XVII Legislatura

Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

Resoconto stenografico



Seduta n. 46 di Giovedì 10 marzo 2016

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Mongiello Colomba , Presidente ... 2 

Audizione del segretario generale di Indicam, Claudio Bergonzi:
Mongiello Colomba , Presidente ... 2 ,
Bergonzi Claudio , Segretario generale di Indicam ... 2 ,
Mongiello Colomba , Presidente ... 5 

ALLEGATO: Documentazione presentata da Indicam ... 6

Sigle dei gruppi parlamentari:
Partito Democratico: PD;
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Forza Italia - Il Popolo della Libertà- Berlusconi Presidente: (FI-PdL);
Area Popolare (NCD-UDC): (AP);
Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL;
Scelta Civica per l'Italia: (SCpI);
Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA);
Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD);
Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN);
Misto: Misto;
Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI;
Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P;
Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR;
Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI.

Testo del resoconto stenografico
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PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE
COLOMBA MONGIELLO

  La seduta comincia alle 14.30.

  (La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizioni in materia di contrasto della contraffazione via web e in sede internazionale. Audizione del segretario generale di Indicam, Claudio Bergonzi.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'approfondimento tematico in materia di contrasto della contraffazione via web e in sede internazionale, l'audizione del segretario generale di Indicam, Claudio Bergonzi.
  Do la parola quindi al dottor Bergonzi.

  CLAUDIO BERGONZI, Segretario generale di Indicam. Grazie, presidente, buongiorno a tutti e grazie per l'opportunità concessa a Indicam di essere audita in questa Commissione, di cui abbiamo seguito i lavori sin dall'inizio con grande interesse.
  L'associazione che dirigo riunisce 140 imprese italiane e multinazionali, che assommano in totale a circa il 2,5 per cento del prodotto interno lordo nazionale, per cui abbiamo un osservatorio privilegiato. Produco una memoria che è a disposizione dalla Commissione anche per la pubblicazione.
  I macrotemi che abbiamo affrontato sono quelli dello scenario internazionale e del digitale, del Digital Commerce, che è uno scenario a tendere del commercio, quindi non più e-commerce ma il commercio tout-court.
  A livello internazionale noi abbiamo delle criticità evidenti, che poi diventano anche criticità per l'altro settore che andiamo a toccare, quello del digital. Le criticità evidenti sono prima di tutto la numericità del problema. Non si possono fare con precisione stime sull'industria della contraffazione perché di fatto siamo davanti ad aziende che non hanno bilanci depositati, non tracciano il proprio denaro e non hanno alcuna tassa pagata, che si stimano attorno ai 1.300 miliardi di dollari solamente nel 2015 per volume di merci scambiate e per volume di merci prodotte nazionalmente.
  Questi dati differiscono leggermente da altri dati più diffusi, che sono quelli OCSE, perché i dati OCSE tengono conto esclusivamente delle merci scambiate e non delle merci prodotte nazionalmente, quindi sono due dati difficilmente comparabili, io mi affido di più ai primi, che sono della Camera di Commercio internazionale che già evidenziano un problema molto ampio.
  L'origine di questi prodotti sappiamo qual è, anche qui si parla di stime però è un Far East che pesa per il 60-70 per cento, non bisogna tralasciare il bacino del Mediterraneo con delle specificità, quindi la Turchia in questo momento rappresenta un problema sicuramente ampio anche a livello di normative di intervento che esistono in quel Paese, come evidenziato da uno studio recente delle Nazioni Unite con Pag. 3il MISE sull'area cosiddetta Eumed, ossia Paesi mediterranei più altri del Medio Oriente, sulla presenza e applicazione di normative in materia di agroalimentare. Abbiamo grandi carenze in alcuni Paesi e la Turchia è uno di questi.
  L'Egitto è specializzato in tipologie di prodotti più legati al food, abbiamo delle specializzazioni per i vari Paesi, quindi è vero che il 70 per cento proviene dal Far East, però una certa quota proviene dal bacino del Mediterraneo. Tutte queste merci sono caratterizzate dal fatto di transitare spesso per l'Europa, la grossa criticità europea è quella delle merci in transito, quindi merci dichiarate in transito sul territorio comunitario provenienti da Paesi extra-europei e destinate a Paesi extra-europei.
  In questi giorni la situazione è drammaticamente bloccata nei controlli doganali, a seguito di due sentenze abbastanza infauste della Corte di giustizia del 2009, note come sentenze Nokia e Philips, sentenza di Philips contro un produttore cinese, sentenza di Nokia contro le dogane inglesi.
  Da quel momento le dogane non hanno più avuto possibilità di intervenire su istanza di un titolare di diritti, qualora chiedesse l'intervento perché la merce dichiarata in transito recava un marchio contraffatto, perché, se veniva dichiarata solamente in transito, non c'era possibilità di intervento. Se uno falsifica merce, può anche falsificare la dichiarazione di transito.
  Dal 2009 ad oggi si è svolto un dibattito politico senza fine tra il blocco dei Paesi del Nord, grossi porti e grosse economie portuali (Germania, Inghilterra, Olanda e Belgio), che si schieravano totalmente contro una revisione di normativa, il blocco del sud (Italia, Francia e altri Paesi), che chiedevano una revisione normativa.
  La Commissione UE aveva da subito stabilito un principio, che era molto simile al principio dello USA Act, principio americano che prevedeva che qualsiasi merce recante un marchio contraffatto che transitasse sul territorio dell'unione – in questo caso americana – potesse essere bloccata su istanza del titolare. Ovviamente questo era l'auspicio della Commissione, ma in ambito di Consiglio e di Parlamento non si è mai arrivati ad una soluzione definitiva.
  Devo dare atto alla presidenza italiana di avere smosso le acque nel semestre di presidenza e di essere giunta a una posizione di compromesso, che non è ottimale ma è stata approvata a dicembre 2015 dal Parlamento, diventando quindi nuova proposta di regolamento e direttiva, che va a sanare in parte la criticità di merci dichiarate in transito entranti nel territorio dell'Unione.
  Ovviamente non siamo nella situazione migliore, ma è una situazione meglio del peggio che avevamo precedentemente. In questo caso cosa dicono regolamento e direttiva in breve? Le merci possono essere bloccate sul territorio comunitario qualora destinate a un Paese terzo, se il detentore della merce non è in grado di dimostrare che il titolare di diritti non ha eguali diritti nel Paese terzo di destinazione.
  Sembrerebbe una situazione ottimale, ma esistono Paesi nel mondo che non contemplano la registrazione, quindi basta indicare come Paese terzo di destinazione uno di questi e il gioco è fatto.
  Digitact sud la settimana scorsa ci diceva però che questo pacchetto garantisce un grosso beneficio rispetto alla situazione attuale e che le analisi delle dogane dovrebbero fugare il rischio che la destinazione terza sia uno di questi Paesi registrazione free.
  Abbiamo bisogno di un tempo di monitoraggio, il regolamento entrerà in vigore il 23 marzo, quindi tra pochi giorni, la direttiva purtroppo ha un tempo limite per l'adozione degli Stati, il 14 gennaio 2019.
  La direttiva armonizza al diritto interno, di conseguenza andrebbe a proteggere anche i marchi esclusivamente registrati per l'Italia, a beneficio di piccole e medie imprese che spesso non hanno il budget per effettuare registrazioni più ampie. Auspichiamo che quanto prima si arrivi ad una legge nazionale di recepimento della direttiva, cosa che sarebbe estremamente importante per indirizzare l'azione delle nostre dogane e per fare pressione Pag. 4sugli altri Paesi al fine di un'adozione più rapida.
  Ho parlato di questo perché questa è l'area principale di criticità a livello internazionale. In questo momento c'è infatti un'Europa che è una sorta di hub privilegiato per lo scambio di merci fintamente destinate a Paesi terzi, che provengono dall'extra UE e vengono immesse liberamente in circolazione, con tutti i profili che ne conseguono, quindi problemi ampiamente dimostrati di infiltrazioni ad alto livello di criminalità e ultimamente anche di utilizzo di queste merci per finanziare atti terroristici.
  Questo è accaduto in Francia con gli attentati di Charlie Hebdo e del Bataclan, con casi dimostrati dalla polizia francese di terroristi in azione che utilizzavano scambio di merci contraffatte ai fini di finanziare le loro attività per approvvigionamento di documenti, stabilimento di contatti e reperimento di armi.
  Nell'ambito della parte on line abbiamo un digital market che cresce del 25 per cento all'anno, quindi in primis per le imprese che associamo questa è l'opportunità del presente, perché non ha più senso dire del futuro. Abbiamo anche qui delle grandissime carenze che bisogna risolvere a livello comunitario. È un obiettivo della Commissione lavorare sul Digital single market, ovvero fare in modo che lo spazio europeo sia un unico mercato digitale, abbattendo le barriere che esistono e sono forti, basti pensare alla differenza di IVA tra i diversi Paesi, che è una barriera per uno scambio cross border di merci, come avviene normalmente nel commercio elettronico. Il 15 per cento delle merci acquistate in Italia proviene da extra Italia.
  Nella Digital single market è prevista una serie di altre misure volte all'armonizzazione, quindi anche l'adeguamento della legge sul copyright rispetto ai nuovi strumenti tecnologici a disposizione, però nella Digital single market si inizia a parlare (senza sapere con quale obiettivo la Commissione si stia ponendo) anche di un tema spinoso, indirizzato dalla direttiva n. 31 del 2000, la direttiva e-Commerce regolante il commercio elettronico.
  Questa è stata fatta nel 2000 e recepita con legge nazionale nel 2003, quando nel 2000 Twitter doveva nascere sei anni dopo, Google è stata quotata in Borsa quattro anni dopo, Amazon ha fatto il primo attivo nel 2002, quindi nel 2000 si parlava di un digitale che non ha nulla a che vedere con quello di oggi.
  La classificazione dei player del digitale è fatta in tre maniere, quindi vengono classificati gli attori della Rete in tre modi che sono arrivati a sofferenza, perché nel frattempo sono nati dei soggetti intermedi che si è cercato di far rientrare nelle tre categorie ma con grandissima fatica da parte delle giurisprudenze nazionali in maniera disomogenea (bisogna dirlo) e da parte dalla Corte di Giustizia, laddove è adita dalle giurisdizioni nazionali, potendo intervenire esclusivamente sull'interpretazione della direttiva n. 31.
  Per noi questa direttiva è assolutamente anacronistica, le tre categorie non coprono l'offerta presente in questo momento sul mercato digitale e c'è un grosso problema legato alla responsabilità dei soggetti intermedi nella Rete. Chi sono i soggetti intermedi nella Rete? Quelli che la direttiva cerca di classificare al 2000, ma che oggi non ha senso riuscire a classificare in quella maniera.
  La responsabilità degli intermediari è il passo fondamentale perché in questo mercato, che è dicotomico tra marche e consumatori, ci sia qualcuno in mezzo che agisca nelle garanzie degli uni e in collaborazione con gli altri, per fare in modo di avere una summa di interventi che riduca il problema. È un nodo centrale, di cui in questi minuti stanno discutendo alle Politiche comunitarie in Commissione UE.
  Teniamo conto della responsabilità degli intermediari nel digitale, ma anche in qualsiasi altro settore fisico. Nel digitale, però, responsabilità degli intermediari significa una piattaforma che, ricevendo una richiesta di essere messo on line da un venditore che sta vendendo merci palesemente contraffatte, stante la direttiva attuale non ha una responsabilità, quando invece, come la giurisprudenza della Corte di giustizia ha acclarato, svolge anche un ruolo attivo nel Pag. 5posizionare la vendita di questo prodotto, quindi non ha meramente un ruolo di host, ma ha un ruolo attivo.
  Una delle sentenze più celebri, L'Oréal contro eBay, andava proprio in questa direzione dal momento che eBay tramite AdWords aveva sponsorizzato il fatto che un determinato prodotto contraffatto potesse essere trovato sulla sua piattaforma, per cui la Corte di giustizia diede ragione all'Oréal contro eBay.

  PRESIDENTE. Purtroppo la devo interrompere perché stanno cominciando i lavori d'Aula. So che lei ha lasciato agli atti una ricca documentazione di cui la ringrazio e di cui dispongo la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.
  Nel ringraziare il segretario generale di Indicam, Claudio Bergonzi, dichiaro conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.45.

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