XVII Legislatura

Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri

Resoconto stenografico



Seduta n. 5 di Martedì 3 maggio 2016

INDICE

Comunicazioni della presidente:
Amoddio Sofia , Presidente ... 2 

ALLEGATO: Delibera recante i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento interno ... 3

Testo del resoconto stenografico
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PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE
SOFIA AMODDIO

  La seduta inizia alle 20.30.

Comunicazioni della presidente.

  PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, i processi verbali delle sedute precedenti si intendono approvati.
  L'ordine del giorno reca comunicazioni della Presidente. Avverto che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena conclusa, ha adottato la delibera recante i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento interno.

  (La Commissione prende atto).

  La suddetta delibera sarà pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.
  Ricordo che giovedì 5 maggio, alle ore 8.30, avrà luogo l'audizione della ministra della difesa, senatrice Roberta Pinotti, secondo quanto già deliberato dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nelle riunioni del 20 aprile e in quella odierna.
  La Commissione fino al 26 maggio compreso svolgerà audizioni martedì e mercoledì a fine aula e giovedì alle 8.30.
  Il signor Stefano Vigneri sarà audito giovedì 12 maggio alle ore 8.30; prima avrete accesso a tutti gli atti. Grazie.
  La seduta è conclusa.

  La seduta termina alle 20.35.

ALLEGATO

Delibera recante i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento interno

Art. 1.
(Atti liberi).

  1. Sono consentite la consultazione e l'estrazione di copie dei documenti liberi dietro richiesta scritta della documentazione, per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione.
  2. Il Presidente può autorizzare soggetti esterni ad avvalersi delle previsioni di cui al comma precedente.

Art. 2.
(Documenti riservati).

  1. È consentita la consultazione dei documenti riservati per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. La consultazione dei documenti riservati avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano. È consentito, su disposizione del Presidente, il rilascio di copie dei documenti riservati ai soli componenti e collaboratori esterni della Commissione, nonché alle autorità richiedenti, previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.
  2. Sono compresi nella categoria dei documenti riservati:

   a) atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale;

   b) documenti provenienti da autorità amministrative e di Governo, non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l'uso riservato;

   c) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso riservato.

Art. 3.
(Documenti segreti).

  1. È prevista la possibilità di consultazione dei documenti segreti per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. Non è Pag. 4consentita l'estrazione di copie. È, tuttavia, consentita, su disposizione del Presidente, la predisposizione di alcuni duplicati numerati, al solo fine di rendere possibili consultazioni contemporanee. I duplicati risultano assoggettati allo stesso regime degli originali. La consultazione dei documenti segreti avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento in ordine alla natura dell'atto ed ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.
  2. Sono compresi nella categoria dei documenti segreti:

   a) atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale;

   b) resoconti stenografici delle sedute segrete o delle parti dichiarate segrete delle sedute pubbliche della Commissione;

   c) documenti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale;

   d) scritti anonimi;

   e) documenti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di Governo da cui provengono;

   f) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso segreto.