CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 novembre 2017
904.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (XII e XIII)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 7 novembre 2017. — Presidenza del presidente della XIII Commissione Luca SANI.

  La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE.
Atto n. 456.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 ottobre 2017.

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda che nella seduta del 26 ottobre scorso sono intervenuti il deputato Gallinella e il relatore per la XIII Commissione, onorevole Oliverio.
  Avvisa che nella medesima data la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha espresso parere favorevole sul provvedimento.
  Avverte altresì che la V Commissione (Bilancio) dovrebbe esprimere i propri rilievi sull'atto nella seduta già convocata per domani.

  Salvatore CAPONE (PD), relatore per la XII Commissione, anche a nome del relatore per la XIII Commissione, onorevole Oliverio, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato).
  Nell'illustrare la proposta di parere si sofferma, in particolare, sulle questioni che formano oggetto delle condizioni. Pag. 112
  Rileva quindi che l'articolo 25 dell'atto in esame prevede l'applicazione della clausola di mutuo riconoscimento per tutte le disposizioni contenute negli articoli da 17 a 20, in quanto rientranti in materia non armonizzata dal regolamento (UE) n. 1169/2011. Osserva, inoltre, a tal proposito, che l'articolo 17 dà attuazione a quanto previsto nella direttiva 2011/91/UE, tuttora autonomamente in vigore in quanto non compresa nel processo di armonizzazione recato dal regolamento (UE) n. 1169/2011 e, pertanto, applicabile a tutti gli operatori operanti negli Stati membri e non solo a quelli operanti in Italia. Evidenzia pertanto che la prima condizione concerne l'opportunità di premettere all'articolo 25 un inciso nel quale si faccia salva l'applicazione della normativa europea vigente.
  Fa presente inoltre che la seconda condizione verte sull'opportunità di prevedere che in caso di commissioni degli illeciti da parte delle microimprese, la sanzione amministrativa possa essere ridotta fino ad un terzo, e non fino alla metà, come attualmente previsto dall'articolo 27, comma 3, dello schema di decreto legislativo in titolo.
  Segnala infine che la terza condizione concerne l'opportunità di prevedere che i proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative previste nel provvedimento in esame affluiscano, per una quota pari al cinquanta per cento, ad apposito capitolo dello stato di previsione del MIPAAF, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'attività di controllo svolta dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari.

  Luca SANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

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