CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 ottobre 2017
894.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 131

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 17 ottobre 2017. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO.

  La seduta comincia alle 14.20.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.
C. 4303 Governo.

(Parere alle Commissioni II e III).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Massimo FIORIO, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso.
  Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Giovanna PALMA (PD), relatrice, fa presente che il disegno di legge all'esame – che la Commissione esamina ai fini del parere da rendere alle Commissione riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri) – autorizza la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014, e detta disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno alla Convenzione.
  Osserva che la Convenzione è finalizzata a prevenire, individuare e sanzionare la manipolazione delle competizioni sportive, intendendo fare riferimento, con tale espressione, a tutte le possibili modifiche intenzionali e irregolari dello svolgimento o del risultato di una competizione sportiva, volte a interferire in tutto o in parte con il carattere imprevedibile della competizione stessa per ottenere un indebito vantaggio personale o in favore di terzi.
  Rileva che, nel perseguimento di tale obiettivo, la Convenzione mira a coinvolgere Pag. 132tutte le parti interessate, ossia le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e gli operatori di scommesse sportive e, nel contempo, a potenziare il profilo della cooperazione internazionale.
  Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una disamina dei contenuti della Convenzione, segnala che il testo si compone di un preambolo e di 41 articoli, suddivisi in nove capi, dedicati rispettivamente a: Scopo, princìpi guida e definizioni (articoli 1-3); Prevenzione, cooperazione e altre misure (articoli 4-11); Scambio di informazioni (articoli 12-14); Diritto penale sostanziale e cooperazione in materia di applicazione della normativa (articoli 15-18); Giurisdizione, procedura penale e misure di applicazione della normativa (articoli 19-21); Sanzioni e misure (articoli 22-25); Cooperazione internazionale giudiziaria e in altri ambiti (articoli 26-28); Verifica dell'attuazione (articoli 29-31); Disposizioni finali (articoli 32-41).
  Nel passare all'esame del disegno di legge di ratifica, che si compone di 7 articoli, segnala che gli articoli 1 e 2 prevedono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione. Rammenta che sinora la Convenzione è stata ratificata unicamente da Norvegia, Portogallo e Regno Unito e che l'obbligo di esecuzione decorre dopo tre mesi dal raggiungimento di cinque ratifiche, delle quali almeno tre di Paesi membri del Consiglio d'Europa.
  Fa presente che gli articoli da 3 a 5 introducono disposizioni di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle previsioni della Convenzione.
  In particolare, segnala che l'articolo 3 dà attuazione nel nostro ordinamento all'articolo 9 della Convenzione, che invita gli Stati a identificare un'autorità responsabile per la regolamentazione delle scommesse sportive e per l'applicazione di misure di contrasto delle manipolazioni delle competizioni. L'autorità competente viene individuata dal legislatore nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  Con riferimento agli articoli 4 e 5, rileva che essi recano, seppure marginalmente, profili di interesse per la Commissione Agricoltura, in quanto modificano alcune norme connesse al perseguimento delle condotte di frode nelle competizioni sportive che trovano applicazione anche con riferimento alle competizioni sportive organizzate nel settore ippico.
  L'articolo 4, infatti, dando attuazione all'articolo 25 della Convenzione, disciplina la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato di frode in competizione sportiva, a tal fine inserendo un nuovo articolo 5-bis nella legge n. 401 del 1989, che reca interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestini e norme a tutela della correttezza nello svolgimento delle manifestazioni sportive. La previsione si applica alle frodi compiute, tra l'altro, in competizioni sportive nel settore ippico.
  Segnala quindi che la legge n. 401 del 1989, qui oggetto di modifica, reca ancora il riferimento all'UNIRE, ente ormai soppresso, essendo state le relative competenze trasferite dapprima all'ASSI (Agenzia per lo sviluppo del settore ippico), indi al MIPAAF, con la legge n. 135 del 2012. Successivamente, in attuazione della citata legge, con decreto del MIPAAF del 31 gennaio 2013, le funzioni già riconosciute all'ex ASSI sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole, ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori, che sono state affidate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  Ricorda quindi che l'articolo 1 della legge n. 401 del 1989 punisce il delitto di frode in competizioni sportive con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 1.000 a 4.000 euro. Fa presente che si tratta della condotta di chiunque «offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal CONI, dall'UNIRE o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale Pag. 133svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo».
  Rammenta inoltre che l'articolo 4 della legge n. 401 del 1989 punisce invece l'esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa delineando tanto fattispecie delittuose quanto contravvenzionali. La disposizione infatti prevede, tra le varie fattispecie di reato, che chiunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal CONI o dall'UNIRE è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
  L'articolo 5 del disegno di legge di ratifica, in attuazione dell'articolo 23 della Convenzione, introduce il nuovo articolo 25-terdecies nel decreto legislativo n. 231 del 2001 (recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche), che prevede specifiche sanzioni pecuniarie a carico delle persone giuridiche per la commissione dei reati di frode nelle competizioni sportive e di scommesse illecite.
  Anche in questo caso, la disposizione richiama – ai fini dell'individuazione delle fattispecie di reato cui le sanzioni pecuniarie si applicano – gli articoli 1 e 4 della legge n. 401 del 1989, che hanno ad oggetto le frodi in competizioni sportive organizzate, tra l'altro, nel settore ippico.
  Osserva, infine, che l'articolo 6 del disegno di legge reca la clausola di invarianza finanziaria e che l'articolo 7 prevede l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Paolo COVA (PD) osserva che la Convenzione oggetto di ratifica nel definire cosa debba intendersi con l'espressione «manipolazione di competizioni sportive» non contiene un riferimento specifico al fenomeno del doping, che nelle competizioni ippiche integra, invece, una delle fattispecie più allarmanti attraverso le quali si modifica intenzionalmente il regolare svolgimento della manifestazione sportiva. Chiede quindi alla relatrice di valutare l'opportunità di inserire un rilievo nel parere avente ad oggetto tale questione.

  Massimo FIORIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 17 ottobre 2017.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle cooperative italiane-agroalimentare), Coldiretti, UeCoop e Unci agroalimentare, nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione delle piante officinali (C. 3864 Sani).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.05.