XVII Legislatura

Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Resoconto stenografico



Seduta n. 1 di Mercoledì 15 ottobre 2014

INDICE

Esame del regolamento interno:
Fioroni Giuseppe , Presidente ... 3 
Cozzolino Emanuele (M5S)  ... 3 
Fioroni Giuseppe , Presidente ... 3 
Lucidi Stefano  ... 3 
Fioroni Giuseppe , Presidente ... 3 
Lucidi Stefano  ... 4 
Fioroni Giuseppe , Presidente ... 4 
Lucidi Stefano  ... 4 
Fioroni Giuseppe , Presidente ... 4 
Cozzolino Emanuele (M5S)  ... 4 
Fioroni Giuseppe , Presidente ... 4 
La Russa Ignazio (FdI-AN)  ... 5 
Spessotto Arianna (M5S)  ... 5 
Fioroni Giuseppe , Presidente ... 5 
Spessotto Arianna (M5S)  ... 5 
Fioroni Giuseppe , Presidente ... 5 
Spessotto Arianna (M5S)  ... 5 
Fioroni Giuseppe , Presidente ... 5 
Spessotto Arianna (M5S)  ... 5 
Fioroni Giuseppe , Presidente ... 5 
Spessotto Arianna (M5S)  ... 5 
Fioroni Giuseppe , Presidente ... 5 
Spessotto Arianna (M5S)  ... 5 
Fioroni Giuseppe , Presidente ... 6 
Spessotto Arianna (M5S)  ... 6 
Fioroni Giuseppe , Presidente ... 6 
Spessotto Arianna (M5S)  ... 6 
Fioroni Giuseppe , Presidente ... 6 
Naccarato Paolo  ... 6 
Fioroni Giuseppe , Presidente ... 6 
Spessotto Arianna (M5S)  ... 6 
Fioroni Giuseppe , Presidente ... 6 
Naccarato Paolo  ... 6 
Fioroni Giuseppe , Presidente ... 6 
Spessotto Arianna (M5S)  ... 6 
Fioroni Giuseppe , Presidente ... 6 
Distaso Antonio (FI-PdL)  ... 6 
Fioroni Giuseppe , Presidente ... 6 
Di Biagio Aldo  ... 6 
Fioroni Giuseppe , Presidente ... 6 
Palese Rocco (FI-PdL)  ... 6 
Fioroni Giuseppe , Presidente ... 6 
Garofani Francesco Saverio (PD)  ... 7 
Fioroni Giuseppe , Presidente ... 7 
Spessotto Arianna (M5S)  ... 7 
Fioroni Giuseppe , Presidente ... 7 
Bencini Alessandra  ... 7 
Fioroni Giuseppe , Presidente ... 7 
Bencini Alessandra  ... 7 
Fioroni Giuseppe , Presidente ... 7 
Bencini Alessandra  ... 7 
Fioroni Giuseppe , Presidente ... 7 

Comunicazioni del presidente:
Fioroni Giuseppe , Presidente ... 8 
La Russa Ignazio (FdI-AN)  ... 8 
Fioroni Giuseppe , Presidente ... 8 
Spessotto Arianna (M5S)  ... 8 
Fioroni Giuseppe , Presidente ... 8 
Corsini Paolo  ... 8 
Fioroni Giuseppe , Presidente ... 8 
Grassi Gero (PD)  ... 8 
Fioroni Giuseppe , Presidente ... 8 
Grassi Gero (PD)  ... 9 
Fioroni Giuseppe , Presidente ... 9 

ALLEGATO 1: Regolamento interno ... 10 

ALLEGATO 2: Deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti ... 17

Testo del resoconto stenografico
Pag. 3

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE FIORONI

  La seduta comincia alle 15.05.

Esame del regolamento interno.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame del regolamento interno ai sensi dell'articolo 7 della legge istitutiva 30 maggio 2014, n. 82. La proposta di regolamento interno sottoposta all'approvazione della Commissione è stata oggetto di esame istruttorio da parte dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi nella riunione del 14 ottobre.
  Come già precisato in quell'occasione, il testo è stato predisposto tenendo conto della consolidata prassi delle Commissioni parlamentari d'inchiesta, in modo particolare della Commissione antimafia e della Commissione sul ciclo dei rifiuti. Alla luce di ulteriori riflessioni, come le chiacchierate con coloro che mi hanno sottoposto dei problemi, riterrei opportuno apportare alcune limitate modifiche a due articoli.
  Tali modifiche, evidenziate in grassetto nel testo in distribuzione, riguardano l'articolo 6, comma 2, dove è specificato che, in assenza di delega, la presidenza della seduta è assunta dal vicepresidente eletto con il maggior numero di voti, come prevede il Regolamento della Camera e come sollecitato da colleghi del Movimento 5 Stelle, che avevano ragione; e l'articolo 23, comma 3, nel quale è inserita la previsione che i collaboratori esterni riferiscono sul loro incarico e sull'esito dell'attività svolta anche all'Ufficio di presidenza, il quale altresì può chiamarli a riferire alla Commissione.
  Preciso, inoltre, che, per quanto non disciplinato dal regolamento interno, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il presidente della Commissione. In questo caso, pertanto, il riferimento è da intendersi al Regolamento della Camera dei deputati.
  Ricordo che la procedura per l'approvazione del regolamento della Commissione prevede il voto per ogni articolo e la votazione finale.

  EMANUELE COZZOLINO. Siccome sono ancora in corso votazioni per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale, molti deputati non sono ancora arrivati.

  PRESIDENTE. E molti che sono qui vogliono andare a votare. Il Senato è convocato per eleggere un segretario.
  Il problema è che, siccome si tratta di una questione procedurale, se sollevate problemi, devo sconvocare la Commissione. Siccome il regolamento ci serve per lavorare, se lo approviamo entriamo nella fase del lavoro, altrimenti non possiamo avviarla. Di tutte le osservazioni che mi sono state presentate, non sono state accolte quelle superate dalle spiegazioni date. Se, quindi, non avete problemi, proseguo. Se avete problemi, devo sconvocare la Commissione.

  STEFANO LUCIDI. Si possono presentare altre osservazioni ?

  PRESIDENTE. Le osservazioni si possono presentare su ogni articolo. A quelle che mi sono state sottoposte ho dato già una risposta. Alcune erano superflue, altre incluse. Ho inserito tutte quelle che mancavano. Potete presentare altre osservazioni. Pag. 4Se non ci sono problemi, passerei all'approvazione dell'articolo 1 sulle norme applicabili.

  STEFANO LUCIDI. Preannuncio l'astensione del Movimento 5 stelle sui singoli articoli e sull'intero testo.
  Pongo in votazione l'articolo 1.
  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 2.
  (È approvato).

  Passiamo all'esame dell'articolo 3.

  STEFANO LUCIDI. Sull'articolo 3, ho una nota sull'eventualità di inserire una riserva di incompatibilità. Quando dichiariamo la composizione della Commissione, il dubbio che abbiamo è se sia possibile essere membri della Commissione e, contemporaneamente, futuri testi o auditi.

  PRESIDENTE. Quest'osservazione era stata presentata anche nella prima seduta, convocata per l'elezione dell'Ufficio di presidenza. Questa non è materia disciplinata dal regolamento interno, ma dalla legge istitutiva e dalle norme generali sull'incompatibilità. Non possiamo sostituirci alla legge. Questo è il motivo per cui non l'ho accolta.
  Pongo in votazione l'articolo 3.
  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 4.
  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 5.
  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 6
  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 7.
  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 8.
  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 9.
  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 10.
  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 11.
  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 12.
  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 13.
  (È approvato).

  Passiamo all'esame dell'articolo 14.

  STEFANO LUCIDI. Riguardo alla possibilità di introdurre l'autorizzazione a missioni, sopralluoghi o audizioni esterne all'aula della Commissione ?

  PRESIDENTE. Non c’è necessità. La Commissione ha gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria, quindi non possiamo autorizzare noi stessi a sopralluoghi e missioni: è già nella nostra competenza.
  Pongo in votazione l'articolo 14.
  (È approvato).

  Passiamo all'esame dell'articolo 15, sull'esame di testimoni e confronti.

  EMANUELE COZZOLINO. Presidente, lei ha risposto al nostro capogruppo, ma con riferimento al comma 3 dell'articolo 15, vorrei chiedere in particolare a cosa si riferisca l'espressione «che ne valuta l'ammissibilità», se sia in ordine ai modi o alle domande. Voglio sapere se significa che il potere ispettivo dei commissari è limitato e, comunque, gestito dal presidente nel caso in cui ci sia, ad esempio, una domanda inopportuna.

  PRESIDENTE. È la riproposizione di quanto previsto dal Regolamento della Pag. 5Camera, da una parte, e dall'altra di quello che prevede il codice di procedura penale, a cui siamo sottoposti. Al presidente compete valutare se a un testimone sono rivolte domande pertinenti alla testimonianza per cui il soggetto è stato convocato, non su un tema libero. Se avete maturato sufficiente esperienza nella Camera dei deputati, credo che sappiate che il nostro Regolamento impone al presidente di togliere la parola qualora si tocchino argomenti non inerenti l'ordine del giorno o si tenga un comportamento sconveniente rispetto ai presenti. A questo si riferisce l'ammissibilità.
  Pongo in votazione l'articolo 15.
  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 16.
  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 17.
  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 18.
  (È approvato).

  Passiamo all'esame dell'articolo 19.

  IGNAZIO LA RUSSA. Presidente, mi scuso se non sono potuto arrivare prima in seduta. Non avendo avuto la possibilità di esaminare in anticipo il testo della proposta di regolamento, preannuncio la mia astensione sui singoli emendamenti e nella votazione finale.

  ARIANNA SPESSOTTO. Purtroppo, ero impegnata alla Camera per l'elezione dei giudici costituzionali, quindi non ho potuto partecipare e non so su quali emendamenti abbiate votato. Anche l'altra volta abbiamo chiesto la sconvocazione per lo stesso motivo e la Commissione non è stata sconvocata. Non penso sia un modo di lavorare. Impedite di lavorare a me e anche ad altri colleghi che sono alle ultime lettere dell'alfabeto. Questo non è un modo di lavorare.

  PRESIDENTE. L'abbiamo affrontato prima. Oggi stiamo trattando di un argomento che ci consente di iniziare a lavorare.

  ARIANNA SPESSOTTO. Ho capito, ma anch'io sono un membro di questa Commissione e ho il diritto di partecipare alla costruzione del regolamento che riguarda questa Commissione.

  PRESIDENTE. Non c’è dubbio. Il problema è semplicissimo: ci sono quelli che sono arrivati che hanno già votato e quelli che devono andare a votare. Diversamente, dovevamo sconvocare e perdere...

  ARIANNA SPESSOTTO. Credo fosse il caso di sconvocare, perché comunque non si può lavorare così. Non si può correre per quelli che devono andare a votare. Non è una maniera di lavorare. Adesso, vorrei sapere che fine hanno fatto i miei emendamenti. Comunque, avevo diritto di spiegarli e di votarli.

  PRESIDENTE. Ho spiegato tutti quelli che mi avete mandato.

  ARIANNA SPESSOTTO. Ho capito. Li ha spiegati lei, ma non li ho spiegati io. Non so se lei li abbia interpretati nel modo corretto.

  PRESIDENTE. Che vogliamo fare ? Siamo arrivati all'articolo 19, ne mancano ancora quattro. Impediamo martedì prossimo di cominciare a entrare nel merito ?

  ARIANNA SPESSOTTO. Ho capito, ma questo regolamento non può essere modificato più avanti. Mi date la possibilità di partecipare più avanti ?

  PRESIDENTE. Possiamo modificare il regolamento ogni volta che lo riteniamo.

  ARIANNA SPESSOTTO. Ho capito, ma come facciamo ? Immagino serva una votazione.

Pag. 6

  PRESIDENTE. La sua richiesta è di sospendere per riprendere domani all'articolo 19, ma domani ci sarà qualche altra convocazione concomitante.

  ARIANNA SPESSOTTO. I miei emendamenti riguardavano gli articoli 6, 9 e 16. Sono stati già tutti votati.

  PRESIDENTE. La sua proposta relativa all'articolo 6 è stata recepita, come vede.

  ARIANNA SPESSOTTO. Non lo so, perché non ho copia di niente.

  PRESIDENTE. Per l'articolo 6, la proposta di modifica riguardava chi presiedesse la Commissione in caso di impedimento del vicepresidente, al comma 2: è stato recepito.

  PAOLO NACCARATO. Emendamenti ? A noi il testo del regolamento non è stato inviato.

  PRESIDENTE. No, i colleghi del Movimento 5 Stelle hanno mandato una nota scritta, una proposta.

  ARIANNA SPESSOTTO. Va bene, erano proposte emendative.

  PRESIDENTE. Il testo è stato distribuito adesso. Ieri c'era l'Ufficio di presidenza.

  PAOLO NACCARATO. È stato dato adesso, sì, ma a me non è stato inviato.

  PRESIDENTE. Qual era la proposta di modifica dell'articolo 9 ?

  ARIANNA SPESSOTTO. Articolo 9, comma 2: sostituire «tre quarti dei votanti» con «quattro quinti dei votanti».

  PRESIDENTE. Questo non è stato accolto. Faccio presente che secondo il Regolamento della Camera l'ordine del giorno è cambiato a maggioranza. I tre quarti dei votanti corrispondono a 45 membri. In assenza di una previsione espressa, sarebbe bastata la maggioranza semplice per cambiare l'ordine del giorno.
  In una Commissione di 60 componenti, prevedere che per cambiare l'ordine del giorno ne occorrano 45 mi sembra sufficiente, visto che il regolamento interno fa riferimento a quello della Camera, che prevede la maggioranza semplice per il cambiamento dell'ordine del giorno.

  ANTONIO DISTASO. Anche a beneficio di coloro che non hanno partecipato ieri in quanto non componenti l'Ufficio di presidenza, abbiamo adottato una deliberazione che riguarda la divulgazione di atti e documenti che è appunto di competenza dell'Ufficio di presidenza. In quella sede abbiamo detto che avremmo distribuito e affrontato nella giornata di oggi e di domani il regolamento.
  Naturalmente, poiché ho ricevuto solo ieri la versione cartacea – e solo ieri sera anche l’e-mail relativa – non tutti i componenti possono essere stati doviziosamente informati. Se abbiamo necessità di prenderci del tempo, possiamo farlo.

  PRESIDENTE. Sospendiamo all'articolo 19 e ci aggiorniamo domani alle ore 14 ? Decidiamo: o finiamo o lasciamo quattro articoli da votare.

  ALDO DI BIAGIO. Presidente, finiamo gli articoli.

  PRESIDENTE. Vediamo l'orientamento prevalente.

  ROCCO PALESE. Mi permetto di avanzare la proposta di ultimare la votazione degli articoli oggi, nell'intesa che passiamo al voto finale domani o in altra seduta, ma finiamo tutti gli articoli stasera.

  PRESIDENTE. Personalmente, resto del parere che oggi possiamo finire gli articoli e domani possiamo tenere, prima della votazione finale, di nuovo una riunione della Commissione qualora ce ne fosse bisogno. Facciamo così ?

Pag. 7

  FRANCESCO SAVERIO GAROFANI. Propongo, invece, di concludere oggi per avere uno strumento di lavoro che ci consenta di cominciare a lavorare il più rapidamente possibile, fermo restando che, come ha detto il presidente rispondendo all'osservazione della collega del Movimento 5 Stelle, in ogni momento è possibile modificare e integrare il nostro regolamento.
  Se stasera concludiamo la votazione, compresa la votazione finale, abbiamo comunque uno strumento che ci consente di lavorare e fare una verifica anche in termini molto rapidi se saranno necessarie delle integrazioni, delle correzioni in Ufficio di presidenza.

  PRESIDENTE. Questa mi sembra forse la procedura migliore. Martedì ci sarà di l'Ufficio di presidenza per eventuali integrazioni. Per finire l'opera, dove eravamo rimasti ?

  ARIANNA SPESSOTTO. Articolo 9, comma 2, dopo «dei loro interventi», aggiungere «l'integrazione dell'ordine del giorno deve essere messa a votazione all'inizio della seduta. In ogni caso, le integrazioni all'ordine del giorno non possono essere superiori a due punti». Andrebbe, inoltre, soppresso l'ultimo periodo.

  PRESIDENTE. C’è un equivoco. Quel comma non riguarda la modifica dell'ordine del giorno, ma l'eventualità che abbiate necessità di comunicare alla Commissione o di fare osservare al presidente qualcosa che non è oggetto di deliberazione perché non è all'ordine del giorno. In quel caso, il presidente la fa dichiarare all'inizio o alla fine della seduta.
  Non è un punto all'ordine del giorno, ma una comunicazione che il membro della Commissione richiede di poter dare. È previsto alla Camera ed è quello che ritengo facciate quotidianamente. Non è la modifica all'ordine giorno, che è normata con le maggioranze che abbiamo detto. Questo riguarda la comunicazione urgente.
  Pongo in votazione l'articolo 19.

  ALESSANDRA BENCINI. Sull'articolo 19, al punto 5, dove è scritto «gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dai collaboratori esterni», cioè le persone terze che chiameremo in audizione eventualmente per avere notizie e informazioni per andare avanti nel nostro lavoro: questi tipi di informazioni rimangono ai componenti della Commissione e, eventualmente, ai collaboratori ?

  PRESIDENTE. I collaboratori sono i consulenti della Commissione.

  ALESSANDRA BENCINI. Esatto. Il punto è che io ho due collaboratori: non posso riferire, non posso farmi aiutare a studiare le carte dai collaboratori ?

  PRESIDENTE. Il regime degli atti e dei documenti è precisato nella deliberazione della quale vi darò comunicazione. Se sono carte libere, può leggerle chiunque e può farsi aiutare da chi vuole; se sono carte secretate, non si può.

  ALESSANDRA BENCINI. Può leggerle solo il commissario, quindi non anche i collaboratori personali.

  PRESIDENTE. Addirittura, se sono secretate, bisogna fare le copie numerate e sono consultate direttamente all'interno.
  Pongo in votazione l'articolo 19.
  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 20.
  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 21.
  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 22.
  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 23, con le modifiche di cui abbiamo parlato, cioè che i consulenti esterni riferiscono al presidente, all'Ufficio di presidenza e alla Commissione Pag. 8nel suo plenum su determinazione del presidente, se è urgente, o dell'Ufficio di presidenza.
  (È approvato).

  Non essendovi altre osservazioni, pongo in votazione l'intero regolamento.
  (È approvato).

Comunicazioni del presidente.

  PRESIDENTE. Prima di aggiornare la seduta, vorrei anche dirvi telegraficamente che dovremo deliberare sull'acquisizione di copia degli atti, come prevede la legge istitutiva, delle Commissioni precedenti.
  Se siamo d'accordo, sarei del parere di acquisire gli atti delle Commissioni precedenti, ove possibile, in formato digitale.
  Resta naturalmente fermo – in base al comma 4 dell'articolo 5 della legge istitutiva – che la Commissione è tenuta a garantire il mantenimento del regime di segretezza della documentazione acquisita fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto.
  Qualora la Commissione ritenga utile che si proceda alla desecretazione di documenti classificati, ciò potrà avvenire nel rispetto della normativa vigente.
  Quanto al regime degli atti di nuova acquisizione o produzione, trovano applicazione le norme della deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti, adottata ieri dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  IGNAZIO LA RUSSA. Agli atti e documenti secretati delle precedenti Commissioni d'inchiesta abbiamo accesso ?

  PRESIDENTE. Noi abbiamo accesso. Se però, nel corso dei nostri lavori, dovessimo ritenere utile la rimozione il vincolo del segreto, dovremmo far fare un interpello all'organo che a suo tempo ha posto il segreto.

  ARIANNA SPESSOTTO. Vorrei avanzare una proposta. Per evitare violazioni dei diritti dei commissari, come è avvenuto oggi, di partecipare a questa Commissione, proporrei di riunirci il lunedì pomeriggio. Di solito, siamo tutti qui perché c’è la discussione generale dei provvedimenti e abbiamo tutti molta più disponibilità perché solitamente le Commissioni non si riuniscono il lunedì pomeriggio.

  PRESIDENTE. Come ben sa, questo è regolamentato dall'Ufficio di presidenza, che decide. L'affronteremo martedì prossimo. In ogni caso, dobbiamo trovare una data e un'ora per una riunione che duri un po’ di tempo.

  PAOLO CORSINI. Vorrei partire da un caso personale per sollevare un problema più generale. Sono stato membro della Commissione stragi nella XIII Legislatura e dopo quindici anni, da studioso, ho chiesto la consultazione di un'audizione condotta da me. L'audizione è secretata e mi è proibito leggere il testo dell'audizione che ho condotto. Bisognerebbe studiare una modalità per consentire ai commissari che a futura memoria possano anche, a distanza di anni, consultare gli atti che hanno prodotto.

  PRESIDENTE. Senatore Corsini, ho capito bene. Dovremo verificare caso per caso.

  GERO GRASSI. Se evitassimo il dibattito a due, sarebbe meglio.
  Nel merito, siccome dobbiamo acquisire gli atti, dobbiamo sapere cosa acquisiamo. Ci sono state una Commissione Moro, quattro Commissioni terrorismo e stragi, la Commissione P2. Noi dobbiamo acquisire tutti gli atti del caso Moro, anche delle altre Commissioni. Nelle parole del presidente questo passaggio era dato per scontato, ma è meglio specificare.

  PRESIDENTE. Non avremmo titolo per richiedere documenti riguardanti materie estranee all'oggetto della nostra inchiesta.

Pag. 9

  GERO GRASSI. Ancora un'altra cosa. Esiste una seduta che è stata secretata su richiesta della persona che testimoniò, Maria Fida Moro; è la sua seconda testimonianza. Non è stato possibile sinora averne il resoconto perché, interessata Maria Fida Moro da parte del Senato sulla possibilità di desecretarlo, ha confermato la secretazione.

  PRESIDENTE. Io mi riferisco ai faldoni che contengono non gli interrogatori o le audizioni libere o di testimonianza, ma gli atti che nelle varie Commissioni che si sono susseguite sono stati classificati dagli organi che li hanno trasmessi alla Commissione. Se vogliamo renderli pubblici, non solo consultabili per noi, dovremmo richiedere al Presidente del Senato di rimuovere il vincolo di riservatezza, dove non l'abbia già rimosso; eventualmente previo interpello delle autorità che hanno posto quella classificazione.
  Mi scuso per avervi costretto a questo tour de force, però adesso sono più tranquillo e spero che non ricapiti.
  Comunico che, nel corso della riunione di ieri dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata approvata la deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti acquisiti o prodotti dalla Commissione. Il testo della deliberazione è in distribuzione e sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna della Commissione. Nel corso della medesima riunione, per verificare l'esistenza, presso le rispettive strutture ministeriali, di atti o documenti riguardanti l'inchiesta, si è inoltre convenuto di procedere alle audizioni: del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Marco Minniti, quale autorità delegata ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, per una prima ricognizione della documentazione di interesse esistente presso il Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica e dell'eventuale presenza di pregressi segreti di Stato; del Ministro dell'interno, Angelino Alfano; del Ministro della difesa, Roberta Pinotti.
  Sempre ieri l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha concordato sulla necessità di richiedere al Presidente del Consiglio dei ministri l'acquisizione agli atti della Commissione di tutta la documentazione che non sia stata in passato acquisita dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta che si sono occupate del caso Moro e che sia custodita, prodotta o comunque acquisita dalla Presidenza del Consiglio, dai suoi organi e uffici, inclusi quelli del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.
  Si è, altresì, convenuto di richiedere al Presidente del Consiglio, nell'eventualità che taluno dei documenti richiesti sia stato in passato assoggettato a segreto di Stato, l'adozione dei provvedimenti necessari per la rimozione di tale vincolo ai sensi dell'articolo 30, comma 11, della legge n. 124 del 2007.
  Su conforme avviso dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, ho inoltre provveduto a richiedere ai vertici della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di finanza la designazione di un ufficiale di collocamento che possa fungere da raccordo tra la Commissione e ciascuna delle suddette Forze dell'ordine nello svolgimento dell'inchiesta parlamentare.
  La seduta di domani è sconvocata. Martedì sarà convocato l'Ufficio di presidenza.

  La seduta termina alle 15.35.

Pag. 10

ALLEGATO 1

Regolamento interno.

TITOLO I
NORME APPLICABILI

. 1.
(Norme applicabili).

  1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla legge n. 82 del 30 maggio 2014, di seguito denominata «legge istitutiva». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

2.
(Organizzazione).

  1. Per ciascuna questione o affare trattati dalla Commissione, il Presidente, salvi i casi in cui ciò sia incompatibile con la natura dell'affare, può attribuire ad uno o più componenti il compito di esaminarne i profili istruttori e di riferirne alla Commissione.
  2. Il Presidente può avocare a sé o revocare i compiti istruttori in caso di inerzia o ritardo del componente cui sono stati affidati.

3.
(Sostituzione dei componenti della Commissione).

  1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo o di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.
  2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.

4.
(Partecipazione alle sedute della Commissione).

  1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i componenti della segreteria di cui all'articolo 22 e dei collaboratori esterni di cui all'articolo 23 che il Presidente ritenga necessari.

5.
(Ufficio di Presidenza).

  1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari.
  2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi nei casi previsti dal presente Regolamento e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
  3. Delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza è redatto un processo verbale, non soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari, Pag. 11contenente almeno le deliberazioni assunte.

6.
(Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari).

  1. Il Presidente:
   a) rappresenta la Commissione e tiene i rapporti con le autorità, gli enti ed i soggetti indicati dalla legge istitutiva;
   b) la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni;
   c) formula e dirama l'ordine del giorno, sulla base delle decisioni assunte dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi ai sensi del successivo articolo 7;
   d) dispone le spese di ordinaria amministrazione;
   e) esercita i restanti compiti previsti dal presente Regolamento.

  2. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento. In mancanza di delega, la seduta è presieduta dal Vice Presidente eletto con il maggior numero di voti. Qualora occorra provvedere all'elezione del nuovo Presidente, la Commissione è convocata dal Vice Presidente eletto con il maggior numero di voti. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.
  3. Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo entro due giorni utili all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

7.
(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza).

  1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori della Commissione.
  2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei gruppi, la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti della Commissione, sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal Presidente che inserisce le proposte dei gruppi dissenzienti in modo da garantire agli argomenti indicati da questi ultimi una quota del tempo disponibile nel periodo considerato ovvero degli argomenti da trattare. Il programma e il calendario così formulati sono definitivi dopo la comunicazione alla Commissione.
  3. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, esamina altresì le questioni, anche riguardanti componenti della Commissione, che dovessero sorgere nel corso dell'attività della stessa.
  4. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione.

TITOLO III
SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

8.
(Convocazione della Commissione).

  1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.Pag. 12
  2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno 48 ore prima della seduta. Si prescinde dal termine quando la convocazione sia effettuata in esito ad un calendario dei lavori già comunicato alla Commissione e la seduta debba svolgersi in un giorno in cui siano previste votazioni alla Camera o al Senato. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.
  3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto dei componenti. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

9.
(Ordine del giorno delle sedute).

  1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei tre quarti dei votanti.
  2. Coloro che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il Presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differire tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

10.
(Numero legale).

  1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
  2. Il Presidente procede alla verifica del numero legale solo se ciò sia richiesto da un quarto dei componenti. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.
  3. Se accerta la mancanza del numero legale, il Presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta, o dispone il passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno che non preveda votazioni, o toglie la seduta. Se dispone la sospensione della seduta, ne indica la durata, non superiore ad un'ora.

11.
(Deliberazioni).

  1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.
  2. La Commissione vota per alzata di mano, a meno che un quarto dei componenti chieda la votazione nominale. I richiedenti la votazione nominale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

12.
(Pubblicità dei lavori).

  1. La Commissione può riunirsi in seduta segreta, qualora se ne manifesti l'opportunità. In tali casi, il resoconto stenografico viene redatto ma non pubblicato. Dei lavori della Commissione è comunque pubblicato un resoconto sommario. Le deliberazioni della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari, salvo nei casi decisi dalla Commissione.
  2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate Pag. 13le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, tale forma di pubblicità.
  3. Delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di Presidenza si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

TITOLO IV
MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

13.
(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni).

  1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, entro i limiti di cui all'articolo 5 della legge istitutiva.
  2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti.

14.
(Attività istruttoria).

  1. La Commissione può acquisire documentazione, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.
  2. I parlamentari, i membri del Governo e i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma di libera audizione.
  3. Le persone sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti penali ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi connessi sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
  4. Con riferimento a specifici approfondimenti, l'attività istruttoria può essere affidata dal Presidente, per un tempo determinato, ad uno o più comitati coordinati dallo stesso Presidente o da un suo delegato. I componenti di ciascun comitato sono nominati dal Presidente tenendo anche conto delle richieste dei Gruppi presenti nella Commissione. I comitati non possono compiere atti che richiedano l'esercizio dei poteri propri dell'autorità giudiziaria. Essi riferiscono alla Commissione sull'attività svolta. Gli atti formati e la documentazione raccolta sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attività di inchiesta della Commissione. Il Presidente può autorizzare la partecipazione di collaboratori esterni alle attività dei comitati.

15.
(Esame di testimoni e confronti).

  1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile.
  2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.
  3. Le domande sono rivolte dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che ne valuta l'ammissibilità.
  4. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

16.
(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni).

  1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.Pag. 14
  2. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporne l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.
  3. Ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma dell'audizione libera è sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione. I testimoni devono sottoscriverlo; delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti. Alle persone audite è indicato un termine entro il quale, in mancanza di richieste di rettifica, il resoconto verrà considerato definitivo.

17.
(Falsa testimonianza).

  1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui agli articoli 372 e seguenti del codice penale, il Presidente della Commissione, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.
  2. Egualmente si procede alla stesura del processo verbale e alla sua trasmissione all'autorità giudiziaria competente nel caso di reati di cui agli articoli da 366 e seguenti del codice penale.

18.
(Denuncia di reato).

  1. Il Presidente informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.
  2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera di appartenenza.
  3. Qualora nel corso dell'inchiesta emergano notizie di reato, il Presidente ne informa l'autorità giudiziaria e di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

19.
(Archivio della Commissione).

  1. L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi definisce con delibera comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti, i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilirne la consultazione e la riproducibilità nell'ambito della Commissione, nonché la trasmissione alle autorità richiedenti.
  2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di segreteria, il Presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comunicazione all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.
  3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con i Presidenti delle Camere.
  4. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge istitutiva.
  5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 23 e dal personale amministrativo addetto specificamente alla Commissione.Pag. 15
  6. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia, fermo restando quanto previsto dalla legge istitutiva per l'informatizzazione. Tale limite si applica anche agli scritti anonimi.

20.
(Relazioni al Parlamento).

  1. La Commissione presenta relazioni al Parlamento ai sensi dell'articolo 2 della legge istitutiva, nonché ogni qual volta ne ravvisi la necessità.
  2. Il Presidente predispone una proposta di relazione o incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta è illustrata alla Commissione in apposita seduta. Non può essere divulgata prima che sia stata illustrata alla Commissione.
  3. Possono essere presentate relazioni di minoranza, alle quali si applica il medesimo limite alla divulgazione di cui al comma 2.
  4. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

21.
(Pubblicità di atti e documenti).

  1. La Commissione delibera se e quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.
  2. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione decide quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbano essere resi pubblici.
  3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta vengono versati nell'archivio storico del ramo del Parlamento cui appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO V
DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

22.
(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione).

  1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e del personale assegnati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro.
  2. Le risorse finanziarie per il funzionamento della Commissione ed il riparto delle spese tra le due Camere sono disciplinati dalla legge istitutiva. Le decisioni di spesa della Commissione sono comunicate all'Amministrazione di competenza che procede a ripartire i relativi oneri tra i due rami del Parlamento.

23.
(Collaborazioni esterne).

  1. La Commissione, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della legge istitutiva, può avvalersi delle collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, affidando l'incarico a persone di qualificata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse della Commissione. A tal fine, su proposta del Presidente, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, adotta le relative deliberazioni, che sono comunicate alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.
  2. In sede di affidamento dell'incarico, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, definisce l'oggetto e la durata della collaborazione, che può essere a titolo gratuito oppure prevedere la corresponsione di un rimborso spese o, in alternativa, di una indennità. Il rimborso delle spese è riconosciuto, nella misura massima determinata dall'Ufficio di presidenza, esclusivamente in relazione Pag. 16allo svolgimento di compiti specificamente assegnati e afferisce alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio, il trasporto e la ristorazione fruita presso le strutture della Camera dei deputati.
  3. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti e documenti di cui all'articolo 5, comma 8, della legge istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente. Ciascun collaboratore esterno riferisce al Presidente e, quindi, all'Ufficio di presidenza circa l'esecuzione del proprio incarico e gli esiti dell'attività svolta; può assistere alle sedute della Commissione, se autorizzato dal Presidente; riferisce alla Commissione ogniqualvolta ne sia richiesto dal Presidente o ciò sia deliberato dall'Ufficio di presidenza.
  4. La Commissione può altresì avvalersi, per l'espletamento degli atti e delle indagini di sua competenza, dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge istitutiva.

Pag. 17

ALLEGATO 2

Deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti.

(adottata nella riunione dell'Ufficio di presidenza del 14 ottobre 2014)

1.
(Documenti segreti).

  1. È prevista la possibilità di consultazione dei documenti segreti per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. Non è consentita l'estrazione di copie. La consultazione dei documenti segreti avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento in ordine alla natura dell'atto ed ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.
  2. Sono compresi nella categoria dei documenti segreti:
   a) atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale;
   b) resoconti stenografici delle sedute segrete o delle parti dichiarate segrete delle sedute pubbliche della Commissione;
   c) documenti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale;
   d) scritti anonimi o apocrifi;
   e) documenti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di Governo da cui provengono;
   f) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso segreto.

2.
(Documenti riservati).

  1. È consentita la consultazione dei documenti riservati per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. La consultazione dei documenti riservati avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano. È consentito, su disposizione del Presidente, il rilascio di copie dei documenti riservati ai soli componenti e collaboratori esterni della Commissione, nonché alle autorità richiedenti, previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.
  2. Sono compresi nella categoria dei documenti riservati:
   a) atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale;
   b) documenti provenienti da autorità amministrative e di Governo, anche non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l'uso riservato;
   c) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso riservato;
   d) documenti che al momento dell'acquisizione vengano classificati come riservati.

Pag. 18

3.
(Atti liberi).

  1. Sono consentite la consultazione e l'estrazione di copie dei documenti liberi ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, a seguito di richiesta scritta della documentazione.
  2. Il Presidente può autorizzare soggetti esterni ad avvalersi delle previsioni di cui al comma precedente.