XVII Legislatura

II Commissione

Resoconto stenografico



Seduta n. 2 di Giovedì 10 marzo 2016

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Ferranti Donatella , Presidente ... 3 

INDAGINE CONOSCITIVA IN MERITO ALL'ESAME DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 3634 , APPROVATA DAL SENATO, RECANTE LA REGOLAMENTAZIONE DELLE UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO E DISCIPLINA DELLE CONVIVENZE

Audizione di Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte costituzionale e di rappresentanti dell'Associazione «Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford».
Ferranti Donatella , Presidente ... 3 
Mirabelli Cesare , Presidente emerito della Corte costituzionale ... 3 
Ferranti Donatella , Presidente ... 5 
Miri Vincenzo , Coordinatore della segreteria del Comitato scientifico dell'Associazione «Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford» ... 5 
Ferranti Donatella , Presidente ... 8 
Sarro Carlo (FI-PdL)  ... 8 
Pagano Alessandro (AP)  ... 8 
Zan Alessandro (PD)  ... 9 
Ferranti Donatella , Presidente ... 9 
Miri Vincenzo , Coordinatore della segreteria del Comitato scientifico dell'Associazione «Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford» ... 9 
Mirabelli Cesare , Presidente emerito della Corte costituzionale ... 9 
Pagano Alessandro (AP)  ... 10 
Mirabelli Cesare , Presidente emerito della Corte costituzionale ... 10 
Pagano Alessandro (AP)  ... 10 
Mirabelli Cesare , Presidente emerito della Corte costituzionale ... 10 
Pagano Alessandro (AP)  ... 11 
Mirabelli Cesare , Presidente emerito della Corte costituzionale ... 11 
Ferranti Donatella , Presidente ... 11

Sigle dei gruppi parlamentari:
Partito Democratico: PD;
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL);
Area Popolare (NCD-UDC): (AP);
Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL;
Scelta Civica per l'Italia: (SCpI);
Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA);
Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD);
Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN);
Misto: Misto;
Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI;
Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P;
Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR;
Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI.

Testo del resoconto stenografico
Pag. 3

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE DONATELLA FERRANTI

  La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione di Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte costituzionale e di rappresentanti dell'Associazione «Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford».

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 3634, approvata dal Senato, recante la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, l'audizione di Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte costituzionale, di Giorgio Collura, professore di diritto privato presso l'Università di Firenze, e di rappresentanti dell'Associazione «Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford».
  Do, quindi, la parola a Cesare Mirabelli, Presidente emerito della Corte costituzionale.

  CESARE MIRABELLI, Presidente emerito della Corte costituzionale. Desidero innanzitutto ringraziare la presidente e tutti i componenti della Commissione per l'invito a prendere la parola nel luogo nel quale si rappresenta la sovranità popolare, perciò con grande rispetto per questa Assemblea e per la funzione che essa svolge.
  Mi riserverei, se si ritiene, anche in risposta a eventuali domande, di depositare un breve testo scritto. Molto telegraficamente e schematicamente, segnalo alcuni punti critici, che non significa punti negativi, ma valutazioni del contenuto e della forma del provvedimento attualmente all'esame.
  La proposta di legge consiste in un articolo unico, che ha assemblato, riunito, due titoli distinti del disegno di legge iniziale e una serie di commi. Segnalo, solamente per un'attenzione e il profilo di responsabilità o meglio di costituzionalità che ne può derivare, come questo possa essere che in contrasto con l'articolo 72 della Costituzione, che prevede l'approvazione articolo per articolo dei disegni di legge con voto finale.
  Riconosco che vi è una prassi in questo senso in alcune situazioni del tutto eccezionali, che è stata praticata con dimensioni molto più ampie nelle leggi di stabilità e in precedenza nella finanziaria, ma mi permetto di segnalare come questo sia stato oggetto di informali osservazioni da parte del Presidente Napolitano e della Corte Costituzionale come prassi non in linea con la Costituzione.
  In questo caso, la curvatura che può essere critica è che si tratta di un istituto complesso, anzi di due istituti che vengono aggregati in una stessa proposta di legge per una qualche affinità di oggetto. Mi permetto di segnalare un'ipotesi di garanzia della procedura della proposta di legge usando un termine inappropriato, lo spacchettamento del testo e la riarticolazione, Pag. 4cosa che tocca non i contenuti, ma la modalità espressiva e la procedura di approvazione.
  Dal punto di vista del contenuto della proposta di legge, segnalo il perimetro nel quale il Parlamento è chiamato a stare alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e alla giurisprudenza costituzionale a operare. Un punto di partenza, che in quest'ambito è sottolineato giustamente per il rilievo diretto e indiretto che ha, è quello della giurisprudenza della Corte di Strasburgo e della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, per la quale viene in gioco non tanto l'aspetto direttamente matrimoniale, quanto il diritto alla vita privata e alla vita familiare, che è l'articolo 8 della Convenzione e che è preso a base delle decisioni.
  Da questo punto di vista, come anche la Corte Costituzionale ha segnalato e sottolineato, vi è la necessità di addivenire a una disciplina di questa materia, un quadro giuridico che consenta alle coppie formate da persone dello stesso sesso di far riconoscere la loro relazione.
  Questo è uno dei punti che vede convergenti le giurisprudenze delle due Corti, essenzialmente sono indicati come oggetto di garanzia che deve essere assicurato alle parti l'assistenza morale e materiale, il mantenimento e i diritti successori, mentre la Corte di Strasburgo non richiede che vi sia una disciplina matrimoniale e lascia alla responsabilità degli Stati, non essendovi un sufficiente consenso tra gli Stati, le modalità con le quali può essere disciplinata questa materia.
  Qui vengono la convergenza e la restrizione del perimetro che la giurisprudenza costituzionale determina. Richiamerei essenzialmente la sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010, che stabilisce con chiarezza come vi sia la necessità di disciplinare la materia, ma che queste comunioni non possono essere ritenute omogenee al matrimonio. Occorre una differenza di disciplina e difatti l'ancoraggio è all'articolo 2 e non all'articolo 29 della Costituzione.
  Da questo discendono delle conseguenze, perché non è solamente l'aspetto formale del richiamo o meno di una disposizione costituzionale, ma è l'assetto sostanziale della disciplina. Sotto questo profilo, mi pare che vi siano nel testo in discussione dei discostamenti di modello, nel senso che vi è un rilevantissimo rinvio alle norme del codice civile che disciplinano il matrimonio.
  Mi permetto di esprimere una valutazione personale: con maggiore fantasia giuridica e con maggiore impegno di elaborazione, si sarebbe potuti pervenire a un modello appropriato e originale, senza un ricorso così puntuale a norme che hanno un qualche carattere di diversità rispetto al tema e non si collocano espressamente nel perimetro ristretto che la giurisprudenza costituzionale ha determinato.
  Questo vale per molte delle disposizioni che richiamano espressamente articoli del codice civile, e ci sono in singoli ambiti delle criticità tecniche che potrebbero essere agevolmente superate. In materia successoria, ad esempio, una disciplina più ariosa, che tenga conto degli orientamenti che si vanno manifestando addirittura per la modifica della disciplina dei vincoli derivanti dalla successione necessaria e delle restrizioni che si determinano per la libertà del testatore o della persona di disciplinare l'assetto patrimoniale che ne deriva, potrebbe essere oggetto di migliore riflessione.
  C’è una serie di altri punti sui quali si potrebbe intervenire, ma non segnalerei tutti questi aspetti, se fosse opportuno o necessario mi permetterei di rimandarli a un'indicazione scritta.
  Uno dei punti che a mio modo di vedere sarebbe importante riesaminare e rimeditare è la norma, il comma 20 dell'articolo 1 della proposta di legge, che detta quasi un'indicazione di principio con l'assimilazione e l'estensione nella nomenclatura ma anche nella disciplina della condizione del coniuge con la condizione del partner dell'unione civile, perché questo può essere problematico in quanto crea un'assimilazione di principio che potrebbe, in ipotesi, rendere inutile tutta Pag. 5un'altra serie di richiami, ma che verrebbe a collidere con quel perimetro che avevo in precedenza indicato.
  Mi permetto di segnalare anche come, nel corso delle discussioni, sia rimasto totalmente in ombra quello che era il secondo titolo del disegno di legge, che ha pari – e per qualche aspetto più accentuata – importanza per la remotezza delle esigenze sociali manifestate in questo settore. In questo secondo titolo si vede recepito quello che la giurisprudenza ordinaria diffusamente riconosce. Anche qui ci sono delle curvature tecniche che potrebbero essere riesaminate e riviste per dare maggiore appropriatezza e maggiore puntualità alla disciplina.
  Anche per quanto riguarda il godimento dell'alloggio e i contratti di locazione, ad esempio, ci sono dei problemi che possono far apparire riduttiva rispetto alla stessa giurisprudenza la previsione delle norme prefigurate, come anche alcuni aspetti di problematicità per la stessa negozialità dei rapporti che è prevista dalla legge, ma la cui disciplina potrebbe porre in sede applicativa problemi non indifferenti. Tenuto conto dei tempi, mi arresterei qui, salvo integrare in qualche modo.

  PRESIDENTE. Grazie, presidente. Do adesso la parola a Vincenzo Miri, Coordinatore della segreteria del Comitato scientifico dell'Associazione «Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford».

  VINCENZO MIRI, Coordinatore della segreteria del Comitato scientifico dell'Associazione «Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford». Grazie, presidente, ovviamente l'Associazione Avvocatura per i diritti LGBT – Rete Lenford è grata per l'invito, che è uno sprone a continuare con l'impegno sino a oggi profuso nella sua attività di tutela, anche delle persone omosessuali. Nel rispetto dei tempi indicati dalla presidenza, mi soffermerei su tre profili del testo della proposta di legge che meritano di essere illustrati.
  In particolare, il primo è quello della collocazione di questo nuovo istituto delle unioni civili tra persone dello stesso sesso nel prisma costituzionale e il correlato riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione che è portato dal comma 1 dell'unico articolo del testo della proposta di legge.
  Sicuramente, poi, c’è un indubbio favor da riconoscere per il riconoscimento e per l'estensione dei diritti alle persone omosessuali e andrebbero evidenziate le lacune della proposta di legge. Trattandosi di profili strettamente connessi, pur declinandone la specifica individualità, proverei a fare una trattazione congiunta e unitaria.
  Si è discusso molto, non solo nei luoghi parlamentari, della costituzionalità o meno di questo istituto delle unioni civili, dal momento che nel testo della proposta di legge questa disciplina di legge (si parlava di assetto sostanziale della disciplina) viene dettata avendo tratto a quella del matrimonio. In particolare, l'incostituzionalità consisterebbe proprio negli accostamenti alla disciplina matrimoniale, accostamenti sensibilmente diminuiti nell'ultimo testo approvato dal Senato.
  Si dice che, nonostante il riferimento all'articolo 2 della Costituzione, dunque alle formazioni sociali, la Costituzione impedirebbe una equiparazione del nuovo istituto a quello matrimoniale, perché il matrimonio, che è richiamato dall'articolo 29 della Costituzione, sarebbe capace di per sé di escludere uno statuto regolamentare nel senso etimologico di esclusione, reclamando una perfetta autonomia di disciplina.
  Questa lettura sarebbe imposta anche dalle statuizioni che si possono leggere nelle sentenze della Corte Costituzionale. Ne vengono richiamate solitamente due, la n. 138 del 2010 e la n.  170 del 2014. Al riguardo i giuristi dell'associazione che oggi rappresento hanno espresso sempre una posizione diametralmente antitetica, in primo luogo perché nemmeno con quegli accostamenti di disciplina e con quei rinvii di regolamentazione l'istituto delle unioni civili è capace di garantire l'eguaglianza e la piena equiparazione delle coppie formate da persone dello stesso Pag. 6sesso a quelle invece di sesso diverso, che hanno il diritto di contrarre matrimonio.
  Anzi, proprio riservando un istituto ad hoc e scegliendo dunque di non estendere il matrimonio anche alle coppie formate da persone dello stesso sesso, si viene a sancire una differenziazione ontologica di disciplina, generando una inammissibile condizione di inferiorità anche da un punto di vista di riconoscimento di dignità sociale, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, e tutto ciò in ragione dell'orientamento sessuale delle persone.
  Anche per adempiere a quello che ormai è divenuto un obbligo internazionale a seguito della sentenza Oliari del 2015 divenuta definitiva, il legislatore avrebbe potuto estendere il matrimonio egualitario e, invece, ha scelto di introdurre questo istituto modellato sul modello tedesco e austriaco, dimenticando però che quei modelli sono stati oggetto di numerosissimi interventi dei legislatori nazionali in quegli Stati, delle Corti Costituzionali rispettive, della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia dell'Unione europea.
  Ci si poteva interrogare e ribadire che nessuna di quelle due sentenze, secondo una lettura di queste sentenze della Corte Costituzionale, impedisce al legislatore ordinario l'introduzione del matrimonio egualitario. Leggerei alcuni passaggi.
  La sentenza n. 138 del 2010, dopo aver chiarito che «all'unione omosessuale spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendo nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri», esclude che l'aspirazione a tale riconoscimento, che necessariamente postula una disciplina di carattere generale finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia, possa essere realizzata «soltanto» attraverso un'equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio.
  Proprio con l'impiego dell'avverbio «soltanto» la Corte si limita ad ammettere per l'unione omosessuale altre forme di riconoscimento, ne individua la cornice di tutela, perché sancisce la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, e non esclude affatto la possibilità che la tutela delle unioni omosessuali si realizzi anche attraverso la equiparazione al matrimonio.
  La sentenza n. 170 del 2014 osserva, richiamando anche la stessa sentenza n. 138 del 2010, che «la nozione di matrimonio presupposta dal costituente, cui conferisce tutela il citato articolo 29, è quella stessa definita dal codice civile del 1942, che stabiliva e tuttora stabilisce, che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso», e da qui ne ricava il requisito essenziale della diversità di sesso tra i coniugi.
  Qui, però, la Corte non sta rilevando gli ostacoli costituzionali all'estensione e alla riforma in senso egualitario del matrimonio, ma sta evidenziando quali sono gli ostacoli al riconoscimento per via giurisprudenziale di questa estensione, e anche in questo caso, infatti, utilizza un avverbio, per come il matrimonio è «tuttora» legiferato nel codice civile. Dunque una modifica del codice civile operata mediante intervento del legislatore ordinario non potrebbe reputarsi contraria al dettato costituzionale.
  Del resto, è proprio per questo motivo che la Corte nella sentenza n. 170 del 2014, occupandosi del famoso «caso Bernaroli» e dunque del cosiddetto «divorzio imposto», sancisce che, siccome adesso il matrimonio è regolato con la diversità di sesso dei coniugi e finché sarà così, non può che invitarsi il legislatore a prevedere un'altra forma di convivenza registrata, che regoli giuridicamente il rapporto di coppia, ma che a monte non escluda un'estensione matrimoniale.
  Il riferimento a questa possibilità è, forse, utile per comprendere che quegli accostamenti di disciplina, anziché far orientare verso un'asserita incostituzionalità del testo in alcune parti, vale esattamente al contrario, perché anzi è proprio la disciplina – che la Corte Costituzionale dice dover essere generale ed equiparabile all'assetto dei diritti e dei doveri derivanti dal matrimonio – che deve essere contenuta Pag. 7nella nuova disciplina della regolamentazione della vita privata e familiare delle coppie formate da persone dello stesso sesso.
  Ferma dunque questa discriminazione matrimoniale, certamente bisogna escludere la incostituzionalità di passaggi della proposta di legge nel momento in cui si voglia escludere una equiparazione a livello di diritti sostanziali.
  Del resto, vorrei ricordare qui un insegnamento, un dictum della Suprema Corte di Cassazione, della sentenza del 21 aprile 2015, n. 8097, che, proprio discorrendo sull'istituto alternativo al matrimonio come possibilità per il legislatore volta a disciplinare le unioni tra persone dello stesso sesso, stabilisce che esso debba recare uno «statuto sostanzialmente equiparabile sul piano dei diritti e doveri di assistenza economico-patrimoniale e morale reciproci a quello derivante dal vincolo matrimoniale per le coppie già coniugate».
  Queste sono esattamente le parole che utilizza la Suprema Corte di Cassazione. Dunque, quel riferimento alla specifica formazione sociale contenuto al comma 1 dell'articolo 1, insieme ad una mancanza di un rinvio secco alla normativa matrimoniale, anzi con alcune esclusioni importanti rispetto al precedente testo, induce certamente a porre dei dubbi su questa omogeneità di tutela tra le coppie eterosessuali, che possono accedere al matrimonio, e le coppie di persone dello stesso sesso. Bisogna, dunque, evitare a livello interpretativo delle disomogeneità che il legislatore potrebbe e avrebbe potuto evitare.
  Pur sussistendo questi profili di discriminazione, non c’è dubbio che, come accennavo in esordio, c’è un favor per il riconoscimento e l'estensione dei diritti. Non manco però di rilevare che, ad esempio, la vita familiare di cui all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo è citata soltanto in un comma, in particolare al comma 12, mentre la parola «famiglia» e l'aggettivo «familiare» sono stati ortopedicamente esclusi da ogni disposizione che, traslata dal corpo normativo del codice civile in tema di matrimonio, è stata riportata nell'alveo della proposta di legge.
  In un'altra parte di questa proposta di legge, si precisa che la violenza è causa di annullamento del contratto. Sembra che le unioni civili siano un istituto schiacciato su un profilo più schiettamente patrimoniale, se solo si ha presente la nozione di contratto di cui all'articolo 1321 del codice civile.
  Almeno queste disposizioni sembrano comprimere la dignità familiare delle persone omosessuali e il riconoscimento di una pluralità di modelli familiari in un'attualità che è ben diversa da quella esistente almeno fino al 1975, epoca dell'ultima riforma importante, prima di quella del 2012 in tema di filiazione, nell'ambito del diritto di famiglia.
  Non c’è dubbio che aggraveranno il contenzioso già oggi in essere alcuni profili. Mi limito a citarne quattro. Il primo è la mancata previsione di una disciplina di riconoscimento degli status familiari che sono costituiti all'estero, proprio perché all'estero, come sappiamo, sono invece previsti matrimoni, l'omogenitorialità è regolata per legge e, dunque, il profilo del riconoscimento dovrebbe essere regolato.
  Laddove si indica il matrimonio contratto all'estero come convertibile in unione civile, ci possono essere dei problemi di applicazione, proprio a livello di legittimità costituzionale.
  Un altro profilo di criticità è la mancata previsione di cosa succede all'unione civile quando si scioglie per rettifica anagrafica di sesso di una delle parti, mentre è regolata l'ipotesi opposta, che è quella della coppia coniugata che si trasforma.
  Mantengo il mio intervento nei limiti dei dieci minuti. Da ultimo, ovviamente non può che criticarsi, non solo la mancata estensione dell'adottabilità piena dei minori, ma anche lo stralcio delle adozioni particolari, ovvero la cosiddetta «adozione non legittimante».
  In conclusione, dobbiamo però soffermarci sull'introduzione del periodo al comma 20 dell'articolo 1: «Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di Pag. 8adozione dalle norme vigenti». Inevitabilmente, questo articolo dovrà essere interpretato come un riconoscimento di quell'interpretazione estensiva di matrice giurisprudenziale, derivante dalle sentenze dei tribunali per i minorenni, confermate anche in appello, sulla possibilità della cosiddetta «stepchild adoption» per quanto riferita alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 44 della legge sulle adozioni e non alla lettera b) del medesimo comma.
  Con questo rilievo: non si spiegherebbe l'introduzione di questo inciso nella disciplina delle unioni civili, peraltro proprio in quel comma che stabilisce una clausola di equivalenza e le relative eccezioni.
  Del resto, il testo legislativo non dice che resta fermo quanto vietato, ma dice che resta fermo quanto previsto e consentito. Dunque, non avrebbe senso tener fermo quanto, invece, non si potrebbe considerare consentito dalla legge sulle adozioni, come interpretato dalla giurisprudenza anche su questo punto.
  Questo punto si colloca in un vuoto legislativo in tema di omogenitorialità, perché ancora una volta il legislatore ha perso l'occasione per disciplinare questa sfera e per prendere atto che la capacità genitoriale non è solo una fonte di diritti, ma è anche una fonte di obblighi, e che è anche sul crinale della capacità a obbligarsi che si misura la dignità delle persone, comprese quelle omosessuali.

  PRESIDENTE. Chiedo ai colleghi di porre delle domande molto contenute, perché alle 14.40 dobbiamo votare un provvedimento, quindi abbiamo 10-15 minuti. Vi prego di fare domande e non riflessioni, perché altrimenti non riusciamo ad ascoltare le risposte.
  Do la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

  CARLO SARRO. Io sono sempre molto telegrafico. Nel ringraziare i nostri auditi, in particolar modo il professore Mirabelli, desidero avere semplicemente un chiarimento.
  Mi è parso di comprendere che lui ci ha anticipato che farà avere alla Commissione un contributo scritto. Ci ha parlato del discostamento del modello che viene delineato nel testo licenziato dal Senato rispetto alle indicazioni della sentenza della Corte costituzionale. Nel segnalare talune delle criticità tecniche del modello emerso, faceva un accenno alla materia successoria.
  Le chiedo se può, sia pure brevemente, fornirci qualche ulteriore chiarimento su questo passaggio.

  ALESSANDRO PAGANO. Ho due domande per il presidente Mirabelli. Innanzitutto, lo ringrazio veramente per il contributo, che sicuramente sarà oggetto di grande riflessione.
  La prima domanda è sulla pensione di reversibilità. L'esigenza della legge è nata dalla volontà di riconoscere diritti alle stabili convivenze. Questo è ormai chiaro. Il legislatore al Senato ha distinto le coppie omosessuali e le coppie etero, in particolare ha riconosciuto alle coppie omosessuali in stabile convivenza le pensioni di reversibilità, ma non le ha riconosciute ai conviventi di fatto, che spesso hanno figli. Stiamo parlando di una platea ampia in Italia.
  Appare chiaramente, almeno dal mio punto di vista, una disparità di trattamento. Naturalmente, il mio punto di vista non vale nulla, è molto più autorevole il suo, e mi farebbe piacere conoscerlo.
  Anche la seconda domanda sarà telegrafica. L'ho scritta, proprio per evitare perdite di tempo di qualunque tipo. Le unioni civili hanno lo stesso rito del matrimonio. Le parti dell'unione civile assumono lo stesso cognome. Le parti delle unione civile beneficiano delle quote di legittima in caso di eredità. Le parti delle unione civile, in assenza di diversa disposizione, sono presuntivamente in regime di convivenza (tranne che venga disciplinato in maniera diversa, vanno in questa direzione) e, quindi, hanno diritto alle quote di legittima. Le parti delle unione civile condividono l'indirizzo della vita familiare. Dulcis in fundo, hanno il presupposto della pensione di reversibilità, nei termini di cui alla mia prima domanda.Pag. 9
  Secondo lei, tutto ciò costituisce sovrapposizione con l'istituto del matrimonio ?

  ALESSANDRO ZAN. Ringrazio anch'io gli auditi. Rivolgo una domanda all'avvocato Vincenzo Miri. Rispetto a ciò che afferma la sentenza n. 138 del 2010, ovvero la necessità di un trattamento omogeneo tra coppie coniugate e coppie dello stesso sesso, una volta approvata questa proposta di legge così com’è, secondo lei quali censure potrebbero arrivare in futuro dalla Corte costituzionale o dalle corti ordinarie in merito a un'eventuale disparità di trattamento o disomogeneità relativamente ai diritti sostanziali che sono presenti in questa proposta di legge ?

  PRESIDENTE. Do la parola ai nostri ospiti per la replica.

  VINCENZO MIRI, Coordinatore della segreteria del Comitato scientifico dell'Associazione «Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford». La sentenza, come dicevo, stabilisce il problema dell'omogeneità, che dovrà essere basata su criteri di ragionevolezza. Tutto ciò che è escluso o che si ritrova escluso deve essere garantito. È una prospettiva esattamente inversa a quella di cui discutevamo poc'anzi.
  Sicuramente la parte che più rileva nel trattamento è la mancanza di profili in ambito di filiazione, che potrebbero essere molto importanti a livello di riconoscimento di tutela, non soltanto di diritti patrimoniali, ma anche di diritti personali. Da questo punto di vista, sicuramente potrebbero esserci delle difficoltà.
  Non c’è dubbio che, come accennavo prima, anche il riconoscimento degli status esteri è un profilo fondamentale per la regolamentazione di questo tipo di unioni, in un ordinamento che non è più chiuso in se stesso, ma si interfaccia con gli altri.
  Già oggi il contenzioso sulla circolazione degli status è molto ampio, dalle forme matrimoniali o meno di unione al riconoscimento di certificati di atti di nascita stranieri, e così via.
  Ad esempio, ci potrebbero essere dei problemi a livello di diritto interno sulla specificità della regolamentazione del regime patrimoniale che c’è tra coniugi rispetto a quello che è previsto per le unioni civili.
  Volta per volta, potrebbero emergere dei profili anche in relazione all'interconnessione con gli altri ordinamenti.

  CESARE MIRABELLI, Presidente emerito della Corte costituzionale. Risponderò molto rapidamente, riservando eventualmente allo scritto qualche ulteriore osservazione puntuale, se vi è spazio di rilettura della proposta di legge, perché non vorrei sia un'esercitazione puramente teorica e inutile.
  Per il punto di partenza e l'omogeneità della disciplina, mi pare che la gran parte dell'istituto, così come viene configurato, rispecchi, recuperi, rinvii e recepisca norme che disciplinano nel codice civile il matrimonio.
  Il punto di base sul quale mi permetto di dissentire dal mio collega audito è un punto fermo che la giurisprudenza costituzionale pone in maniera icastica con questa espressione: «le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio».
  Dall'enunciazione di questo principio, che è il fulcro della decisione, deriva la non ragionevolezza di un'assimilazione di cose disomogenee e, perciò, la necessità di una disciplina appropriata, che tenga conto in maniera opportuna dell'esigenza di regolamentare queste convivenze, che sono basate su un sostrato affettivo, solidaristico e di vita familiare che va in qualche modo disciplinato con originalità.
  Passo agli specifici punti che sono stati toccati. Le successioni, anche se non sono l'aspetto più rilevante dal punto di vista culturale, sono un aspetto tecnicamente importante. Se mi è permesso, ricordo, in chiave quasi personale, l'insegnamento in camera di consiglio di Luigi Mengoni, che è forse uno dei più illustri civilisti che abbiano toccato gli aspetti successori: la ritrosia a entrare in un sistema delineato dal codice civile, il cui assetto può essere Pag. 10squilibrato da ogni intervento che ha un carattere di episodicità.
  In questo ambito, l'affermazione della quota di riserva, le modalità di concorso con gli altri eredi e il non tener conto di quello che può accadere nel caso di concorso del partner superstite con discendenti unilaterali del defunto sono una serie di problemi tecnici che mi paiono sottovalutati.
  Segnalo una possibile rilettura migliorativa del testo, in chiave lessicale, istituzionale e giuridica.
  Quando per il regime patrimoniale dell'unione si riferisce che è costituito dalla comunione dei beni, probabilmente sarebbe molto più opportuno far riferimento alla comunione degli utili e degli acquisti. Infatti, la comunione dei beni richiede una lettura certamente non innovativa, ma un po’ al di là della lettera, per affermare che ci si riferisce esclusivamente a questo e non a ogni tipo di bene, anche se le norme successive richiamano la disciplina della comunione degli utili e degli acquisti che il codice delinea.
  Laddove si fa riferimento alle parti che concordano l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune, al di là di questa specificazione, quando si afferma che a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato, non so se sia solamente un potere o non ne derivi anche un obbligo. Me lo chiedo.
  Ripeto che le imperfezioni tecniche sono numerose, ma, a mio modo di considerare le cose, è necessaria una profonda rilettura che rimodelli il sistema.
  A questo si aggiunge la sottolineatura dell'opportunità di un ritorno a un testo che sia articolato nelle due parti che disciplinano due istituti diversi e, all'interno di ciascuna delle parti, recuperi la possibilità di espressione specifica per ciascun tipo di disposizione.
  Al di là dei contenuti, questa sarebbe una garanzia del procedimento e della tenuta costituzionale della legge, alla quale sono anch'io, non solo attento, ma anche partecipe e desideroso, perché è opportuno che il Parlamento ci offra un prodotto che sia, anche sotto questo aspetto, non attaccabile.

  ALESSANDRO PAGANO. Sulla reversibilità ?

  CESARE MIRABELLI, Presidente emerito della Corte costituzionale. Il problema della reversibilità delle pensioni si pone anch'esso, per la verità, per le coppie omosessuali, ma si può porre in un'ottica diversa nella disciplina della reversibilità delle pensioni nel complesso.
  Può porre certamente dei problemi di legittimità costituzionale, anche se vi è una lata discrezionalità del legislatore in questo.
  In questo contesto, mi permetto di segnalare un aspetto positivo che viene inserito per le convivenze di fatto, cioè il contributo che un soggetto può dare a un'azienda nella quale opera con il convivente, in assenza di un rapporto societario o di tipo diverso. Tale contributo ha un suo valore sociale ed economico che verrebbe a essere disperso, laddove non si prevedesse specificamente il riconoscimento di questa attività. Mi pare che ciò avvenga con la modifica della norma di cui all'articolo 230-ter del codice civile.
  Ripeto che ci sono aspetti positivi e aspetti negativi, che varrebbe la pena scandagliare con un'adeguata attenzione.

  ALESSANDRO PAGANO. Presidente, forse sono stato poco chiaro. La mia osservazione non si riferiva alle coppie che sono state trattate specificatamente dal provvedimento, ma alle coppie conviventi, che ovviamente, secondo il mio modesto parere, non hanno lo stesso trattamento. Mi interessa capire il suo punto di vista su questo.

  CESARE MIRABELLI, Presidente emerito della Corte costituzionale. A questo proposito il problema che c’è sempre, per quanto riguarda la valutazione sulla base del principio di eguaglianza, è la scelta e l'idoneità del tertium comparationis, ovvero dell'elemento rispetto al quale la Pag. 11comparazione viene effettuata, se vi è un'omogeneità delle situazioni prese in considerazione e messe a raffronto. Ciò può accadere in questo contesto, anche per quanto riguarda il rapporto tra disciplina della coppia omosessuale e disciplina matrimoniale, una volta che la legge in ipotesi ponga un'identità di disciplina, salvo poi valutare se questa differenziazione non sia necessaria in rapporto all'altro bene costituzionale, cioè la richiesta di differenziare il trattamento delle due situazioni che la giurisprudenza costituzionale ha posto.
  Come dicevo, per quel che riguarda il principio di eguaglianza, si tratta di vedere se la pensione di reversibilità non sia ancorata esclusivamente a una situazione di fatto, ma sia ancorata a una sorta di istituzionalizzazione del rapporto e di attesa di un riconoscimento in caso di decesso di uno dei partecipi alla comunione.
  Occorre dire anche che questo sistema ha trovato varietà di soluzioni, dando rilievo all'effettività, all'istituzionalizzazione e ai periodi di vita comune che vi sono stati, parcellizzando anche le stesse pretese che sono ancorate, ad esempio, al trattamento di fine rapporto, con delle quote rispetto ai diversi partecipi a questo diritto.
  Mi riserverei anche su questo, se è un punto interessante, di fare qualche riflessione nello scritto.

  ALESSANDRO PAGANO. Presidente, in attesa di questo scritto, che certamente divoreremo, vista l'autorevolezza della fonte, mi interessa a questo punto aggiungere un particolare. Se ho capito bene, la durata è certamente un presupposto circa la stabilità. Probabilmente lo sono anche i figli. Sono tutti elementi che, se ho capito bene, creano le condizioni perché ci sia un'equiparazione rispetto alla fattispecie che stiamo trattando.

  CESARE MIRABELLI, Presidente emerito della Corte costituzionale. «Possono creare» più che «creano».

  PRESIDENTE. Lei sta traendo delle conclusioni che il presidente non ha esposto. Ognuno trae le sue conclusioni.
  Ringrazio gli auditi. Rimaniamo in attesa del testo da parte di entrambi, se è possibile.
  Dichiaro conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.40.