XVII Legislatura

Giunta delle elezioni

Resoconto stenografico



Seduta n. 1 di Mercoledì 3 luglio 2013

INDICE

Audizione del presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale, Giuseppe Salmè:
D'Ambrosio Giuseppe , Presidente ... 2 
Salmè Giuseppe , Presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale ... 2 
D'Ambrosio Giuseppe , Presidente ... 6 
Lacquaniti Luigi (SEL)  ... 6 
Salmè Giuseppe , Presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale ... 6 
Lacquaniti Luigi (SEL)  ... 6 
Salmè Giuseppe , Presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale ... 6 
D'Ambrosio Giuseppe , Presidente ... 6 
Stumpo Nicola (PD)  ... 6 
Salmè Giuseppe , Presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale ... 7 
Stumpo Nicola (PD)  ... 7 
Salmè Giuseppe , Presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale ... 7 
Lattuca Enzo (PD)  ... 7 
Salmè Giuseppe , Presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale ... 8 
Stumpo Nicola (PD)  ... 8 
Lattuca Enzo (PD)  ... 8 
Stumpo Nicola (PD)  ... 8 
D'Ambrosio Giuseppe , Presidente ... 8

Sigle dei gruppi parlamentari:
Partito Democratico: PD;
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: PdL;
Scelta Civica per l'Italia: SCpI;
Sinistra Ecologia Libertà: SEL;
Lega Nord e Autonomie: LNA;
Fratelli d'Italia: FdI;
Misto: Misto;
Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero: Misto-MAIE;
Misto-Centro Democratico: Misto-CD;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

Testo del resoconto stenografico
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE D'AMBROSIO

  La seduta comincia alle 15,15.

Audizione del presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale, Giuseppe Salmè.

  PRESIDENTE. Dichiaro aperta la seduta.
  L'ordine del giorno reca l'audizione del presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale, dottor Giuseppe Salmè.
  Ringrazio il presidente Salmè – che è accompagnato dal dottor Raffaele Botta, componente dell'Ufficio elettorale, e dalla dottoressa Donatella Dominici, segretario dell'Ufficio medesimo – per aver voluto accogliere l'invito della Giunta a intervenire ad un'audizione che costituisce una tradizionale e importante occasione di confronto con l'organo che, soprattutto nel vigore dell'attuale legge elettorale, riveste un ruolo determinante nel procedimento di calcolo e assegnazione dei seggi a livello nazionale.
  Ricordo che la Giunta, autorizzata dal Presidente della Camera, procederà all'odierna audizione sulla base della facoltà ad essa riconosciuta dall'articolo 7 del proprio regolamento, che le consente di avvalersi delle procedure di indagine, informazione e controllo di cui al capo XXXIII del Regolamento della Camera.
  In base alla prassi, le audizioni si svolgono nel rispetto dei criteri più volte enunciati dalla Presidenza della Camera, volti ad evitare che le audizioni facciano riferimento a singoli casi o procedimenti inerenti all'attività di verifica dei poteri.
  Invito il presidente Salmè a svolgere la sua relazione introduttiva.

  GIUSEPPE SALMÈ, Presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale. Ringrazio la Giunta e il suo presidente per questo invito che continua una tradizione di proficua collaborazione tra l'Ufficio elettorale centrale nazionale e la Giunta stessa.
  Ho predisposto una relazione scritta, che metto a disposizione dei componenti della Giunta, alla quale sono allegati alcuni documenti che, in parte, sono puramente informativi e, in parte, potranno essere utili anche per il successivo lavoro della Giunta, perché consistono nella copia di tutti i provvedimenti che l'Ufficio elettorale ha adottato nel corso dell'attività relativa alla tornata elettorale del 24 e 25 febbraio 2013, sia sulle opposizioni all'invito a modificare i contrassegni o all'accettazione dei contrassegni da parte del Ministero dell'interno, sia sull'ammissione di liste e candidature.
  Tralascio la parte puramente descrittiva della relazione concernente la costituzione dell'Ufficio e i lavori dello stesso. Mi sono permesso, d'accordo con i componenti dell'Ufficio, di indicare alcuni nodi problematici, alcune difficoltà che abbiamo incontrato nel nostro lavoro per segnalare alla Giunta, per quanto in suo potere, l'opportunità di sollecitare modifiche legislative idonee a superare queste difficoltà.
  A titolo informativo, segnalo preliminarmente che una peculiarità dell'ultima tornata elettorale – e forse anche della precedente – è stata rappresentata dal gran numero di contrassegni di liste e coalizioni di liste che sono stati depositati, che ammonta a 46; di questi, soltanto 13 sono stati ammessi al riparto dei seggi.
  Il numero dei contrassegni costituisce una peculiarità – per usare un'espressione neutra – che non agevola la scelta dell'elettore, ma non c’è soluzione a questa che è una conseguenza del funzionamento del sistema politico, quindi è irresolubile dal punto di vista normativo.Pag. 3
  La prima difficoltà che vorrei segnalare è che il Testo unico delle leggi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati, che risale a più di cinquant'anni fa, non è stato modificato su un punto che, invece, potrebbe essere molto utile aggiornare, senza che questo comporti particolari difficoltà. Si tratta delle disposizioni riguardanti le modalità di trasmissione di tutti gli atti e la comunicazione dei provvedimenti durante la fase del procedimento elettorale preparatorio.
  Le norme prescrivono ancora l'uso della carta e la consegna di persona e diretta dei documenti, con ovvio dispendio di risorse economiche, di tempo, di impiego di personale e soprattutto con la conseguenza che i lavori dello stesso Ufficio elettorale centrale non possono essere ben organizzati come potrebbero. Infatti, dovendo inevitabilmente superare le distanze – l'Italia come sappiamo ha un territorio molto esteso – i documenti arrivano quasi tutti nell'ultimo giorno utile e l'Ufficio elettorale ha a disposizione termini molto stringenti per provvedere: 48 ore dall'arrivo dei reclami o delle opposizioni.
  Adottare modalità informatiche di trasmissione degli atti o di comunicazione dei provvedimenti è un problema risolubile senza grandi difficoltà. Esistono, infatti, un apparato normativo e tecnico molto imponente che garantisce, per quanto è umanamente possibile, l'assoluta sicurezza della trasmissione dei dati, e un testo normativo abbastanza completo, il Codice dell'amministrazione digitale, facendo riferimento al quale sarebbe possibile introdurre modifiche alla disciplina del Testo unico delle leggi elettorali, per consentire un risparmio di tempo e di denaro e una migliore organizzazione del lavoro di tutti gli uffici.
  Un secondo aspetto che crea qualche problema alla sensibilità di un anziano magistrato come me, che da 43 anni svolge questo mestiere, è la disparità di trattamento in termini di garanzia del contraddittorio. Difatti, mentre la disciplina vigente garantisce la presenza degli interessati in sede di decisione delle opposizioni all'invito del Ministero dell'interno a modificare i contrassegni o dell'opposizione degli interessati al deposito di un certo contrassegno, eguale diritto al contraddittorio – e quindi alla presenza e ad essere sentiti davanti all'Ufficio – non è garantito nel caso di reclami contro l'esclusione delle liste o dei singoli candidati.
  Si potrebbe pensare che questa lacuna possa essere colmata con il rinvio alla disciplina generale della legge sul procedimento amministrativo, la legge n. 241 del 1990. Tuttavia, riteniamo che ciò non sia possibile, perché la stessa legge n. 241 prevede deroghe al diritto al contraddittorio in caso di particolari esigenze di celerità e, se c’è un procedimento che per definizione è ispirato a particolari esigenze di celerità, è quello elettorale, perché il faro rappresentato dall'articolo 61 della Costituzione impone l'insediamento delle Camere entro termini perentori dallo scioglimento di quelle precedenti e dall'indizione delle elezioni. Questa è una disarmonia che potrebbe essere colmata con un intervento normativo abbastanza semplice.
  Un'ulteriore lacuna riguarda la previsione dei tempi delle varie fasi del procedimento elettorale. Mentre fino alla votazione la legge prevede termini stringati per i vari passaggi, ovvero provvedimenti, reclami, decisioni sui reclami e così via, a seguito della votazione, per la fase di scrutinio e per quelle successive, non sono previsti termini.
  Questa lacuna è stata colmata nella prassi per iniziativa dei presidenti dell'Ufficio elettorale centrale nazionale, che hanno invitato i presidenti degli Uffici centrali circoscrizionali a trasmettere gli atti entro determinati tempi. Si tratta di un provvedimento amministrativo rispetto al quale si possono verificare, e si sono verificate, contestazioni e inadempienze. Diverso sarebbe il caso in cui i termini nella fase post-votazione, quindi di scrutinio e post-scrutinio fino alla proclamazione degli eletti, fossero espressamente previsti dalla legge con gli stessi criteri di sollecitudine ai quali sono ispirati i termini della fase precedente. Tale sollecitudine è imposta dal fatto che tra la votazione Pag. 4e l'insediamento delle Camere è previsto un termine piuttosto breve, durante il quale bisogna consentire al Parlamento di organizzare la prima seduta, che richiede adempimenti di carattere pratico e giuridico, l'esercizio delle opzioni e così via. È necessario, quindi, prevedere tempi stretti.
  In relazione all'ultima tornata elettorale ho ritenuto di indicare ai presidenti degli Uffici circoscrizionali tempi molto brevi.
  Questa decisione che, salvo rarissime eccezioni, non ha avuto eccessive contestazioni, ci ha consentito – così venendo incontro al desiderio ventilato dalla Presidenza della Repubblica di definire questa fase nel più breve tempo possibile al fine di poter guadagnare una settimana per la convocazione della Camera – di completare i lavori molto velocemente. La Presidenza della Repubblica ha dato atto di questa sollecitudine che ha comportato un impegno assai significativo dei magistrati componenti dell'Ufficio e, soprattutto, del personale amministrativo che in questa, come in precedenti occasioni, ha dimostrato di essere all'altezza in termini di diligenza, prontezza e preparazione.
  La difficoltà principale nella quale ci siamo imbattuti, e nella quale vi imbatterete anche voi nei ricorsi che dovrete esaminare, riguarda il problema della giurisdizione sulle operazioni elettorali preliminari.
  Sappiamo qual è il diritto vivente risultante dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, dei giudici amministrativi e della Corte di cassazione: in ossequio a quanto previsto dall'articolo 87 del Testo unico delle leggi elettorali, la giurisprudenza costituzionale, ordinaria e amministrativa sono concordi nel ritenere che soltanto la Giunta delle elezioni della Camera e quella del Senato abbiano giurisdizione anche sulle operazioni elettorali preliminari, in applicazione appunto del secondo comma dell'articolo 87 del Testo unico.
  Ci sono state due pronunce isolate di giudici amministrativi – il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e il TAR Sicilia, sezione di Catania – che hanno ritenuto il contrario: nella prima, si sosteneva che si trattasse di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; nella seconda, che tale giurisdizione fosse in capo all'Ufficio elettorale centrale. Tuttavia, la giurisprudenza è ferma da anni nel ritenere che la giurisdizione spetti soltanto alla Giunta, avendo l'Ufficio elettorale centrale natura di organo puramente amministrativo.
  La difficoltà nasce dal fatto che, mentre la Giunta del Senato – salvo un intermezzo nella XIII legislatura in cui si ritenne di declinare la giurisdizione sulle operazioni elettorali preliminari – è dell'avviso che la giurisdizione anche su queste operazioni spetti alla Giunta stessa, tanto che si è resa parte diligente nell'impugnare una decisione del Consiglio di Stato che aveva affermato il contrario (e su questa impugnazione sono intervenute le Sezioni unite della Cassazione che hanno ribadito il difetto di giurisdizione cosiddetto assoluto, cioè dei giudici, essendo la giurisdizione della Giunta delle elezioni), la Giunta della Camera fino ad oggi è stata ferma nel negare la propria giurisdizione.
  Si avverte, quindi, un vuoto di tutela che è stato denunciato in più occasioni dagli interessati.
  A differenza delle altre lacune e dei problemi che ho segnalato, qui la soluzione non è semplice, perché ci sono paletti costituiti dal principio di autodichia e dal principio – non espresso ma insito nello stesso sistema dello Stato costituzionale di diritto – della separazione dei poteri.
  L'intervento dei giudici amministrativi o ordinari in questa materia non può che avvenire a elezioni già espletate, addirittura a insediamento già effettuato. La conseguenza è che da un provvedimento di accoglimento di un ricorso, e quindi di annullamento di un'operazione elettorale, potrebbe derivare addirittura lo scioglimento delle Camere, il che è inammissibile nel nostro sistema costituzionale, direi addirittura nello Stato costituzionale di diritto.Pag. 5
  Pertanto, vanno conciliati il principio di accesso ai tribunali, che è garantito dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dall'articolo 24 della Costituzione, con il principio dell'autodichia e con il principio fondamentale e supremo della separazione dei poteri.
  Si capisce perché nella legge delega per la riforma del processo amministrativo il Parlamento avesse espressamente affidato al Governo il compito di disciplinare questo punto, prevedendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Tuttavia, la delega non è stata esercitata dal Governo, sia pure con un'argomentazione diversa da quella che ho appena rappresentato e che attiene ai princìpi supremi, ossia relativa al problema che tale delega interverrebbe in tempi incompatibili con la sollecitudine richiesta dal procedimento elettorale. Escluso, dunque, a sistema costituzionale vigente, l'affidamento della giurisdizione a qualsiasi altro giudice, non resta che la giurisdizione del Parlamento.
  Questa è una lacuna di fatto, dato che la Giunta della Camera ha ribadito nel tempo la propria opinione riguardo alla titolarità della giurisdizione. Peraltro, essa fa leva sulla norma costituzionale che prevede il potere del Parlamento sulla convalida dei titoli degli eletti, lasciando però aperta la possibilità – colmata, ad avviso della magistratura amministrativa e ordinaria, dal secondo comma dell'articolo 87 del Testo unico – di attribuire alla stessa Camera, oltre che la convalida dei titoli degli eletti, anche i reclami sulla procedura elettorale preliminare.
  Pertanto, sarebbe opportuno che il punto fosse chiarito, con un'espressa attribuzione di giurisdizione alla Giunta, ove condivisa questa soluzione dal Parlamento, in modo da evitare una sgradevole lacuna di tutela degli interessati e problemi che vanno al di là delle controversie di tipo giudiziario.
  L'ultimo punto che vorrei esporre – non si tratta di un problema, ma ho visto che il tema è emerso nell'audizione effettuata dalla Giunta nella precedente legislatura – riguarda il funzionamento delle cosiddette compensazioni. Vi troverete ad affrontarlo poiché ci sono dei reclami e un ricorso per conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale della regione Friuli Venezia Giulia.
  Le compensazioni mirano a superare il problema che deriva dal fatto che, una volta effettuata la ripartizione dei seggi a livello nazionale, nella ripartizione dei seggi a livello circoscrizionale viene utilizzato un procedimento matematico che utilizza in prima battuta soltanto i quozienti interi. Si può allora verificare, e si è verificato, che la somma dei seggi attribuiti a una coalizione o a una lista singola a livello nazionale sia superiore o inferiore alla somma dei singoli seggi attribuiti a livello circoscrizionale.
  Per riportare la somma dei seggi attribuiti a livello circoscrizionale alla somma attribuita a livello nazionale si effettuano le compensazioni, togliendo i seggi a chi ne ha avuti in più e attribuendoli a chi ne ha avuti in meno.
  Fin qui forse non sorgerebbero problemi, se non fosse che questa operazione, per come è disciplinata dalla legge, impone di individuare le liste e le coalizioni di liste a cui togliere il seggio e quelle alle quali attribuirlo utilizzando i resti in ordine crescente; quindi, poiché nella circoscrizione in cui si verifica il deficit potrebbe non esserci una lista eccedentaria con resti, è necessario fare riferimento a coalizioni di liste o liste che hanno il resto maggiore in altre circoscrizioni. Ciò contrasta con il contenuto del decreto di indizione delle elezioni – peraltro attuazione del principio di proporzionalità previsto nella Costituzione – che assegna un certo numero di seggi a una determinata circoscrizione.
  Perciò la regione Friuli Venezia Giulia ha sollevato il conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale assumendo che l'operazione da noi compiuta rispetta il testo e lo spirito della legge, ma che la legge, nella disciplina delle compensazioni, si pone in contrasto con la norma costituzionale che prevede il principio di proporzionalità dell'attribuzione dei seggi con il numero degli abitanti di Pag. 6una certa regione. Questa è materia rimessa alla Corte costituzionale sulla quale non ho opinioni da esprimere.
  Per comodità della Giunta, oltre agli allegati a cui ho fatto riferimento, abbiamo messo a disposizione tutte le decisioni dalle quali potrebbero essere tratti argomenti per le scelte che spettano alla Giunta stessa. Grazie.

  PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Salmè per la sua relazione.
  Do ora la parola ai colleghi che intendono intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

  LUIGI LACQUANITI. Rimanendo a un livello molto generale e astratto, vorrei chiederle di esprimere un commento riguardo alla disciplina elettorale per quanto concerne la circoscrizione Estero.

  GIUSEPPE SALMÈ, Presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale. Il tema non ha destato alcun problema particolare, dunque non l'abbiamo affrontato e non ho opinioni da riferire.

  LUIGI LACQUANITI. Ma a livello generale...

  GIUSEPPE SALMÈ, Presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale. È una disciplina che, nella pratica, ha funzionato senza mostrare criticità, sebbene magari a livello sistematico e giuridico si potrebbero fare diverse osservazioni.
  È una disciplina che il Parlamento ha ritenuto di adottare e va bene così.

  PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che la prossima settimana è prevista l'audizione del presidente dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

  NICOLA STUMPO. Nel ringraziarla per quanto ci ha illustrato, vorrei porle alcune domande. Lei ha inserito nella relazione, che ho provato a «campionare» mentre la ascoltavo, la possibilità di fare dei passi in avanti nell'utilizzo della tecnologia e nella trasmissione dei dati, in modo tale che si possano accorciare i tempi e provare a rendere unico l'errore.
  Uno dei problemi che si possono riscontrare nei vari passaggi è, infatti, che uno stesso numero venga digitato in forme diverse; spesso accade che, confrontando diverse fonti, i numeri delle elezioni non corrispondano mai, e non per un problema di dati sbagliati, ma perché nel digitare innumerevoli dati spesso si possono commettere degli errori.
  Per provare a ridurre tali errori, l'utilizzo di un sistema informatico unico, che trasmetta lo stesso dato, dal punto iniziale, con una verifica che parta dal seggio, quindi dalla fonte, per non essere soggetti a un errore di digitazione che possa inficiare il risultato complessivo, credo che possa essere un modello sul quale fare dei ragionamenti per il futuro, e non soltanto per un ammodernamento auspicabile data l'obsolescenza del sistema che utilizziamo.
  L'altro aspetto che vorrei capire – anche se, come ha detto, non è di sua competenza né del suo Ufficio – riguarda l'assegnazione finale dei seggi. Abbiamo un sistema – speriamo di cambiarlo entro questa legislatura per provare a eliminare anche questo problema che ne è una conseguenza – che tecnicamente non «chiude», nel senso che le ultime operazioni sono svolte manualmente e non è possibile effettuarle con un sistema matematico. Può succedere, infatti, che in alcuni casi una lista non abbia l'eccedenza dei voti in quella stessa circoscrizione e ciò generi dei problemi, come si è verificato in cinque casi – se non erro – in questa legislatura.
  Le chiedo se in questo sistema la doppia interpretazione – che rimane un problema aperto – è dovuta all'esistenza di una contraddizione tra il mandato costituzionale e l'applicazione finale o c’è un'interpretazione che può essere data in modo diverso a seconda dei casi ? Dico questo perché ciò potrebbe portare problemi ulteriori quando affronteremo il caso.

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  GIUSEPPE SALMÈ, Presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale. Quanto al primo aspetto, condivido totalmente la sua opinione. È chiaro che se viene trattato un unico dato digitato da una sola persona le possibilità di errore che derivano dalla digitazione successiva vengono diminuite, se non del tutto eliminate.
  D'altra parte, c’è un inespresso timore nell'uso dello strumento informatico e digitale nella trasmissione di atti di grande delicatezza, che deriva dal problema della sicurezza. È certo che la sicurezza matematica è di per sé tautologica – e comunque basti pensare che gli hacker sono entrati anche nel Pentagono e, quindi, non stupirebbe un tentativo di intromissione nel sistema – e i livelli di sicurezza pratica sono talmente elevati che oggi si utilizzano gli strumenti informatici sia per la trasmissione di dati sia per la notificazione di provvedimenti di grandissima delicatezza, senza particolari problemi.
  Riguardo alla compensazione, la legge è talmente puntuale che non ha margini di interpretazione, perché i passaggi sono matematici. La soluzione, secondo me, è da rinvenire nella matematica: bisogna trovare un «marchingegno matematico» che, consentendo di utilizzare anche i resti invece che i soli quozienti, possa eliminare il pericolo di una difformità tra somma dei seggi nelle circoscrizioni e somma nazionale. Sulla base dell'esperienza, penso che possa essere fatto.
  Non si tratta, a mio avviso, di un problema normativo, ma tecnico: bisogna trovare una formula matematica che consenta di evitare questo altrimenti inevitabile scostamento che deriva dalla mancata utilizzazione in prima battuta dei decimali.

  NICOLA STUMPO. Vorrei fare un'ulteriore osservazione rispetto al primo punto. C’è sempre una diffidenza verso l'informatica quando si tratta di dati di questo tipo, ma questo atteggiamento non mi riguarda perché gli hacker arrivano nella fase finale, non nella trasmissione dei dati, intervenendo solitamente quando i dati sono già arrivati. Quindi, il rischio ci sarà sempre poiché tali dati vanno conservati non soltanto su supporto cartaceo ma anche informatico.
  Dovremmo capire, anche se questo è un problema di cui dovrebbe occuparsi il Parlamento, se tecnicamente sia possibile una trasmissione attraverso un sistema digitale, anziché utilizzare solo lo strumento cartaceo, che prevede una nuova digitalizzazione. Si potrebbe pensare a sistemi informatici (un dischetto piuttosto che la pen drive) che dal seggio trasmettano i dati agli uffici competenti di livello provinciale. Questo sarebbe utile anche perché la nuova digitalizzazione dei dati, che poi devono essere trasmessi al ministero, aumenta le fasi di rischio e le discordanze tra un sistema e l'altro.
  Forse questa potrebbe costituire una via di mezzo rispetto alla diffidenza che hanno alcuni. Basti pensare al sistema elettorale americano, negli Stati in cui si vota direttamente con un sistema elettronico, laddove si facilita e si rende più veloce e sicuro il risultato elettorale rispetto allo strumento cartaceo, come in Florida. Senza dover arrivare a quel sistema, sarebbe sufficiente ragionare su un sistema che riduca al minimo il livello dell'errore, magari facendo qualche «esperimento» in elezioni parziali, nelle quali si può iniziare a fare una valutazione.

  GIUSEPPE SALMÈ, Presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale. Condivido totalmente le opinioni espresse dall'onorevole Stumpo.

  ENZO LATTUCA. Vorrei approfittare della vostra presenza e della disponibilità per formulare una domanda che non riguarda l'attuale svolgimento delle operazioni di voto ma un ipotetico svolgimento delle stesse, con riferimento a una proposta di legge che è stata presentata e che tende a disciplinare l'esercizio del diritto di voto attraverso la corrispondenza per gli italiani temporaneamente residenti all'estero – questione nota anche nella fine della passata legislatura – e che considera come circoscrizione di riferimento non la circoscrizione Estero ma la circoscrizione di residenza in Italia. Pertanto, i voti per Pag. 8corrispondenza non confluirebbero tutti nella circoscrizione Estero ma nelle rispettive circoscrizioni.
  Al di là di una valutazione politica o di compatibilità con la Costituzione e l'esercizio del diritto di voto, dal punto di vista tecnico si ritiene che possa essere eccessivamente complicato o no ?

  GIUSEPPE SALMÈ, Presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale. Anche questo è un tema sul quale non ho riflettuto perché non ci sono stati problemi su questo particolare aspetto del procedimento elettorale.
  Ritengo che potrebbero sorgere problemi analoghi a quelli della compensazione, cioè qualche alterazione della proporzionalità dei seggi attribuiti rispetto alla popolazione residente perché si introduce un criterio disomogeneo. In un caso, vanno nella circoscrizione Estero, nell'altro caso vanno nella circoscrizione di residenza, non so in base a quale criterio che può prestarsi a utilizzi distorti dei risultati.
  Infatti, se questo criterio non è ben definito ed è lasciato alla scelta dell'elettore, potrebbe verificarsi un'alterazione del principio di proporzionalità, rimessa a un elemento non predeterminato in anticipo, con pericoli di malfunzionamento del sistema.

  NICOLA STUMPO. Su questo tema credo che ci sia più di un precedente, facendo un parallelismo. I militari italiani in missione hanno votato con modalità diverse – mi riferisco all'assegnazione del voto – in più di un'occasione: nell'ultima elezione, i voti espressi nei vari angoli del mondo finivano tutti nella circoscrizione Lazio, mentre nella legislatura precedente i voti venivano assegnati nella circoscrizione Estero di appartenenza. Questo ha creato dei disequilibri, perché ricordo che nella scorsa legislatura il voto dei militari ha determinato l'assegnazione di un senatore e credo anche di un deputato ad una coalizione anziché all'altra, considerato che alcuni collegi della circoscrizione Estero sono di fatto uninominali.
  Lo stesso varrebbe per i residenti all'estero...

  ENZO LATTUCA. Parlavo degli italiani non residenti all'estero...

  NICOLA STUMPO. Momentaneamente residenti all'estero, anche quelli casualmente transitanti all'esterno nel giorno delle elezioni, che voterebbero con una qualsiasi modalità. Ciò pone il tema del diritto del voto e dell'effettività del luogo dove si vive e si esercita la propria attività, quindi di interesse elettorale. Questa questione ha un doppio canale, quello giusto del diritto di voto e quello della certezza e dell'alterazione del dato, quindi ha bisogno di una doppia attenzione.
  Dal mio punto di vista, questa volta è stato più giusto decidere che, per quanto riguarda i militari, venisse assegnata una circoscrizione ampia, in modo che il voto non fosse omogeneamente accorpato, mentre quando hanno votato e influito su un pacchetto di voti decisamente più basso, come quello espresso nella circoscrizione Estero, hanno determinato l'esito del voto. Per questo è necessaria una doppia attenzione nella soluzione della problematica.

  PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Salmè per l'utile contributo fornito.
  Dichiaro conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15,55.