XVII Legislatura

II Commissione

Resoconto stenografico



Seduta n. 1 di Mercoledì 9 marzo 2016

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Ferranti Donatella , Presidente ... 2 

INDAGINE CONOSCITIVA IN MERITO ALL'ESAME DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 3634 , APPROVATA DAL SENATO, RECANTE LA REGOLAMENTAZIONE DEL- LE UNIONI CIVILI TRA PERSONE DEL- LO STESSO SESSO E DISCIPLINA DELLE CONVIVENZE

Audizione di Stefano Ceccanti, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, di Lorenza Violini, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Milano, di rappresentanti dell'Associazione ProVita Onlus e di rappresentanti dell'Associazione Famiglie Arcobaleno.
Ferranti Donatella , Presidente ... 2 
Ceccanti Stefano , professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma ... 2 
Ferranti Donatella , Presidente ... 4 
Violini Lorenza , professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Milano ... 4 
Ferranti Donatella , Presidente ... 6 
Fiore Alessandro , portavoce dell'Associazione ProVita Onlus ... 6 
Ferranti Donatella , Presidente ... 9 
Grassadonia Marilena , presidente dell'Associazione Famiglie Arcobaleno ... 9 
Ferranti Donatella , Presidente ... 11 
Marzano Michela (PD)  ... 11 
Bonafede Alfonso (M5S)  ... 13 
Ferranti Donatella , Presidente ... 14 
Zan Alessandro (PD)  ... 14 
Colletti Andrea (M5S)  ... 15 
Pagano Alessandro (AP)  ... 15 
Ferranti Donatella , Presidente ... 15 
Berretta Giuseppe (PD)  ... 15 
Ferranti Donatella , Presidente ... 15 
Ceccanti Stefano , professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli studi La Sapienza di Roma ... 15 
Violini Lorenza , professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Milano ... 16 
Ceccanti Stefano , professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli studi La Sapienza di Roma ... 18 
Schillaci Angelo , rappresentante dell'Associazione Famiglie Arcobaleno ... 18 
Fiore Alessandro , portavoce dell'Associazione ProVita Onlus ... 19 
Colletti Andrea (M5S)  ... 19 
Morani Alessia (PD)  ... 19 
Colletti Andrea (M5S)  ... 19 
Ceccanti Stefano , professore di diretto pubblico comparato presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma ... 20 
Colletti Andrea (M5S)  ... 20 
Ceccanti Stefano , professore di diretto pubblico comparato presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma ... 20 
Colletti Andrea (M5S)  ... 20 
Ferranti Donatella , Presidente ... 20

Sigle dei gruppi parlamentari:
Partito Democratico: PD;
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL);
Area Popolare (NCD-UDC): (AP);
Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL;
Scelta Civica per l'Italia: (SCpI);
Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA);
Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD);
Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN);
Misto: Misto;
Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI;
Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P;
Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR;
Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI.

Testo del resoconto stenografico
Pag. 2

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DONATELLA FERRANTI

  La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione di Stefano Ceccanti, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, di Lorenza Violini, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Milano, di rappresentanti dell'Associazione ProVita Onlus e di rappresentanti dell'Associazione Famiglie Arcobaleno.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 3634, approvata dal Senato, recante la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, l'audizione di Stefano Ceccanti, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma; Lorenza Violini, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Milano; rappresentanti dell'Associazione Pro Vita Onlus; rappresentanti dell'Associazione Famiglie Arcobaleno.
  Sono presenti Antonio Brandi, presidente dell'Associazione Pro Vita Onlus, accompagnato da Alessandro Fiore, portavoce della medesima associazione; Marilena Grassadonia, presidente dell'Associazione Famiglie Arcobaleno, accompagnata dal professor Angelo Schillaci.
  Do la parola al professor Stefano Ceccanti.

  STEFANO CECCANTI, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma. Ho preparato un breve testo scritto che qui riassumo, riservandomi di lasciare agli atti il testo integrale.
  Mi concentrerò su quattro punti. Il primo punto è, per così, dire metodologico. Noi oggi ragioniamo sulla costituzionalità di un testo di un progetto di legge, però la premessa dovrebbe essere che la situazione attuale è incostituzionale, prima della legge. Comunque la vogliamo mettere, la sentenza – soprattutto la seconda, la n. 170 del 2014 – è un'additiva di principio. C’è un principio, che è stato richiesto al Parlamento, e il Parlamento al momento non ha risposto. Quindi, finché il Parlamento non risponde, la Corte ci dice che c’è un vincolo che deriva dall'articolo 2 della Costituzione, rispetto al quale il Parlamento è inadempiente.
  Quindi, giustamente, noi ci preoccupiamo dei problemi de iure condendo, però è problematico lo status quo. Come se ciò non bastasse, la sentenza «Oriali contro Italia» aggiunge un ulteriore problema, perché dopo il testo del Titolo V, l'articolo 117, primo comma, della Costituzione ci porta a considerare le norme della Convenzione europea come interpretate dalla Corte europea come norme interposte, e la Corte europea ci ha detto che noi siamo inadempienti, perché possiamo decidere il come tuteliamo le coppie omosessuali, ma non il se, perché il se deriva dall'articolo 8 della Convenzione europea.Pag. 3
  Inoltre, il paragrafo 182 non ci fa fare una bella figura, perché ricorda che ci sono sentenze della Corte e che il Parlamento è inadempiente. Quindi, oltre al dato meramente giuridico, il quadro dell'Italia che ne esce non è particolarmente positivo. Questo era il punto primo.
  Punto secondo. La notizia, nella sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010, non era, così come la dottrina maggioritaria non considera fattibile a Costituzione vigente, l'estensione del matrimonio alle coppie omosessuali, perché questa era al momento ed è un'opinione maggioritaria in dottrina ed era prevedibile. La notizia è l'altra, cioè che la Corte dice che occorre una legge non genericamente sulle convivenze ma sulle unioni civili omosessuali.
  Con la sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010 c’è un passaggio radicale. Prima della citata sentenza la riflessione era: come si fa a fare una legge sulle convivenze che riguarda tutti, comprese le coppie omosessuali ? La citata sentenza n.  138 del 2010, il cui testo è chiarissimo, ci dice che ci sono due problemi diversi, uno è quello delle unioni civili omosessuali che prendono un impegno simile al matrimonio, l'altro è quello delle convivenze di fatto delle persone omosessuali che non scelgono l'unione civile e delle persone eterosessuali che non scelgono il matrimonio. I due livelli sono nettamente distinti tra di loro. Lo si capisce perché, con questo schema, ciascuno ha due opzioni: unione civile o convivenza di fatto; matrimonio o convivenza di fatto. Viceversa, in quell'altro schema, gli eterosessuali avevano due opzioni e gli omosessuali ne avevano una, con il problema che, poiché la convivenza di fatto non può svuotare il matrimonio, finire nella convivenza di fatto, non per scelta ma per forza, porta comunque a una tutela minore, che per gli eterosessuali è scelta, perché lo scelgono, ma per gli omosessuali sarebbe stata, invece, obbligata.
  La tesi minimalista che è presente nel dibattito – fate una legge per tutte le convivenze e le coppie omosessuali vanno ricomprese in blocco nel gradino più basso – va palesemente contro la citata sentenza n. 138 del 2010, oltre che contro la sentenza n. 170 del 2014. Dal punto di vista testuale non ci sono dubbi.
  Terzo punto. C’è, invece, una tesi libertaria che attacca la seconda parte della proposta di legge, quindi le convivenze di fatto. Questa tesi libertaria dice che fuori da ciò che è normato come matrimonio e unione civile non bisogna fare niente. Anche su questa, però, e qui addirittura da metà degli anni Ottanta, la Corte costituzionale ci dice che un conto è la scelta di restare in un ambito di fatto, ma anche quella scelta, dentro una Costituzione che è improntata a princìpi solidaristici, è una zona grigia del diritto costituzionale. Quindi, un insieme di garanzie, soprattutto a favore del partner più debole della convivenza, va approntato, altrimenti, significa che noi teorizziamo che c’è una zona grigia dove il diritto non entra; invece, il diritto entra anche in questo tipo di convivenza, sia pure in maniera proporzionata alla scelta delle persone.
  Quarto e ultimo punto. C’è, però, una variante della posizione minimalista che, dopo aver affermato in linea principale che le unioni civili omosessuali dovrebbero finire dentro le convivenze di fatto, sostiene un'altra cosa, come piano B. Il piano B sostiene questo: «accetto anche che ci siano le unioni un gradino più su e le altre convivenze più sotto, però il testo attuale in realtà parifica al matrimonio, e quindi sarebbe incostituzionale non in sé per l'unione civile, ma perché l'unione civile quale concretamente realizzata parificherebbe».
  Secondo me, però, qui c’è una confusione tra il fondamento e il trattamento. Un conto è dire che il fondamento delle unioni civili è l'articolo 2 e che quello del matrimonio è l'articolo 29 della Costituzione; un altro conto è dire che il trattamento deve essere per forza sempre diverso o che non si possono richiamare gli articoli del codice civile, perché la citata sentenza n. 138 del 2010 dice che spetta al legislatore, poi, valutare con ragionevolezza Pag. 4quando ritiene di dover parificare o richiamare i matrimoni e quando ritiene di dover distinguere.
  La Corte dice che si riserva poi di valutare effettivamente. Però, in larga parte, decidere quali articoli richiamare del codice civile e quali no, come richiamarli e come non richiamarli, è una scelta che è data al legislatore, altrimenti la Corte non avrebbe fatto un'additiva di principio, ma avrebbe fatto un'additiva secca. Se dalla Costituzione discendeva una soluzione unica, lo faceva direttamente la Corte; già che faceva l'additiva, scriveva direttamente le norme. La circostanza che non l'abbia fatto, ma abbia solo dettato il principio, vuol dire che il legislatore, come ha fatto questi richiami al codice civile che sono qui presenti – poteva farne di più, poteva farne di meno – ma rientra nel suo ambito di scelta. Quindi, da questo punto di vista, giustamente la Commissione farà il suo dibattito politico, se quei rinvii al codice civile le sembrano ragionevoli oppure no, ma non è un problema costituzionale. Dentro la Costituzione ci sono un po’ più di richiami, un po’ meno di richiami, delle parafrasi maggiori, delle parafrasi minori e così via.
  Con questo avrei chiuso.

  PRESIDENTE. Grazie, professore. Acquisiamo il testo.
  Do la parola alla professoressa Lorenza Violini.

  LORENZA VIOLINI, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Milano. Grazie dell'invito a ragionare di questi importantissimi temi. Anch'io ho un background costituzionale analogo a quello già citato dal collega Stefano Ceccanti, quindi, mi astengo dal riprendere le questioni che lui ha già sottolineato.
  I miei punti non sono molti, quindi cercherò di stare nel tempo che mi è stato affidato.
  Il primo punto è il seguente: qual è il fondamento costituzionale della proposta di legge che voi state esaminando. Giustamente, questa proposta di legge parte citando sia l'articolo 2 sia l'articolo 3 della Costituzione. In questo senso, è coerente con la sentenza n. 138 del 2010, la quale ha affermato che il diritto delle coppie omosessuali a vivere liberamente la loro condizione di coppia ha un fondamento costituzionale. Questo non è scontato – noi lo acquisiamo dalla citata sentenza n. 138 – quindi, da un certo punto di vista, si creano le condizioni perché ci sia una fattispecie relativa a delle coppie. Tale fattispecie, tuttavia, poiché fa riferimento a un articolo della Costituzione diverso da quello relativo al matrimonio, pone le condizioni per una distinzione tra le due fattispecie. Distinzione che mi pare costituzionalmente corretta.
  Secondo aspetto: perché viene citato l'articolo 3 della Costituzione ? L'articolo 3 credo che abbia un certo rilievo per la questione da ultimo ricordata dal collega Ceccanti. Si parte da quanto è stato detto in sede di giudizio di costituzionalità, che riassumo brevemente: a) c’è un fondamento costituzionale del diritto; b) c’è una discrezionalità del legislatore nel decidere che tipo di configurazione giuridica dare al fondamento; c) ci possono essere delle discrepanze, ovviamente, tra le due fattispecie, avendo due fondamenti costituzionali diversi, ma questo non può essere a scapito della correttezza della decisione circa la differenziazione (in altre parole, si può differenziare con il limite della non arbitrarietà della distinzione). Posto questo, l'articolo 3 della Costituzione ci offre – credo che sia stato giustamente richiamato – un criterio per valutare il contenuto specifico della proposta di legge: fondamento costituzionale, modo di valutazione delle distinzioni.
  Che tipo di discorso fa la Corte costituzionale sul criterio di valutazione ? Va bene ragionevolezza, ma noi sappiamo che ci sono vari tipi di ragionevolezza: c’è una ragionevolezza forte, una ragionevolezza «debole», la non arbitrarietà. Come si fa a guardare questa proposta di legge, quindi a leggerla con gli occhi del diritto costituzionale ? Credo che con gli occhi del diritto costituzionale – vado subito alla Pag. 5conclusione del mio discorso, che poi dettaglierò – occorra guardare a questa proposta di legge con l'ottica della non arbitrarietà. Perché dico questo ? Perché le distinzioni devono essere semplicemente non arbitrarie e, soprattutto, non mosse da intenti discriminatori (benché questo sia un criterio che non sempre la Corte usa quando valuta la discrezionalità o meno delle scelte legislative) ? Che tipo di conseguenza bisogna trarre da questo ? Bisogna trarre la conseguenza che la Corte stessa esplicitamente dice nella sentenza n. 138 del 2010 che si riserva di valutare sì la ragionevolezza, ma la ragionevolezza di quei casi estremi, direi, in cui il legislatore ha scelto di non conferire alle unioni civili diritti e facoltà che invece sono propri del matrimonio.
  Quindi, è una lettura un po’ a contrariis del principio di ragionevolezza. Noi dobbiamo guardare, con «simpatia» costituzionale, tutti quei casi in cui ci sono delle differenziazioni tra le due discipline, perché questo la Corte lo lascia alla discrezionalità del legislatore; differenziazioni che si basano su un diverso fondamento costituzionale, quindi, sono tendenzialmente legittime, salvo i casi estremi. Dobbiamo, invece, guardare con più attenzione a quei casi in cui il legislatore ha scelto di non parificare, perché effettivamente lì potrebbero esserci delle esigenze di parificazione. Devo dire che la Corte è molto cauta, perché dice che, anche se le esigenze di parificazione ci sono, devono essere proprio situazioni particolari. Insomma, un intervento molto residuale da parte della Corte, che, quindi, tendenzialmente lascia alla discrezionalità legislativa tutto lo spazio di cui essa ha bisogno per regolamentare la cosa. Ricordo anche molto brevemente che la Corte specifica come va esercitata la discrezionalità legislativa quando dice tempi, modi, limiti del riconoscimento giuridico e delle forme di garanzia.
  Una volta messo a fuoco il criterio con cui valutare la differenziazione tra matrimonio e unioni civili, penso che tutti sappiamo che il grande elemento di differenziazione sia stato proprio quello relativo all'adozione. Per la verità, non sono solo questi gli elementi di differenziazione, ce ne sono anche altri. C’è il citato – forse un po’ a sproposito – obbligo di fedeltà. Questo elemento è stato un po’ preso in giro, invece, è molto importante anche in relazione alla natura più personale dell'unione civile, più di tipo relazionale che non di tipo coniugale.
  Insomma, abbiamo degli elementi che possono dare fondamento non irragionevole al cercare di tenere tutta la dimensione adottiva e di filiazione al di fuori di questa normativa. Normativa che, comunque, ha degli elementi di differenziazione con il matrimonio. Per esempio, anche il regime della separazione e del divorzio è diverso, perché evidentemente si vuole tutelare l'unione e dare fondamento costituzionale perché è un'esigenza della persona di poter vivere liberamente la vita di coppia; mentre il matrimonio – articolo 29 – ha una sua situazione privilegiata che viene dalla Costituzione stessa ritenuta positivamente sensata e ragionevole.
  Tutto ciò posto, è ragionevole, nell'ottica di una non arbitrarietà, aver espunto, come tutti sappiamo, la questione dell'adozione dalla proposta di legge ? Ci sono buoni motivi per ritenerlo. Io li sottopongo e li offro alla riflessione vostra. I buoni motivi per aver fatto questa scelta da parte del legislatore, che rendono, quindi, la scelta del legislatore non arbitraria – non dimentichiamo che l'arbitrarietà è l'assenza di motivi o, peggio ancora, il tentativo di discriminare positivamente – possono essere considerati i seguenti, sebbene, come tutti i motivi, possono essere controbattuti e possono essercene anche altri.
  Prima di tutto, la materia del matrimonio e delle unioni civili è diversa da quella dell'adozione. Sappiamo che l'adozione pone dei problemi anche molto più rilevanti rispetto all'esigenza della coppia di completarsi tramite un fattore esterno che è il figlio. L'adozione ha una forte impronta di natura pubblicistica, un controllo fortissimo, insomma, ci sono una serie di elementi che giustificano la differenza della materia. Quindi, ratione materiae,Pag. 6può andar bene che ci siano due provvedimenti diversi relativamente all'adozione.
  Inoltre – l'abbiamo sentito da varie parti e anche su questo bisogna aprire una riflessione – la stepchild adoption apre a dei rischi; potrebbe essere usata male, potrebbe essere usata per giustificare situazioni attualmente vietate. Il potere del legislatore di adottare delle norme che siano a possibile prevenzione di rischi è un criterio che anche la Corte europea ha considerato plausibile, quindi mette al riparo la scelta legislativa dall'arbitrarietà.
  Infine, c’è una scelta sostanziale: la stessa sentenza n. 138 del 2010 – lo ricordo, ma sono sicura che voi tutti lo sapete – dà una motivazione per la diversità di trattamento tra unioni e matrimonio. La motivazione è duplice, è bifronte: il matrimonio riservato alle coppie eterosessuali ha una tradizione millenaria e anche una potenziale fertilità, quindi, questo giustifica una differenza di regolamentazione tra i due casi. Lo dice la Corte, può anche cambiare idea, e l'abbiamo visto tante volte. Comunque, almeno finché la giurisprudenza c’è, bisogna che venga conosciuta e tendenzialmente, se non è irragionevole, anche rispettata.
  L'aver espunto questo elemento dalla proposta di legge può avere una sua ragionevolezza, che quindi mette al riparo la proposta di legge nella sua globalità e il caso specifico della norma a cui mi sono riferita dall'essere considerata arbitraria la scelta di differenziare.
  Qualche considerazione conclusiva. Se la proposta di legge avesse pensato di differenziare unioni e matrimonio per quanto riguarda le indennità in caso di morte ex articoli 2118 e 2120 del codice civile, lì forse ci sarebbe margine per dire che è una differenziazione sostanzialmente arbitraria. Forse si potrebbe inserire qualche elemento di differenziazione per quanto riguarda il nome di famiglia, la comunione dei beni automaticamente estesa all'unione civile, che, invece, potrebbe essere chiamata a decidere positivamente e non solo in subordine circa il regime patrimoniale.
  Lo stesso comma 20 dell'articolo 1 della proposta di legge C. 3634, che viene introdotto dicendo «ai soli scopi dell'esercizio effettivo del diritto», per cui tutte le volte che c’è la parola «coniuge» si sostituisce la parola «unione», introduce qualche ulteriore elemento di differenziazione.
  Ricordo che i commi 26 e 27 del medesimo articolo 1 prevedono la non trasformazione automatica del matrimonio in unione civile in caso di cambiamento di sesso. Questo richiama palesemente la giurisprudenza costituzionale, quindi si tratta di una scelta che considero opportuna e non solo ragionevole.
  Vi ringrazio per l'attenzione.

  PRESIDENTE. Grazie a lei, professoressa.
  Lascio la parola ad Alessandro Fiore, portavoce dell'Associazione ProVita Onlus.

  ALESSANDRO FIORE, portavoce dell'Associazione ProVita Onlus. Grazie, presidente. Ringraziamo per la possibilità di esprimere le posizioni di ProVita Onlus sulla questione. Entro subito nel merito e mi scuso se leggerò per stare nei tempi.
  Le unioni civili sono caratterizzate da un regime sostanzialmente identico a quello del matrimonio, tranne eccezioni. Viene richiamata una serie di articoli del codice civile specifici al matrimonio; si prevede un identico regime patrimoniale e successorio per gli impedimenti, il comma 20 dell'articolo 1 della proposta di legge C. 3634, addirittura, compie questa parificazione a ogni livello dell'ordinamento; anche laddove il testo non richiami direttamente gli articoli del codice civile riprende letteralmente la disciplina matrimoniale. Il comma 7 dell'articolo 1, della proposta di legge all'esame della Commissione, ad esempio, è una riproduzione dell'articolo 122 del codice civile; il comma 11 è una riproduzione dell'articolo 143 del codice civile.
  Il rispetto dell'articolo 29 della Costituzione richiede che l'unicità del regime matrimoniale sia salvaguardata non solo a parole, come indicherebbe la dichiarazione di principio di cui al comma 1, ma Pag. 7anche di diritto e di fatto, eppure c’è una sostanziale sovrapposizione tra unione civile e matrimonio. Se per assurdo il comma 1 avesse disposto che l'unione civile si fonda su un'interpretazione estensiva dell'articolo 29 della Costituzione, non ci saremmo stupiti di trovare esattamente la stessa disciplina che viene proposta in questa proposta di legge, e, anzi, forse l'avremmo trovata più coerente.
  La disciplina, quindi, sembra incostituzionale perché, nonostante la Costituzione, come ribadito dalla Corte nella sentenza n. 138 del 2010, vieti di equiparare altre unioni al matrimonio, questa equiparazione viene realizzata – tranne eccezioni – dal provvedimento in questione, violando altresì il principio di uguaglianza, che impone di trattare diversamente situazioni diverse.
  Alcuni hanno pensato che togliere la cosiddetta stepchild adoption dalla proposta di legge sulle unioni civili avrebbe evitato la possibilità di adozione per coppie omosessuali. Ci sembra un errore. Credo che i rappresentanti del popolo debbano sapere che, a causa della sostanziale equiparazione alla disciplina matrimoniale, esso porta direttamente, prima o poi, alle adozioni omosessuali.
  È noto quanto la giurisprudenza della CEDU sia influente sullo sviluppo del diritto nazionale e, mentre la Corte non ha statuito un obbligo per gli Stati di prevedere il matrimonio omosessuale, ha, tuttavia, enunciato il principio, come nella sentenza del 19 febbraio 2013, che, se l'unione omosessuale viene assimilata a un'altra realtà, privarla di diritti che spettano a quest'ultima sarebbe una discriminazione.
  L'unione omosessuale in questa proposta di legge non solo viene assimilata in grandissima parte al matrimonio, ma viene anche espressamente riconosciuta come forma di famiglia, come si evince dal comma 12 dell'articolo 1, in riferimento alla vita familiare e da altri rimandi al codice civile. Le adozioni quindi rientrerebbero dalla finestra, in quanto si pongono le premesse perché l'Italia venga condannata dalla CEDU per una disparità di trattamento nei confronti dell'unione civile.
  Al comma 7 dell'articolo 1 della proposta di legge ci sembra di notare un'incongruenza, che utilizzeremo come argomento ad hominem, riguardo la possibilità di impugnare l'unione civile per errore essenziale sulle qualità personali. Qui viene ripreso quasi tutto l'articolo 122 del codice civile, tranne l'ipotesi di cui al n. 5 del terzo comma, cioè lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore.
  Se è ovvio che la previsione non si possa applicare a due uomini, nella logica della proposta di legge non si comprende perché la norma non debba applicarsi a due lesbiche, una delle quali potrebbe contrarre l'unione per errore sullo stato di gravidanza dell'altra causato da un terzo.
  Altro punto di incoerenza messo da molti in rilievo è l'obbligo di fedeltà escluso dal comma 11. A prescindere dal merito, questa esclusione resta incoerente da qualunque punto di vista la si guardi. O si dice, come sosteniamo noi, che il rapporto omosessuale non è meritevole di riconoscimento pubblico, e allora non ha senso la fedeltà e tantomeno l'istituto delle unioni civili, oppure, se per ipotesi il rapporto tra due omosessuali fosse meritevole di riconoscimento pubblico e di tutela, allora non si capisce perché l'obbligo di fedeltà dovrebbe essere escluso.
  Le unioni civili così formulate istituzionalizzano un'unione potenzialmente libera e aperta a relazioni affettive e sessuali con altre persone. A questo punto lanciamo una provocazione: perché limitare l'unione civile a due persone, perché non aprirla a tre o a quattro persone che si vogliono bene e hanno relazioni affettive ? In realtà questo problema riguarda le unioni civili in sé per sé, indipendentemente dalla sussistenza dell'obbligo di fedeltà: si è creato un istituto equivalente al matrimonio, ma senza la funzione sociale del matrimonio.
  Nel matrimonio sono due persone, uomo e donna, perché queste sono necessarie e sufficienti a fondare una famiglia e Pag. 8costituiscono l'ambiente idoneo per lo sviluppo e l'educazione della prole. I bambini hanno bisogno di mamma e di papà. Sono uomo e donna, come ribadisce la Corte costituzionale nella sentenza del 2010, che hanno la potenziale finalità procreativa e quindi fondano e regolano l'esistenza e l'ordine delle generazioni future per il bene comune di tutta la comunità.
  Se questa funzione sociale non sussiste come nel rapporto omosessuale (e questa non è discriminazione, ma realtà), non si comprende perché dovremmo predisporre un regime quasi identico al matrimonio o un qualsiasi regime di rilevanza pubblica; se invece per ipotesi dovessimo prevedere un regime simile, non si comprende perché dovremmo limitarlo a due persone.
  Seguendo la logica delle unioni civili non capiamo in virtù di quale ragione valida dovremmo proibire a tre omosessuali consenzienti di far riconoscere pubblicamente la loro unione, anzi perché non riconoscere unioni civili tra due o tre amici o due o tre sorelle che vivano stabilmente insieme e si impegnino a sostenersi a vicenda ? L'amicizia profonda e l'amore fraterno hanno addirittura meno valore della relazione omosessuale ?
  Un punto delicato che è stato sollevato da pochi è quello dell'obiezione di coscienza di sindaci e altri funzionari pubblici che per ragioni morali o religiose si rifiutino di collaborare alla realizzazione di un simile matrimonio omosessuale, registrandolo o trascrivendolo. Rispondo in anticipo a coloro che vorrebbero sbrigativamente evitare la questione, sostenendo che sarebbe assurdo esonerare funzionari pubblici dai loro doveri solo perché hanno opinioni personali contrarie a quelle del legislatore.
  Il fatto è che qui stiamo parlando non di mere opinioni personali, ma di convincimenti talmente radicati e diffusi da costituire un fatto sociale macroscopico. La questione è esplosa in tutta la sua rilevanza in Paesi come Francia e Stati Uniti, dove dopo il riconoscimento delle unioni omosessuali numerosi sindaci e altri funzionari hanno fatto obiezione di coscienza e sono stati talvolta puniti con pesanti multe e con la reclusione. Noi come associazione abbiamo ricevuto molte segnalazioni di sindaci in tutta Italia che troverebbero in coscienza inaccettabile celebrare un'unione omosessuale se dovesse essere approvata questa proposta di legge.
  Si tratta di un problema di rilevanza sociale e istituzionale, non di semplici opinioni personali. È noto ad esempio che quasi tutte le religioni con cui lo Stato italiano ha rapporti ufficiali sostengono l'illiceità morale dell'unione omosessuale. Se guardiamo alla religione che storicamente caratterizza l'Italia e ancora di maggioranza, l'obiezione di coscienza sul punto in questione è esplicitamente insegnata come dottrina obbligatoria dalla Chiesa cattolica.
  L'impossibilità dell'obiezione di coscienza striderebbe dunque sia con l'articolo 19 sia con l'articolo 21 della Costituzione.
  Vorrei affrontare come ultimo punto la disciplina delle convivenze. Si dà per scontato che si debba ormai prevedere un nuovo istituto giuridico per i conviventi etero o omosessuali, nonostante l'ordinamento riconosca già numerosi diritti ai conviventi. L'errore, a nostro parere, sta nell'adottare sempre il punto di vista delle situazioni di fatto già esistenti, che implicano soprattutto beni e desideri individuali degli adulti, così perdendo di vista l'essenziale, cioè che la legge vale, soprattutto, per il futuro e dovrebbe essere in funzione del bene comune. Essa non può fare altro che vietare, permettere oppure promuovere alcuni comportamenti a livello sociale. Bisognerebbe porsi dalla prospettiva delle future generazioni e soprattutto dei bambini, laddove sarà sempre più facile che questi ultimi crescano in situazioni favorite e promosse da leggi del genere.
  La disciplina delle convivenze è sbagliata in ragione delle seguenti due premesse che ora illustreremo: 1) la proliferazione delle convivenze dal punto di vista sociale è un fenomeno negativo; 2) il regime che risulta dal riconoscimento pubblico delle convivenze fa diretta concorrenza al matrimonio.Pag. 9
  L'effetto di una legge del genere per il futuro sarebbe che un numero sempre maggiore di coppie si accontenterebbe della convivenza riconosciuta senza procedere oltre a contrarre matrimonio. Ciò produce un danno enorme dal punto di vista sociale e specialmente nell'interesse dei bambini per un semplice motivo: il matrimonio garantisce il bene fondamentale della stabilità alle generazioni future, qui invece si promuovono unioni per definizione instabili. Le stesse parti della convivenza tendenzialmente non vogliono regolamentazioni pubbliche, obblighi giuridici, garanzie di stabilità, altrimenti si sposerebbero.
  I diritti e doveri previsti per le convivenze non dipendono dalla volontà delle parti, ma dal semplice fatto anagrafico della convivenza. Si tratta – sembra – di un'ingerenza dello Stato nella vita di coppie di fatto che magari non hanno mai richiesto precisi diritti e doveri. Si impone, ad esempio, al comma 65 dell'articolo 1 l'obbligo degli alimenti anche nelle ipotesi di convivenza breve e addirittura si antepone questo obbligo, derivante da una relazione instabile e magari fugace, al medesimo obbligo nei confronti di fratelli e sorelle, cioè relazioni permanenti di sangue.
  L'istituto che bilancia diritti e doveri della coppia e li rende funzionali al bene comune esiste già e si chiama matrimonio, negozio che risulta dalla volontà libera delle parti. Fare concorrenza al matrimonio significa diminuire il benessere della società nel suo complesso. Su questo la letteratura scientifica è molto chiara. Citerò uno studio particolarmente significativo in quanto si tratta di una recente metanalisi, straordinaria per la sua ampiezza.
  Nel giugno del 2014 il professor Pliego Carrasco dell'Universidad Nacional Autònoma de México ha pubblicato una metanalisi delle 351 ricerche statisticamente più significative svolte in 13 Paesi democratici sulla relazione tra le diverse tipologie familiari e gli effetti sul benessere sociale. La famiglia naturale fondata sul matrimonio appare nettamente come quella che garantisce il benessere sia di adulti sia di bambini; nelle coppie di fatto, ad esempio, la probabilità che i bambini siano vittime di abusi sessuali è di 4,5 superiore, dati simili valgono per la violenza fisica.
  Ci preoccupiamo della salute delle donne ? Rispetto alla donna sposata la donna in una convivenza ha il doppio della probabilità di essere vittima di violenza fisica, una probabilità di 3,1 volte superiore di consumare droga, il rischio di depressione raddoppia. Rispetto al matrimonio le convivenze sono correlate a maggiore violenza contro donne e bambini, peggiore salute fisica, maggiori problemi di salute mentale, redditi più bassi, disoccupazione più frequente, condizioni abitative meno favorevoli, tassi maggiori di criminalità tra i minori e così via.
  La promozione delle convivenze in concorrenza con il matrimonio, dal punto di vista sociale, diminuisce il benessere in tutto e per tutti.

  PRESIDENTE. Grazie. Acquisiamo anche il documento.
  Lascio la parola a Marilena Grassadonia, presidente dell'Associazione Famiglie Arcobaleno.

  MARILENA GRASSADONIA, presidente dell'Associazione Famiglie Arcobaleno. Buongiorno a tutti e grazie per questo spazio. Oggi ho un compito molto impegnativo, che è quello di riportarvi nel 2016, sono qui per raccontarvi ancora una volta come va la realtà. Sì, proprio come va la realtà, perché la politica ha, purtroppo, dimostrato ancora una volta come da questa realtà si trovi purtroppo distante.
  La nostra Costituzione riporta il più bel concetto di democrazia nell'articolo 3, «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge», e sarebbe tutto molto più semplice se si legiferasse tenendo a mente questo semplice concetto, invece, strategie politiche e tecnicismi parlamentari hanno preso ancora una volta il sopravvento sulla realtà delle cose.
  La cosa più grave è che in tutto questo chi ha pagato di più di tutti e sulla propria Pag. 10pelle sono stati i bambini. Sia chiaro: non riusciremo mai ad accettare o a giustificare questo fatto, perché è impensabile che nel 2016, in un'Europa dei diritti che l'Italia ha contribuito a fondare, si faccia una legge sui diritti civili che non tuteli i bambini, i cittadini più deboli, che oggi sono anche più discriminati.
  Sulla stepchild adoption è stato detto tutto e il contrario di tutto, bisognava semplicemente leggere con attenzione l'articolo 5 dell'A.S. 2081 per capire di cosa si stesse parlando. La realtà dei fatti è che è stata negata una tutela ai bambini che esistono, per evitare possibili, probabili, ipotetici rischi.
  Io invito i politici (ormai lo faccio da troppo tempo) a spiegarlo ai nostri figli, perché a noi genitori è un po'difficile riuscire a spiegare questo. L'unica cosa vera da dire è che la stepchild adoption è ciò che garantisce i nostri figli. Noi genitori chiediamo solo doveri sia verso i figli che abbiamo partorito con la pancia, sia verso i figli che abbiamo partorito con il cuore, perché riteniamo che non è la biologia a rendere i genitori, ma la responsabilità che ci si assume nel crescere quel bambino con tutto l'amore possibile ogni giorno e per sempre.
  Mentre i tribunali continuano coscienziosamente, per fortuna, il proprio lavoro, la politica arranca dietro ideologie ed opinioni personali. È di questa mattina la notizia dell'ennesima sentenza secondo cui è stata riconosciuta l'adozione incrociata di tre figli, che da oggi sono anche per legge figli delle due mamme che li hanno desiderati, avuti e che li crescono ogni giorno con amore e responsabilità.
  I figli avranno lo stesso cognome ma non saranno giuridicamente fratelli, nonostante tali si considerino e vengano considerati anche dal mondo esterno, così come tra l'altro è stato verificato dai servizi sociali che il tribunale ha incaricato di indagare. È evidente che risulta necessario anche un adeguamento della legge sulle adozioni rispetto alle nuove realtà familiari che esistono di fatto.
  La sentenza di oggi segue molte altre pronunce dello stesso tenore, adottate da tribunali dei minori e dalla stessa Corte d'appello di Roma, sentenze coraggiose ma al tempo stesso perfettamente in linea con lo spirito della nostra Costituzione, con il dettato degli articoli 3 e 30 e con la tutela del preminente interesse del minore.
  Il preminente interesse del minore, elemento centrale nelle decisioni dei giudici, è nel caso dei nostri figli ancora un elemento sconosciuto ai nostri rappresentanti in Parlamento, rappresentanti che dovrebbero avere il compito di legiferare affinché tutti i cittadini abbiano gli stessi diritti e i medesimi doveri. Si è persa l'occasione di legiferare in maniera completa, in modo da consentire alle nostre famiglie di accedere ad un primo – e per molti aspetti anche insufficiente – strumento di tutela.
  Il Senato ha invece approvato una proposta di legge che, pur facendosi carico di una parte delle istanze di riconoscimento provenienti dalle coppie, con riferimento ai figli tenta soltanto – e con fatica – di salvaguardare quello che i giudici in autonomia già fanno (e mi riferisco, come è ovvio, al ben noto comma inserito).
  Il legislatore non può legiferare guardando i sondaggi, e anche su questo ci sarebbe tanto da aggiungere rispetto alla disinformazione fatta in questi mesi, ma dovrebbe legiferare guardando la realtà delle cose. La famiglia si è evoluta e questo è un dato di fatto, non sono teorie.
  L'andamento di questo testo di legge che è alla vostra attenzione è tutto nella vostra responsabilità politica. Ognuno faccia il suo mestiere; io faccio l'attivista, e in quanto tale mi rivolgo alla politica evidenziando le nostre necessità e chiedendo che le nostre istanze vengano ascoltate.
  Tuttavia, il mio mestiere principale è quello di essere madre e, in quanto tale, non smetterò mai di pretendere che i nostri figli abbiano gli stessi diritti degli altri bambini di questo Paese.
  La differenza barbara tra figli naturali e figli legittimi è stata annullata poco tempo fa in Italia, ma l'Italia purtroppo continua a comportarsi come se non avesse memoria. Ai figli degli italiani oggi Pag. 11si accompagnano i «figli dell'arcobaleno» che, a parte la bellezza del nome, sono figli discriminati nei loro affetti e nella loro vita sociale e quotidiana.
  Ora, vorrei fare un semplice appello, a tutti voi membri della Commissione giustizia, che spero possa essere esteso a tutti i componenti della Camera dei deputati. Il dibattito delle ultime settimane in Senato è stato caratterizzato da un livello di discussione che, salvo eccezioni, è stato contraddistinto troppo spesso da semplificazioni e strumentalizzazioni inaccettabili. Sono stati utilizzati toni offensivi che hanno ferito profondamente le nostre famiglie e tutta la comunità omosessuale di questo Paese. Vogliamo sperare che tutto questo non si ripeta alla Camera dei deputati.
  Vogliamo sperare che, in questa sede, ci si confronti con onestà intellettuale sui contenuti e sulle concrete esigenze di tutela, con la piena consapevolezza della pari dignità sociale di tutti i cittadini e del loro diritto a essere trattati con il rispetto che è dovuto alle loro vite, ai loro amori e ai loro figli. Abbiate, dunque, l'onestà di affrontare i vari argomenti, dopo aver approfondito davvero i temi che trattate. Non parlate per sentito dire o, peggio, pensando che le parole possano solamente servire per raccogliere consensi elettorali. Riprendetevi, con orgoglio, la responsabilità del vostro ruolo di legislatori e operate pensando al benessere dei cittadini e delle cittadine di questo Paese.
  Le posizioni politiche possono essere differenti, ma mai dovrebbero scadere nella bassezza del linguaggio che è stato purtroppo tenuto al Senato. Nei vostri interventi, vi prego, non offendete e non denigrate i nostri amori, ma rispettate le nostre vite e, soprattutto, rispettate i nostri figli che potranno leggere quegli atti parlamentari in ogni momento da loro vita, se lo vorranno.
  La dignità dalle nostre famiglie va rispettata. Questa non è un'opinione, ma è un dovere. Noi ci mettiamo la faccia ogni giorno, con orgoglio e semplicità, ed è solo grazie a noi se questo Paese si avvicinerà alla luce dei diritti, abbandonando omofobia e discriminazione.
  Facendo cultura e raccontando le nostre storie per quelle che sono, stiamo dando un grande esempio di civiltà e stiamo aiutando i giovani ad avere speranza per il futuro. Adesso, tocca a voi avere ancora la possibilità di fare la vostra parte. Guardate in faccia i nostri amori e abbiate il coraggio di essere anche voi protagonisti in questa stagione di civiltà. Grazie.

  PRESIDENTE. Ringrazio tutti anche per aver rispettato in maniera esatta i tempi.
  Do la parola ai colleghi che intendono intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

  MICHELA MARZANO. Avrei una serie di domande, ma cercherò di essere estremamente sintetica.
  Mi rivolgo ai costituzionalisti, perché avrei bisogno di capire da esperti della Costituzione il significato della proposizione «specifica formazione sociale». Cercherò di spiegarmi meglio. Nel momento in cui si parla di «specifica formazione sociale» e si rinvia solo agli articoli 2 e 3 della Costituzione, senza fare nessun riferimento all'articolo 29, non c’è di fatto, già, nella discrezionalità di cui il Parlamento si fa carico, una forma di discriminazione ?
  In merito, io chiedo il vostro lume perché io ho una formazione filosofica e insegno filosofia all'università. In questo momento sono in Parlamento, leggo la Costituzione con gli strumenti filosofici, non con gli strumenti giuridici.
  Nell'articolo 29 della Costituzione, quello che io leggo è «società naturale fondata sul matrimonio», cioè io leggo un ossimoro. Perché dico «leggo un ossimoro» ? Tante volte si è parlato della «società naturale» senza far riferimento alla locuzione «fondata sul matrimonio» per impedire la possibilità che si possa agganciare una proposta di legge sulle unioni civili per le coppie omosessuali Pag. 12all'articolo 29 della Costituzione, per cui io avrei la tendenza a dire che non c’è scritto soltanto «società naturale», ma c’è scritto «società naturale fondata sul matrimonio». Intendo dire che o una società è naturale, quindi non è fondata sull'artificialità di diritto, oppure è fondata sull'artificialità del diritto e non è naturale.
  Ora, è inutile tornare sulle ragioni per cui fu inserito «naturale» dai padri costituenti, però quello che a me interessa è capire – se è vero, come è vero, che non c’è nessun riferimento al fatto che i membri del matrimonio debbano essere necessariamente di sesso diverso nell'articolo 29 – per quale motivo non fare riferimento, all'interno di questa proposta di legge, pur parlando di unioni civili, all'articolo 29 della Costituzione.
  Il non fare mai riferimento al citato articolo 29 giustifica anche il fatto di aver tolto, per esempio, il dovere di fedeltà che io considero, simbolicamente parlando, effettivamente qualcosa – avrei la tendenza a dire «grave», ma lasciamo da parte il punto di vista valutativo – che dà una direzione ben precisa, cioè, comunque, il legislatore si permette di valutare la profondità e la durata eventuale di una relazione d'amore, gerarchizzando, cioè considerando che, di fatto, la fedeltà si può promettere se, e soltanto se, è all'interno di una relazione eterosessuale.
  Da questo punto di vista, io trovo ancora una volta una discrezionalità che, però, porta poi da un lato a una forma di discriminazione. Avrei, insomma, bisogno anche di capire il vostro punto di vista.
  Vorrei fare altre due piccolissime precisazioni. Per quanto riguarda la dimensione adottiva di cui la professoressa parlava, dicendo che l'adozione si giustifica in quanto materia diversa, vorrei precisare che dipende dai casi e che sarebbe stata materia diversa, se si fosse parlato, al limite, di adozione esterna.
  Certo, nel momento in cui persone sposate, quindi coppie eterosessuali, già praticano questa forma di stepchild adoption – perché non si sta parlando di un bambino che dall'esterno viene adottato, ma si sta, di fatto, parlando di bambini che sono comunque legati biologicamente a una delle due persone di queste unioni civili, quindi, non si tratterebbe di adottare qualcuno all'esterno – si tratterebbe semplicemente di creare un legame giuridico tra il compagno o la compagna e il padre o la madre biologica di questi bambini.
  Questo già esiste ed è implicito, nel momento in cui il legame tra queste due persone è eterosessuale, indipendentemente dal modo in cui è stato messo al mondo il bambino.
  Lei diceva che l'altra questione è il rischio che potrebbe essere usata male, mentre io avrei avuto la tendenza a dire che già è così, nel 95 per cento dei casi tra l'altro di coppie eterosessuali, ma in quel caso il legislatore non ha problemi e la stepchild adoption agisce automaticamente. Queste sono le due domande.
  Infine, c’è un'osservazione che vorrei fare velocemente. È stato citato prima il principio di uguaglianza. Questa è materia mia, per cui mi permetterei di ricordare che la dicitura del principio di uguaglianza, secondo la quale si dovrebbero dare cose uguali a persone uguali e cose diverse a persone diverse, risale ad Aristotele. All'epoca di Aristotele, le persone uguali erano quelle libere e le persone disuguali erano gli schiavi.
  Mi permetto di ricordarlo perché, nella versione contemporanea, cioè ormai da tanto tempo, secondo il principio di uguaglianza – come ci racconta bene e ci spiega il monumento della storia della filosofia sul principio di uguaglianza di Rawls che è A theory of justice del 1971 – deve essere distribuito in maniera uguale, indipendentemente dalle differenze, tutto ciò che riguarda i diritti fondamentali delle libertà, mentre la distribuzione che prende in considerazione le differenze è la distribuzione dei beni socio-economici, per evitare forme di ingiustizia. Mi sono semplicemente permessa di sottolineare questo passaggio perché continuare a tirare fuori il principio di uguaglianza nella versione aristotelica è semplicemente inappropriato. Grazie.

Pag. 13

  ALFONSO BONAFEDE. Innanzitutto ringrazio gli auditi per il contributo che ci hanno dato. Cercherò di limitarmi alle domande e di fare solo un minimo di osservazioni per spiegarle meglio.
  Mi rivolgo al professor Ceccanti che ha illustrato in linea astratta quali possono essere le prese di posizione, rispetto al quadro costituzionale che si è consolidato anche in giurisprudenza, cioè quali possono essere le differenti vie che il legislatore può intraprendere nell'indicare questa materia e qual è il punto di partenza. Mi riferisco ai due livelli che, come diceva, devono esistere sia per gli eterosessuali che per gli omosessuali. Le chiedo se lei abbia constatato che, nella norma in esame, ci sono dei punti in cui questa linea non è ben marcata, per cui non si comprende bene qual è la direzione in cui va il legislatore.
  Vorrei fare quello che è soltanto un esempio, però può essere importante. Nella misura in cui noi stabiliamo che le unioni civili devono avere una dignità, seppur diversa per tanti aspetti dal matrimonio, ma che deve essere di pari livello costituzionale, in qualche modo stiamo cercando di fare leggi che portino, a livello di norma, una situazione sentimentale di quei due soggetti.
  Mi chiedo se, da questo punto di vista, forse il venir meno dell'obbligo di fedeltà non crei, per le unioni civili, un livello che non si pone né in uno stato né nell'altro e, invece crei una confusione legislativa in ordine a quali siano le ragioni per cui il legislatore sta cercando di recepire, a livello normativo, quella situazione di fatto.
  Ci sono altri punti. Per esempio, c’è un punto relativo alla convivenza di fatto, che richiama la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni cosiddetti – con mille virgolette – «riflessi», o indiretti, per il convivente di fatto, ex articolo 2043 del codice civile. Non trovo lo stesso tipo di norma nelle unioni civili, dove, per altro verso, è data la possibilità a uno dei due, in maniera completamente autonoma, di recedere dall'atto che aveva cominciato con il percorso insieme ad un'altra persona.
  Mi chiedo se tanti elementi di contraddittorietà non rendano questo testo debole, nel momento in cui si cerca di recepire quello che, invece, la Corte costituzionale aveva detto in maniera molto più chiara. Lo dico perché io condivido il fatto che potevano esserci quei percorsi che lei ci ha illustrato, però, trovo qualche difficoltà a individuare in quale delle vie, da lei illustrate, si pone questa proposta di legge, per cui vorrei sapere, da parte sua, se si è fatto un'idea in tal senso.
  La professoressa Violini ha fatto riferimento alla Corte europea riguardo al rischio delle leggi di incentivare situazioni di illiceità, in qualche modo. Ora, il tempo a mia disposizione è breve, ma vorrei, comunque, precisare che io ovviamente non credo che in questa norma ci siano quei tipi di rischi, tanto meno nella prima indicazione del disegno di legge d'iniziativa della senatrice Cirinnà, per cui le chiedo una specificazione su quella giurisprudenza della Corte europea.
  Inoltre, lei ci ha illustrato i motivi per cui la stepchild adoption, in generale, poteva essere trattata in un provvedimento differente. Certo, i motivi per cui un tema può essere trattato in un'altra legge, professoressa, ci sono sempre, quindi le chiedo se c'era un motivo per cui non poteva essere trattata in questa legge, da un punto di vista strettamente tecnico ? L'eterogeneità che ne derivava era un'eterogeneità che apportava rischi d'incostituzionalità ?
  Le faccio questa domanda perché secondo me non è così. Intendo dire che, nel momento in cui il legislatore si pone il problema di recepire a livello normativo una realtà di fatto esistente, come quella delle unioni civili, può decidere anche di ampliare – leggermente tra l'altro – la sfera di applicazione del suo intervento, purché si rimanga comunque all'interno di quella dimensione sentimentale, che per l'appunto veniva rispettata e che era nelle unioni civili.Pag. 14
  Glielo dico anche perché, sinceramente, in tutti i provvedimenti che abbiamo approvato in questa legislatura, è difficile trovarne uno più omogeneo di quello della senatrice Cirinnà. Noi ci siamo trovati ad applicare norme al cui interno c'erano tutto e il contrario tutto e relativamente a temi differenti, quindi il problema si pone perché anche il tipo di condotta che ha tenuto il legislatore fino ad ora poteva comunque essere rispettato.
  Ora, poiché dal discorso fatto si poteva capire che, in qualche modo, fosse dovuto il fatto di toglierlo dalla proposta di legge, mi piacerebbe avere una specificazione in tal senso. Ho finito, presidente.

  PRESIDENTE. Grazie. Vi prego di essere più brevi, altrimenti non diamo la possibilità ai nostri ospiti di rispondere. Onorevole Zan, ci metta lei la buona volontà per farlo.

  ALESSANDRO ZAN. Ci metto tutta la buona volontà, Presidente. Ringrazio anch'io gli auditi. Inoltre, mi piacerebbe avere anche la bella relazione di Marilena Grassadonia.
  In particolar modo, vorrei rivolgermi ai professori di diritto costituzionale, per avere chiarimenti in merito alla citata sentenza n. 138 del 2010 e a questa proposta di legge, dopo la votazione al Senato, in discussione alla Camera.
  Voi avete citato più volte interpretazioni sia restrittive sia estensive della sentenza n.138 del 2010, però mi pare che, da tutte le parti e da molti costituzionalisti, sia chiaro che la Corte costituzionale demanda al legislatore se pensare a un istituto giuridico come il matrimonio oppure decidere se approvare le unioni civili. In effetti, si parte dal principio che le coppie omosessuali devono avere gli stessi diritti delle coppie eterosessuali. L'articolo 3 della Costituzione su questo viene citato più volte, per cui non ci può essere una disparità di trattamento, ma deve esserci pari dignità sociale, dunque tutte le persone, anche nelle loro formazioni sociali e nei rapporti affettivi, devono essere trattate allo stesso modo.
  Lo dico, intanto, per precisare che è stata una scelta del legislatore quella di addivenire alle unioni civili. Si tratta, comunque, di una mediazione, come abbiamo sempre detto, rispetto ad altri istituti, come il matrimonio, che sono stati approvati in tantissimi Paesi europei. Questo accade perché – lo chiedo anche a voi – il legislatore deve considerare la sentenza della Corte e deve considerare ovviamente le disposizioni di ogni Corte italiana. Tuttavia, questo va sempre accompagnato anche alla materia giuridica europea che non può essere scollegata dalle determinazioni della Corte costituzionale.
  Lo dico anche perché, il 21 luglio scorso, come ricordava prima il professor Ceccanti, il Governo italiano è stato condannato dalla CEDU per violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che sancisce appunto, all'articolo 8, il diritto alla vita privata e familiare, dunque anche qui ritorna il concetto di famiglia, espresso in tantissimi Paesi nel matrimonio.
  Ritengo grave lo stralcio della stepchild adoption perché anche questo concorre a una discriminazione delle coppie omosessuali rispetto a quelle eterosessuali. Certo, sappiamo come è andata al Senato e che non si poteva fare diversamente, visto che, per come si erano messe le cose, si rischiava di far saltare anche il resto della legge. Io ritengo che comunque è stato salvaguardato il concetto di pari diritti in questa proposta di legge sulle unioni civili, però ribadisco ancora che questo è, comunque, il frutto di una mediazione. Si tratta una mediazione che tiene conto appunto di questo concetto, ma che è pur sempre una mediazione.
  Vorrei chiedere un'ultima cosa sulla fedeltà. Io francamente non vedo l'esclusione dell'obbligo di fedeltà come una discriminazione, ma penso che sia una cosa cui tendere. L'obbligo alla fedeltà appare, oggi, più una norma frutto di un retaggio patriarcale connesso con la norma del codice civile che puniva solo la donna adultera, rispetto all'uomo. Inoltre, anche molti giuristi pensano che questa Pag. 15norma sia legata a una concezione illiberale del diritto perché la fedeltà non ha nulla a che fare con la stabilità del rapporto.
  Dunque, questo potrebbe essere un elemento d'innovazione nelle unioni civili, che potrebbe, successivamente, essere esteso dalle corti anche all'istituto matrimoniale, visto che mi pare che negli istituti matrimoniali europei l'obbligo della fedeltà non sia presente o lo sia forse in pochi casi. Lo chiedo a voi.
  Le domande sono dunque sulla sentenza n.138 del 2010, connessa a questa proposta di legge, rispetto ai pari diritti e alla scelta libera del legislatore, e sul tema della fedeltà.

  ANDREA COLLETTI. Vorrei avere solo un chiarimento per quanto riguarda l'audizione del professor Ceccanti, in particolare sul terzo punto, che non ho ben compreso. Lei ha parlato di zona grigia con riferimento alla giurisprudenza costituzionale.
  Vorrei sapere se tale opinione fa riferimento al comma 65 dell'articolo 1 della proposta di legge, ovvero all'obbligo di mantenimento delle convivenze di fatto, anche senza avere un autonomo contratto di convivenza sottoscritto. Vorrei comprendere la sua posizione, se può esplicitarla un po’ meglio, rispetto alla giurisprudenza costituzionale in merito.

  ALESSANDRO PAGANO. Sono molto interessato all'argomento che ha trattato l'associazione ProVita a proposito della libertà di coscienza, che, da quello che ho capito, da questa proposta di legge non viene minimamente rispettata. E dire che è uno dei cardini della nostra Costituzione e sicuramente anche del nostro diritto comune.
  Vorrei, quindi, sentire un approfondimento da parte dell'associazione ProVita e poi il parere della costituzionalista, la professoressa Violini, su questo argomento.

  PRESIDENTE. Grazie della sinteticità.

  GIUSEPPE BERRETTA. Sarò davvero sintetico. La sentenza n. 170 del 2014 della Corte costituzionale nasce dalla vicenda specifica delle «due Alessandre» e dell'adeguamento di sesso. Vorrei capire se la soluzione utilizzata per dare risposta a questo tema vi appare convincente e in linea con le indicazioni della stessa Corte, e comunque se ha una sua logicità.

  PRESIDENTE. Do la parola ai nostri ospiti per la replica.

  STEFANO CECCANTI, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli studi La Sapienza di Roma. Riassumo le domande a me rivolte in cinque punti.
  Parto dal punto primo. Sulla base della sentenza n. 138 del 2010, non si potrebbero fare matrimoni omosessuali con legge ordinaria. Si può chiedere: la Corte, se noi facessimo con una legge ordinaria il matrimonio omosessuale, cosa farebbe ? Questo non lo so, magari la Corte cambierà giurisprudenza, ma, a oggi, la mia risposta è che, se prendo la sentenza n.  138 del 2010, lì c’è scritto che non si può fare il matrimonio omosessuale con legge ordinaria. Possono aver torto, possono aver ragione.
  Infatti, i vostri colleghi del Senato, che in Commissione affari costituzionali erano in maggioranza favorevoli al matrimonio omosessuale, hanno redatto un parere, affermando: «la legge è costituzionale, ma noi invitiamo la Corte a cambiare giurisprudenza e a consentirci di fare con legge ordinaria il matrimonio omosessuale».
  Questa è la risposta allo stato: la sentenza n. 138 del 2010 dice una cosa, ma non sappiamo cosa dirà la Corte. Nel diritto di famiglia è capitato spesso. La sentenza sull'adulterio femminile dal 1961 al 1968 si è capovolta. Io non lo so. Io so che la sentenza n. 138 del 2010 mi dice che non si può fare con legge ordinaria. Se ci fosse la sentenza n. 210 del 2020, non so cosa direbbe.
  Passo al secondo punto. Sull'adozione me la cavo così: la legge è costituzionale senza l'adozione e lo sarebbe stata anche con l'adozione. È un problema politico, non è un problema costituzionale.Pag. 16
  Arrivo al terzo punto. Sull'obbligo di fedeltà, io ho dei dubbi che le conseguenze pratiche effettive siano diverse se lo si scrive o se non lo si scrive. Al di là della dimensione morale, che rileva fino a un certo punto nel diritto, se c’è un fenomeno di infedeltà che funziona in maniera sprezzante contro la dignità dell'altra persona, ovvero, se c’è una forma di infedeltà ostentata per ferire l'altra persona, questo è già colpito da clausole generali che ci sono nel codice. Pertanto, non vedo grandi differenze tra scriverlo o non scriverlo, scriverlo da una parte e non scriverlo dall'altra. In termini effettivi, secondo me, non cambia niente.
  Il punto chiave è che l'infedeltà diventa problema di diritto quando è una forma per colpire la dignità del partner.
  Persino nelle convivenze di fatto, che sono ovviamente meno stabili, se ci fossero delle forme di infedeltà che colpissero la dignità dell'altro, siamo sicuri che nell'ordinamento non ci sarebbero delle conseguenze ? Il problema è sempre la dignità dell'altra persona, non è tanto la codificazione di un obbligo morale. Può darsi che mi sbagli.
  L'impostazione libertaria in buona parte può andare contro l'obbligo degli alimenti. Chi contesta le altre cose, tipo la visita in carcere ? Nessuno, ovviamente. Invece, sotto quest'aspetto, da metà degli anni 80 del novecento, la Corte ci dice che anche stabilire una convivenza di fatto di una certa stabilità, che viene normalmente identificata in un biennio, comporta degli obblighi, perché stiamo dentro a una costruzione solidaristica.
  Dunque, se si viene a creare una convivenza stabile che dura più di due anni, in cui c’è un rapporto economico-sociale fortemente asimmetrico, è un po’ difficile, anche sulla base dell'articolo 2 della Costituzione, che parla di doveri, che la cosa si sciolga da un momento all'altro e che non ci sia una qualche forma di dovere di solidarietà verso il partner più debole da parte di quello più forte, perché questo sta dentro la logica dell'articolo 2.
  Certamente questo urta contro una concezione libertaria, secondo cui io non ho scelto il matrimonio, non ho scelto l'unione civile e devo autodeterminarmi completamente. Tuttavia, dall'articolo 2 della Costituzione italiana non discende questa impostazione libertaria. Ci può piacere o non piacere, ma le culture politiche dei costituenti avevano un approccio solidaristico. Potrà sembrare troppo o non sembrarlo, però questo, secondo me, giustifica queste misure della proposta di legge.
  Un quinto punto è relativo al comma che affronta il problema della sentenza n. 170 del 2014 e del cambiamento di sesso. Praticamente la citata sentenza n. 170 ci dice che tutto sarebbe risolto se ci fosse un'unione civile, perché, cambiando sesso, se tu lo volessi, passeresti dal matrimonio all'unione civile. Quel comma è la conseguenza esatta della sentenza n. 170 del 2014.

  LORENZA VIOLINI, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Milano. Mi associo alle cose dette da Stefano Ceccanti, in particolare sulla sentenza n. 138 del 2010, che non dice solo che non si può fare il matrimonio omosessuale, ma dice anche perché, parlando di tradizione millenaria e potenziale capacità procreativa del matrimonio eterosessuale rispetto ad altre coppie.
  Dà delle motivazioni, che, come tutte le motivazioni, non sono parte integrante della lettura dell'articolo della Costituzione, ma, tuttavia, vanno tenute presenti come tali. Non dice solo che è genericamente ragionevole far così, ma ci sono degli elementi di ragionevolezza.
  Noi siamo in un settore dove gli elementi di ragionevolezza devono essere guardati in quanto tali, perché stiamo in una fase di transizione, in cui il costume sociale si sta modificando. Pertanto, cercare di adottare delle norme che siano il meno problematiche possibile e il più facilmente applicabili possibile non è una scelta ammissibile, ma è una scelta quasi dovuta.
  Sull'obbligo di fedeltà, a parte il valore simbolico, oltre a quello che ha detto Stefano Ceccanti, io aggiungerei che nel Pag. 17codice civile era previsto per il matrimonio anche per una sorta di «protezione» della legittimità della prole. Non c'erano le prove del DNA, quindi bisognava in qualche modo garantirsi che la prole fosse legittima e di provenienza interna alla coppia e non esterna alla stessa.
  È una cosa che può scrivere una legge, ma una legge non è una bacchetta magica, non può provocare la fedeltà, se questa non è intrinseca nel valore della persona. Era un modo come un altro per segnalare che dentro alla famiglia bisognava in qualche modo far sì che la figliolanza fosse e restasse legittima.
  Che questo non sia stato esteso alle unioni di fatto può essere o non essere un problema, ma certamente è un fattore di differenziazione. Abbiamo un fondamento costituzionale diverso, abbiamo degli elementi normativi che si giustificano in base alla diversità dei fondamenti costituzionali. La Corte ha affermato che questi elementi normativi di differenziazione sono tendenzialmente «buoni», purché non siano arbitrari.
  Io ho fatto qualche esempio di quello che riterrei essere una differenziazione arbitraria tra unione omosessuale e matrimonio.
  È in questa logica che si inserisce la valutazione, che mi permetto di definire costituzionale, dell'abolizione dello stralcio della stepchild adoption. Ci sono due fondamenti costituzionali diversi e due regolamentazioni diverse. Nell'ambito di questa diversità di regolamentazione, ci sta anche far sì che una parte possa accedere all'adozione e le altre no. Ci sta, nel senso che non è arbitraria e non è arbitrariamente irragionevole.
  I motivi sono quelli che ho citato. È vero che la materia è diversa, e abbiamo fatto milioni di decreti-legge omnibus con materie le più eterogenee possibili, però qui il tema non è che non si possono fare cose diverse. Si possono fare cose diverse. È arbitrario fare così ? Forse no, perché la materia è oggettivamente diversa. Non era obbligatorio fare così, ma semplicemente non è arbitrario.
  Effettivamente c’è la giurisprudenza della Corte europea che dice che uno dei motivi per cui una scelta legislativa non è arbitraria è che si teme che l'opposto possa provocare dei rischi. Per esempio, c'era una legge austriaca che diceva che si poteva fare la fecondazione eterologa solo in determinati casi, cioè solo con donazione del gamete maschile, e la Corte ha detto che in effetti in questo caso, volendo tutelare la salute della donna, questa regolamentazione austriaca poteva essere non irragionevole. Comunque, è una giurisprudenza di nicchia.
  Concludo con la questione della vita privata e familiare. Forse, quando la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) parla di vita privata e familiare, lo fa differenziando dal matrimonio. L'articolo 12 dice che il matrimonio è tra uomo e donna. Dunque, la posizione della CEDU, che fa rientrare lo stato giuridico delle coppie omosessuali nella dizione «vita privata e familiare», forse può essere considerata un elemento che giustifica anche un differente trattamento tra i due tipi di coppie.
  Non è che quando si parla di vita familiare si vuole proditoriamente far rientrare la famiglia naturale fondata sul matrimonio nel concetto di vita familiare, ma è esattamente l'opposto: parlare di vita familiare serve a distinguere. Schalk e Kopf, il famoso caso sulla regolamentazione delle coppie omosessuali in Austria, dice esattamente questo: è vita familiare, il che vuol dire che non è famiglia. Questo è quello che io leggo nella giurisprudenza CEDU.
  Infine, sull'obiezione di coscienza il discorso sarebbe molto lungo e complesso. Sappiamo che l'obiezione di coscienza è stata introdotta per il servizio militare e per l'aborto, prima dalla Corte e poi dal legislatore, con molte cautele. Non è sicuramente costituzionalmente obbligatorio inserire l'obiezione di coscienza per i sindaci che si rifiutino di concludere il matrimonio, però dal punto di vista dell'opportunità politica nihil obstat, anche perché la Corte pone una condizione affinché sia prevista l'obiezione di coscienza: che ci Pag. 18sia l'obbligo sostitutivo, cioè la possibilità che altri facciano quello che l'obiettore non fa.

  STEFANO CECCANTI, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli studi La Sapienza di Roma. Posso dire una cosa ? Questa questione dell'obiezione di coscienza si trascina qualche altro problema: che succede se noi un domani abbiamo, per esempio, dei sindaci che non vogliono celebrare il matrimonio civile, perché considerano solo il matrimonio religioso quello vero ?
  Di conseguenza, chi sostiene l'obiezione di coscienza sull'unione civile, dovrebbe anche proporre l'obiezione sulla celebrazione del matrimonio civile.
  Comunque, in termini comparati, il Paese che più usa in assoluto le clausole religiose e di coscienza, cioè gli Stati Uniti d'America, non consente l'obiezione in questa materia. Lo consente moltissimo persino alle aziende sui piani sanitari, non solo sull'aborto, ma persino sulla contraccezione, ma non in questo ambito. Pertanto, sarebbe un'innovazione.

  ANGELO SCHILLACI, rappresentante dell'Associazione Famiglie Arcobaleno. Prendo veramente pochissimo tempo, per intervenire anch'io su alcuni dei punti che sono stati sollevati. Sono un costituzionalista anch'io, anche se sono molto meno autorevole dei maestri che sono seduti al tavolo della presidenza.
  Sul punto che da ultimo è stato sollevato, cioè la questione della possibilità dell'obiezione di coscienza, aggiungo solamente a quello che è stato detto dai professori e che, evidentemente, condivido, che qui c’è un profilo ulteriore: si tratta dell'obiezione di coscienza che si dovrebbe riconoscere a un soggetto che è titolare di funzioni pubbliche. Non è un soggetto che agisce come privato, come il medico per l'interruzione volontaria della gravidanza o come il cittadino che ritiene di non sottoporsi all'obbligo di prestare il servizio di leva; è un sindaco.
  Oltre all'esperienza della giurisprudenza e delle corti degli Stati Uniti, segnalo anche la giurisprudenza del Consiglio costituzionale francese, dopo l'approvazione della legge sul matrimonio nel 2013, che ha appunto ritenuto che i sindaci non possano essere considerati attributari del diritto all'obiezione di coscienza per la celebrazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso.
  Vorrei dire solo una cosa sulle interpretazioni della sentenza n. 138 del 2010, perché io sono schierato con la dottrina ampiamente minoritaria, che dà una lettura differente della sentenza. Per esempio, penso in particolare ai lavori della professoressa Pezzini.
  È chiaro che la risposta potrà essere data soltanto nel 2020 o nel 2030 (speriamo prima) dalla Corte costituzionale, se eventualmente sarà chiamata a pronunciarsi su una legge parlamentare che estenderà il matrimonio alle coppie formate da persone dello stesso sesso.
  Tuttavia, si può sostenere, come è stato fatto, che la sentenza n. 138 del 2010 non sia una sentenza sui limiti del potere legislativo, ma sia essenzialmente una sentenza sui limiti dell'interpretazione costituzionale da parte della Corte. Infatti, nella sentenza n. 138 del 2010 alla Corte veniva chiesto di operare un intervento additivo sul codice civile, che, come sappiamo, è un tipo d'intervento che chiama in causa i rapporti tra la Corte e il Parlamento e, quindi, sollecita in modo particolare la discrezionalità della Corte rispetto alla discrezionalità politica.
  È questo, secondo me, che giustifica la particolare durezza della Corte costituzionale nella scelta dei percorsi interpretativi dell'articolo 29.
  C’è un passaggio della citata sentenza n. 138 in cui, come è noto, la Corte afferma che, alla luce del diritto comparato, la scelta del riconoscimento della vita familiare omosessuale può non avvenire soltanto nella forma del matrimonio. Ciò implica che, però, possa avvenire anche nella forma del matrimonio, oltre che nelle altre forme alternative, come nel nostro caso.
  Anche se magari non è particolarmente elegante ricordarlo alla Commissione giustizia Pag. 19della Camera, su questo c’è il parere della Commissione affari costituzionali del Senato, che si occupa dei profili che ha richiamato prima di me il professor Ceccanti, ma auspica anche una diversa interpretazione del rapporto tra l'articolo 2 e l'articolo 29 della Costituzione, cosa che mi sembra molto importante.
  A proposito dell'obbligo di fedeltà, concordo con quanto affermato dall'onorevole Marzano sul valore o disvalore culturale dell'espunzione dell'obbligo di fedeltà, nel momento in cui si parla della comparazione tra coppia etero e coppia omosessuale. È stigmatizzante da un punto di vista politico e culturale. Sul piano strettamente giuridico segnalo che l'interpretazione che la giurisprudenza dà dell'obbligo di fedeltà prescinde ormai totalmente dalla fedeltà sessuale o dall'esclusività sessuale e lo avvicina sempre di più all'assistenza morale e materiale e all'impegno solidale, e anche alla convivenza, peraltro.
  Quindi, sul piano giuridico concordo con il professor Ceccanti e con la professoressa Violini: è un'espunzione che non dovrebbe creare problemi particolari, anche se, ripeto, sul piano politico e culturale è stigmatizzante.

  ALESSANDRO FIORE, portavoce dell'Associazione ProVita Onlus. Sulla richiesta di approfondimento sulla questione dell'obiezione di coscienza, è chiaro che è un argomento nuovo, nel senso che c’è poca riflessione in merito. Tuttavia, perché bisogna riflettere ? Si è detto che sarebbe un reato e che comunque si tratta di funzioni pubbliche e via dicendo, ma qui ricordo che siamo in una fase de iure condendo. È, dunque, possibile con questa proposta di legge rispettare le richieste dell'obiezione di coscienza, come ha detto anche la professoressa, proprio per evitare che si sollevino dei drammi, sia personali sia sociali, che ci sono stati in altri Paesi. Abbiamo richiamato la Francia, gli Stati Uniti. Ricordiamo che dopo l'imposizione, sostanzialmente, del matrimonio omosessuale in tutti gli Stati Uniti, alcuni Stati come il Texas si sono, in sostanza, ribellati ai vertici, l’Attorney general e via dicendo.
  Invito anche a riflettere sul fatto che bisogna vedere il motivo per cui si sta facendo obiezione di coscienza, se si tratta di una convinzione personale, o comunque rara nella società, oppure se addirittura ha una rilevanza sociale macroscopica. Quanto all'obiezione di coscienza sul matrimonio civile, ad esempio, noi sappiamo che anche a livello religioso il matrimonio viene visto come un istituto naturale.
  Dal punto di vista sociale oggi non sarebbe un problema sociale macroscopico, se pensiamo che stiamo parlando di un istituto che per millenni è stato osteggiato dalla coscienza di molte persone. Ancora oggi tra gli Stati dell'ONU una minoranza in realtà riconosce le unioni omosessuali. Ho citato prima istituzioni come la Chiesa cattolica, ma potrei citare documenti ufficiali della Congregazione della dottrina della fede, che impongono la possibilità di obiezione di coscienza ai fedeli. Quindi, si può essere d'accordo o meno e ovviamente se non si è credenti magari non si è d'accordo, però bisogna sapere che in Italia ci sono milioni di persone che si sentono obbligate in coscienza a non cooperare alla realizzazione di un'unione del genere. Grazie.

  ANDREA COLLETTI. Chiedo solo una precisazione. Secondo gli auditi, il comma 65 dell'articolo 1 della proposta di legge, quello che prevede il diritto di ricevere gli alimenti, si applica solo quando vi sia il contratto di convivenza di fatto oppure si applica a tutte le fattispecie di convivenza di fatto ? È vincolato al contratto di convivenza di fatto che poi verrà sottoscritto oppure sussiste verso tutti i conviventi di fatto ? Il mio dubbio è la legittimità.
  Mi riferisco alla convivenza di fatto, non di unioni civili.

  ALESSIA MORANI. Lui vuole sapere se l'obbligo vige solo quando c’è il contratto o anche se non c’è.

  ANDREA COLLETTI. Da come è scritto, sembra sussistere tale obbligo in ogni caso di convivenza di fatto, a differenza Pag. 20di come è adesso dal punto di vista legislativo ma anche giurisprudenziale.
  Questo, secondo me, ha una rilevanza, soprattutto, per tutte le coppie conviventi di fatto che non vogliono porre a carico dell'altro coniuge degli obblighi di mantenimento. Poiché le norme mi appaiono un po’ deficitarie, in questo caso, non si comprende a quale faccia riferimento.

  STEFANO CECCANTI, professore di diretto pubblico comparato presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma. Non è il contratto, è al di fuori del contratto...

  ANDREA COLLETTI. Quindi si applica a tutti i conviventi di fatto.

  STEFANO CECCANTI, professore di diretto pubblico comparato presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma. Si applica in maniera proporzionata.
  Si applica a tutti.

  ANDREA COLLETTI. Io ponevo la questione che si applica a tutti.

  PRESIDENTE. Ringrazio tutti gli intervenuti e dichiaro conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.40.