CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 gennaio 2018
944.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 17 gennaio 2018. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

  La seduta comincia alle 13.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare.
Atto n. 484.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 10 gennaio 2018.

  Luca SANI, presidente, ricorda che nella seduta del 10 gennaio scorso ha avuto inizio il dibattito a carattere generale, al termine del quale il relatore ha invitato i colleghi a fargli pervenire suggerimenti e osservazioni che avrebbe valutato ai fini della predisposizione della proposta di parere. Avvisa inoltre che in data 11 gennaio la Conferenza Stato-regioni ha sancito la mancata intesa sul provvedimento in oggetto.

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  Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), relatore, preso atto del mancato raggiungimento di un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sottolinea come tale ipotesi si verifichi raramente.
  Evidenzia, quindi, che sulle parti dello schema di decreto che presentano un carattere innovativo sta svolgendo uno specifico approfondimento istruttorio.
  Ringrazia quindi i colleghi per le osservazioni che gli sono già pervenute e che saranno oggetto di un'attenta valutazione ai fini della predisposizione di una proposta di parere che sia orientata a migliorare il testo in esame, rendendolo più funzionale alle esigenze del comparto agricolo.

  Filippo GALLINELLA (M5S) evidenziata la mancata intesa sullo schema di decreto in titolo in sede di Conferenza Stato-regioni, fa presente che il suo Gruppo ha già trasmesso al relatore alcune osservazioni volte a superarne alcuni profili critici. Ritiene quindi utile, in questa fase, rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta per consentire al relatore di svolgere gli opportuni approfondimenti e di individuare i rilievi condivisi dai Gruppi.

  Luca SANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione delle piante officinali.
Atto n. 490.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Luca SANI, presidente, avvisa che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato al 27 febbraio 2018, ma che, non essendo ancora pervenuti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata, la Commissione non può esprimersi.

  Alessandra TERROSI (PD), relatrice, fa presente che il provvedimento, che si compone di 9 articoli, è stato predisposto in attuazione dell'articolo 5 della legge n.154 del 2016 (così detto collegato agricolo) che reca una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali, a tale fine prevedendo l'adozione di appositi testi unici nei quali raccogliere tutte le norme vigenti in materia divise per settori omogenei.
  Osserva, a tale riguardo, che la norma di delega non contiene un riferimento specifico al riordino della normativa sulla coltivazione e la raccolta delle piante officinali, facendo generico riferimento alle disposizioni che hanno previsto un riordino complessivo della normativa in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali, da raccogliere in un codice agricolo o in testi unici omogenei.
  Segnala che l'articolo 1 reca le definizioni e l'ambito di applicazione del provvedimento.
  Si chiarisce innanzitutto che lo schema di decreto reca la disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione delle piante officinali (comma 1).
  Per piante officinali si intendono: le piante medicinali, aromatiche e da profumo; le alghe, i funghi macroscopici e i licheni destinati agli stessi usi.
  Con decreto del Ministro delle politiche agricole, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sarà definito l'elenco delle specie di piante officinali rientranti nell'applicazione del provvedimento in esame (comma 2).
  Nelle operazioni di prima trasformazione rientrano le attività di lavaggio, defoliazione, cernita, essicazione, taglio e estrazione di olii essenziali da piante fresche direttamente in azienda agricola (comma 3).Pag. 112
  La coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione sono considerate attività agricole, ai sensi dell'articolo 2135 del codici civile (comma 4).
  Sono, invece, escluse da tale ambito la coltivazione delle piante officinali che rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al d.P.R. n. 309 del 1990 (comma 5).
  Il decreto è definito testo unico in materia (comma 6); ogni intervento normativo sullo stesso dovrà essere attuato attraverso modifica esplicita (comma 7).
  Rammenta che la normativa che attualmente regola la coltivazione delle piante officinali è particolarmente risalente, facendo capo alla legge n. 99 del 1931, che il provvedimento in esame abroga (articolo 8). Si prevede che chiunque vuole raccogliere piante officinali debba avere un'apposita autorizzazione. Per l'utilizzazione delle predette piante deve essere conseguito il diploma di erborista. Per piante officinali si intendono le piante medicinali, aromatiche e da profumo comprese nell'elenco approvato con regio decreto n. 772 del 1932, anch'esso abrogato dal provvedimento in esame. Il diploma di erborista conferisce l'autorizzazione a coltivare e raccogliere piante officinali indigene ed esotiche nonché alla preparazione industriale delle stesse. Tale autorizzazione non comprende la facoltà di vendere al minuto che spetta, peraltro, ai farmacisti.
  Nella relazione illustrativa si riporta che il settore delle piante officinali è caratterizzato in Italia da oltre 3 mila ettari coltivati, con una produzione di circa 3.600 tonnellate che, in valore, è superiore ai 9 milioni di euro. Nelle diverse fasi della filiera operano circa 1.000 addetti e sono presenti oltre 2.000 marchi commerciali.
  Nell'analisi di impatto della regolamentazione si dà conto del notevole aumento della domanda di prodotti legate alla sfera della salute e del benessere registrato dal settore delle piante officinali (senza dimenticare gli sviluppi dell'industria del packaging innovativo). A fronte di ciò si registra una produzione interna che soddisfa solo il 30 per cento del fabbisogno, mentre il restante 70 per cento delle erbe consumate in Italia proviene dall'estero. Tra i dati rilevanti del settore risulta significativo il ruolo che all'interno della filiera delle piante officinali riveste la produzione biologica.
  Ricorda che la Commissione Agricoltura della Camera ha esaminato nel corso della XVII Legislatura la proposta di legge Sani n. 3864, recante disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione delle piante officinali, di contenuto pressoché equivalente, svolgendo un ciclo di audizioni ed arrivando alla costituzione di un Comitato ristretto per l'adozione di un testo.
  Sottolinea che l'articolo 2 dispone che le attività di coltivazione, raccolta e prima trasformazione in azienda delle piante sono consentite senza necessità di autorizzazione. Tale specifica si connette al fatto che, come ricordato, attualmente, in base alla legge n. 99 del 1931, per svolgere le predette attività è necessaria un'apposita autorizzazione (comma 1). Il comma in esame fa salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, (relative, come detto, alla coltivazione di piante rientranti nell'ambito di applicazione della normativa sull'uso di sostanze stupefacenti) e dal successivo comma 2, il quale richiama la necessità di seguire le «Good Agricultural and Collection Practice» (GACP), richiamate dall'allegato 7, punto 7, delle Good Manufacturing Practice (GMP), obbligatorie, sia per la produzione di sostanze attive vegetali che per i medicinali, come previsto dal titolo IV del decreto legislativo n. 219 del 2006, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE, relative a un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano.
  Rileva, al riguardo, che dal tenore letterale della norma non risulta chiaro se le Good Agricultural and Collection Practice» (GACP) siano obbligatorie solo in caso di produzione di medicinali o in tutti i casi di coltivazione di piante officinali.
  Segnala che le regioni e le province autonome si dovranno conformare, nell'ambito Pag. 113della propria autonomia normative, ai principi stabiliti nel provvedimento in esame, provvedendo, altresì, a disciplinare la formazione, l'aggiornamento professionale dell'imprenditore agricolo e l'attività di consulenza aziendale attraverso lo strumento previsto dal Reg. n. 1306/2013 (comma 3).
  Osserva che l'articolo 3 disciplina la raccolta e prima trasformazione delle piante officinali spontanee. A tal fine si prevede che con il medesimo decreto con il quale si definisce l'elenco delle piante officinali viene disciplinata l'attività di raccolta e prima trasformazione di tali piante; per quelle che appartengono a specie e varietà da conservazione o in via di estinzione si applicano le disposizioni contenute nella legge n. 194 del 2015 sulla biodiversità agraria. Nel caso in cui tali piante sono destinate ad essere utilizzate come ingredienti di un medicinale, la raccolta deve rispettare i principi del Good Agricoltural and Collection Practice (GACP), già precedentemente richiamati.
  Rileva che l'articolo 4 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole venga adottato il Piano di settore della filiera delle piante officinali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome (comma 1).
  Tale Piano è finalizzato a: individuare gli interventi prioritari volti a migliorare le condizioni di coltivazione, di raccolta e di prima trasformazione delle piante officinali; incentivare lo sviluppo di una filiera integrata dal punto di vista ambientale; definire forme di aggregazione professionale e interprofessionale, anche al fine di realizzare un coordinamento per la ricerca; prevedere specifiche modalità di conversione per la coltivazione delle specie officinali di aree demaniali incolte, abbandonate o non coltivate, prevedendo, se del caso, l'affidamento gratutito dei terreni (comma 2).
  Le regioni sono chiamate a dare attuazione alle misure contenute nel Piano ai fini dell'inserimento delle misure da inserire nei Piani di sviluppo rurale (comma 3).
  Evidenzia che l'articolo 5 demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole l'istituzione del Tavolo tecnico del settore delle piante officinali al quale sono attribuite funzioni di natura consultiva e di monitoraggio ed i cui componenti durano in carica 3 anni.
  Con riferimento alla composizione dell'organo, segnala che oltre ai rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole, della salute, dell'ambiente, dell'economia, dell'Agenzia delle dogane, al Tavolo tecnico partecipano: le regioni e le province autonome, le organizzazioni professionali agricole, le organizzazioni dei produttori, degli importatori e dei trasformatori di piante officinali, delle Unioni e Federazioni del commercio e della distribuzione delle piante officinali, di Agea, di Ismea, del CREA, del CNR, ENEA, AIFA nonché una rappresentanza delle Università competenti. Ai partecipanti non spetta alcun compenso.
  Nell'ambito del Tavolo tecnico è costituito l'Osservatorio economico e di mercato permanente, costituito da esperti scelti tra i componenti del Tavolo, con il compito di raccogliere e analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del settore delle piante officinali al fine di aggiornare le indicazioni economiche, I prezzi e l'andamento del mercato.
  Con riferimento alla composizione dell'Osservatorio, osserva che sarebbe opportuno demandare ad un decreto la definizione delle modalità di selezione dei suoi componenti, in modo che tale scelta non risulti del tutto discrezionale.
  Fa presente che l'articolo 6 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e province autonome, vengano istituiti i Registri varietali delle specie di piante officinali.
  Le piante sono quelle indicate nell'articolo 1, comma 2 (e, presumibilmente anche se non appositamente specificato, nel decreto che fornisce l'elenco dettagliato); le specie devono essere classificate in funzione delle caratteristiche riproduttive delle sementi e del materiale di propagazione, Pag. 114in modo da poter definire quali categorie ammettere alla commercializzazione (comma 2).
  Il decreto istitutivo dei Registri è chiamato a delineare la procedura da seguire per la certificazione delle sementi, in linea con quanto previsto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096, stabilendo quali adempimenti siano richiesti per garantire la tracciabilità del materiale sementiero e definendo le caratteristiche tecnologiche del materiale ammesso alla commercializzazione (comma 3).
  Evidenzia, al riguardo, che sarebbe opportuno capire dal Governo cosa debba intendersi quando ci si riferisce alle caratteristiche tecnologiche, trattandosi di materiale di origine vegetale).
  Le spese conseguenti all'iscrizione nei registri sono a carico del richiedente; esse saranno determinate con precisione con decreto del Ministro delle politiche agricole tenendo in considerazione il costo del servizio (comma 4).
  A tale proposito, rileva che l'articolo 3, comma 1, rinviando alla legge n.194 del 2015 la disciplina relativa alle piante officinali spontanee appartenenti a varietà da conservazione o in via di estinzione sembra implicitamente prevedere che tali varietà dovranno essere iscritte nell'apposita Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, in vigore dal 26 dicembre 2015. Resta da chiarire se occorra includere o meno o comunque definire quale sia il regime giuridico delle piante officinali appartenenti a varietà da conservazione o in via di estinzione che non appartengano alle piante officinali spontanee.
  Rammenta, quindi, che nel corso delle audizioni svolte nell'ambito della proposta di legge Sani n. 3864 sono emerse talune perplessità, in particolare da parte dei rappresentanti della Federazione italiana produttori di piante officinali, in ordine all'istituzione di un registro obbligatorio per le varietà commercializzabili.
  È stato, infatti, rilevato che se non è difficile ottenere nuove varietà, data la grande biodiversità delle specie officinali e la presenza di abbondanti popolazioni naturali, la selezione, il miglioramento e la conservazione in purezza hanno costi molto elevati difficilmente compatibili con la superficie coltivata, che è troppo piccola a livello di specie. In tale occasione è stato sottolineato come sarebbe più utile per il settore prevedere un'iscrizione su base volontaria e a scopo di censimento, almeno per un periodo limitato di tempo, senza obblighi e restrizioni previste dalla normativa n.1096 del 1971.
   Sottolinea che l'articolo 7 prevede che le Regioni possano istituire, anche d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, marchi che certifichino il rispetto di standard di qualità nella filiera delle piante officinali (comma 1). Il Ministero delle politiche agricole può proporre un marchio unico di qualità nazionale che le regioni potranno adottare a livello regionale, interregionale o di distretto (comma 2). È, al riguardo, incentivata l'applicazione nelle diverse fasi della filiera delle piante officinali delle Good Agricoltural and Collection Practice (GACP).
  L'articolo 8 prevede l'abrogazione dei seguenti provvedimenti: legge 6 gennaio 1931, n. 99; regio decreto 19 novembre 1931, n. 1793; legge 30 ottobre 1940, n. 1724; legge 9 ottobre 1942, n. 1421.
  Viene, inoltre, disposto che il regio decreto 26 maggio 1932, n. 772 è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 1, comma 2.
  Fa presente, infine, che l'articolo 9 contiene la clausola di neutralità finanziaria.
  In conclusione, auspica che sullo schema di decreto si possa svolgere un confronto sereno e costruttivo tra tutti i componenti della Commissione ed il Governo, con particolare riferimento alla questione degli erboristi. Giudica, infatti, inopportuna l'abrogazione in toto della legge n. 99 del 1931 – disposta dall'articolo 8 del provvedimento in oggetto – soprattutto laddove disciplina la figura e l'attività dell'erborista che in tal modo non troverebbe più alcuna regolamentazione specifica nel settore.

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  Filippo GALLINELLA (M5S) ringrazia la relatrice per aver evidenziato alcuni aspetti critici del provvedimento, sulla cui valutazione il suo Gruppo concorda. Con riferimento alla problematica che attiene agli erboristi, ritiene che la prospettiva nella quale la Commissione dovrebbe muoversi è quella di mantenere tali professionalità che rappresentano una garanzia di sicurezza dei prodotti, prevedendo, al contempo, in un'ottica di liberalizzazione, che talune attività del settore possano essere svolte dagli agricoltori.

  Mino TARICCO (PD) sottolinea che lo schema di decreto in titolo, riprendendo in gran parte i contenuti della proposta di legge Sani C. 3864, ha il merito di chiarire alcuni aspetti della normativa del settore, individuando, in primo luogo, le operazioni di prima trasformazione delle piante officinali che sono considerate attività agricole, ai sensi dell'articolo 2135 del codice, e che di fatto già vengono svolte dagli agricoltori.
  Ritiene inoltre opportuno che il Governo fornisca un chiarimento sulla reale portata della disposizione che abroga in toto la legge n. 99 del 1931 che, a suo avviso, non comporta di per sé la soppressione della figura degli erboristi, ma la necessità di rivederne il percorso di studi. A tal riguardo reputa che l'esame dello schema in oggetto costituisca l'occasione per procedere al riordino della normativa del settore.

  Giuseppe ROMANINI (PD) evidenziata la portata chiarificatrice di alcune norme contenute nell'atto del Governo in esame, si associa alle considerazioni svolte dalla relatrice e dai colleghi intervenuti in ordine alla necessità di un approfondimento della questione che concerne gli erboristi, che a seguito dell'abrogazione integrale della legge n. 99 del 1931 resterebbero privi di una regolamentazione specifica nel settore. Reputa inopportuno che si proceda in tal senso in quanto, a suo avviso, le attività di elaborazione di prodotti derivati dalle piante officinali necessitano di essere svolte da soggetti dotati di adeguate competenze.
  Ravvisa, inoltre, ulteriori ragioni di inopportunità nella circostanza che tale effetto si produca in conseguenza di una norma contenuta in un decreto legislativo adottato dal Governo nell'esercizio di una delega che non reca, quale suo oggetto, l'indicazione specifica della normativa sulla raccolta e coltivazione delle piante officinali.

  Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) condividendo le osservazioni svolte dai colleghi sulla problematica concernente gli erboristi, manifesta l'impegno del Gruppo del Partito Democratico a mantenere tale figura, arricchendone i compiti.
  Prende quindi atto dei contenuti della delega di cui all'articolo 5 della legge n. 154 del 2016 (così detto collegato agricolo), formulata in termini molto ampi di riordino e semplificazione della normativa in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali, ed invita la relatrice a valutare la possibilità di sottoporre all'attenzione del Governo la materia delle sanzioni nel settore della pesca, già oggetto di esame da parte del Parlamento.

  Alessandra TERROSI (PD), relatrice, ringrazia i colleghi per i contributi forniti che saranno oggetto di una sua attenta valutazione.

  Luca SANI, presidente, auspica che sulla questione degli erboristi si arrivi ad una soluzione condivisa. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
Atto n. 491.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Luca SANI, presidente, avvisa che il termine per l'espressione del parere da Pag. 116parte della Commissione è fissato al 27 febbraio 2018, ma che, non essendo ancora pervenuto sull'atto il parere della Conferenza Stato-regioni, la Commissione non può esprimersi.

  Luciano AGOSTINI (PD), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in base alla delega contenuta nell'articolo 21 della legge n. 154 del 2016 (cosiddetto collegato agricolo), ed è composto di 12 articoli.
  Rileva che lo schema di decreto in esame dà attuazione ai seguenti princìpi e criteri direttivi, indicati al comma 1 del suddetto articolo 21 del collegato agricolo: revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in agricoltura, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai beni strumentali alle aziende agricole; disciplina dei Fondi di mutualità per la copertura dei danni da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie e per la tutela del reddito degli agricoltori nonché per compensare gli agricoltori che subiscono danni causati da fauna selvatica.
  Ricorda che la suddetta delega prevede la possibilità per il Governo di emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 154 del 2016 (ossia dal 25 agosto 2016) – senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica – uno o più decreti legislativi per sostenere le imprese agricole nella gestione dei rischi e delle crisi e per la regolazione dei mercati (quest'ultimo aspetto, per il quale è previsto il criterio direttivo indicato alla lettera c) del citato articolo 21, comma 1 della legge n. 154 del 2016 – che prevede la revisione della normativa in materia di regolazione dei mercati con particolare riferimento alle forme di organizzazione, accordi interprofessionali e contratti di organizzazione e vendita – non è affrontato dal provvedimento in esame).
  Rileva che il provvedimento novella in più parti il decreto legislativo n. 102 del 2004, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole ed è finalizzato – così recita la relazione illustrativa – a promuovere lo sviluppo di strumenti assicurativi innovativi, anche tramite la previsione di nuove polizze sperimentali e di fondi sperimentali di mutualizzazione, nonché a estendere la tutela riguardo ad eventi di portata catastrofica, epizoozie, organismi nocivi ai vegetali, danni causati da fauna selvatica protetta. La sua finalità è realizzare un intervento legislativo strategico per il rilancio degli strumenti di gestione del rischio, che affianchi ed integri le misure finanziate nel quadro della nuova programmazione unionale 2014-2020. Attraverso lo stimolo innescato dalla revisione del citato decreto legislativo n. 102 del 2004, si ritiene possibile sperimentare – nel breve periodo – nuove tipologie di strumenti integrati per la difesa dai rischi a livello aziendale e per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole, da riproporre nel medio-lungo periodo a livello europeo nel dibattito sul futuro della Politica Agricola Comune (PAC) post 2020.
  Evidenzia che scopo dichiarato del presente intervento legislativo è la necessità, nel rispetto del principio di invarianza della spesa a carico del bilancio dello Stato, di rafforzare il ruolo e l'efficacia del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) – appunto disciplinato dal decreto legislativo n. 102 del 2004, in particolare agli articoli 1 e 15 – nella prevenzione dei danni e difesa delle produzioni agricole e zootecniche dai rischi biologici ed atmosferici, cercando, nello stesso tempo, di accompagnare il rilancio di queste politiche attraverso un maggiore stimolo all'innovazione.
  La relazione illustrativa ricorda che gli agricoltori sono esposti a rischi economici e ambientali sempre maggiori per effetto dei cambiamenti climatici e della crescente volatilità dei prezzi. In tale contesto, un'efficace gestione dei rischi risulta fondamentale, e l'intervento pubblico dovrebbe continuare a supportare gli agricoltori negli interventi di gestione del rischio promuovendo, in via prioritaria, polizze innovative sulle rese o sui ricavi, nonché favorire la costituzione di fondi di mutualizzazione, che risarciscano gli agricoltori delle perdite causate da avversità atmosferiche e fitosanitarie non coperte di norma dal Pag. 117mondo assicurativo. La relazione tecnica annessa al provvedimento rileva che si tratta di casistiche già previste e compatibili con la disciplina unionale in tema di aiuti di Stato, sicché la loro previsione è fatta anche nell'ottica di fornire un quadro organico e completo della materia e di ricognizione di tutte le ipotesi praticabili a legislazione vigente secondo la normativa interna ed europea.
  Entrando nello specifico dell'articolato in esame, rileva che l'articolo 1 apporta modifiche al vigente articolo l del decreto legislativo n. 102 del 2004. In particolare, nella logica di rafforzamento del citato Fondo di solidarietà nazionale, si estende – integrando i commi 1 e 2 – l'elenco delle avversità per le quali il Fondo può intervenire, includendo eventi di portata catastrofica, epizoozie, avversità determinate da organismi nocivi ai vegetali e danni causati da animali protetti (fauna selvatica), così come intese nella citata disciplina unionale di riferimento e compatibilmente alla stessa.
  Inoltre, nell'intervenire sull'articolo l, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, si prevede che le misure per incentivare la stipula di contratti assicurativi siano prioritariamente finalizzate all'individuazione e diffusione di nuove forme di copertura mediante polizze sperimentali e altre misure di gestione del rischio.
  Infine, si sostituisce il riferimento al vigente Piano assicurativo agricolo annuale, regolato dall'articolo 4 del suddetto decreto legislativo con quello al «Piano di gestione dei rischi in agricoltura».
  Fa presenta che l'articolo 2, al comma 1, apporta modifiche al vigente articolo 2 del decreto legislativo n. 102 del 2004, prevedendo, da un lato, il nuovo strumento del contributo dello Stato – oltre che sui premi assicurativi, come già previsto a legislazione vigente – sulle quote di partecipazione e adesione a fondi di mutualizzazione (intervenendo sul comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 102 del 2004); dall'altro lato, si dispone la soppressione dei commi 2, 3, 4 e 5-bis del medesimo articolo 2, in materia di aiuti sui premi assicurativi, nel segno – afferma la relazione amministrativa – della semplificazione delle norme e riduzione del carico burocratico a carico delle aziende.
  La medesima relazione illustrativa rileva che la possibilità di finanziare il capitale iniziale dei fondi di mutualizzazione ne aumenta l'appetibilità da parte dei beneficiari, trattandosi di nuovi strumenti che possono dare risposte importanti proprio dove le offerte assicurative non riescono a fornire un'adeguata risposta ai fabbisogni, ed è necessario garantirne un veloce sviluppo, agevolandone la dotazione iniziale. «Si consente, inoltre, alle imprese agricole di assicurare solo ciò che è a rischio, evitando di dover giustificare la mancata assicurazione di superfici che, magari, non sono in produzione e, quindi, non necessitano di coperture assicurative, con il rischio di vedersi ingiustamente decurtato l'aiuto, nel caso non riesca a fornire le opportune giustificazioni».
  Con riferimento ai commi soppressi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 102 del 2004, osserva quanto segue: la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 del testo in esame sopprime la vigente disposizione del decreto legislativo (articolo 2, comma 2) relativa all'intensità dell'aiuto («Il contributo dello Stato è concesso fino all'80 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento qualora il danno sia superiore al 30 per cento della produzione»); ciò – rileva la relazione illustrativa – in quanto l'intensità dell'aiuto ed i limiti dello stesso sono definiti dalla normativa unionale in tema di aiuti di Stato, che trova comunque applicazione indipendentemente da eventuali disposizioni nazionali; la lettera d) del medesimo comma 1 dell'articolo 2 sopprime il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 102 del 2004, che prevede che qualora contratti assicurativi coprano anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche non assimilabili alle calamità naturali, o perdite dovute a epizoozie o fitopatie, il contributo dello Stato è ridotto fino al 50 per cento del premio (le ragioni giustificative dell'intervento sono le stesse di quelle riportate Pag. 118nella lettera c); la lettera e) dello stesso comma sopprime il comma 4 dell'articolo 2 del suddetto decreto legislativo, che dispone che, a decorrere dal 1o gennaio 2005, il contributo pubblico attualmente vigente sia concesso esclusivamente per contratti assicurativi che prevedano per ciascun prodotto assicurato la copertura della produzione complessiva aziendale all'interno di uno stesso comune, e che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali siano stabiliti i termini, le modalità e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi; la lettera f), infine, sopprime il comma 5-bis dell'articolo 2 del predetto decreto legislativo, che prevede che la copertura assicurativa per le produzioni zootecniche di cui al medesimo decreto sia comprensiva del costo di smaltimento dei capi morti per qualsiasi causa.
  Segnala che l'articolo 2, al comma 2, introduce al decreto legislativo n. 102 del 2004, un nuovo articolo 2-bis in materia di polizze assicurative sperimentali.
  Per polizze sperimentali si intendono sia polizze ricavo, a copertura della perdita di ricavo della produzione assicurata, intesa come combinazione tra la variazione della resa e la variazione del prezzo di mercato (comma 1, lettera a) del nuovo articolo 2-bis) del decreto legislativo), sia le polizze parametriche a copertura della perdita di produzione assicurata per danni di quantità e qualità a seguito di un andamento climatico avverso, di eventi di portata catastrofica, determinati anche in base a indici biologici o meteorologici (comma 1, lettera b) del medesimo nuovo articolo 2-bis) del decreto legislativo).
  È altresì previsto che le suddette polizze sperimentali possano avvalersi della riassicurazione del Fondo di cui all'articolo 127, comma 3, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001).
  Tale ultima disposizione prevede – tra l'altro – che, al fine di sostenere la competitività delle imprese e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici, sia istituito presso l'ISMEA un fondo per la riassicurazione dei rischi. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza Stato – regioni, sono fissate le modalità operative del fondo. Il decreto ministeriale del 20 giugno 2016 – Piano riassicurativo – stabilisce le attuali modalità operative del Fondo. La relazione tecnica riferisce che le disponibilità finanziarie del predetto Fondo ammontano, al 31 dicembre 2016, ad euro 130.369.748. Tali risorse sono disponibili sul bilancio ISMEA e depositati presso conti correnti bancari.
  Osserva che l'articolo 3 del testo in esame modifica il vigente articolo 4 del decreto legislativo n. 102 del 2004. In particolare – come anticipato in relazione all'articolo 1 – si prevede che il nuovo «Piano di gestione dei rischi in agricoltura» (PGRA) – attualmente «Piano assicurativo agricolo annuale» (PAAN) – determini l'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi sperimentali di mutualizzazione e della soglia di danno, tenendo conto delle disponibilità di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati e aderenti ai fondi di mutualizzazione, dell'esigenza di ampliare la base territoriale e il numero di imprese beneficiarie. Si specifica che tale Piano è elaborato «anche» sulla base delle informazioni e dei dati di carattere statistico-assicurativo rilevati dalla Banca dati sui rischi agricoli (istituita, presso l'ISMEA, dal decreto ministeriale 18 luglio 2003).
  Si prevede, inoltre, che della Commissione tecnica consultiva che elabora proposte per la predisposizione del suddetto Piano di gestione dei rischi in agricoltura facciano parte anche un rappresentante dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nonché un rappresentante dell'Istituto di vigilanza sulle imprese assicuratrici (IVASS).
  Si dispone, altresì, che in tale Piano siano stabiliti – nel rispetto della normativa europea – i termini, le modalità, l'entità del contributo dello Stato, le soglie minime di danno, le procedure di erogazione del contributo ed i criteri di cumulo delle misure di gestione del rischio, ai sensi del nuovo articolo 2-bis, nonché i Pag. 119parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione ed adesione ai fondi di mutualizzazione distinti per: 1) tipologia di polizza assicurativa o mutualistica e schema contrattuale contenente gli standard minimi; 2) area territoriale identificata sulla base delle proposte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; 3) eventi coperti, garanzia; 4) tipo di coltura impianti produttivi, produzioni zootecniche, strutture.
  Al riguardo, con riferimento alla formulazione del testo, osserva che, mentre in ogni parte del nuovo articolato del decreto legislativo n. 102 del 2004 il riferimento al vigente Piano «assicurativo» viene riportato alla nuova dicitura «Piano di gestione dei rischi in agricoltura» o, semplicemente, «Piano», al comma 5 dell'articolo 4 del medesimo decreto – non modificato dal presente provvedimento – residua la denominazione «Piano assicurativo». Appare dunque opportuno valutare se espungere, anche dal vigente comma 5 dell'articolo 4, la locuzione «assicurativo».
  Fa presente che l'articolo 4 del provvedimento in esame modifica il vigente articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, che disciplina gli interventi compensativi per i danni alle produzioni ed alle strutture diversi da quelli ammissibili all'assicurazione agevolata, armonizzando – secondo la relazione illustrativa – la normativa nazionale con talune prescrizioni degli orientamenti in materia di aiuti di Stato ed aggiornando i riferimenti alla normativa unionale ritenuti ormai superati.
  Inoltre, sono esclusi, coerentemente alla modifica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo, gli interventi compensativi – oltre che nel caso di danni alle produzioni e alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata – anche nel caso di rischi di danni per i quali è prevista la concessione di contributi sulle quote di partecipazione e adesione a fondi di mutualizzazione.
  Si aggiungono, poi, al suddetto articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004 i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater.
  Il nuovo comma 4-bis del citato articolo 5 prevede ulteriori criteri per l'attribuzione degli aiuti indicati nel medesimo articolo 5.
  Esso prevede dunque che sono (altresì) esclusi dagli aiuti: le grandi imprese; le imprese in difficoltà, ad eccezione degli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione; i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.
  Il nuovo comma 4-ter del medesimo articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004 prevede che il regime di aiuto debba essere attivato entro tre anni dal verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e che gli aiuti siano versati ai beneficiari entro quattro anni a decorrere da tale data.
  Ricorda che gli aiuti sono concessi nel limite dell'importo dei danni subiti come conseguenza diretta dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e calcolati, a livello di singolo beneficiario, dall'autorità regionale competente. I danni includono le perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e i danni materiali subiti dalle strutture aziendali.
  Il nuovo comma 4-quater dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, infine, dispone che gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali siano limitati all'80 per cento dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata al 90 per cento nelle zone soggette a vincoli naturali.
  Fa presente che l'articolo 5 del provvedimento in esame modifica il vigente articolo 6 del decreto legislativo n. 102 del Pag. 1202004, abrogando la disposizione che stabilisce che, al trasferimento sui conti correnti regionali delle somme assegnate, si provveda mediante giro conto. La relazione illustrativa rileva che tale soppressione si ritiene necessaria per semplificare le procedure di trasferimento alle regioni, che attualmente prevedono il passaggio tramite conti infruttiferi di tesoreria.
  Evidenzia che l'articolo 6 sostituisce il vigente articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2004 (che attualmente disciplina, in particolare, le infezioni epizootiche) prevedendo i casi di non cumulabilità degli aiuti previsti dal decreto, nonché i vincoli di cumulabilità dei medesimi aiuti con gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali nonché i criteri di cumulabilità con altri aiuti di Stato.
  Il nuovo dispositivo stabilisce che, nel rispetto della normativa europea, gli aiuti di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004 non siano cumulabili con gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati. Si prevede inoltre che, i medesimi aiuti, siano cumulabili con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili, oppure con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base alle pertinenti disposizioni.
  Rileva che l'articolo 7 del provvedimento in esame modifica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 102 del 2004, aggiornando le disposizioni del decreto che sono oggetto di pubblicità degli interventi (il riferimento è agli articoli 5, 7 e 8) e prevedendo che i relativi atti siano pubblicati sui siti internet delle regioni interessate, anziché esposti per 15 giorni nell'albo pretorio dei comuni interessati.
  L'articolo 8 sopprime il comma 5 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Questo comma – in tema di consorzi di difesa – prevede che, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, i consorzi esistenti possano trasformarsi in una delle forme giuridiche previste al comma 1 dello stesso articolo 11 (associazioni persone giuridiche di diritto privato, società cooperative agricole e loro consorzi e consorzi di cui all'articolo 2612 del codice civile o società consortili) o fondersi previa delibera assembleare.
  L'articolo 9 modifica l'articolo 12 del decreto legislativo n. 102 del 2004 in materia di statuto e amministrazione dei consorzi.
  In particolare, nel confermare che lo statuto dei consorzi debba prevedere – tra l'altro – la nomina del collegio sindacale, viene soppressa la previsione che le relative modalità di nomina siano stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole, previa intesa in sede di Conferenza Stato – regioni. Inoltre, viene soppressa la previsione che i medesimi statuti dei consorzi debbano prevedere una contabilità separata per i contributi, associativi e pubblici, nonché per le iniziative mutualistiche.
  L'articolo 10 modifica l'articolo 13 del decreto legislativo n. 102 del 2004, relativo alla vigilanza. Nello specifico, si sopprimono i commi 2 e 2-bis del predetto articolo 13.
  A tale riguardo, ricorda che il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 102 del 2004 attualmente prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'espressione del parere di ammissibilità al contributo, provvedano a controllare: che i contratti ed i certificati di polizza siano conformi alle disposizioni contenute nel Piano assicurativo annuale; che i valori assicurativi siano stati determinati applicando, al massimo, i prezzi di mercato alla produzione, stabiliti ai sensi della normativa vigente; che il contributo pubblico sulla spesa per i premi non sia superiore Pag. 121al limite previsto dalla normativa vigente; che il socio aderisca ad un solo organismo di difesa, salvo il diritto di opzione.
  Il comma 2-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 102 del 2004, poi, dispone che qualora gli enti che esercitano l'attività di difesa attiva e passiva siano in possesso di certificazione ISO9001 dei procedimenti relativi al loro funzionamento, con particolare riferimento all'attività di difesa passiva, rilasciata da enti di certificazione riconosciuti ai sensi della normativa vigente, la regione o provincia autonoma rilascia il parere di cui al precedente comma 2 (che si intende anch'esso sopprimere) entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso il predetto termine il parere si intende positivo e il Ministero dà corso alla emissione del provvedimento di erogazione del contributo.
  Fa presente che la relazione illustrativa afferma che i suddetti articoli 8, 9 e 10 del provvedimento in esame tengono conto degli interventi dell'Autorità garante per la concorrenza e del mercato, che ha ritenuto superati i vincoli territoriali per l'operatività degli organismi collettivi di difesa, del fatto che gli aiuti sulla spesa assicurativa vengono erogati direttamente agli agricoltori senza transitare attraverso gli organismi collettivi di difesa e che quindi l'attività di vigilanza può essere esercitata in maniera esclusiva da chi ne autorizza l'operatività, senza bisogno di rappresentanti pubblici nei collegi sindacali. «In sostanza – chiosa la relazione illustrativa – si amplia l'operatività degli organismi collettivi di difesa e se ne semplificano gli adempimenti gestionali».
  Osserva che l'articolo 11 modifica il vigente articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, relativo alla dotazione del Fondo di solidarietà nazionale, lasciando però, nella sostanza, inalterato l'impianto ed il sistema di alimentazione sia del «Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori» sia del «Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi».
  Si prevede in particolare: (lettera a)) la soppressione del conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale denominato «fondo di solidarietà nazionale» intestato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (tramite la soppressione del comma 1 dell'articolo 15); (lettera b)) l'eliminazione dell'indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'allocazione in bilancio dello Stato dello stanziamento del «Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori» (tramite una modifica del comma 2 del medesimo articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004.
  Segnala che la relazione illustrativa motiva tali modifiche con il fatto che il capitolo relativo al «Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori» (cap. 7411) risulta attualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole (e non più in quello del Ministero dell'economia e delle finanze) e che non risulta necessario il conto corrente di tesoreria n. 24101 presso cui erano versate le risorse ricevute dal Fondo della protezione civile.
  Osserva, infine, che l'articolo 12 definisce l’iter procedurale connesso alla chiusura del predetto conto di tesoreria n. 24101 relativo agli interventi indennizzatori del Fondo di solidarietà nazionale.

  Luca SANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.