CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 ottobre 2017
884.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
Pag. 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

  Martedì 3 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Tancredi TURCO.

  La seduta comincia alle 10.35.

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali.
T.U. C. 2352 e abb.

(Parere alla Commissione I).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Marilena FABBRI, relatrice, illustra il contenuto del progetto di legge, evidenziando come, per i profili di competenza del Comitato, le problematiche rilevate attengono in primo luogo ad aspetti concernenti il piano del coordinamento interno al testo, avuto riguardo ad alcune disposizioni che appaiono ripetitive di altre già contenute nell'articolato. Fa presente inoltre che la norma transitoria recata dall'articolo 4, comma 1, potrebbe più propriamente essere riferita alle disposizioni contenute nella proposta di legge all'esame, piuttosto che a quelle contenute nella legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum). Segnala poi che andrebbe assicurato il coordinamento con l'ordinamento vigente delle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 33, nella parte in cui abroga l'articolo 93-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il quale risulta richiamato dall'articolo 92, primo comma, numero 4), dello stesso testo unico, a sua volta novellato dal comma 31 dell'articolo 1 del provvedimento all'esame, che tuttavia lascia invariato tale richiamo. Infine, con riferimento all'articolo 3, che reca la delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali, fa presente di aver predisposto uno specifico rilievo nel quale si suggerisce alla Commissione di considerare l'opportunità di individuare il soggetto competente alla nomina dei componenti la commissione tecnica che coadiuverà il Governo nell'attività di predisposizione dello schema di decreto legislativo.
  Formula quindi la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato l'ulteriore testo unificato delle proposte di legge 2352 e abbinate, adottato dalla I Commissione (Affari costituzionali), a seguito del rinvio in Commissione Pag. 4deliberato dall'Assemblea l'8 giugno scorso, quale testo base per il seguito dell'esame nella seduta del 26 settembre 2017, e rilevato che:
  sul piano dell'omogeneità del contenuto:
   il progetto di legge, che si compone di 4 articoli, reca un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo in quanto ridisegna in maniera uniforme il sistema elettorale per la Camera (articolo 1) e per il Senato (articolo 2), delegando il Governo a determinare i collegi uninominali e plurinominali previsti dalla nuova disciplina (articolo 3); l'articolo 4 reca una disposizione transitoria e disciplina l'entrata in vigore della legge;
  sul piano della chiarezza e della formulazione del testo:
   con riferimento alla norma di delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali di cui all'articolo 3, essa ricalca nella sua formulazione la delega contenuta nell'articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52, con la riduzione a un terzo dei termini previsti nella citata legge, i quali passano da 90 a 30 giorni;
   inoltre, il comma 3 dello stesso articolo 3 dispone che, ai fini della predisposizione degli schemi di decreto legislativo, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica e da 10 esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza indicare il soggetto competente alla nomina e il relativo atto; il comma 6 si limita a disporre che “Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della Commissione nominata ai sensi del comma 5” [recte: 3];
   l'articolo 4, comma 1, reca una disposizione transitoria volta a prevedere, per le prossime elezioni per la Camera e per il Senato, l'esonero dall'onere di sottoscrizione delle liste per i partiti o gruppi politici costituiti in almeno una delle due Camere in gruppo parlamentare alla data del 1o gennaio 2017. Tale disposizione è tuttavia formulata quale novella all'articolo 2, comma 36, della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), recante modifiche al sistema di elezione riferito alla sola Camera dei deputati. Al riguardo si ricorda anche che il comma 35 del citato articolo 2 prevede che le disposizioni del medesimo articolo “si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1o luglio 2016”;
  sul piano del coordinamento interno ed esterno al testo:
   sul piano del coordinamento interno al testo, l'articolo 1, comma 9, lettera c), capoverso 2-bis, al secondo periodo, ripete quanto già disposto dal medesimo comma 9, lettera b), capoverso 1-bis; inoltre, nell'ambito del terzo periodo, andrebbe valutata l'opportunità di sopprimere le parole «nei collegi uninominali», visto che la disposizione ivi contenuta, concernente alcuni obblighi dichiarativi del candidato, si applica a tutti i candidati; anche l'articolo 1, comma 25, capoverso Art. 83, comma 1, lettera e), contiene un errore materiale che dovrebbe essere corretto in quanto il settimo e l'ottavo periodo risultano di pressoché identica formulazione;
   il comma 33 dell'articolo 1 reca l'abrogazione, tra gli altri, dell'articolo 93-ter del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, che risulta peraltro richiamato dall'articolo 92, primo comma, numero 4), del medesimo testo unico, a sua volta novellato dal comma 31 dell'articolo 1, che lascia però invariato tale richiamo;

  alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   si dovrebbe assicurare il coordinamento con l'ordinamento vigente delle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 33, tenuto conto che esso dispone l'abrogazione dell'articolo 93-ter del testo unico Pag. 5delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, il quale risulta richiamato dall'articolo 92, primo comma, numero 4), del medesimo testo unico, a sua volta novellato dal comma 31 dell'articolo 1 della proposta di legge;
   si dovrebbe riformulare la norma transitoria contenuta all'articolo 4, comma 1, riferendola alle disposizioni contenute nella proposta di legge all'esame, piuttosto che a quelle contenute nella legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum);
  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   all'articolo 1, al comma 9, lettera c), capoverso 2-bis, andrebbe valutata l'opportunità di sopprimere il secondo periodo, che ripete quanto già disposto dal medesimo comma 9, lettera b), capoverso 1-bis, nonché, nell'ambito del terzo periodo, di sopprimere le parole: “nei collegi uninominali”, considerato che la disposizione ivi contenuta si applica a tutti i candidati;
   analogamente, andrebbe valutata l'opportunità di sopprimere l'ottavo periodo dell'articolo 1, comma 25, capoverso Art. 83, comma 1, lettera e), di contenuto sostanzialmente identico a quello del settimo periodo;
   all'articolo 3, andrebbe valutata l'opportunità di individuare il soggetto competente alla nomina dei componenti la commissione di cui si avvale il Governo ai fini della predisposizione degli schemi di decreto legislativo».

  Andrea GIORGIS segnala una problematica che, a suo avviso, appare bisognevole di approfondimenti, avuto riguardo ai profili di ragionevolezza e di conformità ai principi costituzionali che governano la materia elettorale. Si riferisce a quella previsione del testo ove si dispone che, nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale, mentre nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale. In tal modo l'attribuzione frazionata del voto così espresso finisce con l'essere decisa da coloro che esercitano il voto nel collegio plurinominale. Nel sottoporre alle valutazioni del presidente e della relatrice la problematica testé evidenziata, chiede di conoscere se la non menzione della stessa nell'ambito della proposta di parere sia dipesa dalla sua mancata rilevazione oppure da considerazioni riguardanti gli ambiti di competenza del Comitato.

  Tancredi TURCO, presidente, osserva che non può disconoscersi che sussiste più di un motivo di perplessità relativamente alla possibilità che la problematica segnalata dal collega Giorgis possa ritenersi riconducibile agli ambiti valutativi di competenza del Comitato. In ogni caso, si dichiara non pregiudizialmente contrario a considerarla, ove i colleghi e, in particolare la relatrice, siano di diverso avviso.

  Marilena FABBRI, relatrice, dichiara di essere consapevole dell'esistenza della questione evidenziata dal collega Giorgis, il quale ha sollevato un problema, riferibile ad una scelta discrezionale del legislatore, che però attiene essenzialmente al merito politico e costituzionale e, in quanto tale, di spettanza della I Commissione. Aggiunge poi di non averne fatto cenno nella proposta di parere, perché, nel predisporla, ha ritenuto di doversi attenere rigorosamente ai profili di competenza del Comitato. Conseguentemente, nel caso di specie, le criticità apprezzabili da parte del Comitato risultano unicamente quelle riferibili ad aspetti che concernono il coordinamento con l'ordinamento vigente, la chiarezza e la proprietà redazionale nonché la formulazione delle norme di delega. Per le ragioni anzidette, ribadisce conclusivamente che, pur senza voler affatto misconoscere la problematica, essa non potrà che essere valutata nelle sedi competenti.

  Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 10.50.