XVII Legislatura

Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

Resoconto stenografico



Seduta n. 55 di Mercoledì 27 luglio 2016

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Catania Mario , Presidente ... 3 

AUDIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO DELLA CONTRAFFAZIONE VIA WEB E IN SEDE INTERNAZIONALE

Audizione del presidente di Confindustria digitale, Elio Catania.
Catania Mario , Presidente ... 3 ,
Catania Elio , presidente di Confindustria digitale ... 3 ,
Catania Mario , Presidente ... 7 ,
Baruffi Davide (PD)  ... 7 ,
Garofalo Vincenzo (AP)  ... 8 ,
Catania Mario , Presidente ... 9 ,
Catania Elio , presidente di Confindustria digitale ... 9 ,
Minozzi Marzia , responsabile rapporti istituzionali e regolamentazione di Asstel ... 10 ,
Catania Elio , presidente di Confindustria digitale ... 12 ,
Catania Mario , Presidente ... 13 ,
Catania Elio , presidente di Confindustria digitale ... 13 ,
Catania Mario , Presidente ... 13 

Comunicazioni del Presidente:
Catania Mario , Presidente ... 13 ,
Cenni Susanna (PD)  ... 13 ,
Catania Mario , Presidente ... 14 

ALLEGATO: Documentazione prodotta da Confindustria digitale ... 15

Testo del resoconto stenografico

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
MARIO CATANIA

  La seduta comincia alle 8.35.

  (La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

  (Così rimane stabilito).

Audizione del presidente di Confindustria digitale, Elio Catania.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca del presidente di Confindustria digitale, Elio Catania. Si tratta di un'audizione importante nell'ambito del lavoro che stiamo facendo sul legame tra contraffazione e commercio, compreso l’e-commerce. Lo preciso per il nostro audito: c'è una relazione in corso, il cui relatore è il collega Baruffi, che poi le farà sicuramente delle domande.
  Abbiamo oggi con noi il presidente di Confindustria digitale, dottor Elio Catania, che è accompagnato dalla dottoressa Marzia Minozzi, responsabile dei rapporti istituzionali e delle regolamentazioni di Asstel.
  Non mi trattengo ulteriormente nell'introduzione. Do subito la parola al Presidente Catania e lo ringrazio sin da ora. Prego.

  ELIO CATANIA, presidente di Confindustria digitale. Grazie, presidente. Innanzitutto desidero ringraziare lei, presidente, e la Commissione per questa possibilità che mi e ci offre di portare il nostro punto di vista, come filiera del digitale, su questo tema, assolutamente rilevante, che riguarda la contraffazione e, in generale, tutti i fenomeni di contraffazione via web.
  Confindustria digitale è la federazione di Confindustria che raggruppa tutte le società di telecomunicazioni e informatica attraverso una piramide di associazioni. Rappresentiamo, grossomodo, un giro di affari di 70 miliardi di euro all'anno e una forza lavoro di 250.000 addetti. Mi piace dire che si tratta di una rappresentanza abbastanza importante in questo settore.
  Per essere molto efficace scorrerei rapidamente la relazione, presidente, se è d'accordo.
  Partirei proprio dal primo punto, lo sviluppo dell'offerta legale online, che è il primo strumento per noi contro l'uso illecito della rete. Infatti, l'obiettivo comune di tutti noi di questa complessa filiera dell'offerta sia di merci, sia di contenuti dovrebbe essere quello di sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni per favorire l'innovazione, la crescita economica e il progresso. Come ben sappiamo, questa equazione di investimenti in innovazione, in digitale, in produttività, competitività e crescita è un'equazione ormai molto, molto consolidata. Questo è l'unico modo per creare, in ultima analisi, valore da ridistribuire poi a tutti gli attori della filiera.
  Le tecnologie ampliano le possibilità di distribuzione dei prodotti, soprattutto di quelli digitali. Ci sono spazi per un allargamento del numero di utilizzatori e, quindi, del mercato tale da consentire l'adeguata remunerazione di tutti gli attori e la creazione di valore per l'intera economia. Pag. 4 Questa, tra l'altro, è la linea che ispira anche le azioni connesse alla strategia per il Mercato unico digitale, avviata, come ben sappiamo, dalla Commissione europea, che vede nella promozione dell’e-commerce uno dei pilastri fondamentali per lo sviluppo dell'economia digitale integrata a livello della Comunità europea.
  Lo strumento che sta emergendo, sia a livello nazionale, sia a livello comunitario, come il più adatto alla repressione online dei fenomeni illeciti che compaiono in rete è quello del notice-and-action, ossia «rileva e agisci». Tra l'altro, su questo c'è un'ultima comunicazione recente della Commissione, del 25 maggio, mentre in tutte le sedi comunitarie è stata ribadita l'adeguatezza della direttiva 2000/31/CE sul quadro normativo per il commercio elettronico, che prevede l'esenzione da responsabilità per i prestatori di servizi intermediari, cioè tutti coloro che stanno in mezzo nella catena.
  Peraltro, preme sottolineare, con riferimento primario alla pirateria, ma con evidenti impatti anche su tutti i fenomeni contraffattivi in generale, che il miglior strumento di contrasto è proprio lo sviluppo di un'offerta legale che sia completa. L'utente deve poter accedere legalmente a tutti i contenuti disponibili online, altrimenti viene fuori che l'unica soluzione per poter accedere a tutti i prodotti è quella illegale.
  Il metodo deve essere semplice da utilizzare, user-friendly. L'accesso all'offerta legale non deve essere tecnicamente più complicato di quello ai mercati illeciti o che comunque contengono contenuti illeciti.
  Inoltre, le tecnologie ampliano enormemente le possibilità di distribuzione dei prodotti. Occorre che questa offerta non sia discriminata rispetto all'offerta tradizionale sotto il profilo del trattamento fiscale. Siamo di fronte a un mercato che si deve allargare e che si va allargando sia sul piano del funzionamento del mercato tradizionale, sia su quello del mercato tecnologico.
  In questa sede mi sembra opportuno sottolineare come i fornitori dei servizi della società dell'informazione, cioè noi, non abbiano alcun interesse a tollerare attività connesse a illeciti online. Hanno, invece, un fortissimo interesse ad assicurare un elevato livello di reputazione del mercato digitale, perché questo ha una ricaduta certamente su di noi, ma direi anche sull'intero funzionamento del mercato.
  Come già testimoniava la comunicazione di fine dicembre 2011 della Commissione europea sulla promozione del commercio elettronico per il mercato unico, ripresa poi dalla citata Strategia per il Mercato unico digitale, creare un ambiente sicuro per le transazioni online è uno degli obiettivi funzionali al miglior sviluppo dell'economia e dell'ecosistema Internet e alla corretta valorizzazione di tutte le attività ad esso connesse.
  In questo contesto è diretto interesse anche degli operatori di servizi della comunicazione elettronica creare un ambiente online in grado di assicurare fiducia agli operatori e ai consumatori online. Per noi è fondamentale la creazione di un ambiente sano, trasparente e lecito, perché siamo sicuri che questo sia l'unico modo per sviluppare il mercato nella sua definizione più estesa.
  Inoltre, va anche ricordato che, alla luce della transizione di mercato che vede ormai prevalere le cosiddette offerte flat di trasmissione dati, gli operatori – mi riferisco soprattutto agli operatori delle comunicazioni – non ottengono ricavi incrementali dal mero traffico prodotto. Esso provoca, anzi, al contrario, problemi di congestione delle reti e, di conseguenza, ulteriore fabbisogno di investimenti. Non c'è un circolo vizioso su questo.
  Non sfugge, del resto, a questa Commissione – spero – che il ruolo dei nostri associati è quello di meri prestatori di servizi di comunicazione elettronica in Italia di pacchetti di dati e di informazioni rispetto a due tipologie distinte di illeciti che possono essere commessi attraverso la rete: la vendita di beni contraffatti, che recano illecitamente un marchio identico a un marchio registrato, e la diffusione in rete di riproduzione illecite di prodotti Pag. 5tutelati dal diritto d'autore, tra cui anche quelli audiovisivi.
  In Europa la fonte normativa primaria che disciplina il ruolo dei prestatori di servizi della società dell'informazione è la direttiva già citata 2000/31/CE sul commercio elettronico, successivamente recepita poi nel nostro ordinamento nazionale dal decreto legislativo del 9 aprile 2003 n. 70.
  Occorre ricordare che nel corso della recente e periodica attività di monitoraggio dell'applicazione della direttiva 2000/31/CE la stessa Commissione europea non ha rilevato la necessità di procedere alla revisione della direttiva, giudicando il quadro normativo in essa contenuto ancora adeguato a garantire, da un lato, una corretta disciplina delle attività di comunicazione elettronica necessarie alla prestazione dei servizi della società dell'informazione e, dall'altro, lo sviluppo di questi ultimi, necessari al recupero di competitività dell'Europa rispetto alle altre macroaree regionali.
  La direttiva prevede che i prestatori di servizi di comunicazione elettronica siano esentati dalle normali responsabilità che insorgono in capo a coloro che rendono possibili transazioni nel mondo cosiddetto reale. Prevede, anzi, un esplicito divieto agli Stati membri di imporre ai fornitori di servizi obblighi di vigilanza sulle attività che vengono svolte in rete.
  Ne deriva che, a tutt'oggi, la normativa comunitaria non permette ai prestatori di servizi di comunicazioni di intervenire in mancanza di un provvedimento di un'autorità, sia per raccogliere le informazioni funzionali a stabilire la presenza di attività illecite – di recente la Corte di giustizia europea ha chiarito definitivamente che non si possono usare allo scopo neppure meccanismi di filtraggio da parte degli operatori di comunicazione – sia per consentire l'utilizzo dei dati personali della clientela e dei fornitori di servizio per finalità di sorveglianza o assunzione di informazioni relative a presunte condotte illecite dei contraenti il servizio.
  Uno dei cardini, come ben sappiamo, della normativa a tutela dei dati personali è il loro utilizzo per finalità attinenti al servizio prestato agli operatori, note agli utenti al momento della sottoscrizione. La normativa a tutela dei dati personali è di provenienza comunitaria ed è recepita in Italia dal decreto-legge n. 196 del 2003.
  Quindi, l'unico ruolo che i prestatori di servizi di comunicazione possono attualmente rivestire ai sensi della normativa vigente è quello di recepire ordini di autorità competenti e dare loro corso. Non possono intervenire prima o sostituirsi a esse.
  Nel caso della vendita di beni contraffatti tramite piattaforme di e-commerce, per esempio, è stata avanzata la richiesta di prevedere per gli operatori, ossia i trasportatori di informazioni, l'obbligo di memorizzare gli eventi illeciti segnalati per evitare che essi vengano reiterati dopo essere stati tempestivamente rimossi. Confrontare queste notizie di reato con tutto quanto va online comporterebbe, però, forme di controllo della comunicazione non conformi ai princìpi e alle normative già richiamate e ai pronunciamenti della Corte di giustizia sul filtraggio, che non è ammesso, oltre che tecnicamente, irragionevolmente, molto onerose.
  Nel caso dello scambio di contenuti protetti dal diritto d'autore all'interno di un quadro giuridico europeo consolidato va ricercata una soluzione che agisca sul doppio binario del contrasto alla pirateria digitale e dello sviluppo dei contenuti legali. A questo riguardo va sottolineato che il nostro Paese può citare l'esperienza dei regolamenti Agcom a tutela del diritto d'autore e per la promozione dell'offerta legale, che si propone esattamente queste esigenze.
  L'applicazione del regolamento ha sinora privilegiato l'aspetto della tutela del diritto d'autore rispetto a quello relativo alla promozione dell'offerta legale. Cionondimeno, ci sembra che tale iniziativa, ancora dibattuta sotto il profilo squisitamente giuridico, sia assolutamente meritoria, poiché ha consentito di sviluppare un meccanismo di tutela rapido, efficace e in grado di bilanciare i diritti fondamentali e gli interessi coinvolti. Riteniamo che consolidare quanto stabilito rispetto alle modalità Pag. 6di tutela dei diritti di proprietà intellettuale online sia il primo passo per una sistemazione equilibrata di una materia troppo spesso sottoposta ancora oggi a tentativi di sommovimenti giudiziari dell'equilibrio correttamente raggiunto dall'Autorità.
  Per quanto riguarda le azioni di contrasto ai comportamenti illeciti, il nostro punto di vista è che occorra agire con pragmatismo, rifuggendo dalla contrapposizione ideologica che da sempre contraddistingue il dibattito sulle forme con le quali si possono tutelare in maniera efficace i diritti di proprietà intellettuale nel mondo web. Obiettivo comune di azioni a contrasto dei fenomeni illeciti deve essere quello di identificare misure efficaci e in grado di ripartire correttamente azioni e responsabilità fra i diversi attori di una filiera complessa, avendo riguardo alle possibilità tecniche concrete di intervento di ciascuna categoria di attori.
  Gli intermediari nazionali hanno ritenuto corretto ricevere ordine di contrasto dei fenomeni illeciti anche dalle autorità amministrative, oltre che dalla sola autorità giudiziaria, come avveniva fino all'emanazione del regolamento Agcom citato. Tuttavia, ritengono di non essere i soggetti adeguati alla valutazione dell'illecito o meno. Infatti, bisogna ricordare che gli illeciti online hanno rilevanza penale sia per quanto riguarda i comportamenti contraffattivi, sia per quanto riguarda quelli in violazione al diritto d'autore.
  L'accertamento dell'illecito contiene in sé un'attività di giudizio dell'illecito stesso che operatori di rete e servizi di comunicazione elettronica non possono svolgere. Inoltre, è essenziale che il prestatore dei servizi di comunicazione elettronica, che in questo schema dovrebbe intervenire su un servizio fornito al destinatario del servizio stesso, che spesso è un suo cliente, con cui sussiste quindi una relazione contrattuale, sia non perseguibile da alcuno, né civilmente, né penalmente, per l'azione messa in atto per ordine dell'autorità competente per legge.
  Rispetto all'attività di segnalazione degli illeciti si richiama l'attenzione sul fatto che queste debbano pervenire solo dai detentori dei diritti o da soggetti titolari di un interesse diretto alla tutela dei diritti violati, per esempio distributori di marchi. Consentire infatti a qualsiasi utente della rete di procedere a segnalazioni tutte da verificare potrebbe prestarsi all'utilizzo opportunistico di tale facoltà da parte di alcuni, con effetti negativi per l'intero sistema, che sarebbe gravato da false segnalazioni, a detrimento della velocità di azione nel trattare quelle realmente fondate.
  I princìpi da salvaguardare, individuati nel corso dell'esperienza fatta con Agcom, sono relativi all'esonero da ogni responsabilità legale e patrimoniale per i soggetti cosiddetti Internet service provider che dovranno attuare i provvedimenti; tempi certi e rapidi di azione, come richiedono i titolari dei diritti, nel rispetto di condizioni di fattibilità tecnica e organizzativa; segnalazione degli elementi necessari a individuare univocamente il contenuto che non deve essere più disponibile in rete; rispetto dei princìpi fondamentali del diritto nei confronti dei destinatari dei provvedimenti e, quindi, rispetto del diritto al contraddittorio e a ricorrere eventualmente contro le decisioni sfavorevoli.
  Rispetto al dibattito già svolto sarebbe opportuno approfondire meglio l'utilizzo delle tecnologie innovative in quest'ambito. Se i contenuti fossero nativamente protetti, l'informazione sulla titolarità dei diritti potrebbe essere in qualche modo incorporata alla forma digitale del contenuto tutelato. Questo ne renderebbe possibile la rilevazione ogni volta che passano per la rete. Tale identificazione consente la migliore tutela dei contenuti stessi. Si tratterebbe di soluzioni all'avanguardia, basate sulla registrazione dei contenuti, che ne garantisca la riconoscibilità online.
  Un esempio di tali tecnologie è costituita dal progetto Fingerprint, cioè dall'identificazione – dal marchio, fatemi dire – di un contenuto che gira in rete. Le caratteristiche positive di tali tecnologie consistono nel consentire il monitoraggio dell'utilizzo digitale delle opere protette senza intervenire con un controllo totalitario sulle comunicazioni telematiche, evitando così di Pag. 7offrire il fianco alle consuete critiche che evidenziano il forte rischio di lesione delle libertà fondamentali.
  Per quanto riguarda, invece, la repressione dei fenomeni contraffattivi di merci, non bisogna sottovalutare il ruolo delle azioni sul mondo fisico, con il rafforzamento dei controlli doganali sulle spedizioni internazionali dei beni. Va, infatti, ricordato che i prodotti acquistati online normalmente sono spediti via posta e che, nel caso di acquisti internazionali, devono passare i consueti controlli doganali.
  In conclusione, la contraffazione online è un grave danno per tutte le aziende, come già dichiarato a questa Commissione da Netcomm, una nostra associata, il Consorzio per il commercio elettronico. L'azione di contrasto alla contraffazione, per essere efficace, deve essere strutturata su più fronti. Essa deve partire dall'accresciuta consapevolezza dei consumatori per esplicarsi pienamente in un'azione collaborativa tra aziende e autorità, che nel settore dei beni digitali può trovare un caso di best practice, ossia di ottimi esempi, nell'attuazione del regolamento Agcom a tutela del diritto d'autore. Per i beni fisici può avere a riferimento la sottoscrizione di accordi di settore, come Carta Italia, che è stato di recente firmato, per tutti quegli ambiti del commercio, anche elettronico, che possono essere colpiti da contraffazione.
  Abbiamo voluto riassumere in queste poche cartelle il nostro punto di vista, di cui mi pare che l'essenza fondamentale sia questa: dobbiamo segmentare le responsabilità nel processo di commercio elettronico e nelle potenziali contraffazioni che il commercio elettronico o la circolazione di contenuti via web possono comportare. L'aspetto degli operatori di telecomunicazioni in particolare non può essere gravato, essendo un ruolo di puro trasporto, da compiti che sono giuridicamente impossibili o tecnologicamente non realizzabili.
  Rimango a disposizione per eventuali domande. Grazie.

  PRESIDENTE. Presidente, grazie per la sua relazione. Direi che non ci ha sorpreso. Il punto di vista di Confindustria digitale su questa tematica ci era noto e lei l'ha ribadito oggi qui con argomentazioni anche convincenti.
  Più tardi tornerò a chiederle un chiarimento su un passaggio su cui, francamente, mi piacerebbe avere qualche informazione in più. Penso a quando si fa riferimento, nella parte finale del suo intervento, all'utilizzo di tecnologie innovative dirette a contrassegnare l'informazione che viaggia via web in merito all'informazione sulla titolarità dei diritti.
  Prima di tornarci, però, credo sia opportuno vedere se i colleghi e, in particolare, il relatore Baruffi desiderano intervenire per farle delle domande.
  Do la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

  DAVIDE BARUFFI. Grazie, presidente. Ringrazio gli auditi per le informazioni che ci hanno portato e per le considerazioni che sono state svolte. Provo a farne tre rapidamente io, chiedendo un riscontro.
  In primo luogo, condividiamo in via generale che lo sviluppo dello offerta legale online sia la strada principale per il contrasto all'illegalità. Credo che questo sia per il Paese un elemento da tenere sempre presente quando si prova a discutere di efficacia degli strumenti.
  Sto anche alle sue conclusioni. Noi riteniamo – l'abbiamo capito bene anche nella recente visita che abbiamo fatto a Bruxelles da parte della Commissione – che ci sia l'interesse da parte di tutti a promuovere accordi positivi e volontari che rafforzino la filiera dell’e-commerce e la legalità e, in questa, la responsabilità dei diversi soggetti. Le chiederei anche un giudizio rispetto alla nostra esperienza e come, secondo voi, dal vostro punto di vista molto importante, si possano fare anche passi avanti in questo senso.
  Ho due questioni su cui volevo farla tornare, su cui ha insistito molto lei – e ci sta – nella rappresentanza del vostro punto di vista e anche degli interessi dei vostri associati, che mi pare siano oggetto, però, in questo momento di dibattito.
  La prima affermazione, semplificando, è la seguente: il fatto che gli intermediari non portino alcuna responsabilità rispetto Pag. 8ai contenuti che vengono caricati, ai sensi della direttiva 2000/31/CE è vero. È un principio che, però, già oggi credo difficilmente si possa affermare in via assoluta, perché ci sono, naturalmente, situazioni diverse che, come tali, anche le autorità giudicanti misurano concretamente nel fatto.
  Registro che il Governo ancora ieri è venuto a rispondere in Aula a una nostra interrogazione a questo proposito e ha formulato una proposta nell'ultimo suo paper rispetto alla comunicazione della Commissione sulla responsabilità dei provider. Il Governo avanza la proposta di distinguere i diversi tipi di provider in base alla funzione che svolgono concretamente nei confronti degli altri operatori. Da qui la possibilità di derivarne anche correlate differenti responsabilità, a seconda del tipo concreto di funzione che viene svolta. Questo mi pare un modo non ideologico di affrontare la questione per andare a pesare realmente il livello di coinvolgimento delle parti.
  La seconda affermazione che vorrei provassimo a valutare insieme è questa: che cosa la tecnologia attuale ci consente di fare nel rispetto di princìpi che, in alcuni casi, sono molto forti, per esempio la libertà di espressione e la libertà di opinione, che non può essere compressa in alcun modo, e, al tempo stesso, la responsabilità nei confronti di diritti soggettivi forti, per esempio il diritto d'autore. Stanno su un livello diverso, naturalmente.
  Abbiamo registrato anche in questo caso dinanzi alla Commissione, come su alcuni fronti – penso alla tutela dei minori, al contrasto al terrorismo, alla lotta alla pedopornografia – ci sia l'iniziativa della Commissione stessa per spingere più avanti la necessità di dotare di strumenti, ma anche di responsabilità, gli operatori della rete per un contrasto efficace. Questo non mi pare stia destando particolare allarme da parte degli operatori stessi.
  Sul tema del contrasto alla contraffazione registro che c'è qualche elemento di resistenza in più. Vorrei capire da voi che cosa pensate che la tecnologia consenta oggi da questo punto di vista. Il Governo ancora ieri proponeva, per esempio, l'adozione di strumenti innovativi, sperimentali naturalmente, per provare a dare più tempestività non solo al take down dei contenuti riconosciuti come illeciti – il tema dei tempi e, quindi, dell'efficacia degli strumenti è rilevantissimo – ma anche a forme di stay down. Queste inevitabilmente coinvolgono e responsabilizzano anche i vostri associati. Volevo capire il vostro punto di vista su questo.
  Da ultimo, mi associo alla sollecitazione del presidente. Sempre a proposito di tecnologia, anch'io sarei interessato a capire qualcosa di più su questa proposta di tecnologie innovative che possono consentire fin dall'inizio di identificare e, quindi, di marcare in qualche modo il passaggio dei contenuti legali. Credo che questa sarebbe una strada assolutamente interessante da percorrere. Fuori, anche in questo caso, da una discussione ideologica, essa consentirebbe con più tranquillità ed efficacia di distinguere ciò che è legale da ciò che non lo è e metterebbe tutti gli operatori – credo – in una condizione più forte e più serena di operare.

  VINCENZO GAROFALO. Buongiorno, presidente Catania. La ringrazio intanto per le informazioni che ha aggiunto a quelle che già abbiamo. Non ripeto le considerazioni del collega Baruffi soprattutto sul livello di responsabilità o di collaborazione dei prestatori di servizi intermediari.
  Sono anch'io curioso di capire se ci sia una strada di maggiore collaborazione, perché, francamente, soprattutto il tema dei diritti d'autore è abbastanza ben affrontato, mentre quello della contraffazione, a mio giudizio, lo è ancora troppo flebilmente. Noi usiamo dire che la rete è come un grande supermercato all'interno del quale chi propone prodotti una determinata misura di collaborazione per evitare di offrire prodotti che siano diversi da quelli che l'utente può immaginare di acquistare la dovrebbe prestare. Una determinata collaborazione, se non proprio responsabilità, la vorremmo immaginare.
  Vorrei chiederle, però, qualcosa di diverso, ossia se ci può dire qualcosa sul web sommerso. Conosce la differenza fra deep e Pag. 9dark web, che rappresentano, in base alle cose che ho letto in questi tempi, un terreno molto utilizzato soprattutto da chi commette atti terroristici o da chi tende a essere anonimo a fini, purtroppo, non di bene. C'è qualche informazione sulla quale ci può rendere edotti, visto che esso rappresenta – credo – oltre il 90 per cento del traffico web, che, ahimè, rischia di essere un virus pazzesco che va a colpire la nostra società?

  PRESIDENTE. Do la parola al Presidente Catania per la replica.

  ELIO CATANIA, presidente di Confindustria digitale. Vi ringrazio per gli stimoli ulteriori a questa discussione. Vi prego di credere che, come filiera, siamo estremamente attenti a tutte queste tematiche, perché indubbiamente possono determinare una direzione piuttosto che un'altra all'evoluzione dell'intero mercato digitale, che non è soltanto un interesse specifico di affari della nostra filiera, ma è realmente lo sviluppo dell'economia moderna.
  È difficile oggi separare un'economia digitale da un'economia non digitale. È l'intera economia che è diventata digitale, perché non c'è settore che non sia toccato dalla trasformazione competitiva digitale, di cui la messa in rete di prodotti, siano essi beni fisici o beni immateriali, è elemento fondamentale.
  Per prendere lo spunto dell'onorevole Baruffi, l'offerta legale è l'elemento di fondo per rispondere all'illegalità. Lei giustamente stimola e chiede a quale livello di gerarchia possiamo assegnare delle responsabilità. I trasportatori di contenuti che tipo di responsabilità possono avere in questo? Qui dobbiamo realmente scalare le responsabilità dei vari attori della filiera.
  Partendo dal livello più basso, ci sono gli operatori di telecomunicazioni, i quali non fanno altro che spostare dei pacchetti di informazioni. Sopra questo ci sono, invece, coloro i quali creano, per esempio, dei mercati. Mi riferisco, soltanto per citarli, a quelli più noti, come Amazon o eBay.
  È evidente che, come filiera di telecomunicazioni e, quindi, come puro trasporto, non abbiamo oggi degli elementi proattivi per poter decidere se un bene sia un bene legale o un bene contraffatto. Poi toccherò il tema della marcatura a priori, che può essere uno strumento che le tecnologie stesse mettono a disposizione. Preciso, però, che tutto il mondo delle telecomunicazioni, a fronte di richieste della magistratura o comunque di organi istituzionali, interviene per bloccare eventuali passaggi di informazioni o contenuti relativi a beni la cui natura sia stata definita illegale.
  Quello che non riusciamo a fare sono attività di filtraggio a priori, perché non ne abbiamo elementi concreti. Diverso, invece, è ciò che avviene a mano a mano che saliamo nella catena dell'articolazione dei mercati.
  Facciamo il caso di eBay, che ha un suo portafoglio di prodotti messi in rete, nella sua rete, nel suo mercato, dai produttori. Possiede, quindi, tutti gli strumenti per poter dire, sulla base di segnalazioni dei loro clienti, che un determinato prodotto, messo in rete da un determinato fornitore, è un prodotto illegale. A quel punto, sulla base dell'autotutela, o comunque della migliore buona volontà, eBay è tenuta a intervenire, bloccando, in quel caso, quel contenuto illecito, perché ne ha tutti gli elementi di valutazione, che le vengono proprio dal funzionamento del mercato stesso.
  A mano a mano che saliamo in questa catena di fornitura possiamo associare delle responsabilità decisamente proattive e migliori rispetto a quelle che un puro trasportatore di contenuti – mi faccia dire di dati, perché non sono contenuti, ma dati – può assumersi.
  Arriviamo al tema delle tecnologie, perché è un tema molto interessante come elemento che può mitigare questo aspetto. Lei ha toccato l'altro grande tema, che è quello della libertà di espressione: dov'è il punto di incrocio? Questo è un tema storico profondissimo, di cui credo che dovremo ancora parlare per molto tempo. Trovare il punto di equilibrio tra libertà di espressione e tutela è un tema politico ed Pag. 10etico di altissimo profilo, non certo di carattere tecnico.
  Prendo il caso del diritto d'autore. Noi per primi siamo assolutamente convinti che la tutela del prodotto di ingegno debba essere assicurata. Questo è fuori discussione. L'abbiamo sostenuto in tantissime sedi e lo continuiamo a sostenere. Nello stesso tempo, però, non dobbiamo, di nuovo, appesantire l'intero funzionamento della libera circolazione del risultato dell'intelletto umano con regole magari obsolete.
  Faccio il caso proprio del diritto d'autore, una normativa che, come sappiamo, se non ricordo male, è del 1941, poi aggiornata successivamente al 1992, quando ancora non c'era non dico il web, ma non c'erano neanche i dischetti o i nastri. Pertanto, dobbiamo essere a livello di legislazione estremamente attenti a cercare di anticipare – non dico incorporare soltanto, ma anticipare – le evoluzioni da questo punto di vista.
  Certo, il tema si pone. Ci sono situazioni in cui il tempo di eliminazione di determinati filmati o di determinate informazioni (tutela dei minori o tutela contro atti terroristici, giusto per stare, purtroppo, su discussioni attuali) deve essere messo in campo in maniera immediata. Qui, però, a intervenire deve essere, di nuovo, l'autorità oppure, laddove ci sia nell'architettura dei vari attori, qualcuno che può rilevare che c'è un contenuto di quel tipo.
  Questo avviene. Prendo il caso di YouTube, per esempio. Per primi i suoi gestori hanno delle funzioni specifiche aziendali e fanno uno screening di opportunità di determinati contenuti, che comprendono violenza o contenuti che possono violare su una base di princìpi etici generali il senso corretto.
  Lei ha ragione sul sottolineare il tempo di risposta, che deve essere il più basso possibile. Qui apro il tema delle tecnologie. In effetti, l'evoluzione delle tecnologie se, da un lato, crea il problema, dall'altro, può aiutare a risolverlo. Tanto più siamo in condizioni oggi in maniera automatica, non necessariamente con operatori davanti ai vari schermi, di identificare che un contenuto è un contenuto illegale, perché magari è stato copiato illegalmente – c'è anche la riproduzione legale, come ben sappiamo – oppure che c'è un prodotto contraffatto.
  Questo perché abbiamo avuto l'evidenza. Parliamo adesso di quello che lei, presidente, chiedeva sul cosiddetto fingerprint. Nel momento in cui in maniera automatica viene identificata questa contraffazione, automaticamente quel contenuto viene bloccato, o per motivi di violazione dei princìpi di etica, o per violazione del diritto d'autore, oppure per contraffazione.
  Devo dire che da questo punto di vista le tecnologie stanno aiutando molto. C'è molto automatismo in questo campo e già lo stiamo vedendo. Noi stessi navighiamo su tanti siti fornitori di contenuti, siano essi video o audio, e stiamo vedendo che molto spesso e molto rapidamente alcuni di questi video scompaiono o non sono più accessibili, proprio perché c'è questo automatismo in questa direzione.
  Lascerei la parola alla dottoressa Minozzi per il tema del fingerprint, perché è un tema estremamente interessante, che nel settore della contraffazione potrà dare – e sta cominciando a dare – dei grandi risultati.

  MARZIA MINOZZI, responsabile rapporti istituzionali e regolamentazione di Asstel. In realtà, vorrei aggiungere un attimo una cosa su questo discorso dell'automatismo. Anche sotto il profilo dell'impostazione delle misure, che variano, che vengono adottate a tutela del diritto d'autore, per l'anticontraffazione o negli altri casi che anche lei ha citato, cioè la tutela dei minori e la pedopornografia, su cui ho un'altra parentesi da aprire, è fondamentale che anche dal punto di vista delle regole che si vanno a descrivere ci sia una valorizzazione dei meccanismi che vengono messi in piedi già dai fornitori di questi servizi, anche se sono servizi intermediari, di tecnologie.
  Sostanzialmente il problema grosso, anche nell'andare a definire un'articolazione più articolata di responsabilità, è proprio capire l'ambito di applicazione oggettivo. Tutti questi servizi oggi sono molto confusi in una generica categoria di piattaforme, su Pag. 11cui la Commissione europea ha tentato una definizione. Obiettivamente è vero che cominciano a essere realtà anche di mercato sensibili, ma è anche vero che siamo in qualche modo agli albori del fenomeno. È da pochi anni che questi servizi sono in campo e vengono esplicati e c'è un'innovazione continua.
  Quindi, la categorizzazione da un punto di vista anche giuridico si sta rivelando assolutamente difficile ed è appunto quello che anche la Commissione europea di fatto ha riscontrato con l'ultima consultazione pubblica che ha fatto e con la comunicazione che ne è seguita. Di fatto, la comunicazione dice che non si riesce a fornire una definizione univoca, né si riuscirebbero a fornire delle definizioni più granulari, proprio perché c'è un ambito di questioni ancora non conosciute.
  Quindi, l'approccio di fondo deve essere sostanzialmente questo. Noi pensiamo che l'approccio alle regolamentazioni di questi fenomeni debba essere soprattutto un approccio collaborativo. In questo senso il presidente prima richiamava l'esperienza Agcom, in cui la collaborazione è stata gestita dall'Autorità, ma c'è stata un'enorme collaborazione anche da parte della nostra industry, oltre che, ovviamente, delle legittime esigenze dei titolari dei diritti. Ricordava anche queste carte di protocolli d'intesa, che evidentemente sono più in capo ai soggetti che fanno direttamente commercio elettronico, per la parte di contraffazione. Perché serve questo tipo di approccio? Proprio perché c'è un ambito di inconoscibilità che rende ancora difficile irregimentare le diverse attività.
  Un'altra questione che mi sembra importante richiamare, visto proprio il tipo di ragionamento, è che anche la direttiva sul commercio elettronico definisce le attività, non i soggetti che vengono regolamentati con determinate misure. Questo è fondamentale tenerlo presente, ma crea anche una difficoltà poi a irregimentare, perché le attività in quest'ambito sono in continuo mutamento.
  Sul discorso fingerprint e, in generale, sulle possibilità della tecnologia di aiutare in questa direzione, da un lato, penso che sia fondamentale riconoscere il valore degli strumenti che vengono messi in campo dagli stessi attori tecnologici che fanno servizi digitali. Questo vale un po’ in tutti i campi.
  Questo tipo di discussione l'abbiamo affrontata, come Confindustria digitale, anche, sempre a livello parlamentare, nel procedimento, o nell'istruttoria – non so come dire – che è in corso sul cyberbullismo. Anche lì, in realtà, gli operatori di social network, quelli seri, hanno una serie di funzioni dedicate esplicitamente alla segnalazione dei contenuti indesiderati da parte dell'utente. Nel momento in cui la segnalazione viene effettuata tramite quel canale, i tempi di intervento mediamente si collocano veramente nelle 2-3 ore. Se si utilizza un altro canale, evidentemente si complica drammaticamente la situazione.
  Se per segnalare un contenuto indesiderato su Facebook, faccio la segnalazione di abuse tramite la piattaforma Facebook, viene gestita subito. Se mando una raccomandata alla sede di Facebook in Italia, ci vorrà non so neanche io quanto tempo, ammesso che arrivi a qualcuno in grado di gestirla.
  Questo vale anche per la tutela dei diritti online. L'esempio è appunto il fingerprint, in cui sostanzialmente di fatto c'è un sistema a registrazione. Il titolare del diritto deve collaborare con coloro che poi mettono in campo degli strumenti per garantire il suo diritto.
  Sotto questo profilo veniamo da una tradizione anche storica e giuridica in cui, essendo il diritto di proprietà rivestito di tutta una serie di diritti soggettivi, c'è un po’ l'idea che automaticamente qualcuno debba pensare alla protezione. Nel mondo digitale tutti diventano un po’ più attivi. Per esempio, anche sotto il profilo della tutela dei consumatori ci sono dei riflessi, perché il consumatore diventa in grado un po’ di tutelarsi anche da solo attraverso i sistemi di recensione e di reputazione. Così accade anche per i titolari dei diritti, che in qualche modo devono collaborare un po’ di più, cioè rendersi un po’ più attivi.
  In questo caso specifico del fingerprint, che cosa significa ciò? Significa che, Pag. 12quando c'è un soggetto che produce un'opera dell'ingegno, la registra, ossia la rende nota, a YouTube. YouTube identifica un fingerprint, attraverso un algoritmo dello strumento tecnologico, una sorta di identificativo di quell'opera che viene inserito nei sistemi. Pertanto, i sistemi sono in grado di riconoscere l'opera senza violare la riservatezza delle comunicazioni di chi quell'opera sta visualizzando o caricando.
  A quel punto, scatta per il titolare del diritto un'opzione: può decidere di chiedere la rimozione tutte le volte che l'opera passa sulle reti tramite i server (ovviamente, parliamo di una tecnologia su un tipo di piattaforma), oppure decidere di partecipare ai revenue, ossia ai ricavi che l'utilizzo di questa opera genera tramite la pubblicità. La quota di revenue sharing a favore del titolare del diritto è una quota significativa, perché parliamo del 70 per cento dei ricavi generati dalla fruizione dell'opera.
  Questo per dare un po’ la misura di che cosa significhi parlare di una collaborazione. Significa che bisogna collaborare da parte di tutte le parti in gioco.
  L'ultimo flash che volevo fare era sul discorso proprio della pedopornografia. È vero che a livello comunitario la discussione è al livello che ha descritto lei, ma volevo richiamare il fatto che in Italia su alcuni argomenti di particolare pericolo una normativa già esiste. Oggi gli operatori di telecomunicazioni bannano subito i siti che vengono segnalati dalla Polizia postale tramite il CNCU. Ci sono dei sistemi di inibizione all'accesso dei siti che vengono segnalati per pedopornografia. È un sistema analogo a quello che ha messo in piedi Agcom.
  L'altra cosa importante da segnalare, secondo noi, è che, quando questi sistemi vengono messi in piedi, è opportuno che poi tutti convergano nell'utilizzo. Se l'utilizzo si frammenta, chiaramente anche questi tentativi di elaborare delle soluzioni innovative si perdono, in qualche modo. Se c'è una deriva di diversa natura, chiaramente questi sistemi perdono in qualche modo presa.
  Volevo aggiungere anche questo elemento.

  ELIO CATANIA, presidente di Confindustria digitale. Faccio proprio un ponte con quest'ultimo intervento. Come vede, sul tema proprio di questo cosiddetto fingerprinting, le stesse tecnologie possono aiutare a risolvere i problemi generati dalle tecnologie.
  È interessante un caso. Se lei decide di mettere un suo filmato su YouTube e lo marca in questo modo, può benissimo decidere che funzione può avere questo video nei confronti dell'opinione pubblica e partecipare addirittura agli eventuali ritorni di fatturato associati alla pubblicità che autorizza venga associata al suo video. Questo è già un fatto reale. Tanto più a monte vengono associate queste identificazioni dei contenuti, tanto più semplice poi è il lavoro di screening che si fa in rete.
  Il tema dell'onorevole Garofalo è molto delicato, perché, di nuovo, questa è l'evoluzione delle tecnologie. Sappiamo che Internet, la rete, è una delle cose più grandi, collaborative e cooperative che siano mai state create. C'è un'associazione, che è nata spontaneamente, che fa capo a un'organizzazione, la cosiddetta ICANN, che ne regola il funzionamento.
  Ovviamente, però, la stessa tecnologia ha generato dei figli maldestri. Essi si sono creati una rete con delle protezioni estremamente sofisticate, che non è facilmente accessibile, anzi non è accessibile, da una persona normale come me, o immagino anche come lei, ma che ha dato possibilità di accesso e di scambio di informazioni di qualunque tipo. Ecco, quindi, il concetto di dark o di deep, proprio per i contenuti estremamente illegali che vi ruotano intorno.
  Per fortuna, però, esistono anche i modi per poter violare questo tipo di protezioni che questi signori e queste organizzazioni hanno messo su queste reti. Ben sappiamo che le autorità istituzionali preposte alla vigilanza delle comunicazioni elettroniche riescono ad accedere a questo tipo di reti, traendone le informazioni più necessarie.
  Purtroppo, questa sarà una rincorsa continua. È come quando sono usciti i Pag. 13primi telecomandi per aprire la nostra automobile. Eravamo tutti contenti perché così non mettevamo la chiave e pensavamo di essere sicuri. Ovviamente, i malfattori hanno creato dei generatori di codici che possono aprire le nostre automobili. Allora l'industria ha creato dei protettori contro i generatori di codici. Quindi, si susseguono misure elettroniche, contromisure elettroniche e contro-contromisure elettroniche. Questo circuito continuerà per tanto, tanto tempo.
  Cosa mi porta a dire questo, per tornare al tema della collaborazione e cooperazione? Stiamo entrando in territori ad altissima dinamica e ad altissimi contenuti di innovazione tecnologica. Veramente soltanto lavorando insieme, cooperando, si possono affrontare i temi come il diritto d'autore, la protezione e l'illegalità, per arrivare alle frontiere più estreme, che sono la perimetrazione o il contrasto alle reti più profonde e più nere che, purtroppo, oggi toccano l'intera umanità e non soltanto l'Italia.

  PRESIDENTE. Grazie, presidente. Direi che è stata sicuramente una occasione utile l'audizione di oggi. Ripeto, le cose che avete detto non ci hanno sorpreso. Qualche perplessità mi resta. A me pareva e pare tuttora che lo spunto indicato dal collega Baruffi e ripreso anche da una posizione del Governo rispetto all'opportunità di riflettere quantomeno su una differenziazione delle responsabilità all'interno della varia gamma degli operatori sia un percorso ragionevole.
  La dottoressa Minozzi ha appassionatamente difeso l'idea che questo sia impossibile nella fase attuale, o comunque estremamente complesso. Io direi che un tentativo va fatto. È vero che la direttiva non definisce i soggetti, ma, definendo la funzione, si definisce indirettamente il soggetto.
  Il Presidente Elio Catania nel suo intervento ci ha anche ricordato, proprio rispondendo al collega Baruffi su questo tema, la differenza che ci può essere tra una piattaforma di e-commerce e un veicolatore del mondo delle telecomunicazioni, una differenza palese. Direi che in mezzo a queste due posizioni ce ne sono molte altre – penso soltanto ai motori di ricerca, ma anche ai social –ognuna delle quali andrebbe calibrata e tarata, sempre con la massima prudenza e con il massimo rispetto della necessità di salvaguardare la libera dinamica del web, ma tenendo conto anche delle diverse funzioni svolte.
  Se ho ben capito – e qui chiedo conferma – l'utilizzo delle nuove tecnologie (l'esempio fatto è quello del fingerprint) evocano soltanto l'ambito del diritto d'autore. Sulla contraffazione di beni fisici, di beni reali, non abbiamo, allo stato – domando – analoghe possibilità?

  ELIO CATANIA, presidente di Confindustria digitale. No, ma non escludiamo che possa in qualche forma apparire.

  PRESIDENTE. Figuriamoci, con la rapidità dell'evoluzione di questo mondo magari tra cinque anni sarà un tema consolidato e risolto. Allo stato attuale, però, non abbiamo esperienze di questo tipo.
  Nel ringraziare i nostri ospiti, dichiaro conclusa l'audizione e dispongo che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Comunicazioni del presidente.

  PRESIDENTE. Prima della chiusura estiva dei nostri lavori, parliamo un attimo del lavoro che la collega Cenni sta impostando relativamente alla relazione che la Commissione le ha affidato e che riguarda gli intrecci tra contraffazione e criminalità organizzata. Avete avuto tutti, perché vi è stato mandato dalla segreteria, un paper elaborato dalla collega Cenni, che riguarda il piano dei lavori, sostanzialmente. Prego la collega di introdurcelo. Grazie.

  SUSANNA CENNI. Grazie, presidente. I colleghi hanno avuto questa nota. Quindi, prima di tutto, chiedo a loro, dopo che l'avrò brevemente illustrata, se abbiano l'intenzione di fare ulteriori proposte di arricchimento o di integrazione, perché, Pag. 14ovviamente, questo è uno schema e tutti i vostri contributi saranno utili.
  Ricorderete che abbiamo deciso di aprire questo filone di indagine soprattutto dopo aver constatato spesso questo tema delle connessioni fra l'attività di contraffazione e la criminalità organizzata. È emerso durante alcune audizioni svolte qui da autorevoli magistrati e procure che indagano sulla contraffazione e che hanno indagato su fenomeni anche complessi.
  Lo stesso tema è emerso – lo ricordo per chi ha avuto modo di ascoltare la presentazione o di leggere i rapporti – durante la presentazione di alcuni rapporti importanti. Penso a quello sulle agromafie, a quello sul caporalato e ancora ad alcuni accenni e riferimenti contenuti dentro le indagini presentate anche a livello internazionale. L'ultima è quella di OCSE e EUIPO, che addirittura ipotizzava una connessione con il finanziamento di attività terroristiche di carattere internazionale. Il tentativo è quello di rimettere in fila, per quanto è nelle nostre possibilità e per quanto sarà possibile dalle documentazioni cui avremo accesso e dalle persone che potremo sentire, un quadro di legami evidenti con l'attività di contraffazione.
  Penso che questo lavoro potrebbe essere utile anche per contribuire all'attività che anche altre Istituzioni stanno cercando di mettere in campo per far comprendere al consumatore che consumare prodotti contraffatti non è una cosa del tutto neutra e che, quindi, molto spesso si può contribuire ad alimentare filiere non proprio virtuose.
  Troverete un elenco dei temi che abbiamo pensato possano essere oggetto di approfondimento fra segnalazioni, come vi dicevo, che emergono da audizioni che abbiamo fatto, documentazioni che abbiamo avuto modo di leggere o di cui prendere visione e alcuni casi territoriali emersi. Sono citate l'indagine Operazione Gomorra, l'infiltrazione nella provincia di Arezzo e altri casi, nonché il ruolo dei money transfer.
  Noi qui abbiamo fatto un primo elenco di soggetti da audire. Anche in questo caso, se i colleghi vogliono suggerire ulteriori audizioni, ovviamente, le proposte sono ben accette. Vorremmo audire il procuratore nazionale antimafia e terrorismo Franco Roberti, il ministro di grazia e giustizia Andrea Orlando, il Ministro degli affari esteri Paolo Gentiloni, il Comandante della Guardia di finanza Toschi, l'Autorità nazionale anticorruzione e le procure di Roma, Napoli, Firenze e Milano, che in qualche modo avevano già un po’ accennato nelle loro precedenti audizioni al tema.
  Sarà poi necessaria un'audizione, in videoconferenza, proprio con rappresentanti di Europol, con rappresentanti della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e dei Carabinieri, nonché con OCSE, in merito al rapporto cui prima ho fatto riferimento, e con le associazioni antimafia, tra cui Libera, Osservatorio agromafie, la Fondazione Caponnetto e l'Osservatorio Placido Rizzotto.
  Questi sono gli spunti che dovrebbero guidare questa indagine. Il contributo dei colleghi sarà gradito.

  PRESIDENTE. Vi chiedo se ci siano osservazioni sul programma di lavoro illustrato dalla collega. Se non ci sono osservazioni, diamo per acquisita la presentazione fatta e proseguiremo quindi in questa direzione.
  Non abbiamo altri punti all'ordine del giorno. Ci salutiamo oggi prima della pausa estiva, perché la settimana prossima non abbiamo pianificato alcuna riunione. Vi ricordo che al rientro avremo la visita al Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana, prevista nelle giornate del 20 e 21 settembre. Invito a far pervenire alla segreteria della Commissione le adesioni da parte di chi è interessato. Con questa ultima comunicazione vi ringrazio e dichiaro conclusa la seduta.

  La seduta termina alle 9.40.

ALLEGATO

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