporto, di qualunque tipo esso sia, se vincolato dalla legge.
  C’è poi il tema del cambiamento di sesso. Mi pare che nessuno ne abbia parlato. Vorrei un parere trasversale, visto che abbiamo esperti di tutti gli ambiti. C’è una mancanza di allineamento con la normativa attuale. Chi cambia sesso come si muove in questa direzione ?
  Il dottor Airoma parlava del principio fondamentale della libertà di coscienza e, quindi, dell'inviolabilità del rapporto legato all'elemento non soggettivo – mi è piaciuto molto questo aspetto – ma proprio oggettivo, sancito sia dalla legge attuale, la n. 174 del 1978, sia dai princìpi costituzionali. Inoltre, ci sono le sentenze.
  Come la metteremo, se ci saranno degli elementi che saranno oggetto di contestazione da parte di soggetti che non la penseranno in ugual maniera ? Quali saranno le ricadute ?
  Secondo me, bisogna approfittare della qualità degli auditi per chiedere loro di illustrarci anche il rischio a cui si va incontro.
  Dulcis in fundo – potrei porre almeno altre quattro o cinque domande, ma la presidente ci ha dato un tempo molto limitato – è chiaro che il principio della reversibilità, principio sacrosanto che anche dal punto di vista della civiltà e del diritto è un elemento inviolabile, è dato dalla stabile convivenza. L'esigenza della legge nasce dal fatto di riconoscere diritti alle stabili convivenze.
  Ebbene, mi sembra di poter dire che il legislatore ha distinto tra coppie omosessuali e coppie etero, visto che in particolare ha riconosciuto alle coppie omosessuali il principio della stabile convivenza come elemento fondante per avere la pensione di reversibilità, ma – attenzione – non l'ha riconosciuto a persone che magari convivono da decine di anni, che hanno figli, che vivono nella stessa dimora, che hanno tanti elementi in comune conclamati.
  Altro che rapporti di coppia di serie A, B, C, D ed E ! Mi pare che si stiano sconvolgendo elementi fondamentali da un punto di vista costituzionale.
  Pertanto, io ribadisco che certamente questa è una legge molto confusa e che crea problemi, alla quale probabilmente siamo chiamati a mettere mano, presidente.
  Il senso dell'articolo 72 della Costituzione è che nascano dibattiti seri, che si facciano dei confronti non «strozzati» e che, qualora si arrivi a elementi conclamati di confusione, o peggio di incostituzionalità, o peggio di discriminazione – tutte le cose ovviamente sono collegate – ci sia l'opportunità di aggiustare la legge. La legge ormai c’è, in quanto c’è una volontà politica che va in questa direzione.
  Oltre ad aspettare le risposte, ribadisco che invito a operare in tal senso per dei cambiamenti sostanziali, utili alla legge stessa.

  PRESIDENTE. In realtà, nessuna era una domanda. Erano riflessioni e approfondimenti, peraltro su temi sui quali i relatori si sono già espressi.
  Do la parola al professor Luigi Balestra.

  LUIGI BALESTRA, professore di diritto civile presso l'Università degli studi di Bologna. Grazie. Da parte mia non evocherò le grandi questioni che sono sul tappeto sotto il profilo delle implicazioni a livello costituzionale, che sono state già toccate Pag. 27da eminenti costituzionalisti, a partire dal presidente emerito della Corte costituzionale, e che hanno riguardato la tecnica legislativa utilizzata, l'opportunità di creare un istituto che sostanzialmente altro non è che un matrimonio e l'eventualità che in questo modo, in senso specularmente opposto, si realizzi una sorta di discriminazione rispetto alle coppie omosessuali.
  Mi occuperò, invece, del tecnicismo legislativo di alcune norme, allo scopo di porre in luce talune incongruenze e lacune, in una prospettiva che ovviamente però – tengo a ribadirlo – è construens e non destruens.
  Una questione metodologica, però, secondo me si impone. A mio avviso, una delle tante domande preliminari che ci si dovrebbe porre quando si legifera in materia è quale sia la funzione del diritto spiccatamente nel campo delle relazioni affettive.
  Da un lato, io ritengo che il diritto non possa avere obiettivi di tipo promozionale. Si fa promozione con riferimento ad altri settori, spiccatamente con riguardo ai comportamenti virtuosi che si vogliono innescare in campo economico.
  D'altra parte, sono dell'avviso che, quando si tratti di legiferare con riferimento a materie che hanno forte implicazione nell'ambito di plurime sfere non giuridiche (etica, morale), occorra procedere sulla base di interessi e scelte condivise. Ritengo che la condivisione sia fondamentale e che non ci si possa accontentare di istanze di gruppi, pur meritevoli di tutela. A mio avviso, tali istanze devono trovare condivisione a livello generale.
  Questa è la premessa. Ora analizzerò il testo che mi è stato sottoposto in rapida successione, per segnalare quelle che, a una prima lettura, mi sono apparse le questioni più rilevanti.
  Si è deciso di affiancare l'articolo 2 con l'articolo 3 della Costituzione. In questo io vedo un pericolo, sotto un duplice profilo. Da un lato, c’è il rischio che si possa dire che fino a oggi si è consumata un'ingiustizia, cioè una lesione del principio di uguaglianza. Dall'altro, c’è il rischio che si possa dire che, proprio perché entra in gioco l'articolo 3 della Costituzione, si pone un problema di accesso al matrimonio e, quindi, di discriminazione sotto questo profilo.
  Per ciò che concerne il comma dell'articolo 1 della proposta di legge, io inviterei a specificare quale sia l'ufficiale civile competente, affinché non si creino problematiche in ordine alla scelta dell'ufficiale civile competente in materia.
  Si utilizza spesso il termine «contraente», che normalmente sotto il profilo del linguaggio giuridico viene riservato alle relazioni contrattuali. C’è un punto, che accennerò, in cui si parla di vero e proprio contratto. È questo l'obiettivo che ci si pone ? A mio avviso, non è questo l'obiettivo che ci si deve porre. Poiché la terminologia giuridica ha un alto valore simbolico ed evocativo, forse un'attenzione anche sui termini che vengono utilizzati andrebbe prestata.
  Al comma 6, dove si dice: «l'unione civile è costituita da una parte durante l'assenza dell'altra» forse si potrebbe dire anche «ovvero del coniuge», perché si può porre l'ipotesi specularmente opposta.
  Al comma 9, in relazione al comma 13, si dice che «l'unione civile fra persone dello stesso sesso è certificata, deve contenere i dati anagrafici e l'indicazione del regime patrimoniale». Questa non è un'indicazione richiesta per i coniugi e stride con il fatto che al comma 13 si dica che «in mancanza di un regime prescelto attraverso una convenzione matrimoniale questo sarà quello della comunione legale dei beni», che è una normativa di matrice chiaramente suppletiva, destinata a entrare in gioco in assenza di specifica indicazione.
  Del comma 15 dell'articolo 1 probabilmente non ve n'era bisogno, perché già nelle corde della normativa in materia di interdizione e inabilitazione, ma varrebbe la pena aggiungere anche il riferimento all'amministrazione di sostegno.
  Il comma 16 è quello che mi è parso meno comprensibile. Qui c’è il riferimento al contratto e alla violenza quale causa di Pag. 28annullamento del contratto laddove si parla di violenza già al comma 7, quindi una norma non facilmente intellegibile.
  Al comma 17, laddove si prevede che «le indennità indicate agli articoli 2118 e 2120 del codice civile devono corrispondersi anche alla parte dell'unione civile», io aggiungerei «alla stregua dei criteri previsti dall'articolo 2122», perché è la norma che evoca i criteri in base ai quali le indennità di cui agli articoli 2118 e 2120 debbono distribuirsi.
  Con riferimento alla clausola di apertura di cui all'articolo 20, dopo aver detto che la normativa che si estende al partner dell'unione civile non riguarda l'adozione, si dice: «resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti». Mi chiedo: cos’è consentito ? Probabilmente questa è una clausola di apertura che genera...
  Il comma 24 dispone sulla competenza dell'ufficiale dello stato civile.
  Al comma 26, dove si parla di «sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso» specificherei «passata in giudicato», che è l'omologa norma che si applica in materia divorzile. Nulla è previsto, come è già stato sottolineato da altri, per l'ipotesi specularmente opposta, cioè dei componenti l'unione civile che, a seguito di una sentenza di rettificazione di sesso, intendano comunque mantenere l'unione.
  Passando alla convivenza more uxorio, al di là della locuzione «conviventi di fatto» che allude a qualcosa di rilevante sul piano dei fatti, ma che in realtà ha un rilievo, un profilo giuridico, la giurisprudenza ce lo dice da ormai vent'anni, sono delle formazioni sociali ex articolo 2 della Costituzione, quindi non so se il termine «di fatto» abbia una portata deteriore rispetto a questo.
  Segnalo come nell'introdurre degli impedimenti di parentela, affinità e adozione nulla si dica in merito al grado, il che crea un'evidente disparità di trattamento, perché un impedimento di parentela all'infinito non è concepibile laddove l'impedimento nel caso delle unioni civili e nel matrimonio è soltanto fino al terzo grado.
  Inviterei a specificare cosa si intenda per «accertamento»: perché sussista la fattispecie convivenza di fatto more uxorio occorre la dichiarazione resa all'anagrafe oppure quello è soltanto uno dei mezzi attraverso i quali si procede all'accertamento ? Se dico che questo è l'accertamento, gli attribuisco una valenza costitutiva che invece non ha, a differenza di quanto accade nelle unioni civili, laddove invece «dichiarano e costituiscono».
  Al comma 40, grande questione, si introduce il fiduciario di salute. Segnalo che nulla di tutto questo è previsto attualmente per il coniuge e per l'unione civile. Tra l'altro, questo evoca problemi delicatissimi, già discussi in un disegno di legge che si è arenato, per quanto riguarda la forma, l'attualità, il testamento biologico, le direttive anticipate.
  Si va avanti senza aver adeguatamente ponderato delle scelte delicatissime, che richiederebbero probabilmente una maggiore analiticità di disciplina, con riferimento a un istituto concepito innovativamente soltanto per le convivenze di fatto.
  Comma 46: impresa familiare, diritti del convivente. Mi pare che qui ci sia una deminutio rispetto a quanto viene riservato al coniuge e al componente dell'unione civile. Ricordiamoci che l'impresa familiare vuole tutelare il lavoro prestato fra soggetti fra i quali sussiste un vincolo affettivo, indipendentemente dal coniugio, essendo rilevante anche un rapporto di parentela di terzo grado e di affinità entro il secondo. Mi chiedo, quindi, se sia maggiormente meritevole di tutele il cognato o la cognata, lo zio o il nipote rispetto al convivente ai fini dell'articolo 230- bis del codice civile.
  Comma 48: il convivente può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno. Questa è già una prerogativa prevista dall'articolo 408 del codice civile, ma in quel contesto si prevede una preferenza nei confronti di questo soggetto, che qui manca.
  Un'altra grande questione, i contratti di convivenza. Qui abbiamo un elaborato giurisprudenziale di più di vent'anni, che dice che tutti gli interessi patrimoniali Pag. 29scaturenti dalla convivenza possono essere negoziati e quindi inseriti in un contesto impegnativo. Qui assisto a una limitazione, per certi versi difficile da capire, sull'oggetto del contratto di convivenza, perché può riguardare soltanto l'indicazione della residenza, che tra l'altro è una partizione estranea alle negoziazioni contrattuali che possono avere soltanto contenuto patrimoniale e richiedono la coercibilità, mentre non capisco se uno vuole cambiare come possa essere coercibile una cosa di questo genere, e poi si dà soltanto la possibilità delle modalità di contribuzione ai bisogni della famiglia (tra l'altro secondo il canone della proporzionalità, e forse lì ci si poteva sbizzarrire con maggiore autonomia) e la scelta del solo regime della comunione legale dei beni, quindi escluso fondo patrimoniale, comunione convenzionale.
  Mi pare che venga disconosciuta tutta una serie di altri interessi patrimoniali. Ingessare l'autonomia contrattuale, che è autonomia che si dispiega sul campo, con rigide previsioni per quel che riguarda l'oggetto a mio avviso non è particolarmente giustificato.
  Altra questione è il tema degli alimenti. In una precedente versione si parlava di mantenimento. Al comma 60 si parla di «risoluzione del contratto», ma la risoluzione è un effetto, non è un atto, quindi bisogna parlare di accordo volto a risolvere.
  Probabilmente ci poteva stare, come nella vecchia versione, un mantenimento a termine, tenuto conto che l'esigenza è quella di garantire il tenore di vita, ma soprattutto mi riesce difficile capire come mai nell'obbligo alimentare e nel grado il convivente venga posto in una posizione soltanto precedente a quella dei fratelli e delle sorelle, un ordine che probabilmente lo mortifica sotto certi profili, perché ci sono altri soggetti quali il suocero e la suocera che vengono prima di lui, e non si capisce perché.
  In conclusione, a me pare che nel complesso la scelta legislativa possa essere accolta, ma vi siano alcuni profili di tecnica legislativa che possono essere migliorati, anche per evitare di incorrere nelle controversie che potrebbero profilarsi.
  Quel che mi preme sottolineare è che deve essere chiara una cosa: abbiamo coniato un istituto, quello dell'unione civile, attraverso una tecnica legislativa che sostanzialmente è quella di recepimento di norme e dell'ossatura del matrimonio perché, al di là della filiazione (ormai sappiamo che, in virtù della riforma della filiazione, è indifferente l'elemento matrimoniale), tutto ricalca l'istituto matrimoniale, anche se abbiamo eliminato la fedeltà.
  Questo può star bene, le tecniche legislative potevano essere diverse, ma dobbiamo essere consapevoli del fatto che la concezione tradizionale di matrimonio, cioè il matrimonio quale istituto pensato tra persone eterosessuali per soddisfare determinati interessi e bisogni secondo una concezione tradizionale, con questa approvazione è definitivamente tramontata. Dopodiché, significa che il matrimonio si presta ad assecondare altri tipi di interessi; il che può essere condivisibile o non condivisibile dal punto di vista delle scelte opportune o meno, e io non voglio discuterne assolutamente, però vorrei che fosse chiara la consapevolezza che con questo diamo, tra i tanti, un ulteriore colpo fondamentale di riforma, di evoluzione del diritto di famiglia. Vi ringrazio.

  PRESIDENTE. La ringraziamo anche noi. Sono state poste alcune domande, quindi ridarei velocemente la parola agli auditi. Purtroppo alle 14. dobbiamo chiudere, quindi abbiamo dieci minuti per tutti.

  SIMONE PILLON, vicepresidente del Comitato Difendiamo i nostri figli. Grazie, presidente. Rispondo all'onorevole Marzano, che con la prima domanda chiedeva chi sono i deboli.
  Io non voglio identificare chi siano i deboli nella contrapposizione tra categorie presunte, omosessuali ed eterosessuali, non è questo il punto. Il problema su cui voglio portare la riflessione è un altro, onorevole: siamo sicuri che la risposta Pag. 30del dare il matrimonio sia una modalità per venire incontro alle esigenze dei deboli ?
  Se le categorie che non possono accedere al matrimonio sono tout court da considerare deboli, allora abbiamo anche i single che non possono accedere al matrimonio, quindi perché non garantire il matrimonio anche ai single, abbiamo anche i poliamori in Olanda, cioè tre persone che si vogliono molto bene, vivono insieme e hanno un progetto solidaristico di vita in comune, quindi perché non dobbiamo concedere il matrimonio anche a loro ?
  Questa è una domanda che pongo. Se la società naturale configurata dalla Costituzione è fondata sul numero 2, forse ci sarà una ragione che viene anche dalla storia.
  La naturalità della differenza tra il maschile e il femminile: lei che per formazione filosofica è molto abile a giocare con le categorie (Derrida e Butler) chiede come si possa accostare il concetto di paternità al concetto di mascolinità, ma io vorrei citare in questa sede la risoluzione n. 2079 del 2015 del Parlamento europeo, che parla del ruolo dei padri nell'educazione dei figli e chiede che gli sia dato finalmente spazio.
  Il fatto che la mascolinità corrisponda alla paternità è qualcosa che chiedo a lei se ancora esista, anche perché (rispondo all'onorevole Pagano) questa norma pone grossi problemi anche in ordine alla determinazione di cosa sia maschio e cosa sia femmina.
  La sentenza n. 15138 del 2015 della Corte di Cassazione ha stabilito che una persona con caratteristiche morfologiche di tipo maschile possa cambiare sesso senza modificare nulla del proprio corpo, quindi oggi siamo di fronte...

  MICHELA MARZANO. Ma che c'entra ?

  SIMONE PILLON, vicepresidente del Comitato Difendiamo i nostri figli. Sto rispondendo all'onorevole Pagano che ha chiesto come gestire la questione del cambiamento di sesso. Qui si pone un problema fondamentale, perché due persone anagraficamente maschi non è detto che lo siano dal punto di vista morfologico, allora debbono poter accedere all'unione civile oppure al matrimonio ?
  Se non possiamo più determinare giuridicamente chi è maschio e chi è femmina perché viene messo in discussione tutto, credo che a quel punto non possiamo più determinare neanche se questo è un microfono oppure se questo è un codice civile.

  ALFONSO BONAFEDE. Chiedo a chi risponderà alle domande, poiché tanti hanno messo in rilievo il profilo della convivenza di fatto che in qualche modo viene ristretta nelle nuove norme, se questa restrizione possa addirittura portare a profili di incostituzionalità nella misura in cui si pone in contrasto con le norme come finora interpretate dalla Corte costituzionale, sollecitando e ampliando i diritti dei conviventi di fatto. Grazie.

  ANNA MARIA PANFILI, dirigente del Centro studi Livatino. Brevemente, per rispondere all'onorevole Marzano, che ringrazio per la sua domanda e per il suo intervento, perché mi sembra che abbia confermato come un punto nevralgico di questa approvazione della proposta di legge sia la parificazione della famiglia naturale prevista dalla Costituzione ad ogni altra formazione sociale, in particolare alle unioni civili per come vengono disciplinate da questo disegno.
  Ricordo che il naturale era nato nei lavori della Costituente per dire che c’è qualcosa che precede la legge, che la legge deve rispettare e non può manipolare, e questo nel dibattito della Costituente si legge con grande attenzione, c'era una forma di rispetto nei confronti della famiglia fondativa della società perché generativa (lo si dice con chiarezza perché il secondo comma fa riferimento ai figli) riguardo ad ogni altra – pur libera e rispettabile – formazione sociale.
  Il tema della paternità e della maternità va inquadrato nell'ambito della nostra normativa italiana, che è rafforzata dalla Convenzione sui diritti del minore, Pag. 31che nessuno nomina mai, compresa l'onorevole Marzano, perché, se una convenzione dei diritti del fanciullo ha stabilito che un bambino debba anzitutto conoscere ed essere educato dai propri genitori e solo dopo si affronta la tematica della mancanza di un ambiente familiare idoneo e nello stesso testo si dice che andrà affrontato con gli istituti adeguati come l'adozione, evidentemente la parola genitori ha il significato etimologico che proviene dal generare.
  Ogni bambino che esiste al mondo è nato da un padre e da una madre, e il primo diritto che questa convenzione garantisce ai bambini è quello di stare con il proprio padre e la propria madre, di non esserne diviso e di poterli frequentare assiduamente.
  Ovviamente, nel momento in cui noi parifichiamo unioni di persone dello stesso sesso alle unioni di persone di sesso diverso, questo diritto viene retrocesso a semplice interesse, tanto che le sentenze che ammettono l'adozione da parte del single dello stesso sesso ragionano sull'interesse del minore senza parlare dei diritti del minore, ma l'interesse del minore, se non guarda ai diritti del minore tra i quali quelli all'identità, all'educazione e alla crescita da parte dei propri genitori naturali, di cosa si nutre ? Degli interessi degli adulti e quindi queste sentenze portano (e sono citate dalla proposta di legge) semplicemente a far diventare preminente nel diritto di famiglia l'interesse degli adulti rispetto all'interesse del minore.

  DOMENICO AIROMA, procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Napoli Nord. Mi ricollego rapidamente alla chiusura dell'intervento del professor Balestra, perché credo che sia davvero una prospettiva che deve essere presente.
  Deve essere chiaro, infatti, che con questa proposta di legge si sa riscrivendo il diritto di famiglia. Questo non è ovviamente privo di effetti sistematici, laddove il diritto è un edificio coerente e, se togliamo un mattone, il rischio è che crolli l'intero apparato.
  So che il tema dell'obiezione di coscienza non ha incontrato il suo favore, presidente, ma credo che questo riferimento alla considerazione sistematica debba interessare il legislatore, perché anche la Corte di Strasburgo quando si è interessata del caso austriaco ha detto che il legislatore può fare quel che vuole, ma nel momento in cui introduce una disciplina affine al matrimonio non può discriminare per ragioni di orientamento sessuale e dunque deve necessariamente aprire anche alle adozioni.
  Il fatto che questa legge non contenga un riferimento alle adozioni non significa che nel momento in cui andrà sotto lo scrutinio della Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo non andremo necessariamente incontro alla stessa giurisprudenza che ha interessato il caso austriaco, il cui testo di legge è praticamente sovrapponibile a quello italiano, e dunque ci sarà l'apertura alle adozioni.
  Nel momento in cui si apre alle adozioni c’è anche il discorso di riconoscere il diritto alla genitorialità e questo significa anche aprire al ricorso alla fecondazione artificiale.

  PRESIDENTE. Però vi pregherei di rimanere sul tema. Mi spiace dirlo, ma non siamo sul tema nemmeno della domanda, perché l'adozione in casi particolari è stata esclusa dal testo.
  Apriremo un'indagine conoscitiva e sarete tutti invitati.

  DOMENICO AIROMA, procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Napoli Nord. Facciamo finta, allora, che non ci sia la giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

  ENRICO QUADRI, professore di istituzioni di diritto privato e diritto di famiglia presso l'Università degli studi di Napoli Federico II. Non voglio parlare di queste questioni di carattere più generale. Mi sembrava il caso di rispondere, però, a due o tre domande. Pag. 32
  La prima è quella di definizione di convivenza. Purtroppo, nel comma relativo alla definizione della convivenza si è copiato l'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, per cui sono convivenze anagrafiche quelle fondate sulla parentela, sull'affinità o sugli affetti. È un pasticcio, perché quella disposizione è ritagliata dai DICO.
  Detto questo, ero molto contrario all'idea di una definizione della convivenza, anche perché probabilmente una convivenza rilevante potrebbe essere quella che non risponde non solo alla mancata – chiamiamola così – pseudo registrazione, ma neanche a quei requisiti.
  Passo alla seconda questione: il divorzio. Qui, purtroppo, si è fatto un grande pasticcio, perché il discorso sarebbe stato un po’ più ampio. Il comma 24 dell'articolo 1, introdotto all'ultimo momento – nottetempo, pare – in realtà assorbe tutto, sostanzialmente. Non ha più alcun significato il precedente riferimento a talune disposizioni puntuali, perché si apre la via al divorzio potestativo con dichiarazione all'ufficiale di stato civile, cosa che è prevista in alcuni ordinamenti. È chiaro, però, che perde di valore tutto quello che si è detto prima.
  Soprattutto è mancata qualsiasi riflessione, data l'ora in cui sono state estese queste disposizioni, sul coordinamento con il comma successivo. Quando si richiama l'articolo 12 del decreto-legge n. 132 del 2014, che prevede la negoziazione assistita e l'accordo dinanzi all'ufficiale di stato civile, si richiama un accordo che contiene disposizioni patrimoniali. Qui, almeno nella prevalente interpretazione del comma 24 dell'articolo 1 nel senso di disgiuntamente, perché può essere anche una sola delle parti a chiederlo, non c’è l'accordo sulle disposizioni patrimoniali. Si prefigura, quindi, già un successivo giudizio sulle questioni patrimoniali. Questi sono i risultati, purtroppo, di un mancato coordinamento di questa disciplina. È un altro punto su cui mi sembrava il caso di richiamare l'attenzione.
  L'estensione della pensione di reversibilità rientra chiaramente nella discrezionalità del legislatore, ma non direi che ci sia una discriminazione tra i conviventi di fatto e gli «uniti», chiamiamoli così. Qui ormai c’è una forma di unione registrata. Lì, viceversa, per quanto si voglia stiracchiare la definizione, non c’è un'unione registrata.

  FILIPPO VARI, professore di diritto costituzionale presso l'Università europea di Roma. Cercherò in maniera rapidissima di rispondere ad alcuni interrogativi che poneva l'onorevole Marzano. Lei chiedeva chi sono i deboli e chi tutela i deboli. In realtà, i deboli li tutela la norma giuridica in sé. Dopodiché, il problema è se questo regime speciale che l'ordinamento impone a favore della famiglia si possa estendere ad altre unioni o no. Tuttavia, non è che, se non lo si estende, il debole resti senza tutela. Il regime della famiglia è tutto speciale.
  Con riguardo al ragionamento che facevamo sulle assegnazioni dell'edilizia residenziale pubblica, ossia delle case popolari, lì c’è un regime ordinario con dei titoli di preferenza. Dopodiché, si impone di attribuire una preferenza alla famiglia. Si può attribuire questa preferenza ad altre unioni senza intaccare quella per la famiglia ? Tutto il regime familiare è derogatorio rispetto all'articolo 3 e al principio di uguaglianza, il che non vuol dire che chi non rientra nel regime familiare sia privo di tutela, salvo non voler estendere il regime familiare a tutti.
  Con riferimento al secondo punto, ho avuto un'impressione, ma posso sbagliare e chiedo venia se non ho capito bene. Dalla domanda che poneva a tutti noi mi sembra che lei accolga l'ideologia del genere come modello di riferimento. Nell'ambito dei lavori dell'Assemblea costituente si è discusso tanto di questo problema del rapporto tra la naturalità della famiglia e il matrimonio. Ci sono pagine molto belle in cui Calamandrei diceva che Pag. 33era una contraddizione dire che la famiglia è una società naturale e poi metterci accanto il matrimonio.
  Da un lato, l'esempio dei giuristi romani, che mettevano il matrimonio negli elementi di diritto naturale, ci dice già qualcosa. Dall'altro, ci sono pagine molto belle di costituenti, sia democristiani – penso a Corsanego, La Pira, Moro – sia di provenienza comunista – uno per tutti l'onorevole Togliatti – che sciolgono questo interrogativo sulla società naturale.

  PRESIDENTE. Se nessuno intende aggiungere altro, vi ringraziamo molto di questa seduta di approfondimento. Grazie anche dei testi che riuscirete a mandare.
  Dichiaro conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.