CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 ottobre 2017
898.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 24 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 14.30.

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.
C. 3868-A, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

  Maino MARCHI (PD), relatore, fa presente che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 4 degli emendamenti, nonché l'emendamento 2.300 della Commissione.
  Con riferimento alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 4, non comprese nel fascicolo n. 3 sul quale la Commissione bilancio ha già espresso il proprio parere nella seduta del 17 ottobre scorso, segnala che esse non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Cova 7.015, il quale, nell'individuare la figura del massoterapista, che assorbe le figure dei massofisioterapisti, dei massaggiatori ciechi e dei terapisti della riabilitazione, nonché la figura del massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, prevede l'estensione dell'esenzione dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto anche ai massofisioterapisti i cui titoli siano stati conseguiti dopo il 17 marzo 1999 e alla figura del massoterapista.
  Al riguardo, ricorda che la Commissione, nella seduta del 17 ottobre 2017, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, ha espresso parere contrario sulla proposta emendativa Cova 4.01 – di contenuto analogo alla proposta emendativa 7.015, ma riferita all'articolo 4 – in quanto suscettibile di determinare minori entrate, per le quali non è prevista alcuna modalità di copertura.

  Il viceministro Luigi CASERO esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Cova 7.015, in quanto suscettibile di determinare minori entrate, per le quali non è prevista alcuna modalità di copertura, e nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 4, non comprese nel fascicolo n. 3, nonché sull'emendamento 2.300 della Commissione.

  Maino MARCHI (PD), relatore, propone pertanto di esprimere parere contrario sull'articolo aggiuntivo 7.015, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  Il viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali, e fluviali ad uso turistico-ricreativo.
C. 4302-A.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

  Antonio MISIANI (PD), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 3 degli emendamenti che – rispetto al fascicolo n. 2 sul quale la Commissione bilancio ha già espresso il parere di propria competenza Pag. 48nella seduta dello scorso 18 ottobre – reca le nuove proposte emendative Mazziotti di Celso 1.322 e 1.323 e Brandolin 1.320 e 1.321. Poiché le citate proposte emendative non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse un parere di nulla osta.

  Il viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.
C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione – Relazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Antonio MISIANI (PD), relatore, osserva che il progetto di legge, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea 2017), già approvato dalla Camera, è stato modificato dal Senato e che le modifiche apportate non sono corredate di relazione tecnica.
  Quanto ai profili di quantificazione non ha nulla da osservare, considerata la natura ordinamentale delle modifiche apportate al provvedimento nel corso dell'esame dello stesso al Senato. Con particolare riguardo alla disposizione che prevede la pubblicazione sui siti istituzionali delle autorità di bacino distrettuale dei dati risultanti dai monitoraggi periodici effettuati, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che tale pubblicazione, possa essere effettuata nell'ambito delle risorse disponibili. In proposito ritiene opportuno acquisire una conferma.

  Il viceministro Luigi CASERO, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 1), fa presente che le autorità di bacino distrettuali renderanno disponibili sul proprio sito internet istituzionale i dati dei monitoraggi periodici risultanti dalle analisi effettuate dai laboratori compresi nell'apposito elenco pubblicato dall'ISPRA, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Antonio MISIANI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di relazione:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato il disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (C. 4505-B approvato dalla Camera e modificato dal Senato);
  per quanto riguarda i profili di merito,
   delibera di riferire favorevolmente sul complesso del disegno di legge;
  per quanto riguarda i profili finanziari,
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le autorità di bacino distrettuali renderanno disponibili sul proprio sito internet istituzionale i dati dei monitoraggi periodici risultanti dalle analisi effettuate dai laboratori compresi nell'apposito elenco pubblicato dall'ISPRA, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
  delibera di riferire favorevolmente».

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  Il viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di relazione formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di relazione del relatore.

Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Doc. XXII, n. 81.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Carlo DELL'ARINGA (PD), relatore, osserva che il documento in esame è volto a modificare l'articolo 1, comma 1, della deliberazione della Camera dei deputati del 14 giugno 2016 al fine di prorogare, fino al termine della XVII legislatura, la durata dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, attualmente fissata in un anno a decorrere dal 3 novembre 2016.
  Fa presente che il documento non interviene tuttavia sull'autorizzazione di spesa per il funzionamento della Commissione in relazione al prolungamento della durata della stessa, attualmente stabilita dall'articolo 5, comma 6, della citata deliberazione, in un limite massimo di 50.000 euro, di cui 25.000 euro per l'anno 2016 e 25.000 euro per l'anno 2017, fermo restando che i relativi oneri sono posti a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Si deve pertanto intendere che la Commissione dovrà continuare a svolgere la propria attività con le risorse originariamente stanziate.
  Tanto premesso, poiché il documento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario – posto che gli oneri derivanti dall'attività della Commissione sono posti a carico, come sopra ricordato, del bilancio interno della Camera dei deputati – propone di esprimere sullo stesso un parere di nulla osta.

  Il viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.
C. 4652 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge in esame – già approvato in prima lettura dal Senato – reca disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. Fa presente, altresì, che il testo iniziale del provvedimento (A.S. 2287) è corredato di relazione tecnica.
  Con riferimento all'articolo 1, recante princìpi, fa presente di non avere osservazioni da formulare per i profili di quantificazione considerato il carattere programmatico e di principio della norma.
  In merito all'articolo 2, recante deleghe al Governo, non ha osservazioni da formulare circa il conferimento della delega legislativa, alla luce del rinvio espresso alla procedura di quantificazione e di copertura dei decreti legislativi prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.
  Per quanto riguarda l'articolo 3, recante disposizioni in merito al Consiglio superiore dello spettacolo, osserva che la Pag. 50relazione tecnica afferma la neutralità finanziaria della disposizione sulla base della considerazione che l'organismo di nuova istituzione opererà nel quadro delle risorse esistenti e di quelle già destinate alla Consulta per lo spettacolo, ora soppressa. Rileva, peraltro, che non sono forniti elementi volti a verificare che le spese necessarie per i rimborsi spese dei componenti del Consiglio e quelle per le attività di supporto tecnico possano essere effettivamente contenute nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente. In proposito appare quindi utile acquisire ulteriori elementi di valutazione – riferiti tra l'altro al presumibile ammontare dei rimborsi spese nonché al numero di dipendenti e alle altre risorse necessarie per la segreteria tecnica rispetto a quelle attualmente utilizzate per la Consulta – utili ai fini della verifica dell'ipotesi di invarianza finanziaria.
  Con riferimento all'articolo 4, in materia di dotazione del Fondo unico per lo spettacolo e interventi in favore di attività culturali nei territori interessati da eventi sismici, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, essendo gli oneri configurati come limiti massimi di spesa.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 1 dispone che la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sia incrementata di 9.500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 22.500.000 euro a decorrere dall'anno 2020.
  Il successivo comma 2 prevede invece che agli oneri derivanti dal comma 1 si provveda, quanto a 9.500.000 euro per l'anno 2018, a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 22.500.000 euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 5.500.000 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  Al riguardo, osserva che il comma 2 dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dall'incremento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge n. 163 del 1985 – in misura pari a 9,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 22,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 – tramite le seguenti modalità:
   a) quanto a 9,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 22,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). In proposito, fa presente che il citato Fondo appare presentare le necessarie disponibilità, anche in considerazione dell'ulteriore utilizzo del Fondo medesimo disposto ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del presente provvedimento. Tanto premesso, appare comunque necessario che il Governo confermi la sussistenza delle risorse in parola anche in relazione alla copertura degli oneri previsti in via permanente a decorrere dall'anno 2020 e fornisca una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo del Fondo in esame non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo stesso;
   b) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014 (capitolo 3073 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). Al riguardo, fermo restando che il Fondo medesimo appare presentare le necessarie disponibilità Pag. 51anche tenendo conto dell'ulteriore utilizzo del Fondo disposto ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del presente provvedimento, ritiene tuttavia utile acquisire una rassicurazione dal Governo in merito al fatto che l'utilizzo del Fondo in esame non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo stesso;
   c) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). In proposito, rileva che il predetto Fondo appare recare per l'anno 2019 le necessarie disponibilità, anche in considerazione dell'ulteriore utilizzo del Fondo disposto dall'articolo 5, comma 2, del presente provvedimento. Ciò posto, ritiene comunque necessario che il Governo fornisca una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo del Fondo in esame non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

  In merito ai profili di copertura finanziaria, il comma 3 autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, da ripartire secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, prevedendo che ai relativi oneri si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  Al riguardo, segnala che il comma 3 dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dallo stanziamento di 4 milioni di euro per l'anno 2018 in favore di attività culturali nei territori delle regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 mediante corrispondente riduzione per l'anno 2018 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge n. 50 del 2017, concernente un contributo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 attribuito al Teatro Eliseo di Roma per spese ordinarie e straordinarie, al fine di garantire la continuità delle sue attività. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare comunque opportuna una conferma da parte del Governo, che l'utilizzo della somma stanziata in favore del predetto ente per l'anno 2018, in una misura equivalente al suo importo complessivo, non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di impegni od obbligazioni già eventualmente assunti a valere sulle predette risorse, anche in ragione delle specifiche finalità (spese ordinarie e straordinarie del citato Teatro) cui le stesse erano state in precedenza destinate.
  Con riferimento all'articolo 5, recante benefici e incentivi fiscali, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento ai commi 1 e 2 («Art bonus»), prende atto delle dichiarazioni fornite dal Governo nell'iter parlamentare, secondo le quali si tratta di disposizioni onerose, i cui effetti sono dunque stati quantificati e coperti nei termini risultanti dalla condizione posta dalla Commissione Bilancio del Senato (comma 2 del testo in esame). In proposito, evidenzia che non sono disponibili gli elementi posti a base della predetta quantificazione: è pertanto necessario che vengano forniti i relativi dati ed elementi di quantificazione al fine di consentirne una verifica. Con riferimento ai commi 3 e 4, invece, non ha osservazioni da formulare essendo gli oneri configurati come limite di spesa.
  In merito ai profili di copertura, il comma 1 dispone che il credito di imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (c.d. Art bonus) spetti anche Pag. 52per le erogazioni liberali in denaro effettuate per il sostegno delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione. Il successivo comma 2 prevede invece che agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 2,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Al riguardo, segnala che il comma 2 dell'articolo 5 provvede agli oneri derivanti dall'estensione del credito di imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (c.d. Art bonus) alle erogazioni liberali in denaro effettuate per il sostegno dei soggetti puntualmente indicati al comma 1 – valutati in 1,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 2,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 – mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). Al riguardo, fa presente che il citato Fondo appare recare per gli anni 2018 e 2019 le occorrenti disponibilità, anche in considerazione dell'ulteriore utilizzo del Fondo medesimo disposto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del presente provvedimento.
  Ciò posto, nel rinviare alle considerazioni in precedenza esposte in merito ai profili di copertura finanziaria del citato articolo 4, comma 2, appare comunque necessario che il Governo confermi la sussistenza delle risorse in parola anche in relazione agli oneri previsti in via permanente per gli anni successivi al 2019.
  In merito ai profili di copertura, il comma 3 dispone che il credito d'imposta a favore delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, nonché delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, originariamente riconosciuto per il triennio 2014-2016, si applichi anche a decorrere dal 1o gennaio 2018 al fine di promuovere la produzione musicale di opere di artisti emergenti (opere prime, seconde e terze).
  Il successivo comma 4 prevede invece che agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provveda – per l'anno 2018 e a decorrere dall'anno 2020 – mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e – per l'anno 2019 – mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della medesima legge n. 190 del 2014.
  Al riguardo, segnala che il comma 4 dell'articolo 5 prevede che agli oneri derivanti dal riconoscimento, a decorrere dal 1o gennaio 2018, del credito di imposta finalizzato a promuovere la produzione musicale di opere di artisti emergenti, di cui al precedente comma 3 – pari a 4,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 – si provveda per l'anno 2018 e a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, nonché per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, rinvia alle considerazioni in precedenza esposte, con riferimento all'utilizzo dei Fondi in questione, in relazione ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 4, comma 2. Da un punto di vista formale, rileva infine che – per quanto non espressamente previsto dal testo del provvedimento in esame – il Ministro dell'economia e delle Pag. 53finanze deve comunque intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Con riferimento all'articolo 6, recante clausola di salvaguardia, non ha osservazioni da formulare.
  Per quanto riguarda l'articolo 7, recante disposizione finale, non ha osservazioni da formulare, considerato che alla disposizione originaria concernente le fondazioni lirico-sinfoniche, la cui applicabilità viene posticipata dalla norma in esame, non erano stati ascritti effetti finanziari.

  Il viceministro Luigi CASERO, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 2), si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati.
Nuovo testo unificato C. 1932 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che le modalità di valorizzazione dei prodotti integrali nel quadro della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, assicurino comunque l'invarianza di oneri per la finanza pubblica.
  In merito ai profili di copertura, anche in considerazione di quanto testé rilevato sugli aspetti relativi alla quantificazione, ritiene che andrebbe pertanto valutata l'opportunità di corredare le disposizioni di cui all'articolo 2, in materia di ristorazione collettiva, scolastica e ospedaliera, di una apposita clausola di invarianza finanziaria.

  Il viceministro Luigi CASERO si riserva di valutare la proposta testé formulata dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 24 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato.
Atto n. 437.

(Rilievi alla II Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 ottobre 2017.

  Mauro GUERRA, relatore, ricorda che la Commissione era in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

Pag. 54

  Il viceministro Luigi CASERO fa presente che appare necessario prevedere che la corresponsione di borse di studio in favore dei tirocinanti più meritevoli, di cui all'articolo 6, comma 2, abbia luogo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo restando che alle spese che ne deriveranno si potrà comunque far fronte anche attraverso le risorse derivanti dalla quota di iscrizione ai corsi di formazione.
  Osserva che ai componenti della Commissione nazionale per la creazione e l'aggiornamento delle domande relative alle materie oggetto delle verifiche intermedie e finali dei tirocinanti e a quelli della Commissione di valutazione interna preposta alle predette verifiche, di cui all'articolo 8, non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza in qualsiasi forma. Precisa che, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, appare necessario tuttavia precisare, all'articolo 9, che gli oneri derivanti dalle spese di funzionamento della Commissione nazionale e della Commissione di valutazione interna, nonché gli eventuali rimborsi delle spese sostenute dai loro componenti, sono posti integralmente a carico dei Consigli dell'ordine o delle Associazioni forensi, nonché degli altri soggetti organizzatori previsti dalla legge.

  Mauro GUERRA, relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato (atto n. 437);
  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   appare necessario prevedere che la corresponsione di borse di studio in favore dei tirocinanti più meritevoli, di cui all'articolo 6, comma 2, avrà luogo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo restando che alle spese che ne deriveranno si potrà comunque far fronte anche attraverso le risorse derivanti dalla quota di iscrizione ai corsi di formazione;
   ai componenti della Commissione nazionale per la creazione e l'aggiornamento delle domande relative alle materie oggetto delle verifiche intermedie e finali dei tirocinanti e a quelli della Commissione di valutazione interna preposta alle predette verifiche, di cui all'articolo 8, non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza in qualsiasi forma;
   al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, appare necessario tuttavia precisare, all'articolo 9, che gli oneri derivanti dalle spese di funzionamento della Commissione nazionale e della Commissione di valutazione interna, nonché gli eventuali rimborsi delle spese sostenute dai loro componenti, sono posti integralmente a carico dei Consigli dell'ordine o delle Associazioni forensi, nonché degli altri soggetti organizzatori previsti dalla legge;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto ministeriale e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
   All'articolo 6, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;
   All'articolo 9, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. Gli oneri derivanti dalle spese di funzionamento della Commissione nazionale, di cui al comma 1, e della Commissione di valutazione interna, di cui all'articolo 43, comma 2, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nonché dai rimborsi spese corrisposti ai componenti delle medesime Commissioni, sono posti integralmente a carico dei Consigli dell'ordine o Pag. 55delle Associazioni forensi, nonché degli altri soggetti organizzatori previsti dalla legge.».

  Il viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.
Atto n. 459.

(Rilievi alla X Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 19 ottobre 2017.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, ricorda che la Commissione era in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

  Il viceministro Luigi CASERO fa presente che il provvedimento in esame, come affermato dalla relazione tecnica, non comporta alcuna innovazione circa i compiti delle amministrazioni interessate suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, e che la ripartizione in misura prefissata tra l'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e il Comitato elettrotecnico italiano (CEI), introdotta dal provvedimento in esame, del contributo annuo dovuto annualmente dal Ministero dello sviluppo economico agli organismi nazionali di normazione italiani, non comporta riflessi sul funzionamento dei predetti enti.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (atto n. 459);
  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   il provvedimento in esame, come affermato dalla relazione tecnica, non comporta alcuna innovazione circa i compiti delle amministrazioni interessate suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
   la ripartizione in misura prefissata tra l'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e il Comitato elettrotecnico italiano (CEI), introdotta dal provvedimento in esame, del contributo annuo dovuto annualmente dal Ministero dello sviluppo economico agli organismi nazionali di normazione italiani, non comporta riflessi sul funzionamento dei predetti enti;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  Il viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.45.

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AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia.
Atto n. 4407.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.
Atto n. 461.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.
Atto n. 453.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE.
Atto n. 456.

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