XVII Legislatura

II Commissione

Resoconto stenografico



Seduta n. 1 di Martedì 18 marzo 2014

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Ferranti Donatella , Presidente ... 3 

INDAGINE CONOSCITIVA IN MERITO ALL'ESAME DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 1129  MOLTENI, RECANTE MODIFICHE AGLI ARTICOLI 438 E 442 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE. INAPPLICABILITÀ DEL GIUDIZIO ABBREVIATO AI DELITTI PUNITI CON LA PENA DELL'ERGASTOLO

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e di rappresentanti dell'Unione delle Camere penali italiane.
Ferranti Donatella , Presidente ... 3 
Sabelli Rodolfo Maria , Presidente dell'Associazione nazionale magistrati ... 3 
Spigarelli Valerio , Presidente dell'Unione delle camere penali italiane ... 4 
Ferranti Donatella , Presidente ... 6

Sigle dei gruppi parlamentari:
Partito Democratico: PD;
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: FI-PdL;
Scelta Civica per l'Italia: SCpI;
Sinistra Ecologia Libertà: SEL;
Nuovo Centro-destra: NCD;
Lega Nord e Autonomie: LNA;
Per l'Italia: (PI);
Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN);
Misto: Misto;
Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI;
Misto-Centro Democratico: Misto-CD;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

Testo del resoconto stenografico
Pag. 3

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DONATELLA FERRANTI

  La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  (Così rimane stabilito).

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e di rappresentanti dell'Unione delle Camere penali italiane.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge c. 1129 Molteni, recante modifiche agli articoli 438 e 442 del Codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo, di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e di rappresentanti dell'Unione delle Camere penali italiane. Sono presenti per l'Associazione nazionale magistrati, il Presidente Rodolfo Maria Sabelli ed il Vice Presidente Valerio Savio, per l'Unione delle Camere penali italiane il Presidente Valerio Spigarelli e il dottor Luca Brezigar, componente della Giunta.
Do la parola al Presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Rodolfo Maria Sabelli.

  RODOLFO MARIA SABELLI, Presidente dell'Associazione nazionale magistrati. Grazie, presidente.
  Si comprendono le ragioni della proposta di legge in esame e tuttavia esprimiamo, sulla soluzione processuale che è stata individuata, un parere sostanzialmente critico, contrario. Innanzitutto facciamo una considerazione di carattere generale, in quanto ci sembra ingiustificato sul piano sistematico, sul piano della coerenza complessiva del sistema escludere la possibilità di accedere al giudizio abbreviato soltanto con riferimento alla natura e all'entità della pena, in questo caso alla natura della pena che è l'ergastolo, in quanto questo avviene sulla base di una previsione astratta, cioè con riferimento soltanto alla pena edittale prevista, prescindendo da ogni considerazione per il fatto concreto e la sussistenza di attenuanti o altre circostanze particolari.
  L'effetto di riduzione della pena in alcuni casi particolari è notevole, e ci soffermiamo su quello che, in base alla nostra esperienza, è il caso più frequente, quello dell'omicidio premeditato, che prevede come pena edittale l'ergastolo ma, qualora vengano concesse circostanze di qualsiasi tipo anche solo equivalenti all'aggravante, per l'effetto di una ulteriore riduzione della pena prevista per il giudizio abbreviato ci si trova di fronte al risultato finale di una pena che va da un minimo di 14 a un massimo di 16 anni.Pag. 4
  Questo perché l'articolo 575 prevede una pena edittale minima di 21 anni, non prevede il massimo, che va individuato secondo il criterio generale dell'articolo 23 del Codice penale, quindi una pena massima di 24 anni di reclusione. Con la riduzione di un terzo, arriviamo quindi a 14 anni di minimo e 16 anni di massimo.
  Le possibili soluzioni tecniche sono anche altre. Si potrebbe ad esempio intervenire, se non necessariamente sulla pena prevista in linea generale dall'articolo 23, sulla pena edittale specifica prevista per l'omicidio dall'articolo 575 del Codice penale. Del resto, esistono diverse fattispecie penali per le quali è prevista una pena della reclusione con limiti edittali massimi superiori a quelli previsti dall'articolo 23 del Codice Penale. Penso ad esempio al sequestro di persona a scopo di estorsione o al narcotraffico organizzato.
  Si potrebbe anche diversamente disciplinare l'effetto del giudizio abbreviato per questo genere di reati, senza arrivare necessariamente all'esclusione della possibilità di accedere al giudizio abbreviato.
  Poiché ovviamente, anche una volta scelta la strada seguita da questa proposta di legge, non si potrebbe escludere il giudizio abbreviato soltanto sulla base di una qualificazione giuridica offerta dall'organo inquirente, si vorrebbe introdurre un comma 6-bis all'articolo 438 del Codice di procedura penale, in tal modo consentendo che la richiesta di giudizio abbreviato sia subordinata a una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso allo stato dei fatti.
  Questa soluzione tecnica si scontra però con un altro tipo di problema. Si dovrebbe infatti richiedere al giudice una decisione di merito anticipata, sia pure limitatamente al profilo della qualificazione giuridica dei fatti, laddove invece tutta la decisione di merito del giudice deve essere successiva allo svolgersi del giudizio abbreviato e quindi al contraddittorio, all'intervento orale delle parti.
  Il nostro parere si arresta qui, ma mi permetto di fare solo due ultime considerazioni in tema di giudizio abbreviato, con riferimento ai reati puniti con la pena dell'ergastolo. Osserviamo che, proprio in considerazione della particolare delicatezza delle conseguenze sanzionatorie e del dato che emerge dalla statistica dei giudizi per reati di questo tipo, che vedono spesso oggetto di questi giudizi situazioni probatorie fondate su un materiale indiziario, sarebbe opportuno non attribuire a un giudice monocratico la decisione su questi reati.
  La scelta potrebbe essere, de iure condendo, individuare la competenza della Corte d'Assise o forse meglio, trattandosi alla fine di un rito sulle carte, di un organo collegiale come il Tribunale in formazione collegiale.
  Osserviamo, infine, che intervenire sui meccanismi sanzionatori in modo limitato, circoscritto a singole situazioni determina sempre un rischio di ulteriore squilibrio di un sistema che già vede sul piano sanzionatorio notevoli incoerenze. Questo perché ormai da anni si interviene con novelle legislative che si innestano sul sistema del Codice penale, che risente di un'impostazione di base ormai ampiamente superata sul piano sociale, sul piano economico e soprattutto con riferimento al panorama costituzionale vigente.
  De iure condendo, forse si imporrebbe una rivisitazione del sistema sanzionatorio nel suo complesso, che abbia come riferimento l'attuale panorama dei valori costituzionali. Grazie.

  VALERIO SPIGARELLI, Presidente dell'Unione delle camere penali italiane. Grazie, presidente. Non aggiungerò molto a quello che ha detto il Presidente Sabelli, perché abbiamo idee assai simili su alcune delle proposte di riforma che vengono presentate nel corso di questa legislatura.
  Partirei da un necessitato richiamo proprio alla pena. Per chi come noi (ma non soltanto l'Avvocatura penale) non ritiene risolta la questione dal punto di vista costituzionale e anche convenzionale della compatibilità dell'ergastolo con la nostra Costituzione, è ovvio che una Pag. 5scelta processuale che elimini un giudizio «premiale» come l'abbreviato in funzione dell'applicabilità dell'ergastolo è doppiamente non condivisibile, perché dovrebbe essere l'ergastolo oggetto di una rivalutazione, alla luce dell'articolo 27 della Costituzione, ma anche alla luce della recente sentenza con cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato la Gran Bretagna in funzione di una pena che non si modifica o non modifica la situazione del condannato nel corso del tempo.
  Offriamo quindi alla valutazione del Parlamento l'ipotesi di rivalutare la compatibilità dell'ergastolo con il sistema costituzionale e con la funzione rieducativa della pena, anche perché – e qui entriamo in una delle ragioni che motiva una proposta di questo genere – forse l'informazione sull'applicazione di questa pena è un po’ fuorviata.
  Si trova infatti all'ergastolo circa il 5 per cento dei detenuti italiani, non un dato minimo, ma un dato assai significativo, in quanto sono 1.500 persone al 31 dicembre del 2012. Come sapete, l'ergastolo è anche applicabile in sede di giudizio abbreviato mercé le modifiche che nel corso del tempo si sono avute.
  Una proposta di questo genere nasce quindi dall’«accettabilità sociale» di una diminuzione significativa di pena per reati così gravi da essere puniti in astratto con la pena dell'ergastolo. È difficile far comprendere come sia possibile essere giudicati per un reato che prevede l'ergastolo e avere poi magari, all'esito del giudizio abbreviato, una pena che arriva a 16 anni di prigione, ma su questo anticipo quella che nel gergo giudiziario potrebbe essere definita una subordinata.
  Convengo con il Presidente Sabelli che, se questo è il motivo, si potrebbe incidere sul meccanismo sanzionatorio dell'abbreviato, modificando per i reati previsti con la pena dell'ergastolo il quantum di pena di cui si può avere la diminuente, non parificandolo al quantum di pena in altri casi.
  Il discorso sull'abbreviato dovrebbe essere però più generale. L'abbreviato era nato in una certa maniera, ma le riforme succedutesi nel tempo ne hanno modificato profondamente la struttura. Mi rendo quindi perfettamente conto di come la citata accettabilità sociale possa costituire un problema, che non si risolve però con questa scorciatoia, mentre semmai bisognerebbe rimeditare l'abbreviato all'interno del sistema.
  Prima l'abbreviato era un giudizio, allo stato degli atti, secco, che non prevedeva un'attività interna di raccolta di prove e di istruzione (la chiamo così, in maniera atecnica) e quindi l'accettabilità della diminuente era diretta conseguenza del fatto che il risparmio in termini di tempo da parte della collettività era più misurabile, proprio perché non si faceva che procedere allo svolgimento del rito.
  Nel frattempo, però, si erano succedute diverse sentenze della Corte costituzionale che individuavano un problema, che si riproporrebbe esattamente negli stessi termini se questa proposta venisse accolta. Si diceva sostanzialmente che c'era un potere troppo grande di condizionamento da parte dell'accusa per l'accesso al rito, perché all'epoca l'abbreviato prevedeva l'assenso del Pubblico Ministero, il quale poteva svolgere in maniera lacunosa le indagini e poi giustificare il mancato accesso al rito, proprio in forza delle indagini che aveva fatto male !
  Su questo la Corte costituzionale è intervenuta in più di un caso, e questo ha portato alla modifica del rito abbreviato con la legge Carotti. Questo problema si riproporrebbe esattamente negli stessi termini se questa proposta venisse accolta, perché proprio la cattiva contestazione di un reato punito in astratto con la pena dell'ergastolo potrebbe negare il rito a chi ne volesse usufruire.
  Ho letto che ci sono dei meccanismi di recupero, ma ci sembra che siano farraginosi e non prendano in considerazione cosa avverrebbe nel caso in cui si disponesse, per una contestazione che permettesse in astratto l'accesso al rito, quell'attività istruttoria integrativa che Pag. 6può comportare addirittura la modifica della contestazione nel corso del giudizio abbreviato con una contestazione che preveda in astratto la pena dell'ergastolo, e cosa avverrebbe invece nell'ipotesi, che la proposta di legge prende in considerazione, di una richiesta che venga negata perché il reato impedisce l'accesso all'abbreviato, ma poi riproposta, sia pure con le problematiche esposte dal dottor Sabelli, dopo il diniego in fase di apertura del processo.
  Considerato il fatto che la legge prevede l'abrogazione del meccanismo di applicazione della pena, questo cosa comporterebbe ? Qui si abroga la norma che dice che in luogo dell'ergastolo viene irrogata la pena di 30 anni di reclusione, ma non mi pare che venga previsto dalla proposta di legge cosa avvenga con il meccanismo di recupero, cosa si applichi in luogo dell'ergastolo.
  Questi sono i diversi motivi che ci inducono a ritenere che questa proposta non debba essere accolta. Se fossi un giudice, mi tremerebbero le vene dei polsi ad applicare come giudice monocratico la sanzione a vita, che è una sanzione ancora a vita, perché residuano delle ipotesi di ergastolo ostativo, che comportano una privazione della libertà di quel tipo.
  Sarebbe molto più opportuno valutare in questa sede, rispetto al meccanismo dell'abbreviato, la possibilità di svolgere un abbreviato che potrebbe comportare l'applicazione di una pena così gravosa di fronte a un collegio o anche (qui il discorso si conclude in maniera circolare, ricollegandosi a quanto dicevo prima rispetto all'accettabilità sociale) direttamente di fronte alla Corte d'Assise.
  Oggi noi abbiamo l'aporia di fare un giudizio abbreviato in primo grado con un giudice monocratico e fare l'appello di fronte a un giudice che non è monocratico, ma è la Corte d'Assise d'Appello. Si potrebbe pensare, invece, a una competenza per questo tipo di reati di fronte alla Corte d'Assise anche in primo grado, perché è la Corte che, con la partecipazione dei giurati popolari, garantisce anche nel momento dell'applicazione della pena la maggior «accettabilità sociale» della sanzione. Tenendo in considerazione le ragioni della proposta di modifica legislativa, forse bisognerebbe utilizzare un percorso di questo genere per risolvere la questione.
  Chiudo con la stessa perorazione che più volte abbiamo fatto in questa sede. Noi dovremmo riformare il sistema sanzionatorio in maniera omogenea, in maniera moderna, trovando le sanzioni migliori, che garantiscano la funzione retributiva della pena ma anche la funzione di recupero del condannato, e non possiamo continuare a farlo in maniera spezzettata, introducendo riforme settoriali.
  Men che meno lo possiamo fare con una riforma processuale, perché il punto di maggiore debolezza di questa proposta di legge è che incide su un regime processuale facendo un discorso schiettamente sostanziale, cioè sostanzialmente riferito all'entità della sanzione, che peraltro in astratto è difficile valutare, perché poi il giudice la valuta in concreto nel momento in cui, stabilendo la gravità effettiva di tutte le circostanze, si decide a irrogare una pena come questa o una pena di minor impatto.
  Anche noi abbiamo sintetizzato queste considerazioni in un documento, che non è molto distante dal documento che depositammo nel 2011.

  PRESIDENTE. Il dibattito è stato svolto anche nella scorsa legislatura, quindi adesso si terrà conto anche dei suggerimenti avanzati all'epoca, ma avete comunque ripercorso quella strada di riflessione.
  Come avete detto, il problema nasce da alcune situazioni poco accettate dall'opinione pubblica, che sono uno dei fattori che a volte mettono in crisi l'immagine della giustizia.
  D'altro canto, originariamente questo rito non si applicava a questi reati nel Pag. 71989, quindi abbiamo ritenuto di dover riflettere sebbene fosse già stato fatto un percorso di riflessione nella scorsa legislatura, non solo perché il Parlamento è cambiato, ma anche perché è indubbiamente utile un'ulteriore riflessione su quest'aspetto che riguarda fatti importanti nell'ambito sociale e dell'opinione pubblica.
  Nel ringraziare gli auditi anche per le varie ipotesi subordinate di miglioramento della disciplina processuale suggerite e che saranno oggetto di riflessione da parte della Commissione, dichiaro conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.45.