CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 novembre 2017
909.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 126

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 14 novembre 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali.
C. 4631 Governo e abb.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Chiara SCUVERA (PD), relatrice, illustra i contenuti del disegno di legge in esame che persegue l'obiettivo di riequilibrare la posizione contrattuale del professionista avvocato nei confronti di soggetti economicamente forti.
  In relazione alla tematica generale affrontata dal provvedimento, nell'ordinamento italiano il compenso del professionista è stato, fino a un recente passato, commisurato in base a un sistema tariffario obbligatorio. Sulla materia – nell'ambito di una politica di liberalizzazioni – è poi intervenuto il decreto-legge n. 223 del 2006 (cosiddetto «decreto Bersani») il quale, all'articolo 2, in conformità al principio comunitario di Pag. 127libera concorrenza e a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono l'obbligatorietà dei minimi tariffari.
  Il definitivo superamento del sistema tariffario è stato successivamente operato dell'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012 che ha previsto l'abrogazione definitiva delle tariffe delle professioni regolamentate (facendo venir meno, oltre ai minimi, anche i massimi tariffari), introducendo una nuova disciplina del compenso professionale: il professionista può dunque liberamente pattuire qualunque compenso con il cliente, purché adeguato all'importanza dell'opera.
  Inoltre, il citato articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012 ha confermato l'obbligo di pattuizione del compenso al momento del conferimento dell'incarico «nelle forme previste dall'ordinamento» (anziché sempre in forma scritta) prevedendo:
   l'obbligo del professionista di predisporre «un preventivo di massima» che renda nota in anticipo al cliente la misura del compenso, confermando l'obbligo del professionista di informare il cliente della complessità dell'incarico e degli oneri ipotizzabili dall'inizio del mandato fino alla sua conclusione;
   che la misura del compenso deve essere, in ogni caso, adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi;
   nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, la determinazione del compenso professionale con riferimento a parametri tariffari stabiliti con decreto del Ministro vigilante.

  Con particolare riferimento alla professione forense, la legge professionale (legge n. 247 del 2012) all'articolo 13 stabilisce per i compensi la possibile pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.
  Il testo del disegno di legge, come risultante dall'esame degli emendamenti da parte della Commissione Giustizia, consta di 6 articoli.
  L'articolo 1, comma 1, esplicita che il provvedimento tutela l'equità del compenso corrisposto all'avvocato nei rapporti regolati da convenzioni relative allo svolgimento anche in forma associata o societaria dell'attività professionale in favore di imprese bancarie e assicurative nonché di imprese non rientranti nella categoria delle piccole o medie imprese e delle microimprese. Il comma 2 definisce equo il compenso dell'avvocato quando è «proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto» nonché «al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale», anche tenendo conto dei parametri determinati dal decreto del Ministro della giustizia per la determinazione del compenso dell'avvocato per ogni ipotesi di mancata determinazione consensuale e liquidazione giudiziale. Il comma 3 introduce una presunzione legale relativa stabilendo che, fino a prova contraria, le convenzioni tra professionisti e imprese si presumono predisposte unilateralmente da queste ultime.
  L'articolo 2, comma 1, qualifica come «clausole vessatorie» le clausole contrattuali che, nei rapporti tra l'avvocato e il cliente diverso dal consumatore e dall'utente, determinano un significativo squilibrio contrattuale a svantaggio dell'avvocato, anche determinato dal compenso non equo. Si osserva che si presume la natura vessatoria di alcune categorie di Pag. 128clausole, che vengono elencate. La presunzione è, tuttavia, relativa e fa sì che spetti alle parti fornire la prova contraria della specifica trattativa ed approvazione della clausola, cioè dimostrare che quella disposizione contrattuale non viola il principio dell'equo compenso. Ai sensi del comma 2, si presumono vessatorie, a meno che non siano stato oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che: consentono al cliente la facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto; prevedono che l'avvocato debba anticipare le spese della controversia; impongono all'avvocato di rinunciare al rimborso delle spese direttamente connesse allo svolgimento della prestazione professionale oggetto della convenzione; prevedono termini di pagamento della fattura, o analoga richiesta di pagamento, emessa dal professionista superiori a sessanta giorni; prevedono, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, che all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto in convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte; nel caso di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, prevedono che la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati; prevedono che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti unicamente in caso di sottoscrizione del contratto. Il comma 3 prevede, invece, che è assoluta la presunzione di vessatorietà delle clausole della convenzione che riservano al cliente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto e che attribuiscono al cliente la facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve esercitare a titolo gratuito. Tali clausole sono, quindi, considerate vessatorie anche ove siano stato oggetto di specifica trattativa e approvazione. Il comma 3-bis precisa che non costituiscono prova delle citate trattativa e dell'approvazione le dichiarazioni della convenzione che, genericamente, attestano dell'avvenuto svolgimento delle trattative senza indicarne le specifiche modalità di svolgimento.
  L'articolo 3, commi 1 e 2, prevede la nullità delle clausole vessatorie; la nullità – che opera solo a vantaggio dell'avvocato, a cui, quindi, è esclusivamente riservata la relativa azione – riguarda tuttavia la sola clausola e non coinvolge l'intero contratto. Il comma 2-bis introduce un termine di 24 mesi, al cui decorso decade l'azione da parte del professionista volta alla dichiarazione di nullità di una o più clausole: si prevede che il termine decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione tra cliente e avvocato.
  L'articolo 4 prevede la determinazione dell'equo compenso da parte del giudice. Quando, infatti, sia dichiarata la nullità della clausola e accertata l'iniquità del compenso dell'avvocato, il giudice individua il compenso sulla base dei parametri forensi previsti dal Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, emanato con decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55.
  L'articolo 5 del provvedimento rinvia, per quanto non previsto dalla disciplina in esame, alle disposizioni del codice civile.
  L'articolo 6 prevede la clausola di invarianza finanziaria.
  Ricorda infine che una disposizione in materia di equo compenso era contenuta nell'articolo 99 del testo originario del disegno di legge di bilancio (S. 2960) presentato al Senato. L'articolo è stato successivamente stralciato dalla Presidenza del Senato, così come altre disposizioni del disegno di legge, in quanto estraneo al contenuto proprio del provve- dimento: a seguito di tale decisione il Pag. 129predetto articolo 99 stralciato è divenuto un autonomo provvedimento legislativo (S. 2960-quinquies).

  Guglielmo EPIFANI, presidente, segnala che è stato altresì presentato un emendamento al decreto fiscale attualmente all'esame del Senato, il cui contenuto è analogo a quello della proposta di legge in esame.

  Davide CRIPPA (M5S) ritiene discutibile la richiesta da parte della Presidente della Commissione Giustizia – che a suo avviso intende rivendicare la titolarità del provvedimento – di pareri alle Commissioni competenti in sede consultiva su un provvedimento che non è stato calendarizzato dall'Assemblea e il cui contenuto sarà probabilmente inserito nel decreto fiscale in corso di esame presso il Senato. Passando al merito dell'articolato, sottolinea come l'intervento normativo non dovrebbe limitarsi ad affrontare la questione dell'equo compenso solo per le prestazioni legali, ma comprendere tutte le prestazioni di carattere tecnico svolte da periti o altri professionisti nei confronti di enti pubblici, soprattutto dopo la decisione del Consiglio di Stato (sentenza n. 4614/2017) che legittima di fatto gli enti pubblici a promuovere bandi senza compenso per il professionista e con la sola previsione di un rimborso spese simbolico. Auspica quindi la proposta di parere della relatrice possa essere integrata con le osservazioni da lui evidenziate.

  Chiara SCUVERA (PD), relatrice, nell'evidenziare come il testo in esame garantirà in particolare la tutela dei professionisti più giovani, dichiara di condividere nella sostanza le considerazioni svolte dal collega Crippa che pertanto saranno oggetto di valutazione ai fini dell'elaborazione della proposta di parere.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014; C) Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011.
C. 4684 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Cristina BARGERO (PD), relatrice, illustra i contenuti del disegno di legge C. 4684, approvato dal Senato il 4 ottobre 2017, avente ad oggetto la ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009 (Convenzione XFEL); nonché del Protocollo di adesione della Russia alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e gestione del Laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, Protocollo fatto a Grenoble il 23 giugno e a Parigi il 15 luglio 2014 (Convenzione ESRF).
  La Convenzione XFEL si inserisce nell'omonimo progetto «European XFEL», allo scopo di realizzare una grande infrastruttura di ricerca per la produzione di raggi coerenti ad altissima brillanza, nonché per il loro utilizzo quale sorgente di luce per fotografare e filmare con risoluzione a livello atomico processi biologici e chimici della materia, tanto condensata quanto allo stato di plasma. L'infrastruttura European XFEL dovrebbe porre l'Europa all'avanguardia in campo internazionale per quanto concerne le conoscenze scientifiche fondamentali e le Pag. 130loro applicazioni in diversi campi (biologico, biomedicale e dei nuovi materiali). Dal punto di vista teorico e applicativo, la possibilità di produrre ogni secondo migliaia di pacchetti ultradensi di quanti di luce, coerenti e di dimensione atomica, deriva dallo sviluppo del processo SASE-FEL e della tecnologia superconduttiva TESLA, cui l'Italia ha fornito contributi essenziali, specialmente dal punto di vista della teoria generale. Ricorda, del resto, che il direttore del progetto European XFEL è un italiano, Massimo Altarelli. Il progetto XFEL vive una sua dimensione autonoma dal 2005, dopo essere nato ad Amburgo quale appendice del progetto internazionale TESLA per lo sviluppo di un grande acceleratore per la fisica delle particelle elementari, di generazione successiva a quello ben noto del CERN di Ginevra. La Convenzione XFEL è stata firmata il 30 novembre 2009 ad Amburgo da dieci Paesi (Germania, Italia, Russia, Svizzera, Svezia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria), mentre Francia e Spagna hanno firmato la Convenzione in un secondo tempo. Dal punto di vista finanziario per il nostro Paese la firma della Convenzione ha comportato un impegno all'esborso di 33 milioni di euro: l'effettiva sottoscrizione sarà limitata a 723 azioni, pari al 2,89 per cento del capitale sociale, in seguito a riconsiderazione del valore del progetto XFEL alla quota di 1.141 milioni di euro. Le azioni sono state al momento sottoscritte dalla Germania e verranno trasferite all'azionista italiano quando questi aderirà formalmente alla Società European XFEL, senza scopo di lucro e a responsabilità limitata, a conclusione della procedura di ratifica della Convenzione.
  La Convenzione XFEL consta di un preambolo, 17 articoli, un allegato – ovvero lo Statuto della Società European XFEL – che ne costituisce parte integrante, dell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari, con risoluzione della medesima, e di varie dichiarazioni nazionali.
  Il Protocollo alla convenzione XFEL riguardante l'adesione alla medesima del Regno di Spagna, consta di un preambolo e quattro articoli, il primo dei quali sancisce l'adesione spagnola alla Convenzione in qualità di Parte contraente, alle stesse condizioni concesse alle altre Parti precedentemente. Il trattato è stato incluso nel disegno di legge a seguito dell'approvazione al Senato di un emendamento governativo. Il Protocollo prevede che l'adesione della Spagna avvenga alle stesse condizioni stabilite per le altre parti, con un contributo di tale Paese in 11 milioni di euro, senza che sia alterata la percentuale delle quote degli altri Paesi partecipanti: non ci sono quindi nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio italiano.
  Il disegno di legge C. 4684, come già ricordato, ha per oggetto anche il Protocollo di adesione della Russia alla Convenzione ESRF sulla costruzione e gestione del Laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone. Al Laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, basato a Grenoble, partecipano 12 Paesi membri (Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna, Svizzera, Belgio, Paesi Bassi, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia), vi sono inoltre otto Paesi che partecipano in qualità di collaboratori (Austria, Portogallo, Israele, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia, Sudafrica). Il Laboratorio europeo di sincrotrone ha un bilancio annuale di circa 80 milioni di euro, con uno staff di oltre seicento persone e più di 3.500 scienziati in visita all'infrastruttura ogni anno. Il Laboratorio produce raggi X per ricerche e applicazioni in varie discipline, ed è considerato il miglior sincrotrone per raggi X di alta energia al mondo. Il carattere di eccellenza del Laboratorio ha consentito di ottenere lo stanziamento di fondi per un piano di adeguamento che dovrebbe mantenere il primato del Laboratorio medesimo per altri venti anni almeno. Nel giugno 2014 i Paesi membri della Convenzione ESRF hanno approvato la richiesta russa di accedere alla Convenzione, mediante un apposito Protocollo. Pag. 131L'adesione della Russia alla Convenzione si realizzerà mediante l'acquisizione del 6 per cento delle quote della società ESRF (pari ad un contributo annuale al bilancio totale di 5.261.000 euro) e il versamento da parte di Mosca di un contributo una tantum di 10 milioni di euro, come indennità per i costi di costruzione dell'infrastruttura. Il Protocollo ridefinisce contestualmente le quote proprietarie del Laboratorio e i contributi annuali da parte di alcuni Paesi: nel caso dell'Italia, il contributo annuale viene ridotto dal 15 al 13,2 per cento corrispondente a un contributo italiano annuo di 11.286.600 euro.
  Il disegno di legge di ratifica consta di cinque articoli e concerne, come già ricordato, la ratifica ed esecuzione della Convenzione XFEL, del Protocollo ad essa relativo all'adesione della Spagna, nonché del Protocollo riguardante l'adesione della Russia alla Convenzione ESRF.
  Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione XFEL e del relativo Protocollo, nonché del protocollo alla convenzione ESRF.
  L'articolo 3, comma unico autorizza il CNR e l'Istituto nazionale di fisica nucleare, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 2 della Convenzione XFEL, a sottoscrivere quote della Società European XFEL in misura rispettivamente pari a due terzi e a un terzo della partecipazione italiana complessiva.
  L'articolo 4 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento. L'articolo 5, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Preannuncia quindi la presentazione di una proposta di parere favorevole.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo.
C. 4388 Laforgia e abb.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Angelo SENALDI (PD), relatore, illustra i contenuti della proposta di legge in titolo che consta di cinque articoli ed è finalizzata a ridisegnare la disciplina vigente relativa ai casi di licenziamento illegittimo, allo scopo di rafforzare le tutele dei lavoratori. Essa riproduce sostanzialmente il contenuto delle disposizioni recate dagli articoli da 83 a 87 della proposta di legge di iniziativa popolare C. 4064, recante «Carta dei diritti universali del lavoro. Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori», di cui la XI Commissione ha avviato l'esame in sede referente nello scorso mese di marzo. Il provvedimento, peraltro, non interviene sul decreto legislativo n. 23 del 2015, attuativo del cosiddetto Jobs Act, e non sembrerebbe quindi incidere sulla disciplina dei licenziamenti illegittimi applicabile ai lavoratori assunti a decorrere dal 7 marzo 2015.
  L'articolo 1, che sostituisce l'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, modifica la disciplina vigente in materia di licenziamento illegittimo applicabile ai lavoratori, che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In particolare, al capoverso 2, si prevede l'obbligo per il giudice di applicare la sanzione della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro in tutti i casi di licenziamenti disciplinari, discriminatori, inefficaci, nulli, in quanto adottati in violazione di specifiche norme di legge, senza alcuna distinzione in relazione alle dimensioni aziendali. La reintegrazione si applica anche nei casi di annullamento del licenziamento da parte del giudice che accerti che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta Pag. 132causa addotti dal datore di lavoro per insussistenza del fatto contestato ovvero perché esso non è stato commesso dal lavoratore o comunque non è a lui imputabile ovvero perché non costituisce infrazione rilevante sul piano disciplinare ovvero perché rientra tra le condotte punibili sulla base delle procedure dell'articolo 2106 del codice civile ovvero sulla base dei contratti collettivi o dei codici disciplinari applicabili. In tutti questi casi, inoltre, sulla base del capoverso 3, il giudice condanna il datore di lavoro anche al risarcimento del danno, con il pagamento di un'indennità, che non può essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, maggiorati degli interessi legali dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione. Il capoverso 5 prevede che il giudice, in caso di inosservanza o di ritardo nel procedere all'effettiva reintegrazione condanna il datore di lavoro al pagamento di una somma di denaro che non può essere inferiore alla retribuzione globale di fatto dovuta per il periodo di mancata reintegrazione e che non è ripetibile anche in caso di successiva riforma del provvedimento di reintegrazione. Ricorda che per i casi di nullità del licenziamento la disciplina si applica, come previsto dalla legislazione vigente, anche ai dirigenti. Il capoverso 7 prevede inoltre che, in caso di licenziamento dichiarato nullo, il datore di lavoro sia condannato anche al pagamento al Fondo pensioni lavoratori dipendenti di una somma, variabile da una a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, sulla base del comportamento da lui mantenuto in relazione al licenziamento, anche in sede processuale, e alla dimensione dell'impresa; nel caso di licenziamento discriminatorio, il giudice ordina altresì la pubblicazione della sentenza di reintegrazione ai sensi dell'articolo 120 del codice di procedura civile. Al capoverso 9, si prevede la possibilità per il giudice, con riferimento a dipendenti da datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, di scegliere tra la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro o la condanna al pagamento di una somma di denaro, da cinque a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, solo se il licenziamento è dovuto a un fatto di particolare gravità commesso dal lavoratore o in caso di vizio solo formale di un licenziamento disciplinare altrimenti da considerarsi legittimo. Il successivo capoverso 10 prevede la possibilità per il giudice di scegliere, motivando espressamente, tra la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro o la condanna al pagamento di una indennità risarcitoria, corrispondente ad una somma da dodici a quarantotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ridotte da sei a trentasei nel caso di aziende fino a dieci dipendenti, nel caso di licenziamento economico illegittimo o nel caso in cui il datore di lavoro dimostri di non poter utilizzare il lavoratore in altre mansioni equivalenti o inferiori. Il ricorso a tale disciplina è escluso nel caso in cui sia accertata l'insussistenza delle ragioni poste a base del licenziamento, a fronte delle quali il giudice è obbligato a disporre la reintegrazione del lavoratore. Nella determinazione dell'ammontare dell'indennità risarcitoria, sulla base del capoverso 11, il giudice tiene conto, oltre che della capacità economica dell'impresa, delle condizioni sociali e familiari del lavoratore nonché di quelle del mercato locale del lavoro, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione. L'articolo in esame conferma la disciplina vigente che prevede la possibilità per il lavoratore di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, la corresponsione di un'indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, con la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro, nonché le norme relative ai casi di revoca del licenziamento. Al capoverso 17, si prevede inoltre l'applicazione della disciplina relativa al risarcimento del danno, con il pagamento di un'indennità, che non può essere inferiore a cinque mensilità Pag. 133dell'ultima retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nei casi di condanna del datore di lavoro alla trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. Sulla base dei capoversi 18 e 19, la disciplina in esame si applica anche ai soci lavoratori di cooperative e ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione, per quanto riguarda questi ultimi, delle norme relative alla possibilità per il giudice di scegliere tra la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro o la condanna al pagamento di una indennità risarcitoria, prevista dal capoverso 10, e delle disposizioni applicabili in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
  L'articolo 2 della proposta di legge introduce modifiche alla disciplina relativa ai licenziamenti individuali per motivi economici. In particolare, rispetto a tale normativa, che prevede l'esperimento obbligatorio di una procedura di conciliazione davanti alla Commissione provinciale di conciliazione presso la Direzione territoriale del lavoro, prima che il datore di lavoro, con più di quindici dipendenti, possa procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la norma in esame prevede, in primo luogo, l'estensione dell'obbligo preventivo di conciliazione a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti occupati; la preventiva comunicazione scritta della volontà del datore di lavoro di procedere al licenziamento alla rappresentanza unitaria sindacale (RUS) o alla rappresentanza sindacale aziendale (RSA); l'obbligo per il datore di lavoro di fornire le motivazioni circostanziate alla base della decisione di procedere al licenziamento; il maggiore coinvolgimento delle rappresentanze sindacali nella fase successiva alla comunicazione, al fine di esaminare eventuali soluzioni alternative al licenziamento o percorsi di riqualificazione e ricollocazione del lavoratore.
  Gli articoli 3, 4 e 5 introducono modifiche alla procedura prevista per il licenziamento collettivo illegittimo recata dagli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223 del 1991.
  Con riferimento, in particolare, all'articolo 3, in materia di procedure per la dichiarazione di mobilità, la norma in esame, al comma 1, lettera a), prevede, in primo luogo, la possibilità per l'impresa di ricorrere alla procedura di licenziamento collettivo con la finalità di attuare la riduzione o la trasformazione di attività o di lavoro, con il contestuale obbligo della comunicazione preventiva scritta alle rappresentanze unitarie sindacali alle RSA, alle rispettive associazioni sindacali registrate di livello territoriale, nonché alla Direzione territoriale del lavoro (DTL) territorialmente competente. Si prevede inoltre l'obbligo per l'impresa, esperita la procedura per la riduzione di personale, di trasmettere tempestivamente alla DTL il piano sociale predisposto, ed eventualmente approvato, nell'ambito dell'accordo sindacale, prima di iniziare il licenziamento. Si stabilisce che la comunicazione preventiva con cui l'azienda manifesta l'intenzione di avviare la procedura di licenziamento collettivo sia oggetto di un esame congiunto tra le parti, da concludersi entro quarantacinque giorni, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore della DTL convoca le parti al fine di un ulteriore esame della questione, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Ove non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati, enucleate dall'impresa in un apposito piano sociale, che essa è tenuta a rispettare. La lettera b) del medesimo comma 1 dettaglia i contenuti del piano sociale, che deve indicare, in particolare, Pag. 134specifiche misure a carico dell'impresa in favore dei lavoratori licenziati, tra cui la ricollocazione in imprese collegate, attività formative o di riqualificazione professionale, con affidamento a enti specializzati per l'attività di supporto, la copertura aggiuntiva alla NASpI nonché misure di accompagnamento alla pensione. Si prevede, inoltre, l'obbligo per la DTL di accertare che il piano sociale inviatole dal datore di lavoro contempli, in tutto o in parte, le misure richiamate, comunicando, in mancanza, tale difformità al datore di lavoro stesso e alle organizzazioni sindacali richiamate.
  Il successivo articolo 4, sostituendo l'articolo 5 della legge n. 223 del 1991, introduce modifiche alla disciplina dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare e degli oneri a carico delle imprese che procedono al licenziamento collettivo. In particolare, il testo vigente dell'articolo 5, precisa che, in mancanza di criteri individuati nei contratti collettivi nazionali di lavoro, nella scelta dei lavoratori da licenziare, è necessario tenere conto dei carichi di famiglia e dell'anzianità dei lavoratori nonché delle esigenze tecnico-produttive e organizzative dell'impresa. Tali previsioni sono state confermate nel nuovo testo proposto dall'articolo in esame, così come anche le disposizioni che limitano il numero di lavoratrici oggetto di licenziamento. Le principali novità introdotte dalla norma, invece, riguardano la procedura da seguire in caso di licenziamento collettivo illegittimo. Infatti, si prevede, in primo luogo, la possibilità per il giudice di disporre la reintegrazione dei lavoratori nel posto di lavoro nel caso di violazione delle norme sostanziali e procedurali che regolano la disciplina di licenziamento collettivo, laddove tale possibilità è attualmente prevista solo nel caso di violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare o di licenziamento orale. In secondo luogo, al comma 1, capoversi 4 e 5, si prevede l'obbligo, per il direttore della DTL, nel caso in cui, entro tre mesi dal licenziamento collettivo, sia accertato l'inadempimento totale o parziale del piano sociale, di ordinare all'impresa l'esecuzione delle misure mancanti e il pagamento di una sanzione amministrativa, nonché l'applicazione ai fini dell'impugnazione del licenziamento collettivo della specifica disciplina di cui all'articolo 6 della legge n. 604 del 1966. Con riferimento agli oneri a carico delle imprese, al comma 1, capoversi da 6 a 9, si dispone l'obbligo, per l'impresa, di versare alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) dell'INPS, per ogni lavoratore licenziato, una somma pari a sei volte il trattamento iniziale NASpI spettante al lavoratore. È prevista, altresì, l'inapplicabilità dello specifico beneficio dell'esclusione dal pagamento delle restanti rate per i lavoratori che perdano il diritto alla NASpI per l'impresa che procuri offerte di lavoro equivalente alle imprese dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa disposta ad assumere, ovvero risultino con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che nei dodici mesi successivi alla conclusione della procedura intenda assumere a tempo indeterminato (o convertire rapporti a termine) per mansioni o posizioni di lavoro fungibili con quelle dei lavoratori licenziati, è tenuta ad offrire ai lavoratori, che possono rifiutare, le richiamate posizioni. I capoversi 10 e 11, prevedono, rispettivamente, il diritto per il lavoratore di ottenere ogni informazione relativa alla procedura di licenziamento collettivo e l'obbligo per le imprese che delocalizzano all'estero nell'ambito di procedure di licenziamento collettivo di restituzione integrale di ogni sussidio pubblico goduto negli ultimi cinque anni.
  L'articolo 5, sostituendo il comma 1 dell'articolo 24 della legge n. 223 del 1991, modifica la disciplina da esso recata in tema di riduzione del personale, disponendo, in primo luogo, l'ampliamento dell'applicabilità della disciplina dei licenziamenti collettivi alle imprese che occupano più di dieci dipendenti, in luogo del limite minimo di quindici attualmente previsto. Infine, la norma prevede l'equiparazione a Pag. 135tale tipologia di licenziamenti delle dimissioni incentivate e delle risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro, riconducibili alla medesima causale della riduzione o trasformazione di attività o di lavoro.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 14 novembre 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 14.55.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Contributo dell'UE al progetto ITER riformato.
COM(2017) 319.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato dalla seduta del 3 agosto 2017.

  Gianluca BENAMATI (PD), relatore, sottolineata preliminarmente l'assoluto rilievo scientifico del progetto ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) in cui l'Unione europea collabora, in posizione di assoluta leadership, con altri Paesi (Stati Uniti, Cina e Corea del Sud) che già da tempo hanno stanziato ingenti risorse per la ricerca e la sperimentazione nel settore della fusione nucleare, nella prospettiva di un rafforzamento dell'autonomia e della sicurezza energetica e della riduzione della dipendenza dall'approvvigionamento da fonti fossili, costituendo un punto fondamentale nella strategia europea a lungo termine di decarbonizzazione dei sistemi energetici.
  Ricorda che il progetto è stato avviato nel 2005 da sette partner (UE-Euratom, Stati Uniti, Russia, Giappone, Cina, Corea del Sud e India), sulla base di un accordo internazionale con il quale si sono impegnati a condividere i costi di costruzione e operativi così come i risultati e i diritti di proprietà intellettuale. Sottolinea che l'UE ha assunto la guida del progetto, con una partecipazione ai costi di costruzione pari a circa il 46 per cento, di cui l'80 per cento è finanziato dal bilancio dell'UE e il 20 per cento dalla Francia, in quanto Paese ospitante di ITER. Evidenzia che dal 2010 si sono accumulati ritardi e sforamenti dei costi che hanno impedito di rispettare le scadenze previste, principalmente a causa di modifiche alla progettazione e di problemi di fabbricazione, dovuti anche al fatto che ITER è il primo progetto nel suo genere e si tratta di organizzare forniture a livello mondiale, ma anche a carenze gestionali e di governance che hanno portato anche alla sostituzione dello staff dirigenziale; conseguentemente, l'Organizzazione ITER ha presentato un nuovo calendario e un aggiornamento della stima dei costi per il completamento della fase di costruzione (sino al primo plasma) prevista, secondo le stime attuali, entro dicembre 2025. Al riguardo, sottolinea la necessità di un impegno coerente e coordinato da parte di tutti i partner coinvolti e, in particolare, delle istituzioni europee, per assicurare il rispetto della nuova tempistica e del preventivo economico recentemente presentati, in modo che la nuova direzione subentrata allo staff iniziale che sta rimediando ai difetti organizzativi e gestionali segnalati dalla Commissione europea, possa impedire il ripetersi situazioni di criticità come quelle verificatesi in passato. Osserva che, in questo quadro l'Italia si propone di accogliere nei programmi di accompagnamento a ITER, oltre al sistema PRIMA (Padova Research on ITER Megavolt Accelerator), una importante infrastruttura, denominata Divertor Tokamak test facility (DTT), finalizzata allo sviluppo di una soluzione affidabile al problema dello smaltimento del calore e delle particelle prodotti dalla reazione di fusione, che avrà un ruolo determinante nel percorso teso a dimostrare la competitività Pag. 136dell'energia da fusione, fornendo sviluppi tecnologici e scientifici orientati al reattore DEMO. Per la sua realizzazione è previsto un investimento complessivo nell'ordine di 500 milioni di euro, che si prevede produrrà 1600 posti di lavoro altamente qualificati entro il 2050. Sottolinea che, a fronte della disponibilità indicata dal Governo italiano (con stanziamenti da parte del MIUR, tramite una delibera CIPE, e del MiSE nell'ambito della legge di bilancio) e da alcune regioni nel rendere disponibili gli opportuni fondi nazionali, Eurofusion ha riconosciuto ufficialmente il progetto italiano DTT come elemento necessario per la road map europea, dichiarandosi pronta ad investire 60 milioni di euro. Preannuncia pertanto la presentazione di una proposta di documento favorevole con alcune osservazioni conseguenti ai temi evidenziati che si impegna a rendere disponibile a tutti i colleghi nel pomeriggio di domani.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

  Gianluca BENAMATI (PD) sollecita la calendarizzazione della risoluzione a sua prima firma n. 7-01392 relativa all'attuazione della riforma tariffaria nel settore elettrico presentata lo scorso 10 novembre anche a seguito della segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 2 novembre 2017, n. 733/20187/I/eel, relativa al completamento della riforma delle tariffe applicabili alle utenze elettriche domestiche relativamente alle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, assicura che la richiesta del deputato Benamati sarà valutata nella sede dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, previsto nella giornata di domani.

  La seduta termina alle 15.05.