CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 ottobre 2017
890.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 10 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 13.45.

Interventi per favorire la diffusione dei prodotti derivanti da materiale post-consumo a base plastica (plasmix e scarti non pericolosi dei processi di selezione e di recupero), nonché disposizioni concernenti la realizzazione dei veicoli.
C. 4502 Vignaroli.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Stella BIANCHI (PD), relatrice, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame della proposta di legge recante incentivi per favorire la diffusione dei prodotti derivanti da materiale post-consumo a base plastica (plasmix e scarti non pericolosi dei processi di selezione e di recupero), nonché disposizioni concernenti la realizzazione dei veicoli (C. 4502 Vignaroli).
  La proposta si prefigge lo scopo di stimolare il riciclo, valorizzando i materiali di scarto non pericolosi a base plastica dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, destinati altrimenti a essere smaltiti in discarica o bruciati negli inceneritori e nei forni industriali. Allo stato infatti, come segnalato nella relazione introduttiva al provvedimento, le imprese italiane che si occupano del riciclo degli imballaggi di plastiche miste post-consumo sono molto poche e si trovano ad affrontare condizioni sfavorevoli, considerati gli elevati costi industriali ed energetici e i limitati sbocchi sul mercato che continua a privilegiare i prodotti in polimeri vergini preferendoli a quelli riciclati. Pertanto il provvedimento: introduce incentivi alla riutilizzazione, alla produzione, alla commercializzazione e all'acquisto di beni realizzati con tali materiali; fissa percentuali obbligatorie per quanto riguarda l'utilizzo di plastiche riciclate nella realizzazione di veicoli; prevede progetti ed iniziative finalizzate alla diffusione della cultura del riciclo; introduce l'insegnamento dell'educazione ambientale nelle scuole del primo ciclo di istruzione.Pag. 68
  Nel dettaglio, la proposta di legge si compone di 9 articoli. L'articolo 1 reca la definizione di plasmix, inteso come «insieme di plastiche eterogenee incluse negli imballaggi post-consumo e non recuperate come singoli polimeri, che si usa per produrre granuli da riciclo a base poliolefinica, ovvero tutti gli imballaggi in plastiche che non sono né bottiglie né flaconi».
  L'articolo 2 invece disciplina l'ambito di applicazione della proposta di legge, identificando i rifiuti cui essa si applica tramite il corrispondente codice del Catalogo europeo rifiuti (CER) istituito dalla Commissione europea conformemente all'articolo 1a) della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e in vigore in Italia dal 1o gennaio 2002. Si tratta in particolare di: scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone (030307); imballaggi di plastica (150102); imballaggi in materiali composti (150105); plastica e gomma (191204); rifiuti combustibili (191210); altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (191212); plastica (160119).
  Come stabilito dall'articolo 3, un credito d'imposta, pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di prodotti derivanti dai suddetti rifiuti è concesso a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, a decorrere dal 2018 (più precisamente, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017; articolo 3, comma 1). Il credito d'imposta (comma 2 dell'articolo 3) viene riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 40 milioni di euro per ciascun anno. Tale agevolazione non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive; non rileva, inoltre, ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i relativi costi (comma 3). Al credito d'imposta non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per singolo soggetto (fissato all'articolo 1, comma 53, della legge finanziaria n. 244 del 2008) né il limite massimo fissato all'epoca dalla legge finanziaria 2001 (legge n. 388 del 2000) in 1 miliardo di lire per ciascun anno solare (comma 4). Al comma 5 è prevista una specifica disciplina per il caso di accertamento della indebita fruizione (anche parziale) del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste, ovvero per l'inammissibilità dei costi agevolabili, con recupero del dovuto da parte dell'Agenzia delle entrate, maggiorato di interessi e di sanzioni ai sensi di legge. Il comma 6 dell'articolo disciplina lo svolgimento dei controlli (con differenziazione del regime documentale secondo la tipologia del soggetto passivo coinvolto). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette a revisione legale sono ammissibili al beneficio in commento, entro il limite massimo di 5.000 euro. Sono inoltre disciplinate le sanzioni applicabili al revisore legale o al professionista che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti richiesti per il rilascio delle certificazioni necessarie ad ottenere il beneficio (comma 7). Il comma 8 affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il compito di adottare le relative disposizioni applicative, nonché le modalità di verifica e di controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente, anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 2. Il comma 9 reca la copertura finanziaria dell'articolo, il cui onere è quantificato in 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Alla copertura Pag. 69dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio relativi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze (MEF) per l'anno 2017. Si autorizza dunque il MEF ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio (comma 10). Viene infine demandato ad un decreto del MEF (comma 11), da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della proposta in esame, il compito di stabilire le modalità di attuazione delle norme in commento.
  L'articolo 4 stabilisce che, per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituiscono elementi obbligatori: il possesso della certificazione «plastica seconda vita» (PSV) emessa dall'Istituto per la promozione delle plastiche da riciclo (IPPR) e la conformità al protocollo europeo EuCertPlast. Quanto al primo, segnala che si tratta di un sistema di certificazione ambientale di prodotto dedicata ai materiali ed ai manufatti ottenuti dalla valorizzazione dei rifiuti plastici, che rappresenta il primo marchio italiano ed europeo dedicato alla plastica riciclata, e che secondo quanto riferito sul sito dell'Istituto fa riferimento alle percentuali minime di riciclato riportate nella circolare 4 agosto 2004 del Ministero dell'ambiente e alla norma UNI EN ISO 14021. EuCertPlast – secondo quanto riportato nel relativo sito internet – è un progetto triennale «che si propone di creare una certificazione europea per riciclatori di materie plastiche post-consumo» e che è cofinanziato dalla Commissione europea nell'ambito del Programma Eco-innovazione.
  Al fine di migliorare e di incrementare il riciclaggio delle materie plastiche e il recupero degli scarti non pericolosi, l'articolo 5, comma 1, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, di un fondo, con una dotazione pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, per l'acquisto di prodotti realizzati con i rifiuti indicati all'articolo 2. In base al comma 2, i beneficiari del fondo sono enti pubblici territoriali e soggetti pubblici e privati proprietari o gestori di aree protette (la norma fa riferimento alle aree protette disciplinate dalla legge n. 394 del 1991), nonché di siti di interesse comunitario e zone di protezione speciale. Il comma 3 disciplina le tipologie di prodotti acquistabili con le risorse del fondo, vale a dire: arredo urbano per parchi e giardini pubblici; prodotti per la viabilità e l'allestimento di percorsi; contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti; attrezzature varie. Sottolinea che soltanto per questa ultima tipologia il comma 3 richiede esplicitamente che i prodotti siano realizzati con materiali di cui al successivo comma 4.
  Al contrario, il comma 4 dispone in via generale che i prodotti acquistabili debbano essere realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui, e devono avere le seguenti caratteristiche: essere dotati della certificazione plastica seconda vita; essere conformi alle specifiche tecniche dettate dalla citata circolare del Ministero dell'ambiente 4 agosto 2004 che fornisce, nell'ambito del settore plastico, un elenco non esaustivo di materiali riciclati che ricomprende sia i polimeri rigenerati omogenei (derivanti da diversi settori merceologici) che i polimeri rigenerati eterogenei.
  Il comma 5 demanda ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente (che dovrà essere emanato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della proposta di legge) la determinazione delle modalità attuative dell'articolo in esame, con particolare riferimento ai criteri di priorità per l'ottenimento dei finanziamenti del fondo, garantendo comunque il rispetto dei limiti del medesimo fondo, nonché eventuali criteri di esclusione. Il comma 6 disciplina la copertura degli oneri (pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017), prevedendo che ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi Pag. 70di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il comma 7 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  L'articolo 6, al comma 1, estende, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, l'applicazione delle agevolazioni tariffarie previste dall'articolo 39 del decreto-legge n. 83 del 2012 per le c.d. imprese energivore, anche: alle imprese che selezionano e riciclano gli imballaggi in plastica, le cui attività rientrano tra i codici ATECO 38, i quali fanno riferimento alle attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e recupero dei materiali; alle imprese che recuperano i rifiuti indicati dall'articolo 2; agli impianti di trattamento dei veicoli fuori uso (VFU) che – ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera n) del decreto legislativo n. 209 del 2003 – effettuano l'operazione di frantumazione del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione, allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili, separandoli dalle parti non metalliche destinate al recupero, anche energetico, o allo smaltimento.
  L'articolo 7 introduce l'obbligo, per i produttori di veicoli, di realizzare i veicoli stessi utilizzando plastiche riciclate provenienti dal trattamento di veicoli fuori uso nelle seguenti percentuali minime: pari al 30 per cento, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge; pari al 50 per cento, dal 1o gennaio 2025.
  L'articolo 8, ai commi 1 e 2, prevede l'istituzione di un fondo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per la realizzazione di progetti e iniziative di educazione ambientale, nonché specifiche campagne di comunicazione istituzionale dedicate al riciclo. Le modalità di utilizzo del Fondo sono demandate ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente, che dovrà essere emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della proposta di legge. Il secondo periodo del comma 2 disciplina la copertura degli oneri recati dal presente articolo, disponendo che ad essi si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  L'articolo 9 infine prevede l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione ambientale come disciplina obbligatoria nei «programmi didattici» del primo ciclo di istruzione (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado). A ciò si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, dunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le modalità attuative sono demandate a un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-regioni, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Al riguardo, rammenta che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a partire dal 2009, ha richiamato l'importanza dei temi della tutela del paesaggio, della sensibilità ambientale e dell'educazione allo sviluppo sostenibile, nel quadro delle indicazioni nazionali per il primo ciclo, che costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione dei piani per l'offerta formativa affidata alle scuole.
  In conclusione, nel ritenere particolarmente opportuna la previsione dell'insegnamento dell'educazione ambientale nella scuola primaria e secondaria di primo grado per promuovere il cambiamento culturale in favore di un'economia sempre più circolare, evidenzia la necessità di Pag. 71un'attenta valutazione degli incentivi introdotti dalla proposta di legge in esame, allo scopo di valutarne la congruità e la sostenibilità finanziaria.

  Alberto ZOLEZZI (M5S), relatore, nel segnalare l'importanza della proposta in esame che si prefigge di dare un mercato ai prodotti realizzati da plastiche miste riciclate, altrimenti destinate alla discarica o all'inceneritore, incentivando la trasformazione dei rifiuti non dannosi in materie prime e seconde, rileva come particolarmente positiva la scelta di puntare sull'educazione ambientale, allo scopo di diffondere comportamenti corretti e ambientalmente sostenibili a cominciare dai bambini. Quanto alle considerazioni conclusive della collega Bianchi, ritiene che l'aspetto finanziario non rappresenti un problema, trattandosi semplicemente di operare un trasferimento di risorse da un ambito all'altro del settore dei rifiuti.

  Stefano VIGNAROLI (M5S), nel ringraziare il presidente e i relatori, sottolinea che nella redazione della proposta in esame di cui è primo firmatario si è tenuto conto anche delle indicazioni e dei suggerimenti provenienti dagli operatori del settore, che hanno manifestato il loro apprezzamento per l'iniziativa. Confida che, con il consenso delle forze di maggioranza, considerata la ristrettezza dei tempi, si possa esaminare la proposta in sede legislativa o introdurre alcune delle misure in essa prevista nel prossimo disegno di legge di bilancio.

  Ermete REALACCI, presidente, nel ricordare che si tratta di un tema importante, che la Commissione ha condiviso e promosso anche in occasione di altri provvedimenti, a cominciare dall'introduzione del green procurement nel codice degli appalti, rileva l'importanza dei comportamenti dei singoli nelle dinamiche, oltre che economiche – come evidenziato dal recente premio Nobel all'economia Richard Thaler – anche ambientali. Nell'apprezzare la previsione di incentivi volti a promuovere un'economia sempre più circolare, rileva tuttavia che l'impegno finanziario previsto dalla proposta di legge in esame non è limitato.

  Stefano VIGNAROLI (M5S), nel riconoscere che i 300 milioni di euro previsti dal provvedimento per il finanziamento del fondo istituito dall'articolo 5 non sono pochi, sottolinea che si tratta del medesimo importo attualmente destinato agli incentivi per gli inceneritori, che il Governo, anche alla luce degli obblighi previsti dall'Accordo di Parigi sul clima, sarà chiamato a sopprimere in quanto dannosi dal punto di vista ambientale.

  Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 10 ottobre 2017.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.55.