CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 gennaio 2018
944.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 17 gennaio 2018. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, recante criteri e modalità di attuazione del medesimo articolo 10, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Atto n. 495.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri all'ordine del giorno.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, ricorda preliminarmente che la legge n. 243 del 2012 di attuazione del principio del pareggio di bilancio previsto dal nuovo articolo 81 della Costituzione (ivi introdotto dalla legge costituzionale n.1 del 2012), nel disciplinare all'articolo 10 le modalità e le condizioni delle operazioni di indebitamento da parte di regioni ed enti locali, da effettuare sulla base di intese regionali, ha stabilito, al comma 5 dello stesso, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del medesimo articolo (ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e Pag. 35province autonome). A tale disposizione è stato dato seguito con il sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, il cui articolo 2 ha disciplinato le intese regionali in questione.
  Fa presente che, nel dettare la disciplina attuativa delle suddette intese, l'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 21 del 2017 ha previsto al comma 16 l'istituzione di un Osservatorio presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per il monitoraggio dell'attuazione delle intese previste dall'articolo, con l'obiettivo di monitorare gli esiti delle intese e favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari. Il comma medesimo ha altresì stabilito che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Osservatorio, nonché le modalità e la definizione di indicatori di monitoraggio, in termini di efficacia, efficienza e pieno utilizzo degli spazi finanziari, oggetto delle intese, finalizzati alla realizzazione degli investimenti cui le stesse sono finalizzate. Il suddetto decreto ministeriale è stato poi emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, come decreto ministeriale 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2017.
  In tale quadro normativo, precisa che lo schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri in esame è volto ad inserire la disciplina dell'Osservatorio direttamente nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 21 del 2017, eliminando per tale disciplina il rinvio al decreto ministeriale previsto dall'articolo 2, comma 16, dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di assicurare «organicità di disciplina in un quadro di coerenza con il sistema delle fonti normative», come risulta dalla relazione illustrativa. Il provvedimento è stato trasmesso alle Camere il 28 dicembre 2017, dopo che è stata acquisita il 21 dicembre scorso l'intesa nell'ambito della Conferenza unificata, che ha formulato una proposta di modifica recepita nel comma 23 dell'articolo 2-bis dello schema di decreto.
  Passando alla disciplina dell'Osservatorio – denominato «Osservatorio per il monitoraggio delle intese regionali» – fa presente che lo stesso viene istituito, senza oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con l'obiettivo di monitorare gli esiti delle intese e favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari per investimenti da parte degli enti territoriali. Presieduto dal capo dell'Ispettorato per la finanza delle pubbliche amministrazioni presso la Ragioneria generale dello Stato, esso è composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, un rappresentante del Ministero dell'interno, tre rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante dell'Unione province italiane (UPI) e due rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Il mandato del Presidente e dei componenti dell'Osservatorio dura quattro anni con possibilità di riconferma per non più di due mandati. L'incarico è a titolo gratuito e non comporta alcun emolumento, indennità, gettone o compenso comunque denominato mentre gli oneri di partecipazione sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati. Specifica, inoltre, che alle riunioni possono partecipare i collaboratori dei membri titolari ed esperti esterni espressamente invitati.
  Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Osservatorio si avvale di una segreteria la cui organizzazione ed il cui funzionamento fa riferimento all'Ufficio II IGEPA del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Fa presente che l'Osservatorio può richiedere alle amministrazioni dello Stato, agli enti territoriali e alle associazioni rappresentate in seno al medesimo i dati Pag. 36concernenti le intese regionali e le altre informazioni necessarie all'assolvimento dei compiti dell'Osservatorio. Inoltre, può richiedere ad altre istituzioni pubbliche o private le informazioni e i dati necessari a soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi.
  Precisa che esso, al fine di monitorare gli esiti delle intese regionali e verificare il pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione degli investimenti, utilizza i dati e le informazioni disponibili servendosi di una serie di indicatori concernenti gli spazi finanziari utilizzati, acquisiti e disponibili, le entrate finali, il tasso di incremento degli investimenti effettuati, la tempestività dei pagamenti in conto capitale, i tempi medi di realizzazione delle opere, nonché introducendo ulteriori indicatori.
  Evidenzia che l'Osservatorio ha il compito di relazionare sull'attività di monitoraggio e di indicare e suggerire informazioni utili ad ottimizzare il pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione degli investimenti. La relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  Fa presente che l'Osservatorio, inoltre, elabora principi generali e strategie volte a favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione degli investimenti da parte degli enti territoriali. A tal fine, esso:
   promuove iniziative per la realizzazione di una stretta sinergia tra Governo, Regioni ed enti locali del proprio territorio finalizzata al rilancio degli investimenti: si segnala che il riferimento alla sinergia anche con il Governo è stato inserito nel testo sulla base di quanto richiesto nell'intesa sancita dalla Conferenza unificata;
   promuove programmi specifici di formazione destinati agli enti territoriali;
   assicura lo scambio di esperienze e la diffusione delle informazioni con le Regioni, gli enti locali e le altre istituzioni interessate anche attraverso pubblicazioni e convegni di approfondimento;
   adotta programmi di sensibilizzazione delle amministrazioni dello Stato, degli enti territoriali e delle associazioni rappresentative degli enti territoriali al fine di favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari per investimenti.

  Tutto ciò considerato, rileva che, sebbene l'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto sopprima il comma 16 dell'articolo 2 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e contestualmente provveda ad inserire dopo l'articolo 2 nel medesimo provvedimento un articolo 2-bis con il quale si detta la disciplina dell'Osservatorio, tuttavia lo schema in esame non reca la soppressione anche del decreto ministeriale 23 novembre 2017 con il quale, come sopra si è illustrato, si è nel frattempo dettata la vigente disciplina dell'Osservatorio. Rileva che il mancato riferimento al decreto ministeriale 23 novembre 2017 – la cui disciplina appare comunque sostanzialmente replicata, con alcune variazioni, nel provvedimento all'esame – potrebbe peraltro ricondursi alla circostanza che lo stesso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 29 dicembre 2017, successivamente, quindi, alla trasmissione alle Camere dello schema di decreto in esame, intervenuta il 28 dicembre.
  Precisa che, benché la soppressione del comma 16 dell'articolo 2 sembrerebbe poter comportare comunque il venir meno degli effetti di tale decreto ministeriale, in quanto emanato sulla base del comma 16 medesimo, risulterebbe comunque opportuno, stante anche le finalità di coerenza normativa perseguite dallo schema di decreto in esame, prevederne espressamente la soppressione.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che andrebbe infine valutata l'opportunità di prevedere un'espressa clausola di neutralità finanziaria del provvedimento in esame, mediante l'aggiunta di un comma alla fine dell'articolo 2-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 21 del 2017, avente il seguente tenore: «Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare Pag. 37nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
  Fa presente infine che il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in esame non è ancora pervenuto.

  Il Viceministro Enrico MORANDO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 17 gennaio 2018. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 13.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/844 che modifica la direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
Atto n. 488.
(Rilievi alla IX Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, in merito ai profili di quantificazione, osserva che le disposizioni in esame prevedono l'integrale sostituzione dell'Allegato I del decreto legislativo n. 45 del 2000 – relativo ai requisiti di sicurezza per le navi da passeggeri, nuove ed esistenti, adibite ai viaggi nazionali – con l'Allegato I di cui al provvedimento in esame. Precisa che la relazione tecnica afferma che da tale sostituzione non derivano nuovi o maggiori oneri, rispettivamente per il personale, per le dotazioni e per le infrastrutture, rispetto ai limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente che supportano la dotazione organica e l'attività di istituto delle amministrazioni interessate in quanto si prevede il rinnovo di un allegato tecnico già, di fatto, nelle sue precedenti versioni, pienamente inserito nel novero delle istruzioni operative per la costruzione delle unità navali. Ciò premesso, al fine di assicurare l'invarianza degli oneri, come esplicitamente previsto dall'articolo 2 del provvedimento, ritiene utile acquisire conferma che le attività in capo alle amministrazioni pubbliche interessate (con particolare riferimento a quelle ispettive e di controllo sulle dotazioni delle navi in questione) siano effettivamente sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, in considerazione del contenuto dell'articolo 2 in esame, volto ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica, sostituendo le parole: «Disposizioni finanziarie» con le seguenti: «Clausola di invarianza finanziaria».

  Il Viceministro Enrico MORANDO precisa che le attività poste a carico delle amministrazioni interessate, con particolare riferimento a quelle ispettive e di controllo sulle dotazioni delle navi oggetto del presente provvedimento, saranno svolte nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, pertanto, non comporteranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Osserva che risulta opportuno riformulare più correttamente la rubrica dell'articolo 2 per adeguarla al contenuto della disposizione da esso recata.

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  Marco MARCHETTI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/844 che modifica la direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (atto n. 488);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    le attività poste a carico delle amministrazioni interessate, con particolare riferimento a quelle ispettive e di controllo sulle dotazioni delle navi oggetto del presente provvedimento, saranno svolte nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, pertanto, non comporteranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    risulta opportuno riformulare più correttamente la rubrica dell'articolo 2 per adeguarla al contenuto della disposizione da esso recata,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
   All'articolo 2 sostituire la rubrica con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.25.