XVII Legislatura

Commissioni Riunite (II e XII)

Resoconto stenografico



Seduta n. 1 di Giovedì 26 novembre 2015

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Ferranti Donatella , Presidente ... 3 

AUDIZIONE NELL'AMBITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA IN MERITO ALL'ESAME DELLE PROPOSTE DI LEGGE C. 3139 , APPROVATA DAL SENATO, C. 1986  CAMPANA, C. 2408  IORI, C. 2435  BRAMBILLA E C. 2670  IORI, RECANTI DISPOSIZIONI A TUTELA DEI MINORI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO

Audizione di Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, di Maria Monteleone, Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma e di Eugenio Albamonte, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
Ferranti Donatella , Presidente ... 3 
Soro Antonello , Presidente del Garante per la protezione dei dati personali ... 3 
Ferranti Donatella , Presidente ... 6 
Monteleone Maria , Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma ... 7 
Ferranti Donatella , Presidente ... 10 
Albamonte Eugenio , Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ... 10 
Ferranti Donatella , Presidente ... 11 
Beni Paolo (PD) , relatore per la XII Commissione ... 11 
Albamonte Eugenio , Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ... 12 
Ferranti Donatella , Presidente ... 12 
Albamonte Eugenio , Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ... 12 
Ferranti Donatella , Presidente ... 12

Sigle dei gruppi parlamentari:
Partito Democratico: PD;
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL);
Area Popolare (NCD-UDC): (AP);
Scelta Civica per l'Italia: (SCpI);
Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL;
Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: LNA;
Per l'Italia-Centro Democratico: (PI-CD);
Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN);
Misto: Misto;
Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI;
Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P;
Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR.

Testo del resoconto stenografico
Pag. 3

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA II COMMISSIONE DONATELLA FERRANTI

  La seduta comincia alle 14.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  (Così rimane stabilito)

Audizione di Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, di Maria Monteleone, Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma e di Eugenio Albamonte, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione di Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, accompagnato da Federica Resta, assistente giuridico del Presidente, da Mario de Bernart, dirigente servizio relazioni istituzionali, e da Baldo Meo, dirigente servizio relazioni con i mezzi di informazione; di Maria Monteleone, Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma e di Eugenio Albamonte, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
  Darei la parola al Presidente Soro, ringraziandolo e scusandomi per l'attesa.

  ANTONELLO SORO, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali. Le varie proposte di legge sul cyberbullismo, all'esame di queste Commissioni congiunte, affrontano un tema su cui abbiamo avuto occasione di impegnarci da tempo, sia nell'interlocuzione con i rappresentanti del Senato, sia con le organizzazioni che nella società italiana svolgono un importante impegno su questo terreno. Abbiamo sempre annesso una particolare importanza alla tutela del minore in rete, anche e soprattutto rispetto alle violazioni commesse dai suoi coetanei.
  I minori sono, infatti, le vittime elettive dell'uso distorto della rete, perché non hanno gli strumenti o non hanno tutti gli strumenti per capire fino in fondo e con quali rischi esporre la propria vita intima agli altri per evitare che i propri dati siano usati contro di loro, a volte, da altri minori. Proprio per questo, forse, l'aspetto più tragico dell'uso violento della rete è la condizione in cui autore e vittima partecipano della stessa fragilità e della stessa inconsapevolezza del risvolto reale e concretissimo di ogni nostra azione nel Web.
  È un fenomeno in ascesa, dagli effetti ancora più profondi del bullismo off line, prima di tutto, perché la dimensione digitale consente all'aggressore di insinuarsi nella vita altrui senza soluzione di continuità, con una pervasività ancora maggiore a cui la vittima non può sottrarsi. La rete amplifica, dinanzi a un pubblico potenzialmente indefinito, atti di scherno e vessazione manifestati con la disinibizione che deriva dalla presunzione di anonimato, dalla mancata percezione, almeno nell'immediato, del danno causato alla vittima.
  Proprio per questo, pensiamo che sia, anzitutto, importante promuovere nei minori una reale consapevolezza dei rischi oltre che delle opportunità, presenti nella Pag. 4considerazione di tutti, cui ci espone la rete con una vera e propria educazione digitale, che sia soprattutto etica del digitale e si fondi, quindi, in primo luogo sul rispetto dei diritti della persona. Mai come in questo caso, è necessaria una strategia integrata, nella consapevolezza della complessità del problema, che non può ridursi a mera questione penale. Peraltro, l'autore è un minore e, prima che punito, va educato.
  Interventi normativi in questo senso dovrebbero ispirarsi all'idea del diritto mite, che rifugga dalla soluzione meramente repressiva, per combinare, invece, prevenzione, accertamento dell'illecito, tutela delle vittime e promozione dei diritti dei minori nell'affrontare questi fenomeni nella loro complessità.
  Va considerato, direi in modo preliminare, che la maggior parte dei comportamenti in cui questo fenomeno può esprimersi è già di per sé penalmente rilevante. Si va dal trattamento illecito di dati personali alla diffamazione, alla minaccia, allo stalking. La codificazione di un'ulteriore fattispecie delittuosa, di natura complessa, di evento a forma vincolata, come previsto da alcune proposte, potrebbe forse risultare meno risolutiva della previsione, invece, di un sistema a tutela riparativa e rafforzata del minore, che consente in tempi brevi, ma nel rispetto del contraddittorio, la rimozione dei contenuti lesivi dalla rete.
  Ciò che forse potrebbe, invece, risultare utile è l'estensione dell'aggravante, oggi limitata al campo dello sfruttamento sessuale del minore, relativa all'aver fatto ricorso, ai fini della realizzazione del reato, a mezzi atti a impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche, così da ostacolare l'attività di accertamento e repressione dei reati. Sappiamo che esistono alcuni siti di provenienza molto distante dal nostro Paese o il ricorso abbastanza frequente al «sistema TOR», che evidentemente presuppone da parte dell'attore di un'attività di questo genere la consapevolezza di muoversi al di fuori di una relazione amicale, o comunque genericamente social.
  Si tratta di una norma, quella riferita a quest'aggravante, che sta dando buona prova di sé e che, proprio rispetto a un fenomeno quale il cyberbullismo, che spesso si alimenta dal senso di impunità suggerito dalla presunzione di anonimato in rete, potrebbe contribuire a rafforzare l'efficacia deterrente della disciplina penale.
  In ogni caso, va considerato che il cyberbullismo è fenomeno dai contorni sfumati, di difficile tipizzazione secondo i canoni della determinatezza richiesti dall'articolo 25 della Costituzione per le norme incriminatrici e che coinvolge, dal lato dell'autore, minorenni. Pertanto, come per ogni forma di devianza minorile, la risposta penale, ove sussista ovviamente l'imputabilità, deve essere a maggior ragione residuale, e soprattutto orientata, ancora più rispetto a quello che già accade per gli adulti, al reinserimento sociale del ragazzo e alla sua introiezione di modelli di condotta conformi alle norme. Per questo, è ancora più importante valorizzare le tutele civili e le misure preventive anche ai fini di ristabilire la fisiologia nei rapporti tra ragazzi, impedendo ulteriori violazioni.
  I progetti di legge all'esame delle Commissioni, a nostro avviso, si conformano, in linea generale, a quest'impostazione, sebbene alcuni accentuino la curvatura penale e sanzionatoria, mentre altri la dimensione preventiva e riparativa. Da questa impostazione iniziale, repressiva o riparativa, derivano inevitabilmente alcune conseguenze di rilievo, non solo sotto il profilo della tutela, ma anche dell'ambito di applicazione.
  Una definizione del fenomeno maggiormente incentrata sui suoi aspetti penalmente rilevanti rischia, infatti, di sottrarre al sistema di tutela delineato un'area di comportamenti non necessariamente sanzionabili ai fini penali, ma gravemente lesivi per la vittima. Sarebbe auspicabile la previsione, contenuta in alcuni testi, di una particolare forma di tutela riparativa volta prima di tutto a rimuovere tempestivamente dalla rete contenuti lesivi della dignità del minore, al fine di contenere i danni recatigli e prevenirne degli ulteriori.Pag. 5
  In questo senso, consideriamo molto positiva la previsione di una specifica procedura accelerata dinanzi al Garante che consenta ai genitori di un minore vittima di un attentato di cyberbullismo, quando pure non integri estremi di reato specifico, di ottenere una tutela rafforzata e celere da parte dell'Autorità. Qualora, infatti, il gestore del sito Internet o comunque il titolare non abbia spontaneamente provveduto entro 24 o 48 ore, a seconda delle diverse proposte di legge, e non sia identificabile, gli interessati potranno adire l'Autorità. Questa, entro 48 ore, potrà adottare provvedimenti inibitori e/o prescrittivi che garantiscano la dignità del minore rispetto a qualsiasi forma di violazione della sua persona commessa in rete.
  Condivisibile è anche la previsione dell'obbligo di conservazione da parte del gestore dei dati originali di cui si richieda l'oscuramento. Sarebbe, però, preferibile, presidente, precisare «a soli fini probatori», eventualmente demandando a un regolamento la disciplina delle condizioni di conservazione e degli obblighi di distruzione al termine del procedimento. L'idea della sola conservazione, se non specifichiamo che è finalizzata a fini probatori, rischia di aprire una voragine di conservazione infinita.
  Rispetto a questo schema di massima, che auspichiamo sia confermato, le varie proposte presentano alcune differenze, ma a nostro avviso riconducibili a unità. Anzitutto, all'esito dell'esame in Assemblea, il testo approvato dal Senato riconosce al minore ultraquattordicenne la legittimazione attiva a richiedere al gestore, o comunque al titolare del trattamento provvedimenti a tutela. Tale legittimazione sembrerebbe estesa anche alla procedura dinanzi al Garante, dal momento che il comma 2 dell'articolo 2 richiamata a tal proposito la figura tipica del nostro codice dell'interessato.
  Se quest'interpretazione fosse corretta, il riconoscimento della legittimazione attiva, vale a dire l'autorità in capo al minore ultraquattordicenne, rappresenterebbe certamente un'innovazione rispetto alla sistematica del codice in materia di protezione dei dati personali, che limita la capacità processuale ai soli genitori, ma potrebbe forse risultare proficua, se non altro, per superare l'inibizione che in certi casi abbiamo accertato il minore avverte nel coinvolgere i genitori.
  È utile ricordare che la versione originaria del regolamento dell'Unione europea sulla protezione dei dati in via di prossima approvazione a conclusione del lungo iter, riconosceva agli ultratredicenni alcuni poteri dispositivi sul proprio diritto alla protezione dei dati, limitatamente al settore dei servizi dell'informazione. Il testo trasmesso dal Senato, a seguito degli emendamenti approvati definisce in maniera più esaustiva, rispetto alla versione originaria, il soggetto tenuto alla rimozione, facendo riferimento al fornitore di contenuti, ma anche, più correttamente, al titolare del trattamento.
  Il richiamo a tale nozione, ossia quella del titolare del trattamento, definita specificamente nel codice sulla privacy, consente di includere tra i soggetti tenuti alla rimozione anche il motore di ricerca sulla scia di quanto deciso dalla sentenza della Corte di giustizia europea nel caso «Costeja», altrimenti escluso dalla definizione di gestore di un sito Internet. Quella sentenza ha identificato il motore di ricerca come titolare del trattamento, per cui il riferimento alla figura del titolare assorbe una serie di altri destinatari di obbligo che invece sarebbero esclusi.
  Va notato, infine, che il sistema «Notice and take down», avviso/rimozione, è, almeno sotto il profilo procedurale, affine a quello previsto dal decreto legge n. 7 del 2015 per la rimozione dei contenuti filo-terroristi, nella misura in cui, pur evitando ogni forma di ingerenza da parte del gestore nelle comunicazioni degli utenti – credo che questa sia stata, nel corso dell'approvazione del citato decreto legge, da parte di questa Commissione un intervento assolutamente saggio e utile – tuttavia lo responsabilizza nel caso in cui gli sia segnalata la presenza di contenuti illeciti in rete e/o un organo indipendente, in quel caso l'autorità giudiziaria e in questo il Garante, ne solleciti la rimozione.Pag. 6
  Ciò cui non si dovrebbe rinunciare è l'istituzione di procedure il più possibile agili, rapide, efficaci, che tutelino il minore, e a un tempo la natura «democratica» della rete, che non può certo essere utilizzata, però, come spazio cui sia impunemente possibile violare i diritti, tanto più in danno dei bambini. Il problema che si ripropone, quindi, è di coniugare la libertà e la responsabilità di chi utilizza la rete e di chi diventa attore della comunicazione digitale. Ciò a noi sembra uno degli aspetti più rilevanti.
  È importante anche la scelta sul sistema di prevenzione da delineare. I tratti comuni alle varie proposte, in molte parti espressive dell'esperienza svolta dal tavolo tecnico costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, prevedono, in primo luogo, un piano d'azione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo integrato da un codice di autoregolamentazione per gli operatori della rete, volto in particolare a definire, attraverso un comitato di monitoraggio, procedure standard per la rimozione dei contenuti lesivi.
  Inoltre, al fine di promuovere l'adozione di tecnologie capaci di prevenire il fenomeno già in virtù della stessa configurazione dei dispositivi e dei sistemi di comunicazione – mai come in questo caso il concetto di privacy by design è appropriato, considerato il contesto nel quale si svolgono queste attività – si prevede il conferimento di un marchio di qualità ai fornitori di servizi di comunicazione e ai produttori aderenti ai modelli e alle indicazioni fornite dal tavolo tecnico.
  Determinante è, naturalmente, l'educazione digitale dei minori, su cui si è più volte intervenuti e che non meriterebbe di spendere altre parole. Abbiamo apprezzato, in ogni caso, che in questo contesto specifico in molte delle proposte sia stata sottolineata, quale elemento trasversale alle varie discipline curricolari, al fine di responsabilizzare gli stessi minori e promuoverne la consapevolezza in ordine ai rischi di cui abbiamo parlato.
  Un rilievo centrale ha, in termini preventivi, la promozione di una reale cultura della cittadinanza digitale, tale da insegnare ai ragazzi a valutare con attenzione ciò che consegnano agli altri, potenzialmente a tutti in rete, con uno sguardo un po’ più lungimirante rispetto a quello che forse sarebbe sufficiente nelle normali relazioni off line.
  È importante, in termini preventivi, anche l'investimento sulla formazione del personale scolastico, in qualche modo conseguente alla premessa di cui abbiamo detto, ivi inclusa la nomina prevista da varie proposte del referente per il cyberbullismo, tenuto in particolare a coordinare le attività di contrasto e tutela nell'ambito della singola istituzione scolastica.
  Si prevedono, inoltre, nella maggior parte delle proposte, campagne di informazione e sensibilizzazione, per la realizzazione delle quali pensiamo che sarebbe opportuno prevedere anche il ruolo dell'autorità del Garante e non solo quella di Agcom, al fine di promuovere come auspicabile una coscienza maggiore dell'importanza della protezione dei dati personali da parte di ciascuno quale presupposto per il contrasto di un uso distorto della rete.
  Per concludere, è comune a molte proposte, e consideriamo che sia un elemento apprezzabile e molto utile, l'istituto dell'ammonimento, che, mutuato dalla disciplina dello stalking, potrebbe efficacemente contribuire, in questo caso, anche attraverso il coinvolgimento dei genitori, a responsabilizzare il minore autore del reato. Attivando, in queste forme miti, l'attenzione dell'autorità pubblica già ai primi segnali di comportamenti violenti o ingiuriosi, questo può essere effettivamente uno strumento efficace per impedirne la degenerazione.

  PRESIDENTE. Ringraziamo il presidente Soro, che ci invierà successivamente il testo della sua relazione.
  Poiché i tempi sono sempre piuttosto stretti, vorrei invitare subito a parlare il procuratore aggiunto Maria Monteleone, della procura della Repubblica di Roma, e il sostituto procuratore, esperto in materia, Eugenio Albamonte. Entro le 15.15 dobbiamo concludere i lavori. Eventualmente, illustrerete le relazioni e, se ci saranno Pag. 7ulteriori domande, vedremo per la prossima seduta. Rammento a tutti che la prossima seduta, con la quale concludiamo con tutte le audizioni, si terrà lunedì 14 dicembre prossimo, nel pomeriggio.
  Do, quindi, la parola al procuratore aggiunto Maria Monteleone.

  MARIA MONTELEONE, Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Svolgerò velocemente alcune riflessioni sul tema del cyberbullismo in relazione alle proposte che sono state presentate.
  Innanzitutto, do sinteticamente ragioni della presenza oggi qui anche del mio collega, il dottor Eugenio Albamonte, che fa parte di un sub-gruppo specializzato nel contrasto alla pedopornografia, quindi, ai delitti commessi via Internet. Alla procura di Roma, all'interno del gruppo specializzato da me coordinato dei delitti contro la libertà sessuale, la famiglia, i minori e i soggetti particolarmente vulnerabili, abbiamo ritenuto che, per rendere il più efficace possibile l'attività di contrasto a questi fenomeni criminali, fosse opportuno creare un gruppo il più limitato possibile, composto da tre sostituti da me coordinati, che si occupa in esclusiva dei reati di pornografia e prostituzione minorile commessi attraverso la rete. La specializzazione nella materia informatica e nelle tecniche investigative del tutto particolari di questo tipo di criminalità consente di garantire un intervento il più efficace possibile in sede inquirente.
  Apprezzo molto l'interesse e l'attenzione del legislatore per introdurre normative non solo di natura penale, ma che abbiano la finalità di tutelare e sostenere i minori il più possibile. Offro alla vostra riflessione un dato reale recentemente acquisito dall'analisi delle statistiche dell'ufficio giudiziario della procura di Roma: nell'ultimo anno giudiziario, esso indica in maniera assolutamente inequivoca come siano in aumento crescente e preoccupante i reati che vedono come vittime i minori degli anni diciotto.
  Non è un caso che abbiamo avuto un incremento significativo nelle iscrizioni di nuovi procedimenti per adescamento di minori, abuso dei mezzi di correzione, sottrazione di minori e inosservanza dei provvedimenti sull'affido dei minori. A queste fattispecie criminose vanno aggiunti tutti i numerosi reati che vedono come vittime i minori. Mi riferisco a violenza sessuale, corruzione di minori, atti sessuali con minori, maltrattamenti in famiglia e anche a atti persecutori. Se valutiamo complessivamente il numero di procedimenti che hanno come vittime i minori, il dato è sicuramente degno di particolare attenzione.
  Vorrei, anche, offrire un ulteriore dato significativo. Duole dire – non è un caso che lo citi oggi, 26 novembre, il giorno dopo il 25 – che la stragrande maggioranza delle vittime minorenni sono bambine. Vi fornisco un dato significativo. Alla procura di Roma abbiamo istituito una sala ascolto protetta, soprattutto per i minori, che risponde a tutti i requisiti previsti dalla Convenzione di Lanzarote e di Istanbul: nel 2014, abbiamo ascoltato in tempi brevissimi 329 minori vittime di reati connessi alla violenza sessuale, all'abuso, ai maltrattamenti. Di questi, ben 200 erano bambine.
  Un'altra riflessione di carattere generale può aiutare sicuramente il legislatore nelle sue valutazioni. Secondo la nostra esperienza, occorre riflettere sul fatto che il minorenne autore – uso un termine generico in questo momento – di atti di bullismo, ma a piace più usare la definizione di atti persecutori, molto spesso è un soggetto esso stesso vittima di violenza, di abusi o anche di soli maltrattamenti psicologici. Molto spesso, quindi, è un minore che purtroppo riflette nel proprio comportamento situazioni e condizioni che lo hanno visto o che lo vedono vittima all'interno del suo nucleo familiare.
  Vado velocemente ad alcune considerazioni sulle proposte elaborate in questa sede. Con il collega Albamonte, con il quale ovviamente abbiamo dedicato una maggiore attenzione anche agli articolati che avete elaborato, abbiamo preso atto che una prima proposta di legge, che credo sia quella già approvata dal Senato, Pag. 8forse anche all'unanimità, non prevede interventi del legislatore nell'ambito penale. La proposta di legge C. 1986, d'iniziativa dell'onorevole Campana, prevede, invece, l'introduzione di una fattispecie di reato e anche una serie di norme collaterali a questa previsione. Con il collega offriamo alla vostra riflessione alcune circostanze su cui abbiamo riflettuto sulla base dell'esperienza quotidiana condotta nei nostri uffici.
  All'articolo 1 della proposta di legge C. 1986, si parla dell'obiettivo di contrastare fenomeni di bullismo, bullismo informatico e così via. Dalla lettura dell'articolo 1 e poi degli articoli 2 e 3 abbiamo dedotto che dovrebbe trattarsi di una fattispecie criminosa, sicuramente nuova. Siccome, però, il reato può essere commesso da chiunque, da un maggiorenne come da un minore, questo ci impone di raccordare questa nuova fattispecie di reato con quella già esistente dell'articolo 612-bis del codice penale.
  Siamo convinti che sia auspicabile e sarebbe utile, anche sulla base della nostra esperienza quotidiana, la previsione di una nuova fattispecie di reato, che ipotizziamo possa essere definita come «atti persecutori commessi mediante strumenti informatici e telematici», che quindi conferisca autonomia giuridica e sostanziale agli atti persecutori attualmente disciplinati dal 612-bis, sia pure nella forma aggravata dell'uso degli strumenti informatici. Questa nuova fattispecie di reato rivestirebbe un grosso rilievo e interesse anche per l'autore maggiorenne e ci consentirebbe, ove da voi condiviso, di superare quegli aspetti negativi che abbiamo già dovuto riscontrare nell'applicazione quotidiana del 612-bis. Vado velocemente, ma posso rispondere se avete bisogno di qualche chiarimento.
  Dico subito che in quest'elaborato non si parla della procedibilità. Condividiamo l'ipotesi che possa restare la stessa procedibilità prevista dall'articolo 612-bis. Sottolineiamo, naturalmente, che ogniqualvolta la vittima degli atti di bullismo sia un minore degli anni diciotto, è quanto mai opportuno che il reato resti procedibile d'ufficio. Questa è una circostanza che dovrete tenere presente quando valuterete gli obblighi che l'articolo 6 dell'elaborato pone a carico del dirigente dell'istituto scolastico. Questo, infatti, impone una totale rivisitazione del disposto attuale dell'articolo 6, perché questo rende procedibile d'ufficio il reato, e quindi l'obbligo della denuncia.
  Un ulteriore elemento, a nostro avviso essenziale nell'elaborazione di una nuova fattispecie criminosa, cioè atti persecutori commessi attraverso gli strumenti informatici o telematici, è quella del superamento della fattispecie di reato caratterizzata dall'evento in senso naturalistico. Di fatto, cioè, nella realtà quotidiana due o tre eventi previsti dalla fattispecie ormai sono di fatto considerati sussistenti dalle modalità di svolgimento della condotta. È scontato, evidente, automatico che alcune condotte di per sé determinino nella vittima delle condizioni di paura, di preoccupazione, di timore.
  Sarebbe quanto mai utile che una nuova fattispecie prevedesse che gli atti persecutori attraverso lo strumento informatico o telematico non richiedessero un evento in senso naturalistico. Ho visto che nell'articolo 3, sono indicate tutte quelle condotte che dovrebbero integrare la fattispecie criminosa, la realizzazione delle quali è già idonea a determinare la consumazione del reato.
  Non entro nel dettaglio delle condotte indicate in quest'elaborato, che a nostro avviso – se vorrete, mi soffermerò sul dettaglio – vanno riviste in maniera direi sostanziale. Fanno riferimento, infatti, a concetti sicuramente non coerenti e conciliabili con la nostra attività ed esperienza giuridica, richiamandosi a concetti vaghi che in sede penale una fattispecie astratta di reato non potrebbe mai prevedere. Se lo ritenete utile, possiamo tentare una sorta di elaborato in cui a questi stessi concetti diamo una forma coerente con le disposizioni delle altre fattispecie criminose.
  Cederei poi la parola al collega Albamonte, che si occupa del pool specializzato dei reati informatici e di antiterrorismo, e quindi forse dispone di dati ancora più Pag. 9specifici, ma dico subito con riferimento all'articolo 4 che la pena non può essere mantenuta nel limite dei quattro anni. Dobbiamo sicuramente elevarla ai cinque già previsti per l'articolo 612-bis. Non entro nel dettaglio, ma ricorderete bene che quest'elemento condiziona il ricorso a strumenti investigativi particolari, ma anche l'applicazione di sanzioni adeguate.
  Abbiamo trovato molto interessante la previsione dell'introduzione di quello che definite un piano di lavoro straordinario. A noi non piace quest'espressione per un minore degli anni quattordici. Ci piace di più un programma educativo specifico. A mio avviso, il legislatore deve prendere atto che la società sicuramente si è molto evoluta e modificata anche nella considerazione della maturità dei minori. Il minore degli anni quattordici di oggi a mio avviso non è più quello di venti, trenta, quarant'anni fa. Si trova, per una serie di ragioni, qui non analizzabili, in condizioni per cui può porre in essere condotte molto gravi e dalle conseguenze sicuramente pericolosissime.
  Vi cito l'esempio di un caso vero capitato a Roma. Un minore, poco minore degli anni quattordici, si intrattiene con una coetanea in una relazione affettiva, hanno un rapporto sessuale, che il minore uomo videoregistra col telefonino e diffonde tra i compagni ridendoci su: la povera bambina ha tentato tre volte il suicidio. Immaginatevi la condizione della minore e della sua famiglia a fronte di una situazione nella quale, essendo entrambi – soprattutto, ovviamente, l'autore di questa condotta – minori degli anni quattordici, le armi sono spuntate. Il Programma educativo specifico ci piace. È opportuno che approfondiate tempi, modalità e circostanze di applicazione di questo di questo programma, che riteniamo molto idoneo.
  Mi avvio ad alcune osservazioni conclusive, poi cederei la parola al collega e mi rivolgerete voi, eventualmente, ulteriori domande. Condividiamo l'orientamento indicato anche dal Garante per la privacy, e cioè ci piace l'idea di una misura amministrativa dell'ammonimento, quello previsto analogamente per gli atti persecutori. Riteniamo che debbano essere privilegiati, soprattutto nei confronti dei minorenni, sicuramente tutti gli interventi a carattere preventivo. Va detto, però, che condotte dichiaratamente e apertamente criminose da parte di minori degli anni quattordici non possono restare privi di effetti e di conseguenze a causa di un eccessivo buonismo. Purtroppo, l'esperienza insegna che chi inizia a tenere queste condotte a meno di quattordici anni, se non c’è un intervento educativo tempestivo e adeguato, continuerà tenendone altre e sicuramente di maggiore gravità.
  Offro alla vostra riflessione, in questo contesto di carattere preventivo, ma a mio avviso anche ispirato alla finalità inderogabile di far percepire ai nostri ragazzi, soprattutto ai minori degli anni quattordici, un concetto concreto e reale dell'obbligo del rispetto della legalità, che ammonizioni, interventi educativi e sanzioni devono essere efficaci e tali da far percepire al minore la necessità di modificare i propri comportamenti.
  Valuterete voi la realizzabilità di alcune indicazioni e propongo che siano previsti, nel caso in cui un minore anche degli anni quattordici si renda responsabile di fatti rilevanti sul piano penale, il sequestro e la confisca degli apparati e degli strumenti informatici con i quali ha commesso quelle azioni. Ritengo che sottrarre definitivamente questi strumenti al minore lo induce certamente a riflettere con maggiore serietà sulla gravità delle proprie condotte.
  Potrebbe essere utile introdurre anche forme che io definisco pene accessorie – il nostro codice penale utilizza il termine con riferimento alle condanne, quindi mi rendo conto che il richiamo può essere improprio – o provvedimenti interdittivi di durata che valuterete, che potrebbe essere fino al raggiungimento della maggiore età, come il divieto di utilizzare gli strumenti informatici o l'obbligo di frequentare corsi accessori agli studi ordinari; iniziative che devono essere obbligatorie, avere adeguata efficacia educativa per il minore e, come mi auguro, produrre l'effetto del cambiamento delle condizioni.Pag. 10
  Mi fermo e col permesso del presidente cederei la parola al collega Albamonte.

  PRESIDENTE. Ringrazio il procuratore per l'intervento, molto interessante.
  Do la parola al sostituto procuratore Eugenio Albamonte per le riflessioni che vorrà sviluppare.

  EUGENIO ALBAMONTE, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Perché il nostro intervento non sembri addirittura oppositivo rispetto alla riflessione del presidente Soro di pochi minuti fa, è evidente che i due punti di vista, nostri e del Garante, sono differenti, ma destinati a convivere, non a contrapporsi o ad annullarsi l'uno con l'altro.
  Il nostro punto di osservazione, differentemente da quello del Garante per il modo istituzionale in cui è investito, parte dal fatto che purtroppo molti autori di condotte che oggi qua definiamo bullismo o cyberbullismo, soprattutto cyberbullismo, non sono minorenni, ma maggiorenni. Spesso sono anche neomaggiorenni, ma non sempre. Conosciamo una realtà, anche quella scolastica, di condivisione di soggetti neomaggiorenni con soggetti minorenni, e proprio in questi casi molto spesso si individua questo tipo di condotte.
  Penso che, lavorando su questa materia, dovremmo predisporre anche uno strumento che sia presidio sanzionatorio penale, chiaramente ben sapendo che, per quanto riguarda il soggetto maggiorenne, si innescheranno tutti i meccanismi tipici del sistema penale tradizionale. Il sistema penale minorile già ha in sé, nel suo processo, gli antidoti che porteranno, evidentemente, a una valutazione attenuata, o comunque a sanzioni differenti e attenuate rispetto al minore, senza che debba conseguirne una desocializzazione o una sanzione eccessivamente grave rispetto alla sua fase di maturazione.
  Bisogna pensare, quindi, a un meccanismo su tre livelli. Per i minori non imputabili, non può che esserci un approccio di tipo scolastico, amministrativo, educativo; per il minore imputabile, deve esserci quest'approccio educativo, scolastico e amministrativo, che convivrà con un accertamento del giudice e della procura per i minorenni, con quelle sue modalità che possono portare al perdono giudiziale e così via; l'autore maggiorenne, purtroppo frequente molto più di quello che si immagina, e che determina nella vittima minore la maggior parte delle conseguenze dannose – purtroppo, il maggiorenne aggiunge quella dose di malignità, che non è più maliziosità, e che spesso produce i danni maggiori – chiaramente sarà trattato come deve a fronte di una norma incriminatrice nuova.
  Nel ragionare su quest'ultima, abbiamo trovato che, tra tutte le proposte, effettivamente la proposta di legge C. 1986 Campana è quella più ricca. Per completare, se eventualmente fosse necessario, il ragionamento della mia collega, relativamente all'articolo 2, gli atti di bullismo materiale già oggi rientrano nella disciplina dell'articolo 612-bis del codice penale. Quello che è nuovo e che a noi sembra, al di là di qualche dettaglio definitorio, estremamente interessante, è l'articolo 3 della proposta relativo al bullismo informatico. Qui viene descritta per la prima volta una serie di condotte, alcune delle quali fino a oggi non potevano rientrare in nessuna fattispecie incriminatrice pur avendo un valore estremamente dannoso e lesivo.
  L'idea potrebbe essere quella di mantenere il 612-bis così com’è, di espungere da questo l'ultima parte del secondo comma, quando si dice che il reato è aggravato se commesso attraverso strumenti informatici e telematici, e di pensare ad esempio a un 612-ter che riguardi soltanto l'atto persecutorio commesso attraverso strumento telematico e informatico, che sia quindi fattispecie autonoma e contenga, salvo qualche piccolo dettaglio, l'indicazione delle condotte di cui all'articolo 3 della proposta C. 1986.
  Eviterei, come suggeriva la collega, il riferimento al danno. La parte in cui all'articolo 4 si dice che è punito soltanto se cagiona un perdurante e grave stato di ansia e di paura e così via, tutto sommato si può eliminare. La condotta in sé è Pag. 11sicuramente lesiva, soprattutto se il richiamo è, come per il 612-bis, a chi commette questo reato di stalking telematico, o come vorrete chiamarlo, con condotte reiterate, come nel 612-bis e come era negli intendimenti del legislatore di questa proposta.
  Del resto, nella realtà giudiziaria questa parte della norma del 612-bis è una parte morta. Nessuno può offrire a un giudice la prova di aver sopportato uno stato d'ansia collegato proprio a quel fatto specifici né è facilmente diagnosticabile, dimostrabile, sottoponibile a consulenza o accertamento. Diventa, quindi, una parte della norma che il giudice soddisfatta attraverso un criterio sostanzialmente di immedesimazione: se chiede come si sarebbe sentito nel caso in cui fosse stato nei panni della vittima. Togliere quella parte o aggiungerla, quindi, non cambia niente.
  Se si dovesse decidere di creare questa simmetria tra 612-bis e 612-ter, a questo punto effettivamente le sanzioni andrebbero equiparate, non più da 6 mesi a 4 anni, ma da 6 mesi a 5 anni, per creare un parallelismo tra i due meccanismi, ben sapendo che chiaramente, se dovesse essere minore l'autore del fatto, certo non andrà incontro a quel tipo di sanzione.
  Ritengo che in questo modo si farebbe un bel lavoro di completamento di una fattispecie di atti persecutori che, in realtà, troverà applicazione con la stessa frequenza anche nei rapporti tra maggiorenni. Purtroppo, infatti, vediamo che in molti casi gli atti persecutori sono condotti o con condotte miste o con condotte esclusivamente telematiche. Molte delle condotte che sono state da voi individuate nel dettaglio dell'articolo 3 a oggi praticamente non sarebbero sanzionabili.
  L'esclusione deliberata da gruppi on line, di cui si parla qui, o comunque da community virtuali va forse dettagliata. È chiaro che non può essere sanzionata la mera esclusione. Se, però, come si dice in altra parte del testo, fosse motivata, precisandolo nella fattispecie, da orientamenti sessuali, razza, lingua e così via, quella è una condotta altrimenti non sanzionata. Allo stesso modo, l'assunzione dell'identità altrui per diffamarlo di fatto attraverso il Web, creare un profilo Facebook assumendo l'identità della vittima per metterle in bocca cose che non avrebbe mai detto e che avrebbero un contenuto lesivo della sua reputazione, oggi non è sanzionato. È sanzionata la sostituzione di persona, fattispecie, peraltro, di difficile riconducibilità al Web, che non è sanzionato. Il fatto di carpire informazioni per poi divulgarle non è sanzionato.
  Questa norma, quindi, è ricca di contributi interessanti, che potremo utilizzare appunto quando le vittime sono minori, ma a questo punto, visto che molto spesso accade che vittime delle stesse condotte sono anche maggiorenni, anche in quell'altro contesto. Credo di non avere null'altro da aggiungere.

  PRESIDENTE. Vi ringraziamo molto, perché c’è stato proprio uno sforzo anche di suggerimenti, che penso saranno oggetto di riflessioni, ma anche operativi. Siccome dovremmo completare l'indagine conoscitiva il 14 dicembre prossimo, se fosse possibile in questa o in altra sede magari avere anche la specifica che di cui parlava il procuratore, soprattutto relativa alla condotta dell'articolo 3, sarebbe molto interessante. Magari manderemo anche il testo della vostra audizione, così potrebbe essere traccia.
  Purtroppo, tra poco dobbiamo votare come Commissione giustizia, ma credo anche le altre Commissioni, la legge di stabilità, quindi siamo in un momento di grande fermento. Avremmo cinque minuti e non se i relatori o altri vogliono rivolgere domande.
  Do la parola almeno a un relatore, l'onorevole Beni.

  PAOLO BENI, relatore per la XII Commissione. Sono stati molto chiari e li ringrazio del lavoro. Ringrazio anche il Garante che è dovuto andar via.
  Se potremo avere anche le relazioni, ci sarà molto utile, ma vorrei semplicemente capire se ci siamo capiti. Il dottor Albamonte diceva che può sembrare contraddittorio – anch'io penso che non debba Pag. 12essere così – rispetto all'audizione del Garante, il ragionamento condotto. Non può esserlo. Credo che andrà inevitabilmente trovato un equilibrio tra la dimensione sanzionatoria e penale e la dimensione della prevenzione, che si avvale essenzialmente di un'attività di formazione all'uso critico della rete. Su questo penso che vada trovato il punto. Le proposte di legge sono diverse. Quella di cui avete trattato maggiormente è quella che ha più la parte penale e ha meno l'altra, ma inevitabilmente dovremo integrare questo lavoro.
  Dal punto di vista penale, però, mi sembra di aver capito che dite che è inutile costruire una fattispecie di reato che di fatto è una replica. Negli atti di bullismo potremmo trovare la diffamazione, l'ingiuria, la minaccia, tutti reati già previsti dal codice penale. Quello che manca è il reato specifico di tutte queste cose, che definiamo come atti persecutori ma potremmo definire anche come ingiuria e così via, fatti attraverso lo strumento informatico, il quale, anche per i motivi che diceva Soro, amplifica il fenomeno.
  In sostanza, una prima conclusione dovrebbe essere quella che questa legge non si occupa di bullismo e cyberbullismo, ma di cyberbullismo, con particolare riguardo alla tutela dei minori, ma l'atto può essere commesso dal minore e dal maggiorenne. Vorrei sapere se ho capito.

  EUGENIO ALBAMONTE, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma. È esattamente così. L'idea dovrebbe essere questa: occuparsi soltanto dell'aspetto cyber sul presupposto che l'aspetto bullismo non tecnologico, non telematico-informatico, è già assorbito nell'articolo 612-bis del codice penale, nell'ottica...

  PRESIDENTE. Come in altri reati.

  EUGENIO ALBAMONTE, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Nell'ottica che le vittime possono essere sia minorenni sia maggiorenni e gli autori possono essere sia maggiorenni sia minorenni. Per l'autore maggiorenne ci sarà la maggior rigidità della sanzione penale; per l'autore minorenne sarà in modo diverso. Poi ci sarà un contesto di prevenzione e informazione.

  PRESIDENTE. Potreste tornare, perché non vorrei togliere spazio neanche ad altri. Abbiamo un po’ procrastinato queste audizioni anche prima dell'estate, perché dovevamo trovare il tempo e lo spazio. Adesso abbiamo veramente due minuti, quindi non so come si potrebbe fare. Il 14 dicembre prossimo dedicheremo un pomeriggio a completare le audizioni. Potreste tornare. Vedo che anche la relatrice Campana e altri colleghi vorrebbero intervenire. Non facciamo una cosa che dà un'immagine di frettolosità che non è del Parlamento. Purtroppo, è un momento molto intenso di Aula.
  Se ritenete, potrebbe essere anche l'occasione per portare quel testo. Vi invitiamo allora già fin d'ora a tornare lunedì 14 dicembre, e faremo uno sforzo in più rispetto a tutto il calendario già pesante che abbiamo. Proprio, però, perché siamo in congiunta, abbiamo individuato quel pomeriggio per le altre audizioni, e quindi eventualmente per completare anche con domande la vostra.
  Ringrazio i nostri ospiti.
  Dichiaro conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.15.