XVII Legislatura

II Commissione

Resoconto stenografico



Seduta n. 5 di Giovedì 16 gennaio 2014

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Ferranti Donatella , Presidente ... 3 

INDAGINE CONOSCITIVA IN MERITO ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE C. 1921  GOVERNO, DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE N. 146 DEL 2013, RECANTE MISURE URGENTI IN TEMA DI TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI DETENUTI E DI RIDUZIONE CONTROLLATA DELLA POPOLAZIONE CARCERARIA

Audizione del Consigliere Calogero Roberto Piscitello – Direttore generale della Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria presso il Ministero della giustizia.
Ferranti Donatella , Presidente ... 3 
Piscitello Calogero Roberto , Direttore generale della Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria presso il Ministero della giustizia ... 3 
Ferranti Donatella , Presidente ... 6 
Colletti Andrea (M5S)  ... 6 
Ferranti Donatella , Presidente ... 6 
Colletti Andrea (M5S)  ... 6 
Molteni Nicola (LNA)  ... 7 
Dambruoso Stefano (SCpI)  ... 7 
Ferranti Donatella , Presidente ... 7 
Piscitello Calogero Roberto , Direttore generale della Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria presso il Ministero della giustizia ... 7 
Turco Tancredi (M5S)  ... 9 
Colletti Andrea (M5S)  ... 9 
Ferraresi Vittorio (M5S)  ... 9 
Ferranti Donatella , Presidente ... 9 
Piscitello Calogero Roberto , Direttore generale della Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria presso il Ministero della giustizia ... 9 
Ferranti Donatella , Presidente ... 10

Sigle dei gruppi parlamentari:
Partito Democratico: PD;
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: FI-PdL;
Scelta Civica per l'Italia: SCpI;
Sinistra Ecologia Libertà: SEL;
Nuovo Centro-destra: NCD;
Lega Nord e Autonomie: LNA;
Per l'Italia (PI);
Fratelli d'Italia: FdI;
Misto: Misto;
Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI;
Misto-Centro Democratico: Misto-CD;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

Testo del resoconto stenografico
Pag. 3

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DONATELLA FERRANTI

  La seduta comincia alle 14.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  (Così rimane stabilito).

Audizione del Consigliere Calogero Roberto Piscitello – Direttore generale della Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria presso il Ministero della giustizia.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge c. 1921 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 146 del 2013, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, del Consigliere Calogero Roberto Piscitello – Direttore generale della Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria presso il Ministero della giustizia.
  Abbiamo già audito il Presidente Tamburino, ma la necessità di audire il Direttore generale è emersa anche a seguito di ulteriori audizioni. Do la parola al Direttore generale della Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria presso il Ministero della giustizia, Calogero Roberto Piscitello.

  CALOGERO ROBERTO PISCITELLO, Direttore generale della Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria presso il Ministero della giustizia. Grazie, presidente, grazie della convocazione. Ho fatto pervenire una nota scritta con cui do conto del contributo che ritengo di poter fornire alla Commissione in merito al decreto-legge in fase di conversione.
  Preliminarmente ritengo che le competenze proprie della Direzione generale di cui ho la responsabilità, quelle dei detenuti e del trattamento, direttamente coinvolte nelle norme oggetto di conversione, riguardino principalmente l'articolo 3 del decreto in esame, cioè quell'articolo che reca le modifiche all'ordinamento penitenziario.
  Non v’è dubbio che anche tutte le altre norme oggetto della loro attenzione costituiscono interventi che – più o meno indirettamente – ripercuotono i loro effetti nella gestione delle attività proprie del trattamento che competono al mio ufficio, ma è ovvio che, quando si apprestano nuovi strumenti di rimedio giurisdizionale e atti che incidono direttamente nella gestione quotidiana degli affari della Direzione generale, l'impatto della norma oggetto di attenzione è ancora più forte.
  Vorrei quindi soffermare l'attenzione sull'articolo 35-bis dell'ordinamento penitenziario, che viene introdotto nel corpo dell'ordinamento penitenziario con l'articolo 3 del decreto. L'articolo 35-bis prevede una forma di reclamo giurisdizionale avverso tutta una serie di richieste, di pretese, di azioni avanzate dal detenuto Pag. 4sulla base di un procedimento che viene a tutti gli effetti giurisdizionalizzato ai sensi delle norme del codice di procedura penale, che regolamentano le norme di funzionamento dei diritti che si fanno valere dinanzi al magistrato di sorveglianza, che è il magistrato che cura l'esecuzione della pena.
  Lo fa modificando anche un'ulteriore norma dell'ordinamento penitenziario, l'articolo 69, al cui comma 6 viene introdotta la lettera b), che fa riferimento alla possibilità di attivare un ricorso giurisdizionalizzato anche con riferimento ai reclami dei detenuti «concernenti l'inosservanza da parte dell'Amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un'attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti».
  Una breve premessa: su questo punto che è oggetto di particolare attenzione proprio con riferimento all'esercizio delle attività proprie della Direzione generale dei detenuti e del trattamento cui è demandata la responsabilità dell'esecuzione della pena e dunque del rispetto dell'articolo 27 della Costituzione, questa norma è stata già oggetto di un intervento della Corte costituzionale.
  Nella sentenza n. 26 del 1999 la Corte costituzionale, che si è limitata, per effetto delle sue norme di funzionamento che prevedono un potere non immediatamente costruttivo, ma un potere di censura delle leggi che siano difformi dal dettato costituzionale, a dichiarare necessario riconoscere una tutela giurisdizionale ai diritti dei detenuti. Siamo nel 2014 e nel 1999, quindici anni fa, la Corte aveva invitato il legislatore a prevedere forme di tutela giurisdizionale di diritti.
  Sottolineo la parola «diritti», perché la stessa Corte sosteneva che «le garanzie da apprestare non riguardano la difesa giudiziaria dell'insieme dei diritti di cui il detenuto sia titolare, bensì specificamente la tutela giurisdizionale di diritti la cui violazione sia potenziale conseguenza del regime di sottoposizione a restrizione della libertà personale e dipenda da atti ad esso preposti».
  A mio modesto modo di vedere, il legislatore d'urgenza di cui ci stiamo occupando ha forse ecceduto quell'invito fatto dalla Corte costituzionale, perché ritengo che l'instaurazione di questo procedimento giudiziario, con tutte le conseguenze instaurate dai commi 5 e seguenti dell'articolo 3 del decreto-legge, in realtà fa riferimento alla generica inosservanza da parte delle amministrazioni di disposizioni previste dalla presente legge che siano lesive di diritti.
  L'ordinamento giudiziario è una norma complessa, rimaneggiata nel tempo, che prevede tutta una serie di prestazioni, alcune delle quali hanno efficacia cogente, altre meno, alcune ce l'hanno programmatica, altre precettiva, e a mio modo di vedere la genericità con cui il legislatore del decreto-legge in esame fa riferimento semplicemente a un'inosservanza può indurre il magistrato di sorveglianza a esercitare un'attività creativa dei diritti e introdurre forme di tutela giurisdizionale, con le conseguenze previste dallo stesso articolo 3, che possono essere particolarmente gravi sotto un duplice profilo.
  L'articolo 3 di questo decreto-legge attribuisce al magistrato di sorveglianza, una volta che individui come effettiva lesione di un diritto l'inosservanza da parte dell'amministrazione penitenziaria delle disposizioni genericamente previste dalla legge, un potere di verifica che si esercita dinanzi a lui. All'esito di questo procedimento, il magistrato di sorveglianza emette un provvedimento che non è più censurabile per le vie di merito, e ha messo soltanto un ricorso per Cassazione, peraltro solo per violazione di leggi.
  Anche qui un ulteriore, piccolo inciso: benché preveda nelle sue procedure l'intervento necessario delle amministrazioni interessate, sarebbe interessante capire quale sia l'amministrazione interessata, se l'amministrazione giudiziaria a livello centrale, il DAP, il Capo del Dipartimento, il Direttore generale dei detenuti, il Provveditore, il Direttore del carcere.
  Siamo inoltre sicuri che spetti soltanto all'amministrazione penitenziaria, visto che potrebbe anche riguardare l'amministrazione Pag. 5sanitaria ? Si pensi infatti a un trasferimento che il magistrato disponga per motivi di salute laddove, ai sensi il DPCM del 1o aprile 2008, la sanità penitenziaria è transitata alle regioni e io non ho alcun potere nei confronti della sanità per suggerire di prendere questo o quel detenuto. Anche in questo caso bisognerebbe capire quali sono le amministrazioni interessate e come far valere la pretesa dell'amministrazione.
  Questo provvedimento non è impugnabile nel merito, non c’è un giudice d'appello perché non è stato previsto che avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza si possa fare ricorso al tribunale di sorveglianza, ma si può soltanto ricorrere per Cassazione, con tutti i limiti che la giurisdizione di legittimità presenta. Per questa via ritengo quindi che le possibili ragioni dell'amministrazione vengano oltremodo frustrate.
  Una volta che il provvedimento sia inoppugnabile, il magistrato di sorveglianza (e ritengo che questo sia un fatto nuovo dell'intero ordinamento giuridico dopo la legge n.2248 del 1865, che distingueva, fondando un canone della tripartizione dei poteri, quello esecutivo da quello giudiziario) secondo le norme introdotte in questo decreto-legge è anche giudice dell'ottemperanza, ha anche il potere di nominare un Commissario ad acta per l'esecuzione puntuale del suo provvedimento.
  In questa fase si delinea un pericolo concreto per l'efficacia stessa dell'azione amministrativa della pubblica amministrazione, perché la sua attività principale di governo delle carceri correrebbe il serio rischio di essere frustrata da azioni occasionali a macchia di leopardo della magistratura ordinaria, sub specie magistrati di sorveglianza, che inevitabilmente, procedendo soltanto nell'ambito della propria fetta di competenza, sarebbe del tutto aliena dalle complessive strategie dell'amministrazione penitenziaria, che soprattutto in questo momento sono molto difficili e precarie, assolutamente soggette alle limitate risorse finanziarie a cui tutta l'amministrazione statale fa riferimento.
  Proprio per questo l'impossibilità o la maggiore difficoltà nel resistere a questi provvedimenti nelle forme proprie del rapporto che oggi intercorre tra l'attività amministrativa e il controllo giurisdizionale dell'attività amministrativa (il mero annullamento, l'inapplicabilità dell'atto) potrebbe condannare la pubblica amministrazione a comportamenti di facere specifico con tutte le conseguenze.
  Mi sovviene quindi la pratica della mia attività quotidiana. L'amministrazione penitenziaria dal punto di vista oggettivo della gestione delle risorse è chiamata quotidianamente a compiere scelte per rendere più dignitosa la permanenza in carcere dei ristretti e lo fa attraverso la scelta di alcune politiche. Si potrebbe pensare ad esempio di attivare la doccia in tutte le camere detentive, di togliere le gelosie dalle finestre che, come spesso lamentano i tribunali di sorveglianza, impediscono l'ingresso di luce e aria nelle celle, o di attivare aree verdi per i colloqui dei detenuti con figli minori.
  L'amministrazione è quindi chiamata ogni giorno a operare scelte discrezionali, delle quali il Governo rende conto al Parlamento. In questo caso, invece, l'attività amministrativa sarebbe determinata dal magistrato di sorveglianza, che finirà per orientare, anche solo involontariamente, le risorse dell'amministrazione in spregio di ogni strategia che la pubblica amministrazione ha il dovere di fare quanto all'ottimale allocazione di risorse e di mezzi.
  Gli esempi di questo tipo sarebbero numerosi. Si pensi per esempio al trasferimento dei detenuti. L'articolo 42 dell'ordinamento penitenziario prevede il principio di territorialità della pena, che oggi purtroppo non è possibile rispettare: i numeri dei detenuti residenti in un determinato contesto territoriale rispetto ai posti detentivi presenti in quel contesto sono naturalmente superiori (si pensi alla Lombardia, al Lazio, alla Campania).
  Se quindi tutti i detenuti della Lombardia, del Lazio e della Campania facessero domanda per essere trasferiti nel luogo di residenza in virtù del principio Pag. 6sancito dall'articolo 42 e ciò il tribunale legittimamente disponesse con tutte quelle forme di coazione nell'ottemperanza, che a un certo punto, per la legge di impenetrabilità dei corpi, non si potrebbe comunque soddisfare, salvo la facoltà del Commissario ad acta chiamato ad ottemperare di fare una gara d'appalto per aprire con urgenza un nuovo istituto di pena laddove vi sia la necessità di trasferire il detenuto, con la statuizione dei 100 euro di ritardo per ogni giorno, facendo un rapido calcolo, il danno economico che deriverebbe alle casse dello Stato da un siffatto provvedimento sarebbe difficile da calcolare, ma certamente rilevante.
  Considero quindi opportuno ripensare alle forme di ottemperanza e far sì che il principio sancito dalla sentenza della Corte costituzionale del 1999 sia finalmente applicato e i detenuti abbiano tutela giurisdizionale, ma ritengo che questo possa essere fatto per esempio limitando fino al comma 5 dell'articolo 35-bis la previsione normativa, e prevedendo poi quelle forme ordinarie di ottemperanza che, come tutti sappiamo, sono rimesse al giudice amministrativo e al TAR che poi è chiamato eventualmente a disapplicare o annullare il provvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza.
  Sarebbe forse opportuno anche incidere sulla lettera b) dell'articolo 69 e statuire forme più tassative di diritto, fare riferimento a un concetto che dia più plasticamente conto del fatto che il comportamento che il detenuto ha diritto di vedere censurato è un provvedimento positivo, non un mero interesse diffuso o un interesse legittimo, ma un diritto tra quelli fondamentali previsti dalla legge e sia frutto di un provvedimento positivo dell'amministrazione, sia esso attivo o omissivo.
  Dal punto di vista della Direzione generale detenuti ritengo che le norme in esame riguardino riguardino proprio questo. Grazie per l'attenzione.

  PRESIDENTE. Grazie a lei. Sospendo ora l'audizione per consentire al viceministro Bubbico – atteso più tardi al Senato –, che è stato delegato dal Ministro Alfano, di intervenire sul provvedimento in sede referente in relazione alle disposizioni di attinenza del Ministero degli Interni.

  La seduta è sospesa dalle 15.15 alle 15.55.

  PRESIDENTE. Do la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

  ANDREA COLLETTI. Ringrazio il Direttore Piscitello dell'analisi dell'articolo 3 che ritengo altamente condivisibile. Mi sembra che molti non conoscano neanche il giudizio di ottemperanza davanti al TAR del Codice amministrativo, però vorrei avere delle risposte su alcune fattispecie.
  Vorrei sapere se si potrebbe ipoteticamente prevedere che la multa di 100 euro per l'inottemperanza della statuizione del magistrato di sorveglianza si possa applicare per ogni giorno di sovraffollamento carcerario su istanza dei detenuti, quindi qualora in un istituto vi sia un sovraffollamento carcerario, come ci diceva già il procuratore Ardita due giorni fa, vi sia un possibile esborso milionario da parte dello Stato.
  Per quanto riguarda una questione che esula dall'articolo 3, ma si inserisce nell'articolo 4, vorrei porle una domanda che avevo già posto al dottor Tamburino, per sapere quanti condannati ex articolo 416-bis siano stati liberati grazie all'articolo 4 dal 23 dicembre ad oggi, perché a noi ne risultano per adesso due, però immagino che al DAP abbiate il numero certo. Ho già inviato una lettera al dottor Tamburino richiedendo i dati ma, visto che lei è qua, non so se le abbia consegnato personalmente le risposte. Grazie.

  PRESIDENTE. Informo tutti che è arrivata la risposta del dottor Tamburino, che è in distribuzione.

  ANDREA COLLETTI. Ho posto la domanda proprio perché non avevo questi dati.

Pag. 7

  NICOLA MOLTENI. Ringrazio il dottor Piscitello, che sull'articolo 3 è stato estremamente chiaro, e ritengo opportuno cogliere l'occasione della sua presenza per avere un suo autorevole parere con riferimento ad altri due articoli del decreto.
  Per quanto riguarda l'introduzione del Garante nazionale dei detenuti, nutriamo perplessità soprattutto in merito al funzionamento. Appare oggi una figura prettamente simbolica rispetto alla presunta utilità e vorremmo capire come il ruolo del Garante potrà essere svolto rispetto al testo formulato.
  L'altra valutazione che ci permettiamo di chiedere riguarda l'articolo 4. Due giorni fa, in particolare il dottore Ardita ha letteralmente stroncato il meccanismo della liberazione anticipata speciale, definendolo «peggio di un indulto» che libera e favorisce i mafiosi, affermazione estremamente grave. Chiederei quindi di conoscere la sua opinione su questo istituto, che, come lei ben sa, ha anche vigenza retroattiva.

  STEFANO DAMBRUOSO. Ringrazio anch'io il dottor Piscitello e colgo l'occasione, dopo aver ascoltato il dottor Ardita, di approfondire il tema attraverso la rivisitazione dell'articolo 35 e dell'articolo 3 da parte del dottor Piscitello, che riguarda il meccanismo dell'ottemperanza ed eventuali sanzioni disposte dal magistrato di sorveglianza.
  Le preannuncio, presidente, che fra gli emendamenti che il mio partito è pronto a presentare ci sarà sicuramente un emendamento nel senso oggi ribadito dal dottor Piscitello. Oltre che per ragioni squisitamente giuridiche, legate alla natura amministrativa di alcuni provvedimenti e quindi alla natura non giurisdizionale in senso amministrativo della reclamabilità, come legislatori dobbiamo porre massima attenzione nel disegnare questa norma non perché dietro si celi una strategia nascosta, ma perché è necessario scriverla bene, come testimonia l'illuminante parere tecnico di chi ci lavora ogni giorno.

  PRESIDENTE. L'onorevole Pagano mi ha chiesto di leggere le sue domande scritte. Con riferimento alla territorialità della pena, se tutti i detenuti esercitassero questa facoltà, il rimborso per coloro che non fossero avvicinati sarebbe stratosferico, quindi l'onorevole vorrebbe sapere se sia stata fatta questa proiezione o se comunque il dottor Piscitello concordi su questa osservazione.
  Desidera sapere inoltre se esista una relazione tecnica della Corte dei conti sulla copertura finanziaria, se vi sia una relazione tecnica del DAP e se il Governo o il Ministero abbia preso in considerazione quanto è avvenuto in Russia, cioè la possibilità di compensare con una norma i giorni di trattamento disumano, di disagio in carcere con una riduzione della pena.
  Do quindi la parola al Direttore generale della Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria presso il Ministero della giustizia, Calogero Roberto Piscitello, per la replica.

  CALOGERO ROBERTO PISCITELLO, Direttore generale della Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria presso il Ministero della giustizia. Grazie, presidente. Rispondo alla prima domanda di Pagano che sostanzialmente è anche la prima dell'onorevole Colletti in merito alla traduzione immediata del sovraffollamento e i 100 euro. L'onorevole Colletti mi chiede infatti se il sovraffollamento di per sé possa ingenerare una condanna al pagamento della somma di 100 euro per ogni detenuto, connesso all'ottemperanza forzata di un provvedimento del magistrato di sorveglianza.
  Oggi, mi assumo la responsabilità in taluni casi di non ottemperare a un provvedimento del magistrato di sorveglianza, ci metto la mia firma, la mia responsabilità civile, amministrativa e penale, e lo faccio quando l'esecuzione di quel provvedimento mi è oggettivamente impossibile.
  Accade spesso che un detenuto chieda di essere trasferito da un carcere e lo chieda anche in base al presupposto che Pag. 8quel carcere è sovraffollato, quindi ancor più legittimamente rispetto al principio di esecuzione della territorialità della pena, ma per esempio chieda di essere trasferito in un carcere ancora più affollato di quello dove l'ho allocato. In quel caso non posso emettere il provvedimento per mille ragioni di ottimizzazione delle risorse, di economie e finanche perché peggiorerei la condizione del detenuto, anche se non lo sa.
  Se questo provvedimento rientrasse nei diritti previsti dalla lettera b) dell'articolo 69 (e vi rientra perché è un'espressa violazione della norma dell'articolo 42 dell'ordinamento penitenziario che stabilisce il principio di territorialità della pena) e il giudice me l'ordinasse, non potrei eseguire questo provvedimento e sarei quindi condannato al pagamento di 100 euro per ogni giorno di ritardo nell'emanazione di quel provvedimento.
  Come cercavo di dire prima, questo può comportare un pericolo nella gestione, in senso buono, miope da parte del magistrato di sorveglianza della macchina amministrativa e del funzionamento di un organo amministrativo quale la Direzione generale dei detenuti e del trattamento.
  Onorevole Colletti, lei mi chiede quanti detenuti ex articolo 416-bis e ritengo anche per i reati aggravati dall'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 abbiano ad oggi ottenuto la liberazione anticipata ex articolo 54. L'articolo 4 non c’è ancora, quindi non lo so. Vorrei dirle però che il nostro ordinamento non preclude al mafioso la possibilità di far riferimento anche alla liberazione anticipata, che è l'unico rimedio penitenziario previsto dalla legge Gozzini applicabile anche ai mafiosi, però purtroppo non sono in grado di rispondere alla sua domanda.
  L'onorevole Molteni mi chiede sostanzialmente a cosa serva il Garante dei detenuti. Devo farle una premessa, onorevole: nella gestione dell'attività di Direttore generale dei detenuti spesso non ho un interlocutore, nel senso che il carcere spesso è sovraffollato di ultimi, di derelitti, di gente che non ha altro luogo se non il carcere, di gente che nel carcere, per altro verso, nemmeno ci dovrebbe stare, perché per esempio sono ultrasettantenni e avrebbero diritto alla detenzione domiciliare, perché hanno maturato tutti i requisiti per ottenere altro tipo di detenzione, perché sono extracomunitari e ci stanno solo perché non hanno una fissa dimora.
  Con riferimento a tutta questa gente, io non ho un interlocutore e vorrei averlo, nel senso che spesso l'interesse di questa gente non è rappresentato da nessuno, e lo dico anche contro i miei interessi, perché si tratterebbe di avere un pungolo che mi chieda cose che altrimenti nessuno mi chiederebbe.
  Non so quali potrebbero essere le reali potenzialità del Garante dei detenuti. Certo è che, se alla funzione così come astrattamente è prevista dalla norma si desse la possibilità di svolgere un ruolo forte, attivo, determinato nel rispetto delle leggi, credo che una parte dei detenuti potrebbe avere riconosciuti i diritti che oggi difficilmente vede riconosciuti.
  L'articolo 4 del decreto estende un principio già vigente nel nostro ordinamento, che è la liberazione anticipata, cioè 45 giorni per ogni semestre di detenzione. È l'unico rimedio applicabile anche ai mafiosi e ai detenuti ristretti con l'aggravante dell'articolo 7. Nel 1986, quando il legislatore l'ha pensato con la legge Gozzini non ha fatto alcuna differenziazione tra il detenuto comune e il detenuto mafioso.
  Oggi le rispondo nella mia qualità di Direttore generale dei detenuti e dal mio punto di vista, se il legislatore si assume la responsabilità di svuotare le carceri, per dirla brutalmente, oggi nel mio ruolo non posso che essere favorevole nel rispetto di tutti i princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico.
  Devo anche dirle che, dal punto di vista asettico e senza i possibili, facili e non necessariamente infondati allarmi che questa norma provoca, la differenza tra 45 e 75 è 30, il che significa aumentare di due mesi ogni anno la possibilità di ottenere uno sconto di pena. Peraltro, con riferimento ai delitti di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, questo è Pag. 9rimesso alla valutazione del magistrato di sorveglianza e, anche a voler tutto concedere, facendo il calcolo del massimo ottenibile sulla base della retroattività, i numeri sarebbero quelli.
  Certo è che questa norma non distingue, cioè, mentre l'indulto può distinguere ed escludere tout court un reato dalla sua applicazione, questa norma va a pioggia e prende tutti, dunque è suscettibile di applicazione a chiunque e ovviamente più alte sono le pene e maggiore è la possibilità di ottenere il massimo dei benefici, laddove spesso i detenuti per reati di mafia e aggravati dall'articolo 7 hanno una pena molto alta e dunque beneficiano di questo sconto di pena.
  Ribadendo che il mio intervento è fatto in qualità di Direttore generale dei detenuti, spero di essere stato soddisfacente, così come nei confronti dell'onorevole Colletti. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Dambruoso e me ne compiaccio. Quanto all'ultima domanda formulata dal presidente, dell'onorevole Pagano, mi sia consentita una piccola premessa: oggi il legislatore d'urgenza si è mosso anche sulla base delle indicazioni che provengono dalla sentenza Torreggiani, che, come loro tutti sanno, è una sentenza pilota, per cui, se entro maggio non faremo quanto ci dicono, pioverà sull'Italia una serie di ricorsi.
  La sentenza Torreggiani evidenzia un rimedio preventivo e un rimedio compensativo. Il rimedio preventivo è quello di fare entrare meno gente possibile in carcere, il rimedio compensativo è come risarcire questa gente. Come accennava l'onorevole Pagano, nel caso Ananiev contro Russia la Corte europea dei diritti dell'uomo ha previsto una forma di compensazione, quindi la Russia, che era stata condannata come l'Italia per il sovraffollamento, ha stabilito un principio diverso da quello attuato dal legislatore in Italia: per ogni giorno di pena patito al di sotto dello standard che per l'Italia è stato individuato in 3 metri, che indica un trattamento disumano e degradante, ha previsto uno sconto di pena in percentuale.
  Certo è che in questo modo non sono necessari esborsi economici e la Russia ha adempiuto alle prescrizioni della sentenza.

  TANCREDI TURCO. Vorrei porre una domanda secca, com’è nel mio stile. Chiederei al Direttore generale se ritenga eventualmente incostituzionale escludere i mafiosi dalla liberazione speciale.

  ANDREA COLLETTI. Vorrei chiederle se in seguito potesse farci avere i numeri dei detenuti che hanno un fine pena a un anno e mezzo o due anni e due mesi, perché quello è il fine pena di otto mesi a cui si applica eventualmente l'articolo 4 per avere gli arresti domiciliari che sono previsti dallo stesso decreto a un anno e mezzo.

  VITTORIO FERRARESI. Vorrei sapere se il Garante dei detenuti con i poteri concessi in questo decreto, che ritengo insufficienti, avrà una sua efficacia. La copertura di questo organo non c’è, per cui abbiamo espresso numerose critiche verso questo organo non dotato di poteri adeguati e di copertura finanziaria.
  Vorrei chiederle inoltre se con questo reclamo le associazioni criminali potranno mettere sotto scacco economico lo Stato, viste le problematiche relative alle normative vigenti.

  PRESIDENTE. Do la parola al Direttore generale della Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria presso il Ministero della giustizia, Calogero Roberto Piscitello, per una breve replica.

  CALOGERO ROBERTO PISCITELLO, Direttore generale della Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria presso il Ministero della giustizia. Non so se sia incostituzionale, onorevole Turco, però ad oggi la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 non fa distinzioni, quindi ci dovrebbe essere un ulteriore sforzo motivazionale del legislatore per escludere i mafiosi da quella speciale. Pag. 10Peraltro, forse c’è nella misura in cui è rimessa al magistrato di sorveglianza una valutazione più approfondita in positivo (la cosiddetta «motivazione rafforzata») rispetto a quello che ordinariamente fa per verificare il riconoscimento della liberazione anticipata.
  Onorevole Colletti, da 8 a 10 mesi sono oggi 1.482 detenuti, da 10 a 12 mesi 1.496, da 12 a 14 1.360, da 14 a 16 1.254. Onorevole Ferraresi, credo che l'efficacia del Garante dipenda da come eserciterà i suoi poteri. È interessante quanto lei sostiene, perché la norma non prevede ad esempio l'indennità, quindi o è ricco di suo o per fare il Garante deve trovare il tempo compatibilmente con la sua attività lavorativa, per cui credo che non sia prevista una copertura finanziaria, salvo i rimborsi (e ho visto anche dei limiti alle trasferte e alle attività). Da questo punto di vista l'attività del Garante potrebbe essere più efficace se si prevedesse un emolumento.
  Non credo che le associazioni criminali possano mettere sotto scacco lo Stato, però temo che all'interno degli istituti di pena possano partire delle vere e proprie class action nei confronti dello Stato, perché in carcere c’è tanto tempo a disposizione, quindi un istanza spesso viene conosciuta e adesso negli istituti esistono dei blog e dei modi di diffusione delle notizie per cui è ben possibile che si facciano azioni collettive per il riconoscimento dei diritti e dunque di pretese economiche.

  PRESIDENTE. Nel ringraziare il Direttore generale Piscitello per la disponibilità e la completezza delle risposte, scusandomi anche per l'interruzione che abbiamo dovuto fare, dichiaro conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 16.20.